I MINORI STRANIERI Introduzione. Divieti di espulsione e di respingimento. Diritto alla salute
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1 I MINORI STRANIERI Introduzione. I minori stranieri presenti in territorio italiano possono trovarsi in diverse condizioni giuridiche: alcuni di essi, infatti, sono entrati beneficiando delle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare o, comunque, vivono con almeno uno dei genitori regolarmente soggiornante, altri sono da soli, altri ancora vivono con genitori che non hanno il permesso di soggiorno. A tutti sono riconosciuti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91 in Italia. Il D.lgs 286/98, inoltre, all'art. 28 c. 3, richiama uno dei principi fondamentali della Convenzione del 1989, ricordando che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore. Dopo aver esaminato le disposizioni che si applicano a tutti i minori stranieri, esamineremo, dunque, alcune situazioni e categorie particolari. Divieti di espulsione e di respingimento. L'art. 19 c.2 lett a) del Dlgs. 286/98 stabilisce che i minori stranieri non possano essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ( in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi. Non possono essere espulsi ne respinti alla frontiera i minori stranieri che, nel Paese di provenienza, potrebbero essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o che potrebbero rischiare di essere rinviati verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 19 c. 1 Dlgs. 286/98). In questo caso i minori, così come gli adulti, possono presentare richiesta di protezione internazionale. Ai minori che si trovano in tali condizioni sono destinate particolari misure di accoglienza e di protezione. Diritto alla salute. L'art. 35 c.3 del D.lgs.286/98, prevede, in generale, che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, vengano assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
2 continuative 1, per malattia ed infortuni, e in particolare (lett. b) garantisce la tutela della salute dei minori. E' dibattuto se in base a tale disposizione i minori irregolari possano o meno iscriversi al servizio sanitario nazionale: dal momento che il legislatore fa espresso riferimento alla Convenzione di New York del 1989, la quale, all'art. 24, prevede che tutti i minori debbano avere accesso all'assistenza sanitaria senza discriminazioni, si ritiene che in ogni caso debba loro essere assicurato il medesimo trattamento dei minori iscritti I minori titolari di permesso di soggiorno o inseriti sul permesso di soggiorno dei genitori vengono iscritti al servizio sanitario nazionale. Diritto all'istruzione L'art. 38 del D.lgs.286/98 stabilisce che tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla propria situazione rispetto alle normative sul soggiorno, sono comunque soggetti all obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano (ed è inclusa la possibilità, quindi, di poter partecipare a tutte le attività dell istituto che il minore frequenta). L'effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, anche mediante l'attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana (art. 38, co. 2, D.lgs.286/98). Il regolamento di attuazione e le circolari ministeriali 2, prevedono che il minore privo di documenti venga identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'identità del minore e dell adulto. L'iscrizione si effettua, però, con riserva, in attesa di ottenere la documentazione necessaria. Se non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l impossibilità di possibile accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità del minore proseguire gli studi e conseguire il titolo finale. L obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell art. 2 della Legge n. 53/ per l'individuazione delle prestazioni garantite e le modalità di attuazione si veda la circolare del Ministero della Sanità del art. 45 commi1 e D.P.R.394/99; circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n. 87 del 23/3/2000, n. 3 del 5 gennaio 200,n. 87 del 28 marzo 2002 e n. 93 del 23 dicembre 2005.
3 e nell art..1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all istruzione e alla formazione) concerne anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni 3. Diritto al lavoro. Tutti i minori in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto a svolgere attività lavorativa purché nel rispetto delle leggi sul lavoro minorile. Il divieto di svolgere il divieto di svolgere attività lavorativa imposto ai minori non accompagnati, infatti, è stato dichiarato più volte illegittimo dal Tribunale di Torino, ritenendo che fosse ingiustamente discriminatorio e contrario all'interesse del minore. Minori e permesso per motivi familiari, I minori che hanno fatto ingresso con un visto per motivi familiari - per ricongiungimento con i genitori o come familiari al seguito (v. art. 29 Dlgs.286/) - fino a 14 vengono iscritto sul permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori, mentre al compimento dei 14 anni ottengono un autonomo permesso per motivi familiari. Ai fini del ricongiungimento familiare i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. L'art. 31 Dlg.286/98 prevede che i minori di 14 anni - anche se non hanno seguito la procedura prevista per il ricongiungimento familiare - se convivono con un genitore, un affidatario o un tutore regolarmente soggiornante, vengano iscritti sul permesso dell'adulto e che anch'essi al compimento dei 14 anni, ottengano un permesso per motivi familiari. Secondo il Ministero dell'interno 4 possono essere regolarizzati ed ottenere comunque un permesso per motivi familiari i minori che vivono con almeno un genitore regolare, mentre questa possibilità è esclusa per i minori ultraquattordicenni che vivono con l'affidatario o il tutore. Minori non accompagnati: permesso per minore età e per integrazione minore. Un minore straniero si considera non accompagnato quando si trova in territorio italiano privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano 5. 3 Si vedano le Linee Guida del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca scientifica per l accoglienza degli alunni stranieri - febbraio Circolari del e del Definizione dell'art. 1 c.2 D.P.R. 535/99 recante il regolamento di attuazione per il Comitato per i minori stranieri.
4 Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato al Comitato per i minori stranieri (Dlgs. 286/98, art. 33;D.P.C.M. 535/99, artt. 1 e 5), il quale deve svolgere le indagini per individuare i familiari del minore, nel paese di origine o in paesi terzi, verificare la disponibilità delle autorità del paese d origine ad assumere l affidamento del minore e decidere se sia nell interesse del minore restare in Italia o essere inserito in un programma di rimpatrio assistito. La decisione dovrebbe essere presa entro 60 giorni, ma raramente ciò avviene. L art. 28 del D.P.R. 394/99 prevede che al minore straniero presente in territorio italiano venga rilasciato un permesso per minore età. Il minore deve anche essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni affinché valuti l esistenza dello stato di abbandono (art. 9 L.184/83) e all ufficio del Giudice Tutelare affinché venga nominato una persona per lui legalmente responsabile (tutore) ed eventualmente disposto un affidamento (artt. 343 e ss. Codice Civile; art. 3 L.184/83). I provvedimenti a tutela del minore devono essere adottati anche se non vi è ancora stato l intervento del Comitato per i minori stranieri. I minori non accompagnati che hanno fatto ingresso in Italia almeno tre anni prima del compimento del 18 anno di età possono poi essere inseriti in progetto di integrazione sociale e civile della durata di almeno due anni gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto dall'art. 52 del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 (art. 32 cc 1 bis e ter Dlgs.286/98). Dopo l approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per integrazione minore (D.P.R. 394/99 modificato dal D.P.R. 334/04). Minori sottoposti a processo penale o vittime di violenze e sfruttamento. Secondo l'art. 18 c. 6 del Dlgs. 286/98 gli stranieri che hanno terminato l'espiazione di una pena detentiva per reati commessi durante la minore età e hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono ottenere, al momento delle dimissioni dal carcere, un permesso di soggiorno per protezione sociale. In alcune città tale norma viene applicata anche a coloro che sono stati sottoposti a misure alternative al carcere. Naturalmente ai minori si possono applicare anche le disposizioni di primi commi dell'art. 18 D.lgs. 286/98 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri che si trovino in una situazione di violenza o grave sfruttamento (prostituzione, grave sfruttamento lavorativo ecc.) e tale per cui vi siano concreti pericoli per la loro incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
5 condizionamenti di un'organizzazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di un processo a carico degli sfruttatori. Il raggiungimento della maggiore età. 1) Minori già titolari di permesso per motivi familiari. Al compimento dei 18 anni i giovani stranieri che non abbiano già ottenuto la carta di soggiorno (ora status di soggiornante di lungo periodo), devono richiedere un'autorizzazione al soggiorno per lavoro, per attesa occupazione o per studio (art. 30, c. 5 e art. 32 c.1 D.lgs. 286/9). Negli anni scorsi questa disciplina ha creato non pochi problemi perchè il permesso per studio, però, una volta ottenuto, non poteva, in linea di massima, essere convertito in permesso per lavoro, se non nell'ambito dei limiti numerici stabiliti con il decreto flussi, attraverso una procedura molto complessa. In generale, inoltre questo tipo di permesso non consente l'iscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale. Il permesso per attesa occupazione, d'altra parte, non potrebbe essere concesso per un periodo superiore a sei mesi né rinnovato per più di una volta. Ora il D.P.R. 334/2004 ha modificato l'art.14 del Regolamento di attuazione ed ha stabilito che i permessi per studio rilasciati a chi era già titolare di un permesso per motivi familiari, possono essere convertiti in qualunque momento in permessi per lavoro venendo poi detratti dalle quote dell'anno successivo. I ragazzi possono anche mantenere l'iscrizione al SSN, dal momento che l'assistenza sanitaria è loro dovuta in quanto figli di lavoratori stranieri regolarmente residenti 6. 2) Minori non accompagnati. La possibilità di ottenere un autorizzazione a restare in Italia anche dopo il raggiungimento della maggiore età sono disciplinate dall art.32 del D.Lgs. 286/98. Il primo comma di tale disposizione prevede che ai minori che hanno beneficiato delle disposizioni di cui al precedente art. 31 cc 1 e 2 (titolari di un permesso per motivi familiari) e ai minori comunque affidati ex art.4 L.184/1983 al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, lavoro o inserimento nel mercato del lavoro. La Corte Costituzionale, poi, con la sentenza n. 198 del ha stabilito che i minori sottoposti a tutela dovessero essere equiparati ai fini della conversione del permesso di soggiorno ai minori affidati. 6 In base agli accordi tra la Questura di Torino e le AASSLL sui permessi per studio rilasciati a chi era titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari viene inserito il riferimento al D.P.R. 334/04 per distinguerli da quelli di chi è entrato con visto per studio.
6 Infine la L.189/2002 ha introdotto i commi 1 bis, ter e quater dell art. 32 i quali prevedono che al compimento della maggiore età può essere rilasciato un permesso di soggiorno ai minori non accompagnati che non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri sono entrati in Italia da almeno 3 anni, ed hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto dall'art. 52 del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99. L applicazione della normativa così formulata ha dato luogo a diversi problemi di interpretazione: in particolare circa la necessità o meno di cumulare ai requisiti previsti dal primo comma dell art. 32 quelli indicati dai commi successivi. Ora si può dire che la giurisprudenza si è consolidata nel considerare le due situazioni in alternativa tra loro 7. Dunque, al compimento della maggiore età il permesso di soggiorno per studio, lavoro o inserimento nel mercato del lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, che versino in una OVVERO nell altra delle seguenti situazioni: 1) nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 32, comma 1Dlgs.286/98); 2) che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale); 3) qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale (commi 1 bis e seguenti dell art. 32 Dlgs.286/98). Secondo i Giudici, infatti, dopo la nomina del tutore o dell affidatario, il minore non può più considerarsi non accompagnato e dunque non sono più richiesti i requisiti di cui agli art. 1 bis e seguenti del Dlgs. 286/98 nè l intervento del Comitato per i Minori stranieri. Il Consiglio di Stato ha anche precisato che il minore si considera affidato ai sensi dell art. 2 l. 184/1983, e dunque escluso dalla categoria dei minori non accompagnati di cui all art. 32, 7 Si vedano: Cons. Stato, sez. VI, sentenze n. 564/07 e 1681/05; TAR Em.Rom., sentenze n. 2334/2003 e n. 303/07; TAR Piemonte, sez. II, sentenze n. 2677/06, n. 3814/06, n. 2873/07, n. 354/08 e n. 356/08
7 commi 1 bis e 1 ter, d.lgs. n. 286/98, anche quando è stato affidato a struttura comunale di ricovero ed assistenza e non ad una famiglia (sentenza n. 564 del ). Le Questure, tuttavia, continuano a richiedere anche ai minori affidati o sottoposti a tutela il parere del Comitato per i minori stranieri ed il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 bis e ter dell art. 32 del Dlgs.286/98: gli eventuali provvedimenti di rigetto del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). Cittadinanza Chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma mantiene quella dei genitori. La cittadinanza italiana viene concessa al bambino nato in Italia da stranieri soltanto se i suoi genitori sono ignoti o apolidi oppure se in base alla legge del Paese di origine i figli non possono acquistare la cittadinanza dei genitori (art.1 c.1 lett. b) L.91/92) Nel caso in cui uno dei genitori acquisti la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione, anche i figli minori conviventi acquistano la cittadinanza italiana (art.14 L.91/92.) Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all ufficiale di Stato Civile entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana (art. 4 c.2 L.91/92). Una recente circolare del Ministero dell Interno 8 raccomanda di valutare con una certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica possano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano anche certificati medici o scolastici. Autorizzazione al soggiorno del familiare da parte del Tribunale per i minorenni. L art. 31 c. 3 del Dlgs. 286/98 prevede che il genitore o il familiare di un minore presente in Italia possa essere autorizzato dal Tribunale per i Minorenni all ingresso o al soggiorno in deroga alle altre disposizioni in materia di immigrazione per gravi motivi connessi con lo psicofisico del minore. Si tratta di una misura eccezionale la cui applicazione è rimessa alla valutazione dei giudici minorili. Una sentenza piuttosto recente della Corte di Cassazione (n del 16 ottobre 2006) ha distinto il tra autorizzazione all ingresso e autorizzazione al soggiorno. 8 Circolare prot. K64.2/13 n.22/07 del 7/11/2007.
8 Nel primo caso la presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal ricorrente e accertata dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale Mentre nel caso in cui viene richiesta l autorizzazione alla permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza dell allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa dall accertamento del giudice minorile. Al familiare autorizzato viene rilasciato un permesso di soggiorno per integrazione minore che consente di svolgere attività lavorativa. Il minore viene iscritto sul permesso dell adulto, se ha meno di 14, o, se ha già compiuto tale età, ottiene un titolo autonomo. Il permesso viene rilasciato all adulto per la durata stabilita dal Tribunale per i minorenni e non può essere rinnovato senza un nuovo provvedimento del medesimo Tribunale che proroghi l autorizzazione. Non può essere convertito in permesso per lavoro. Può essere invece, convertito, in permesso per motivi familiari a sensi dell art. 30 c. 1 lett c) del D.lgs.286/98 (ad esempio perchè il genitore autorizzato contrae matrimonio con un altro cittadino straniero regolarmente soggiornante). Principali norme e circolari di riferimento Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge176/91; Risoluzione del Consiglio dell Unione Europea del sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi; D.lgs. 286/98 - Testo Unico sull immigrazione, e successive modifiche ( in particolare: D.lgs. 113/99, L. 189/2002; Dlgs. n. 5/2007 ); Legge 184/83 sull adozione e l affidamento e successive modifiche (L. 476/98, L.149/2001); L. 91/1992 Nuove norme sulla cittadinanza; Codice Civile, Titoli X e XI; D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del T.U. 286/98 e successive modifiche (D.P.R..334/04) D.P.C.M. 535/99 - Regolamento del Comitato per i minori stranieri; Circolare del Ministero dell Interno del relativa al permesso di soggiorno per minore età; Circolare del Ministero dell Interno del relativa al permesso di soggiorno per minore età e al procedimento di competenza del Comitato per i minori stranieri; Circolare del Ministero dell Interno prot. K64.2/13 n.22/07 del 7/11/2007 sull acquisto della cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età;
9 Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n. 87 del 23/3/2000, n. 3 del 5 gennaio 200,n. 87 del 28 marzo 2002 e n. 93 del 23 dicembre 2005 ; Linee Guida del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca scientifica per l accoglienza degli alunni stranieri - febbraio 2006; Circolare del Ministero della Sanità del 24/3/2000.
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