Contrasto al mobbing. giugno Discipline Bionaturali. Cremazione LEGGE PROVINCIALE. 14 marzo 2013, n. 2

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1 2 LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 2 Contrasto al mobbing Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità 404 giugno 2013 L.P. 6 LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2013, n. 6 L.P. 7 LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2013 N. 7 Cremazione Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale) Discipline Bionaturali Norme in materia di discipline bionaturali

2 2 LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 2 Contrasto al mobbing Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità

3 82 Introduzione La consigliera provinciale Sara Ferrari (Pd), prima firmataria del disegno di legge 272/XIV: Il Parlamento europeo fin dal 2001 chiede agli Stati membri di dotarsi di una legge in materia di mobbing, ma l'italia non lo ha ancora fatto, per questo motivo alcune regioni hanno ritenuto opportuno legiferare in merito alle violenze psicologiche sul posto di lavoro. Tutte queste leggi regionali, e ora anche quella trentina, hanno accentrato l'attenzione sulla tutela del lavoratore mobbizzato attraverso la prevenzione, tralasciando le garanzie legali, perché sono di competenza statale. Lo scopo della nuova legge dunque è quello di avviare una responsabilizzazione pubblica di un fenomeno vissuto fino ad oggi come evento esclusivamente privato, infatti finora il lavoratore poteva rivolgersi ad un sindacato, ad una associazione di categoria o ad un avvocato. Da oggi si inizia a costruire un percorso di presa in carico pubblica: il lavoratore non sara' lasciato solo, potrà rivolgersi ai "punti unici di accesso dell'integrazione socio sanitaria", quegli uffici dei servizi sociali che sono presenti in ogni sede delle comunità di valle (per Trento il Comune) e lì potrà ricevere informazioni sui servizi messi in atto dalla Provincia. Si viene orientati verso la consigliera di parità e verso l'uopsal, l'ufficio dell Azienda sanitaria che si occupa dell'accertamento dei fatti ma anche del percorso di assistenza socio sanitaria psicologica e neurologica, nonché della diagnosi e certificazione. La legge prevede campagne informative e corsi di formazione, affinché tutti conoscano il problema, ne sappiano riconoscere i reali segnali e li possano affrontare o meglio prevenire. È istituito inoltre un osservatorio, per indagare un fenomeno ancora troppo sommerso, al fine di avanzare suggerimenti alla pubblica amministrazione, di proporre regolamentazioni interne o codici di condotta nei luoghi di lavoro. Dunque in sintesi la legge istituisce azioni di monitoraggio, prevenzione, formazione, offre servizi di orientamento, consulenza, accertamento, assistenza. pag.1

4 2 La consigliera provinciale Caterina Dominici (Patt), presentatrice del disegno di legge 276/XIV: pag.2 Mi sono attivata per una mia personale proposta legislativa in materia di mobbing, in seguito alla sollecitazione di cittadini che mi hanno sottoposto dolorosi casi concreti avvenuti nel nostro territorio. Il mobbing è un fenomeno che non danneggia solo il mobbizzato, ma anche le aziende che vedono compromesso un clima di lavoro sereno e proficuo. Il danno è poi calcolabile sul piano sanitario e assistenziale, in circa il 190% della retribuzione annua lorda di ciascun soggetto colpito. E allora, vista la lacuna legislativa nazionale, mi sembra del tutto opportuno che la Provincia Autonoma di Trento - al pari di altre Regioni come Lazio, Abruzzo, Umbria, Veneto e anche la Regione speciale Friuli Venezia Giulia si doti di una propria legge che quanto meno responsabilizzi la collettività, coordini gli interventi necessari, diffonda l opera di prevenzione e di contrasto, sostenga le vittime del mobbing e assicuri loro il necessario ascolto, faccia adeguata formazione del personale. Credo che la legge approvata dal nostro Consiglio provinciale vada accolta come una prova di civiltà e un impegno forte, nonostante i ridotti spazi di competenza legislativa della nostra autonomia speciale in questa materia.

5 82 Introduzione Il consigliere provinciale Salvatore Panetta (Upt), primo firmatario del disegno di legge 283/XIV: Essere vittima di mobbing coinvolge in modo allargato tutte le condizioni dell esistenza di una persona, non solo quelle lavorative, ma anche quelle affettive, relazionali, familiari, sociali, producendo un peggioramento di tutta la vita del soggetto e della sua famiglia. L aggiornamento multidisciplinare e interdisciplinare degli operatori presuppone la costruzione di percorsi capaci di individuare strumenti relazionali efficaci e sono certamente tra gli interventi più importanti da inserire in una dimensione normativa come questa, che non ha la competenza per incidere ad altri livelli. I servizi di ascolto e di primo intervento si reggono sulla validità e le sensibilità del personale addetto, sulla loro capacità di individuare soluzioni precise e veloci, accanto a modalità empaticamente rassicuratorie. Perché non è facile ammettere di essere vittime di comportamenti vessatori sul posto di lavoro. Il coraggio di mettere la propria fragilità nelle mani di un Servizio, è un passo faticoso e impone un accoglienza professionalmente capace. La scommessa di questo disegno di legge è anche quella di facilitare queste denunce, definendo strumenti di tutela e rinforzo nei confronti delle vittime, ed equi percorsi giudiziari per i mobber, contando sul fatto che venga emanata al più presto una legge nazionale specifica sul mobbing. pag.3

6 2 Cosa s intende per mobbing : pag.4 La definizione. Il mobbing è un insieme di comportamenti vessatori messi in atto da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungati nel tempo e lesivi della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso. Per poter parlare di mobbing, l attività deve essere compiuta con intenti persecutori, deve essere funzionale all esclusione del lavoratore dal gruppo di lavoro, deve essere causa di negative ripercussioni psico-fisiche. Si parla di straining quando la molestia si traduce in uno o alcuni atti isolati, senza la caratteristica della continuità nel tempo. Il mobbing può provocare disturbi da disadattamento lavorativo e disturbi post-traumatici da stress. Le tipologie. Il mobbing può essere verticale discendente (c.d. bossing) quando è commesso dal superiore gerarchico, verticale ascendente se a commetterlo è il sottoposto, oppure orizzontale, se ne sono responsabili dei colleghi di pari livello. L etimologia. Il termine mobbing (dal verbo inglese to mob, che significa assaltare, aggredire, ma anche dal latino mobile vulgus, che significa folla, gentaglia) fu usato per la prima volta dall etologo Konrad Lorenz, per indicare nel mondo animale il comportamento di gruppi che portano danni a degli individui singoli. Comportamenti vessatori demansionamento o completa inattivita; assegnazione di eccessivi carichi di lavoro; frasi ingiuriose e aggressioni verbali; assegnazione a turni e mansioni penose; critiche continue e umilianti; isolamento dei colleghi; collocamento in postazioni di lavoro inidonee; trasferimento o distacco illegittimi; minaccia o esercizio illegittimo del potere disciplinare; abuso di controlli; rifiuto arbitrario di lavoro straordinario; esclusione ingiustificata da benefici e incarichi; sottrazione di strumenti di lavoro; rifiuto di permessi o ferie o sistematica collocazione in periodi non graditi; licenziamento ingiustificato; molestie in genere, da quelle sessuali a quelle per motivi di religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale, razza o origine etnica.

7 2 Le dimensioni del fenomeno A livello di Unione europea stando a un sondaggio effettuato proprio dall Ue nel 2000 è stato rilevato che 12 milioni di lavoratori dichiarano di essere stati vittime di mobbing nei precedenti dodici mesi. Il Paese più interessato sarebbe l'inghilterra, con un incidenza del 16%, mentre in Italia si scende al 4%. Circa ⅓ delle vessazioni avrebbe una durata superiore ai 2 anni. La maggioranza di chi si dichiara mobbizzato - in Italia - sarebbe residente al Nord, con predominanza di donne e di lavoratori con profilo impiegatizio. I precari sarebbero più colpiti rispetto ai dipendenti in pianta fissa. Un dato riferito al Trentino: nell ente Provincia Autonoma di Trento e nell ultima dozzina di anni si sono verificati 5 ricorsi al giudice civile e/o del lavoro per presunti casi di mobbing: 2 sono ancora in definizione, nei restanti 3 ci sono state delle condanne al risarcimento del danno, ma per singoli atti illegittimi e senza il riconoscimento della vera e propria fattispecie del mobbing. pag.5

8 2 pag.6 La legislazione esistente in materia Responsabilità penale. La legislazione penale italiana attualmente non prevede uno specifico reato di mobbing. Per la punizione dei singoli comportamenti in cui esso si sostanzia, ci si rifà quindi ad altri reati previsti dal nostro codice penale, come quelli di violenza privata, lesioni personali, estorsione, abuso d ufficio, atti persecutori (stalking), violenza sessuale. Il mobbing può anche essere punito in base al reato di maltrattamenti contro famigliari e conviventi (art. 572 c.p.: Chiunque maltratta una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con ). In quest ultimo caso, la giurisprudenza tende ad applicare il reato a casi di mobbing solamente nei pochi casi in cui il rapporto di lavoro presenta caratteristiche para-familiari (es: la collaboratrice domestica, il garzone di bottega ). Responsabilità civile. Chi commette mobbing lavorativo può essere chiamato a risarcire il danno (anzitutto patrimoniale, ma poi anche morale e biologico), per avere violato gli obblighi connessi al contratto di lavoro. Il riferimento è al principio generale stabilito dall articolo 2087 del codice civile: L imprenditore e tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Un principio, quest ultimo, strettamente collegato con quanto afferma la Costituzione in tema di diritto alla salute (art. 32) e di rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana nell'esplicazione dell'iniziativa economica (art. 41). Normative regionali. In tema di mobbing hanno legiferato diverse Regioni italiane, naturalmente nei limiti delle proprie competenze, che non riguardano né l ambito penalistico né quello delle responsabilità civili. Hanno così introdotto strumenti per l informazione, la prevenzione, l assistenza alle persone e la conoscenza del fenomeno enti come Abruzzo, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Molise e Lazio.

9 2 Cosa prevede la legge: impegna la Provincia Autonoma di Trento a iniziative di contrasto al fenomeno del mobbing, finalizzate al benessere organizzativo nei luoghi di lavoro e alla tutela dell integrità psico-fisica del lavoratore, a partire anzitutto dall ambiente lavorativo pubblico. C è da dire che alcuni enti (come l Università di Trento) si sono dotati della figura del consigliere di fiducia, che si mette a disposizione del personale e contribuisce alla buona applicazione di codici di condotta antimobbing; istituisce il Coordinamento provinciale antimobbing, con durata pari alla legislatura e senza indennità per i componenti. Vi faranno parte dirigenti Pat, presidente del Comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, un medico del lavoro, uno psicologo, il responsabile dell Uopsal (Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, articolazione dell Azienda sanitaria provinciale), la Consigliera di parità nel lavoro, un rappresentante dei sindacati, uno degli imprenditori, uno dell Inail (Istituto assicurazione contro gli infortuni sul lavoro); indica i compiti del Coordinamento antimobbing: monitoraggio del fenomeno in Trentino, attivazione di studi, iniziative informative, valutazione dei servizi antimobbing esistenti e formulazione di proposte alla Giunta provinciale, promozione di buone pratiche e di codici di autoregolamentazione nelle aziende; prevede l informazione, il primo ascolto e l orientamento dei cittadini attraverso i punti unici di accesso ai servizi sociosanitari (ossia i servizi sociali delle Comunità e del Comune di Trento); prevede corsi di formazione e aggiornamento degli operatori; assegna all Azienda sanitaria provinciale e alla Consigliera di parità nel lavoro compiti di consulenza e supporto ai lavoratori/lavoratrici colpiti da mobbing. La consigliera potrà anche attivare apposite procedure di conciliazione. pag.7

10 2 Il punto di vista di Graziano Maranelli, direttore dell'unità operativa per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Uopsal) dell'azienda sanitaria provinciale (Apss): pag.8 Nonostante una delibera del Consiglio d Europa del 2000 vincolasse gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, nell ordinamento legislativo italiano non c è ancora uno specifico riferimento al mobbing. Sulla scia di quanto già adottato da alcune Regioni, la L.P. 14 marzo 2013, n. 2, ha il merito di portare anche dentro il quadro normativo provinciale l attenzione a questo importante aspetto della tutela della dignità e della salute dei lavoratori e di farlo in un momento in cui le priorità relative all occupazione e all economia rischiano di spingerlo in secondo piano. Benché la legge approvata mantenga solo una parte degli interventi che erano stati progettati nei disegni di legge poi unificati e che avrebbero potuto presentare importanti ricadute operative, è positivo che la legge fissi alcuni principi di fondo volti alla prevenzione del fenomeno, alla tutela delle persone oggetto di molestie sul lavoro e alla promozione del benessere organizzativo. Vengono date prime indicazioni di assistenza e si pongono le basi per il monitoraggio del fenomeno e si fissa l impegno per la progettazione di iniziative di studio, di informazione e di sensibilizzazione. Importante è il richiamo al benessere organizzativo che, pur avendo con il mobbing una relazione non diretta, costituisce un contesto che rappresenta un valido antidoto alla crescita di condizioni di violenza morale e che dovrebbe costituire il vero obiettivo delle azioni di promozione. La legge provinciale costituisce quindi solo un primo passo, ma importante, perché di mobbing e di molestie sul lavoro (così come di benessere organizzativo) si facciano carico le politiche, in primo luogo quelle per la salute e per il lavoro, con il coinvolgimento delle parti sociali e di tutti i soggetti interessati. E auspicabile che le politiche e i soggetti coinvolti sappiano investire per cogliere appieno le opportunità che essa offre. L iter della legge in Consiglio provinciale: La legge è stata approvata dal Consiglio provinciale il 7 marzo La discussione è stata animata, diversi gruppi hanno contestato la reale efficacia di questa legge: il voto segreto ha infine prodotto 19 sì, 8 contrari e 6 astenuti. Il testo è entrato in vigore il 3 aprile In precedenza - il 21 gennaio la II Commissione permanente, presieduta da Caterina Dominici (Patt), aveva espresso voto favorevole (astenuto Mauro Delladio, Pdl) al testo unificato dei 3 disegni di legge in campo. In ordine di presentazione, si tratta del ddl 272/XIV di Sara Ferrari, Andrea Rudari, Mattia Civico, Margherita Cogo, Michele Nardelli e Luca Zeni (Pd), poi del ddl 276/ XIV di Caterina Dominici, quindi del ddl 283/XIV di Salvatore Panetta, Giorgio Lunelli, Renzo Anderle, Gianfranco Zanon e Marco Depaoli (Upt).

11 2 Art. 1 Finalità Il testo della legge: LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 2 Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità (b.u. 19 marzo 2013, n. 12) pag.9 1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto della normativa statale e dell'unione europea, promuove azioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing, volte a favorire il benessere organizzativo e a preservare l'integrità psico-fisica e relazionale della persona sul luogo di lavoro. 2. In particolare la Provincia, con le misure previste da questa legge, contrasta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma reiterata e vessatoria di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo attuata dal datore di lavoro o da altro personale nei confronti di un lavoratore, idonea a comprometterne la salute, la professionalità o la dignità. 3. Per i fini del comma 1 la Provincia attua, in collaborazione con le parti sociali, con il coordinamento provinciale antimobbing previsto dall'articolo 2 e con le strutture sanitarie e sociosanitarie, azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, studio e assistenza. 4. Per le informazioni e i documenti formati in attuazione di questa legge è garantita l'osservanza della riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Art. 2 Coordinamento provinciale antimobbing 1. Per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 e al fine di promuovere azioni e un confronto coordinato tra i soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del mobbing, la Provincia istituisce il coordinamento provinciale antimobbing. 2. Il coordinamento è composto da: a) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro e sanità nonché il dirigente dell'agenzia del lavoro o loro delegati;

12 2 pag.10 b) il presidente del comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o suo delegato; c) un medico del lavoro e uno psicologo con specifiche competenze nelle problematiche previste da questa legge individuati dall'azienda provinciale per i servizi sanitari; d) il responsabile dell'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro o suo delegato; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale; f) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro; g) la consigliera di parità nel lavoro; h) un rappresentante dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), qualora l'istituto abbia espresso la propria disponibilità a partecipare al coordinamento. 3. La Giunta provinciale all'atto della nomina del coordinamento individua la struttura provinciale competente per l'attività di segreteria. Il coordinamento sceglie il presidente tra i componenti indicati nel comma 2, lettera a), e stabilisce le proprie regole di funzionamento. 4. Ai lavori del coordinamento possono partecipare, su richiesta del presidente, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche esperti nelle questioni trattate o soggetti esterni. 5. I componenti del coordinamento restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa. Art. 3 Funzioni del coordinamento provinciale antimobbing 1. Il coordinamento provinciale antimobbing svolge i seguenti compiti: a) monitoraggio del mobbing nei luoghi di lavoro anche attraverso il raccordo operativo con l'osservatorio per la salute previsto dall'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela

13 2 della salute, con le strutture provinciali interessate, con istituzioni, enti pubblici e privati, nonché con associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto del mobbing e nel sostegno e nell'assistenza delle vittime; b) monitoraggio delle azioni sul mobbing promosse dai comitati unici di garanzia della Provincia, dei relativi enti pubblici strumentali e degli enti locali previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini); c) formulazione di proposte alla Giunta provinciale in ordine agli interventi finalizzati all'attuazione di questa legge, evidenziando le criticità organizzative e gestionali che possono favorire l'insorgere e lo sviluppo del mobbing; d) valutazione dei servizi esistenti in ambito provinciale per contrastare il mobbing; e) promozione di studi, iniziative di sensibilizzazione e di informazione, in particolare con riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento dei materiali informativi divulgati secondo quanto previsto dall'articolo Per favorire il benessere organizzativo, anche attraverso l'eliminazione di disfunzioni organizzative e informative, il coordinamento promuove la diffusione di buone prassi, di regolamentazioni interne e codici di condotta, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro. 3. Il coordinamento assicura la costante informativa sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta. Art. 4 Interventi di prima informazione e assistenza 1. La Provincia assicura, attraverso il proprio sito istituzionale internet, la diffusione delle informazioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing e per l'orientamento del lavoratore presso le competenti strutture pubbliche e private. 2. I punti unici di accesso per l'integrazione socio-sanitaria previsti dall'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute distribuiscono il materiale informativo e svolgono attività di primo ascolto e orientamento sulle misure previste da questa legge. pag.11

14 2 3. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di rispettivo riferimento, la consigliera di parità nel lavoro e l'azienda provinciale per i servizi sanitari svolgono le funzioni di consulenza, accertamento e assistenza a favore dei lavoratori che lamentano il mobbing. Art. 5 Interventi in materia di formazione e aggiornamento 1. La Provincia promuove iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nella prevenzione e contrasto del mobbing, nonché nel sostegno e nell'assistenza alle vittime della conflittualità sul lavoro. 2. Per i fini del comma 1 la Provincia realizza e promuove, anche per il tramite dell'agenzia del lavoro, corsi di formazione e aggiornamento per prevenire, riconoscere e contrastare comportamenti che compromettono il benessere organizzativo e che provocano disagio negli ambienti di lavoro. 3. I corsi sono rivolti, in particolare: a) ai soggetti che operano nei servizi preposti alla tutela e sicurezza del lavoro e alla tutela della salute; b) agli operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli organismi rappresentativi dei datori di lavoro; c) ai responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato. pag.12 Art. 6 Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico 1. La Provincia adotta, anche attraverso specifiche direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, misure finalizzate a favorire il benessere organizzativo e a contrastare il mobbing nell'ambito lavorativo pubblico. 2. La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali, alle società da essa partecipate e controllate, nonché alle fondazioni da essa istituite volte all'adozione, nel rispetto della relativa autonomia gestionale e organizzativa, di analoghe regole organizzative in funzione della salvaguardia della salute fisica e psichica, nonché della dignità e della personalità delle lavoratrici e dei lavoratori. Art. 7 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge. Art. 8 Modificazioni della legge provinciale n. 13 del Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente: "3 bis. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle pari opportunità"." 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 13 del 2012 è inserito il seguente: "3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing."

15 2 Art. 9 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 di questa legge, con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento realizzati per il tramite dell'agenzia del lavoro, vi provvede l'agenzia con il proprio bilancio, mentre con riferimento ai corsi rivolti al personale provinciale, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base (Oneri di gestione e formazione del personale) e (Indennità al personale e altre spese generali in conto capitale), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). pag.13 Segui l iter della legge: L iter dei disegni di legge che stanno alla base della legge provinciale 2/2013 può essere seguito sul sito internet del Consiglio provinciale ( Nella banca dati codice provinciale si trova il testo della legge e verranno pubblicati anche i regolamenti attuativi oggi non ancora adottati dalla Giunta provinciale, nonchè tutte le future modifiche alla legge provinciale 2 del Ecco anche il codice QR per un eventuale consultazione diretta delle pagine web relative, tramite smartphone.

16 6 LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2013, n. 6 Cremazione Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale) pag.14

17 6 Introduzione Il consigliere provinciale Salvatore Panetta (Upt), presentatore del disegno di legge 339/XIV: Nella passata legislatura il Consiglio Provinciale, in accoglimento anche delle istanze e delle sollecitazioni provenienti dalla società civile ed in particolare dalle associazioni cremazioniste, ha approvato la legge provinciale 20 giugno 2008 n. 7 (Disciplina della cremazione ed altre disposizioni in materia cimiteriale) con la quale sono stati recepiti e disciplinati i principi e gli istituti previsti dalla legge nazionale 130/2001. In particolare con tale normativa, oltre ad una disciplina precisa e puntuale della cremazione, sono stati introdotti nel nostro ordinamento giuridico gli istituti dell affidamento familiare delle ceneri e della dispersione in natura già presenti in altre regioni, che avevano più celermente recepito i citati principi della normativa nazionale, consentendo così ai propri cittadini di esercitare questo importante diritto di cittadinanza legato alla sfera dei diritti squisitamente personali, quale è per l appunto quello legato al culto dei morti e al rispetto delle scelte circa la forma di sepoltura. Questo disegno di legge va a modificare alcuni punti dell originaria L. P. 7/2008, per renderli più aderenti alla realtà e consentire una più agevole applicazione, e introduce alcuni nuovi istituti di indubbia utilità, per favorire una pratica che fino agli ultimi anni del secolo scorso rappresentava una scelta marginale, ma che nell ultimo decennio ha fatto registrare un progressivo incremento, tant è che in alcuni casi ha superato in termini percentuali la consolidata e usuale pratica dell inumazione. pag.15

18 6 pag.16 Aspetti storici e culturali: La cremazione è la pratica dell incenerimento dei defunti. L usanza è molto antica: già tremila anni fa per i Greci era questo il modo predominante di trattamento dei cadaveri. Anche nell antica Roma la cremazione era radicata tra i ceti abbienti e nobili, tant è che sorsero le prime costruzioni di strutture per contenere i loculi cinerari (columbarium). La cremazione era diffusa in antico anche nell America del nord e nell area mediterranea. Con la diffusione del cristianesimo, la pratica nell impero romano decadde a favore della sepoltura: i cristiani infatti preferivano l inumazione. Non tanto perché il Vangelo contenesse indicazioni a questo proposito, ma per altre ragioni: la maggiore semplicità e umiltà dell inumazione; l origine pagana greco-romana della pratica di bruciare i morti; la preoccupazione che il rogo potesse interferire con la resurrezione del corpo e la sua riunione con l anima. Anche l islamismo fece una netta opzione per la sepoltura dei corpi. La diffusione della cremazione in epoca moderna si deve sia a istanze di contrasto ai precetti della Chiesa, sia a motivazioni pratiche, igieniche e urbanistiche. In Italia Paolo Gorini, scienziato pavese, nel 1876 progettò il primo forno crematorio a Riolo, frazione di Lodi. Nel 1963 la Chiesa Cattolica Romana, a seguito del Concilio Vaticano II, abolì il divieto per i propri fedeli di farsi cremare. Nell ultimo decennio, la C.e.i. (Conferenza Episcopale Italiana) ha definito apposite liturgie di accompagnamento per i funerali di persone che hanno scelto la cremazione (la nuova edizione del rito delle esequie è entrata in vigore in occasione della commemorazione dei defunti dello scorso novembre 2012). Questo mutato atteggiamento della Chiesa ha contribuito al progressivo aumento di quanti scelgono di farsi cremare.

19 6 Quanto è praticata la cremazione: nel 2011, in Italia, a fronte di decessi sono state effettuate cremazioni, pari al 14,29%, con un incremento rispetto all anno precedente del 10,3% (nel 2010 sono state ) (dati sefit-federutility) Analizzando la distribuzione territoriale del fenomeno, si rileva come la pratica della cremazione nel sud Italia è pressoché inesistente (meno dell 1%), percentuale che si avvicina al 10% nel centro e al 20% nel nord (la media europea si aggira attorno al 35%, mentre se si considerano solamente i Paesi del Nord-Europa, la percentuale supera abbondantemente il 50%, con punte anche del 60% e oltre; alcune città italiane, quali per esempio Milano o Bolzano, con oltre il 50% di cremazioni sono allineate con le medie nordeuropee ). Anche la dislocazione degli impianti nel territorio nazionale risente inevitabilmente del diverso approccio culturale al fenomeno: degli oltre 50 attivi in Italia, la maggior parte si trova al nord, alcuni al centro e pochissimi al sud. La cremazione in Trentino: in provincia di Trento non esistono ad oggi forni per la cremazione, i Comuni sono quindi convenzionati con strutture esterne come quella di Mantova (altre sono funzionanti a Bolzano e a Verona). La costruzione di una nuova struttura è prevista presso il cimitero di via Giusti a Trento. La statistica a livello provinciale riferita all anno elaborata con un approfondito studio dal Consorzio dei Comuni Trentini - parla di: 30% di cremazioni (1.431) 70% di salme tra quelle tumulate (461), inumate (2.461) e trasportate fuori Comune (391). pag.17

20 6 Destinazione delle ceneri in Trentino pag tumulate 371interrate 155 in affido familiare Crescita della popolazione residente trasportate nella provincia di Trento per genere fuori Comune ( ) disperse in natura disperse nel cinerario comune disperse in apposita area del cimitero La cremazione nelle Valli trentine Si registrano forti differenze tra le diverse vallate: si va dal 53% di cremazioni nella Comunità dell Alto Garda e Ledro al minimo dell 8% in quella della Valle di Cembra, passando per il 12% del Primiero, 14% della Paganella, il 17% della Valle dei Laghi, il 18% della Valsugana e Tesino, il 21% delle Giudicarie, il 22% della Valle di Non, il 23% degli Altipiani Cimbri, il 27% della Vallagarina, il 30% della Rotaliana e della Valle di Fassa, il 31% dell Alta Valsugana Bernstol, il 40% della Val d Adige e il 47% della Val di Fiemme.

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