CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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1 TESTO COORDINATO DELL ARTICOLO 3, COMMA 5, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. manovra economica bis), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, integrato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012) e modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto Salva Italia ), conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 nonché dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto cresci Italia ), conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27. Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche [ ] 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, secondo i principi della riduzione e dell accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari [periodo introdotto in sede di conversione al Senato] gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. [Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi, (Periodo soppresso dall art. 10, co. 1 della legge 15 novembre 2011, n. 183, e sostituito come segue)]:con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; 1

2 c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni diciotto mesi [modifica inserita dall art. 33, comma 2, del D.L. 201/2011, modificato in sede di conversione solo per profili di coordinamento formale] e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; [il secondo, terzo e quarto periodo sono stati soppressi dall art. 9, co. 6, lett. a) d.l. 1/2012] d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe [parole soppresse dall art. 10, co. 12 della legge 15 novembre 2011, n. 183]. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; [lettera soppressa dall art. 9, co. 6 lett. b) d.l. 1/2012] e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) [modifica introdotta in sede di conversione del D.L. n. 201/2011, con l emendamento 6.14 dei relatori, approvato nella seduta del delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, e non modificato in Aula] sono abrogate con effetto 2

3 dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5, e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012 [inciso aggiunto dal D.L. 201/2011, invariata in sede di conversione]. 5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanarsi ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n [comma introdotto, in sede di conversione del D.L. n. 201/2011, dall emendamento 6.14 dei relatori, approvato nella seduta del delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, e non modificato in Aula]. 1 [ ] I PRINCIPI CUI ADEGUARE LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI Le norme che hanno inciso sull art. 3, comma 5 del decreto legge 138/2011 sono le seguenti: art. 1, co. 1 legge 148/2011, di conversione del d.l. 138/2011: ha modificato il comma 5, alinea, nonché la lettera a); art. 10, co. 1 legge 183/2011, che ha modificato il comma 5, alinea, ed ha introdotto il comma 5-bis; art. 33, co. 1, lett. a) d.l. 201/2011, che ha modificato il comma 5, lett. c); art. 33, co. 1, lett. b) d.l. 201/2011, che ha modificato il comma 5-bis; art. 1, co. 1 legge 214/2011, che in sede di conversione ha sostituito l art. 33 del d.l. 201/2011, modificando in tal modo l art. 3, co. 5 lett. c), l art. 5-bis, nonché provvedendo all introduzione del comma 5-ter; art. 9, co. 6, lett. a) d.l. 1/2012, che ha provveduto ad eliminare il secondo, terzo e quarto periodo della lettera c); art. 9, co. 6, lett. b) d.l. 1/2012, che ha eliminato la lettera d); art. 9, co. 6 d.l. 1/2012, come introdotto dal Senato in sede di conversione, che ha aggiunto un periodo al comma 1, alinea. I principi cui adeguare la riforma degli ordinamenti professionali sono i seguenti: - l accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente 1 La norma fa riferimento alla redazione, da parte del Governo, di testi unici a carattere meramente compilativo, con i quali si individuano il testo vigente delle norme aventi forza di legge, si riconoscono le norme anche implicitamente abrogate, si provvede al coordinamento delle disposizioni vigenti nonché alla ricognizione delle disposizioni che restano comunque in vigore. 3

4 laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; - previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; - la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione; - a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; - gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; - la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 4

5 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODIFICHE INTERVENUTE SULL ARTICOLO 3, comma 5 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. manovra economica bis), convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, integrato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012) e modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto Salva Italia ), convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 nonché dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto cresci Italia ), conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27 D.L. 138/2011 Legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 Legge 183/2011 D.L. 201/2011 Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/ D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Abrogazione delle indebite Abrogazione delle indebite Abrogazione delle indebite Abrogazione delle indebite Abrogazione delle indebite Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e restrizioni all'accesso e restrizioni all'accesso e restrizioni all'accesso e restrizioni all'accesso e restrizioni all'accesso e all'esercizio delle all'esercizio delle all'esercizio delle all'esercizio delle all'esercizio delle all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche professioni e delle attivita' economiche professioni e delle attivita' economiche professioni e delle attivita' economiche professioni e delle attivita' economiche professioni e delle attivita' economiche Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 Idem Idem 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della comma 5 quinto comma quinto comma della quinto comma della Costituzione per l'accesso della Costituzione per Costituzione per l'accesso Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai alle professioni regolamentate, secondo i principi della riduzione e dell accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono

6 principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: [alinea modificato dall art. 1, co. 1 legge 148/2011, in sede di conversione] principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti 6

7 a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: [alinea modificato dall art. 10, co. 1 legge 183/2011] Idem Idem Idem Idem principi: [periodo inserito in sede di conversione del d.l. 1/2012 al Senato, all art. 9, co. 6] 7

8 forma societaria, della sede legale della societa' professionale; b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale; [lettera modificata dall art. 1, co. 1 legge 148/2011, in sede di conversione] Idem Idem Idem Idem Idem 8

9 professionale che dovra' integrare tale previsione; c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero idem Idem c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potra' essere svolto, in c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere superiore a diciotto mesi e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'istruzione, Universita' 9

10 dell'istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga presenza di una apposita dell'istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza convenzione quadro e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero al corso di studio per il conseguimento della laurea conseguimento della laurea di primo livello o della dell'istruzione, Universita' di primo livello o della laurea magistrale o e Ricerca, in concomitanza laurea magistrale o specialistica. Le al corso di studio per il specialistica. Le disposizioni della presente conseguimento della laurea di primo livello o della disposizioni della presente lettera non si applicano lettera non si applicano alle professioni sanitarie laurea magistrale o alle professioni sanitarie per le quali resta specialistica. Le per le quali resta confermata la normativa disposizioni della presente lettera non si applicano confermata la normativa vigente; vigente; [periodi soppressi dall art. alle professioni sanitarie [lettera modificata 9, co. 6, lett. a) del d.l. per le quali resta dall art. 33, co. 2 d.l. 1/2012, non ancora confermata la normativa 201/2011, come convertito in legge] vigente; [lettera modificata modificato dall art. 1, co. 1 legge 214/2011, in sede dall art. 33, co. 1, lett. b) di conversione] del d.l. 201/2011] idem Idem Idem Idem d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga 10

11 alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; [lettera soppressa dall art. 9, co. 6, lett. b) del d.l. 1/2012, non ancora convertito in legge] 11

12 e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 12

13 quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, Idem Idem Idem Idem Idem 13

14 ingannevoli, denigratorie bis. Le norme vigenti 5-bis. Le norme vigenti 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti sugli ordinamenti sugli ordinamenti professionali sono professionali sono professionali in contrasto abrogate con effetto abrogate con effetto con i principi di cui al dall'entrata in vigore del dall'entrata in vigore del comma 5, lettere da a) a regolamento governativo regolamento governativo g), sono abrogate con di cui al comma 5. di cui al comma 5 e, in effetto dalla data di [comma aggiunto dall art. ogni caso, alla data del 13 entrata in vigore del 10, co. 2 legge 183/2011] agosto regolamento governativo [comma modificato di cui al comma 5 e, in dall art. 33, co. 1, lett. a) del d.l. 201/2011] ogni caso, dalla data del 13 agosto [comma sostituito dall art. 33, co. 1 d.l.201/2011, come modificato dall art. 1, co. 1 legge 214/2011, in sede di conversione] ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n Idem Idem 14

15 [comma inserito dall art. 33, co. 1, d.l. 201/2011, come modificato dall art. 1, co. 1 legge 214/2011, in sede di conversione] Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 15

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