STATUTO Articolo 1 DENOMINAZIONE E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato Consorzio Regionale per l'energia e la Tutela Ambientale

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1 STATUTO Articolo 1 DENOMINAZIONE E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato Consorzio Regionale per l'energia e la Tutela Ambientale in sigla CRETA (di seguito Consorzio) tra enti e imprese. Gli enti sono quelli di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 2 SEDE Il Consorzio ha sede legale e sede operativa per i rapporti con i terzi presso il Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica dell'università della Calabria, via Pietro Bucci, cubo 42 C - 7 piano, Arcavacata di Rende (Cosenza). Con deliberazione dell'assemblea dei Consorziati potrà essere modificata la sede consortile e/o esserne istituite sedi secondarie, uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero. Articolo 3 SCOPO E OGGETTO 3.1. Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone, per conto dei Consorziati o di terzi che ne facciano richiesta, nei limiti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, di coordinare le attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi e consulenze funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche e della tutela dell'ambiente. Il Consorzio può altresì vendere, fatti salvi i limiti di legge, ogni tipo di energia anche assumendo la forma di grossista In particolare il Consorzio ha per oggetto, sempre entro i limiti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente: a) l'acquisto collettivo per i Consorziati di energia elettrica ai sensi del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 n. 79; b) la prestazione di servizi di assistenza e di consulenza tecnica per l'acquisto di energia in qualsiasi forma e per il suo utilizzo ottimale; c) stabilire, intrattenere e coordinare tutti i contatti che si ritengono proficui con istituzioni, associazioni, e gruppi che operano nel settore energetico e della tutela ambientale, sia nell'ambito nazionale che internazionale, al fine di promuovere le conoscenze, le tecniche e le realizzazioni relative all'uso razionale dell'energia; d) consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi nonché lo sviluppo di nuove tecniche e tecnologie miranti al risparmio energetico e alla tutela ambientale; e) consulenza sulla valutazione dell'impatto ambientale dei sistemi di produzione, trasporto e

2 utilizzo dell'energia in qualsiasi forma; f) consulenza, progettazione e sviluppo di piani energetici aziendali, comunali, provinciali, regionali e nazionali; g) consulenza e progettazione di piani regolatori per lo sviluppo e la realizzazione di reti tecnologiche per il trasporto e la distribuzione dell'energia, con particolare riferimento ai centri urbani; h) consulenza, progettazione e sviluppo di sistemi di trasporto elettrici e/o ibridi funzionanti con fonti convenzionali e/o alternative e/o rinnovabili; i) verifica della compatibilità ambientale di sistemi per produzione di energia sotto qualsiasi forma e da qualsiasi fonte; j) consulenza, ricerca, progettazione, sviluppo, utilizzo, e verifica della compatibilità ambientale di sistemi elettrici per la produzione di energia mediante Generazione Distribuita prodotta da qualsiasi fonte: solare, eolica, termoelettrica ecc., con particolare attenzione alle aree rurali e ai piccoli comuni; k) consulenza, progettazione, sviluppo e utilizzo di dispositivi innovativi per la conversione di energia elettrica in meccanica e viceversa; l) consulenza per la localizzazione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia di qualsiasi tipo; m) la costituzione o la partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità; n) il coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto; o) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia sotto qualsiasi forma e da qualsiasi fonte; p) la richiesta, l'acquisizione e la gestione di finanziamenti sia pubblici che privati utili al raggiungimento dell'oggetto consortile; q) svolgere attività formative nel settore energetico ambientale; r) svolgere attività di ricerca anche finalizzata al miglioramento del funzionamento dei Sistemi Elettrici di generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; s) la richiesta, l'acquisizione e la gestione di finanziamenti nazionali ed internazionali sia pubblici che privati e di finanziamenti relativi a ricerche di sistema gestiti dal CERSE ai sensi del D.L. 26 Gennaio 2000 utili al raggiungimento dell'oggetto consortile; t) Svolgere tutte le attività proprie delle ESCO (Energy Service Company) per l'acquisizione e la commercializzazione nella Borsa all'uopo costituita dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) o tramite contratti bilaterali dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica) ai sensi del

3 Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 Luglio 2004; u) ogni altra attività pattuita tra il consorziato ed il Consorzio in materia energetica e tutela ambientale Il Consorzio può compiere tutte le operazioni e gli atti, instaurare rapporti ed in genere tutto quanto sia necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Articolo 4 DURATA 4.1. La durata del Consorzio è fissata fino al (trentuno dicembre duemilatrenta), salvo proroghe o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dalla assemblea dei Consorziati secondo le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto. Articolo 5 CONSORZIATI FONDATORI E CONSORZIATI ORDINARI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI 5.1. I Consorziati che aderiscono al Consorzio all'atto della costituzione hanno la qualifica di Consorziati fondatori. Il Consorzio è altresì aperto all'adesione di enti e imprese che intendono aderire successivamente all'atto della costituzione. In tal caso hanno la qualifica di Consorziati ordinari Non possono in ogni caso essere ammesse le imprese con procedure concorsuali in atto e gli enti pubblici in condizione di dissesto finanziario I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni già assunte e di accettarle integralmente, compresi gli obblighi che da queste scaturiscono; la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione ritenuta necessaria dallo stesso Consiglio Sulla domanda di ammissione delibera l'assemblea dei Consorziati, come previsto all'art. 9 del presente Statuto Il nuovo consorziato, pena la decadenza dalla qualifica, deve versare la quota di partecipazione consistente nei contributi: iniziale, annuale e straordinario, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto. Articolo 6 RECESSO ED ESCLUSIONE 6.1. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno sei mesi (fa fede il timbro postale), e comunque con effetto solo dalla scadenza del contratto di fornitura collettivo stipulato nell'ambito consortile, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un'efficacia

4 anticipata. E' fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di emettere un provvedimento di diniego temporaneo che può prevedere lo spostamento della decorrenza del recesso fino ad un massimo di due esercizi successivi alla ordinaria decorrenza del recesso come sopra stabilita nei seguenti casi: - per effetto del recesso, la variazione dei consumi complessivi del Consorzio provochi una sensibile riduzione del potere contrattuale del Consorzio nei confronti dei fornitori; - per i Consorziati fondatori, cioè firmatari dell'atto costitutivo, il recesso non potrà comunque decorrere anteriormente alla scadenza di un biennio successivo all'esercizio in cui è avvenuta la costituzione del Consorzio L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti indicati all'art. 5, prescritti per l'ammissione, o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni consortili o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio, o che si trovi nelle condizioni indicate all'art. 5 comma 5.2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione ha effetto immediato In caso di recesso o di esclusione il consorziato non avrà diritto alla liquidazione del contributo iniziale, né ad alcun rimborso od indennizzo su contributi versati. Il contributo iniziale del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Permane, comunque, l'obbligo del Consorziato al pagamento del saldo del contributo annuale di gestione In ogni caso il consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio a suo nome e/o a suo conto prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi. A partire dalla data di esclusione o recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivatogli dall'appartenenza al Consorzio. Articolo 7 FONDO CONSORTILE - CONTRIBUTI INIZIALI - ANNUALI E STRAORDINARI - CORRISPETTIVI - FIDEIUSSIONI 7.1. Il fondo consortile è formato da contributi iniziali, annuali e straordinari nonché dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai Consorziati per inadempienza ai patti consortili, da proventi per prestazioni rese ai Consorziati e a terzi non consorziati e da finanziamenti pubblici. Possono essere fonte di finanziamento donazioni di qualsiasi tipo, la cui accettazione deve essere deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo sentito il parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico di cui

5 all'art Ogni Consorziato deve versare una quota di partecipazione consistente in: contributo iniziale, contributo annuale, per i Consorziati che aderiscono successivamente alla costituzione del Consorzio anche un eventuale contributo straordinario una tantum. Gli importi di tutti i contributi previsti nel presente comma, sono disciplinati dal Regolamento Consortile Generale (RGC). Per quanto non espressamente indicato dal RGC, le modalità di versamento dei contributi di cui al presente comma e di tutti gli apporti al fondo consortile sono disciplinati da appositi provvedimenti del Consiglio Direttivo Gli importi dei contributi di cui al punto 7.2 possono essere aggiornati mediante apposita modifica del Regolamento Generale Consortile, approvata dalla Assemblea dei Consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo (art. 10 comma 10.6 lettera b)) che deve acquisire il parere obbligatorio del CTS, sulla base del conto preventivo disposto dallo stesso Consiglio, salvo conguaglio a consuntivo. Per la definizione della proposta di aggiornamento dell'importo del contributo straordinario una tantum, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto dell'attività svolta dal Consorzio sino a quel momento e dal vantaggio sia economico sia patrimoniale che il nuovo Consorziato acquisisce entrando a far parte del Consorzio stesso L'Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari ove il fondo consortile sia insufficiente per la realizzazione degli scopi dello Statuto Il singolo consorziato dovrà al Consorzio quanto previsto per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato; ogni specifica prestazione deve essere preceduta dalla costituzione di apposita cauzione o polizza fideiussoria, con beneficio del vincolo dell'escussione immediata Nei contributi iniziali e nei contributi annuali sono compresi esclusivamente le attività di cui all'art. 3 comma 3.2 lettera a) e precisamente: analisi dei diagrammi di prelievo e/o di immissione di energia elettrica, tutte le attività amministrative e di gestione relative all'acquisto di energia tramite contratti bilaterali (art 2 comma 9; art. 6 D. Lgs. 79/99). Ogni altra attività di cui all'oggetto sociale, nonché altra pattuita dal Consorzio con il singolo consorziato implicherà dei costi aggiuntivi, rispetto ai contributi iniziali e annuali, definiti da appositi accordi Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo Il contributo iniziale al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. I creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (art Codice Civile), parimenti non è consentita la costituzione di

6 pegno e/o ipoteca della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo Il Consorziando che richiede una analisi preliminare per l'adesione al Consorzio per l'acquisto collettivo di energia sarà tenuto a pagare l'apposita consulenza fornita dal Consorzio mediante il Comitato Tecnico Scientifico. Qualora il Consorziando di fatto opterà per l'adesione e questa sarà deliberata dal Consorzio, tale importo dovrà essere considerato al fine della copertura parziale o totale degli importi relativi ai vari contributi previsti per l'adesione al Consorzio ed eventualmente anche a copertura di uno o più contributi annuali o parte di essi. Articolo 8 ORGANI DEL CONSORZIO Sono organi del Consorzio: a) l'assemblea dei Consorziati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori; e) il Comitato Tecnico Scientifico. L'elenco degli organi consortili di cui al presente articolo è fisso e può essere modificato da variazioni statutarie assunte con consenso unanime. Articolo 9 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 9.1 Ogni consorziato nomina un proprio rappresentante nell'assemblea dei Consorziati (di seguito Assemblea) secondo le proprie regole di nomina delle rappresentanze esterne. L'Assemblea è costituita da tutti i rappresentanti dei Consorziati. Ciascun rappresentante ha diritto a un voto, non ha diritto di intervento né di voto il rappresentante del consorziato inadempiente agli obblighi statutari. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di un altro consorziato (purché adempiente agli obblighi statutari) mediante delega scritta. Nessun rappresentante può avere più di due deleghe, per un massimo di tre voti. Dell'Assemblea fa parte il Presidente del Consorzio che la presiede con diritto di voto. 9.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio almeno due volte all'anno, mediante lettera raccomandata da spedirsi ai Consorziati almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza mediante telegramma. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione ed il luogo in cui si svolgerà la riunione, che potrà essere diverso dalla sede consortile purché in Italia. La seconda convocazione non potrà essere fissata prima di 24

7 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di rappresentanti che comprese le deleghe ad essi attribuite possano esprimere un numero di voti pari alla metà più uno dei Consorziati e delibera con un voto pari alla metà più uno di quelli esprimibili dai rappresentanti presenti (deleghe comprese) e, in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentati presenti e delibera con voto pari alla metà più uno di quelli esprimibili dai rappresentanti presenti ( deleghe comprese); fanno eccezione le materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente. La votazione avviene sempre con voto palese. 9.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritte in apposito libro di cui i Consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti. Il ruolo del Segretario è svolto dal Direttore del Consorzio; in caso di assenza o inadempimento, il Presidente può designare un membro dell' Assemblea a svolgere tale compito o, se necessario, può nominare anche soggetti esterni all'assemblea. 9.4 L'Assemblea è competente a: a) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo; b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ad esclusione del membro del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 10; c) nominare, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il vice Presidente del Consorzio; d) nominare i membri del Collegio dei Revisori; e) determinare gli eventuali compensi del Presidente del Consorzio, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; f) approvare il bilancio annuale, relative variazioni e/o ratificare le stesse nel rendiconto di gestione; g) deliberare sulla eventuale modifica della sede consortile e/o di istituirne delle secondarie; h) deliberare sull'ammissione dei nuovi Consorziati; i) deliberare in merito ai possibili sistemi di acquisto di energia diversi dai contratti bilaterali; j) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili; k) deliberare l'eventuale regolamento di funzionamento delle Assemblee e, su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare sull'approvazione e/o modifiche degli altri regolamenti consortili. Per i regolamenti di natura tecnica, quale ad es. il Regolamento Consortile per l'acquisto di Energia Elettrica nel mercato libero (RECAEE), deve essere acquisito il parere vincolante del CTS;

8 l) nominare i liquidatori determinandone i poteri; m) deliberare sulle modifiche del presente Statuto. Per le materie di cui ai punti l), e m), l'assemblea delibera con voto superiore ai due terzi dei voti esprimibili da tutti i rappresentanti dei Consorziati in prima convocazione, e superiore ad un terzo in seconda convocazione, fatte salve le diverse maggioranze imposte inderogabilmente dalla legge e/o dal presente statuto. 9.5 I costi connessi alla partecipazione dei rappresentanti dei Consorziati alle riunioni dell'assemblea (gettoni di presenza, rimborso spese di viaggio, assicurazioni etc.) sono a carico dei Consorziati che vi faranno fronte ognuno secondo le proprie disposizioni interne. 9.6 All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'assemblea delle Società a Responsabilità Limitata. Articolo 10 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari variabile da tre a sette membri compreso il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) o suo delegato. Con l'esclusione del Presidente del CTS (che è nominato dal DEIS), i restanti membri vengono eletti tra soggetti designati dagli organi dei Consorziati deputati alla nomina delle proprie rappresentanze esterne e ciascun Consorziato potrà esprimere un numero di voti pari al numero dei membri da eleggere, non potrà comunque essere espresso più di un voto per ciascun candidato. Risulteranno eletti i soggetti risultati più votati. Non possono essere designati a far parte del Consiglio Direttivo i membri dell'assemblea dei Consorziati. Ad eccezione del Presidente del Consorzio, i membri del Consiglio Direttivo non possono far parte dell'assemblea dei Consorziati. Il Consiglio è investito di tutti i poteri necessari per la gestione del Consorzio, salvo i poteri spettanti all'assemblea Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio di cui all'art I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione nel caso in cui non venga meno la maggioranza dello stesso, in tale ultimo caso la nomina verrà effettuata dall'assemblea. Gli amministratori nominati mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà eventualmente a rinnovare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso o ad eleggere un nuovo consigliere, tuttavia i consiglieri restano in carica fino alla data della successiva elezione. La decadenza avviene per morte o a seguito di tre assenze consecutive e ingiustificate del consigliere Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo di raccomandata, telegramma,

9 telefax o posta elettronica, da inviare almeno tre giorni prima della riunione, in caso di urgenza la convocazione deve essere inviata almeno ventiquattro ore prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione avviene con voto palese su tutti gli argomenti Il Consiglio Direttivo si esprime, attraverso delibere, sulle seguenti materie: a) variazioni di bilancio e rendiconto di gestione, approvando la relativa proposta da sottoporre all'assemblea per l'approvazione definitiva; b) modalità di versamento e proposte di modifica degli importi dei contributi iniziale, annuale e straordinario di cui all'art. 7 comma 7.1 del presente Statuto; c) atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente Statuto, alla competenza di altri organi; d) domande di recesso, ed esclusione dei Consorziati; e) proposte deliberative per l'assemblea relativamente all'accesso nella Borsa dell'energia da parte del Consorzio, acquisito il parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico; f) provvedimenti e misure delle penalità nei confronti del consorziato che commetta infrazioni alle disposizioni del contratto o dei regolamenti e/o alle delibere degli organi consortili; g) proposte di eventuali modifiche da apportare ai regolamenti consortili; h) delibera su un eventuale regolamento interno di funzionamento del Consiglio Direttivo; i) aggiornamento degli importi previsti per la copertura dei costi del CTS di cui all'articolo 14 comma 14.3 qualora detti importi non siano stabiliti dal Regolamento Consortile Generale (RCG) Comunica l'oggetto delle delibere adottate ai Consorziati. Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritte in apposito libro di cui i Consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti. Articolo 11 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono eletti tra i membri del Consiglio Direttivo dall'assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale del Consorzio, la presidenza dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli è competente a: a) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio; b) convocare e presiedere l'assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo; c) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;

10 d) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo; e) vigilare sulla tenuta e la conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio In caso di assenza dichiarata, di impedimento, o su esplicita delega del Presidente del Consorzio le funzioni del Presidente sono esercitate dal vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti dei terzi Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi consortili, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità. La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 12 DIRETTORE DEL CONSORZIO Il Direttore del Consorzio è un membro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), di cui all'art. 14, ed è nominato dal Presidente dello stesso CTS Il Direttore del Consorzio svolge le seguenti funzioni: a) partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo fungendo da segretario; b) redige i verbali di seduta degli organi consortili (Assemblea, Consiglio Direttivo e CTS); c) coordina tra loro i vari organi consortili e le interazioni; d) assiste il Presidente del Consorzio nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; e) assiste il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo; f) dirige tutta l'attività degli uffici e dei servizi consortili, presta assistenza alle eventuali modifiche ai regolamenti. Su proposta del Presidente del Consorzio, previo parere favorevole deliberato dal Consiglio Direttivo, il Direttore può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione Il Direttore cura altresì la stesura dei bandi di gara da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Ne cura inoltre la pubblicità. Articolo 13 COLLEGIO DEI REVISORI Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato il Collegio dei Revisori che si compone di tre membri eletti dall'assemblea stessa, la quale nomina anche il Presidente del Collegio Alla attività del Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del

11 Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle Società per Azioni. Articolo 14 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 14.1 Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), nominato dal Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'università della Calabria, è costituito da 5 esperti in materia energetica. IL CTS ha un Presidente ed un Coordinatore che sono compresi tra i membri dello stesso CTS. Il DEIS, nomina altresì il Presidente del CTS che deve essere un Professore Ordinario oppure Associato oppure un Ricercatore, tutti del Raggruppamento Scientifico Disciplinare ING-IND/33. Il Presidente del CTS nomina il Coordinatore e il Direttore del Consorzio A tale organo consortile sono affidati i seguenti compiti: a) analizza i prelievi/immissioni di energia, sulla base di dati storici di ciascun consorziato, per la predisposizione della scheda tecnica di cui all' art. 2 del Regolamento Consortile per l'acquisto di Energia Elettrica nel mercato libero (RECAEE); b) redige il Disciplinare di gara per l'acquisto di energia elettrica da sottoporre ai produttori e distributori nel mercato libero; c) dà pareri vincolanti, in materia energetica, su tutte le attività del Consorzio. L'eventuale decisione contraria al parere, deve essere debitamente motivata dall'organo che la assume; d) svolge la funzione di commissione nelle gare d'appalto; e) fornisce le attività di consulenza di cui all'art. 3, avvalendosi se necessario, di collaborazioni esterne; f) analizza i prelievi/immissioni di energia, sulla base di dati storici, di terzi non Consorziati che ne facciano richiesta ai fini della valutazione di una eventuale adesione al Consorzio o ne facciano semplicemente richiesta; 14.3 I costi di funzionamento del CTS per le attività relative al precedente comma 14.2, sono finanziati dal Consorzio: per le attività di cui alle lettere a), b) e c), mediante una quota percentuale dei contributi annuali versati da ciascun consorziato e, per le attività di cui alle lettere da d) ad f), da proventi derivanti dalle singole attività svolte dal CTS per conto del Consorzio. Il Consorzio verserà gli importi relativi ai costi di funzionamento del CTS al Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica (DEIS) dell'università della Calabria che provvederà alla relativa copertura. Articolo 15 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI 15.1 Ogni consorziato può avvalersi dei servizi connessi all'acquisto collettivo di energia elettrica di cui all'articolo 3 comma 3.2 lettera a) e si impegna, in tal caso, a comunicare al

12 Consiglio Direttivo le eventuali variazioni nel proprio fabbisogno di energia elettrica Il consorziato che sia Ente Pubblico Territoriale si impegna a reinvestire parte dei risparmi conseguiti dall'accesso al mercato libero rispetto alle condizioni relative al contratto da cliente vincolato, in iniziative finalizzate al risparmio energetico ed alla tutela ambientale rispetto alle attività connesse con la produzione, la distribuzione e l'uso dell'energia; tale obbligo non sussiste per gli altri consorziati. Articolo 16 BILANCIO Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno: alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori, se nominato, e all'approvazione dell'assemblea dei Consorziati L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i Consorziati ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile o reinvestito per il raggiungimento dello scopo del Consorzio di cui all'art Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti. Articolo 17 SCIOGLIMENTO Il Consorzio può essere sciolto, prima di quanto previsto all'art. 4, nell'ipotesi in cui il numero dei Consorziati si riduca in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente o negli altri casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento del Consorzio l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri Le attività residuate dopo l'estinzione delle eventuali passività saranno divise tra i Consorziati secondo le modalità fissate dall'assemblea. Articolo 18 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE E' esclusa la clausola arbitrale. In caso di contenziosi l'autorità legittimata a dirimerli è l'autorità giudiziaria competente per valori. Il Foro competente è quello in cui ricade la sede legale del Consorzio Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i Consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa (art Codice Civile).

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