A.C e abb. Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (Nuovo testo)

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1 A.C e abb. Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Nuovo testo) N settembre 2015

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C e abb. Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Nuovo testo) N settembre 2015

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

4 Estremi del provvedimento A.C. Titolo breve: 3012 e abb. Legge annuale per il mercato e la concorrenza Iniziativa: governativa in prima lettura alla Camera Commissione di merito: Relatori per le Commissioni di merito: Gruppo: VI Commissione Fregolent, per la VI Commissione Martella, per la X Commissione PD Relazione tecnica: presente verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato alla Camera Parere richiesto Destinatario: alla VI e X commissione in sede referente Oggetto: nuovo testo

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6 INDICE ARTICOLO FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO... 3 ARTICOLI NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONI PRIVATE... 4 ARTICOLO INTERVENTI DI COORDINAMENTO IN MATERIA ASSICURATIVA... 8 ARTICOLO VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL IVASS ARTICOLO PORTABILITÀ DEI FONDI PENSIONE ARTICOLO CAMBIO DI FORNITORE DI SERVIZI DI TELEFONIA, DI RETI TELEVISIVE E DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ARTICOLO 16 BIS ELENCO DEI SOGGETTI CHE UTILIZZANO RISORSE NAZIONALI DI NUMERAZIONE ARTICOLO 16 TER CONCORRENZA NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA ARTICOLO PORTABILITÀ NEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ARTICOLO 17 TER AGGIORNAMENTO DEL DPR 178/2010 RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI ARTICOLO APERTURA AL MERCATO DELLA COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA DELLE NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ARTICOLI CESSAZIONE DEL REGIME DI MAGGIOR TUTELA PER I PREZZI DEL GAS E DELL ENERGIA ELETTRICA ARTICOLO CONCORRENZA NELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE I

7 ARTICOLO 22 BIS RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI ARTICOLI 22 TER E 22 QUATER ACCESSO AL MERCATO DI GESTIONE AUTONOMA DEGLI IMBALLAGGI ARTICOLI SERVIZI BANCARI ARTICOLO MISURE PER LA CONCORRENZA NELLA PROFESSIONE FORENSE ARTICOLO MISURE PER LA CONCORRENZA E LA TRASPARENZA NEL NOTARIATO ARTICOLO 28 BIS SEMPLIFICAZIONI NELLE PROCEDURE EREDITARIE ARTICOLO MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA ARTICOLO SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DI TALUNI ATTI ARTICOLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN FORMA ASSOCIATA ARTICOLO MISURE PER INCREMENTARE LA CONCORRENZA NELLA DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA ARTICOLO 32 TER MISURE DI TUTELA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA II

8 PREMESSA Il disegno di legge C ( Legge annuale per il mercato e la concorrenza ) reca norme per la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, per la promozione della concorrenza e per la tutela dei consumatori. Le norme riguardano i settori delle assicurazioni e dei fondi pensione (articoli 2-15), delle comunicazioni (articoli 16-17), dei servizi postali (articolo 18), dell energia (articoli 19-22), dei servizi bancari (articoli 23-25), dei servizi professionali (articoli 26-31) e dei servizi sanitari (articoli 16-17). La relazione illustrativa precisa che il disegno di legge è stato predisposto in attuazione dell articolo 47 della legge 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). Tale articolo prevede lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all apertura dei mercati, nonché al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Sotto il profilo procedurale, si ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito tra i collegati alla manovra di finanza pubblica con la risoluzione di approvazione del DEF 2015[1]. Il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell esame in sede referente 2 le Commissioni di merito (Finanze e Attività produttive) hanno approvato modifiche e integrazioni al testo, che non risultano corredate di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO 1 Finalità del provvedimento La norma individua, quali finalità del disegno di legge in esame, la rimozione degli ostacoli regolatori all apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. 1 Camera dei Deputati - Doc. LVII, n. 3, e Allegati. 2 Si ricorda che il disegno di legge C è stato esaminato in sede referente in abbinamento con alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare recanti norme sulle medesime materie sopra richiamate

9 La relazione tecnica afferma che la norma ricollega i princìpi ispiratori del disegno di legge in esame alla disciplina istitutiva della legge annuale sulla concorrenza (art. 47 della legge 99/2009). La norma ha carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica. Nulla da osservare al riguardo. ARTICOLI 2-12 Norme in materia di assicurazioni private Le norme modificano il decreto legislativo n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private. Si prevede, tra l altro, quanto segue. o Obbligo a contrarre (articolo 2). Relativamente all'assicurazione obbligatoria RC Auto, qualora dalla verifica dei dati risulti che le informazioni fornite (attestato di rischio, identità del contraente, intestatario del veicolo) non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte contrattuali loro presentate. o Obblighi informativi degli intermediari e sconti obbligatori (articolo 3). Prima di concludere un contratto di assicurazione RC Veicoli, gli intermediari devono fornire ai consumatori informazioni esaustive. Qualora il consumatore alla stipula del contratto accetti una o più condizioni determinate dalla legge (ispezione del veicolo, installazione della scatola nera e di altri meccanismi elettronici di sicurezza) ha diritto ad uno sconto sul prezzo della polizza individuato sulla base di specifiche modalità indicate dal testo. o Trasparenza nelle variazioni del premio (articolo 4). Nel caso di contratti con clausola bonusmalus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo. o Assegnazione delle classi di merito (articolo 5). Nel caso di contratti stipulati ai sensi del DL 7/2007 (cd. "decreto Bersani"), che consente l'assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, si prevede la garanzia della parità di trattamento a parità di caratteristiche di rischio e viene vietata la discriminazione delle condizioni di premio in funzione della durata del rapporto. Inoltre, in caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera. Infine, per effetto di un emendamento approvato dalle Commissioni di merito, i certificati di stato di famiglia richiesti per l'assegnazione della classe di merito vengono esentati dall imposta di bollo: i relativi oneri, quantificati in euro a decorrere dal 2015, sono coperti mediante riduzioni di spese rimodulabili del Ministero dell economia

10 o Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose (articolo 6). Si prevede che l'identificazione di testimoni sul luogo dell'incidente debba risultare dalla richiesta di risarcimento. L'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni in più di tre cause nel settore dell'infortunistica stradale negli ultimi cinque anni deve essere segnalata alla procura della Repubblica. o Regioni a maggiore sinistrosità (articolo 6-bis, introdotto dalle Commissioni di merito). L IVASS vigila sugli aggiornamenti della banca dati nazionale dei sinistri e fissa percentuali minime di sconto sui premi finalizzate ad equiparare il trattamento nelle regioni con costi dei premi inferiori ed il trattamento applicato ai contraenti residenti nelle regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Ciò a condizione che questi ultimi non abbiano causato sinistri negli ultimi cinque anni ed abbiano installato la scatola nera. o Risarcimento del danno non patrimoniale (articolo 7). Si prevede che il Governo predisponga due tabelle nazionali recanti i parametri per il risarcimento del danno biologico, rispettivamente, per le macrolesioni e per le microlesioni 3. o Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici (articolo 8). È attribuita piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali ai sensi della vigente normativa. o Contrasto alle frodi assicurative (articolo 9). Sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode, mediante appositi indicatori acquisiti dall archivio informatico dell IVASS, dalle scatole nere, dalla perizia. Con modifiche apportate durante l esame in sede referente è stato specificato che, qualora dal risultato della consultazione emergano indici di anomalia, l'impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. In sede referente è stato altresì modificato l articolo 201 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) in materia di notificazione delle violazioni, prevedendo che nel caso di violazioni dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi accertate mediante appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento non è necessaria la contestazione immediata. Qualora - inoltre - l'accertamento avvenga mediante dispositivi completamente automatici, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale. Detti strumenti devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale. o Trasparenza delle procedure di risarcimento (articolo 10). Si prevedono modalità e limiti del risarcimento nei casi di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica. In caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è versata solo a fronte di presentazione della fattura. o Allineamento della durata dell assicurazione per rischi accessori alla durata di quella principale (articolo 11). Il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito 3 Macrolesioni: menomazioni all integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti d invalidità. Microlesioni: menomazioni all integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti d invalidità

11 è esteso, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento con quella della RC Auto. o Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivanti da attività professionale (articolo 12). Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a errori del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. La relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge, afferma che le norme in esame sono di carattere ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, con riferimento all esenzione dei certificati di stato di famiglia dall imposta di bollo, introdotta all articolo 5 nel corso dell esame in sede referente, andrebbe acquisita conferma circa la congruità del relativo onere, in relazione ai dati e agli elementi posti alla base della quantificazione del medesimo, con particolare riferimento alla potenziale platea dei beneficiari. Andrebbe inoltre verificata la quantificazione per il primo anno (2015), tenendo conto della decorrenza dell onere in rapporto alla presumibile entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto attiene all accertamento della violazione dell obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base alle modifiche introdotte in sede referente all articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, andrebbe acquisita conferma che detta gestione possa effettivamente aver luogo da parte dei soggetti interessati nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si ricorda che in base al successivo articolo 14, comma 6, le amministrazioni competenti dovrebbero provvedere all attuazione delle disposizioni previste dal capo II del provvedimento in esame (comprendente gli articoli da 2 a 15) nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione stante il carattere ordinamentale delle norme in esame

12 In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla esenzione dall imposta di bollo delle certificazioni dello stato di famiglia rilasciate per le finalità previste dall articolo 5 in materia di assegnazione delle classi di merito - che il testo del provvedimento quantifica in euro 500 mila a decorrere dal si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economicofinanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, si segnala preliminarmente la necessità di correggere la denominazione del programma di spesa del quale è previsto l utilizzo, che nella dizione proposta non trova alcun riscontro tra i programmi di spesa del bilancio dello Stato e che sembrerebbe piuttosto doversi intendere come riferito al programma «Analisi e programmazione economico-finanziaria» del medesimo stato di previsione. Ciò posto, si segnala che, ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri deve avvenire esclusivamente attraverso una delle modalità indicate dalla medesima disposizione, tra le quali non figura la riduzione dei programmi di spesa, ma la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Pertanto, considerato che le autorizzazioni di spesa da cui attingere ai fini di copertura sono contenute tra le spese rimodulabili di ciascun programma, andrebbe individuata, nell ambito del programma, la specifica autorizzazione di spesa a cui si intende fare riferimento. Nel caso in esame, inoltre, essendo l onere oggetto di copertura un onere di parte corrente, l autorizzazione di spesa da ridurre dovrebbe essere individuata nell ambito delle spese di parte corrente contenute nel programma stesso. Al riguardo si evidenzia che il citato programma reca nella parte corrente solo due autorizzazioni legislative, cioè l articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 (capitolo 1613), che prevede contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per un ammontare pari a euro per il 2015, per il 2016 e per il 2017, e - 7 -

13 l articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 (capitolo 1610), in materia di fondo per nuove assunzioni di personale amministrativo presso l istituto agronomico d oltremare, che reca uno stanziamento pari a a decorrere dal L ammontare dei citati stanziamenti sembrerebbe pertanto insufficiente a far fronte ai nuovi o maggiori oneri recati dalla disposizione in esame, pari a 500 mila euro annui. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca la natura degli oneri da sostenere, i quali, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, sembrerebbero piuttosto doversi configurare quali oneri valutati. Andrebbe, infine, integrata la disposizione in commento prevedendo il carattere annuale degli oneri da sostenere a decorrere dal ARTICOLO 13 Interventi di coordinamento in materia assicurativa Le norme dispongono quanto segue: vengono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli). Tali massimali come risultanti dalle modifiche approvate in sede referente - non possono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro per i danni alla persona e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose. Detti valori sono raddoppiati dal 1 gennaio 2017 [comma 2, lettera a), e comma 3]; sono estesi a tutte le imprese operanti in Italia gli obblighi di comunicazione all IVASS dei dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati [comma 2, lettera b)]; viene previsto che la misura del contributo che le imprese devono versare annualmente alla CONSAP per il Fondo di garanzia per le vittime della strada (il cui limite massimo resta stabilito nella misura del 4% del premio imponibile), è fissato annualmente sulla base delle modalità determinate con regolamento del Ministero dello sviluppo economico [comma 2, lettera c)]; 4 Si fa presente che sul capitolo 1610, secondo quanto previsto dal disegno di legge di assestamento del bilancio 2015, tuttora in corso di esame da parte del Parlamento, risultano stanziati per l anno 2015 euro , per effetto di una variazione in aumento di euro disposta in dipendenza di atti amministrativi

14 viene elevato (dal 5% al 15%) il limite massimo del contributo che le imprese assicurative devono versare annualmente alla CONSAP per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia [comma 2, lettera e)]. La relazione illustrativa afferma, al riguardo, che l attuale percentuale massima di contribuzione non è sufficiente a coprire le esigenze finanziarie del Fondo, che si trova pertanto ad operare in una situazione di squilibrio strutturale e che ha registrato, già in fase di chiusura dell esercizio 2007, un disavanzo di euro circa, che risulta confermato e incrementato negli esercizi successivi. La stessa Corte dei conti ha evidenziato, a partire dal 2005, in sede di relazione al Parlamento sui risultati del controllo sulla gestione finanziaria della CONSAP Spa, l esigenza di un intervento normativo per garantire l equilibrio strutturale del Fondo. Secondo la relazione l aumento del contributo, che almeno per qualche anno dovrebbe essere portato fino alla misura del 15 per cento del premio imponibile, è stato già in passato valutato dal Comitato di gestione del Fondo come idoneo a riportare il Fondo stesso in situazione di equilibrio e determinerebbe comunque aumenti estremamente contenuti in valore assoluto dei premi assicurativi (che il predetto Comitato ha stimato in un aggravio di circa 1 o 2 euro l anno per ogni cacciatore assicurato); viene stabilita una sanzione amministrativa unica e più elevata di quella vigente (da un minimo di ad un massimo di euro) per le violazioni degli obblighi di comunicazione all IVASS, da parte delle imprese assicuratrici, dei dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati. Si dispone altresì 5 che l'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni dovute dalle imprese assicurative al Centro di informazione italiano, istituito presso la CONSAP 6, sia punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro [comma 2, lettera f)]; con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si dispone che l IVASS proceda alla revisione dei criteri di calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora i criteri operanti non abbiano garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie [comma 4, lettera a)]; viene esteso l ambito di operatività dell Archivio informatico integrato dell IVASS (con finalità antifrode), prevedendo che esso sia connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia, nonché sulla base delle modifiche intervenute durante l esame in sede referente - con l'archivio dei carichi pendenti, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, con l'anagrafe nazionale della popolazione residente e con il casellario centrale infortuni [comma 5, lettera a)]; 5 Con un integrazione al testo approvata nel corso dell esame in sede referente. 6 Di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, del D. Lgs. 209/

15 è prevista la possibilità di consultazione dell Archivio da parte delle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente [comma 5, lettera b)]; con una integrazione al testo introdotta in sede referente, viene consentito all IVASS di richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati ad essa collegati e di utilizzare tali informazioni all'interno dell'archivio informatico integrato (comma 5-bis). La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che i commi da 1-4 recano disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica. In relazione al comma 2, lettera f) (incremento delle sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione), la RT precisa che i proventi di dette sanzioni sono destinati ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Pertanto la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. Riguardo al comma 5, lettera a), la RT afferma che la norma è volta a rafforzare la gestione e la fruizione dei dati raccolti dall Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l IVASS, mettendo in correlazione il suddetto Archivio, in aggiunta alle altre banche dati già previste dall articolo 21, comma 3, del DL 179/2012, anche con il casellario giudiziale costituito presso il Ministero della giustizia. Le banche dati da collegare restano in proprietà e in gestione dei rispettivi soggetti pubblici. La norma non comporta aggravi per la finanza pubblica, in quanto agli adempimenti connessi provvedono le amministrazioni interessate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, in ordine al finanziamento, da parte delle imprese assicurative, del Fondo di garanzia per le vittime della caccia gestito dalla CONSAP, andrebbe chiarito se l incremento del contributo obbligatorio previsto dal comma 2, lettera e), possa determinare un aumento di oneri deducibili per le stesse imprese, con eventuali effetti, sia pur di carattere indiretto, di riduzione del relativo gettito fiscale. Si osserva peraltro che tali effetti potrebbero non verificarsi qualora l aumento del contributo fosse traslato integralmente a carico dei soggetti assicurati. In proposito si rileva che la relazione illustrativa, sopra riportata, prefigura la possibilità di un aggravio di circa 1 a 2 euro all anno per ogni cacciatore assicurato. Riguardo al comma 5 (integrazione dell Archivio informatico antifrode dell IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nel testo modificato dalle

16 Commissioni di merito), andrebbe confermato che le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado, con le risorse disponibili a legislazione vigente, di finanziare eventuali implementazioni delle banche dati necessarie per consentirne la fruibilità da parte degli operatori. Tale conferma sembra già contenuta nella RT con riferimento al solo Ministero della giustizia, mentre con modifiche approvate in sede referente è stata prevista la possibilità di accesso anche a banche dati di altri soggetti pubblici. Si ricorda che l istituzione presso l IVASS di un Archivio informatico integrato connesso con una serie di banche dati esistenti 7 (con la finalità di favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore RC Auto) è stata prevista dall articolo 21 del decreto-legge n. 179 del Si segnala in proposito che come precisato dalla relazione tecnica l Archivio IVASS risulta ancora in fase di costituzione. Si ricorda - infine - che in base al successivo articolo 14, comma 6, le amministrazioni competenti dovrebbero provvedere all attuazione delle disposizioni previste dal capo II del provvedimento in esame (comprendente gli articoli da 2 a 15) nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ARTICOLO 14 Vigilanza e controllo da parte dell IVASS La norme, modificate dalle Commissioni di merito, dispongono che l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) eserciti poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi assicurativi, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione (comma 1). Vengono inoltre previsti specifici obblighi di comunicazione per le imprese assicurative in ordine all entità dei premi applicati annualmente, nonché sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto di tali obblighi (commi 2 e 3). Viene modificato l articolo 328, comma 4, del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), prevedendo che le sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione dell articolo 145-bis (obblighi di interoperabilità e di portabilità delle scatole nere nel caso 7 Banca dati degli attestati di rischio (prevista dall'articolo 134 del CAP); banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati (istituite dall'articolo 135 del medesimo CAP); archivio nazionale dei veicoli e anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (istituiti dall'articolo 226 del Codice della strada); Pubblico Registro Automobilistico, istituito presso l ACI; dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada (di cui all'articolo 283 del CAP) e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata (di cui all'articolo 286 del CAP); dati sui sinistri con veicoli immatricolati in Stati esteri gestiti dall'ufficio centrale italiano (di cui all articolo 126 del CAP); ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto interministeriale

17 di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa) 8 siano versate alla CONSAP SpA Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada (comma 4). L IVASS, d intesa con l Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 5). All attuazione del capo II del provvedimento in esame (articoli da 2 a 15) le amministrazioni competenti devono provvedere nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6). La relazione tecnica, riferita al testo originario 9, afferma che la norma prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell IVASS circa il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dagli articoli da 1 a 13 a carico delle imprese di assicurazione. Tali attività corrispondono sostanzialmente ai compiti già esercitati dalle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla norma non derivano, pertanto, oneri per la finanza pubblica. Riguardo al comma 4 (devoluzione al Fondo di garanzia per le vittime della strada delle entrate da sanzioni previste dal nuovo articolo 145-bis del Codice), la RT afferma che trattandosi di nuove sanzioni (introdotte dall articolo 8 del disegno di legge in esame) la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. Al riguardo, in ordine al versamento al Fondo di garanzia per le vittime della strada dei proventi delle sanzioni introdotte dall articolo 8 del provvedimento in esame, si prende atto quanto affermato nella RT circa l assenza di effetti negativi per la finanza pubblica trattandosi di entrate comunque non previste a legislazione vigente e non scontate quindi ai fini dei tendenziali. 8 Si ricorda che l articolo 145-bis è stato introdotto con l articolo 8 del provvedimento in esame. 9 Comprendente gli attuali commi 1, 4, 5 e

18 In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria (comma 4), che la disposizione in commento riferisce al capo II del disegno di legge in materia di assicurazioni e fondi pensione (articoli da 2 a 15), andrebbe valutata l opportunità di collocarla in un articolo a sé stante a chiusura del capo medesimo, ovvero dopo l articolo 15 in materia di portabilità dei fondi pensione. ARTICOLO 15 Portabilità dei fondi pensione Le norme, come modificate durante l esame in sede referente, recano modifiche al D. Lgs. 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari. In particolare: viene sostituito integralmente l articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 252/2005, che consente l anticipo delle prestazioni pensionistiche fino a un massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di disoccupazione. Più specificamente, l anticipo dell erogazione delle prestazioni pensionistiche è consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza ovvero con un anticipo massimo di 10 anni nel caso in cui tale anticipazione sia stabilita nell ambito dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari [comma 1, lettera b)]. Come detto, nell attuale formulazione dell articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 252/2005 l anticipo massimo consentito è di cinque anni; viene sostituito integralmente l articolo 14, comma 5, del D. Lgs. 252/2005, in materia di tassazione sulle somme percepite a titolo di riscatto. In particolare, viene precisato che, tale disciplina relativa ai casi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 (attività lavorativa nuova o cessata, invalidità permanente, morte dell iscritto e riscatto da parte degli eredi) si applica al riscatto della posizione nelle forme collettive che in quelle individuali. Viene confermata l applicazione della ritenuta del 23 per cento [comma 1, lettera c), numero 1]. L articolo 14, comma 4, del D. Lgs. 252/2005 disciplina il regime fiscale delle somme derivanti dal riscatto della posizione individuale per cessazione dell attività lavorativa o in caso di invalidità

19 permanente 10. In base al successivo comma 5, se le cause del riscatto sono diverse dalle quelle richiamate dai commi 2 e 3 (v. sopra), si applica una ritenuta a titolo d imposta, nella misura del 23 per cento, sul medesimo imponibile indicato dall'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 252/2005 [11]. Con norme introdotte durante l esame in sede referente, si dispone altresì che il Ministro del lavoro convochi un tavolo di consultazione finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida (comma 1- bis): a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione; b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione: - delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti; - dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate; - delle categorie dei lavoratori interessati; - dei regimi gestionali; c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi. La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le disposizioni in esame chiariscono che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previsti condizionamenti o restrizioni in sede di contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla portabilità dei contributi pensionistici anche per la quota a carico del datore di lavoro e per la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Dall attuazione dell articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Una maggiore dinamica concorrenziale nella previdenza complementare potrebbe, anzi, contribuire alla sostenibilità di lungo termine del settore della previdenza complementare. 10 Sulle somme percepite a titolo di riscatto viene operata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile indicato dall articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 252/2005 (v. nota successiva). 11 In base all articolo 11, comma 6, le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e della parte corrispondente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies) del TUIR, se determinabili [i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), sono quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica e quelli derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale]

20 In merito alla possibilità di anticipare la liquidazione dell accantonamento previdenziale per i lavoratori inoccupati, le modalità e il trattamento tributario vengono allineati a quanto previsto per l anticipo del trattamento di fine rapporto. Si ricorda che l articolo 11, comma 7, del D. Lgs. 252/2005 prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possano richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; Al riguardo, si rileva che le norme si riferiscono ai fondi pensione di carattere privatistico, non compresi nell elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione. Appare comunque opportuna una conferma che le disposizioni non siano suscettibili di incidere anche sulla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all art. 3, co 4-45, della legge n. 92/2012 (c.d. riforma del lavoro Fornero) 12 o, comunque, su soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni. 12 Sulla disciplina di tali fondi è di recente intervenuto uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 179) esaminato dalla Commissione Bilancio non ancora pubblicato in G.U.)

21 Più in generale, appare comunque utile acquisire conferma che la modifica dei requisiti per ottenere l anticipo delle prestazioni pensionistiche in caso di inoccupazione (due anni di inoccupazione in luogo degli attuali quattro anni e un anticipo delle prestazioni, previa riforma del regolamento del fondo, fino a un massimo di dieci anni in luogo degli attuali cinque) sia compatibile con l equilibrio dei bilanci dei singoli fondi in ragione degli specifici meccanismi previsti nei rispettivi regolamenti. Andrebbero inoltre acquisite precisazioni in merito a quanto indicato dalla RT, secondo la quale, in merito a tale anticipazione, le modalità e il trattamento tributario sarebbero allineati a quanto previsto per l anticipo del trattamento di fine rapporto. Per quanto attiene alla disposizione di cui alla lettera c), numero 1, le norme consentono il riscatto della posizione, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle specificamente individuate all articolo 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. 252/2005, sia nelle forme collettive così come in quelle individuali, assoggettando detto riscatto all aliquota fiscale del 23%. In proposito, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, essendo tale aliquota allineata a quella ordinaria utilizzata a legislazione vigente in assenza di fattispecie specificamente tutelate con aliquota agevolata. ARTICOLO 16 Cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche La norme, come modificate durante l esame in sede referente, dispongono talune modifiche all articolo 1 del DL 7/2007, in materia di trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet. In particolare: viene modificato il comma 3, prevedendo che gli oneri relativi al recesso o al trasferimento dell utenza ad altro operatore siano commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [comma 1, lettera a)]; vengono introdotti i commi da 3-bis a 3-quater, prevedendo che le modalità di recesso con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché il passaggio ad altro gestore, siano analoghe alle forme utilizzate per l attivazione di un contratto. Il contratto contenente offerte promozionali non può

22 avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata, gli eventuali costi di uscita devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta. È fatto obbligo ai gestori, in caso di addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso dal medesimo [comma 1, lettera b)]; viene modificato il comma 4, attribuendo all Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) la competenza a stabilire le disposizioni applicative in merito al consenso espresso per l addebito di servizi da terzi sopra descritto. Si estende inoltre il potere sanzionatorio della medesima AGCOM anche alle violazioni delle disposizioni introdotte con le norme in esame [comma 1, lettera c)]. Le Commissioni di merito hanno infine introdotto un comma aggiuntivo (comma 1-bis), che modifica l articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3) del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003). Con tale modifica viene previsto che i consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta abbiano diritto di stipulare contratti che indichino le eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato del contratto (e non alla scadenza del contratto, come previsto a normativa vigente). La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le disposizioni sono di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, con riferimento alla lettera c), che demanda all AGCOM 13 gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in esame, incluse le funzioni sanzionatorie, andrebbe acquisita conferma dal Governo che dette attività possano essere svolte nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ARTICOLO 16-bis Elenco dei soggetti che utilizzano risorse nazionali di numerazione La norma, introdotta durante l esame in sede referente, dispone che il Ministero dello sviluppo economico individui e iscriva in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro provvede l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con decreto ministeriale sono 13 Si ricorda che l Autorità garante per le telecomunicazioni rientra nell elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

23 determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel predetto registro sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività. La norma, introdotta in sede referente, non è corredata di relazione tecnica. Al riguardo, andrebbe chiarito se gli adempimenti connessi all istituzione e alla gestione del registro in esame siano sostenibili dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. ARTICOLO 16-ter Concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica La norma, inserita nell'esame in sede referente, introduce i commi 2-bis e 2-ter all art. 26 del d.lgs. n. 28/ , prevedendo che l Autorità garante della concorrenza e del mercato adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza che possano risultare da una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica e che l'autorità rediga una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. La norma, introdotta in sede referente, non è corredata di relazione tecnica. Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che i compiti assegnati all Autorità garante della concorrenza e del mercato possono essere esercitati nell ambito delle risorse già ad essa assegnate, e, quindi, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. ARTICOLO 17 Portabilità nei servizi di comunicazione La norma dispone che, al fine di semplificare le procedure di migrazione e quelle per l'integrazione di SIM aggiuntive tra operatori di telefonia mobile, con decreto interministeriale siano previste misure per l identificazione in via indiretta del cliente, 14 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n

24 anche utilizzando il Sistema pubblico dell identità digitale 15, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione possa essere svolta per via telematica. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, riferita al testo originario (che non includeva nella previsione in esame le procedure per l integrazione di SIM aggiuntive), afferma che la norma mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile. L attività in oggetto ha formalmente carattere ordinamentale, trattandosi dell emanazione di norme di regolamentazione da parte dei Ministri interessati. Ad ogni modo, con apposita clausola di invarianza finanziaria, è stato espressamente disposto che dall articolo non debbano derivare oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, si rileva che la norma prevede la possibilità di utilizzo del Sistema pubblico dell identità digitale gestito dall Agenzia per l Italia digitale. Poiché tale Agenzia rientra nell elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che, per effetto della disposizione, siano posti a carico dell Agenzia adempimenti non sostenibili nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ARTICOLO 17-ter Aggiornamento del DPR 178/2010 recante la disciplina del Registro delle opposizioni Normativa vigente: il DPR 178/2010 reca il regolamento per la gestione del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali 16. L istituzione e la gestione del Registro è affidata al Ministero dello sviluppo economico, che può avvalersi di soggetti terzi che ne assumano interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante 15 Previsto dall articolo 64 del Codice dell amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005). In particolare, i commi 2-bis e 2-ter del suddetto articolo prevedono l istituzione, a cura dell'agenzia per l'italia digitale, del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'agenzia per l'italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati. 16 Registro previsto dall articolo 20-bis del DL 135/2009 (Attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee). Con tale articolo è stata recepita la normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

25 apposito contratto di servizio che specifichi - fra l altro - i parametri per il calcolo dei corrispettivi (basati sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione del Registro) e l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio. La norma, introdotta dalle Commissioni di merito nel corso dell esame in sede referente, dispone che sia aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 178/2010 per dare attuazione all articolo 130, comma 3-bis, del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con riguardo all impiego della posta cartacea per le finalità di cui all articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Le due norme richiamate dispongono quanto segue: articolo 130, comma 3-bis: il trattamento dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico è consentito, mediante l impiego del telefono e della posta cartacea e per finalità commerciali, nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali in un registro pubblico delle opposizioni; articolo 7, comma 4, lettera b): i soggetti interessati hanno il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, non è corredata di relazione tecnica. Al riguardo, andrebbe precisata la portata applicativa della norma, che si limita a prevedere che sia aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 178/2010. Ciò anche al fine di escludere eventuali effetti onerosi connessi alla gestione del Registro delle opposizioni. ARTICOLO 18 Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada La norma sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2016, l attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Detta soppressione è disposta mediante opportune modifiche al d.lgs. n. 261/ che includono, tra l altro, per 17 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio

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