INDIRIZZI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DI CONCESSIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI
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1 INDIRIZZI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DI CONCESSIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI Con le presenti direttive si forniscono indirizzi per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di pertinenze idrauliche demaniali in favore di persone fisiche e giuridiche private, enti pubblici, associazioni senza fine di lucro, per le finalità consentite dalla normativa vigente compatibilmente con il buon regime idraulico e con le previsioni del vigente PSDA (Piano Stralcio Difesa Alluvioni), nonché degli strumenti urbanistici, paesaggistici ed ambientali. 1. Definizione La concessione è il provvedimento con il quale viene costituito in favore del richiedente il diritto all uso esclusivo della pertinenza demaniale. A seconda dell uso cui sono destinate, le concessioni di pertinenze idrauliche demaniali si possono distinguere nelle seguenti tipologie: A) Concessioni di pertinenze idrauliche demaniali destinate ad uso o a servizio di attività aventi scopo di lucro, in quanto la loro utilizzazione implica attività suscettibile di apprezzamento in termini economici (es. industriale, agricolo con superficie maggiore di 1 ha, commerciale, turistico, sportivo ed altre attività assimilabili); B) Concessioni di pertinenze idrauliche demaniali destinate ad uso agricolo con superficie concessa di estensione inferiore ad 1 ha, potendosi qualificare tale uso come di scarsa rilevanza economica; C) Concessioni di pertinenze idrauliche demaniali destinate ad attività ad uso pubblico o privato senza scopo di lucro svolte da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all art. 10, commi 1, 8 e 9, del D. Lgs. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall art. 7, commi 1 e 2, della Legge 383/2000. Il procedimento per il rilascio della concessione è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda corredata della documentazione prescritta come si seguito riportato. Gli atti concessori sono rilasciati fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori nulla-osta, pareri ed autorizzazioni che il concessionario è tenuto ad acquisire, in base alle disposizioni normative vigenti, presso le competenti autorità amministrative. 2. Obblighi del concessionario Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative e regolamentari, nelle direttive impartite con provvedimento direttoriale e giuntale e nel disciplinare (contratto) allegato all atto concessorio. Il concessionario deve corrispondere i canoni stabiliti dalla Giunta regionale in base all uso cui è destinata l area demaniale concessa ed, in generale, adempiere ad ogni prescrizione impartita dall Amministrazione relativamente alla gestione del bene demaniale. In caso di mancato pagamento del canone, la Regione procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo. Sul titolare gravano gli obblighi di custodia e manutenzione dei beni demaniali per tutta la durata del titolo concessorio e, comunque, sino alla rinuncia ed alla effettiva riconsegna del medesimo. Il concessionario è tenuto a consentire l accesso all area della concessione al personale dell Ente concedente e degli altri enti competenti in materia di sicurezza idraulica e di tutela ambientale. E altresì tenuto a comunicare qualunque fatto, naturale o umano, che intervenga sull area in concessione o di cui venga comunque a conoscenza e che possa interferire con opere idrauliche e con la manutenzione dei beni demaniali stessi. 1/5
2 Alla scadenza della concessione e nei casi di revoca, rinuncia e decadenza il concessionario è tenuto, relativamente alle opere non amovibili, alla messa in pristino dello stato dei luoghi, a proprie spese, qualora l Amministrazione concedente decida di non ritenere le stesse ovvero nell ipotesi in cui non venga presentata alcuna domanda di rinnovo o di nuova concessione delle aree demaniali su cui tali opere insistono. In tali casi, fino all avvenuto ripristino, sull utilizzatore grava l obbligo del pagamento dell indennità per l occupazione dell area demaniale. 3. Concessione di pertinenza idraulica demaniale ad uso o a servizio di attività aventi scopo di lucro (lett. A del paragrafo 1) 3.1 Procedura di rilascio di nuove concessioni La procedura per il rilascio di tali concessioni demaniali è avviata ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa istanza corredata dalla documentazione in unica copia prevista nella circolare direttoriale n.8646/04 del 15/06/2004 (allegato 1). Acquisita l istanza di concessione gli Uffici competenti provvedono ad adottare idonee forme di pubblicità, mediante pubblicazione dell avviso sul sito internet dell Ente ed all albo pretorio del Comune sul cui territorio insiste l area demaniale richiesta al fine di consentire ai soggetti eventualmente interessati di formulare le proprie manifestazioni di interesse. In caso di concorso di più domande per il medesimo uso, l assegnazione della concessione viene effettuata attraverso una successiva comparazione, tramite procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale con ciò intendendo quella che offre il maggior rialzo sul canone di concessione posto a base di gara. L importo minino a base di gara è dato dal canone di concessione previsto per l area demaniale oggetto di richiesta in relazione all uso ed all attività cui la stessa è destinata. Per la partecipazione a tale procedura negoziata i concorrenti invitati devono produrre i documenti previsti nella lettera-invito nonché una relazione da cui si evinca l attività che si intende svolgere e l eventuale interesse pubblico, le attrezzature fisse e/o amovibili previste, tutte le azioni finalizzate a valorizzare il bene oggetto di concessione, le eventuali esperienza maturate nel settore ed ogni altro elemento di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva. In caso di parità nel rialzo offerto per il canone di concessione, la scelta avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati secondo un ordine decrescente di priorità: 1. rispondenza dell utilizzo del bene demaniale ad un più rilevante interesse pubblico; 2. realizzazione di attrezzature non fisse e completamente amovibili; 3. maggiore valorizzazione del bene demaniale. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio o, qualora tra le offerte collocatesi in posizione paritaria al termine della valutazione comparativa, sia inserita anche la proposta di un precedente concessionario, viene data preferenza a quest ultimo. In caso di domande concorrenti di concessione demaniale destinate ad usi diversi vengono confermate le ipotesi di preferenza previste dall art.6 del R.D.L. n.1338/1936 e s.m.i. nonchè dall art.22 della Legge n.11/1971 semprechè sussistano le condizioni ed i presupposti prescritti dalle stesse norme. Si prescinde dall espletamento della procedura ad evidenza pubblica quando la concessione di area demaniale viene richiesta da enti pubblici per la realizzazione di opere di interesse generale ovvero per il perseguimento di una finalità pubblica o per gli usi di cui alla lett. C) del paragrafo 1. In ogni caso le richieste di concessione provenienti da enti pubblici per finalità di interesse generale hanno preminenza rispetto a qualsiasi altra domanda concorrente formulata da soggetti privati. 2/5
3 3.2 Procedura di rinnovo La procedura di rinnovo di concessione di pertinenza demaniale è soggetta alle stesse modalità e prescrizioni previste dalle presenti direttive per il rilascio di nuova concessione. All istanza di rinnovo della concessione, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, deve essere allegata la documentazione prescritta solo nel caso in cui vengano introdotte modifiche sostanziali alla concessione originaria. Qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l attività d uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti. Il concessionario originario è tenuto, in ogni caso, a produrre, a corredo della richiesta di rinnovo, anche una perizia giurata di stima a firma di un professionista abilitato da cui risulti l ammontare del valore economico-patrimoniale (escluso l avviamento) dell impresa esistente sull area demaniale oggetto della concessione. Tale perizia deve essere asseverata da professionista abilitato all esercizio della professione di commercialista o da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall istituto di credito stesso e iscritte nell elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o da una società di revisione ai sensi dell articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione). Gli Uffici competenti, acquisita la richiesta di rinnovo provvedono alla pubblicazione dell avviso secondo le modalità previste nel precedente paragrafo 3.1 ed attivano la procedura comparativa secondo i criteri nello stesso definiti per effettuare la selezione tra domande concorrenti. I soggetti interessati devono presentare la loro proposta nei termini prescritti e secondo le modalità contenute nell avviso, pubblicato nelle forme illustrate al precedente paragrafo, allegando anche, qualora intendano avvalersi delle opere esistenti sull area demaniale realizzate dall originario concessionario, ovvero subentrare nell impresa di quest ultimo, un atto unilaterale d obbligo con cui si impegnano a corrispondere, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, un indennizzo pari all 80 % valore di stima risultante dalla perizia di cui al 3 capoverso del presente paragrafo che costituisce un allegato dell avviso pubblico. La mancata presentazione, entro i termini prescritti, della perizia equivale a dichiarazione di avvenuto totale ammortamento degli investimenti sostenuti e conseguente rinuncia da parte del concessionario originario ad ogni forma di indennizzo da parte dell eventuale futuro subentrante. Se all esito della procedura comparativa risulta aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dall originario concessionario che intende avvalersi delle opere o dei manufatti esistenti sull area demaniale ovvero subentrare nell attività imprenditoriale avviata dal precedente concessionario, deve corrisponde a quest ultimo l indennizzo di cui al punto precedente. L inadempimento, nei termini prescritti, dell obbligo di corresponsione dell indennizzo implica l aggiudicazione della concessione, subordinata al pagamento dell indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e, se presente, fino all esaurimento della stessa. Nel caso di mancata presentazione dell istanza di rinnovo entro i termini sopra stabiliti l utilizzatore perde il titolo alla concessione medesima per cui l Amministrazione concedente attiva le procedure di recupero coattivo della disponibilità del bene demaniale in conformità alle disposizioni di Legge vigenti. 4. Procedura per il rilascio o rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali destinate ad uso agricolo con superficie inferiore a 1 ha (lett. B del paragrafo 1) Il rilascio o rinnovo di tali concessioni non viene assoggettato a procedura comparativa con offerta in aumento sul canone posto a base d asta in quanto gli usi cui sono destinati i beni 3/5
4 demaniali concessi non si configurano come attività economicamente rilevanti cioè suscettibili di apprezzamento in termini economici. La richiesta di rinnovo della concessione, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, deve essere allegata la documentazione prescritta solo nel caso in cui vengano introdotte modifiche sostanziali alla concessione originaria. Qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l attività d uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti. Per il rilascio o rinnovo di tali concessioni sono adottate le forme di pubblicità previste dal precedente paragrafo 3.1 al solo fine di verificare l esistenza di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in favore dei quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai sensi dell art.6 del R.D. n.1338/1936 e s.m.i. e dell art.22 della legge n.11/1971, semprechè sussistano le condizioni ed i presupposti prescritti da tali norme. La mancata presentazione dell istanza di rinnovo entro i termini previsti comporta quanto stabilito dall ultimo comma del precedente paragrafo 3.2. In ogni caso le richieste di concessione provenienti da enti pubblici per finalità di interesse generale hanno preminenza rispetto a qualsiasi altra domanda concorrente formulata da soggetti privati per gli usi di cui al presente paragrafo. 5. Revoca della concessione Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse od in applicazione di Programmi e Progetti Regionali di pubblico interesse, è facoltà dell Amministrazione concedente di revocare in qualunque momento le concessioni rilasciate, in tutto o in parte, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo per il mancato godimento del bene. Resta fermo l obbligo del concessionario al ripristino dello stato dei luoghi. 6 Decadenza dalla concessione Viene pronunciata la decadenza dalla concessione nei seguenti casi: a) uso delle aree demaniali difforme dall atto di concessione; b) omesso pagamento del canone entro il termine assegnato con atto di diffida; c) abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; d) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, imposti da norme legislative e regolamentari, od inosservanza delle prescrizioni dell Amministrazione entro il termine da essa stabilito senza giustificato motivo; e) aver reso false dichiarazioni ed attestazioni nel corso delle procedure di rilascio della concessione. Nel caso a) la Regione può far sanare la difformità riscontrata, fatto salvo l obbligo del concessionario di corrispondere le maggiorazioni del canone in base all uso reale a partire dalla data di inizio del diverso utilizzo. L obbligo del pagamento del canone cessa allo scadere dell annualità che trovasi in corso alla data dell atto che pronuncia la decadenza, fatto salvo comunque l obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. 7. Durata della concessione A parziale modifica del punto V.1 della Circolare Direttoriale n. 8646/04 del 15/06/2004 la durata delle concessioni di pertinenze idrauliche demaniali è fissata per tutti gli usi in 5 anni salvo 4/5
5 che con successiva apposita disposizione legislativa o regolamentare venga disposta un anticipazione dei termini di scadenza delle concessioni in corso di validità. 8. Disciplina transitoria Al fine di consentire l ammortamento degli investimenti eventualmente già realizzati o in fase di realizzazione, in fase transitoria e nelle more di approvazione di una disciplina regionale organica in materia, le concessioni in corso di validità alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURA sono prorogate di 1 anno, previa richiesta dell interessato da presentare nei 30 gg precedenti alla relativa scadenza. Analoga proroga è accordata, per le stesse motivazioni, per le concessioni scadute prima della data di pubblicazione medesima a condizione che la relativa richiesta venga presentata entro 30 gg successivi alla menzionata data. Sono sollevati da tale adempimento i titolari di concessione scadute che hanno già presentato domanda di rinnovo ed in corso di istruttoria alla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento. Nei casi di cui sopra, il canone da corrispondere per il periodo di proroga è aumentato del 30 % rispetto a quello corrisposto nell ultimo anno della concessione. 5/5
Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
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