1. Aspetti giuridici: la professione in forma individuale

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1 1. Aspetti giuridici: la professione in forma individuale 1.1 La professione intellettuale e il lavoro autonomo l codice civile ha circoscritto, come si rileverà nei successivi paragrafi, il concetto di lavoro autonomo a prestazioni aventi per oggetto un opera o un servizio, separandole, quindi, da prestazioni aventi per oggetto un attività intellettuale. Quest ultimo tipo di attività, cui il codice ha dedicato il capo, è stato qualificato «professione intellettuale». La professione intellettuale si distingue dal lavoro autonomo, poiché riguarda una prestazione tipicamente intellettuale e tecnica. Un altro criterio di distinzione può essere riferito alla natura professionale dell attività intellettuale rispetto a quella di lavoro autonomo, e, infine, al fatto che l autonomia della professione intellettuale si trasforma in vera libertà di manifestazione della personalità professionale. è, tuttavia, da tener presente che il tipo di libertà di cui stiamo parlando assume la sua massima espressione nei confronti dei privati, ossia dei clienti, mentre incontra dei limiti quando interferisce su interessi generali, cioè quando, nell esercizio di tali attività professionali, il cittadino sia obbligato a valersi dell opera dei liberi professionisti. Un esempio tipico di attività professionale rivolta ad interessi generali è l attività certificativa, tipica dei notai; altri esempi si possono ricercare nell attività degli agenti di cambio, dei procuratori, dei medici ecc. 1.2 La prestazione d opera intellettuale L art c.c. dispone che la prestazione d opera intellettuale è disciplinata dagli artt c.c. nonché, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dagli artt c.c. che trattano del contratto d opera. Un elemento in comune tra il contratto d opera intellettuale, avente per oggetto una prestazione d opera intellettuale, e il contratto d opera consiste nell obbligazione assunta dal prestatore d opera a fare qualcosa per raggiungere un dato risultato, ricevendo, in cambio, il corrispondente compenso. Di qui la natura giuridica di contratto sinallagmatico. Tuttavia, possiamo rilevare delle differenziazioni tra i due contratti: nel contratto d opera intellettuale si nota un accentuato carattere intellettuale della prestazione nonché la sua discrezionalità, il che comporta opyright Esselibri S.p.A.

2 PROFESSONST, ARTST E AUTONOM l assunzione della responsabilità per la scelta delle modalità da osservare nell esecuzione della prestazione; nel contratto d opera la responsabilità del prestatore d opera è più rilevante, poiché sussiste in una certa misura nel caso in cui non sia realizzato il risultato convenuto, anche se ciò dipende da impossibilità sopravvenuta non imputabile allo stesso; diverse sono le conseguenze nel caso del contratto d opera intellettuale. nfatti, il professionista che dimostri di aver impiegato la particolare diligenza richiesta per l esecuzione del lavoro, non assume alcuna responsabilità, qualora il risultato sperato non sia conseguito o sia conseguito in parte. Quali sono gli elementi distintivi del contratto d opera intellettuale? soggetti del contratto sono, da un lato, il cliente che assume la posizione di creditore ovvero di soggetto che vanta il credito di una prestazione d opera intellettuale, dall altro lato, il professionista sia esso iscritto o no in un albo professionale. La causa del contratto, ovvero lo scopo che tramite il contratto le parti perseguono, si estrinseca per il cliente nel chiedere un comportamento ovvero una serie di comportamenti tendenti al raggiungimento di un risultato e, per il professionista, nel chiedere il compenso. l contratto ha per oggetto una prestazione di fare. l professionista assume l obbligo di tenere un certo comportamento o una serie di comportamenti finalizzati a tendere a un risultato senza che lo stesso debba rispondere alle aspettative (potendo benissimo discostarsene). Per il professionista, si parla di un obbligazione di prudenza e diligenza ovvero di un obbligazione ad un comportamento idoneo, a differenza dell obbligazione di risultato, con conseguente trasferimento dell onere della prova dal debitore al creditore della prestazione. Due aspetti particolari nell esecuzione dell obbligazione derivante da una prestazione d opera intellettuale è la diligenza e la fedeltà che sono più accentuati rispetto al contratto di lavoro subordinato. La diligenza è, infatti, chiamata in causa soprattutto quando la prestazione d opera intellettuale non sia fornita in maniera soddisfacente a causa di imperizia; il professionista è responsabile per la negligenza nell esecuzione della prestazione, se ha assunto un obbligo che sapeva di non poter adempiere in maniera soddisfacente. n merito alla fedeltà, si rileva che quest obbligo è presente in maniera più accentuata in talune professioni che hanno riflessi pubblicisti e per le quali la presenza di sanzioni penali costituisce la più ampia prova del loro obbligo di fedeltà. opyright Esselibri S.p.A. 8

3 1. ASPETT GURD: LA PROFESSONE N FORMA NDVDUALE È da precisare che il creditore della prestazione, ovvero il cliente, non sempre coincide con il soggetto a favore del quale la prestazione del professionista è indirizzata: infatti, la orte di assazione, sez., con sentenza del 25 novembre 2004, n (Si veda anche la sentenza della assazione, sez., del 2 giugno 2000, n. 7309), insegna che: «Nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso». Talvolta, leggi particolari espungono una prestazione dalla categoria del lavoro subordinato, per collocarlo nella categoria di prestazione professionale. È il caso della prestazione dei medici nelle A.S.L. l onsiglio di Stato, sez. V, con parere del 10 aprile 2003, n. 1895, ha dichiarato, infatti, che: «rapporti convenzionali liberamente costituiti tra le USL e medici liberi professionisti, pur comportando la presenza stabile e continuativa del medico nella struttura ospedaliera e la sua utilizzazione nell ambito dello schema organizzativo dei servizi secondo orari determinati, non sono per questo configurabili come rapporti di pubblico impiego, ma conservano la propria natura privatistica, da un lato costituendo attuazione di specifiche previsioni normative e dall altro essendo più logicamente riconducibili ai rapporti di prestazione d opera professionale a carattere continuativo». 1.3 l requisiti e la procedura per l iscrizione negli albi professionali L art. 1, della L. 25 aprile 1938, n. 897, contenente le norme sull obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi, recita: «Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti». La disposizione è stata ripetuta nei rispettivi ordinamenti professionali e, a maggior ragione, in quegli ordinamenti le cui professioni sono state oggetto di tutela giuridica successivamente all entrata in vigore della predetta legge n. 897/ opyright Esselibri S.p.A.

4 PROFESSONST, ARTST E AUTONOM L accertamento dei requisiti per l iscrizione nell albo e la sua tenuta sono affidati agli ordini e ai collegi. Per l iscrizione in taluni albi, è necessario il superamento di un pubblico concorso (ad esempio, per i farmacisti, i notai ecc.) mentre, per l iscrizione in altri albi, è necessario il possesso di titoli tra i quali l abilitazione professionale conseguita dopo il superamento di specifici esami di Stato. n ogni caso, l iscrizione è subordinata al possesso di alcuni requisiti quali la maggiore età, il pieno godimento dei diritti civili, l assenza di condanne penali ecc. l più delle volte, l ordinamento professionale, ossia quell insieme di disposizioni che regolamentano l iscrizione e la vita dell albo professionale, prevede l incompatibilità dell iscrizione all albo con qualsiasi lavoro dipendente o con un lavoro subordinato ad un ente pubblico e/o con l esercizio di un attività commerciale. Ad esempio, l ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile esclude che il professionista possa conservare un rapporto di lavoro con lo Stato o le altre pubbliche amministrazioni qualora il rispettivo ordinamento vieti l esercizio della libera professione (art. 4, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139). l onsiglio dell Ordine o del ollegio, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall aspirante all iscrizione nell albo, dispone: l iscrizione nell albo; in alternativa, il rigetto della domanda d iscrizione nell albo, motivando le cause. Pertanto, si ritiene che la natura giuridica dell iscrizione sia un atto di accertamento formale con il quale il singolo è ammesso nell Ordine o nel ollegio. on la delibera d iscrizione nell albo, il onsiglio dell Ordine o del ollegio stabilisce la data di decorrenza della detta iscrizione. Avverso l atto amministrativo di negazione dell iscrizione nell albo o avverso l atto amministrativo con il quale è assunto un provvedimento disciplinare, l interessato può ricorrere: al onsiglio nazionale dell Ordine o del ollegio (giudice speciale ai sensi dell art. 362 c.p.c.); quindi: alla Magistratura per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. on riguardo all iscrizione all Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili richiesta da chi abbia superato il prescritto esame di Stato d abilitazione in materia di economia e commercio la orte di assazione (sent. 16 novembre 1991, n ) ha ritenuto che il onsiglio dell Ordine non ha il potere di sindacare se quell esame sia stato sostenuto da soggetto in pos- opyright Esselibri S.p.A. 10

5 1. ASPETT GURD: LA PROFESSONE N FORMA NDVDUALE sesso di un idoneo titolo di studio, atteso che il risultato dell esame medesimo, ove non annullato in esito ad impugnazione proposta davanti al giudice amministrativo, è vincolante per detti organi professionali, non concedendo loro alcuna discrezionalità circa il controllo sulla preparazione teorica e capacità attitudinale dell istante. Pertanto, la Suprema orte ha ritenuto che, in presenza dell abilitazione discendente dall esame di Stato, nonché della prova documentale di essa, e salvo restando il requisito della buona condotta, l iscrizione all albo si configura come atto dovuto. nfine, in merito alla natura degli Ordini e ollegi professionali, registriamo il qualificato parere del onsiglio di Stato, sez. S, del 14 giugno 1999, n. 254: «Gli ordini e collegi professionali non sono persone giuridiche di diritto pubblico aventi la finalità di tutelare gli interessi della categoria, bensì enti pubblici che, per le professioni per l esercizio delle quali occorre una speciale abilitazione dello Stato, hanno, secondo le disposizioni degli articoli 2229 e 2233 del codice civile e secondo delle varie leggi istitutive dei singoli Ordini, le specifiche competenze della tenuta degli albi, dell esercizio della funzione disciplinare, nonché nella redazione e proposta delle tariffe e della liquidazione dei compensi a richiesta del professionista o del privato; funzioni assegnate dalla legge agli Ordini essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti la professione, la quale solo giustifica l obbligo dell appartenenza all Ordine». 1.4 Le professioni protette L esercizio della libera professione è soggetto ad alcuni adempimenti prima di poter essere intrapreso: alludiamo alle incombenze di natura amministrativa, contabile e fiscale. Preliminarmente è necessario accertare se, per l esercizio dell attività che si intende esercitare sia necessario o meno iscriversi in un albo professionale. L iscrizione non deve confondersi con l eventuale adesione all organizzazione di categoria o sindacale, ovvero con quegli albi non riconosciuti dall ordinamento giuridico. Per chiarire meglio, gli albi professionali cui alludiamo sono quelli nei quali devono essere iscritti i professionisti la cui attività è loro riservata dall ordinamento giuridico: si tratta di quelle attività definite protette che sono così regolamentate: Professioni protette Agente di cambio L , n. 402 Agrotecnico L , n. 251 Architetto L , n Assistente sociale L , n Legge istitutiva della professione (Segue) opyright Esselibri S.p.A.

6 PROFESSONST, ARTST E AUTONOM Attuarlo L , n. 194 Avvocato e procuratore R.d.l , n Biologo L , n. 396 himico R.D , n. 842 onsulente in proprietà industriale Artt del d.lgs , n. 30 onsulente in brevetti Artt del d.lgs , n. 30 onsulente in marchi Artt del d.lgs , n. 30 onsulente del lavoro L , n. 12 Doganalista o Spedizioniere doganale L , n e L , n. 213 Dottore agronomo e forestale L , n. 3 Dottore commercialista d.lgs , n. 139 Enologo L , n. 129 Esperto contabile d.lgs , n. 139 Farmacista d.l..p.s , n. 233 e d.p.r , Geologo n. 221 Geometra L , n. 112 Giornalista e pubblicista R.D , n. 274 Guida alpina L , n. 69 nfermiere professionale, assistente L , n. 6 sanitaria visitatrice e vigilatrice d infanzia L , n ngegnere L , n Maestro di sci L , n. 81 Medico chirurgo d.l..p.s , n. 233 e d.p.r , Notaio n.221 Odontoiatra L , n. 89 Ostetrica L , n. 409 Perito agrario R.d.l , n Perito industriale L , n. 434 Psicologo R.D , n. 275 Tecnico sanitario di radiologia medica L , n. 56 Tecnologo alimentare L , n Terapista riabilitazione non vedenti L , n. 59 Veterinario L , n. 29 d.l..p.s , n. 233 e d.p.r. 5/4/1950, n La libera professione e le incompatibilità L esercizio di una libera professione, che comporta l iscrizione in un albo professionale, non sempre consente di poter esercitare anche una differente attività e, talvolta, è previsto il divieto anche per l esercizio di un altra attività professionale. Normalmente, la ricerca della compatibilità all esercizio di un altra attività può essere effettuata esaminando le leggi che regolano l esercizio della professione (gli ordinamenti professionali), le leggi sul pubblico impiego o attingendo i divieti da altra normativa. opyright Esselibri S.p.A. 12

7 1. ASPETT GURD: LA PROFESSONE N FORMA NDVDUALE Abbiamo predisposto un prospetto (si veda l Allegato A) per individuare le compatibilità tra le diverse attività, limitandoci alle categorie professionali più numerose quanto ad iscritti. n merito alla incompatibilità tra status professionale ed esercizio della libera professione, registriamo la sentenza della orte di assazione del 7 ottobre 1986, n che ha esaminato il caso di un geometra iscritto al relativo albo professionale pur essendo dipendente statale. La Suprema orte ha affermato che, non solo è abusivo l esercizio professionale di chi è privo della prescritta abilitazione o è dotato di un titolo invalido per l ordinamento italiano, ma è anche abusivo l esercizio professionale di chi non possa più legittimamente avvalersi della preesistente abilitazione per avere egli stesso determinato una obiettiva situazione d incompatibilità con il libero esercizio professionale, assumendo un impiego pubblico da cui deriva l espresso divieto di detto esercizio e ciononostante proseguendo consapevolmente nell esercizio stesso. Successivamente, con la sentenza del 9 marzo 1990, n. 1926, le Sezioni Unite della assazione hanno stabilito che gli insegnanti dipendenti di enti locali, in possesso del titolo di geometra, possono iscriversi al relativo albo ed esercitare la libera professione. Quindi, con due sentenze (del 17 agosto 1990, n e del 20 agosto 1990, n. 8481), le Sezioni Unite hanno legittimato l iscrizione all albo professionale dei dipendenti di enti pubblici, in possesso del titolo di geometra, a meno che vi sia un divieto specifico nell ordinamento dell ente di appartenenza. Allegato A Prospetto compatibilità tra diverse attività Dottori ommercialisti ed Esperti contabili Attività professionaltori, dipen- Amministradenti e soci di società di revisione Avvocati onsulenti del lavoro Amministratore di società, mprenditore mpiego privato mpiego pubblico come imprenditore o so- cio illimitatamente responsabile 13 (gli addetti agli uffici legali sono iscritti nell elenco speciale) nsegnamento se a tempo parziale opyright Esselibri S.p.A. scrizione in altro albo (1) con esclusione di agente di cambio, e notaio con esclusione di notaio con esclusione di notaio, di giornalista professionista (Segue)

8 Geometri ngegneri Architetti Medici Notai LEGENDA: = ompatibilità = ncompatibilità PROFESSONST, ARTST E AUTONOM come componente onsiglio di Amministrazione opyright Esselibri S.p.A. 14 è vietato l esercizio della professione Dipende dal tipo di ente presso l università altrove (1) Gli iscritti agli Ordini e ai ollegi non possono esercitare la professione di mediatore con esclusione dei Farmacisti e Odontoiatri con esclusione di avvocato e agente di cambio 1.6 La forma del contratto nelle prestazioni professionali L art c.c. dispone che taluni atti siano redatti per atto pubblico o per scrittura privata. Tra questi non è compreso il contratto d opera professionale (Si veda l allegato A), che, di conseguenza, può essere stipulato anche verbalmente. È, comunque, buona prassi sottoporre a forma scritta la stipula di tale contratto, non fosse altro che per ricordare le condizioni reciproche ai due protagonisti: il professionista da un lato e il cliente dall altro. Tuttavia, nei rapporti con la Pubblica amministrazione, la forma scritta è pretesa ad substantiam anche per i contratti d opera professionale. nfatti, la orte di assazione ha manifestato la necessità della forma scritta in detti contratti, come si rileva dalle seguenti massime: sez. civ., del 30 luglio 2004, n (Si veda anche assazione del 13 giugno 2000, n. 8023), dalla quale si evince che, anche in presenza della deliberazione autorizzativa dell organo collegiale dell ente pubblico, è, comunque, necessario redigere per iscritto il contratto d opera professionale (on la precedente sentenza del 23 giugno 1995, n. 7149, la stessa orte aveva affermato che, ai fini del problema in discorso, era irrilevante il comportamento processuale delle parti che avessero implicitamente ammesso l esistenza del diritto costituito con l atto non prodotto):

9 1. ASPETT GURD: LA PROFESSONE N FORMA NDVDUALE «Per il contratto d opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca «iure privatorum», è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta «ad substantiam», che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell attività amministrativa nell interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall art. 97 ost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell organo attributario del potere di rappresentare l Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l esistenza di una deliberazione con la quale l organo collegiale dell Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all esterno». sez. civ., del 13 febbraio 2003, n. 2139, con la quale è stato affermato che gli eventuali vizi della deliberazione consiliare non inficiano il diritto del professionista al compenso: «Qualora un omune si avvalga per la redazione del progetto di un opera pubblica di un professionista privato, in mancanza di un proprio ufficio tecnico, l atto di affidamento del relativo incarico, come gli atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ne consegue che gli eventuali vizi della deliberazione di conferimento dell incarico al professionista privato hanno rilievo esclusivamente nell ambito interno all organizzazione dell ente medesimo, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione di opera professionale e, quindi, sul diritto al relativo compenso». Allegato A ontratto d opera intellettuale mpresa affidante Oggetto: affidamento incarico di.. opyright Esselibri S.p.A. 15 Preg.mo Sig. Dott.. Di seguito agli accordi pregressi, Le confermiamo l affidamento dell incarico, alle seguenti condizioni: 1. tale incarico comprende (indicare in dettaglio il lavoro affidato al professionista) 2. la Sua opera sarà effettuata in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. 3. Ella dovrà eseguire personalmente l incarico affidatole, tuttavia, sotto la propria personale responsabilità, potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari; (Segue)

10 PROFESSONST, ARTST E AUTONOM 4. durante lo svolgimento dell incarico, Ella ha l obbligo di tenerci informati, anche per consentirci di assumere le decisioni che, se difformi dalle Sue, devono essere autorizzate e sottoscritte dalla scrivente; 5. Nel caso Lei dovesse recedere dal presente contratto, che, ai sensi dell art 4237 c.c., può avvenire solo per giusta causa, provvederemo a rimborsarle integralmente le spese sostenute ed a pagare il compenso per l opera già svolta, determinato in relazione al risultato utile a noi derivato. 6. all atto della sottoscrizione del presente accordo, Le verseremo un acconto di per le spese che avrà a sostenere, nonché un acconto sul suo onorario nella misura di. 7. al momento dell avvenuta effettuazione dell incarico, Le verrà corrisposto l onorario nella misura di entro il termine di venti giorni dalla ricezione della relativa parcella. 8. nel caso dovessimo recedere dal contratto Le revocheremo il mandato conferitole, senza alcun obbligo di motivazione. n tal caso, Le rimborseremo le spese sostenute e Le pagheremo il compenso dovuto per l opera già svolta. 9. per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme degli artt e segg. del odice civile. La preghiamo di restituirci copia del presente contratto sottoscritta per accettazione. Data opyright Esselibri S.p.A. 16 Firma.. N.B.: l presente contratto di collaborazione è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell art. 11, parte, della Tariffa Allegato «A» al citato d.p.r. n. 131/1986, essendo il professionista soggetto ad VA, ovvero nel caso l atto sia redatto da un notaio o per scrittura privata autenticata. 1.7 L onorario e le tariffe professionali l contratto che si trova alla base della prestazione di lavoro intellettuale è compreso nella categoria dei contratti a prestazioni sinallagmatiche in cui una prestazione consiste nel lavoro intellettuale e la controprestazione nell equo compenso. A tal proposito, l art c.c. recita: «l compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell associazione professionale a cui il professionista appartiene. [2] n ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all importanza dell opera e al decoro della professione. [3] Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». l comma 1, dell art c.c. pone la seguente gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso professionale: 1) convenzione o pattuizione tra le parti;

11 1. ASPETT GURD: LA PROFESSONE N FORMA NDVDUALE 2) riferimento secondo le tariffe e gli usi; 3) intervento del giudice, sentito il parere del onsiglio dell ordine professionale cui il professionista si rivolge in anticipo sottoponendo la parcella e precisando il lavoro effettuato. Pertanto, il legislatore ha ritenuto opportuno che, in prima analisi, il compenso (più specificatamente si parla di onorario nelle professioni intellettuali) sia determinato dalle parti in quanto si è voluto attribuire alle stesse la valutazione del lavoro intellettuale del prestatore d opera. n seconda analisi, il compenso può essere determinato in base alle tariffe professionali ovvero in base agli usi. Le professioni intellettuali protette sono regolamentate da appositi provvedimenti legislativi (normalmente sotto forma di decreti del Presidente della Repubblica) cui fanno seguito specifici decreti ministeriali contenenti le tariffe professionali applicabili a singole prestazioni intellettuali. Quindi, in assenza di pattuizioni tra le parti, ci si può rifare alle tariffe professionali che vengono aggiornate, senza alcuna periodicità fissa, per tener conto della svalutazione intervenuta nel tempo. on riguardo alla decorrenza delle tariffe professionali, è interessante rilevare la disamina che ne fa la orte di assazione (Si veda la sentenza del 19 giugno 1985, n. 3701): «L atto con il quale il consiglio nazionale forense stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari degli avvocati, in virtù della competenza conferitagli dalla legge n del 1957, è un atto normativo emanato da un autorità non statale nello esercizio di un autonomo potere regolamentare, che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale. Pertanto, tale atto regolamentare, che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, non è soggetto alle norme sulla vacatio legis, prevista dalla costituzione e dalle preleggi soltanto per le leggi e per i regolamenti governativi, con la ulteriore conseguenza che, dato il carattere di esecutorietà degli atti amministrativi, la tariffa approvata dal decreto ministeriale anzidetto (nella specie, d.m. 26 settembre 1979) entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (nella specie, 6 ottobre 1979)». Le professioni intellettuali non protette non hanno tariffe predisposte dal potere legislativo e, quindi, per esse occorre rifarsi agli usi locali che sono codificati presso la amera di ommercio che estendono la loro competenza a carattere provinciale. n assenza di pattuizione tra le parti, di tariffe professionali approvate dal potere legislativo, di usi codificati, interviene il giudice che determina il compenso dopo aver sentito, se esistente, l associazione professionale cui il prestatore d opera appartiene. È evidente che il compenso non costituisce 17 opyright Esselibri S.p.A.

12 PROFESSONST, ARTST E AUTONOM elemento essenziale del contratto, in quanto la sua omissione non pregiudica la validità del contratto stesso. Detto compenso, come ammonisce il secondo comma dell art in esame, deve essere commisurato all importanza dell opera, ovvero della prestazione d opera offerta nonché al decoro della professione. osa deve intendersi per decoro della professione? on riferimento alla professione notarile, la orte di assazione, sez., con sentenza del 23 maggio 2006, n , ha affermato: «n riferimento agli illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l art. 147 della legge n. 89 del 1913 prevede due fattispecie alternative di illecito, consistente l una nella illecita concorrenza, l altra nella compromissione della dignità e della reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile. Quest ultima è fattispecie di illecito disciplinare a condotta libera, all interno della quale è punibile ogni condotta, posta in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idonea a compromettere l interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si pone in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, nonché dei «principi di deontologia professionale dei notai» emanati dal onsiglio nazionale del Notariato nel 1994, che all art. 31 ora 17 accanto all utilizzo di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile (art. 14, primo comma, r.d.l. n del 1937) ha aggiunto l ulteriore ipotesi dei «comportamenti frettolosi o compiacenti». (n applicazione del suindicato principio la S.. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrare un ipotesi di illecita concorrenza attuata per mezzo di «comportamento frettoloso e compiacente» determinante, come risultato, «l offerta alla clientela di una indebita ed ingiustificata immagine di efficienza e convenienza delle proprie prestazioni, a tutto detrimento dei colleghi più attenti e corretti» la vicenda consistente nel pressoché contestuale rogito da parte del notaio di due contratti con dichiarazioni palesemente contrastanti tra di loro in uno, di compravendita, risultando dichiarato come pagato e quietanzato un determinato prezzo, e nell altro, di mutuo, attestandosi che l erogazione di quel prezzo era avvenuto mediante emissione di assegni per importi macroscopicamente superiori. Nel ravvisare essere tale fattispecie al più riconducibile alla diversa ipotesi della compromissione della dignità e della reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile, la S.. ha enunziato il principio di cui in massima). l successivo art c.c. dispone che: «l cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d opera le spese occorrenti al compimento dell opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso». È stata così sancita la prassi, in uso prima dell approvazione del codice civile, di anticipare al professionista le spese necessarie per mettere quest ultimo nelle condizioni di compiere l opera ovvero di anticipargli tutti gli esborsi di denaro che deve sostenere per compiere l opera nonché di versargli un acconto sul compenso dovuto al termine dell incarico affidatogli. opyright Esselibri S.p.A. 18

13 1. ASPETT GURD: LA PROFESSONE N FORMA NDVDUALE 1.8 L onorario, gli interessi e la rivalutazione L art c.c. dispone che, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (sono appunto i crediti dei professionisti), il creditore, ossia il professionista per quanto ci riguarda, ha diritto: agli interessi legali a partire dal giorno della mora, indipendentemente sia dal fatto che gli interessi fossero stati previsti o meno, sia che il professionista abbia subito danni; agli interessi in misura superiore a quella legale, se così pattuiti, prima e dopo la messa in mora; all ulteriore risarcimento, qualora dimostri di aver subito un danno maggiore all importo scaturente dagli interessi legali; ai soli interessi di mora, qualora questi siano stati concordati. n tal caso non spetta l ulteriore risarcimento. Per la messa in mora, il onsiglio di Stato, sez. V, con parere del 28 novembre 2006, n. 6961, ha chiarito le relative modalità: «A norma dell art c.c. «nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali», a norma, poi, dell art c.c., «il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto». n ordine al risarcimento di danni subito dal professionista, la orte di assazione ha confermato la precedente interpretazione dell art c.c. nelle massime tratte dalle seguenti sentenze: sez. civ., del 20 novembre 2006, n , che ha ritenuto possibile, dopo una precedente sentenza con la quale sono stati attribuiti gli interessi di mora, proporre un nuovo giudizio per il riconoscimento del maggior danno: «Nessuna preclusione all attribuzione del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. può derivare dalla condanna, inflitta da una precedente sentenza, agli interessi legali dalla decisione al saldo, in base al principio per cui nessuna possibilità v è per il creditore di prevedere, e quindi dedurre a «causa petendi», un evento futuro e incerto quale il maggior danno indotto dalla svalutazione monetaria o dalle condizioni di ricorso al credito da quella data a quella del saldo, nella permanente inadempienza, tenuto conto, altresì, che nell attuale testo dell art c.c., anche il saggio degli interessi legali è non prevedibile nel quantum, sì che ancor meno prevedibile è l «an e il quantum» del differenziale tra il danno maggiore e tale saggio». sez. civ., del 5 aprile 2005, n. 7055, che ha ribadito come la rivalutazione del credito di valuta è soggetta a due condizioni: la domanda del opyright Esselibri S.p.A. 19

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

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