Area Tecnica e Parco ORIGINALE
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- Elena Pini
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1 Area Tecnica e Parco ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 87 / S del 30 agosto Oggetto: INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL LUPO E DI ALTRI CARNIVORI NELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE MARCHE, NEI SITI NATURA 2000 E NEL RESTANTE TERRITORIO DELL APPENNINO MARCHIGIANO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALL ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA Il Dirigente DATO ATTO che la Giunta regionale, con la DGR n del , aveva approvato uno schema di protocollo d intesa per la realizzazione di un programma triennale volto alla conservazione del lupo e di altri carnivori segnalati nei Parchi, nelle Riserve naturali, nei siti Natura 2000 e nel restante territorio dell Appennino marchigiano, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di azione nazionale redatto dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e dall INFS, ora ISPRA e che il progetto non è stato portato a compimento in quanto, successivamente, la Giunta regionale aveva stornato i euro che andavano a finanziare tale progetto in quanto non erano stati impegnati; CONSIDERATO che la L.R. n. 18 del 28/07/2009 (Assestamento del Bilancio di previsione 2009) ha di nuovo stanziato la somma di ,00 quale contributo straordinario alla Comunità Montana Esino-Frasassi per la realizzazione del Piano d Azione Nazionale per la conservazione del lupo e di altri carnivori e che, con il DD della P.F. Tutela degli animali e Rete ecologica regionale n. 30/BRE_08 del 15/10/2009, è stato assegnato detto contributo alla Comunità Montana Esino- Frasassi ed approvato il programma in cui vengono indicati obiettivi e relative azioni e che detta disponibilità è presente nei capitoli 267 e 267/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione residui, della Comunità Montana; RITENUTO di dover richiamare le modalità di monitoraggio, ricerca, raccolta dati per le indagini genetiche dettate in relazione alle specie in oggetto come regolamentate con il suindicato Protocollo d intesa già approvato con DGRM 1004/2008 e con specifiche Linee Guida e protocolli operativi predisposti dal tavolo tecnico; CONSIDERATO, in particolare, che in detto Protocollo d intesa era espressamente previsto che l ISPRA, allora Istituto Nazionale Fauna Selvatica INFS dovesse sopraintendere ai seguenti incombenti: 1. collaborare alla formazione del personale che deve operare sul territorio per il monitoraggio naturalistico ed il prelievo di campioni biologici, nell'ambito di corsi ed incontri che si terranno nei territori provinciali/aree protette interessate; 2. implementare con i dati raccolti nel corso del progetto il database GIS esistente sui genotipi di lupo, orso, gatto selvatico e martora, in attuazione dei Piani d'azione nazionali. 3. redigere la proposta di disciplinare di cui all'art. 5 attinente alle modalità attuative delle attività da svolgere e alla raccolta dei dati; 4. redigere relazioni intermedie e conclusive del lavoro svolto e delle azioni da intraprendere per la conservazione e la gestione del lupo e delle altre specie rilevate e l'attenuazione dei conflitti con le
2 attività umane, tenendo anche conto dei risultati conseguiti presso le altre realtà regionali. 5. partecipare agli incontri per l'organizzazione della attività e alle iniziative per la divulgazione dei dati e delle elaborazioni prodotte; 6. individuare e descrivere, con il coordinamento tecnico degli altri partner del progetto, la rete ecologica regionale in funzione anche della conservazione e della gestione del lupo e delle altre specie monitorate, con elaborazione di documenti e di cartografie GIS funzionali all'implementazione sia del SIT regionale che dei differenti SIT dei soggetti attuatori del progetto; 7. indicare le strategie e le azioni preventive, da attivarsi anche da parte del mondo agricolo, per promuovere la conservazione dele specie ed attenuare i conflitti con le attività umane; DATO ATTO, inoltre, che la legge 157/1992 ha individuato l INFS come organo tecnico scientifico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province in materia di conservazione della fauna selvatica e che l ISPRA svolge, tra le altre, le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni; CONSIDERATO che l'ispra è vigilato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che, con Decreto n. 214 del 23 luglio 2008, il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, On. Stefania Prestigiacomo ha nominato il prefetto Vincenzo Grimaldi, Commissario dell ISPRA, affiancato dai Sub Commissari Stefano Laporta ed Emilio Santori; DATO ATTO di quanto stabilito dalla Regione Marche ed, in particolare, che per l attuazione di detto progetto ci si debba avvalere, per quanto di competenza, dell ISPRA - Dipartimento di genetica, che ha realizzato analoghe ricerche nelle regioni Emilia-Romagna ed Umbria; VISTO che, oltre al Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, le altre Aree protette regionali che hanno aderito al progetto di che trattasi sono: 1. Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello 2. Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 3. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 4. Provincia di Pesaro-Urbino, in proprio e quale Ente gestore della riserva naturale statale della Gola del Furlo, e che il Tavolo tecnico ha stabilito di ripartire il territorio regionale dovesse ripartirsi in 3 macroaree così distinte: 1. Macro-area Nord composta dal Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello e dalla Provincia di Pesaro-Urbino, quale Ente gestore della riserva naturale statale della Gola del Furlo; 2. Macro-area Centro composta dalla Comunità montana dell'esino-frasassi quale Ente gestore del Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, 3. Macro-area Sud composta dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la parte del territorio della Regione Marche; CONSIDERATO che la Comunità Montana dell Esino-Frasassi, ente gestore del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, coordina le azioni al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla Regione Marche e controllerà che le Aree protette e gli altri Enti che aderiranno al programma attuino gli interventi per la realizzazione del Piano di che trattasi entro e non oltre il 30 settembre 2011; PRESO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 dell , è stato approvato il protocollo d intesa, già approvato dalla Regione Marche con propria DGRM n del 28 luglio 2008 che ha individuato, quale Ente capofila per l attuazione del programma scientifico denominato Programma triennale per la conservazione del lupo e di altri carnivori segnalati nei Parchi e nei siti Natura 2000 dell Appennino marchigiano, demandando tutti gli incombenti successivi, fra cui l approvazione degli schemi e la stipula delle convenzioni con i vari Enti, al Responsabile del Settore Parco; CONSIDERATO che dalle mail scambiate e dai colloqui intercorsi con il competente Servizio regionale e con il prof. Randi, referente, per l ISPRA, del progetto sulla Conservazione del Lupo e degli altri carnivori per l ISPRA, è opportuno stipulare un unica convenzione per tutto il territorio regionale con l ISPRA medesima;
3 RITENUTO, pertanto, di dover procedere, quale Ente capofila dietro un corrispettivo pari a ,00, fuori del campo di applicazione dell IVA, ad affidare i servizi relativi a: a) analisi genetiche di un numero massimo complessivo di 200 campioni biologici non-invasivi (peli, escrementi) e di campioni di tessuti prelevati da eventuali animali (lupo, orso, gatto selvatico e martora) rinvenuti morti o catturati. Le identificazioni genetiche verranno effettuate presso il proprio laboratorio di genetica, applicando un protocollo standardizzato, che consente di identificare la specie, il genotipo individuale ed il sesso di ogni campione biologico che contenga DNA sufficiente per essere analizzato; i risultati delle analisi genetiche verranno comunicati alla Comunità Montana ed alla Regione Marche ogni sei mesi utilizzando la scheda excel appositamente approvata dalla Regione medesima; b) predisporre il protocollo tecnico di campionamento invasivo (tessuti) e non invasivo (peliescrementi) a cui tutti i rilevatori coinvolti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle operazioni di raccolta, catalogazione e conservazione dei campioni e dei dati ad essi associati. Il laboratorio di genetica dell ISPRA fornirà i contenitori per la conservazione dei campioni biologici ed invierà (per via elettronica) all Ente attuatore ed a tutti gli Enti interessati una scheda computerizzata di campo che dovrà essere scrupolosamente compilata al momento della raccolta dei campioni; la scheda dovrà essere restituita per via elettronica al Laboratorio di genetica contestualmente all invio dei campioni biologici, e dovrà contenere tra l altro, l esatta localizzazione (latitudini, longitudine, nome della località o del Comune di campionamento) e la data della raccolta di ogni campione. I campioni che verranno inviati al Laboratorio privi di tali indicazioni non verranno analizzati; c) in accordo con la Comunità Montana, provvede entro il primo semestre alla formazione del personale che deve operare sul territorio per il prelievo di campioni biologici, partecipa a tre incontri di formazione che si terranno nei territori provinciali e nelle aree protette interessate; CONSIDERATO di dover affidare all ISPRA tali servizi, quale Ente istituzionalmente demandato dalla normativa nazionale al compimento ai servizi relativi alla ricerca in tale settore, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consulente della Regione Marche, già peraltro individuato nel Protocollo d intesa predisposto ed approvato dalla Regione Marche con la surrichiamata DGRM n. 1004/2008; STABILITO di dover procedere all approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l ISPRA; RITENUTO, per l individuazione dei servizi da svolgere, delle relative modalità e tempi, di rinviare alle condizioni tutte stabilite nell allegato schema di convenzione, cui integralmente ci si riporta e che va a far parte integrante della presente determinazione; RITENUTO che, in seguito alla stipula di un unica convenzione dell ISPRA, si rende necessario procedere ad una nuova suddivisione dei finanziamenti regionali in quanto questo Ente deve trattenere a sé la ulteriore somma di ,00, pari all importo della formazione e degli altri servizi assicurati con la convenzione con l ISPRA relativa alle Macro-aree Nord e Sud; DATO ATTO che si provvederà con successivo atto a rettificare in parte la determinazione n. 99/R/2010 nella parte nella quale è stato assunto impegno di spesa a favore delle altre Aree protette ed ad assumere impegno di spesa a favore dell ISPRA; Eliminato: i Eliminato: corsi Eliminato: ed agli incontri DETERMINA 1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di affidare all ISPRA, quale Ente istituzionalmente demandato dalla normativa nazionale al compimento dei servizi, relativi alla ricerca, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consulente della Regione Marche, già peraltro individuato nel Protocollo d intesa predisposto ed approvato dalla Regione Marche con la surrichiamata DGRM n. 1004/2008, i servizi come meglio individuati nello schema di convenzione allegato al presente atto dietro un corrispettivo pari a ,00, fuori del campo di applicazione dell IVA;
4 3. di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l ISPRA, allegato al presente atto e che ne va a far parte integrante; 4. che, in seguito alla stipula di un unica convenzione dell ISPRA, questo Ente deve procedere ad una nuova suddivisione dei finanziamenti regionali, trattenendo a sé la somma di ,00, pari all importo della formazione e degli altri servizi assicurati con la convenzione con l ISPRA alle Macro-aree Nord e Sud; 5. che si provvederà con successivo atto a rettificare in parte la determinazione n. 99/R nella parte nella quale è stato assunto impegno di spesa a favore delle altre Aree protette ed ad assumere impegno di spesa a favore dell ISPRA per la somma di ,00. IL DIRIGENTE Dott. Luigino Carboni
5 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. / S DEL. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA COMUNITA MONTANA DELL ESINO-FRASASSI, QUALE ENTE GESTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI, E L ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE PER LA GESTIONE CONVENZIONE tra la Comunità Montana dell Esino-Frasassi, con sede in Fabriano, via Dante 268, nella sua qualità di Ente gestore del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, (di seguito chiamata Comunità Montana), Codice Fiscale , Partita IVA , rappresentata dal dott. Luigino Carboni, Segretario Generale,, legittimato alla firma del presente atto, e L Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n , agli effetti del presente atto rappresentato dal Commissario, Prefetto Vincenzo Grimaldi, nato a Cardito (NA) il 25/06/1942, Premesso l art. 28, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); l art. 28, comma 2, del succitato D.L., ha attribuito all ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell APAT, dell INFS e dell ICRAM, i quali sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo; l art. 28, comma 4, del citato D.L. n. 112/2008, ha disposto che la denominazione Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM; che con decreto GAB/DEC/214/2008 del 23/07/2008, il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha nominato Commissario dell ISPRA il Prefetto Vincenzo Grimaldi e sub Commissari il dott. Stefano Laporta e l ing. Emilio Santori; che l ISPRA, in forza delle suddette norme continua a svolgere le funzioni già dell INFS quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province ai sensi della Legge , n 157; in particolare, che l ISPRA ha il compito, tra l altro, di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato e dalle regioni; che con D.G.R. n del 28/07/2008, la Regione Marche ha approvato lo schema di protocollo d intesa per la realizzazione di un programma triennale volto alla conservazione del lupo e di altri carnivori segnalati nei Parchi, nelle Riserve naturali e nei siti di Rete natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione Marche, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d azione nazionale redatto dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e dall INFS ora ISPRA; - che la L.R. n. 18 del 28/07/2009 (Assestamento del Bilancio di previsione 2009) ha stanziato la somma di ,00 quale contributo straordinario per la realizzazione del Piano d Azione Nazionale per la conservazione del lupo e di altri carnivori e che, con il DD della P.F. Tutela degli animali e Rete ecologica regionale n. 30/BRE_08 del 15/10/2009, è stato assegnato un contributo di pari importo alla Comunità Montana Esino-Frasassi, quale Ente capofila, ed approvato il programma in cui vengono indicati obiettivi e relative azioni; Eliminato: dott. Eliminato: Massimiliano Scotti, Responsabile del settore Parco, titolare della PP.OO., giusta determinazione dirigenziale n 642/P del
6 CONSIDERATO che il lupo rappresenta un elemento fondamentale degli ecosistemi naturali e la sua conservazione comporta un beneficio per tutte le altre componenti ambientali correlate a tale specie, offrendo un contributo importante sia per la conservazione della specie che per l attenuazione delle contrapposizioni con l uomo; che, al fine di definire efficaci strategie di intervento sia per la conservazione della specie sia per l attenuazione delle contrapposizioni con l uomo, il principale obiettivo del progetto è il monitoraggio genetico effettuato al fine della creazione di una banca data informatizzata che consenta di documentare, mediante l utilizzo della cartografia digitalizzata regionale, la distribuzione del lupo, la presenza di branchi stabili e riproduttivi, la capacità di dispersione dei singoli esemplari, oltre che di evidenziare la presenza di cani vaganti o di ibridi tra lupo e cane, eventualmente in associazione con episodi di predazione sul bestiame domestico; che, ai fini della realizzazione del un programma volto alla conservazione del lupo e di altri carnivori segnalati nei Parchi, nelle Riserve naturali e nei siti di Rete natura 2000, gli Enti hanno stabilito di suddividere il territorio regionale in 3 Macro-aree: la Nord comprendente il Parco Sasso, Simone e Simoncello, la Riserva Statale del Furlo ed i Siti Natura 2000 del Pesarese, la Centro corrispondente al territorio della Comunità Montana e la Sud comprendete il territorio del Parco dei Monti Sibillini e il territorio Marchigiano del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 (Premessa) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. Art. 2 (Oggetto) La presente convenzione è stipulata per dare attuazione a quanto disposto dal DD della P.F. Tutela degli animali e Rete ecologica regionale n. 30/BRE_08 del 15/10/2009, per l attuazione del Piano d azione per la conservazione del lupo e di altri grandi carnivori, e disciplina i rapporti tra la Comunità Montana dell Esino- Frasassi, quale Ente capofila, e l ISPRA. Art. 3 (Articolazione degli impegni spettanti alle tre Macro-aree) La Comunità Montana svolge attività di coordinamento organizzativo e tecnico-amministrativo. In particolare: a) coordina l organizzazione dei corsi di formazione per i rilevatori scelti tra i collaboratori e dipendenti degli Enti coinvolti; b) verifica, con riunioni periodiche, l esatto adempimento di quanto previsto dal protocollo per il campionamento genetico invasivo e non invasivo; c) organizza riunioni con i soggetti attuatori, ogni sei mesi, per verificare l attuazione del programma previsto nel protocollo d intesa; d) approva lo schema di data base excel georeferenziato dei genotipi del lupo, orso, gatto selvatico ed eventualmente martora, individuati nel corso del progetto predisposto dall ISPRA; e) relaziona al competente servizio della Regione Marche. Art. 4 (Compiti di ISPRA) L ISPRA svolge attività di coordinamento scientifico e formazione e si impegna a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza. In particolare, l ISPRA provvederà a: 1^ fase, da concludere entro la data del 31 marzo 2011: a) effettuare le analisi genetiche di un numero massimo complessivo di 300 (100 per macro-area) campioni biologici non-invasivi (peli, escrementi) e di campioni di tessuti prelevati da eventuali animali (lupo, orso, gatto selvatico e martora) rinvenuti morti o catturati. Le identificazioni genetiche verranno effettuate presso il proprio laboratorio di genetica, applicando un protocollo standardizzato, che consente di identificare la specie, il genotipo individuale ed il sesso di ogni campione biologico che contenga DNA sufficiente per essere analizzato; i risultati delle analisi genetiche verranno comunicati alla Comunità Montana ed alla Regione Marche ogni sei mesi utilizzando la scheda excel appositamente approvata dalla Regione medesima; b) predisporre il protocollo tecnico di campionamento invasivo (tessuti) e non invasivo (peliescrementi) a cui tutti i rilevatori coinvolti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle operazioni di raccolta, catalogazione e conservazione dei campioni e dei dati ad essi associati. Il Eliminato: <#>che, sentito anche Eliminato: <#>l ISPRA, essendo subentrato nelle funzioni già dell INFS, deve svolgere prestazioni di consulenza e coordinamento scientifico; Eliminato: <#> Eliminato: Articolazione degli impegni spettanti all Eliminato: 5
7 laboratorio di genetica dell ISPRA fornirà i contenitori per la conservazione dei campioni biologici ed invierà (per via elettronica) all Ente attuatore ed a tutti gli Enti interessati una scheda computerizzata di campo che dovrà essere scrupolosamente compilata al momento della raccolta dei campioni; la scheda dovrà essere restituita per via elettronica al Laboratorio di genetica contestualmente all invio dei campioni biologici, e dovrà contenere tra l altro, l esatta localizzazione (latitudini, longitudine, nome della località o del Comune di campionamento) e la data della raccolta di ogni campione. I campioni che verranno inviati al Laboratorio privi di tali indicazioni non verranno analizzati; c) collaborare, in accordo con la Comunità Montana, entro il mese di settembre 2010, alla formazione del personale che deve operare sul territorio per il prelievo di campioni biologici, tramite l organizzazione di tre giornate di formazione che si terranno nei territori provinciali e nelle aree protette interessate; d) informare costantemente la Comunità Montana sulle attività effettuate mediante contatti anche verbali con il dott. Scotti, quale quale Referente per la presente Convenzione; e) inviare una relazione intermedia del lavoro svolto entro 60 giorni dalla scadenza del termine della prima fase; 2^ fase, da concludere entro la data del 30 settembre 2011: f) effettuare le analisi genetiche di un ulteriore numero massimo complessivo di 300 (100 per macroarea) campioni biologici non-invasivi (peli, escrementi) e di campioni di tessuti prelevati da eventuali animali (lupo, orso, gatto selvatico e martora) rinvenuti morti o catturati, da aggiungere alle 300 previste al precedente lettera a). Le identificazioni genetiche verranno effettuate presso il proprio laboratorio di genetica, applicando un protocollo standardizzato, che consente di identificare la specie, il genotipo individuale ed il sesso di ogni campione biologico che contenga DNA sufficiente per essere analizzato; i risultati delle analisi genetiche verranno comunicati alla Comunità Montana ed alla Regione Marche ogni sei mesi utilizzando la scheda excel appositamente approvata dalla Regione medesima; g) predisporre un data base excel georeferenziato dei genotipi del lupo, orso, gatto selvatico ed eventualmente martora, individuati nel corso del progetto; h) informare costantemente la Comunità Montana sulle attività effettuate mediante contatti anche verbali con il dott. Scotti, quale quale Referente per la presente Convenzione; i) inviare una relazione conclusiva del lavoro svolto entro 60 giorni dalla scadenza della Convenzione; j) contribuire, tramite i risultati delle analisi genetiche, ad individuare e descrivere la rete ecologica regionale in funzione della conservazione del lupo e delle altre specie monitorate, contribuendo all elaborazione di documenti e di cartografie GIS funzionali all implementazione sia del SIT regionale che dei differenti SIT dei soggetti attuatori; k) provvedere, in collaborazione con la Regione e la Comunità Montana, alla creazione della banca-dati afferente all Osservatorio regionale sulla biodiversità, prevista dalla L.R. 6/07; l) suggerire strategie ed azioni preventive attivabili per promuovere la conservazione delle specie ed attenuare i conflitti con le attività umane. Art. 5 (Durata e decorrenza della Convenzione) La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità fino al 30 settembre 2011 Art. 6 (Importo) Per le attività istituzionali di cui all art. 4 della presente Convenzione, la Comunità Montana dell Esino- Frasassi liquiderà a favore dell ISPRA il corrispettivo di ,00, (ventiduemilacinquecento/00) fuori campo IVA Art. 4 D.P.R. 633/72. Art. 7 (Modalità e termini di pagamento) L importo sarà corrisposto dietro presentazione di fattura corredata di rendicontazione dettagliata, o altro documento fiscale previsto per legge, in due soluzioni: 50% dell importo totale sarà corrisposto entro 60 giorni dal termine di scadenza della prima fase da compiere entro la data del 30 settembre 2010, così come meglio individuata all art. 4, co. 1^; il restante 50% sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine di scadenza della convenzione, previa opportuna verifica delle attività svolte e di favorevole accettazione da parte della Comunità montana. Il pagamento, deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, codice IBAN IT67P presso BNL, Banca Nazionale del Lavoro (Roma). Eliminato: Responsabile della Convenzione Eliminato: 5 Eliminato: Responsabile della Convenzione Eliminato: 1
8 Art. 8 (Nomina dei responsabili della Convenzione) Il responsabile di Convenzione per l ISPRA è il Dott. Ettore Randi. Il quale Referente per la presente Convenzione per la Comunità Montana è il dott. Massimiliano Scotti, quale Responsabile del Settore Parco. Art. 9 (Domicilio) Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: la Comunità Montana dell Esino-Frasassi presso la sede operativa sita in Serra San Quirico, via Marcellini 5, e l ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48. Art. 10 (Proprietà dei risultati) I risultati e la relativa documentazione derivanti dalla presente Convenzione saranno di proprietà della Regione Marche, della Comunità Montana, di ISPRA e degli altri soggetti che hanno sottoscritto le convenzioni in relazione ai dati e documentazione raccolti per il proprio territorio. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione. Tali risultati non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni in alcun modo senza il preventivo assenso scritto della Regione Marche, della Comunità Montana ed ISPRA. Art. 11 (Risoluzione della Convenzione) La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte. Ai sensi dell art del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto. Art. 12 (Norme applicabili) Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troverà applicazione quanto stabilito con la DD della P.F. Tutela degli animali e Rete ecologica regionale n. 30/BRE_08 del 15/10/2009, che ha approvato un programma per la conservazione del lupo e di altri carnivori ed alle relative convenzioni stipulate in relazione ad essa, oltre che la normativa vigente in materia e le norme del Codice Civile. Art. 13 (Foro competente) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, è esclusivamente competente l autorità giudiziaria del Foro di Fabriano. Art. 14 (Riservatezza) Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate. E fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate. Art. 15 (Spese ed oneri fiscali) La presente Convenzione sconta l imposta di bollo in base al DPR N. 642 del e sue successive modificazioni e integrazioni. Bologna, addì ( ) del mese di.. (..), anno Eliminato: responsabile di Convenzione Eliminato: e Eliminato: è esente da Eliminato: ai sensi ai sensi Eliminato: de C.M. DELL ESINO-FRASASSI dott. Luigino Carboni, ISPRA Dott. Vincenzo Grimaldi Eliminato: Dott. Massimiliano Scotti
9 Le parti dichiarano di aver preso esatta visione degli articoli che compongono la presente convenzione ed in particolare delle condizioni stabilite agli artt.: 3 - Articolazione degli impegni spettanti alla Comunità Montana, 4 -Articolazione degli impegni spettanti all ISPRA, 9 - Proprietà dei risultati, 10 - Risoluzione della Convenzione, 12 - Foro competente, della presente Convenzione, le cui clausole rilette ed approvate vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all 1341 e 1342 del Codice Civile. C.M. DELL ESINO-FRASASSI dott. Luigino Carboni, ISPRA Dott.Vincenzo Grimaldi Eliminato: Il Commissario Eliminato: Dott. Eliminato: Dott. Massimiliano Scotti Eliminato: Prefetto Eliminato:
VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
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