Disegno di Legge di stabilità 2015

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1 Disegno di Legge di stabilità 2015 Il Disegno di Legge di Stabilità 2015 contiene numerose misure fiscali che entreranno in vigore dal prossimo anno, salvo, come vedremo, le disposizioni in materia di IRAP, di dividendi percepiti da enti non commerciali e di tassazione di proventi assicurativi. Attualmente, il testo ha superato l esame della Camera dei Deputati e passerà all esame del Senato che, prevedibilmente, apporterà modifiche rendendo così necessario un ritorno del provvedimento, per l approvazione definitiva, alla Camera dei Deputati. Commentiamo sinteticamente nella presente circolare le disposizioni, soffermandoci su quelle di maggior interesse e ricordando che la disciplina del nuovo regime forfettario, già oggetto di approfondimento, è contenuta in questo provvedimento. A tal proposito, informiamo che nel passaggio alla Camera i limiti di ricavi/compensi per l accesso al nuovo regime sono rimasti invariati, rinviando quindi al Senato la trattazione dei relativi emendamenti. DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA La Legge di Stabilità proroga le maxi detrazioni in scadenza previste per gli interventi di recupero edilizio, nonché del correlato bonus mobili, e di risparmio energetico. Precisando che sono rimasti inalterati gli interventi oggetto delle agevolazioni, vediamo le nuove misure ed i termini temporali. Interventi su Immobili Residenziali La detrazione al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015; quindi, salvo ulteriori interventi normativi, dal 1 gennaio 2016 la detrazione torna ad essere del 36% per un ammontare massimo di euro per unità immobiliare. Fino al 31 dicembre 2015 il limite massimo di spesa agevolabile è di euro per unità immobiliare. Al momento non risulta oggetto di proroga la misura maggiorata prevista per gli interventi antisismici (65%), conseguentemente dal 1 gennaio 2015 la misura della detrazione diviene quella ordinaria del 50%. Detrazione per l acquisto di Mobili I contribuenti che hanno effettuato, successivamente al 26 giugno 2012, interventi su immobili residenziali che beneficiano dell agevolazione di cui al punto precedente, possono fruire anche di una ulteriore agevolazione consistente nella detrazione ai fini IRPEF del 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Non possono, infatti, beneficiare dell agevolazione coloro che rinnovano i mobili senza aver effettuato interventi di ristrutturazione sull immobile. La spesa massima agevolabile per l acquisto di mobili è fissata in e dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Interventi di Risparmio Energetico Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2015 della misura del 65% per la detrazione delle spese di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. La misura del 65% ed il termine del 1

2 31 dicembre 2015 si applicano sia agli interventi su singoli immobili che agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Dal 1 gennaio 2016 la detrazione scenderà al 36%, cioè la medesima misura prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Restano invariati i limiti massimi di spesa agevolabili. RITENUTA SU BONIFICI Dal 1 gennaio 2015 viene elevata dal 4% all 8% la ritenuta d acconto operata da banche e Poste Italiane all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (bonifici per interventi edilizi e per acquisto mobili, bonifici per interventi di risparmio energetico). Restano invariate le altre modalità come la determinazione dell imponibile della ritenuta che è costituito dall importo bonificato decurtato dell IVA in misura pari all aliquota massima (22%). IRAP Dal 1 gennaio 2015 è ammessa in deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata dai determinati soggetti (società di capitali ed enti commerciali, società di persone e imprese individuali, banche ed altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, artisti e professionisti, produttori agricoli), la differenza fra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui all art. 11, riferibili al medesimo costo, se spettanti. In sostanza, se il totale delle deduzioni è inferiore al costo del lavoro, spetta un ulteriore deduzione fino a concorrenza di questo. Si determina così l integrale deduzione, ai fini IRAP, del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La nuova deduzione è accompagnata dall abrogazione della disposizione contenuta nel Decreto Legge 66/2014 che prevedeva la riduzione delle aliquote Irap dal 3,9% al 3,5% dal periodo d imposta In pratica, tale riduzione non troverà mai applicazione, permanendo le aliquota impositiva vigenti nel 2013 cioè la aliquota ordinaria del 3,9% (1,9% per il settore agricolo). Al contrario, restano utilizzabili le aliquote ridotte (3,75%per la generalità delle imprese) previste dallo stesso D.L. 66/2014, nel caso di acconto 2014 determinato in via presuntiva. Nel passaggio alla Camera dei Deputati è stato approvato un emendamento che prevede per le imprese del settore agricolo l estensione dell integrale deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro, già previsto per i lavoratori a tempo indeterminato, anche per ogni dipendente a tempo determinato con contratto almeno triennale che abbia lavorato non meno di 150 giorni. IVA: REVERSE CHARGE Dal 1 gennaio 2015 il meccanismo del reverse charge viene ampliato: alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA; ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all energia elettrica; 2

3 alle cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore. Pertanto, le fatture saranno emesse senza applicazione dell IVA ai sensi dell art. 17 c.6 DPR 633/72 e sarà il destinatario ad integrare il documento con IVA registrandolo sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Viene altresì previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti dello Stato e dei suoi organi, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle Camere di Commercio, delle università, delle ASL, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficienza, degli enti di previdenza, che l IVA sarà versata dai committenti/cessionari appena elencati e non dai fornitori. Si tratta di una nuova fattispecie che sembra comportare l emissione della fattura con addebito dell IVA, il pagamento da parte del cliente/ente del solo ammontare imponibile perché il cliente/ente versa direttamente l IVA all erario. Le modalità e i termini verranno stabiliti da apposito decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze e l efficacia della disposizione è in ogni caso subordinata al rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell Unione Europea. Se tale delega non dovesse essere introdotta, con Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30/6/2015, verranno aumentate le aliquote dell accisa sulla benzina, - dell accisa sulla benzina con piombo, dell accisa sul gasolio usato come carburante RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E disposta l ennesima riapertura dei termini per la rideterminare in modo agevolato il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2015, non in regime di impresa. Possono fruire di questa opportunità solo le persone fisiche "private", le società semplici e gli enti non commerciali limitatamente a beni che non rientrano nell'esercizio di un'attività commerciale; non possono, quindi, essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni o i terreni posseduti nell'esercizio di impresa, cioè presenti nel patrimonio aziendale. Possono essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, i terreni edificabili, i terreni con destinazione agricola. La rivalutazione del costo di acquisto della partecipazione o del terreno comporta: - il pagamento dell'imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015; - la redazione di una perizia di stima, a cura di professionisti iscritti ad albi (per i terreni redatta da: ingegneri, architetti, geometri, agronomi, periti agrari e industriali edili; per le partecipazioni redatta da: da dottori e ragionieri commercialisti, periti commerciali, revisori contabili), e giurata entro il 30 giugno Le misure dell'imposta sostitutiva, invariate rispetto alle precedenti rivalutazioni, sono le seguenti: - 4% per le partecipazioni che al 1 gennaio 2015 risultano qualificate, cioè che rappresentano nelle società di capitali una percentuale superiore al 20 per cento o nelle società di persone una partecipazione al capitale superiore al 25 per cento; - 2% per le partecipazioni che al 1 gennaio 2015 risultano non qualificate cioè che rappresentano percentuali inferiori a quelle sopra riportate; 3

4 - 4% per i terreni che al 1 gennaio 2015 sono edificabili o a destinazione agricola. L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore della partecipazione o del terreno, così come definito dalla perizia di stima, alla data del 1 gennaio 2015 e non al maggior valore (plusvalenza) rispetto al costo di acquisto o al costo fiscalmente rilevante a tale data. MARCHI E BREVETTI: NUOVO REGIME DI TASSAZIONE I soggetti titolari di reddito d impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile, hanno la facoltà di optare per un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall utilizzo di marchi, brevetti, opere dell ingegno, know-how, ecc. a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014. L introduzione di un regime opzionale di tassazione agevolata è finalizzata a favorire l investimento in attività di ricerca e sviluppo, contrastare i fenomeni di delocalizzazione dei diritti su tali beni immateriali (facilitati dalla loro intangibilità) perseguendo anche l obiettivo di incentivarne il rientro in Italia nonché di attrarre anche investimenti esteri. La scelta del regime opzionale in commento è tuttavia possibile solo per i soggetti svolgenti attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali indicati. L opzione, della durata di 5 esercizi sociali, è irrevocabile e riguarda i redditi derivanti dall utilizzo delle opere dell ingegno, di brevetti industriali, di marchi d impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. Il regime opzionale consiste nell escludere dal reddito complessivo il 50% del reddito derivante dall utilizzazione dei suddetti beni immateriali. Tuttavia, per i primi due periodi opzionali tale percentuale di esclusione è inferiore essendo, rispettivamente, del 30% per il primo periodo d imposta e del 40% per il secondo. E inoltre prevista l esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali a condizione che almeno il 90% del relativo corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d imposta successivo, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. L opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta (IRAP). CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E previsto un credito d imposta a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo. Il beneficio si applica con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019. Le spese per investimenti in ricerca e sviluppo sono agevolabili alle seguenti condizioni: a) le spese devono risultare incrementali rispetto a quelle mediamente sostenute dalla medesima impresa nel triennio ; b) le spese per le attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a euro; c) il beneficio è riconosciuto per un importo massimo di 5 milioni di euro annui. Il diritto al credito d imposta matura con riferimento alle seguenti spese: 1) per il personale altamente qualificato addetto a ricerca e sviluppo; 2) per acquisire strumenti o attrezzature; 3) in relazione a contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca; 4) per competenze tecniche e privative industriali relative ad un invenzione. 4

5 Per i costi di cui ai punti 1 e 3, il credito d imposta matura nella misura del 50% delle spese, mentre per le restanti ipotesi il credito d imposta matura nella misura del 25%. Il credito d imposta: - deve essere indicato in dichiarazione dei redditi - non concorre a formare il reddito, né la base imponibile IRAP - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e costi; (artt. 61 e 109, c. 5 del D.P.R. 917/86) - è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 - è escluso dai limiti annui di euro (previsto per i crediti d imposta da indicare nel quadro RU) e di euro (limite generale di compensazione). In caso di indebita fruizione, totale o parziale, del credito d imposta, l Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell importo, oltre a interessi e sanzioni. EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS Le erogazioni liberali alle ONLUS dal 1 gennaio 2015 saranno, rispettivamente, detraibili ai fini IRPEF e deducibili ai fini IRES per un importo non superiore a euro Il precedente limite massimo era di euro DIVIDENDI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI Viene elevata, dal 1 gennaio 2014, la quota di imponibilità dei dividendi percepiti da enti non commerciali: dal 5% al 77,74%. La nuova soglia di imponibilità dei dividendi opera per i soli dividendi percepiti dall ente non commerciale nell ambito della propria attività istituzionale. Resta ferma la quota d imponibilità del 5% per i dividendi percepiti dall ente nell ambito dell esercizio di una attività d impresa. TASSAZIONE FONDI PENSIONI Dal 1 gennaio 2015 l aumento dall 11% al 20% dell aliquota fiscale dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gravante sul risultato maturato in ciascun periodo d imposta dai fondi pensione complementari. La nuova aliquota si applica dal periodo d imposta 2015, conseguentemente colpisce i risultati maturati nel periodo d imposta Segnaliamo che è probabile l approvazione nel passaggio al Senato di un emendamento che preveda un aumento più graduale. Viene inoltre elevata dall 11% al 17% l imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto. Tale disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal prossimo 1 gennaio DICHIARAZIONE IVA Nella prosecuzione dell opera di semplificazione, viene disposta l eliminazione dell obbligo della dichiarazione unificata prevedendo che l invio della dichiarazione annuale IVA avvenga entro il mese di febbraio. Questa modifica consente l eliminazione dell obbligo di presentazione, entro febbraio, della comunicazione dati IVA prevista per ottemperare al calcolo delle risorse che ogni Paese membro deve versare alla UE. La disposizione, entrando in vigore il prossimo 1 gennaio 5

6 2015, comporterà la modifica a partire dall adempimento dichiarativo relativo all anno 2015 cioè dalle dichiarazioni da presentare nel TASSAZIONE PROVENTI ASSICURATIVI Viene previsto che l esenzione da IRPEF dei proventi finanziari corrisposti in caso di morte siano commisurati al premio effettivamente destinato a copertura del rischio. In presenza di polizze miste (morte e altro), l eventuale rimborso per il caso morte sarà esente solo per la parte corrispondente a quanto versato per il caso morte, la restante parte sarà invece assoggettata ad IRPEF secondo il disposto del comma 4, dell art. 45 del Tuir. La nuova disposizione trova applicazione per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2014 SISMA EMILIA 2012 Con modifica retroattiva, è soppressa la disposizione in cui si prevedeva che gli aiuti concernenti i finanziamenti per il pagamento di tributi e contributi, erano concessi nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea del 19 dicembre Questi aiuti sono ora concessi nei limiti e alle condizioni del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, sugli aiuti de minimis. 6

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