Informativa fiscale OTTOBRE 2013

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1 A TUTTI I SIG.RI CLIENTI LORO SEDI Informativa fiscale OTTOBRE 2013 In questo numero.. Le news di ottobre Sommario 1. Spesometro IVA al 22%, fatture e corrispettivi regolarizzabili senza sanzioni Associazioni sportive, limite di tracciabilità per il singolo pagamento Contratto di comodato - Modifica della carta di circolazione - Inoperatività «Bonus arredamento», con carta di credito nessuna ritenuta Adempimenti: La comunicazione delle operazioni legate al turismo Al via il pagamento delle cartelle di Equitalia nelle ricevitorie BANDI DI FINANZA AGEVOLATA IN SCADENZA INDICE ISTAT SCADENZARIO... 11

2 1. Spesometro Debutta il prossimo 12 novembre la nuova comunicazione poliuso dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro). L obbligo scatta per i contribuenti mensili, mentre i trimestrali comunicheranno i dati per l anno 2012, entro il 21 novembre A seguire, chi ha effettuato e annotato acquisti di beni da San Marino durante il mese di ottobre 2013, utilizzando il sistema dell autofattura, dovrà inviare lo stesso modello per comunicare gli acquisti entro il 30 novembre. Lo stesso, i contribuenti che effettuano operazioni nei confronti di soggetti economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori in Black list dovranno utilizzare il nuovo modello per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013, rispettando le scadenze mensili o trimestrali previste dal D.M. 30 marzo 2010 (30 novembre chi ha superato la soglia di euro nei quattro trimestri precedenti, 31 gennaio 2013 i rimanenti). Il nuovo modello approvato con il Provvedimento del 2 agosto 2013 accorpa, in particolare, diversi obblighi posti a carico dei soggetti passivi IVA. A partire dal 2013, i modelli vanno presentati telematicamente: per tutte le operazioni effettuate con obbligo di emettere la fattura, indipendentemente dall importo, distinto per ciascun cliente e fornitore, con l importo aggregato e complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate in un anno solare; per le singole operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emettere la fattura, qualora le stesse siano di importo pari o superiore a euro, IVA compresa; per gli acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a euro, effettuati da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno Paesi dell Unione europea o dello Spazio economico europeo; per le attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto effettuate dagli operatori del settore, a decorrere dalle operazioni relative al 2012; la modalità è alternativa al tracciato record allegato al provvedimento del 21 novembre 2011; per gli acquisti da operatori economici di San Marino a partire dalle operazioni annotate dall 1 ottobre La comunicazione telematica sostituisce quella cartacea prevista dall art. 16, lett. b), del D.M. 24 dicembre 1993 e va effettuata entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione; per le operazioni con soggetti residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (Black list), rispettando i termini indicati nell art. 3 del D.M. 30 marzo 2010, per le transazioni effettuate a partire dal 1 ottobre Secondo quanto contenuto al punto 5 del Provvedimento 2 agosto 2013: è possibile inviare i dati, anziché analiticamente, in forma aggregata, raggruppando i valori delle operazioni effettuate con la stessa controparte, distinguendo le transazioni attive da quelle passive; l opzione dei dati in forma aggregata non è possibile: - per gli acquisti da operatori economici di San Marino; - per gli acquisti e cessioni da/verso produttori agricoli; - per gli acquisti di beni e di servizi legati al turismo da parte di persone fisiche extra Ue. Soggetti obbligati alla comunicazione Ai sensi del punto 1 del Provvedimento 2 agosto 2013 sono obbligati alla comunicazione: i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali sussiste l obbligo di emettere fattura ovvero, in caso di assenza di tale obbligo, se effettuano operazioni di importo unitario pari o superiore a euro al lordo dell IVA; i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del Decreto IVA (commercianti al dettaglio, spacci aziendali, artigiani con negozio aperto al pubblico, agenzie di viaggio, ecc.) presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo nei confronti di persone fisiche residenti fuori UE, di importo pari o superiore a euro; gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili; 2

3 i soggetti passivi d imposta che effettuano operazioni di acquisto da operatori economici sanmarinesi, a partire dalle perazioni effettuate dal 1 ottobre 2013; i soggetti passivi d imposta obbligati a presentare la Comunicazione dati con paesi Black-list, a partire dalle operazioni effettuate dal 1 ottobre Contribuenti minimi Sono esonerati dalla presentazione dello spesometro i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi (art. 1, commi , Legge n. 244/2007) o dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011). Comunicazione analitica Nella comunicazione analitica devono essere indicati i dati espressamente indicati al punto 6 del Provvedimento 2 agosto 2013 (l anno di riferimento, la partita IVA o codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente, ecc.). Come sopra riportato, la comunicazione va sempre effettuata in forma analitica: per gli acquisti da operatori economici di San Marino; per gli acquisti e cessioni da/verso produttori agricoli; per gli acquisti di beni e di servizi legati al turismo da parte di persone fisiche extra Ue. Comunicazione aggregata Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata, sono indicati al punto 7 del Provvedimento e sono riferiti, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive (partita IVA o codice fiscale, numero delle operazioni aggregate, importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, ecc.). Termini di invio dello spesometro Ai sensi del punto 8 del Provvedimento: per le comunicazioni relative l anno 2013 e successivi, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile, trasmettono la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti con liquidazione trimestrale, in capo ai quali sussiste l obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile trasmettono la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti con liquidazione trimestrale, in capo ai quali sussiste l obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 21 novembre Per gli acquisti da San marino e le operazioni con Paesi in Black-list, valgono i termini indicati nel successivo paragrafo. Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente per la rettifica o l'integrazione la stessa può presentare, entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova dichiarazione, senza applicazione di alcuna sanzione. È consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale. Scaduto tale termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l istituto del ravvedimento operoso. Acquisti da San Marino e operazioni in Black list La comunicazione di acquisto di beni da operatori economici sammarinesi è effettuata, a partire dalle operazioni annotate dal 1 ottobre 2013, non più in modalità cartacea ed è trasmessa in modalità telematica/analitica entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. Anche i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori Black-list sono dichiarati utilizzando il modello allegato al Provvedimento 2 agosto 2013, secondo i periodi di riferimento previsti dall art. 2 ed i termini di cui all art. 3 del D.M. 30 marzo 2010 (cadenza mensile o trimestrale se nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni l ammontare complessivo di tali operazioni sia stato superiore ovvero inferiore o pari a euro). Oggetto della comunicazione A norma del punto 3 del Provvedimento devono essere inclusi nella comunicazione i corrispettivi relativi alle: 3

4 cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura (operazioni imponibili, operazioni non imponibili e assimilate ad esclusione di quelle riportate nel successivo paragrafo 1.3.1, i servizi internazionali, le operazioni esenti, ecc.). L emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l obbligo di comunicazione dell operazione; cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro al lordo dell'iva; operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro (limite elevato a euro al lordo dell IVA, per le operazioni relative al 2012 e 2013). 2. IVA al 22%, fatture e corrispettivi regolarizzabili senza sanzioni A tutte le operazioni effettuate a partire dal 1 ottobre 2013, sarà applicato l aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. Restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72. Si segnala che, al pari di quanto accaduto in occasione del precedente aumento, l Agenzia delle Entrate, tramite comunicato stampa, ha precisato che per esigenze tecniche di aggiornamento dei software e delle procedure tecniche connesse ai misuratori fiscali, i soggetti passivi possono regolarizzare, senza sanzioni, eventuali fatture e corrispettivi emessi con la vecchia aliquota del 21%, purché sia messa una nota di variazione in aumento, ai sensi dell art. 26, comma 1 del DPR 633/72, entro il 27 dicembre 2013 per le operazioni afferenti i mesi di ottobre e novembre ed entro il 16 marzo 2014 per quelle relative al mese di dicembre per i contribuenti mensili e per quelle afferenti il quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali. La misura dell aliquota ordinaria da applicare (21% o 22%) va individuata in base al momento in cui l operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi. In via generale: le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all atto della consegna o della spedizione; le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all atto della stipulazione del rogito notarile; le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Pertanto: le operazioni effettuate prima dell restano soggette alla vecchia aliquota del 21%; le operazioni effettuate dall sono soggette alla nuova aliquota del 22%. In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni scortati dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l esigibilità dell imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto: si applica l aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore all ; si applica l aliquota ordinaria del 22%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dall Nel caso di prestazioni di servizi generici ricevute da parte di soggetti non residenti (poiché si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate), la data dell ultimazione della prestazione è la data di riferimento per il committente italiano per adempiere agli obblighi di assolvimento dell imposta attraverso l integrazione o l emissione dell autofattura. Quindi, se le prestazioni sono state ultimate entro il 30 settembre 2013 sconteranno l aliquota Iva del 21%, mentre su quelle ultimate successivamente a tale data si applicherà l Iva del 22%. 4

5 3. Associazioni sportive, limite di tracciabilità per il singolo pagamento L obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a 516,46 euro per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici riguarda il singolo pagamento, non assumendo alcuna rilevanza l importo complessivo dei cosiddetti pagamenti frazionati. È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Brescia, con la sentenza n. 57 del 17 giugno L art. 37, comma 2 della L. 342/2000 ha sostituito, tra l altro, il comma 5 dell art. 25 della L. 133/1999, in base al quale, i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo le altre modalità tracciabili che consentano all Amministrazione finanziaria di espletare efficaci controlli. L inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/1991, nonché l irrogazione delle sanzioni di cui all art. 11 del DLgs. 471/1997 (da 258 a euro). Più precisamente, con quest ultimo documento di prassi, è stato chiarito che la nuova disposizione deve essere intesa nel senso che ogni entrata ed ogni uscita, di importo superiore a 516,46 euro, di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche deve necessariamente transitare, pena la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 e l irrogazione delle anzidette sanzioni, attraverso conti correnti bancari o postali a loro intestati, nonché mediante carte di credito, bancomat ed assegni non trasferibili, come indicato con la circ. 43/ Contratto di comodato - Modifica della carta di circolazione - Inoperatività L'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni (previsto dal combinato disposto degli artt. 94 co. 4-bis del DLgs. 285/92 e 247-bis del DPR 495/92), ancorché in vigore dal , non è ancora operativo. In attesa della circolare relativa all'avvio delle procedure informatiche necessarie per effettuare l'adempimento, prevista dalla circ. Ministero dei Trasporti 33691/2012, in caso di inottemperanza alla suddetta disposizione non sono quindi applicabili: - la sanzione amministrativa da 705,00 a 3.526,00 euro; - il ritiro della carta di circolazione da parte di chi accerta la violazione. Si ricorda che la disposizione prevede l'annotazione in carta di circolazione del nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario. Nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. 5. «Bonus arredamento», con carta di credito nessuna ritenuta L art. 16, comma 2 del DL n. 63/2013, conv. L. n. 90/2013, ha introdotto la nuova detrazione IRPEF del 50% per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Possono beneficiare dell agevolazione le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (quest ultima data non è indicata dalla norma, ma è uno dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29) per l acquisto di: - mobili; - grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica (c.d. bonus arredamento ). Sebbene la norma non lo specifichi, essendo la nuova agevolazione strettamente collegata alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per beneficiare del nuovo beneficio le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici devono essere pagate con le stesse modalità, cioè mediante bonifico bancario o postale: - contenente le previste indicazioni; - effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio. Le prime indicazioni in tal senso sono state fornite dall Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 4 luglio 2013 n. 100 (nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, il codice fiscale del 5

6 beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). Nella circ. 18 settembre 2013 n. 29, inoltre, la stessa Agenzia ha ritenuto corretto, ai fini dell accesso all agevolazione e per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, effettuare il pagamento mediante: - carte di credito; - carte di debito (c.d. bancomat ). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Si osservi che le diverse modalità di pagamento concesse (bonifico o carte) per l acquisto di mobili ed elettrodomestici non sono indifferenti né per coloro che acquistano tali beni, né per i negozianti/venditori. Infatti, sia per gli acquirenti (che evitano di dover effettuare un bonifico, mediante i sistemi informatici o addirittura presentandosi agli sportelli di banche o poste), che per i venditori, è sicuramente preferibile optare per il pagamento mediante le carte summenzionate. Dal punto di vista del negoziante o artigiano, infatti, nel caso in cui si proceda al pagamento tramite carta di credito o bancomat, non viene applicata la ritenuta d acconto del 4%. L assenza di una specifica causale, infatti, non consente all istituto di credito di distinguere le transazioni che godono del beneficio fiscale. Nei casi in cui si effettui il pagamento di mobili/elettrodomestici tramite bonifico bancario o postale, invece, le banche o le poste tratterranno la ritenuta d acconto del 4% introdotta dall art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. n. 122/2010) (la misura della suddetta ritenuta è stata ridotta dal 10% al 4% dall art. 23 comma 8 del DL n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011, a decorrere dal 6 luglio 2011). Stante la precisazione contenuta nel comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate 4 luglio 2013 n. 100 secondo cui Nei bonifici, pertanto dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, si può ritenere, infatti, che debba essere indicato nella causale l art. 16-bis del TUIR. 6. Adempimenti: La comunicazione delle operazioni legate al turismo Come noto, a decorrere dal 2012 il DL n. 201/2011, c.d. Salva Italia, ha introdotto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un unica soluzione di importo pari o superiore a L art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012, c.d. Semplificazioni fiscali, ha previsto, a decorrere dal , una deroga a tale limitazione, per gli acquisti effettuati presso specifici operatori da parte di turisti con cittadinanza extraue (non residenti in Italia); infatti per tali soggetti il limite per il trasferimento di denaro contante è pari a Gli operatori in esame che intendono usufruire del maggior limite di per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraue, devono: inviare una comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando un apposito modello. Nella comunicazione va indicato, tra l altro, il c/c utilizzato dal cedente/prestatore (è possibile indicare più c/c); acquisire dal cliente: fotocopia del passaporto; nonché autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante: - la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano / comunitario / di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo); - la residenza (non italiana); versare il denaro incassato sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all operazione consegnando alla banca / Posta copia della ricevuta dell invio della predetta comunicazione. La deroga non interessa le operazioni di importo pari o superiore a per le quali permane il divieto del trasferimento del denaro in contante. Nell iter di conversione in legge del DL n. 16/2012 al citato art. 3 è stato introdotto il comma 2-bis, in base al quale devono essere comunicate all Agenzia delle Entrate le operazioni di cui sopra (di importo unitario pari o superiore 6

7 a e fino a ,99) effettuate a decorrere dal (data di entrata in vigore della legge di conversione). L Agenzia, con il Provvedimento , n ha fissato le modalità ed i termini relativi a tale adempimento. Si evidenzia che il modello utilizzabile per tale adempimento è quello previsto per la comunicazione clienti-fornitori o spesometro. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE La comunicazione in esame interessa: i commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura; le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72; che hanno attivato la procedura sopra descritta. 7. Al via il pagamento delle cartelle di Equitalia nelle ricevitorie Con un accordo con le due reti di ricevitorie Lottomatica e Sisalpay, Equitalia amplia i punti e la fascia oraria nella quale è possibile, per i contribuenti, saldare i bollettini di pagamento RAV allegati alle cartelle di pagamento. Sarà possibile, infatti, versare la somma anche in una delle circa 60 mila ricevitorie delle due reti. In questo modo, i pagamenti potranno avvenire in tutti i giorni della settimana, compreso sabato e domenica. Le cartelle di Equitalia che possono essere pagate nei punti vendita Lottomatica e SisalPay sono quelle notificate a partire dalla fine di giugno, in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato sia entro la scadenza dei sessanta giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre questo termine temporale: l importo viene, infatti, automaticamente aggiornato con le somme aggiuntive previste dalla normativa. Nelle ricevitorie abilitate Sisal, il pagamento RAV allegato alle cartelle di pagamento può essere effettuato in contanti entro il limite di 999,99 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio (DLgs. 231/2007), mentre la commissione di incasso è di 1,55 euro per transazione. Nelle ricevitorie Lottomatica ricevitorie del Lotto, tabaccherie e bar abilitati al servizio oltre che con i contanti (vincolati ai già citati limiti imposti dalla normativa) il pagamento potrà essere effettuato con carte PagoBancomat, carte prepagate Lottomaticard e carte di credito VISA e MasterCard. A seconda del mezzo di pagamento varia anche la commissione di incasso, che, come nel caso delle ricevitorie Sisal, sono di spettanza e competenza del soggetto presso cui si effettua il pagamento. Il nuovo canale di pagamento si aggiunge a quello degli sportelli di Equitalia, delle banche, dei tabaccai e delle Poste, oltre alla possibilità di farlo anche online sul sito internet alla voce Pagare online oppure attraverso l Estratto conto online. 8. BANDI DI FINANZA AGEVOLATA IN SCADENZA. Di seguito i principali bandi di finanza agevolata in scadenza Soggetti Beneficiari PMI (settori industria, artigianato, servizi alla produzione) Finalità Aiuti all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati Tipologia contributo fondo perduto Scadenza Micro e PMI operanti in Toscana o con intenzione di investire in Toscana Programmi di investimento finalizzati all'insediamento in Toscana di imprese, anche in fase di avvio, attive in settori ad alto contenuto tecnologico o che stiano sviluppando innovazioni di prodotto o di processo. I progetti devono dimostrare un forte potenziale di crescita. Apporto di capitale di rischio martedì 31 dicembre

8 PMI Artigiane Agevolare la creazione di nuovi stabilimenti, l estensione, diversificazione o trasformazione di stabilimenti esistenti; Favorire l applicazione industriale dei risultati di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale realizzati dall impresa per lo sviluppo di nuovi prodotti. Aiuto rimborsabile a tasso zero; Prestito partecipativo a tasso zero. PMI tutti i settori Giovani con età non superiore ai 40 anni, donne senza limiti di età e lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali PMI operanti nel "Settore A - Agricoltura, silvicoltura e pesca Micro, PMI e Grandi imprese, singole o associate in un'associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI, ATS) in cui siano stati sottoscritti contratti di solidarietà Concessione di garanzie per liquidità e per gli investimenti di imprese Creazione di impresa Sostenere gli investimenti delle imprese agricole e della pesca. Favorire interventi formativi aziendali rivolti ai lavoratori di imprese Garanzia mercoledì 31 ottobre 2018 prestazione di garanzia, contributo per la riduzione del tasso di interesse, assunzione di partecipazioni Concessione di garanzie. fondo perduto. giovedì 30 aprile 2015 Imprese iscritte alla Camera di Commercio con unità operative interessate alle assunzioni (o stabilizzazione di contratti a tempo determinato) localizzate in Toscana Assunzioni a tempo indeterminato, Assunzioni a tempo determinato, Trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato fondo perduto (una tantum). martedì 31 dicembre 2013 PMI con sede legale e operativa in Italia. Promuovere l utilizzo dei diritti di proprietà industriale, agevolare la registrazione di marchi comunitari e internazionali fondo perduto. 8

9 Imprese di ogni dimensione aventi sede legale in Italia Sostenere il lancio e diffusione di nuovi prodotti/servizi, l acquisizione di nuovi mercati, attraverso l apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento extra UE. Finanziamento a tasso agevolato. Imprese di ogni dimensione, loro consorzi o associazioni, con sede legale in Italia. Hanno priorità le piccole e medie imprese. Agevolare la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati a programmi d investimenti italiani in Paesi extra UE, e programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti. Finanziamento a tasso agevolato Micro, piccole e medie imprese finalizzato all acquisto di servizi specialistici funzionali all implementazione della brevettazione fondo perduto. Micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, che abbiano depositato, in Italia o all estero, domanda di registrazione di un modello/disegno industriale a partire dal 1 gennaio Sensibilizzare le imprese a utilizzare la registrazione di nuovi modelli e disegni industriali come strategia di tutela dell innovazione creata attraverso il design, al fine di ottenere una maggiore competitività sui mercati. Premio a fondo perduto 9

10 Imprese, consorzi (esclusi quelli all esportazione) e cooperative iscritte nel registro della CCIAA di Lucca o aventi unità operativa in provincia di Lucca. PMI, loro cooperative e consorzi con unità locali in provincia di Pisa spese, fino al 100%, relative al costo dell Ente certificatore riferite a: ISO 9001:2000 VISION sistema di gestione per la qualità; ISO 14001:2004 sistema di gestione ambientale; ISO 22000:2005 sistema di sicurezza alimentare; SA 8000:2001 sistema per la responsabilità sociale; UNI 11020:2002 sistema di rintracciabilità aziende agroalimentari; UNI 10939:2001 sistema di rintracciabilità filiere agroalimentari; EMAS II sistema di ecogestione e audit; ECOLABEL TURISMO certificazione ambientale; OHSAS sistema di gestione salute e sicurezza; BRC e IFS certificazioni per imprese agroalimentari. ottenimento di uno o più dei seguenti sistemi di certificazione, uno o più dei seguenti sistemi di certificazione: ISO 9001:2008 sistemi di gestione per la qualità, OHSAS 18001:2007 sistemi di gestione e sicurezza della salute dei lavoratori; ISO 14001:2004 sistemi di gestione ambientale; SA 8000 sistemi di gestione per la responsabilità sociale; ISO 50001sistema di gestione dell energia; Accreditamento SOA certificazione per partecipazione a gare d appalto. fondo perduto contributo, in regime de minimis, ammonta al 50% delle spese ammissibili Micro e le PMI della provincia di Pisa internazionalizzazione e progetti di penetrazione commerciale sui mercati esteri. fondo perduto sabato 30 novembre 2013 Micro e PMI, anche in forma di società cooperative, consorzi e reti di impresa, della provincia di PISA, incentivare la partecipare a fiere e mostre in Paesi europei ed extraeuropei. fondo perduto sabato 30 novembre INDICE ISTAT. Indice del mese di AGOSTO 2013 = 107,6 Variazione percentuale rispetto al mese precedente = 0,4 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell anno precedente = +1,1 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +4,3 10

11 In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare l aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare e per la rivalutazione degli assegni di mantenimento dovuti all ex coniuge in caso di separazione/divorzio. SCADENZARIO SCADENZARIO Mese di OTTOBRE Venerdì 11 ottobre MOD. 730/2013 SITUAZIONI PARTICOLARI Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/collaboratore, privo di sostituto d imposta, della copia del mod. 730/2013 Situazioni particolari e del relativo prospetto di liquidazione Mercoledì 16 ottobre IVA LIQUIDAZIONE MENSILE Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell imposta dovuta. Iva DICHIARAZIONI D'INTENTO IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse per la prima volta fatture senza IVA registrate per il mese di settembre (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale termine ultimo e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d intento ricevute. Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto codice tributo 1004). Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi (deliberati dall ) corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035). 11

12 Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE INPS DIPENDENTI INPS GESTIONE SEPARATA rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre. Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Lunedì 21 ottobre VERIFICHE PERIODICHE Registratori di cassa Invio telematico all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. Venerdì 25 ottobre IVA COMUNITARIA Elenchi intrastat mensili e trimestrali MOD. 730/2013 INTEGRATIVO MOD. 730/2013 SITUAZIONI PARTICOLARI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali). Termine per la consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2013, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito. Invio telematico all Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2013 Situazioni particolari e dei relativi modd , per i soggetti privi di sostituto d imposta. 12

13 Giovedì 31 ottobre IVA ELENCHI BLACK LIST MENSILI E TRIMESTRALI INPS DIPENDENTI INPS AGRICOLTURA Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a 500, relative: a settembre, da parte dei soggetti mensili; al terzo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre. IVA CREDITO TRIMESTRALE Invio telematico all Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR. 13

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