FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALL ATTO DI FIDEIUSSIONE (IN VIGORE DAL 01/04/15)

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1 FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALL ATTO DI FIDEIUSSIONE (IN VIGORE DAL 01/04/15) Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico SEZIONE 1 - Informazioni su GENERCOM MERCHANT BANK S.p.A. Genercom Merchant Bank S.p.a., di seguito anche Intermediario, è una Banca d affari indipendente iscritta al numero dell Elenco Generale degli Intermediari Finanziari della Banca d Italia. I dati identificativi dell intermediario sono così contraddistinti: Sede Legale ed operativa Via Venezia, n Bari, Telefono Fax , sito web: indirizzo di posta elettronica: info@genercom.it, PEC: genercom.merchant@legalmail.it, Capitale sociale versato Euro ,00 deliberato Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale Numero Presso la sede dell Intermediario sono affissi in bacheca, in forma visibile e leggibile: - le tabelle contenenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi dell articolo 2, comma 4 della Legge 108/96; - la tabella relativa ai prodotti trattati dall Intermediario e ai rispettivi tassi di riferimento, ai tassi di sconto, al T.A.E.G., alla classificazione delle spese riportate nell applicazione del tasso omnicomprensivo (se applicato) e alle condizioni economiche relative agli oneri, alle commissioni e agli accessori; - l informativa inerente I principali diritti del Cliente ovvero: i diritti del cliente, le norme a tutela del cliente e le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie; - l informativa sulla privacy ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196/2003; - l elenco completo ed aggiornato delle categorie dei soggetti cui i dati personali possono essere comunicati; - l elenco completo ed aggiornato dei responsabili al trattamento dei dati personali; - i fogli informativi datati ed aggiornati dei principali prodotti offerti dall intermediario con relative guide prodotto ; - la guida pratica che riassume le informazioni sull'arbitro Bancario Finanziario con accluso modello per ricorrere all'arbitro; - il glossario. Nella sezione Trasparenza Bancaria del sito web dell intermediario è inoltre possibile effettuare il download gratuito della medesima documentazione. L attività esercitata dall Intermediario è rappresentata dall assunzione di partecipazioni in altre imprese e dalla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresa la prestazione di servizi di advisory finanziario oltrechè l acquisto e la vendita di debiti e crediti verso corrispettivo. E pertanto esclusa l attività sociale di raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma, di intermediazione in cambi e di acquisto e vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n 58 e segg.) nonché quella finalizzata alla prestazione di servizi di pagamento nei confronti del pubblico e di rilascio di garanzie a favore di terzi. SEZIONE 2 - Caratteristiche e rischi tipici Caratteristiche Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce l intermediario, fino all importo massimo stabilito nel relativo atto di fideiussione, per l adempimento delle obbligazioni assunte verso l intermediario stesso dal debitore garantito e derivanti da operazioni di natura finanziaria, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, operazioni di sale & sale back diretto; operazioni di sale & sale back indiretto; finanziamenti mediante apertura di credito su conto corrente non bancario; aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore dell intermediario stesso nell interesse di altre - pagina 1 di 10 -

2 persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito. Principali rischi (generici e specifici): tra i principali rischi, va tenuto presente: pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest ultimo; possibilità per il garante di dover rimborsare all intermediario somme che l intermediario stesso deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia). SEZIONE 3 - Condizioni economiche Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore, ad eccezione dei recuperi relativi alla produzione di documenti nel rispetto della normativa sulla trasparenza. Interessi di mora: nella stessa misura applicata al debitore principale al momento della mora ovvero: il tasso di mora è determinato, per ciascun semestre rispettivamente con decorrenza dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, aumentando di 3 punti il tasso Euribor a 6 mesi (ACT/365) rispettivamente per valuta il primo giorno lavorativo del mese di dicembre e di giugno che precede ciascun semestre, rilevato dalla FBE e pubblicato sul circuito Reuters a cura dell ATIC (attualmente ATICFOREX06, colonna ACT/365 ) o, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore (colonna tasso 365 ). Su detti interessi non viene applicata alcuna capitalizzazione periodica. Spese legate alla trasparenza dei contratti: nessuna. SEZIONE 4 - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col fideiussore Il fideiussore ha diritto: di recedere - quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato - dalla garanzia dandone comunicazione all intermediario con lettera raccomandata; di richiedere all intermediario la comunicazione dell'entità del debito nei confronti dell intermediario del soggetto garantito; Il fideiussore ha l'obbligo: di rimborsare tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, spese e oneri tributari; di rimborsare all intermediario le somme dallo stesso incassate per il pagamento di obbligazioni garantite e poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti; di rispondere, in caso di recesso, di ogni obbligazione che dovesse successivamente sorgere o maturare in dipendenza del rapporto garantito; di garantire, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, i debiti derivanti da eventuali rinnovi o proroghe dell'operazione, salvo che abbia comunicato per iscritto all intermediario, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, che non intende garantire detti debiti; di pagare immediatamente all intermediario quanto dovuto a fronte di semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, e di corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento; di rispondere, quando vi siano più fideiussori, per l'intero ammontare del debito anche in caso di estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori. Inoltre: il fidejussore nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito; - pagina 2 di 10 -

3 il fidejussore rinuncia ad opporre eccezioni nel caso in cui l intermediario receda dai rapporti con il soggetto garantito; l intermediario non è tenuto ad agire nei confronti del debitore principale o del fideiussore nei termini previsti dall'art c.c. ed i diritti derivanti allo stesso dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione del debito; l intermediario, in caso di fideiussione prestata da coniugi, può agire direttamente per l'intero credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi; per eventuali controversie con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore il Foro competente è quello in cui si trova la sede dell intermediario. SEZIONE 5 - Trasparenza Questo articolo: richiama l attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti; riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia; non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico finanza) e dalle disposizioni della Consob. SEZIONE I - DIRITTI DEL CLIENTE Il Cliente ha diritto: a) di AVERE A DISPOSIZIONE E DI PORTARE CON SE copia dell informativa recante i principali diritti del cliente; b) di AVERE A DISPOSIZIONE E DI PORTARE CON SE i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull Intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; c) qualora l Intermediario si avvalga di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia dell informativa recante i principali diritti del cliente ed i fogli informativi relativi all operazione o al servizio offerto; d) di OTTENERE, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna l Intermediario (ed il Cliente) alla stipula del contratto; e) di RICEVERE un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi; f) di RICEVERE comunicazioni periodiche sull andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali; g) di essere INFORMATO di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso Cliente - contenente in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni (il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall art. 118 T.U.B. per consentire al Cliente di recedere). In quest ultimo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente; h) nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al Cliente; i) in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura (per l art. 7, comma 1, DL n. 7/2007 convertito nella Legge n. 40/2007 è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il Mutuatario, che richieda l estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante ); l) di OTTENERE a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni; m) di OTTENERE il rimborso della moneta elettronica non più utilizzata (la moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell emittente che sia memorizzato su dispositivo elettronico, emesso previa - pagina 3 di 10 -

4 ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall emittente); n) in caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento, assistiti da garanzie reali e/o personali, di SURROGARE all Intermediario altro mutuante, con subentro nelle garanzie accessorie, senza oneri o penali e senza perdere eventuali benefici fiscali; E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (il credito al consumo è una forma di prestito, che l Intermediario e/o la Banca accorda per l acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta consumatore ) IL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE, HA DIRITTO: o) di ADEMPIERE in via anticipata (prima della scadenza) o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore a quello indicato nelle relative condizioni economiche, ovvero contrattuali se derogate; p) di OPPORRE al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione; q) nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di AGIRE contro quest ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore. INOLTRE, PER I CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO IL CLIENTE HA DIRITTO: r) qualora si tratti di persona fisica, nei contratti di mutuo: - per l acquisto della prima casa, stipulati dal 2 febbraio 2007; - per l acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, stipulati dal 3 aprile 2007 o accollati a seguito di frazionamento dal 1 gennaio 2008; s) di RICHIEDERE L ESTINZIONE ANTICIPATA, anche parziale, SENZA ESSERE TENUTO AD UNA DETERMINATA PRESTAZIONE a favore dell Intermediario, ivi incluso il pagamento di penali; nei contratti di mutuo per l acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, già stipulati o accollati a seguito di frazionamento; t) di ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IL PROPRIO DEBITO, qualora si tratti di debito derivante da contratti di MUTUO FONDIARIO diversi da quelli di cui al precedente punto r), corrispondendo all Intermediario esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l estinzione contrattualmente stabilito; u) di OTTENERE, senza alcun onere o spesa a suo carico, PER LA CANCELLAZIONE DELL IPOTECA iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo, il rilascio di quietanza attestante la data di estinzione dell obbligazione e la trasmissione al Conservatore, a cura dell Intermediario, della relativa comunicazione, entro trenta giorni dalla stessa data, salvo il caso in cui, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, l Intermediario comunichi al Conservatore ed al Cliente debitore che l ipoteca permane; v) di ESERCITARE, senza alcun onere o spesa a suo carico, LA FACOLTA DI SURROGAZIONE di cui all articolo 1202 del Codice Civile (cd. Portabilità). Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni,, per esclusiva colpa del finanziatore originario, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all 1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali. Le disposizioni di cui al presente articolo: a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti; b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. In caso di surroga, per la determinazione del debito residuo del contratto di finanziamento originario, si terrà conto delle modalità di calcolo contrattualmente previste nei casi di anticipata estinzione o recesso. SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE Sono a tutela del Cliente: a) l OBBLIGO della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità; b) l OBBLIGO, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell Intermediario e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo documento dell informativa recante i principali diritti del cliente e dei Fogli Informativi relativi all operazione o servizio offerto; c) l OBBLIGO di consegnare al Cliente, prima della eventuale firma di titoli strutturati (per titoli strutturati si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato), il relativo Foglio Informativo; - pagina 4 di 10 -

5 d) l OBBLIGO di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell acquisto di prodotti complessi, il relativo Foglio Informativo; e) l OBBLIGO di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; f) l APPROVAZIONE SPECIFICA ai sensi dell art. 1341, comma 2, cod. civ. della clausola contrattuale che consente nei contratti di durata all Intermediario di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo; g) l APPROVAZIONE SPECIFICA delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi; h) la PREVISIONE, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; i) la NULLITÀ delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei Fogli Informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge (in particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi in mancanza di pubblicità nulla è dovuto ); l) la PREVISIONE che gli interessi sui versamenti presso un Intermediario e/o una Banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; m) nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la PREVISIONE: 1. dell importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni; 2. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti; 3. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell attività di collocamento stessa; E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE: n) l INDICAZIONE, nell ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità; o) l OBBLIGO di indicare nei contratti: l ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica; p) l OBBLIGO di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l ammontare dell eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato; q) l OBBLIGO di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all uso di una carta di credito: il massimale e l eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto; r) l APPLICAZIONE delle disposizioni previste dall art codice civile (Art del codice civile inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà : Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento) GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. ADERISCE ALL ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO IN SIGLA ANCHE ABF (SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI, AI SENSI DELL ART. 128-BIS DEL D. LGS. N. 385/1993). Il servizio offre un alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Il Regolamento della procedura è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet dell intermediario ( OGNI CLIENTE può rivolgersi all UFFICIO RECLAMI dell Intermediario, ENTRO DUE ANNI da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R, fax o a: - pagina 5 di 10 -

6 1. Se a mezzo lettera raccomandata A/R a: GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. - UFFICIO RECLAMI - Via Venezia, n. 55, Bari 2. se a mezzo fax al numero: se a mezzo a: ufficio.reclami@genercom.it L Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se l Ufficio Reclami dell Intermediario dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali l Intermediario si impegna a provvedere. Il Cliente - QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall Intermediario) - può presentare un ricorso all Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca; in tali casi il ricorso è firmato anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell ABF ( e può essere alternativamente: - inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d Italia, che provvede ad inoltrarlo alla segreteria tecnica del collegio competente; - presentato presso tutte le Filiali della Banca d Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra. Il ricorso all ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all intermediario ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi di questa disciplina deve darne tempestiva comunicazione, inviando all'intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata; entro 30 giorni dalla ricezione (al fine di consentire la verifica del rispetto di tale termine, l intermediario comunica tempestivamente all indirizzo di posta elettronica della segreteria tecnica competente la data di ricezione della comunicazione del cliente) l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica. La segreteria tecnica trasmette copia delle controdeduzioni dell'intermediario al cliente. La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata dalla segreteria tecnica alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia. Se accolga il ricorso in tutto o in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del termine, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi. All ABF possono essere sottoposte tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari: a) fino a euro, se il cliente chiede una somma di denaro; b) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Non possono essere sottoposte all ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio L Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: 1. Milano: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d Aosta, Veneto. 2. Roma: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero. 3. Napoli: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Per domicilio si intende l indirizzo dichiarato dal cliente nel ricorso. Gli indirizzi delle Segreterie tecniche dell Arbitro Bancario Finanziario sono: 1. Segreteria tecnica del Collegio di Milano: Via Cordusio, Milano - Tel.: Segreteria tecnica del Collegio di Roma: Via XX Settembre, 97/e Roma - Tel.: Segreteria tecnica del Collegio di Napoli: Via M. Cervantes, Napoli - Tel.: Sito Internet dell Arbitro Bancario Finanziario: - pagina 6 di 10 -

7 SEZIONE 6 - Legenda intermediario: è la Genercom Merchant Bank S.pA; garante: è la persona che rilascia la fideiussione a favore dell intermediario; debitore principale: è la persona di cui si garantisce l adempimento in favore dell intermediario; importo massimo garantito: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare all intermediario nel caso di inadempimento del debitore principale; reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore all intermediario siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati; solidarietà fra fideiussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (intermediario) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell intero debito del debitore medesimo; regresso: è il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata all intermediario; valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore; tasso o interessi di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro; foro competente: è l autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedure Civile; ACT/ACT: sono i giorni effettivi sui giorni effettivi (365/365 o 366/366); ACT/365: sono i giorni effettivi su 365; ATIC: è l Associazione Tesorieri Istituti di Credito; FBE: è la Federazione Bancaria Europea; Rendistato: è la Media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione; Euribor: è il tasso a cui sono offerti da primarie banche depositi interbancari a termine sul mercato europeo; SEZIONE 7 - Garanzie DEPOSITO CAUZIONALE: è il contratto attraverso il quale il Cliente, a garanzia di ogni obbligazione dallo stesso assunta nei confronti dell Intermediario nonché del pagamento dell intero piano di rimborso del finanziamento accordatogli, costituisce presso le casse dell intermediario, un deposito cauzionale - infruttifero di interessi. Durata Il deposito cauzionale resterà vincolato fino all avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte dal cliente e al relativo rimborso del finanziamento medesimo maggiorato degli interessi, spese, oneri ed accessori connessi. Le somme che costituiscono il deposito cauzionale saranno comunque rese disponibili al Cliente solo ed esclusivamente novanta giorni dopo la rispettiva scadenza e/o l avvenuta estinzione del finanziamento stesso e di tutte le obbligazioni assunte dal Cliente nei confronti dell Intermediario. Ciò nonostante è riconosciuta all Intermediario la facoltà di concedere storni e/o riduzioni delle somme costituite in deposito cauzionale anche prima della scadenza stabilita. Eventuali storni e/o riduzioni verranno effettuati, nella misura stabilita dall Intermediario medesimo, in diretto favore del Cliente ovvero mediante accredito sul conto corrente non bancario intestato a nome del cliente presso il centro elaborazione dati dell intermediario. Facoltà dell Intermediario - Salvo la quantificazione del maggior danno, è riconosciuta in favore dell Intermediario espressa facoltà di trattenere in tutto o in parte, anche nei casi di opposizione del Cliente, il deposito cauzionale costituito in pegno a titolo di rimborso, anche parziale, dei danni anche risarcitori e dei crediti vantati dall Intermediario nei confronti del Cliente. Contabilizzazione La contabilizzazione di tutte le movimentazioni connesse alla costituzione del deposito cauzionale e comunque dallo stesso scaturenti, viene effettuato su di un conto corrente non bancario intestato a nome del cliente presso il centro elaborazione dati dell Intermediario. Le registrazioni operate su detto conto faranno piena prova, in qualsiasi sede, delle effettive partite di credito e/o di debito reciprocamente vantate dalle parti. Diritto di garanzia - All Intermediario è attribuito il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dall Intermediario stesso o che pervengano ad esso successivamente (anche se a titolo di deposito cauzionale) a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente - rappresentato da saldo passivo del conto corrente non bancario intestato al Cliente e/o dipendente da qualunque operazione. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dall Intermediario e non superiori a 2 (due) volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore dell Intermediario, stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, dell Intermediario medesimo verso la stessa - pagina 7 di 10 -

8 persona. Compensazione - Quando esistono tra l Intermediario e il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito cauzionale, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ., l Intermediario ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o altra formalità. CESSIONE DEI CREDITI FUTURI: è il contratto attraverso il quale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 52, il Cliente cede irrevocabilmente e trasferisce - pro solvendo - all Intermediario, tutti i crediti sorti e che sorgeranno da contratti dallo stesso già stipulati con un suo determinato cliente (di seguito anche Debitore o Debitore Ceduto ), per forniture di beni e/o servizi che saranno effettuate direttamente dal Cliente al Debitore. In relazione a tanto il Cliente dichiara e garantisce, a tutti gli effetti: a) di impegnarsi - per tutta la durata della cessione - ad effettuare forniture mensili di beni e/o servizi in diretto favore del debitore; b) che i crediti oggetto della cessione sono e, in relazione ai crediti futuri, saranno reali ed esigibili, liberi da qualsiasi vincolo o gravame e perfettamente esigibili. Resta inteso che il Cliente non potrà apportare alcuna modifica alla cessione ed ai rapporti giuridici sottostanti con il Debitore senza l espresso consenso scritto dell Intermediario. L Intermediario è autorizzato ad inviare al citato debitore relativa lettera di notifica con acclusa fattura, avente pari data della intervenuta cessione e dal Cliente già debitamente firmata, di comunicazione dell avvenuta cessione di credito. Qui di seguito, inoltre, si riportano le condizioni generali che regolano il rapporto di cessione di crediti futuri: Garanzie prestate dal Cliente in merito ai crediti ceduti - Il Cliente garantisce, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito: a)che i crediti ceduti sono e, in relazione alla cessione di crediti futuri, saranno certi e liquidi dalla data di fatturazione ed esigibili a scadenza; b) che i crediti futuri ceduti sorgono da contratti già stipulati con il Debitore ceduto con una scadenza contrattuale superiore ai sessanta mesi decorrenti la data della firma del contratto di cessione; c) che l importo dei crediti ceduti presenti e futuri - è e sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Cliente quale corrispettivo di merci o beni e/o servizi da quest ultimo effettivamente forniti al Debitore Ceduto in dipendenza del contratto sottostante tra gli stessi; d) che ha adempiuto ed adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i crediti sono sorti e sorgeranno; e) che è e sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono e saranno legittimamente trasferibili in quanto non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi; f) che all atto della cessione, sia dei crediti presenti e futuri che di singoli crediti, il Debitore non ha crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Cliente e il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi; g) che, all atto della cessione, sia dei crediti presenti sia dei crediti futuri che di singoli crediti, il Debitore non è in stato di liquidazione né ha subito pignoramenti e/o sequestri ancora in essere né è sottoposto a procedura dovuta ad insolvenza né istanza per tale procedura è pendente; h) la solvenza del Debitore. Corrispettivo delle cessioni di credito - L Intermediario dovrà al Cliente un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati al netto dell eventuale deposito cauzionale richiesto a garanzia del finanziamento concesso al cliente e delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Cliente, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dall Intermediario dovuto al Cliente al momento dell effettivo incasso di ciascuno credito e comunque non prima che venga da questi integralmente costituito l eventuale deposito cauzionale richiesto a garanzia del finanziamento accordato al cliente medesimo. Rapporti con il Debitore - Il Cliente dovrà far si che tutti i contratti di fornitura, relativamente al Debitore ceduto, siano regolati dalla legge italiana, salvo che l Intermediario consenta che sia applicabile una legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi dell Intermediario. Il Cliente si impegna a far si che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dal Debitore esclusivamente all Intermediario, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all incasso dei crediti medesimi, salvo diverse specifiche intese scritte. Al verificarsi di pagamenti del Debitore erroneamente effettuati al Cliente, questi è obbligato a trasmettere immediatamente all Intermediario le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Cliente si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d intesa con l Intermediario, presso il Debitore, per consentirne l incasso da parte dell Intermediario, salvo sempre il diritto dell Intermediario di richiedere al Debitore di pagare una seconda volta all Intermediario. Il Cliente non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con il Debitore, senza il consenso scritto dell Intermediario. Il Cliente dovrà tempestivamente informare l Intermediario dell emissione di eventuali note di credito a favore del Debitore ceduto, trasmettendole all Intermediario per la contabilizzazione. Collaborazione - Il Cliente è tenuto a collaborare in ogni modo con l Intermediario, fornendo d iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità del Debitore ceduto, ogni sua eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l esistenza di rapporti pregressi con il Debitore offerto in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice - pagina 8 di 10 -

9 richiesta dell Intermediario il Cliente dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di cessione, nonché firmare ogni documento, nella forma indicata dall Intermediario, che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono utile per l incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale. Registrazione ed incasso dei crediti ceduti - L Intermediario provvederà all incasso dei crediti ceduti ed effettuerà solleciti al Debitore che presenti ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d uso che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare. L Intermediario provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Cliente delle attività di gestione. Contabilizzazione - Tutte le partite che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di cessione dei crediti futuri nonché dei relativi addebiti effettuati per la costituzione dell eventuale deposito cauzionale, saranno annotate dall Intermediario sul conto corrente non bancario intestato a nome del cliente presso il centro elaborazione dati dell Intermediario. Le registrazioni operate su detto conto faranno piena prova, in qualsiasi sede, delle effettive partite di credito e/o di debito reciprocamente vantate dalle parti. Compensazione volontaria - L Intermediario avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Cliente con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti per la gestione e relativa contabilizzazione del rapporto di cessione, nonché i crediti verso il Cliente non ancora scaduti ceduti all Intermediario da terzi, o i crediti comunque garantiti dall Intermediario a favore di terzi, d ordine del Cliente. Diritto di incassare ed agire - L Intermediario ha il diritto di girare per l incasso le rimesse del Debitore a nome del Cliente e di promuovere ogni azione per la riscossione del credito anche a nome del Cliente, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in genere i diritti del venditore non pagato sulla merce. Commissione gestione crediti La commissione viene percepita anticipatamente dall Intermediario sull'ammontare dei crediti ceduti in misura pari a quella riportata nella precedente sezione 3 (condizioni economiche del servizio e dell operazione). Per il calcolo dell ammontare dei crediti ceduti si tiene conto del fatturato minimo mensile garantito dal cliente moltiplicato per il numero di mesi relativi alla durata della cessione. Durata - La cessione dei crediti futuri ha durata di mesi sessanta a decorrere dalla sua firma senza tacito rinnovo. Eventuali proroghe della cessione medesima potranno essere effettuate tra le parti esclusivamente per iscritto con atto separato. La cessione medesima si intenderà, comunque, tacitamente prorogata fino all integrale costituzione dell eventuale deposito cauzionale. Registrazione - Le spese per eventuale registrazione della cessione di credito, delle successive cessioni di credito e di ogni atto comunque conseguente saranno ad esclusivo carico del Cliente. IPOTECA: è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. PEGNO SU QUOTE: è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale il pegno è stato iscritto e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. DESTINAZIONE DEL NUOVO CASH FLOW: è l impegno da parte del cliente a destinare le somme costituenti il nuovo cash flow aziendale generato attraverso l operazione di Future Capital Back (per un minimo del 70%) al potenziamento produttivo della sua azienda ovvero, a realizzare tutti gli investimenti che saranno dallo stesso ritenuti utili ed opportuni per favorire il miglioramento dei cicli produttivi e il contestuale incremento (nella misura minima del 10%) dei ricavi annuali programmati dal cliente nel relativo piano finanziario quinquennale. In relazione a tanto l Intermediario viene espressamente autorizzato dal Cliente ad effettuare, in qualsiasi momento e nelle modalità e termini che saranno dallo stesso ritenute più idonee ed opportune - anche per il tramite di propri delegati e/o incaricati l accertamento (anche contabile) della stato produttivo come sopra determinato. AVALLO: è la garanzia rilasciata sull effetto a favore dell Intermediario da un soggetto diverso dall acquirente, il quale s impegna a pagare gli effetti non pagati dall acquirente, secondo quanto previsto dalla legge sulle cambiali. FIDEIUSSIONE: è la garanzia rilasciata da un soggetto diverso dall acquirente, che ne è impegnato, in via solidale ed indivisibile, a pagare gli effetti non pagati dall acquirente, secondo quanto previsto dal codice civile e da clausole contenute nella lettera di fidejussione. Le garanzie sono così regolate: I garanti: - dispensano l Intermediario dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art.1957 c.c., intendendo rimanere obbligati anche se l Intermediario non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o non le abbia continuate; - rinunciano a opporre le eccezioni spettanti al debitore e si obbligano a pagare immediatamente all Intermediario a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto in dipendenza del finanziamento nel caso che il debitore mancasse o soltanto ritardasse nell'adempimento preciso anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti; - pagina 9 di 10 -

10 - garantiscono l'obbligazione di restituzione, a chiunque spettante, anche in caso d'invalidità del contratto; - sono raggiunti automaticamente dagli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto; - non possono esercitare il diritto di regresso o surroga che spetta loro nei confronti del debitore e di altri GARANTI, sino a quando ogni ragione di credito dell Intermediario non sia stata estinta; - rinunciano comunque alla liberazione per fatto dell Intermediario stesso; - garantiscono tutto quanto sia dovuto all Intermediario anche in caso di annullamento o revoca di pagamenti da chiunque eseguiti; - rispondono per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di alcuno di essi sia estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa anche per remissione o per transazione da parte dell Intermediario; - garantiscono le obbligazioni assunte dalla PARTE FINANZIATA e dichiarano di postergare il loro credito a quello dell Intermediario, anche nel caso in cui il diritto di surroga spettasse loro in dipendenza di pagamenti effettuati per precedenti finanziamenti, da chiunque assunti o garantiti; - esprimono il loro accordo relativamente ad eventuali modificazioni del piano di rimborso; l Intermediario può accordare la liberazione, riduzione o sostituzione delle garanzie anche senza darne loro comunicazione. ALTRE GARANZIE: possono essere convenute altre forme di garanzia (pegno, fidejussione bancaria, fondi di garanzia, lettera di patronage, ecc ) le cui clausole sono da valutare caso per caso. SEZIONE 8 - Da compilare solo in caso di offerta delle operazioni fuori sede Dati del soggetto convenzionato con Genercom Merchant Bank S.p.A. che propone l offerta di cui a questo foglio informativo: Denominazione e/o Ragione Sociale Qualifica (es.: Agente in attività finanziaria, Mediatore creditizio, etc.) Indirizzo C.A.P. Città Prov. Partita IVA Codice Fiscale Recapiti telefonici N.ro Iscriz. UIF* Soggetto che materialmente entra in rapporto con il Cliente: Cognome e Nome Codice Fiscale Qualifica (es.: Titolare, Dipendente, etc.) N.ro Iscriz. UIF* * Il numero di iscrizione UIF sta ad indicare il numero di iscrizione del soggetto convenzionato all Albo dei Mediatori Creditizi e/o Agenti in Attività Finanziaria e/o altri Intermediari Finanziari di cui all articolo 106 TUB (Testo Unico Bancario) istituito presso l Unità di Informazione Finanziaria della Banca di Italia (già U.I.C. Ufficio Italiano Cambi). Si precisa che l offerta da parte di un soggetto convenzionato con Genercom Merchant Bank S.p.A. ( offerta fuori sede ) non comporta per il cliente alcun costo ed onere aggiuntivo. Il Cliente pertanto non è tenuto a riconoscere e/o rimborsare al soggetto che entra materialmente in rapporto con lui alcun tipo di costo. Le spese e i costi inerenti i servizi e/o finanziamenti di cui a questo foglio informativo vengono riconosciuti esclusivamente dal cliente in diretto favore della Genercom Merchant Bank S.p.A. e nella misura massima stabilita nelle condizioni economiche sopra riportate. - pagina 10 di 10 -

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