REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con delibera C.C. n. 5 del Modificato con delibera C.C. n. 110 del Modificato con delibera C.C. n. 25 del Modificato con delibera C.C. n. 90 del Modificato con delibera C.C. n. 64 del

2 INDICE Articolo 1: Ambito di applicazione...3 CAPO I - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI...3 Articolo 2: Distinzione delle occupazioni...3 Articolo 3: Occupazione di spazi e di aree pubbliche...3 Articolo 4: Richiesta di concessione...3 Articolo 5: Occupazioni d'urgenza...4 Articolo 6: Istruttoria della richiesta...5 Articolo 7: Contenuto e rilascio dell atto di concessione deposito cauzionale...5 Articolo 8: Durata della concessione...6 Articolo 9: Titolarità della concessione...6 Articolo 10: Obblighi del concessionario...6 Articolo 11: Rinnovo e cessazione volontaria...6 Articolo 12: Modifica, sospensione della concessione...7 Articolo 13: Decadenza ed estinzione della concessione...7 Articolo 14: Occupazione abusiva...8 CAPO II - TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE...8 Articolo 15: Classificazione del territorio e graduazione della tassa...8 Articolo 16: Superficie imponibile...8 Articolo 17: Esclusioni ed esenzioni...9 Articolo 18: Versamento tassa occupazioni permanenti...9 Articolo 19: Occupazioni permanenti - disciplina...9 Articolo 20: Occupazioni temporanee - disciplina...10 Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi...10 Articolo 21 bis: Gestione in concessione 10 Articolo 22: Norme finali...10 Articolo 23: Entrata in vigore...10 ALLEGATO A) CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE COMUNALI

3 Articolo 1: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono: - per "tassa" la tassa per la occupazione di spazi e di aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo indicato al precedente comma; - per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc. - per concessione l atto amministrativo scritto o comportamentale mediante il quale il Comune autorizza l occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per occupazioni temporanee; - per occupazione o occupare la disponibilità o l occupazione anche di fatto di suolo pubblico, come sopra definiti, con conseguente sottrazione dello stesso all uso generale della collettività; - per regolamento il presente regolamento; per Comune il Comune di Crespellano. CAPO I - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI Articolo 2: Distinzione delle occupazioni 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere: pluriennali, quelle di durata indefiniti o comunque, per più anni, e che necessitano della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le botole e pozzetti, i chioschi, le edicole, ecc) annuali quelle di durata pari a 12 mesi che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione; b) sono temporanee quelle di durata inferiore all'anno anche ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all anno. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati anche a carattere stagionale e che si ripetono. Articolo 3: Occupazione di spazi e di aree pubbliche Qualsiasi occupazione di suolo pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Articolo 4: Richiesta di concessione 3

4 1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, suolo pubblico, deve presentare apposita domanda al Comune, volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione salvo quanto di seguito specificato. 2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere, pena di nullità tutti gli elementi utili alla identificazione: a. del soggetto che intende effettuare l occupazione; b. dell area che si intende occupare; c. dello scopo ed, eventualmente, delle modalità dell occupazione; d. della durata dell occupazione stessa. 3. Per l'occupazione di suolo pubblico in seguito ad apposito atto autorizzatorio del Comune (ad es: mercato settimanale ecc.) non è richiesto il rilascio di specifico atto di concessione. 4. Non è richiesta la concessione, ma è sufficiente una comunicazione scritta da presentare al Comune almeno cinque giorni prima dell occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso, per: a. le occupazioni, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione non comportante attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro; b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute; c. le occupazioni di durata non superiore a sei ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde o degli immobili con mezzi meccanici o automezzi operativi; 5. Non e richiesta la concessione, e non e necessaria alcuna comunicazione per: a. le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora sullo stesso luogo, effettuate per il commercio ambulante itinerante, dai cantautori, suonatori ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovaghi; b. le occupazioni, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale e siano poste in contenitori facilmente movibili; le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione di durata non superiore a 24 ore continuative. Articolo 5: Occupazioni d'urgenza 1. E consentito eccezionalmente, per particolari situazioni di emergenza e per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. 2. L occupante e tenuto a fornire al Comune immediata comunicazione della occupazione anche a mezzo telefono, fax o telegramma. 3. I competenti organi comunali riscontrano, nell immediato, la sussistenza delle condizioni di urgenza ed impartiscono all occupante ogni necessaria indicazione circa le modalità per la regolarizzazione dell occupazione stessa. 4. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, dovrà essere conforme alle condizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. 4

5 5. Qualora il Comune provveda con mezzi propri ad occupare suolo pubblico (transennando, delimitando un area, ecc ) intorno ad immobili di proprietà di privati per problemi di emergenza e per salvaguardare la pubblica incolumità rispetto ai pericoli causati dallo stato di manutenzione dell immobile stesso, tale occupazione si considera per tutta la sua durata a carico del/i proprietario/i dell immobile. Articolo 6: Istruttoria della richiesta 1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, il quale compie l istruttoria, tenendo in considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l estetica ed il decoro ambientale, a tal fine il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali competenti. 2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni, ovvero nel diverso termine previsto per ogni singolo procedimento, dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo. 3. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o pareri di altri enti, il termine rimane sospeso fino alla data in cui vengono ricevute dal responsabile del procedimento tali autorizzazioni e/o pareri. 4. In caso di trasmissione tramite il servizio postale la data di ricevimento ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo è quella risultante dal timbro di protocollo apposto dal Comune. 5. La concessione si intende accordata all'atto del rilascio da parte del competente ufficio comunale. 6. Le domande presentate per la medesima area e in uno stesso periodo (o con sovrapposizione parziale di durata) da più richiedenti sono esaminate, ed eventualmente accordate, secondo l'ordine cronologico di presentazione. 7. L ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa. Articolo 7: Contenuto e rilascio dell atto di concessione deposito cauzionale 1. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate: a) senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che per effetto dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento; b) con la facoltà del Comune di inserire nuove condizioni in ragione di sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore. 2. Tutte le spese occorrenti per la concessione sono a carico del richiedente. 3. L atto di concessione costituisce titolo che legittima l occupazione e l utilizzazione del suolo pubblico e deve contenere: - gli elementi identificativi della concessione; - le condizioni e i vincoli tecnico amministrativi cui e subordinata la concessione; - la durata della concessione, la frequenza dell occupazione, l eventuale fascia oraria di occupazione; - le dimensioni e la destinazione d uso degli spazi concessi; - le misure di garanzia imposte per la concessione dello spazio pubblico. Il Comune può imporre, quale misura di garanzia condizionante l effettuazione dell occupazione il versamento di un deposito cauzionale in misura non eccedente una annualità della tassa (in caso di occupazioni pluriennali) ovvero il 50% della tassa applicabile negli altri casi, oppure fideiussione, quando: - l occupazione comporti la manomissione dell area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell area stessa nelle condizioni originarie; - dall occupazione possono derivare danni prevedibili al suolo pubblico. 5

6 4. Il deposito cauzionale ovvero la fideiussione possono essere utilizzati a fronte delle casistiche di cui sopra e per soddisfare eventuali morosità e devono essere reintegrati in seguito all utilizzo, pena la decadenza della concessione. 5. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al rispetto di tutte le condizioni poste nella concessione rilasciata. Articolo 8: Durata della concessione 1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate per la durata massima di anni Il periodo di validità delle concessioni e stabilito dal responsabile del procedimento sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo. Articolo 9: Titolarità della concessione 1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è ammessa la subconcessione. 2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni conguaglio o restituzione della tassa prima pagata. 3. Non è richiesto un nuovo atto di concessione nei casi di: a) subingresso nell esercizio dell attività commerciale; b) per l occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata; c) in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; d) negli altri casi di trasferimento della titolarità di beni sui quali insista una occupazione permanente autorizzata. 4. Nelle predette circostanze resta fermo l obbligo di denunciare la variazione della titolarità ai fini della riscossione della tassa. Articolo 10: Obblighi del concessionario 1. Il concessionario oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell atto di concessione ha l'obbligo di: - esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati, l'atto che autorizza l'occupazione; - mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa; - effettuare la manutenzione delle opere, eseguite nello spazio formante oggetto della concessione. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato. - provvedere a proprie spese e cura, al termine dell occupazione a ripristinare il suolo com era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando anzitutto la cauzione o fideiussione di cui all art 7; - versare la tassa alle scadenze fissate. Articolo 11: Rinnovo e cessazione volontaria 1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto. 6

7 2. Il concessionario qualora intenda rinnovare l occupazione temporanea deve presentare, prima della scadenza della concessione in atto, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta il rinnovo dell'occupazione. 3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo. 4. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nei medesimi termini di cui ai commi precedenti. 5. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato. Articolo 12: Modifica, sospensione della concessione 1. Il Comune, con atto motivato, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o per cause di forza maggiore (es.: incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.), può sospendere, revocare o modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. 2. La sospensione dà diritto, a domanda, alla restituzione della quota proporzionale della tassa pagata in anticipo senza interessi, ovvero alla riduzione della tassa in misura proporzionale alla durata della sospensione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. 3. La revoca dà diritto, a domanda, alla restituzione, della quota proporzionale della tassa pagati in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, ovvero alla riduzione della tassa a decorrere dalla cessazione di fatto dell occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. 4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. 5. La revoca è dichiarata dal responsabile del procedimento con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo. Articolo 13: Decadenza ed estinzione della concessione 1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio: a) qualora anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti; b) per il mancato pagamento del canone di concessione stabilito o di ogni altro onere o spesa dovuta ovvero della tassa; c) per violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso; d) per l'uso improprio o diverso dell occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione; e) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste. 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, ne esonera da quella ancora dovuta relativamente al periodo di effettuazione dell occupazione. 3. Sono ulteriori cause di decadenza della concessione: a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. 7

8 Articolo 14: Occupazione abusiva 1. E abusiva l occupazione effettuata in assenza della prescritta concessione comunale. 2. Sono altresì abusive le occupazioni: - che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima; - realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell atto di concessione. 3. Fatta salva la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa infrazione, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché l eventuale ripristino dello stato dei luoghi, assegnando agli occupanti di fatto un termine per provvedervi, trascorso il quale si provvede d ufficio, a spese degli occupanti. 4. Entro 48 ore dalla constatazione dell occupazione abusiva per mancanza di concessione può essere presentata domanda di concessione nei termini precisati negli articoli seguenti. La concessione concessa non sana la precedente occupazione abusiva. 5. Resta comunque a carico dell occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell occupazione. 6. L occupante di fatto è comunque tenuto al pagamento della tassa in relazione all effettiva durata dell occupazione, senza che questo sani l irregolarità dell occupazione. 7. Sono permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. 8. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento dell occupazione, quando non sia possibile accertare o non sia noto l effettivo momento di inizio dell occupazione abusiva. CAPO II - TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 15: Classificazione del territorio e graduazione della tassa 1. Ai fini della graduazione della tassa, in considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, gli spazi pubblici sono classificati, in due categorie. 2. Dette categorie sono individuate nell allegato A) del presente Regolamento, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. 3. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al contribuente. Articolo 16: Superficie imponibile 1. La superficie effettivamente occupata si determina considerando l occupazione degli spazi che non possono essere concessi ovvero utilizzati da altri. A titolo meramente esemplificativo si indicano quegli spazi, comunque circoscritti e delimitati, ricavati dalla messa a dimora di arredi urbani quali fioriere, pedane o panche, ecc., ovvero quelli all'interno di aree transennate o di strade chiuse al traffico. 8

9 Articolo 17: Esclusioni ed esenzioni 1. Sono da ritenersi occupazioni escluse ai sensi dell art 38 comma 2 del D.Lgs 507/1993 le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal suddetto art 38 comma 2, quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow windows e simili. 2. Sono da ritenersi esenti, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 507/1993 gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano soggetti passivi del tributo. 3. Sono da ritenersi occasionali e pertanto esenti, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 507/1993: a. le occupazioni, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione non comportante attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro; b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute; c. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate; d. le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante; e. le occupazioni, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale e siano poste in contenitori facilmente movibili; f. le occupazioni di durata non superiore a sei ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde e degli immobili con mezzi meccanici o automezzi operativi; g. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione di durata non superiore a ventiquattro ore continuative; Sono da ritenersi esenti ai sensi dell art 45 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 le occupazioni temporanee con tende o simili fissi o retrattili. 3-bis. Sono da ritenersi esenti, ai sensi della lettera a) dell art. 49 del D.Lgs. 507/93 e dell art. 15, Titolo III, della Legge Regionale 34 del 09/12/2002, le occupazioni effettuate da associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali e/o provinciali di cui al Titolo II, dell art. 4 della Legge Regionale n. 34 del 09/12/2002, qualora l occupazione sia connessa direttamente a finalità istituzionali e/o di promozione sociale del Comune e non comporti attività commerciale. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione nella quale venga indicata la finalità istituzionale e/o di promozione sociale dell occupazione e venga corredata da certificazione attestante l'iscrizione negli appositi registri regionali e provinciali. L esenzione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo. Articolo 18: Versamento tassa occupazioni permanenti 1. In deroga a quanto stabilito dall art. 50 comma 2) 2 periodo del D.Lgs. 507/1993 il versamento della tassa per gli anni successivi a quello di inizio dell occupazione e qualora non si siano verificate variazioni nelle occupazioni, deve essere effettuato nel mese di aprile. Articolo 19: Occupazioni permanenti - disciplina 1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, comporta la cancellazione del tributo a far tempo dal 1 gennaio dell'anno successivo. 9

10 2. Ai sensi e per gli effetti dell art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993 si considerano altresì passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse. 3. Ai fini dell applicazione della tassa, sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atti di durata almeno annuale per l uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana. Articolo 20: Occupazioni temporanee - disciplina 1. Le occupazioni superiori alle dodici ore sono da considerarsi effettuate per l'intera giornata. 2. Ai fini dell applicazione della tassa, sono considerate temporanee: - le occupazioni delle aree destinate dal Comune all esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore ; - le occupazioni abusive e quelle che di fatto di protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all anno. Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 1. Per gli importi dovuti per la tassa occupazione suolo pubblico sia per le occupazioni permanenti che temporanee, non si fa luogo ad azioni di recupero, a rimborsi, a riscossione coattiva, quando l importo complessivo da recuperare e rimborsare, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, risulta per ogni annualità, di importo pari o inferiore a 3,00. Articolo 21 bis (1): Gestione in concessione 1.II Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ai sensi di quanto disposto dall articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/ Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'ufficio in questo Regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 507/ Il Comune di Crespellano provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni assunte. Articolo 22: Norme finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed altresì, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Articolo 23: Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, che sostituisce ogni precedente normativa comunale in merito, entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2009, sulla base di quanto disposto dall articolo 53, comma 16 della legge n. 388/2000. (1) Modifica introdotta con C.C. 64 DEL in vigore dal 01/01/

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