IL CONSIGLIO COMUNALE. Vista la nota della Comunità Montana di Valle Sabbia protocollo n del 8 aprile 2015 del seguente contenuto:

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1 Delibera di consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2015 OGGETTOI: approvazione nuovo accordo di programma ex art. 34 d.lgs. 267/2000 finalizzato all attuazione sul territorio della comunità montana di valle sabbia di un programma di sviluppo della produzione di energia da solare fotovoltaico attraverso la realizzazione di nuovi impianti su edifici pubblici. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la nota della Comunità Montana di Valle Sabbia protocollo n del 8 aprile 2015 del seguente contenuto: A tutti i Comuni della Valle Sabbia sede OGGETTO: TRASMISSIONE NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 D.LGS. 267/2000 FINALIZZATO ALL ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA SOLARE FOTOVOLTAICO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SU EDIFICI PUBBLICI. In riferimento all'accordo di Programma stipulato tra Comunità Montana di Valle Sabbia e i Comuni in data 31 Luglio 2013, finalizzato all attuazione sul territorio di un programma di sviluppo della produzione di energia da solare fotovoltaico, considerato che è emersa l esigenza di meglio precisare alcuni aspetti del predetto accordo si è revisionata la parte riguardante la disciplina dei rapporti finanziari, pur salvaguardando l impianto globale dell'accordo inteso. Si invia pertanto lo schema del nuovo accordo e si invitano i Comuni all'approvazione dello stesso; successivamente il Sindaco o un suo delegato dovrà presentarsi presso la sede della Comunità Montana per la sottoscrizione. Visto il testo e contenuto del predetto accordo di programma a sensi dell articolo 34 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 che è il seguente: Premesso che In data 31 luglio 2013 tra la Comunità Montana di Valle Sabbia e i predetti Comuni è stato stipulato un accordo di programma finalizzato alla attuazione sul territorio della Comunità Montana stessa di un programma di sviluppo della produzione di energia da solare fotovoltaico, attraverso la realizzazione di nuovi impianti su edifici pubblici. E emersa l esigenza di meglio precisare alcuni aspetti del predetto accordo di programma, pur nella salvaguardia dell impianto globale dell accordo stesso. Il settore della produzione di energia elettrica «pulita» derivante da fonti rinnovabili (e in particolare quello riferibile alle varie applicazioni della tecnologia fotovoltaica), costituisce un contesto economico altamente etico. Il ricorso da parte dei Comuni alle fonti rinnovabili di energia, compresa l installazione su proprie strutture di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica,

2 permette di rispettare gli obblighi di legge, di abbattere i costi di fornitura dell energia elettrica e di contenere le emissioni inquinanti e climalteranti. L alt. 26 della legge 10/1991 e s.m.i. («norme in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia») prevede l obbligo negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. La C.M.V.S. ha promosso, nell ambito delle proprie competenze, azioni coordinate con gli Enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e concertazione, per favorire lo sviluppo di uno specifico programma che si pone come obiettivo di stimolare investimenti nella produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico a costo zero da parte dei Comuni, mantenendo in mano pubblica la titolarità degli impianti e dell energia prodotta che potrà essere utilizzata dai Comuni stessi per i propri consumi. In particolare, in data 11 novembre 2010 la C.M.V.S. e i Comuni aderenti hanno sottoscritto un «accordo di programma», ai sensi dell art. 34 d.lgs. 267/2000, per la realizzazione, sul territorio del Comune di Gavardo, di un impianto fotovoltaico di proprietà della stessa C.M.V.S. onde consentire ai Comuni sottoscrittori di realizzare risparmi economici in sede di approvvigionamenti dell energia elettrica necessaria per la fruizione degli edifici pubblici di proprietà comunale e per il funzionamento del servizio di pubblica illuminazione. Rilevato che Il decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 5 maggio 2011 (IV conto energia) «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» prevede, tra l altro: l erogazione di una tariffa incentivante (cosiddetto «conto energia») per ogni unità di energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici per 20 anni, in modo da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; il riconoscimento della suddetta tariffa (differenziata per potenza dell impianto, entrata in esercizio e ubicazione) a favore degli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data compresa tra 1 giugno 2011 e 31 dicembre 2016 e che sono realizzati sia disponendo i relativi moduli sugli edifici, su pergole, pensiline e tettoie sia posizionando i moduli al suolo; che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono Enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia di «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»; questa disposizione si applica agli impianti operanti in regime di scambio sul posto o che effettuano cessione parziale, nonché agli impianti i cui soggetti responsabili sono Enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011; che gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni Pubbliche sono equiparati a «piccoli impianti» e quindi non soggetti a limitazioni alla incentivazione, almeno fino al 31 dicembre 2012; che l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kw può beneficiare, fino al 31 dicembre 2012, della disciplina dello scambio sul posto (che continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti); che l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto può essere ritirata a prezzi predefiniti dal GSE o ceduta sul mercato.

3 Evidenziato che Ad una frammentaria operazione di installazione di impianti fotovoltaici da parte dei singoli Comuni, è preferibile un azione coordinata volta a realizzare un ridotto numero di impianti asserventi contestualmente le necessità dei Comuni ubicati nel territorio di competenza della Comunità Montana di Valle Sabbia. La C.M.V.S. ha effettuato un indagine presso i Comuni per definire le esigenze in termini di potenza installabile su edifici. I risultati raggiunti sono già traducibili in uno studio di fattibilità ed in un progetto preliminare. L iniziativa è giustificabile sotto il profilo del pubblico interesse, sia dai risparmi conseguibili per i bilanci comunali, sia dalla necessità di assicurare il raggiungimento delle finalità comunitarie volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso l approvvigionamento energetico da fonti alternative e rinnovabili con conseguente progressiva riduzione del ricorso alle forme di produzione energetica tradizionali. Ritenuto che La Comunità Montana è il soggetto maggiormente indicato, in virtù del principio di sussidiarietà, ad operare in nome e per conto dei Comuni, coordinando, ex art. 28, co. 1, del TUEL, in un unica iniziativa il perseguimento della finalità volta alla messa in esercizio, entro il 31 dicembre 2012, di impianti fotovoltaici, onde raggiungere i benefici di cui al predetto IV conto energia. L art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l azione integrata e coordinata di comuni e di altri soggetti (nel caso specifico C.M.V.S.), per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Tanto premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Recepimento delle premesse Le premesse sono parte integrante dell Accordo di Programma, che supera e sostituisce il precedente Accordo di Programma stipulato in data 31 luglio Art. 2 - Obiettivo ed oggetto dell Accordo Obiettivo del presente accordo è quello di attuare sul territorio della C.M.V.S. un programma di sviluppo della produzione di energia da solare fotovoltaico, pari a complessivi 1.500/2.000 kw potenziali, attraverso la realizzazione di nuovi impianti su edifici pubblici. Con il presente Accordo i soggetti aderenti delegano la C.M.V.S. allo svolgimento di tutti i necessari adempimenti per l installazione di palmelli fotovoltaici presso edifici di proprietà dei Comuni, fatto salvo il principio per cui dalla presente convenzione non dovranno derivare oneri effettivi a carico degli aderenti. L Accordo potrà essere esteso anche allo sviluppo di altri impianti a fonti rinnovabili (biomassa, eolico, solare termico, geotermia ecc.) o ad interventi di risparmio energetico per i quali sono previsti incentivi e/o contributi che ne permettano la realizzazione senza oneri effettivi a carico degli enti pubblici, con modalità similari a quelle previste negli articoli successivi.

4 Art. 3 - Fasi operative dell Accordo di Programma Le fasi di lavoro di cui si compone il presente Accordo, e che in linea di massima potranno essere seguite anche per altre tipologie di realizzazioni, sono le seguenti: a) quantificazione dei costi di investimento in modo da determinare l entità delle risorse necessarie a coprire tali costi verificando la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati a livello comunitario (Banca Europei degli Investimenti o Fondo Europeo per l Efficienza Energetica o altri), nazionale e regionale; b) redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; c) definizione delle modalità operative per la realizzazione degli interventi e dei rapporti tra Comunità Montana e i soggetti attuatori degli interventi, da individuarsi attraverso specifico bando di gara; d) messa a punto di bandi di gara standard con i quali individuare le ditte che effettueranno le installazioni degli impianti (così come la manutenzione per 20 anni); tali bandi assumono le stesse condizioni di esecuzione e verifica tecnica, gli stessi stati di avanzamento del finanziamento e le stesse modalità di collaudo degli impianti; e) conseguimento delle risorse e/o del finanziamento per il sostenimento dell investimento privilegiando comunque l utilizzo di fondi già disponibili; f) verifica dei lavori di realizzazione degli impianti e predisposizione delle pratiche autorizzative; Una volta realizzato l impianto ed allacciato alla rete elettrica, dovrà essere garantita un attività di monitoraggio del contratto e delle prestazioni degli impianti per quanto riguarda il funzionamento e la produzione di energia, nonché di verifiche a campione. Potrà essere inoltre prevista un attività di informazione e comunicazione dei risultati conseguiti verso la collettività. Art. 4 - Impegno e ruolo delle parti La C.M.V.S., in qualità di promotore e coordinatore oltre che di soggetto delegato dai Comuni aderenti, si impegna a dare attuazione al programma così come definito in dettaglio nel precedente art. 3. In particolare la C.M.V.S. opererà da Stazione Appaltante per l indizione dei bandi di gara per l individuazione delle ditte aggiudicatane. La C.M.V.S. individuerà i soggetti incaricati di effettuare la Direzione Lavori ed il coordinamento per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione e redazione del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) per la realizzazione degli impianti. La C.M.V.S. nominerà un tecnico che effettuerà il collaudo degli impianti in contraddittorio con la ditte aggiudicatane l appalto. Terminato il collaudo degli impianti, la gestione e la responsabilità tecnica ed economica degli impianti stessi sarà integralmente demandata alla C.M.V.S., che vi provvederà anche tramite imprese appaltatici dalla medesima individuate. La C.M.V.S. si impegna inoltre a garantire un servizio di monitoraggio del contratto e delle prestazioni degli impianti per quanto riguarda il funzionamento e la produzione di energia, nonché le verifiche a campione sugli impianti e l attività di informazione e comunicazione dei risultati conseguiti. I comuni assicurano la propria collaborazione nello svolgimento delle diverse fasi del programma e si impegnano in particolare, per tutta la durata della presente convenzione, ad agevolare la collocazione degli impianti di cui al presente Accordo di Programma e il libero accesso agli stessi da parte del personale della C.M.V.S. e dei suoi incaricati. La CMVS si riserva, qualora lo giudichi opportuno, di richiedere ai Comuni la formalizzazione di idonei contratti di comodato. Art. 5 - Costi per l attuazione del programma e per la realizzazione degli impianti Tutti i costi sostenuti nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovranno trovare copertura nell ambito delle risorse provenienti dagli incentivi statali (conto energia) o dalla cessione di energia, senza alcun onere per i Comuni. Tutti i costi riferibili all oggetto del presente accordo (dalla preparazione delle pratiche per

5 l ammissione alle tariffe incentivanti e per l ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, fino alla realizzazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici, compresa la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione) saranno a carico della C.M.V.S. e saranno idoneamente computati come voci di costo nel Bilancio di gestione, di cui all articolo 6. Art. 6 - Rapporti finanziari Annualmente la CMVS redigerà un bilancio della gestione affidatale in base al presente Accordo di programma, redatto secondo corretti principi contabili. Il risultato economico della gestione, al netto di ogni voce di costo, se positivo sarà così ripartito: a) un importo annuo di 35,00 per ogni kw di impianti fotovoltaici installato presso il Comune; qualora il risultato economico della gestione sia insufficiente, il detto importo unitario di 35/kW verrà proporzionalmente ridotto, senza alcun recupero negli anni successivi; b) l eventuale positività residua verrà attribuita, nella misura del 40% tra i comuni sottoscrittori del presente accordo, in proporzione al valore economico dei servizi gestiti in forma associata tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia nel penultimo anno precedente (precisamente per ogni comune l importo degli accertamenti di tutti i servizi risultanti dal conto consuntivo della comunità montana); la restante quota è accantonata dalla Comunità Montana e utilizzata per lo sviluppo e l estensione delle gestioni associate di funzioni e servizi. La ripartizione delle predette somme è demandata ad apposita deliberazione della Giunta Esecutiva della C.M.V.S. recepita dal tavolo permanente. Le regole di ripartizione sopra indicate trovano applicazione dal 1 gennaio Per l anno 2013 sarà cura della Giunta Esecutiva della Comunità Montana predisporre i criteri di riparto che verranno comunicati al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 7. La Giunta Esecutiva della Comunità Montana è autorizzata, per gli anni successivi, ad approvare nuove e diverse modalità di riparto, previa comunicazione delle nuove modalità al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 7. In caso di mancata decisione entro il 31 marzo, si ritengono confermate le modalità in vigore nel precedente anno. La Comunità Montana di Valle Sabbia si riserva la facoltà di sospendere l attribuzione delle somme derivanti dal presente accordo ai Comuni che non rispettino le scadenze definitive per i pagamenti relativamente ai servizi gestiti in forma associata e di operare le opportune compensazioni qualora il mancato pagamento dei servizi da parte del comune si protragga oltre i 60 giorni dalla scadenza. Art. 7 - Collegio di Vigilanza Nel rispetto della normativa vigente, la vigilanza sull esecuzione del presente Accordo di Programma e sugli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio formato dal presidente della C.M.V.S. o da suo delegato, che lo presiede, e dai rappresentanti dei Comuni sottoscrittori l Accordo stesso. Art. 8 - Recesso Gli enti sottoscrittori potranno recedere dal presente Accordo dandone comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri sottoscrittori con un preavviso non inferiore a tre mesi, anche al fíne di consentire ai soggetti rimanenti di ri definire i reciproci obblighi e impegni. Art. 9 - Utilizzo delle informazioni e dei risultati Le informazioni fomite dai soggetti firmatari il presente Accordo dovranno essere utilizzate esclusivamente per i fini previsti dall Accordo stesso. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fomite, senza una preventiva autorizzazione dal soggetto che le ha fomite. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute ed i risultati conseguiti che dovranno essere diffusi in

6 base agli accordi che saranno stabiliti congiuntamente. Le informazioni relative agli interventi realizzati (produzione di energia elettrica, emissioni evitate di anidride carbonica, rendimenti conseguiti ecc.) saranno raccolte ed inserite in una specifica banca dati che sarà gestita a cura della C.M.V.S.. Art Approvazione, durata Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, approvato ai sensi dell art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000, è valido per 20 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Nozza di Vestone. Atteso che ai sensi dell art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali è previsto l Accordo di Programma come strumento per la definizione e l attuazione di interventi che richiedano per la loro completa attuazione l azione integrata e coordinata dei comuni, e che l articolo 15 della Legge 241 del 1990, individua la norma di carattere generale; Visto il D.Lgs. n. 28 del 2011 che il 3 marzo 2011 ha recepito la direttiva 2009/28/CE. Con tale direttiva l Europa ha fissato l obiettivo vincolante del 17% del consumo finale lordo dell energia da fonti rinnovabili. In linea con detto obiettivo il decreto Romani s impone di definire gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020, di riduzione della dipendenza dalle fonti combustibili fossili e di riduzione di emissioni di CO2. Detta, altresì, norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all informazione e alla formazione nonché all accesso alla rete elettrica per l energia da fonti rinnovabili. Fissa i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. L art. 10 del decreto Romani introduce limiti di installazione a terra di impianti fotovoltaici su terreni agricoli e dunque, prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, l accesso agli incentivi statali sarà riconosciuto agli impianti installati a terra, in aree agricole se: a) non occuperanno più del 10% della superficie del terreno agricolo di proprietà del proponente; b) non avranno potenza nominale superiore a 1MW e, nel caso di terreni agricoli appartenenti al medesimo proprietario, siano collocati ad una distanza minima di 2 KM. Tale disposizione è da conciliare con l art delle Linee Guida. Quest ultimo articolo prevede la possibilità di autorizzare progetti in zone agricole, purché, qualora si tratti di zone agricole di pregio, si verifichi che "l insediamento e l esercizio dell impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo". Il Quarto Conto Energia che ridefinisce il sistema degli incentivi al fotovoltaico, è stato approvato con il D.M. 5 maggio Si applica agli impianti che entrano in esercizio dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre Come il Terzo Conto Energia prevede una tariffa incentivante della durata di vent anni.

7 Stabilisce all art. 14 un incremento delle tariffe incentivanti del: - 5% per gli impianti ubicati in zone industriali, cave, miniere o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o siti contaminati; - 5% per i piccoli impianti realizzati dai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; - 10% per gli impianti ove almeno il 60% dell investimento, ad esclusione della manodopera, sia costituito da componenti realizzati all interno dell Unione Europea; - 5 /KWH per gli impianti sugli edifici in sostituzione di eternit o amianto. Al comma 2 dell articolo citato stabilisce che fatte salve le disposizioni interpretative di cui all art. 20 del D.M. 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici". Il citato comma afferma ancora che al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Stabilisce ancora che ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell impianto fotovoltaico. In altre parole, la norma in commento prevede che le serre non possano percepire la stessa tariffa incentivante degli impianti sui tetti degli edifici rurali, in quanto non registrate al catasto come "volumi chiusi". Di particolare rilievo, risulta essere, altresì, la distinzione, proposta dal decreto, art. 3, comma 1, lett. u) e v), tra piccoli impianti e grandi impianti. Sono considerati piccoli impianti: - gli impianti sugli edifici di potenza fino a 1MW; - gli impianti di potenza fino a 200KW in regime di scambio sul posto; - gli impianti di qualsiasi potenza realizzati sia su edifici che su aree delle pubbliche amministrazioni. Al contrario, tutti gli altri tipi di impianti con caratteristiche diverse da quelle sopraelencate sono considerati grandi impianti. L art. 10 del D.M. 5 maggio 2011 disciplina le modalità di accesso alle tariffe incentivanti. Stabilisce, infatti, che entro 15 giorni solari dall entrata in esercizio dell impianto, il responsabile deve far pervenire al GSE la richiesta di incentivo, completa della documentazione prevista dall allegato 3-C. I gestori di rete hanno l obbligo di collegare gli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas ARG/elt99/08. A seguito di opportune verifiche, il GSE eroga gli incentivi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui il gestore di rete non rispetti i tempi per la connessione, previsti dalla delibera ARG/elt99/08, e questo ritardo comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste dalla delibera ARG/elt181/10 dell Authority.

8 Possono beneficiare delle tariffe incentivanti, come stabilito dall art. 11, persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici e condomini per impianti fotovoltaici di almeno 1KW, conformi alle norme tecniche di cui all allegato 1 e al D.Lgs. n. 28/2011, nuovi, collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; Visto il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata. Con voti favorevoli n. 12 astenuti nessuno e contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti. DELIBERA Di approvare il nuovo accordo di programma ex art. 34 d.lgs. 267/2000 finalizzato all attuazione sul territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia di un programma di sviluppo della produzione di energia da solare fotovoltaico attraverso la realizzazione di nuovi impianti su edifici pubblici in premessa enunciato nel testo di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato. Il presente deliberato viene quindi dichiarato immediatamente eseguibile a sensi dell art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con successiva e separata votazione informa palese per alzata di mano che sortisce il seguente esito: votanti n. 12 favorevoli n. 12 astenuti nessuno e contrari nessuno.

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