COMUNE DI LARCIANO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI LARCIANO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 31 DEL 11/03/1977 MODIFICATO CON: G.M. N.95 DEL 31/03/2001 C.C. N. 7 DEL 28/01/2006 C.C. N.46 DEL 2/08/2007 C.C. N.27 DEL 18/03/2008 C.C. n.57 DEL 16/06/2008 C.C. n.90 DEL 29/11/2008 C.C. n. 50 DEL 28/09/2010 C.C. N.23 DEL 19/05/2011 C.C. N.48 DEL 13/09/2012 C.C. N.10 DEL 26/06/2013 C.C. N.36 DEL 09/09/2014 1

2 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART Finalità delle norme Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia. ART Competenza del servizio II servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dell'ufficiale sanitario, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI ART Denuncia dei decessi Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso : da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto; dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale dello stato civile tutte le indicazioni stabilite dall'ari. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nell'ordinamento dello stato civile. ART Denuncia decessi accidentali o delittuosi Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto. ART Denuncia della causa di morte Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. 2

3 Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'ari. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche. A cura del Comune, presso l'ufficio d'igiene, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. ART Comunicazione decessi dovuti a reati Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'ari. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza. ART Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne da subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. ART Medico necroscopo Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco. Negli ospedali, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dall'ufficiale sanitario ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale. CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO ART Autorizzazione alla sepoltura L'ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottore 1975, n

4 ART Nulla osta dell autorità giudiziaria L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane. ART Nati morti e prodotti abortivi Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ART Periodo di osservazione Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di apparecchi o strumenti. ART Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente. ART Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. ART Disposizione della salma durante il periodo di osservazione Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario. ART Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività II mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'ari. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n

5 ART Deposito di osservazione Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia. In apposito locale dei cimiteri comunali distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 54 per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone : a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico. c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. ART Trasporto salme al deposito di osservazione II trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti per i servizi a pagamento nel successivo art. 33. ART Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi. E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'ufficiale sanitario, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode. ART Depositi ed obitori speciali II Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. CAPO V SEPOLTURA DEI CADAVERI ART Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio di cadaveri a scopo di studio; per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 36 a 46 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia. ART Deposizione del cadavere nel feretro Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro. II cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti 5

6 di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'ufficiale sanitario. ART Obbligo del feretro individuale Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. ART Caratteristiche feretri per inumazioni I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. II coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. ART Divieto di uso di materiale non biodegradabile Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. ART Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 25 km. e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente. ART Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. 6

7 La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. e saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. ART Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune II Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere. L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità. ART. 29. Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte dell'ufficiale sanitario, assistito dal vigile sanitario, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale 7

8 trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 25 e 27, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero. ART Fornitura gratuita dei feretri E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone iscritte nell'elenco degli ammessi alla assistenza sanitaria gratuita o che, comunque, risulti, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice. CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI ART Orario e percorsi dei trasporti funebri E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte. II trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco. ART Classificazione dei servizi di trasporto funebre Le caratteristiche dei trasporti funebri in relazione alla natura dei carri e dei feretri e dei relativi addobbi, sono quelle che risultano dalla classificazione allegata al presente regolamento sotto la lettera A. Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso. ART Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffa I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento. Sono a pagamento, secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera B e stabilita in relazione alla categoria del servizio, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali. Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice. E' escluso, dalla tariffa di cui al secondo comma, il costo del feretro. ART Carri funebri e rimesse Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si da espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 18 e 19 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n ART Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle madattie infettive-diffusive comprese 8

9 nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito l'ufficiale sanitario, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario impartirà le necessario misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale. ART Trasporto salme ad altro Comune o all'estero Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. Tale trattamento è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione. ART Autorizzazione al trasporto L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento. ART Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero II trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 23 a 35. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. ART Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivediffusive Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli articoli 38 e 39. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 48 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma. 9

10 ART Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri II trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 41. ART Obbligo dell'autorizzazione al trasporto L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore. ART Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti. ART Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche II direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco. ART Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili II trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 45 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. ART Trasporto cadaveri da e per l'estero Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottore 1975, n CAPO VII CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO ART Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato : a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile; b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco; c) dal verbale di incassatura della salma redatto dall'ufficiale sanitario. 10

11 Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé. ART Ricevimento cadaveri Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione : a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 11 del presente regolamento; e) i resti mortali delle persone sopra elencate. ART Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni II custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'ari. 49; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare : 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'ari. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. ART Consegna registro al Comune I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode. ART Divieto di riapertura del feretro Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria. CAPO VIII PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO ART Camera mortuaria Ogni cimitero sarà provvisto di una camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e provveduta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'ari. 17, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'ari

12 ART Caratteristiche camera mortuaria La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento. ART Sala per autopsie Poiché il cimitero non è dotato di sala per le autopsie, la medesima sarà sostituita dalla camera mortuaria completa delle dovute attrezzature. ART Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private II cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione. ART Disposizione campi comuni Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni. ART Sepolture private - Natura e concessione Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa. Esse possono consistere : a) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune; b) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività; c) nella concessione d'uso temporaneo, di ossaretti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera D, a seconda della durata delle concessioni stesse. ART Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti «jure sanguinis». Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero. 12

13 ART Reparto speciale per prodotti abortivi Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'ufficiale sanitario, secondo quanto previsto dall'ari. 11 del presente regolamento. ART Disposizione generale dei reparti nel cimitero La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 53 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n ART Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento L'ufficio di igiene comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1 :500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. CAPO IX SISTEMI DI SEPOLTURA ART Scavatura e utilizzazione delle fosse Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. ART Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento. A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune. 13

14 ART Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Per tutti i cimiteri del territorio comunale è obbligatoria per ogni inumazione la realizzazione di telai provvisori in legno (cosiddetti giardinetti ) che potranno essere rimossi soltanto al momento della sistemazione definitiva della tomba. La spesa inerente i suddetti telai sarà a carico della famiglia del defunto e il relativo importo sarà versato contestualmente ai diritti di sepoltura. ART Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. ART Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione. ART Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento. ART Carattere privato delle sepolture per tumulazione Le sepolture per tumulazione sono solo private. ART Sistema di tumulazione Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas. E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari 14

15 delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. ART Casse per le tumulazioni Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'ari. 27. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa. ART Tumulazioni provvisorie Le disposizioni degli articoli 71 e 72 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso. ART Divieto di riapertura sepolture Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco. CAPO IX bis LA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI Art. 72 Cremazione L Amministrazione Comunale intende consentire la più ampia diffusione ed incentivazione della pratica di cremazione dei defunti. Non avendo il Comune di Larciano impianto di cremazione presso nessuno dei propri Cimiteri Comunali e fino a quando non sarà eventualmente provveduto alla dotazione di tale impianto, i cittadini del Comune di Larciano interessati dovranno ricorrere a loro scelta ad altre strutture idonee presso altri Cimiteri Comunali. L Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la cremazione dei resti mortali derivanti da estumulazioni o esumazioni e la cremazione di salme, ove sussistano i requisiti richiesti, nel rispetto ed in conformità della legge 30 marzo 2001, n.130, concede un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di 700,00 complessive, dietro presentazione della relativa fattura comprovante la spesa I familiari di defunti che intendono procedere con la cremazione della salma devono attenersi all osservanza di quanto riportato nei successivi articoli del presente Regolamento. Art. 72bis Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione L autorizzazione alla cremazione prevista dalle normative vigenti, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi. (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge legge 30 marzo 2001, n.130) 15

16 Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, sono determinate dall Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate. Art. 72ter Modalità operative per la cremazione L autorizzazione alla cremazione viene data dall ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari e contiene anche l autorizzazione alla consegna dell urna cineraria ai familiari e/o l indicazione del luogo di conservazione dell urna stessa. All arrivo all impianto di cremazione, prescelto dai familiari, le salme da cremare, accompagnate dall autorizzazione alla sepoltura e dall autorizzazione alla cremazione, sono prese in carico dal personale addetto che provvederà a registrare l ingresso in apposito registro; Il personale addetto provvederà, previo verbale o attestazione di ricevuta su apposito registro, a consegnare la salma a personale dell impianto di cremazione addetto ed autorizzato allo scopo consegnando anche l autorizzazione alla cremazione di cui sopra; Al termine della cremazione, il personale addetto dell impianto di cremazione provvederà a consegnare l urna cineraria direttamente alla persona responsabile delle sua conservazione e redigere e sottoscrivere il verbale di cremazione in triplice copia registrando anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l urna cineraria e che sottoscriverà l assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge; Il personale all uopo preposto dell impianto di cremazione dovrà consegnare una copia del verbale di cremazione al personale dell Ufficio Cimiteri del Comune di Larciano che sarà tenuto alla sua conservazione.- Art. 72quater - Conservazione delle urne cinerarie Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un unica salma e portare all esterno indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri conservate nell urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere: a)- tumulate in un cimitero; b)- interrate all interno di un cimitero; c)- affidate per la conservazione. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune. Art. 72quinques - Affidamento delle ceneri Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata. I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l affidamento delle ceneri del de cuius, fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente e della legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge legge 30 marzo 2001, n.130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata dall Ufficiale di stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l indirizzo dell abitazione presso la quale verranno conservate, consentendo l accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia all Ufficio Cimiteri del Comune di Larciano di eventuali variazioni dell uno o dell altro di tali elementi. 16

17 Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Art. 72sexies Dispersione delle ceneri La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge legge 30 marzo 2001, n.130) previa comunicazione al Sindaco da persona che ne ha diritto. Presso il Cimitero Principale è prevista un area destinata alla dispersione delle ceneri. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri. CAPO X. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART Esumazioni - Carattere Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. ART Esumazioni ordinarie Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 83 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal custode. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni. ART Esumazioni straordinarie Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella stanza mortuaria con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita. ART Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie : a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. ART Ossa provenienti dalle esumazioni Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in collette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 47. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero. 17

18 ART Estumulazioni ordinarie Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'ari. 83 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n ART Divieto di riduzione di salme estumulate E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. I II custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'ari. 410 del codice penale. ART Estumulazioni straordinarie II Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. ART Norme particolari per le estumulazioni Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 78. CAPO XL OSSARIO COMUNE ART Ossario comune Ogni cimitero è provvisto almeno di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. CAPO XII. CONCESSIONI SPECIALI ART Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo Le concessioni hanno durata quarantennale a decorrere dalla data di concessione del loculo. Le concessioni sono rinnovabili per ulteriori e definitivi anni venti dietro corresponsione della relativa tariffa, corrispondente a quella prevista per la concessione quarantennale. Tale rinnovo potrà essere 18

19 richiesto in qualsiasi momento, anche contestualmente alla sottoscrizione del contratto originario di concessione. Le concessioni perpetue la cui perpetuità sia dimostrata da valido atto di concessione conservano il loro carattere di perpetuità. Caso a parte rappresentano le concessioni relative alle edicole funerarie (ciascuna composta da file verticali di n. 5 loculi) di nuova costruzione c/o il Cimitero Comunale di S. Rocco, le quali avranno durata novantanovennale a decorrere dalla data di concessione delle stesse. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. ART. 84 Requisiti per l ammissibilità della richiesta di concessione di loculi ed ossari Sono ammissibili solo le richieste di concessione di loculi/ossari per immediate esigenze di tumulazione. Non sono ammissibili richieste di concessioni di loculi in vita, cioè quelle avanzate senza la presenza della salma da tumularvi, salvo il caso dell acquisizione di concessione loculo/ossario contiguo per il coniuge superstite. In via del tutto eccezionale è ammissibile la concessione in vita esclusivamente per i loculi di nuova costruzione c/o il Cimitero Comunale di S. Rocco, come individuati con Delibera G.M. n.199 del 7/12/2007 e n.16 del 16/02/2008 e per i loculi c/o il Cimitero Comunale di Castelmartini corrispondenti all ARCATA N.12. In tali casi la durata della concessione temporanea sarà pari a quaranta anni decorrenti dalla data di stipula della concessione stessa come riportato all art.83 del presente Regolamento. La Giunta Comunale provvederà con propria deliberazione a regolamentare le modalità delle concessioni sopra indicate mediante la redazione e approvazione di apposito disciplinare. Non sono ammissibili richieste di concessione di ossari prima del termine minimo previsto dal regolamento di polizia mortuaria per l esumazione/estumulazione dei resti mortali. Sono ammissibili richieste di concessioni di loculi solo per la tumulazione di salme e non di resti mortali. ART Limitazioni del diritto d'uso delle sepolture private II diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta. Per le concessioni di aree per sepolcreti di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle, fino a completamento della capienza del sepolcro. Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente scritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro. ART Divieto di cessione delle concessioni E', in ogni caso, vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma. E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione in tutto o in parte della concessione medesima. Il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario una somma pari al 50 del prezzo pagato per la concessione. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario. 19

20 ART Contratto di concessione Il diritto d uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale. Tale pagamento potrà essere effettuato anche dilazionalmente, provvedendo al versamento del 40% dell importo complessivo al momento della sottoscrizione del relativo contratto, mentre il restante 60% potrà essere versato in n. 3 rate trimestrali previa presentazione di polizza fidejussoria a copertura della somma residua. Art. 87 bis Concessione d uso provvisorio e temporaneo di loculi L Amministrazione Comunale nel caso in cui si verifichi la mancanza di disponibilità di loculi presso un cimitero comunale, accertata e verificata la criticità e nell interesse della collettività, potrà procedere con una concessione d uso provvisorio e temporaneo di loculi presso altro cimitero comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale e determinazione del Responsabile di Area competente con la quale si approvi lo schema di atto di concessione d uso provvisorio e temporaneo di loculo, come definito e riportato nell allegato F al presente regolamento. ART Decadenza della concessione La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo art. 89, quando : a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta; b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario. Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile. ART Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile. ART Abbandono anticipato del loculo In caso di abbandono anticipato del loculo, per qualsiasi motivo esso avvenga, verrà rimborsata la tassa pagata per la concessione ridotta di tanti cinquantesimi per ogni anno decorso dalla data della concessione. Può essere ammesso, previ o parere favorevole della Giunta, il cambio di sepoltura in loculo, senza alcun corrispettivo se le sepolture soddisfano la medesima tassa di concessione od una tassa inferiore. In caso diverso verrà pagata la differenza tra le due concessioni, ridotta di tanti cinquantesimi per ogni anno decorso dalla data della prima. La nuova concessione ha la durata di tempo che ancora rimane da trascorrere dalla concessione surrogata primitiva. 20

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