DM N 2026 DEL 24 SETTEMBRE 2004 RELATIVO ALL ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 2004 (ARTICOLO 69)

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1 DM N 2026 DEL 24 SETTEMBRE 2004 RELATIVO ALL ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 2004 (ARTICOLO 69) a cura del Servizio Organizzazione Economica Integrazioni e modifiche apportate da: DM 2668 del 26 ottobre 2004 DM del 11 gennaio 2006 Il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare gli articoli 8 e 9; Visto il Decreto Ministeriale 22 settembre 2004, recante prescrizioni per la valutazione del rischio per l agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attività di rilascio deliberato nell ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall immissione sul mercato; Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003, recante orientamenti per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche; Vista la lettera n del 10 settembre 2004 con la quale la Commissione europea ha sollecitato la notifica delle condizioni di ammissibilità adottati in attuazione dell art. 69 del regolamento CE n. 1782/03; Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per fissare gli importi massimi e le condizioni di ammissibilità al pagamento supplementare di cui all articolo 69 del regolamento (CE) n.1782/03; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 23 settembre

2 DECRETA Articolo 1 - Aiuto supplementare nel settore dei seminativi 1. Nel settore dei seminativi la trattenuta di cui all articolo 8 1 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare ad ettaro agli agricoltori che coltivano frumento duro, frumento tenero, mais oppure attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture. 2. Le condizioni di ammissibilità al pagamento supplementare di cui al precedente comma 1, sono le seguenti: a) per il grano duro, l utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, elencate nell allegato A del presente decreto, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%; 1 Articolo 8, DM 5 agosto Tipi specifici di agricoltura previsti dall articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003: 1. Nel settore dei seminativi, delle carni bovine e degli ovicaprini viene operata una trattenuta dell 8% della componente settoriale seminativi, del 7% della componente settoriale carni bovine e del 5% della componente settoriale ovicaprini del massimale nazionale di cui all articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell allegato VI del detto regolamento Le somme così ottenute sono destinate, settore per settore, e su base annua, a un pagamento supplementare agli agricoltori del settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilità al premio. 3. Le condizioni di ammissibilità al premio supplementare, che tengono conto della tutela e valorizzazione dell ambiente o del miglioramento della qualità e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere determinate annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa comunitaria avvalendosi anche delle proposte del Comitato di cui al comma successivo. 4. Per il monitoraggio dell utilizzo delle risorse finanziarie previste a titolo di aiuto supplementare e per la formulazione di proposte di modifica delle condizioni di ammissibilità al premio supplementare di cui al comma 3, è istituito un Comitato paritetico Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Regioni e Province autonome, integrato da una rappresentanza delle Organizzazioni del Tavolo Agroalimentare. b) per il grano tenero, l utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati; c) per il mais, l utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati; d) l applicazione obbligatoria, attraverso l utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, dell avvicendamento almeno biennale che includa le colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo di cui all allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/ Qualsiasi particella coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo aiuto supplementare. Con provvedimento dirigenziale sono definite, per le varie specie di sementi certificate elencate al precedente comma 2, le modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro L importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 /ha. Articolo 2 - Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine 1. Nel settore delle carni bovine, la trattenuta di cui all articolo 8 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare per capo agli allevatori che rispettano le seguenti condizioni di ammissibilità: a) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze da 2 Elenco dei seminativi di cui all articolo 66 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Cereali: frumento (grano) duro; altro frumento (grano) e frumento segalato diversi dal frumento (grano) duro; segala; orzo; avena; granturco; sorgo da granella; grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali; granturco dolce. Semi oleosi: fave di soia; semi di ravizzone o di colza; semi di girasole. Proteiche: piselli; fave e favette; lupini dolci. Lino: semi di lino; lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre. Canapa: canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre. 3 Comma aggiunto dal DM 2668 del 26 ottobre Vedi nota 1. 2

3 carne, la loro iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici; b) per le vacche a duplice attitudine, elencate nell allegato B) del presente decreto, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera e l obbligo di pascolo permanente, come definito dall art. 2, punto 2 5 del regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera; c) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e per i bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 ed i 20 mesi, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera, il possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA e l obbligo di pascolo permanente, come definito dall art. 2, punto 2 6 del regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera; d) per ciascun bovino macellato in età superiore a 12 e inferiore ai 26 mesi e allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 7, a condizione che rechino 5 Articolo 2, punto 2, regolamento (CE) n. 796/2004: pascolo permanente : terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell avvicendamento delle colture dell azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all articolo 54, paragrafo 2, e all articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio. 6 Vedi nota n Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell articolo 12 8 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico, nonché per i bovini allevati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2081/92 9 e dal regolamento (CE) n. 1804/99 10, compatibilmente con i piani di sviluppo rurale, la permanenza nell allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione. Ai fini dei controlli le organizzazioni autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi della citata normativa comunitaria, forniscono i dati relativi in ambito SIAN agli Organismi Pagatori competenti. 11 n. 820/97 del Consiglio. Gazzetta ufficiale n. L 204 del 11/08/2000 pag Decreto Ministeriale del 30 agosto 2000 recante "Sistema obbligatorio e facoltativo di etichettatura della carne bovina", articolo 12, lettere b) e c): L'etichetta apposta sulle confezioni di carne bovina, su base volontaria, oltre alle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 2, contiene ulteriori indicazioni facoltative sull'animale e sulle relative carni. In particolare, dette informazioni facoltative possono riguardare: b) l'allevamento: azienda di nascita e/o di allevamento, tecnica di allevamento, metodo di ingrasso, indicazioni relative all'alimentazione, ecc.; c) l animale: razza o tipo genetico, categoria, ecc.; 9 Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 pag Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Gazzetta ufficiale n. L 222 del 24/08/1999 pag Lettera d) sostituita dal DM 2668 del 26 ottobre Testo precedente: per ciascun capo bovino macellato in età superiore a 12 e inferiore ai 26 mesi ed etichettato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, da un organizzazione autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la permanenza nell allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione e la indicazione in etichetta della denominazione dell azienda di allevamento del bovino 3

4 2. Per lo stesso capo di cui al precedente comma 1 è concesso un solo pagamento supplementare per anno. 3. L importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 /capo. Articolo 3 - Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine 1. Nel settore delle carni ovine e caprine, la trattenuta di cui all articolo 8 12 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare per capo agli allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni. 2. L importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 15 /capo. Articolo 4 - Attuazione temporale delle misure Le misure relative ai pagamenti supplementari di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono di attuazione per gli anni 2005 e Articolo 5 - Autorità competente al coordinamento dei controlli Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell art. 13, comma 4 14 del decreto legislativo n. 99/2004,, con propri provvedimenti determina, sentiti gli Organismi Pagatori riconosciuti, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2004 Il Ministro 12 Vedi nota n Testo così modificato dal DM 11 gennaio Articolo 13 comma 4, decreto legislativo n. 99/2004: L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2 4

5 ALLEGATO A Varietà di frumento duro ADAMELLO AMEDEO 15 AMILCAR KRONOS ANCO MARZIO LATINO APPIO LESINA APPULO LEVANTE ARCANGELO LIBECCIO ARCOBALENO MARCO ARIOSTO 16 ARTIMON MATT ASDRUBAL MERIDIANO AVISPA MONGIBELLO BAIO NEFER BALIDURO NERONE BARCAROL NEODUR BOLO NORBA BORELLO NORMANNO BRADANO OFANTO BRINDUR OROBEL BRONTE PERSEO BURGOS PIETRAFITTA CAMPODORO 17 CANNIZZO PLATANI CANYON PLINIO CAPPELLI PORTOBELLO CAPRI 18 CARIOCA 19 CASANOVA PORTORICO CHIARA 20 CICCIO PR22D40 CIRILLO PR22D66 CLAUDIO PR22D78 COLORADO PRECO COLOSSEO PROMETEO CONCADORO PROVENZAL CRESO QUADRATO CRISPIERO RADIOSO DAUNIA RINGO DERRICK RUSTICANO DUETTO SAN CARLO DUILIO SEMOLON 15 Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre Varietà aggiunta dal DM 11 gennaio Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre Varietà aggiunta dal DM 11 gennaio Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre

6 DUPRI SIMETO DURANGO SOLEX DURBEL SORRENTO DYLAN SORRISO ELIOS 21 ERMOCOLLE 22 FABIO SVEVO FIORE TIZIANA FLAMINIO TORREBIANCA FLAVIO TRESOR FORTORE ULISSE GARDENA VALBELICE GARGANO VALSALSO GHIBLI VARANO GIANNI VENDETTA GIEMME VENTO GIOTTO VERDI GIOVE VESUVIO GIUSTO 23 GRAZIA VETRODUR GRECALE VETTORE ICARO VINCI IONIO VIRGILIO IRIDE VITRICO ITALO VITROMAX KARALIS MESSAPIA 24 NEOLATINO 25 SEVERO 26 SFINGE 27 SUPERDUR 28 TRIPUDIO 29 TURCHESE 30 VERTOLA 31 VITRON 21 Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre Varietà aggiunta dal DM 11 gennaio Varietà aggiunta dal DM 11 gennaio Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre Varietà aggiunta dal DM 11 gennaio Varietà aggiunta dal DM 11 gennaio Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre Varietà aggiunta dal DM 2668 del 26 ottobre

7 ALLEGATO B Pezzata Rossa oropa Pezzata Rossa Valdostana Grigio Alpina Bianca Val Padana Pinzgau Rendena Varzese-Ottonese Agerolese Siciliana Calvana Pontremolese Pustertaler Sarda Sarda modicana Pisana Garfagnina Sarda Bruna Podolica Pugliese Ceppi podolici Vacca cabannina Modicana Cinisara Razze aggiunte dal DM 2668 del 26 ottobre

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