CITTÀ DI COLLEGNO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA

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1 CITTÀ DI COLLEGNO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA (approvato con d.c.c. n. 92 del 27 maggio 1996 e modificato con d.c.c. n. 126 del 25 novembre 2002) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1) Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963, n 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, N 1142 ( Allegato A) e dalla legge 4 gennaio 1990, n 1 (Allegato B), dalle disposizioni del presente regolamento. Le attività sopra elencate possono essere esercitate in luogo aperto al pubblico o privato (istituti di bellezza, reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF. SS.), comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d impresa (individuali o societarie di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività. 2) Con il termine barbiere si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello. 3) Con il termine parrucchiere si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l acconciatura degli stessi, l applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell attività di estetista; tale termine equivale a quelli di acconciature maschile e femminile, acconciatore unisex, acconciatore maschile, acconciatore femminile, parrucchiere per signora, parrucchiere per uomo, parrucchiere, pettinatrice e dizioni similari. 4) Con il termine estetista si designa l attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 ( Allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell articolo 10 della medesima legge, e con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n 713, sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. ARTICOLO 2 COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA. 1) E costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista ai sensi dell articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n 1142 e successiva modifiche, composta come segue: Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente 3 rappresentanti delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri; 1

2 2 imprenditori artigiani autorizzati all esercizio dell attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o su delega dalle associazioni provinciali; 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica competente su territorio o suo delegato; un rappresentante della Commissione Provinciale per l Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune; Il Dirigente del Comando del polizia Municipale o suo delegato. 2) Funge da Segretario un dipendente del Comune. 3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicato al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di uno o più membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest ultimo termine il Sindaco designa autonomamente i membri. 4) La Commissione esprime parere obbligatori, ma non vincolanti, in merito a: relazione del Regolamento e sue modifiche; domande di autorizzazione per l apertura di nuovi esercizio o trasferimenti di quelli esistenti; calendario e orari di apertura e chiusura degli esercizi; determinazione della distanza minima tra esercizi; ogni altra questione riguardante la categoria. 5) la commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere rieletti. 6) La riunione della Commissione di prima convocazione è valida se partecipa un numero di membri pari alla maggioranza assoluta dei componenti. Qualora la riunione di prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale, la riunione di seconda convocazione è valida se partecipano almeno tre membri. 7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Decorsi 45 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione senza che sia stato espresso parere e senza che la commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del comune procedere indipendentemente dall acquisizione del parere, ai sensi dell art. 16 della l. 241/ ) I membri della Commissione possono essere sostituiti, a seguito di dimissioni o per decadenza nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive. ARTICOLO 3 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA 1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. 2) Tali attività possono essere esercitate, eccezionalmente, a domicilio del cliente impossibilitato a recarsi presso il laboratorio, da coloro che sono regolarmente muniti di autorizzazione o da dipendenti incaricati. 3) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all esercizio dell attività. Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico. 4) E vietato l esercizio delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolte a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi. In questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 6, escludendo il requisito della distanza minima, a condizione che: a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma. 2

3 Tali prescrizioni non si applicano per le iniziative strettamente legate alle attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzate dagli enti o dalle associazioni del comparto. I barbieri e i parrucchieri nell esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dall articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990 n. 1. 5) Alle imprese artigiane esercenti l attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività si applicano le disposizioni di cui all art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs 114/1998. ARTICOLO 4 AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA - COMPRESENZA DI ATTIVITA DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO SOCIETÀ 1) Ad una stessa impresa individuale, avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n 443, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi; 2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia esercitata da persona in possesso della relativa qualificazione professionale o da dipendente incaricato; 3) Ad una stessa società, avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n 443 non può essere rilasciato un numero di autorizzazioni superiori al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell impresa; 4) Ad una stessa società, non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n 443, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona in possesso della corrispondente qualificazione professionale. Nell autorizzazione all esercizio dell attività dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione della azienda; 5) Ad una stessa persona fisica non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa; 6) L esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista può essere svolto, nello stesso esercizio, previo rilascio di un unica autorizzazione a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali e fatti salvi i requisiti igienico sanitari. Il possesso di distinti e separati ambienti viene richiesto solo se l autorizzazione amministrativa concerne l attività di barbiere o parrucchiere congiunta a quella di estetista; 7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti servizi sanitari, lo stesso locale può essere adibito all esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere congiunta a quella di estetista. ARTICOLO 5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 1) L esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati; 2) L autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento: a) della qualificazione professionale del richiedente l autorizzazione oppure del direttore dell azienda, così come previsto dall articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n 1142 e dalla legge 4 gennaio 1990, n 1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare; b) dell esistenza dei requisiti igienico sanitari stabiliti dagli articoli seguenti. 3

4 ARTICOLO 6 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 1) Le autorizzazioni all esercizio delle attività indicate all art. 1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, sono rilasciate nel rispetto di una distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti. La distanza minima è determinata per ciascun Quartiere della Città, tenuto conto: della superficie del Quartiere medesimo, della relativa popolazione e del numero degli addetti in attività. La popolazione di riferimento è quella residente in ciascun Quartiere al 31 dicembre dell anno precedente. 2) Il numero degli addetti in attività è accertato con riferimento al 31 dicembre dell anno precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno su denuncia degli interessati. (Allegato G). Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di: 1 addetto ogni 800 persone per l attività di parrucchiere e barbiere; 1 addetto ogni 1500 persone per l attività di estetista. La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell area di influenza di ciascun tipo di esercizio. Quest ultima si determina dividendo la superficie abitata del Quartiere per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio in attività. In concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula: Superficie abitativa del Quartiere in mq = N abitanti del Quartiere : N abitanti per addetto N addetti N esercizi in esercizio nel Q. in attività nel Q. DISTANZAMINIMA 3) La distanza minima, per ciascun tipo di esercizio e per ogni quartiere, è determinata, sentita la Commissione di norma entro il mese di maggio di ogni anno e si applica nell esame delle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate prima di tale data si applicano le distanze stabilite per l anno precedente; 4) Ai fini delle disposizioni del presente articolo, sono considerati addetti: il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di Società avente i requisiti previsti dalla legge n 443/85: la persona responsabile, in caso di Società non avente i requisiti previsti dalla legge n 443/85; i dipendenti qualificati; i coadiuvanti; 5) La distanza minima, determinata a norma del presente articolo e accertata seguendo il più breve percorso pedonale, deve sussistere da ogni esercizio avente la medesima tipologia. Si considerano esercizi con medesima tipologia quelli autorizzati a svolgere in tutto o in parte le attività oggetto della richiesta. Per gli esercizi situati all interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla porta d ingresso dell esercizio, ancorchè interna rispetto all accesso al fabbricato o all area. Nel caso di esercizi ubicati in quartieri diversi la distanza minima tra essi è determinata con la media delle distanze minime calcolate per ciascuno dei due quartieri. 6) Ai fini delle disposizioni del presente articolo non è da considerarsi l attività di manicure e pedicure estetica svolta congiuntamente a quella di parrucchiere; 7) I trasferimenti delle stesse attività tra quartieri diversi sono concessi purché la distanza tra la nuova sede e l esercizio più vicino con la medesima tipologia non sia inferiore a quella fissata a norma del presente articolo. Nel caso in cui il trasferimento tra quartieri diversi venga chiesto da chi è titolare di autorizzazione esercitata per almeno 3 anni negli stessi locali, il trasferimento in altro quartiere è concesso purché la distanza tra la nuova sede e l esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore a 20 metri. 4

5 I trasferimenti delle attività di cui all art. 1 nell ambito del medesimo quartiere sono concessi, purché la distanza tra la nuova sede e l esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore a 20 metri; 8) Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento in deroga alle distanze minime nei casi di: a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause; b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato. La deroga sarà di norma concessa quando la distanza tra la sede richiesta ed esercizi con medesima tipologia sia almeno pari al 50% della distanza richiesta a norma del presente articolo; 9) E consentito il trasferimento temporaneo in qualunque parte del territorio per un periodo di 6 mesi, prorogabile, per lavori di ristrutturazione, manutenzione dell esercizio ovvero per cause di forza maggiore o per altri gravi motivi, che abbiano il carattere della temporaneità e siano documentati. 10) Ai fini del rilascio dell autorizzazione alla nuova apertura o al trasferimento di esercizi è ammessa una tolleranza, per difetto, nella percentuale massima del 10% della distanza minima prescritta. La tolleranza non si applica: a) nel caso di trasferimenti all interno dello stesso quartiere; b) nel caso di trasferimento tra quartieri diversi, qualora il trasferimento venga chiesto da chi è titolare di autorizzazione esercitata per almeno 3 anni negli stessi locali; 11) Le disposizioni di cui al presente articolo, sentita la Commissione, non si applicano: - agli esercizi da attivare in Centri Commerciali programmati; - per l esercizio delle attività di cui all art, 1, in locali all interno di istituti di ricovero, ospedali e case di cura, caserme, istituti di pena e convivenza per svolgervi le prestazioni richieste dalle categorie di persone ospitate. ARTICOLO 7 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALLESERCIZIO DELLE ATTIVITA 1) Fermo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all esercizio delle attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.): a) barbieri e parrucchieri, mq. 15 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio; b) estetisti mq ) Per l esercizio delle attività di estetista è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa. ARTICOLO 8 IDONEITA IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI. 1) I locali adibiti all esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere: a) un altezza non inferiore a metri 3 eventuali deroghe potranno essere concesse dal Responsabile del Servizio igiene e Sanita Pubblica dopo valutazione dei requisiti microclimatici ed igienici dei locali, in rapporto alle lavorazioni svolte ed al numero di addetti; il pavimento del locale deve essere 15 cm. al di sopra del piano stradale; il locale deve essere adeguatamente isolato dal terreno, ovvero dotato di vespaio aerato o di cantine sottostanti; sono vietati i locali interrati e seminterrati; b) la superficie aero-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale di lavoro; per superficie illuminante si intende la superficie trasparente oltre 80 cm da pavimento, nel calcolo della superficie illuminante devono inoltre essere tenute in conto eventuali oggetti superiori o laterali all apertura stessa; la profondità massima del locale di lavoro non può superare 2,5 volte l altezza delle finestre calcolata dal pavimento alla sommità della finestra stessa; deve comunque essere garantito un ricambio d aria di 40 m 3 se nel locale non è ammessa la presenza di fumatori e di 63 m 3 / ora per persona in caso contrario. c) i servizi igienici interni all edificio, in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia; 5

6 d) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990, n ) Nei locali ad uso dell esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di metri 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti, ovvero da marmo per pavimenti: le pareti possono essere anche ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solitamente applicato fino a metri 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed il pavimento devono essere arrotondati. 3) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio igiene e Sanità Pubblica competente, vanno installati su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti. 4) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (DPR 303 del 19 marzo 1956, articolo 18). 5) Ogni esercizio deve essere provvisto di un idoneo servizio igienico proprio, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia. In presenza di lavoratori subordinati di entrambi i sessi, occorre prevedere gabinetti separati. 6) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori. 7) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all importanza dell esercizio stesso ed al numero delle poltrone, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso; 8) Il mobilio e l arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Se gli schienali dei sedili sono muniti di appoggia capo, questo deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona. 9) Al titolare dell autorizzazione incombono l obbligo e la responsabilità delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione delle malattie trasmissibili attraverso gli strumenti usati e l attività svolta; il titolare dovrà osservare tutte le direttive impartite dal servizio di Igiene Pubblica; il titolare ha inoltre l obbligo di fare rispettare le norme prescritte sia dai dipendenti sia dai clienti: a) l esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente; b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza; in caso di lavoratori subordinati, occorrono spogliatoti divisi per i sessi o quanto meno di armadietti che permettano la separazione degli abiti da lavoro da quelli civili, chiudibili a chiave; c) prima di iniziare ciascun servizio l addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone; e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita lavata in comune lavatrice a 90 C. 6

7 f) le persone, manifestatamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, non possono essere servite; g) tutti gli attrezzi, occorrenti per l esercizio dell attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso, tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell uso nell alcool denaturato a 70 gradi per almeno 30 minuti o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell ufficio di Igiene Pubblica quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio; h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l avvenuta sterilizzazione o disinfezione; i) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti; l) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio m) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l uso di piumini e dei preparati essiccatori; n) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l utilizzo di guanti monouso; il titolare deve conservare presso il luogo di lavoro le schede tecnico tossicologiche dei prodotti usati; il titolare deve rendere edotti i dipendenti sui possibili rischi derivanti dall uso delle sostanze impiegate; o) i procedimenti di lavorazioni, nei quali vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre prevedere la installazione e l utilizzo di idonee cappe di aspirazione con filtro; p) durante l applicazione e l uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell esercizio siano accese fiamme; q) l attrezzatura usata deve essere lavata e disinfettata dopo ogni cliente; la disinfezione può essere attuata nelle seguenti forme in funzione della tipologia dello strumento da trattare; in ogni caso prima della disinfezione o sterilizzazione lo strumento deve essere accuratamente lavato e pulito: raggi ultravioletti; bollitura per 20 minuti; sterilizzazione a vapore in autoclave a 120 per almeno 20 minuti; sterilizzazione a secco in stufa a 170 C. per almeno due ore; trattamento con ipoclorito di Sodio, da preparare immediatamente prima dell uso alla concentrazione di 100 ml/1 per 30 minuti (questo trattamento come tutti quelli che impiegano il cloro, è efficace ma sconsigliabile per lo strumento di metallo poiché potrebbe subire qualche danno); tutti i composti che liberano cloro, in particolare modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere ed in compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 g per litro: alcool etilico al 70% per 30 minuti, mescolato con composti quaternari dell ammonio, tipo la clorexidina; r) ai sensi della tabella allegata all articolo 33 del D.P.R. 13 settembre 1956, n 303, del D.P.R. 482/75, nonché delle circolari del Ministero della Sanità n 46/1979 e n 61/1981, il personale dipendente che utilizza, seppure saltuariamente, ammine aromatiche contenute in tinture è tenuto a sottopoporsi, oltre alle visite mediche annuali di idoneità sanitaria, alle visite preventive e periodiche secondo la periodicità ed il protocollo di esami stabiliti dal medico di lavoro. E a cura ed onere del datore di lavoro di ottemperare a tale obbligo; s) gli strumenti taglienti monouso dovranno essere raccolti, dopo l utilizzo, in contenitori rigidi protettivi. 10) Il titolare dell autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all uso di tinture o di altri prodotti cosmetici; 11) Il personale di minore età o apprendista deve essere impiegato nel rispetto delle specifiche norme di tutela, incluse le disposizioni della legge 17 ottobre 1967, n ) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l apertura di nuovi esercizi, per il subentro salvo quanto previsto dall art. 14, comma 3 - e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità. 7

8 13) Il locale deve essere accessibile agli handicappati. 14) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell art comma, punto B della L.R. 26 marzo 1990, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all osservanza dei Regolamenti emanati dall Ente Gestore dell impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa. ARTICOLO 9 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI E COMUNITA VARIE, SUI MALATI E SUI DECEDUTI. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento. Le attività di barbiere e di parrucchiere possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiante per la particolare attività, e quindi previo parere del servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purchè svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal direttore Sanitario. Gli strumenti dell attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l esercizio sui malati. Le attività di barbiere e parrucchiere possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti dell attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso. ARTICOLO 10 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA SVOLTE A DOMICILIO Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti: a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all art. 8, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccorso arrotondato tra pareti e pavimenti. b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all articolo 8 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13, devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell esercizio dell abitazione. 8

9 Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarietà dell esercizio. ARTICOLO 11 ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature. ARTICOLO 12 DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI. 1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere o estetista devono essere indirizzate al Sindaco (Allegato D) del presente regolamento ed in particolare devono essere riportate: a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale); b) ubicazione dell esercizio da destinare all attività (via e numero civico); c) descrizione dell attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere, estetista). 2) A tale istanza devono essere allegati: a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell azienda; b) planimetria dei locali, quotata in scala 1/100, con indicati i locali d esercizio, di deposito, di servizi, ecc., la loro superficie e la loro altezza; c) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti. 3) Dopo l accoglimento della domanda e prima del rilascio dell autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento dell avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell autorizzazione, pena l archiviazione della domanda stessa. 4) Nel caso di concorrenza di domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, sarà data priorità a quest ultime. A parità di richieste si terrà conto dell ordine cronologico di presentazione domanda. ARTICOLO 13 DOMANDE DI TRASFERIMENTO. 1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall articolo 12 (Allegato E). 2) Entro 60 giorni dal ricevimento dell avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell articolo 12 unitamente all atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio. 3) L inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l archiviazione della domanda. 9

10 ARTICOLO 14 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI. 1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentante secondo le modalità previste dall articolo 12 (Allegato F). 2) Dopo l accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell autorizzazione dovrà essere prodotta la documentazione di cui all articolo 12, comma 3. 3) Qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, il subingresso nell esercizio delle attività è subordinato a denuncia di inizio attività, ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990, nella quale l interessato dichiara di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per lo svolgimento dell attività previsti da questo regolamento e dalle altre norme in materia. L avente causa può iniziare l attività a partire dalla data di presentazione al comune della denuncia di inizio attività. L autorizzazione del dante causa si intende decaduta a partire dalla data di subingresso nell attività che risulta dalla denuncia di inizio attività. ARTICOLO 15 INVALIDITA, MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL AUTORIZZAZIONE. 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione del titolare dell autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all Albo Provinciale delle imprese artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall evento, l intestazione dell autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l attività è esercitata da persona qualificata. 2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l autorizzazione decade di diritto salvo che l intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi. ARTICOLO 16 SOSPENSIONI TEMPORANEE DECADENZA E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE -CESSAZIONE DELL ATTIVITA. 1) E consentita la sospensione temporanea dell attività per un massimo di un anno. 2) Di ogni sospensione di attività deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco nel caso essa debba protrarsi per più di un mese. Contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l autorizzazione di esercizio. Della ripresa dell attività deve essere data, altresì preventiva comunicazione al Sindaco. 3) L autorizzazione viene revocata per: a) sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dall art. 5 fatta eccezione per i casi previsti dall art. 15. b) sospensione non autorizzata dalla attività per oltre 30 giorni. 4) L autorizzazione decade nel caso di mancata attivazione dell esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione. 5) L autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell attività. In caso di recidiva la stessa viene revocata. 6) Nel caso di cessazione dell attività è fatto obbligo di darne comunicazione al Sindaco restituendo l autorizzazione in atto. 10

11 ARTICOLO 17 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EFFETTI. 1) I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati. 2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti. ARTICOLO 18 OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL AUTORITA SANITARIA. 1) E fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l autorizzazione dell esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. ARTICOLO 19 CALENDARIO ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE 1) In ogni laboratorio per l esercizio dell attività di barbiere, parrucchiere o estetista è obbligatoria l esposizione al pubblico ben visibile di : a) autorizzazione amministrativa; b) listino prezzi; c) orario di apertura settimanale; d) calendario festività. Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro delle categorie interessate il calendario delle festività, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal Sindaco ai sensi dell art. 36, 3 0 comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentita la Commissione Comunale. Dell orario d esercizio e di ogni sua variazione deve essere data comunicazione scritta al Sindaco (Allegato H). ARTICOLO 20 VIGILANZA. 1) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento. In particolare questo dovere spetta agli agenti di Polizia Municipale ed agli addetti del servizio di Igiene e Sanità Pubblica, i quali sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio dell esercente in cui si svolgono le attività. ARTICOLO 21 SANZIONI. I trasgressori alle norme del presente Regolamento sono soggetti al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dall art. 106 del R.D , n In caso di particolare gravità o recidiva sono stabilite le seguenti sanzioni accessorie: 11

12 a) richiamo e/o diffida, b) chiusura temporanea dell esercizio fino ad un massimo di sei mesi; c) revoca dell autorizzazione. 2) L entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni o alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi dell art. 36 della legge 8 giugno 1990, n ) Il Sindaco ordina l immediata cessazione dell attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l Artigianato, a tutti gli organi preposti al controllo. ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. 1) Coloro che alla data dell entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell autorizzazione per l esercizio dell attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all esercizio dell attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari possono ottenere, in sostituzione, l autorizzazione per l esercizio dell attività di parrucchiere presentando apposita istanza (Allegato I), in deroga alle disposizioni di cui all articolo 6. 2) Le attività che, al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento, risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Allegato C) devono essere considerate soggette alle disposizioni contenute nello stesso; 3) Per l attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14 febbraio 1963 n 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990 n 1 e dalla Legge Regionale del 9 dicembre 1992, n ) Nei confronti di chi esercita l attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all articolo 3 è comminata dall autorità regionale competente la sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 2.582,28, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n ) Nei confronti di chi esercita l attività di estetista senza l autorizzazione comunale è comminata, con le stesse procedure di cui al comma 4, la sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 1.032,91. 6) L art. 6, comma 1, non si applica alle attività consistenti nella messa a disposizione dei clienti di lampade abbronzanti, svolte nei locali nei quali tale attività fosse già avviata alla data del 31 ottobre ARTICOLO 23 ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE. 1) Il presente Regolamento, ai sensi dell art. 64 dello Statuto Comunale, entra in vigore quindici giorni dopo la data di esecutività della delibera di adozione. 2) E abrogato il Regolamento comunale per la Disciplina dell attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con deliberazione Consiliare n. 82 del 28/4/88 12

13 ARTICOLO INDICE pag. 1 Oggetto del regolamento 1 2 Commissione Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, 1 parrucchiere ed estetista 3 Modalità di svolgimento delle attività 2 4 Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio-società 3 5 Autorizzazione amministrativa 3 6 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni 3 7 Superfici minime dei locali da adibirsi all esercizio delle attività 5 8 Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici e degli addetti 5 9 Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali, comunità variesui malati e sui deceduti 8 10 Requisiti igienici per lle attività svolte a domicilio 8 11 Altre disposizioni igienico sanitarie 9 12 Domande di nuove autorizzazioni 9 13 Domande di trasferimento 9 14 Subingresso per atto tra vivi 9 15 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell autorizzazione Decadenza e revoca dell autorizzazione sospensioni temporanee cessazione dell attività Comunicazione dei provvedimenti effetti Obbligo di esposizione dell autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell autorità sanitaria Calendario Orari di apertura e chiusura degli esercizi Esposizioni obbligatorie Vigilanza 11 13

14 21 Sanzioni Disposizioni transitorie e finali Abrogazione ed entrate in vigore 12 ALLEGATI Legge 23 dicembre 1970, n (G.U. 16 gennaio 1971, n. 129 Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Elenco apparecchi elettromeccanici ad uso estetico Modello domanda nuova autorizzazione Modello domanda trasferimento Modello domanda per subingresso Modello dichiarazione n addetti Modello comunicazione orari Modello domanda modifica di attività A B C D E F G H I 14

15 ALLEGATO C) Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni). Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma. Apparecchi per l aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro. Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità. Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilissino unicamente accesso piatti o spazzole. Lampade abbronzanti UV-A. Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR). Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera. Scaldacere per cerette. Rulli elettrici e manuali. Vibratori elettrici oscillanti. Attrezzi per ginnastica estetica. Attrezzature per manicure e pedicure. Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale. Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti. Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti. Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza9. Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati. Depilatori elettrici ed elettronici. Apparecchi per massqggi subacquei. Elettrostimolatore ad impulsi. Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera. Laser estetico. Saune. 15

16 ALLEGATO D) (FAC-SIMILE da redigere su carta legale) Al Sig. SINDACO del COMUNE DI COLLEGNO Oggetto: Domanda di nuova autorizzazione. _ l_ sottoscritt nat_ a il residente in via telefono, in qualità di: titolare/legale rapp.te o direttore tecnico della ditta. con sede legale in ai sensi della legge , n. 161 modificata dalla legge , n e della legge , n. 1 C H I E D E l autorizzazione per l esercizio dell attività di (*) nei locali siti in mq della superficie di mq Collegno, lì (FIRMA) (*) specificare: barbiere, parrucchiere, estetista. Allegati: 1) qualificazione rilasciata dalla C:P:A:; 2) planimetria del negozio. 16

17 ALLEGATO E) (FAC-SIMILE da redigere su carta legale) Al Sig. SINDACO del COMUNE DI COLLEGNO Oggetto: Domanda di trasferimento. _l _ sottoscritt nat_ a il. residente in via. telefono, in qualità di: titolare/legale rapp.te/direttore tecnico della ditta. con sede legale in. intestatario dell autorizzazione n rilasciata il. per l esercizio dell attività di: Barbiere/Parrucchiere/Estetista con sede in. ai sensi della legge , n. 161 modificata dalla legge , n e della legge , n. 1 C H I E D E l autorizzazione al trasferimento dell attività autorizzata di cui sopra nei locali siti in. della superficie di mq Collegno, li (Firma) Allegati: planimetria locali. 17

18 ALLEGATO F) (FAC-SIMILE da redigere su carta legale) Al Sig. SINDACO del COMUNE DI COLLEGNO Oggetto: Domanda di subingresso. l sottoscritt. nat_ a il. residente in via. telefono, in qualità di: titolare/legale rapp.te o direttore tecnico della ditta _. con sede legale in. ai sensi della legge , n. 161 modificata dalla legge , n e della legge , n. 1 C H I E D E di poter subentrare nell esercizio dell attività di cui allautorizzazione amministrativa n.. rilasciata in data. per l esercizio dell attività di. nei locali siti in Via. della superficie di mq Collegno, lì (Firma) Allegati: 1) qualificazione rilasciata dalla C:P:A: ; 2) originale autorizzazione precedente titolare; 3) originale o copia conforme dei documenti comprovanti il subingresso nell attività. 18

19 ALLEGATO G) Al Sig. SINDACO del COMUNE DI COLLEGNO _ l_ sottoscritt. nat_ a il. residente in via. telefono, in qualità di: titolare/legale rapp.te/direttore tecnico della ditta. con sede legale in. intestatario dell autorizzazione n rilasciata il. per l esercizio dell attività di: Barbiere/Parrucchiere/Estetista con sede in. D I C H I A R A ai sensi dell art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di Barbiere, Parrucchiere ed Estetista, che alla data del 31 dicembre erano ADDETTI all esercizio dell attività i seguenti soggetti: Attività titolare soci(*) coadiuv. Dirett. Tec. Dipend. qualif. BARBIERE PARRUCCHIERE ESTETISTA. Collegno, lì (FIRMA) (*) soci prestatori d opera. 19

20 ALLEGATO H Al Sig. SINDACO del COMUNE DI COLLEGNO Oggetto: Comunicazione degli orari d esercizio dell attività di. l sottoscritt. nat _ a il. residente in via. telefono, in qualità di: titolare\legale rapp.te della ditta.. con sede legale in. in possesso dell autorizzazione n rilasciata il. per l esercizio dell attività di: Barbiere\Parrucchiere\Estetista con sede in. C O M U N I C A che l attività sopra indicata svolge servizio al pubblico nel seguente orario: Giorno Orario continuato Mattino Pomeriggio Chiusura infrasett. LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO Collegno, lì (FIRMA) ALLEGATO I ) 20

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