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1 Roma, 24 gennaio 2014 Gent.li CLIENTI Loro Sedi Via mail Oggetto: Circolare n. 2/2014 principali novità fiscali Gentili Clienti, La legge di stabilità 2014 (L n. 1473), in vigore dall , introduce novità di carattere fiscale e societario oltre ad alcune novità in materia di lavoro e previdenza ed oltre ad alcune novità che riguarda le persone fisiche. Con la presente circolare, si vuole fornire una panoramica sulle più importanti novità; seguirà un ulteriore circolare nella quale verranno sviluppati altre novità in materia fiscale e societaria. In questa circolare vengono trattati i seguenti argomenti: A. Deducibilità perdite su crediti; B. Deducibilità IMU degli immobili strumentali; C. Deducibilità ai fini IRAP del costo del personale per incrementi occupazionali; D. Incremento dell aliquota ACE (Aiuto alla Crescita Economica); E. Visto di conformità alle dichiarazioni per compensare crediti tributari; F. Riduzione del tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2014; G. Proroga degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica; 1 Novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 Legge 147 del 27 Dicembre 2013 e dal DM del 12 Dicembre 2013 pubblicato in G.U. n. 292 del 13 Dicembre 2013.

2 H. Rimodulazioni e incrementi delle detrazioni IRPEF per lavoro dipendente; I. Deducibilità IRPEF somme restituite al soggetto erogatore. * * * * * A. Deducibilità perdite su crediti La legge di stabilità 2014 ha variato i criteri di deducibilità fiscale delle perdite su crediti, andando a modificare il 5 comma dell art. 101 del TUIR 2. La disposizione introdotta si applica dal periodo d imposta 2013 e riguarda tutti i soggetti, indipendentemente dai principi contabili adottati, che in presenza di eventi realizzativi che determinano la cancellazione del credito dal bilancio potranno dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza di ulteriori elementi certi e precisi. In pratica gli eventi che consentiranno la deducibilità della perdita sono: la cessione pro soluto del credito; la transazione con rinuncia definitiva del debito; la rinuncia del credito. La modifica è volta a migliorare la coerenza fra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati. In particolare, considerato che anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata garantisce la parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard strettamente contabili che adottano. B. Deducibilità IMU degli immobili strumentali 2 Il comma 5 dell art. 101 del TUIR era stato già recentemente sostituito dal recente D.L. Sviluppo n. 83 del 22/06/2013, convertito nella legge 134 del 07/08/2012.

3 Sostituendo il comma 1 dell art. 14 del D.Lgs n. 23, viene prevista la parziale deducibilità dell IMU relativa agli immobili strumentali (per destinazione e per natura), dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. Resta invece ferma l indeducibilità assoluta dell IMU ai fini IRAP. In particolare, le percentuali di deducibilità introdotte ai fini delle imposte sui redditi sono: 30% per il periodo d imposta in corso al (2013 per i soggetti solari vale a dire con anno fiscale dal 01/01 al 31/12); 20% a decorrere dal periodo d imposta in corso al (2014 per i soggetti solari ). Si vuole altresì ricordare brevemente cosa si intende per strumentalità degli immobili e la distinzione tra immobili di impresa e dei professionisti. Per ciò che concerne le imprese, a norma dell art. 43 comma 2 del TUIR, è possibileindividuare immobili strumentali 3 : per destinazione, in quanto utilizzati esclusivamente per l esercizio dell impresa commerciale da parte del possessore (ad esempio C/02, C/03, C/04, C/05, ecc.); per natura, in quanto relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (ad esempio A/10, D/6, D/8, ecc.); pro tempore (limitata ad un massimo di tre periodi di imposta) con riferimento a quelli concessi in uso ai dipendenti. La deducibilità parziale dell IMU dal reddito di impresa è riconosciuta secondo il principio di cassa (art. 99 del TUIR) e la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d imposta in corso al Infine, la deducibilità è esclusa in ogni caso per gli immobili merce, e ciò indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza. 3 A norma del secondo periodo del comma 2 dell art. 43 del TUIR, la strumentalità per natura deve altresì essere riconosciuta nel caso di immobili non utilizzati o dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell art. 65 comma 1 del TUIR, in relazione agli immobili relativi all impresa ( gli immobili di cui al comma 2 dell articolo 43 si considerano relativi all impresa solo se indicati nell inventario ).

4 Per ciò che riguarda i professionisti, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l esercizio dell arte o professione da parte del possessore, indipendentemente dalla categoria catastale. Ai fini della deducibilità dell imposta, occorre quindi verificare che l utilizzo sia effettuato in via esclusiva per finalità imprenditoriali non rilevando l ipotesi di utilizzo promiscuo. C. Deducibilità ai fini IRAP del costo del personale per incrementi occupazionali A decorrere dal periodo d imposta in corso al , per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale. In pratica, viene riproposto con lievi modifiche l incentivo applicabile nei periodi d imposta dal 2005 al A differenza del passato, non sono più previsti limiti temporali: l attuale agevolazione si applica quindi a regime. Il provvedimento riguarda le società di capitali, le società di persone, le persone fisiche esercenti attività d impresa o di lavoro autonomo, le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica. La deduzione compete: - per il periodo d imposta in cui è avvenuta l assunzione e per i due successivi; - per un importo annuale non superiore ad Euro per ciascun nuovo dipendente assunto; - nel limite dell incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto Economico, rispettivamente Costi del personale e Oneri diversi di gestione. D. Incremento dell aliquota ACE (Aiuto alla Crescita Economica) La Legge di stabilità 2014 con la modifica dell art. 1 co. 3 del DL 201/2011, ha ridefinito l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini dell agevolazione fiscale ACE (oggi pari al 3%) per il triennio come segue:

5 - 4%, per il periodo d imposta in corso al ; - 4,5%, per il periodo d imposta in corso al ; - 4,75%, per il periodo d imposta in corso al Si ricorda che la misura agevolativa prevede di escludere dalla base imponibile IRES la percentuale suddetta applicata agli incrementi di capitale proprio, effettuati con versamento dei soci o con mantenimento in azienda dell utile d esercizio. E. Visto di conformità alle dichiarazioni per compensare crediti tributari Viene introdotto l obbligo, per utilizzare in compensazione 4 su Modello F24 i crediti di imposta per importi superiori a Euro , dell apposizione del visto di conformità. In particolare, l utilizzo in compensazione nel Modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive per importi superiori a Euro annui richiede l apposizione del visto di conformità ai sensi dell art. 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 alla relativa dichiarazione. Il visto di conformità deve essere apposto dai soggetti, generalmente Dottori Commercialisti, in possesso della necessaria abilitazione dell Agenzia delle Entrate; in alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art bis, c.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l esecuzione dei controlli previsti dall art. 2, co. 2, D.M. 164/1999. La disposizione è applicabile dal 2014 (e quindi già ai crediti 2013, utilizzabili dall ). F. Riduzione del tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2014 In attuazione dell art c.c., il DM 12 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre scorso, ha ridotto il tasso di interesse legale all 1% in ragione d anno, rispetto al 2,5% stabilito dal DM 12 dicembre Il nuovo tasso di interesse legale dell 1% si applica dal 1 4 Le compensazioni sono disciplinate dall art. 17, D.Lgs. 241/1997.

6 gennaio Ai fini fiscali, la riduzione del tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2014 ha rilevanza, in particolare, in relazione agli strumenti deflativi del contenzioso tributario, a partire dal ravvedimento operoso di cui all art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n G. Proroga degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica 5 La legge di stabilità 2014, modificando gli artt. 14 e 16 del D.L n. 63, conv. L n. 90, ha prorogato anche per il 2014 le aliquote potenziate delle detrazioni sugli interventi volti alla riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio, per determinati interventi antisismici e per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In relazione agli interventi di riqualificazione energetica 6 è stabilito che l aliquota sia pari al: 55% per le spese sostenute fino al ; 65% per le spese sostenute dal al ; 50% per le spese sostenute dall fino al Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali 7, oppure per gli interventi che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del: 65% per le spese sostenute dal al ; 50% per le spese sostenute dall al Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 2916, inoltre, possono beneficiare della nuova detrazione sia i soggetti passivi IRPEF, che i soggetti passivi IRES. 6 Si tratta della detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi dell art. 1 della L. 296/ Si tratta degli interventi di cui agli artt e 1117-bis c.c..

7 Per quanto riguarda invece la detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio 8 di cui all art. 16-bis del TUIR, la stessa è pari alle seguenti percentuali, su un ammontare di spesa per ciascuna unità immobiliare di Euro ,00: 50% per le spese sostenute dal al ; 40% per le spese sostenute dall al In relazione, infine, all agevolazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus arredamento ), introdotta dall art. 16 co. 2 del D.L. 63/2013, la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal al e l ammontare complessivo della spesa agevolabile non può essere superiore a Euro ,00. In tutti i casi, la ripartizione della detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo. H. Rimodulazioni e incrementi delle detrazioni IRPEF per lavoro dipendente e assimilato A decorrere dal 1 gennaio 2014 vengono incrementati gli importi delle detrazioni IRPEF di cui all art. 13 co. 1 lett. a) b) e c) del TUIR. I soggetti interessati sono i contribuenti titolari di reddito: 1. di lavoro dipendente ai sensi dell art. 49 del TUIR (escluse le pensioni); 2. di lavoro assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell art. 50 comma 1 del TUIR, quali compensi dei soci lavoratori, borse di studio, compensi co.co.co compresi i contratti a progetto, ecc. Le maggiori detrazioni, si ricorda, devono essere sempre rapportate al periodo di lavoro nell anno e l importo effettivamente spettante è determinato in funzione dell ammontare del reddito complessivo, secondo specifiche formule matematiche. 8 Si ricorda che sono state introdotte agevolazioni anche per interventi di adeguamento antisismico in zone di alta pericolosità.

8 Ciò premesso, i nuovi scaglioni e le nuove detrazioni sono le seguenti: Soggetti con un reddito complessivo fino ad Euro Euro 1.880; Soggetti con un reddito complessivo superiore ad Euro e fino a da Euro a decrescere fino a Euro 978, in pratica applicando la seguente formula matematica: [ * ( reddito complessivo) / ] ; Soggetti con un reddito complessivo superiore ad Euro e fino a da Euro 978 a decrescere fino a zero, in pratica applicando la seguente formula matematica: [978 * ( reddito complessivo) / ]. I. Deducibilità IRPEF somme restituite al soggetto erogatore A decorrere dal periodo d imposta in corso al , viene sostituita la lett. d-bis) dell art. 10 comma 1 del TUIR, che disciplina la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF delle somme restituite al soggetto erogatore. Con la nuova formulazione, la deducibilità riguarda le somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedenti, mentre precedentemente la deducibilità era ammessa se le somme restituite al soggetto erogatore avevano concorso a formare il reddito in anni precedenti 9. * * * * * Come anticipato, è in corso di definizione un ulteriore circolare per illustrare le altre novità fiscali e tributarie di recente introduzione. 9 La modifica appare rivolta a chiarire che la deducibilità si applica anche in relazione a somme che sono state assoggettate a tassazione con ritenuta a titolo d imposta o imposta sostitutiva, quindi senza concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF. L ammontare non dedotto, in tutto o in parte, nel periodo d imposta di restituzione: può essere portato in deduzione dal reddito complessivo IRPEF dei periodi d imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze.

9 Lo Studio resta a Vostra disposizione per notizie, informazioni e ulteriori chiarimenti in merito. I migliori saluti, f.to Pier Paolo Baldi f.to Feliciana Gargano

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