FINANZIAMENTO PROGETTI con provvista BEI

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1 Decorrenza 01 luglio 2008 Foglio Informativo Pag. 1 / Prodotti della Banca Finanziamenti Finanziamenti Corporate FINANZIAMENTO PROGETTI con provvista BEI CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZI COLLEGATI E ACCESSORI RISCHI TIPICI Finanziamento a medio/lungo termine a plafond limitato, erogabile in virtù della concessione della B.E.I. (Banca Europea per gli Investimenti) al Gruppo Monte dei Paschi di Siena di fondi tramite la forma del Prestito Globale, nel cui ambito la Banca Toscana Spa adotta la modalità di utilizzo della provvista denominata Quota Libera. I Finanziamenti a valere su fondi B.E.I. dovranno essere contrattualizzati sottoforma di mutui chirografari od ipotecari con o senza la garanzia di un Confidi (quest ultima possibilità sarà prevista in base a specifiche convenzioni con i Confidi stessi). La presente facilitazione creditizia è destinata alle Società, anche aventi forma di cooperativa, appartenenti al segmento delle PMI ed è finalizzata a supportare progetti d investimento promossi nei settori dell industria, agricoltura, turismo e servizi Può essere richiesta dalla banca l apertura di un conto corrente per il pagamento delle rate. I titolari dell operazione possono essere assicurati contro i rischi di morte e di invalidità per infortunio. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i rapporti intestati a società di capitali ed associazioni, enti religiosi, fondazioni, società non residenti, società mutue, enti con o senza personalità giuridica, istituzioni creditizie I rischi sono quelli connessi all applicazione del tasso di interesse variabile. Per tutta la durata del finanziamento (prima e seconda fase) è prevista l applicazione di un tasso variabile e dunque la corresponsione, tempo per tempo, di un tasso in linea con quello variabile - di mercato. Oltre che diminuire, questo può anche aumentare e dunque comportare un incremento delle competenze da pagare. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: entro i limiti di finanziabilità contrattualmente previsti, non potranno essere di importo - inferiore a - superiore a Euro ,00 Euro ,00 DURATA DEL FINANZIAMENTO: minima massima comprensiva dell eventuale periodo di preammortamento e/o erogazioni parziali Anni 4 Anni 12 (48 mesi) (144 mesi) PREAMMORTAMENTO: è ammessa la possibilità di usufruire di un periodo di preammortamento di massimo Nell eventuale periodo di preammortamento verranno calcolate rate di soli interessi. MODALITA DI RIMBORSO: Piano di ammortamento a quote costanti di capitale: l importo del capitale erogato viene rimborsato in rate semestrali posticipate con scadenza il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, composte da una quota costante di capitale (determinata dividendo l importo del capitale da rimborsare per il numero delle rate) nonché da una quota interessi calcolata sul residuo debito risultante dopo la scadenza della rata precedente, ai tassi in vigore nel periodo della rata considerata. L importo della rata, calcolata con le modalità sopra indicate, risulterà pertanto di importo decrescente a parità di tasso. N.B.: alle scadenze prefissate, verrà addebitata una rata calcolata in base alle condizioni economiche previste per la quota di finanziamento con fondi messi a disposizione da B.E.I. e a quelle previste per l eventuale quota di finanziamento con fondi della Banca, anche se diverse. Mesi 36

2 Pag. 2 / 7 MISURA MASSIMA DEI TASSI DI INTERESSE E MODALITA DI RILEVAZIONE Le operazioni possono essere regolate dai tassi sotto indicati, da intendersi nominali annui. 1) MUTUI IPOTECARI Il tasso sarà variabile in base alla quotazione del tasso rilevato due giorni lavorativi immediatamente precedenti il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, con maggiorazione massima di punti 2) MUTUI CHIROGRAFARI Il tasso sarà variabile in base alla quotazione del tasso rilevato due giorni lavorativi immediatamente precedenti il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, con maggiorazione massima di punti EURIBOR 6 mesi lettera / 360 2,20% (220 b.p.) EURIBOR 6 mesi lettera / 360 4,00% (400 b.p.) ESEMPI PER IL CALCOLO DELL I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) a) Mutuo Ipotecario senza preammortamento: Ipotizzando un mutuo erogato il 15/06/07 di Euro ,00, durata 10 anni (120 mesi), rimborsabile mediante rate semestrali posticipate, al tasso del determinato come segue: Valore Euribor 6 mesi lettera/360 valido dal 15/06/07 al 15/12/07 (rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il 15/06/07) + maggiorazione di punti (210 b.p.) Tasso nominale applicato al mutuo I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) / TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): viene calcolato in funzione dell ìmporto, della durata, del tasso e di tutti gli oneri e spese a carico del Cliente contrattualmente previsti. Nel caso dell esempio precedentemente riportato, l I.S.C. è pari al b) Mutuo chirografario senza preammortamento: Ipotizzando un mutuo erogato il 15/06/07 di Euro ,00, durata 10 anni (120 mesi), rimborsabile mediante rate semestrali posticipate, al tasso del determinato come segue: Valore Euribor 6 mesi lettera/360 valido dal 15/06/07 al 15/12/07 (rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il 15/06/ 07) + maggiorazione di punti (400 b.p.) Tasso nominale applicato al mutuo 6,384% 4,284% 2,100% 6,384% 6,590% 8,284% 4,284% 4,000% 8,284% I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) / TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): viene calcolato in funzione dell importo, della durata, del tasso e di tutti gli oneri e spese a carico del Cliente contrattualmente previsti. Nel caso dell esempio precedentemente riportato, l I.S.C. è pari al 8,560% DETERMINAZIONE E VARIABILITA DELL EURIBOR A 6 MESI lettera / 360: Ciascun tasso di interesse sarà applicato per un periodo di sei mesi (denominato Periodo di Riferimento ) avente inizio rispettivamente il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, in base alla quotazione del tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 6 mesi lettera / 360, rilevato due giorni lavorativi TARGET immediatamente precedenti la data di inizio di ciascun Periodo di Riferimento, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore o da altro quotidiano equipollente. Qualora i dati concernenti il tasso Euribor non venissero pubblicati nel giorno di rilevazione previsto, sarà presa a base con le stesse modalità la media aritmetica dei tassi interbancari comunicati alla B.E.I. (Banca Europea per gli Investimenti) dalle sedi principali di quattro istituti di credito di primaria importanza, operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell Unione economica e monetaria e selezionati dalla B.E.I. a suo insindacabile giudizio. Il tasso così ottenuto verrà maggiorato dello spread previsto contrattualmente. Il tasso, al momento della stipula, non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura. EROGAZIONI PARZIALI: L erogazione del finanziamento avverrà in una o più tranches nel periodo entro il quale dovrà essere terminato il progetto e comunque entro i limiti stabiliti contrattualmente. Durante il periodo relativo alle erogazioni parziali è previsto il pagamento dei soli interessi sulle somme erogate. Ammesse

3 Pag. 3 / 7 CALCOLO DEGLI INTERESSI: a) nel periodo di erogazioni parziali: rate di soli interessi calcolati sul capitale erogato, su un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni, da corrispondersi in via posticipata alle scadenze ed alle condizioni previste; b) nel periodo di preammortamento: rate di soli interessi calcolati sul capitale erogato, da corrispondersi in via posticipata alle scadenze ed alle condizioni previste; c) nel sistema di ammortamento: la quota interessi di ciascuna rata di ammortamento risulta determinata dal sistema di ammortamento della quota di capitale costante (c.d. di tipo italiano). DISPONIBILITA DELLE SOMME EROGATE: - per i mutui chirografari: alla stipula del contratto di finanziamento o, nel caso in cui sia richiesta la presenza di garanzie, alla data della loro acquisizione e perfezionamento; - per i mutui ipotecari: alla data di acquisizione e perfezionamento delle garanzie (per i mutui ipotecari fondiari il 10 giorno dalla data di iscrizione ipotecaria) o, se espressamente autorizzato dalla Banca, alla stipula del contratto di finanziamento. ESTINZIONE ANTICIPATA DECURTAZIONI PARZIALI: La parte mutuataria potrà, nel rispetto della normativa vigente, restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale mutuato. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, il mutuatario corrisponderà alla Banca un compenso omnicomprensivo pari al 1,00% del capitale rimborsato anticipatamente. L eventuale estinzione anticipata potrà essere effettuata, con un preavviso di almeno 45 giorni, esclusivamente alla data di inizio di un Periodo di Riferimento. Ammessa / e INTERESSI DI MORA: Maggiorazione di 3 (tre) punti del tasso nominale annuo contrattualmente convenuto sulle singole rate. Su tali interessi non è ammessa la capitalizzazione periodica. ALTRI ONERI, COMMISSIONI E SPESE: - commissione di pratica - commissione di gestione - restrizione di ipoteca - riduzione di ipoteca - divisione di ipoteca - proroghe e riduzioni di ammortamento - subingressi nel finanziamento - spese per conteggio debito residuo (importo non percepito in caso di effettiva estinzione entro la scadenza della rata in corso al momento della richiesta) - spese certificazione di interessi - duplicato di quietanza - spese certificazione di sussistenza del credito - spese copia piano di ammortamento - spese amministrative invio rata - spese notarili: da regolare direttamente tra Cliente e notaio - spese di perizia: da regolare direttamente tra Cliente e professionista 0,50% Non prevista 207,00 130,00 78,00 a quota min 200,00 104,00 78,00 26,00 8,00 8,00 52,00 6,00 2,50 ONERI FISCALI: Imposta sostitutiva - il presente finanziamento rientra fra quelli previsti dalle norme statutarie della Banca ed al medesimo sono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R n. 601 e dalla L. 31 ottobre 1961 n. 1231, pertanto è esente dall imposta sostitutiva. SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO La Parte mutuataria ed i garanti prendono atto, esprimendo al riguardo la propria accettazione che, a seguito dell'intervento della B.E.I., che consente il rifinanziamento dell'operazione, la Banca ha ceduto pro solvendo alla B.E.I., che ha accettato, con efficacia subordinata alla propria eventuale mancata osservanza degli obblighi di natura finanziaria derivanti dal Contratto di rifinanziamento, il credito e le garanzie derivanti dal contratto di finanziamento. Qualora si verifichi inadempienza agli obblighi sopra ricordati facenti capo alla Banca, la B.E.I. provvederà unilateralmente alla notifica alla Parte mutuataria di una comunicazione indicante l'avvenuta inadempienza, la conseguente acquisizione di efficacia della sopraindicata cessione e l'intimazione a pagare direttamente alla stessa B.E.I. quanto dovuto, a far data dalla notifica, sul conto o sui conti della stessa B.E.I. che saranno

4 Pag. 4 / 7 indicati nella medesima comunicazione. La Banca espressamente ed irrevocabilmente autorizza la B.E.I. a procedere a tale notifica ed esonera la B.E.I. da ogni e qualsiasi responsabilità a tale riguardo. La B.E.I. non dovrà dimostrare di aver intrapreso procedure contro la Banca. La Banca fornirà alla B.E.I., su richiesta di quest'ultima, ogni ulteriore atto o documento da essa ritenuto opportuno ai fini della presente cessione, ivi incluso ogni atto o documento relativo alla costituzione delle garanzie concesse dalla Parte mutuataria o da terzi a fronte dei finanziamenti concessi con il ricavo del "Prestito Globale" di cui al punto b) delle premesse del contratto di finanziamento e faranno sì che siano effettuati ed eseguiti tutti gli adempimenti e le formalità necessari per consentire che tali garanzie siano validamente trasferite alla B.E.I. per effetto della predetta cessione. La parte mutuataria ed i garanti con la sottoscrizione del presente contratto accettano la cessione del contratto e delle garanzie relativi al presente finanziamento. La Parte mutuataria prende atto, esprimendo al riguardo la propria accettazione, di quanto previsto dall art. 9 del contratto di finanziamento Obblighi della parte mutuataria per l utilizzo dei fondi B.E.I.. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli contratti di durata posti in essere con il Cliente, al quale saranno rese note mediante Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di almeno 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall art. 118 (così come modificato dalla L. 248 del 4 agosto 2006) e dall art. 161, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate Se il finanziamento viene erogato mediante Mutuo Chirografario, la sintesi delle norme contrattuali specifiche è la seguente: La Banca concede alla parte mutuataria un finanziamento di un determinato importo per un determinato scopo, se previsto. La Parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma finanziata mediante pagamento di un prefissato numero di rate semestrali posticipate con scadenza il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, comprensive degli interessi e della quota costante di ammortamento del capitale. La parte mutuata, tanto per il caso di ammortamento con quote costanti di capitale quanto per il caso di estinzione in unica soluzione, si obbliga a rimborsare la somma finanziata con le modalità di volta in volta contrattualmente concordate. Le parti contraenti convengono il tasso variabile applicato al finanziamento. La Banca consegna la somma contrattualmente pattuita alla parte mutuataria, la quale rilascia, con la sottoscrizione del contratto, ampia e liberatoria quietanza. La parte mutuataria incarica quindi la Banca di provvedere al versamento, di norma, di detta somma sul suo conto corrente. La Parte mutuataria dichiara che tutte le obbligazioni dalla stessa assunte si intendono con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorché a titolo particolare. In caso di ritardato pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e quindi anche in caso di decadenza del beneficio del termine, di risoluzione o recesso, fermo ed impregiudicato quanto stabilito nel contratto, saranno dovuti di diritto alla Banca gli interessi di mora. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata totale o parziale, nel rispetto della normativa vigente, la Parte mutuataria corrisponderà alla Banca Mutuante il compenso nella misura omnicomprensiva indicata nella sezione condizioni economiche del servizio del presente Foglio Informativo. La Parte mutuataria si obbliga a portare ad immediata conoscenza della Banca intimazioni, notifiche, provvedimenti ingiuntivi, sentenze protesti e qualunque variazione materiale o giuridica comunque sopravvenuta e pregiudizievole al proprio stato patrimoniale, finanziario ed economico. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all articolo 1186 del Codice Civile ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte mutuataria costituisce decadenza dal beneficio del termine. La Banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile, qualora la Parte mutuataria non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso, non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata dall articolo 4 del contratto di finanziamento con atto unico e dall articolo 2 del contratto di finanziamento con periodo di utilizzo, e di accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Il contratto è regolato dalla legge italiana e rientra fra i finanziamenti previsti dalle norme statutarie della Banca. La Banca, ad ogni effetto, elegge domicilio presso la sede della Banca. La Parte mutuataria, a tutti gli effetti, anche giudiziari ed esecutivi, elegge domicilio presso il luogo contrattualmente dichiarato. Per le controversie giudiziarie sarà competente il Foro previsto dalla legge. Se il finanziamento viene erogato mediante Mutuo Ipotecario, la sintesi delle norme contrattuali specifiche è la seguente: La somma mutuata verrà erogata contestualmente alla firma del contratto e dalla Parte mutuataria immediatamente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, al netto delle spese di istruttoria dell operazione. La somma come sopra costituita in deposito cauzionale verrà messa a disposizione della Parte mutuataria anche mediante accredito sul suo conto corrente, non appena e comunque non prima che siano trascorsi dieci giorni dall iscrizione stessa questi avrà dimostrato alla Banca mutuante, mediante la consegna della relazione notarile finale, che l ipoteca concessa con il contratto di mutuo è stata regolarmente iscritta e non risulta preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o privilegi (anche fiscali), che l immobile ipotecato a garanzia del mutuo è stato, a sua cura e spese, assicurato contro i danni del fuoco, del fulmine e degli scoppi in genere con polizza vincolata a favore della banca ai sensi e per gli effetti dell articolo 2742 del Codice Civile, ed abbia adempiuto alle altre eventuali particolari condizioni concordate preliminarmente tra le parti contraenti ed indicate, poi, all articolo 3 del contratto di finanziamento. Trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto di mutuo senza che la Parte mutuataria abbia fornito le suddette dimostrazioni e adempiuto alle condizioni di cui all articolo 3 del contratto di finanziamento stesso, la Banca mutuante avrà diritto di risolvere il contratto. Gli interessi sulla somma mutuata decorreranno a carico della Parte mutuataria nella misura contrattualmente prevista, dalla data in cui gli sarà stata resa disponibile e, comunque, a partire dal 90 giorno dalla stipula del contratto di mutuo ove la Banca non abbia optato per la risoluzione del

5 Pag. 5 / 7 contratto. Durante il periodo c.d. di preammortamento, compreso tra la data di messa a disposizione della somma mutuata e l inizio dell ammortamento o eventualmente, tra il 90 giorno dalla stipula e l inizio dell ammortamento, sulla somma mutuata saranno dovuti interessi calcolati al tasso d ingresso indicato nel contratto: tali interessi dovranno essere pagati dalla Parte mutuataria alle scadenze indicate nella sezione Modalità di rimborso del presente Foglio Informativo. L inizio del periodo di ammortamento avrà luogo dal primo giorno immediatamente successivo a quello in cui avrà termine il periodo di preammortamento. Gli interessi sia di preammortamento che di ammortamento saranno calcolati con riferimento alla durata dell anno civile. La Parte mutuataria si obbliga rimborsare la somma finanziata mediante pagamento di un prefissato numero di rate semestrali posticipate con scadenza il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, comprensive degli interessi e della quota costante di ammortamento del capitale. Le rate saranno soggette a variabilità per tutta la durata dell ammortamento ed il loro importo risulterà dalle quietanze alle singole scadenze: la Parte mutuataria dichiarerà di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell adeguamento che la Banca mutuante sarà autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell interesse che sarà determinato, con i criteri indicati nella sezione Condizioni economiche del servizio del presente Foglio Informativo. Il tasso stesso nominale annuo del mutuo varierà in funzione del parametro stabilito. Nel caso di mutuo intestato più persone, fisiche o giuridiche, queste hanno l obbligo, con vincolo di solidarietà verso la Banca mutuante, di pagare le rate di mutuo indicate nel piano di ammortamento, così come quelle costituite di soli interessi maturate nel periodo di preammortamento, senza ritardo rispetto alle scadenze previste. Nel caso di ritardato pagamento il mutuatario o i mutuatari saranno tenuti solidalmente al pagamento degli interessi di mora nella misura indicata nella sezione Condizioni economiche del servizio del presente Foglio Informativo. Sugli interessi di mora non è ammessa la capitalizzazione periodica. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata totale o parziale, nel rispetto della normativa vigente, la Parte mutuataria corrisponderàalla Banca mutuante il compenso nella misura omnicomprensiva indicata nella sezione Condizioni economiche del servizio del presente Foglio Informativo. Ogni anticipata restituzione parziale di capitale comporterà la riduzione dell importo delle rate residue, fermi il numero di esse originariamente pattuito e tutti gli oneri contrattualmente previsti. Il mutuo e la relativa ipoteca di garanzia potranno, se del caso e a richiesta della Parte mutuataria, essere divisi in quote con separato atto pubblico stipulabile in data successiva a quella del contratto di mutuo, e comunque dopo che l ipoteca sia stata regolarmente iscritta e la somma erogata e costituita in deposito cauzionale risulterà poter essere messa a disposizione della Parte mutuataria. La Parte mutuataria si impegnerà, per sé e per i suoi successori e/o aventi causa, a comunicare alla Banca mutuante l intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell immobile con accollo del mutuo entro 60 giorni dalla data dell atto corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli. La Parte mutuataria s impegnerà a non apportare sostanziali modifiche nella consistenza e destinazione degli immobili ipotecati, a curarne la manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia, ad informare la Banca mutuante degli eventuali deterioramenti. La Banca mutuante avrà facoltà di risolvere il contratto di mutuo con conseguente decadenza della Parte mutuataria dal beneficio del termine quando si verificasse una diminuzione nel valore degli immobili ipotecati. Il mancato pagamento delle rate di mutuo o parti di esse produrrà l immediata decadenza dal beneficio del termine della Parte mutuataria e la Banca mutuante avrà diritto di agire in via esecutiva decorsi i termini di cui all art. 40 del D.Lgs n 385. La Banca mutuante avrà diritto di rifiutare pagamenti di capitale, di rate di ammortamento e di accessori, da parte di terzi, quando da tali pagamenti possa derivare, a favore di chi li effettua, surrogazione nel credito della Banca stessa e nelle garanzie che l assistono. La Banca mutuante si riserverà di effettuare, in qualsiasi momento, cessione pro-soluto del proprio credito e dei relativi diritti nei confronti della Parte Mutuataria, suoi successori e/o aventi causa. Le spese notarili dell atto di mutuo consequenziali saranno a carico della Parte mutuante che le regolerà direttamente con il Notaio rogante. Alla Parte mutuataria faranno altresì carico le spese di istruttoria tecnica e legale e di ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell operazione nella misura indicata nella sezione Condizioni economiche del servizio del presente Foglio Informativo, salvo le eventuali successive variazioni pubblicate secondo la normativa sulla trasparenza o comunicate alla Parte mutuataria. Il contratto è regolato dalla legge italiana e rientra fra i finanziamenti previsti dalle norme statutarie della Banca. La Banca, ad ogni effetto, elegge domicilio presso la sede della Banca. La parte mutuataria, a tutti gli effetti, anche giudiziari ed esecutivi, elegge domicilio presso il luogo contrattualmente dichiarato. Per le controversie giudiziarie sarà competente il Foro previsto dalla legge.

6 Pag. 6 / 7 PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1) Questa banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può pres entare un ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, Roma. Il ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall invio della contestazione all Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall esecuzione o dalla messa a disposizione del bonifico. Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a Euro , maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. 1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. 2) Per bonifico transfrontaliero si intende un operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere. LEGENDA B.E.I.: la Banca Europea per gli Investimenti o European Investment Bank (E.I.B.) è un istituzione finanziaria europea avente il compito di contribuire all integrazione, allo sviluppo equilibrato ed alla coesione economica e sociale dei Paesi membri dell Unione Europea. PMI: piccole e medio imprese C.C.I.A.A.: Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato AMMORTAMENTO: è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi. PREAMMORTAMENTO: periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di inizio dell ammortamento; nel periodo iniziale di preammortamento le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. PIANO DI AMMORTAMENTO: è il piano di rimborso del finanziamento con l indicazione della composizione delle singole rate in termini di quota capitale e quota interessi e con la specifica delle scadenze contrattualmente previste, nonché del debito residuo. RATA: pagamento che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali annuali ecc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell importo prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento. GIORNO LAVORATIVO BANCARIO: un qualunque giorno in cui le banche sono aperte per la normale operatività a Milano, Londra e Lussemburgo e in cui è operativo il Trans-European Automated Real Time Gross Transfer System TARGET (o eventuale sistema sostitutivo). T.A.N.: tasso annuo nominale, è il tasso che viene applicato per il calcolo degli interessi, con riferimento all'anno. PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate. TASSO EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche europee componenti l'euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell EURIBOR), fissato giornalmente alle ore 11. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3, mesi etc.). con coefficente/360 o /365. SPREAD: maggiorazione espresso in punti percentuali (p.p.) o in basis points (b.p. o punti base) da sommare al tasso parametro variabile o fisso di riferimento per il calcolo del tasso del finanziamento. I.S.C.: E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'isc sono ricompresi: il rimborso del capitale; il pagamento degli interessi; le spese di istruttoria; di revisione del finanziamento; di apertura e chiusura della pratica di credito; le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

7 Pag. 7 / 7 T.A.E.G.: vedi I.S.C. VALUTA: si intende la data di decorrenza della maturazione degli interessi; viene determinata aggiungendo giorni lavorativi bancari (L) o giorni di calendario (C) alla data dell'operazione. INTERESSI DI MORA: interessi aggiuntivi dovuti per il periodo di ritardato pagamento. Da compilare per l offerta fuori sede NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO: Data Firma LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO CORRESPONSIONE DI 1,50 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE

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