ALLEGATO ALL ATTO COSTITUTIVO STATUTO
|
|
- Gilda Tortora
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ALLEGATO ALL ATTO COSTITUTIVO STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E costituita in Roma l associazione denominata La Barchetta di seguito chiamata Associazione ART 2 SEDE L Associazione ha sede legale in Roma, in Viale Marco Fulvio Nobiliore n. 43, ma può, con delibera del Consiglio Direttivo, porre sede amministrativa ed istituire delegazioni e sezioni in altre località italiane, europee ed estere. Il Consiglio Direttivo è autorizzato a trasferire la sede sociale nell ambito del Comune di Roma. ART 3 - OGGETTO E SCOPO L Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. L Associazione ha lo scopo esclusivo di perseguire finalità di solidarietà sociale e culturale quali: 1. la progettazione e l attuazione di programmi per la valorizzazione della persona nelle sue dimensioni psicologiche, comportamentali, affettive promuovendo l inclusione sociale anche al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari; 2. la promozione e la diffusione della cultura, dell arte, dello spettacolo, dello sport e del gioco, quali strumenti educativi, pedagogici e terapeutici; 3. la progettazione e la realizzazione di attività ludiche, didattiche, formative, educative, e civiche. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l Associazione si propone di riunire le migliori risorse organizzative e culturali, nazionali ed internazionali. Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, l Associazione potrà svolgere, in particolare, le seguenti attività connesse e correlate: a) promuovere e gestire attività ludiche, ricreative e sportive per l infanzia, l adolescenza ed il mondo giovanile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzazione di feste e giochi, organizzazione e gestione di centri estivi ed invernali, campi estivi ed invernali, organizzazione di escursioni, gite, visite culturali, organizzazione ed attivazione di specifici corsi di pratica sportiva ed attività motorie; b) promuovere e gestire attività culturali, ricreative e sportive per gli adulti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzazione di convegni/dibattiti; organizzazione di escursioni, gite, visite culturali, organizzazione ed attivazione di specifici corsi di pratica sportiva ed attività motorie; c) promuovere attività culturali, finalizzate alla crescita ed allo sviluppo della conoscenza, dell informazione e della comunicazione, relative all evoluzione dell arte in genere (fotografia, pittura, teatro, cinema, musica, danza, etc.) anche attraverso l attivazione di specifici corsi e laboratori; d) promuovere la formazione di compagnie teatrali, bande musicali, gruppi di danza, etc., la realizzazione di spettacoli allestiti direttamente dagli aderenti;
2 e) promuovere le attività teatrali, musicali, artistiche in genere nell ambito degli enti culturali, scolastici e ricreativi, attraverso l ideazione e l attuazione di specifici progetti, anche al fine di consentire l integrazione delle persone svantaggiate, con disagi psico-fisici, economici, sociali e familiari; f) promuovere e sviluppare scambi culturali e gemellaggi con Enti, Istituti ed Associazioni, nazionali ed internazionali; g) editare e pubblicare libri, testi, giornali periodici (con espressa esclusione della stampa di quotidiani), dispense, notiziari e indagini/ricerche con l utilizzo di strumenti di comunicazione tradizionali, multimediali e con quant altro l applicazione delle nuove tecnologie in materia potrà offrire; h) promuovere la conoscenza e la diffusione delle tradizioni etniche, culturali ed artistiche del territorio, in ambito locale, nazionale ed internazionale, attraverso l organizzazione di manifestazioni ed eventi musicali, letterari, cinematografici, teatrali, gastronomici, etc, al fine di sviluppare l integrazione delle minoranze e delle specificità etniche presenti sul territorio; i) elaborare percorsi educativi che sappiano dare evidenza all innovazione e alla sperimentazione di nuovi linguaggi ed espressioni multietniche e plurilinguistiche; j) promuovere attività di assistenza all infanzia ed alla famiglia, quali la gestione del tempo libero doposcuola, il servizio di scuolabus a piedi, il servizio di baby-sitter, etc.; k) promuovere l organizzare di iniziative sociali che favoriscano la partecipazione, il senso civico e l appartenenza al territorio l) promuovere attività, eventi e manifestazioni sportive a livello locale, per la diffusione e lo sviluppo dello spirito sportivo a tutti i livelli, al fine di favorire l integrazione e la socializzazione; La finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l intervento dei soci nei campi indicati, anche mediante associazione con parti terze; partecipazione a bandi relativi all erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell oggetto sociale da chiunque emanati: unione europea, stato italiano, regioni, province, comuni, enti privati, pubblici e di natura mista; ricerca fondi e contributi presso persone fisiche, istituzioni pubbliche, persone giuridiche ed enti di governo transnazionale, nazionale e locale, oltre che fondazioni ed onlus. L Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguono obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale. E fatto divieto all Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. ART. 4 - COLLABORAZIONI L Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura, ed accettare patrocini, purché non ne venga limitata l autonomia di scelte programmatiche e di esecutori. ART. 5 - ENTRATE L Associazione trae i mezzi per la realizzazione dei suoi scopi sociali dalle quote associative, da contributi di enti pubblici e privati, da sovvenzioni e lasciti, dalle raccolte pubbliche di fondi e dal ricavato di eventuali pubblicazioni o sponsorizzazioni e dal ricavato delle manifestazioni ed eventi organizzati per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3 Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. ART. 6 PATRIMONIO Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. ART. 7 SOCI I fondatori sono soci di diritto. Possono essere altresì soci, persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti. Acquistano la qualità di soci coloro che intendono contribuire, operando con impegno e secondo le loro possibilità e competenze, al raggiungimento delle finalità ed alla realizzazione delle attività dell Associazione. I soci si dividono in cinque categorie: a) fondatori b) sostenitori c) ordinari d) junior e) onorari I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell Associazione nonché quelli che saranno ammessi e riconosciuti tali con deliberazione unanime, insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, avendo particolarmente contribuito al potenziamento dell Associazione; sono tenuti al versamento di una quota iniziale ed una quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo secondo le statuizioni del Regolamento interno. I soci sostenitori sono tutti quelli che svolgono, conducono ed attuano le attività ed i progetti dell Associazione; essi sostengono l Associazione nella propria attività, sono tenuti al versamento di una quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo secondo le statuizioni del Regolamento interno. I soci ordinari sono tutti coloro che, usufruendo delle attività svolte dall Associazione, maggiorenni, all atto dell ammissione e nei successivi anni, versano la quota di associazione annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo secondo le statuizioni del Regolamento interno. I soci junior sono tutti coloro che, usufruendo delle attività svolte dall Associazione, appartenenti alla fascia d età compresa tra i 14 e i 18 anni, all atto dell ammissione e nei successivi anni, versano la quota di associazione annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo secondo le statuizioni del Regolamento interno. I soci onorari sono i soci che hanno particolarmente operato per l attività dell Associazione e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, o che, anche in relazione alla carica ricoperta, svolgono un attività anche di carattere rappresentativo dell Associazione; essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota. I Soci onorari possono partecipare solo come osservatori alle riunioni dell Assemblea dei Soci. L ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ART. 8 DOMANDA DI AMMISSIONE Chi intende aderire all Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l Associazione si propone e l impegno ad accettare ed osservare Statuto e Regolamenti dell Associazione. Il Consiglio Direttivo decide, anche senza obbligo di motivazione, l eventuale inammissibilità per ragioni che possano nuocere all esistenza ed al buon nome dell Associazione stessa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. Chiunque aderisca all Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall inizio del secondo mese dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. ART. 9 PERDITA DELLA QUALITA DI SOCIO La qualità di socio si perde oltre che per il recesso, per morte o per esclusione per gravi motivi, deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. E escluso qualsiasi rimborso al socio che esce dall Associazione per qualunque causa. L associato radiato non può essere più ammesso. ART 10 PARTECIPAZIONE I soci fondatori, sostenitori, ordinari, regolarmente iscritti nel relativo registro-soci, costituiscono l Assemblea ed hanno diritto, purché maggiorenni e capaci giuridicamente di agire: a) di partecipare a parità di diritto con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alle deliberazioni dell Associazione, attraverso l organo assembleare; b) di contribuire personalmente alle attività svolte dall Associazione; c) di essere eleggibili a cariche direttive; d) di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute (per conto dell Associazione) nell ambito dei fini istituzionali dell Associazione, salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e/o su esplicito incarico del medesimo Consiglio; a tal fine il Consiglio Direttivo dovrà redigere un apposito regolamento interno. Ogni socio fondatore, sostenitore ed ordinario, che intende mantenere i diritti sopra citati, ha il dovere di pagare la quota tessera (annua) fissata dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza e/o l esclusione della qualità di socio.
5 ART. 11 ORGANI ASSOCIATIVI Sono organi dell Associazione: 1) l Assemblea 2) il Consiglio Direttivo 3) il Presidente ed il VicePresidente 4) il Tesoriere 5) il Segretario 6) il Collegio dei Revisori Contabili (nel caso in cui venga nominato, ai sensi del successivo art. 17). ART. 12 ASSEMBLEA Organo fondamentale di direzione dell Associazione è l assemblea generale dei soci. L Assemblea ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo il Collegio dei Revisori Contabili, di cui al successivo art. 17. Le deliberazioni assunte dall Assemblea sono impegnative per tutti i soci e per tutti gli organi sociali. I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta in calce all avviso di convocazione, da altro socio. Ciascun delegatario può rappresentare al massimo due deleganti. Le votazioni sono di norma palesi, per alzata di mano; saranno effettuate a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni inerenti direttamente o indirettamente uno o più soci, che dovranno astenersi in tal caso dal partecipare alla specifica discussione e votazione. L Assemblea è convocata tramite comunicazione personale scritta dal Presidente da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima della data dell Assemblea. La convocazione può essere fatta per lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo posta elettronica con ricevuta di notifica/lettura, fax, mezzi elettronici in genere purchè supportati da idonea prova di avvenuta consegna, ovvero mediante affissione dell avviso di convocazione, contenente sempre l ordine del giorno, la data e l orario dell assemblea, presso la sede dell Associazione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell adunanza. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che è assistito da un segretario nominato dallo stesso tra i soci presenti nell adunanza. L Assemblea è convocata : almeno una volta l anno, non oltre sei mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, per l approvazione del bilancio e per programmare le linee dell attività dell Associazione; quando il Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, il VicePresidente lo ritengano opportuno; quando sia fatta la richiesta da un quinto dei soci o da due terzi del Consiglio Direttivo. L Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei soci, presenti in proprio o per delega. Essa delibera, fatto salvo quando disposto nei due successivi capoversi, a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega; in caso di seconda convocazione, l Assemblea delibera qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.
6 L Assemblea può deliberare lo scioglimento dell Associazione ai sensi dell articolo 21 c.c. comma 4 e quindi con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le delibere assembleari relative alle modifiche dello statuto possono essere assunte con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto della maggioranza dei presenti o, in alternativa, per atto pubblico. Tutte le decisioni assunte dall Assemblea dovranno essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo, a disposizione di qualsiasi socio. ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da tre a sette membri. I consiglieri sono eletti dall Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio resta peraltro in carica fino a che l Assemblea non ha deliberato in merito al rinnovo e sarà intervenuta l accettazione da parte della maggioranza dei nuovi amministratori. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l ordinaria e la straordinaria amministrazione dell Associazione. Al Consiglio Direttivo, oltre a svolgere il ruolo di consulenza e di ratifica dell opera del Presidente, compete: a) la gestione e l amministrazione dell Associazione; b) la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo; c) l elezione tra i suoi membri del Presidente, del VicePresidente, del Tesoriere e del Segretario; d) la competenza nella determinazione della quota associativa, ammissione ed esclusione dei soci, l attribuzione della qualifica di socio onorario e beneficiario, rimborsi spese ai soci; e) il coordinamento delle attività sociali, secondo le direttive individuate dall Assemblea dei soci; f) le convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con i soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento dello scopo sociale; g) l assunzione di dipendenti e di collaboratori e di ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico; h) l acquisto o la vendita dei beni, l accettazione di donazioni e lasciti ed ogni altra operazione finanziaria di competenza dell Associazione; i) la promozione di liti attive e la resistenza in liti passive; j) il conferimento di incarichi professionali; k) la nomina di procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, con quelle attribuzioni e retribuzioni che riterrà del caso; l) l approvazione di un regolamento interno; m) l istituzione di sezioni staccate sul territorio nazionale e internazionale, anche temporanee. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad uno o più componenti il Consiglio stesso, in circostanze specifiche e per particolari attività. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o della maggioranza dei membri. La convocazione è effettuata con lettera scritta dal Presidente da inviarsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione
7 può essere fatta per lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo posta elettronica con ricevuta di notifica/lettura, fax, mezzi elettronici in genere purché supportati da idonea prova di avvenuta consegna, ovvero mediante affissione dell avviso di convocazione, contenente sempre l ordine del giorno, la data e l orario della riunione, presso la sede dell Associazione. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore mediante posta elettronica con ricevuta di notifica/lettura, fax. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono comunque valide ove siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, che è assistito da un segretario, nominato dal Presidente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l adunanza. Il Consiglio Direttivo può demandare il compimento di singoli atti, o di categorie di atti, a taluni suoi componenti, attribuendo in tali casi rimborsi spese ed indennità. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Qualora si renda necessario sostituire uno o più consiglieri può provvedere il Consiglio stesso attraverso la nomina di altro/i consigliere/i; qualora venga meno la maggioranza il Consiglio deve essere reintegrato ad opera dell Assemblea dei soci. La carica di Consigliere si intende a titolo gratuito. ART. 14 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE Il Presidente rappresenta l Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli coordina il lavoro dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell Assemblea e del Consiglio Direttivo e presiede le relative adunanze. In caso di sua assenza o impedimento dichiarati, viene sostituito dal Vice-presidente. ART. 15 IL TESORIERE Il Tesoriere ha il compito specifico di supportare il Presidente ed il Vice Presidente nella tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio annuo; è responsabile dell eventuale patrimonio dell Associazione; cura la gestione della cassa dell Associazione e ne tiene opportuna contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. ART. 16 IL SEGRETARIO Il Segretario collabora con il Presidente ed il Vice Presidente ed ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta e all aggiornamento del registro dei soci; - è responsabile della redazione e conservazione dei verbali - provvede al disbrigo della corrispondenza. ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI L assemblea potrà nominare (eventualmente anche tra i soci), qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro
8 effettivo). L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. ART.18 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. ART AVANZI DI GESTIONE All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART SCIOGLIMENTO In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione si impegna a devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di tipo associativo e ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. ART. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma. ART LEGGE APPLICABILE Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.
9 F.to - Resini Silvia. - Bifolco Tiziana. - Worms Dimitrie Macioce Anna. - Berta Paolo. - Panci Fabio... - Schiattone Sara... - Del Vecchio Ludovica... - Gallucci Elisa... - Marchetti Lucia... - Roggero Flora... - Rozzo Giovanna... - Toppi Emanuele... *******************************************************************
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliE costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in
Associazione Universitaria Studentesca DISMI_cREw COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in Reggio Emilia, via Amendola
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. Costituzione È costituita l Associazione denominata SLOW TIME. Essa avrà durata illimitata. L Associazione SLOW TIME è disciplinata dal
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO. Denominazione Sede Durata
STATUTO Denominazione Sede Durata Art. 1 - E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata Associazione Fabrizio Bellocchio ONLUS. L'Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS
STATUTO CENTRODELCAMMINOPERLASPERANZATRAIPOPOLI ONLUS Art.1 Denominazione E costituita tra un associazione senza scopo di lucro denominata Centro del camminoperlasperanzatraipopoli organizzazionenonlucrativadiutilitàsociale
DettagliStatuto Associazione Ludica Fuori Gioco
Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO. dell ASSOCIAZIONE GABRIELLA DE MAIO ONLUS
STATUTO dell ASSOCIAZIONE GABRIELLA DE MAIO ONLUS ART. 1 - Costituzione e sede Su iniziativa della sorella Francesca e di alcuni amici di Gabriella, è costituita la ASSOCIAZIONE GABRIELLA DE MAIO ONLUS,
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliFOTO CLUB ADRIA - STATUTO -
FOTO CLUB ADRIA - STATUTO - Art. 1) E costituito il FOTO CLUB ADRIA allo scopo di riunire gli appassionati della fotografia, far conoscere l arte fotografica come fatto culturale, promuovere manifestazioni,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED TITOLO I - Denominazione, sede, durata, scopi. Art.1- E costituita con sede in Milano l Associazione culturale denominata MED (di seguito Associazione). Art.2- L Associazione
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino
Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO ART.1 DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA E costituita dall associazione denominata GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO con sede in Chions frazione di Basedo, via
DettagliSTATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.
STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliSTATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ABRUZZESI A FIRENZE STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010 Articolo 1 Costituzione E costituita, con sede in Firenze, l Associazione culturale denominata GLI ABRUZZESI A FIRENZE
DettagliSTATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA
STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliSTATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di
STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti
DettagliStatuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato
Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato NATURA E SCOPI DELL ASSOCIAZIONE Art. 1 FINALITA Presso il Liceo Scientifico Statale Galileo Ferrars di Varese è costituita l Associazione
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Denominazione È costituita l Associazione senza scopo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in
DettagliSTATUTO. Accademia Forense Europea
STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliStatuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)
Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO. Art. 1
ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE SEDE - DURATA È costituita l Associazione denominata «ZYP ONLUS», con sede in Roma, Viale Trastevere, 141. La sua durata è illimitata. L associazione:
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliPremessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata
STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliAtto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.
AttoCostitutivo AttocostitutivodellaAssociazioneCulturale SocietàdiDanzaBolognese. L anno2008ilgiorno3delmesedimarzoinviaferrucciobeninin.10inbologna sisonoriunitiiseguenticittadini: omissis Art. 1 Essi
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro ARTICOLO 1. E costituita l Associazione "ROMANDANDO Associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata: "ROMANDANDO". La durata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE
STATUTO ASSOCIAZIONE TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI Art 1 Denominazione e sede. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l Associazione
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.
STATUTO Art. 1 Nome dell associazione e sede 1. L associazione è denominata Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona. 2. Successivamente all iscrizione nel registro delle persone giuridiche acquisterà
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ASSOLO
STATUTO ASSOCIAZIONE ASSOLO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1- Costituzione È costituita l Organizzazione di Volontariato denominata ASSOLO in forma d associazione non riconosciuta, di seguito denominata
DettagliAllegato A STATUTO SOCIALE
Allegato A STATUTO SOCIALE Art. 1 L Associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Amatori Velletri con sede in Velletri (Roma), costituita il 19 ottobre 2000 nello spirito della
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO BESOSTRI. 1) Per iniziativa del Comune di Mede, è costituita la Fondazione Teatro Besostri.
Articolo 1 COSTITUZIONE SEDE STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO BESOSTRI 1) Per iniziativa del Comune di Mede, è costituita la Fondazione Teatro Besostri. 2) La Fondazione ha sede in Mede, Piazza della Repubblica
DettagliINSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale
Statuto INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale 1 E costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede
STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile
DettagliART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi
DettagliSTATUTO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL - IN FORMA D ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
STATUTO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL - IN FORMA D ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART 1: Costituzione E costituita l Organizzazione di
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliStatuto Associazione EX _TRA Via Sopranzi, 26 21049 Tradate(VA)
Statuto Associazione EX _TRA Via Sopranzi, 26 21049 Tradate(VA) PARTE GENERALE Art. 1. E costituita la Associazione EX_TRA con sede presso l Istituto PAVONI Scuola Media Paolo VI in Tradate via Sopranzi,26.
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO' Modificato e registrato il 02/10/2008 presso l'agenzia delle Entrate di Albano (RM) Registrazione n. 5089 serie III. Art. 1 È costituita un associazione
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliSTATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA
STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione
Dettagli