C O M U N E D I U R B I N O Provincia di Pesaro e Urbino
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1 C O M U N E D I U R B I N O Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER ANZIANI ARCOBALENO APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 6 Novembre 2006 e modificato con deliberazione n. 6 del 30 gennaio 2007
2 ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento disciplina le tipologie dei servizi, le modalità di accesso e il funzionamento della Struttura comunale per anziani, ubicata in Via Alcide De Gasperi n. 2 Urbino. La Struttura rispetta i parametri e le finalità previste dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e del Regolamento regionale n. 1 del 25 febbraio 2004 Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, attuativo della Legge Regionale n. 20 del 6 novembre 2002 e dispone, per ciascuna delle tre tipologie di servizio funzionanti, della prescritta autorizzazione all esercizio delle attività. La Struttura adotta la Carta dei servizi, ai sensi dell art. 13 della predetta Legge n. 328/2000. ART. 2 PRINCIPI GENERALI La Struttura comunale per Anziani Arcobaleno è un servizio residenziale e semiresidenziale che accoglie persone anziane. La Struttura è polifunzionale e comprende tre tipologie di servizi: Casa di Riposo: struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che, per loro scelta, preferiscono usufruire di servizi di tipo comunitario e collettivi e richiedono garanzie di protezione nell arco della giornata. Essa fornisce ospitalità ed assistenza, offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento. Residenza Protetta: struttura residenziale, con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse. Essa fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa su prescrizione, accompagnato da un livello elevato di assistenza tutelare e alberghiera; in particolare la Residenza Protetta offre occasioni di vita comunitaria, attività ricreative e servizi per l aiuto nelle attività quotidiane, attività finalizzate al mantenimento e all attivazione delle capacità residue, assistenza medica, infermieristica e riabilitativa. Centro Diurno: struttura a regime semiresidenziale, con elevato livello di integrazione sociosanitaria, destinata ad accogliere anziani, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti. Esso garantisce, unitamente ai servizi domiciliari (SAD e ADI), la permanenza dell anziano al proprio domicilio, offrendo altresì sostegno, sollievo e supporto alla famiglia. Il Centro Diurno fornisce ospitalità ed assistenza integrata socio-sanitaria, offrendo occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento. ART. 3 TIPOLOGIA DEI SERVIZI
3 I servizi erogati attraverso la Casa di Riposo comprendono: coordinamento, assistenza sociosanitaria, assistenza infermieristica, assistenza medica e servizi generali. Il coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo, di monitoraggio e di documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. Il personale socio-sanitario è in funzione dell assistenza agli anziani con parziale riduzione dei livelli di autosufficienza; esso assicura assistenza diretta agli ospiti nella misura di almeno 20 minuti pro die pro capite e, comunque, nella misura necessaria a soddisfare i bisogni assistenziali dell utenza sulla base della valutazione dell UVD e del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI). E prevista la presenza programmata dell infermiere professionale e del medico di base, in relazione alla tipologie e alle problematiche degli ospiti. I servizi erogati attraverso la Residenza Protetta comprendono: coordinamento, assistenza socio-sanitaria, assistenza infermieristica, riabilitazione, assistenza medica e servizi generali. Il coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo, di monitoraggio e di documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. Le unità di personale di assistenza diretta agli ospiti sono determinate in funzione dei minuti di assistenza pro die pro capite, in relazione alla tipologia dell utenza. In particolare sono garantiti: operatore socio/sanitario, con possibile presenza di OSA-OTA- ADEST-ADB; almeno 40 minuti al giorno di assistenza diretta a ciascun ospite; detto minutaggio dovrà esser aumentato nel caso di presenza di anziani non autosufficienti con forme di demenza; infermiere professionale: almeno 10 minuti al giorno di assistenza a ciascun ospite; terapista per la riabilitazione: intervento programmato su prescrizione specialistica; assistenza medica: intervento programmato ed a richiesta. I servizi erogati attraverso il Centro Diurno comprendono: coordinamento, assistenza educativa, assistenza socio-sanitaria, assistenza infermieristica, assistenza medica e servizi generali. Il coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo, di monitoraggio e di documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. Il personale educativo svolge attività di animazione e socializzazione ed è adeguatamente dimensionato al numero degli ospiti e alla programmazione del servizio. Il personale socio-sanitario è adeguatamente dimensionato al numero e alla tipologia degli ospiti ed almeno in rapporto 1/5 utenti non autosufficienti. E prevista la presenza programmata dell infermiere professionale in relazione alle problematiche degli ospiti, del fisioterapista su prescrizione specialistica e del medico di medicina generale. Il rispetto degli standard assistenziali e infermieristici deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale, assistenziale e alberghiera, impiegata. ART. 4 MODALITÀ DI ACCESSO L ammissione ai servizi residenziali e semiresidenziali avviene tramite presentazione, presso l Ufficio Servizi Sociali, di domanda del richiedente, o di un suo familiare, su apposito modulo predisposto dall Amministrazione comunale. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall interessato o, in caso di impedimento, da un familiare o da altra persona che se ne occupi, previo accertamento della consapevolezza dell interessato. La predetta istanza deve essere corredata da: certificazione del medico curante attestante la condizione sanitaria dell anziano, l assenza di cause che possano essere di impedimento alla vita di collettività e l anamnesi medica;
4 dichiarazione ISEE da cui risulti la situazione economica della persona, beni, redditi e pensioni percepiti (da rinnovarsi a richiesta della Direzione, anche in momenti successivi all ammissione). L ammissione o meno alla struttura e le relative modalità sono disposte con atto del Dirigente a seguito di valutazione socio economico - assistenziale effettuata da una Commissione composta dal Dirigente del Settore o da Responsabile del Servizio, dal Responsabile dell Ufficio Servizi Sociali e dall Assistente Sociale preposta alla Struttura, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 5. Ai fini della valutazione delle condizioni di autosufficienza, potrà essere richiesto il parere della Unità Valutativa Distrettuale (UVD) integrata con professionalità sociali attraverso l utilizzo obbligatorio di medesime scale di valutazione multidimensionali individuate dalla Regione Marche; il parere dell UVD integrata è obbligatorio per l ammissione degli ospiti non autosufficienti. ART. 5 CRITERI DI AMMISSIONE Ai fini dell ammissione del richiedente al servizio verranno presi in considerazione, in ordine di priorità, i seguenti elementi: residenza del richiedente nel territorio del Comune di Urbino; situazione di natura socio sanitaria assistenziale; eventuale rischio di disadattamento ed emarginazione; temporalità della presentazione della domanda. ART. 6 CESSAZIONE, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E CONSERVAZIONE DEL POSTO Il servizio cessa in caso di rinuncia scritta dell utente. In casi eccezionali qualora ricorrano gravissime ragioni, l Amministrazione può disporre la cessazione del servizio con provvedimento motivato del Dirigente, sentito il Comitato consultivo e di controllo di cui al successivo art. 15; della cessazione deve essere data comunicazione scritta all utente e/o ai famigliari. Il servizio può essere sospeso in caso di: - temporaneo ricovero in strutture ospedaliere - partecipazione a soggiorni, vacanze etc. Nel caso di ricovero dell ospite in strutture ospedaliere, sarà garantito il mantenimento del posto fino alla dimissione, salvo che, a seguito di valutazione dell UVD, non sia stabilito il ricovero presso altra struttura residenziale; in tale periodo la retta è ridotta del 60 per cento a partire dal 6 giorno. Qualora l ospite si assenti dalla struttura per motivi personali, familiari o per partecipare a soggiorni o vacanze, gli sarà garantito il mantenimento del posto per un periodo massimo di 60 giorni; in tale periodo la retta è ridotta del 30 per cento; eventuali casi particolari potranno essere valutati specificamente. ART. 7 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
5 L utente ed eventualmente i suoi familiari sono tenuti a versare al Comune la quota di compartecipazione stabilita annualmente dall Amministrazione Comunale per ciascuna tipologia di servizio. La quota deve essere versata entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di fruizione del servizio. Qualora l ospite non sia in grado di pagare, in tutto o in parte, la quota di compartecipazione stabilita dall Amministrazione a causa delle disagiate condizioni economiche debitamente accertate, sarà richiesto in primo luogo l intervento dei familiari tenuti per legge al mantenimento ed, in assenza di questi, sarà autorizzato il pagamento di una quota ridotta. Resta inteso che tutti gli ospiti della struttura mantengono il diritto alla fruizione della quota mensile per spese personali, per dodici mensilità, prevista dall art. 6 della L.R. n. 43 del ART. 8 OBBLIGHI DELL UTENTE L'ospite si impegna a: a) osservare le regole di igiene dell'ambiente e della persona, secondo le prescrizioni ed il calendario predisposto dalla Direzione della struttura; b) mantenere in buono stato le strutture e gli arredi personali e comunitari, gli spazi in comune e ad adeguarsi alla richiesta dell'ente nel garantire la corretta utilizzazione degli impianti e delle apparecchiature che vi si trovano installate; c) consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall'ente di entrare nella stanza per provvedere a pulizie, a controlli e riparazioni; E fatto inoltre assoluto divieto per gli ospiti e per tutto il personale in servizio presso la Struttura di fumare, pena l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. ART. 9 - USO DELLE CAMERE Nelle camere non è consentito agli ospiti l'uso di apparecchi elettrici per il riscaldamento, comprese le termocoperte, nonché di fornelli e ferri da stiro ecc. Gli ospiti possono portare e trattenere presso la struttura oggetti personali, a condizione che gli stessi non siano di disturbo per l eventuale persona convivente, e nel rispetto delle condizioni ottimali di igiene e sicurezza. Detti oggetti potranno essere rimossi per necessità o causa di forza maggiore. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per i valori conservati personalmente nelle stanze dagli ospiti. In caso di decesso dell'ospite, gli oggetti o le somme di denaro conservate potranno essere ritirati dai legittimi eredi, accertati a mezzo di idoneo atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente. ART. 10 ORARI Gli orari dei pasti vengono fissati dalla direzione della struttura ed altrettanto per gli orari di
6 alzata e messa a letto degli ospiti non autosufficienti. Gli orari della sveglia mattutina ed il ritiro serale in camera, per le persone autosufficienti, sono flessibili pur sempre nel rispetto delle esigenze degli altri utenti e di organizzazione dei vari servizi. ART.11- USCITE Gli ospiti sono liberi di uscire e rientrare quando lo desiderano, salvo il rispetto dell'orario dei pasti. Per i rientri serali, che di norma sono fissati alle ore 21.00, possono essere concesse deroghe su richiesta dell'interessato. Agli ospiti in particolari condizioni psichiche o fisiche, che non permettano l'autonoma uscita senza il pericolo di arrecare danno a sé o ad altri, può essere vietato di allontanarsi dalla struttura se non accompagnati. Se l'ospite desidera allontanarsi dalla struttura per più giorni, deve darne preventiva comunicazione alla Direzione, indicando il periodo di assenza ed il luogo di soggiorno. ART. 12 VISITE Al fine di aprire il servizio ai territorio e favorire il mantenimento dei rapporti interpersonali, è consentito l accesso ai familiari e agli amici degli ospiti, nel rispetto della vita comunitaria ed in modo da non arrecare intralcio all'andamento dei servizi. Per evidenti ragioni di igiene e sicurezza, è fatto divieto ai visitatori di accedere ai servizi di cucina e guardaroba. E consentito altresì a familiari o amici l'accesso al refettorio durante la consumazione dei pasti per i soli casi in cui è necessaria l'assistenza all'ospite e comunque previa autorizzazione dalla Direzione, nel rispetto delle norme igieniche stabilite. E' fatto divieto ai visitatori di consegnare direttamente agli ospiti alcolici, farmaci e cibo facilmente avariabile. ART VOLONTARIATO Si auspica e favorisce la collaborazione del Volontariato e dei familiari. I volontari agiranno sulla base delle esigenze della Struttura per Anziani, sia per dare assistenza morale agli ospiti, sia per organizzare momenti di svago e di festa. I volontari debbono attenersi ai programmi concordati con la Direzione e comunque astenersi da ogni azione che rechi pregiudizio al funzionamento dei servizi della struttura. ART. 14 AMMISSIONI TEMPORANEE La Struttura comunale per anziani può offrire ospitalità temporanea, alle stesse condizioni previste per l'ammissione definitiva, ad anziani in stato di bisogno per motivi eccezionali, contingenti e per periodi non superiori a 90 giorni; l ammissione temporanea viene disposta
7 con atto dirigenziale, previa relazione redatta dall'assistente sociale del Comune di Urbino comprovante l'effettivo stato di bisogno del richiedente e a condizione che vi siano posti disponibili. ART. 15 COMITATO CONSULTIVO E DI CONTROLLO Al fine di migliorare e garantire il buon andamento del servizio viene istituito un Comitato consultivo e di controllo della Struttura comunale per Anziani composta da: - Il Sindaco o l Assessore alle Politiche Sociali in qualità di Presidente; - il Dirigente o il Funzionario del Settore Servizi Sociali; - l Assistente Sociale - Responsabile della Struttura; - due Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza; - un rappresentante degli ospiti; - un rappresentante dei familiari; - un rappresentante del personale. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta lo reputi necessario, previa richiesta di almeno tre componenti. Ai componenti del Comitato è consentito l'accesso a tutti gli atti concernenti la gestione e l'amministrazione della Struttura, nonché a tutti ai locali della struttura ed alle camere degli ospiti. Il Comitato può avanzare proposte, suggerimenti e pareri su qualsiasi materia attinente il servizio. Esercita altresì gli opportuni controlli e verifiche sul buon andamento del servizio segnalando alla Direzione eventuali problemi e difformità. La durata in carica del Comitato è fissata in cinque anni e di norma dovrà coincidere con il periodo di governo dell Amministrazione comunale. ART. 16 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge che regolano la materia e alle norme contenute in altri atti esecutivi dell Amministrazione Comunale. ART. 17 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento viene emanato in sostituzione del precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del ed entra in vigore alla data in cui diviene esecutiva od eseguibile la relativa deliberazione di approvazione ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.
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