PROVINCIA DI BIELLA. Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

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1 PROVINCIA DI BIELLA Settore Tutela Ambientale e Agricoltura Servizio Tutela della Qualità dell Aria e Risorse Energetiche Via Quintino Sella 12, Biella (Bi) BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE GENERATORI DI CALORE A BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO Art. 1 FINALITA Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo pubblico, in conto capitale, per finanziare l installazione di generatori di calore a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Art. 2 INTERVENTI AMMISSIBILI Sono ammissibili a contributo, gli interventi eseguiti dopo la data di presentazione della domanda che prevedono la sostituzione di generatori di calore esistenti o l installazione di nuovi generatori di calore 1, funzionanti a gas naturale, GPL o gasolio, contraddistinti da basse emissioni in atmosfera e classificati a tre e quattro stelle secondo i requisiti stabiliti dalla Direttiva europea 92/42/CEE e recepita dal D.P.R. 660/96 (vedi tabella A) 2. I limiti per le emissioni in atmosfera per gli impianti ammissibili al contributo sono indicati in tabella B. Tabella A- REQUISITI ENERGETICI Etichettatura energetica * * * (3 stelle) Etichettatura energetica * * * * (4 stelle) Requisito di rendimento alla potenza nominale Pn e ad una temperatura media dell acqua della caldaia di 70 C >= log Pn (%) Requisito di rendimento alla potenza nominale Pn e ad una temperatura media dell acqua della caldaia di 70 C >= log Pn (%) Requisito di rendimento a carico parziale di 0,3 Pn e ad una temperatura media dell acqua della caldaia di >=50 C >= log Pn (%) Requisito di rendimento a carico parziale di 0,3 Pn e ad una temperatura media dell acqua della caldaia di >=50 C >= log Pn (%) La potenza termica indicata con il simbolo Pn nel presente documento è da intendersi quale Potenza termica nominale del focolare del generatore di calore così come definita alle lettere q) e r), dell art. 1 del D.P.R. 412/93. 1 Con la definizione generatore di calore si intende l insieme di caldaia e bruciatore, ovvero un modulo compatto 2 La Direttiva 92/42/CEE, recepita dal DPR 660/96, limita la classificazione delle caldaie alla potenza di 400 kw: sopra tale valore, ai fini del presente bando, si adottano i valori di rendimento minimo validi a 400 kw. pag. 1

2 Tabella B REQUISITI EMISSIVI Impianti esistenti Intervento Requisiti minimi 1. sostituzione del/i generatore/i di calore (Pn 35 kw) (*) - bruciatore caratterizzato da emissioni di NOx inferiori a ( ): o 120 mg/kwh se alimentato a gasolio o 80 mg/kwh se alimentato a gas naturale o GPL - caldaia con classe di rendimento o 3 stelle (DPR 660/96) se alimentati a gasolio ( ) o 4 stelle (DPR 660/96) se alimentati a gas naturale o GPL( ) Oppure generatori di calore compatti caratterizzati da: - classe di rendimento = 3 stelle (DPR 660/96) ed emissioni di NOx < 120 mg/kwh se alimentati a gasolio ( ) - classe di rendimento = 4 stelle (DPR 660/96) ed emissioni di NOx < 80 mg/kwh se alimentati a gas naturale o GPL ( ) 2. sostituzione generatori di calore (Pn < 35 kw) (*) Impianti nuovi Intervento Generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche: - classe di rendimento = 3 stelle (DPR 660/96) ed emissioni di NOx < 120 mg/kwh se alimentati a gasolio ( ) - classe di rendimento = 3 stelle (DPR 660/96) ed emissioni di NOx < 70 mg/kwh se alimentati a gas naturale o GPL ( ) Requisiti minimi 3. installazione generatore di calore (Pn 35 kw)(*) 4. installazione generatori di calore (Pn< 35 kw)(*) - bruciatore caratterizzato da emissioni di NOx inferiori a ( ): o 120 mg/kwh se alimentato a gasolio o 80 mg/kwh se alimentato a gas naturale o GPL - caldaia con classe di rendimento o 3 stelle (DPR 660/96) se alimentati a gasolio ( ) o 4 stelle (DPR 660/96) se alimentati a gas naturale o GPL( ) Oppure generatori di calore compatti caratterizzati da: - classe di rendimento = 3 stelle (DPR 660/96) ed emissioni di NOx < 120 mg/kwh se alimentati a gasolio ( ) - classe di rendimento = 4 stelle (DPR 660/96) ed emissioni di NOx < 80 mg/kwh se alimentati a gas naturale o GPL ( ) Generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche: - classe di rendimento = 3 stelle (DPR 660/96) ed emissioni di NOx < 120 mg/kwh se alimentati a gasolio ( ) - classe di rendimento = 4 stelle (DPR 660/96) ed emissioni di NOx < 70 mg/kwh se alimentati a gas naturale o GPL ( ) ( ) Le prestazioni emissive dichiarate dal costruttore dell apparecchiatura, utili ai fini dell ammissibilità del contributo, devono riferirsi al combustibile realmente utilizzato nell impianto. (*) Le potenze indicate si riferiscono alla potenza termica nominale al focolare del singolo generatore di calore oggetto dell intervento. Nota: per la definizione delle caratteristiche dei combustibili indicati in Tabella B come gas naturale, GPL e gasolio, deve essere fatto riferimento rispettivamente alle lettera a), c) e d), comma 1 dell art. 6 del DPCM 8 marzo pag. 2

3 Art. 3 REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 1. La domanda deve essere presentata esclusivamente dal soggetto, pubblico o privato: proprietario dell immobile servito da un impianto termico destinato al riscaldamento con o senza produzione di acqua calda sanitaria; amministratore del condominio, nel caso di fabbricato condominiale con impianto centralizzato. 2. Gli interventi finanziabili devono ricadere nell ambito degli edifici ad uso residenziale o assimilabile situati sul territorio della Provincia di Biella ed appartenenti alle categorie E1(1), E2, E7 di cui all art. 3 del DPR 412/93. E.1(1): abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.2: edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività artigianali o industriali, purché siano da tali scorporabili agli effetti dell isolamento termico; E.7: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili; 3. La domanda si deve riferire ad una apparecchiatura individuale o a più apparecchiature inserite in un unica centrale termica. 4. Gli interventi finanziabili devono evidenziare il corretto dimensionamento dell impianto termico rispetto all utenza servita. 5. Il richiedente deve effettuare il controllo e la manutenzione periodica dell apparecchiatura come prevede la normativa vigente. pag. 3 Art. 4 MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Le domande di contributo, indirizzate a: PROVINCIA DI BIELLA Settore Tutela Ambientale e Agricoltura Servizio Tutela della Qualità dell Aria e Risorse Energetiche Via Quintino Sella 12, Biella devono essere redatte in conformità al modello di cui al modello A e corredate dalla documentazione di cui al successivo comma Le domande devono essere presentate in duplice copia entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero entro il 15 luglio Le domande inviate posteriormente sono considerate inammissibili. 4. Le domande possono essere: consegnate a mano presso la Provincia di Biella Ufficio Protocollo con accesso al pubblico da P.zza Unità d Italia - Biella con apertura al pubblico dal lunedì al mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 16,00, il giovedì dalle ore 8,00 alle 16,00 ed il venerdì dalle 9,00 alle 13,30; inviate per posta in busta raccomandata con avviso di ricevimento. Per le domande inviate a mezzo raccomandata postale fa fede la data del timbro dell ufficio postale accettante. 5. Ogni busta deve riportare la dicitura sull esterno Bando caldaie e bruciatori e deve contenere a pena di inammissibilità la seguente documentazione in duplice copia: a. Domanda di contributo (di cui all allegato MODELLO A) di cui una deve essere affrancata con marca da bollo amministrativa; b. Scheda tecnica di intervento (di cui all allegato MODELLO B); c. Copia del libretto di centrale dell impianto esistente(solo in caso di sostituzione di apparecchiatura con Pn superiore o uguale a 35KW);

4 d. Copia documento d identità del richiedente. e. Copia delle parti del libretto d uso e manutenzione indicanti le caratteristiche tecniche dei sistemi che saranno installati, con particolare riferimento al combustibile impiegato, alla potenza, alla classe di rendimento e alle emissioni di azoto. CRITERI DI PRIORITA Art. 5 CRITERI DI PRIORITA ED ESCLUSIONI Priorità Punteggio Interventi sui generatori di calore esistenti con potenza Pn superiore o uguale a 200 KW 3 Interventi sui generatori di calore esistenti con potenza Pn compresa tra 100 e 200 KW 2 Interventi sugli impianti esistenti che prevedono la sostituzione di generatori di calore 3 alimentati con combustibili solidi e liquidi di cui alle lettere l), m), n), o), p), q), comma 1 dell art. 6 del DPCM 8 marzo 2002, con generatori di calore aventi le caratteristiche riportate nella Tabella b requisiti emissivi ed alimentati con i combustibili ivi previsti Interventi siti nelle zone di piano così come individuate con DGR n dell (vedi Tabella dei Comuni allegata) La potenza termica indicata con il simbolo Pn nel presente documento è da intendersi quale Potenza termica nominale del focolare del generatore di calore così come definita alle lettere r) e q), dell art. 1 del D.P.R. 412/93. Sulla base dei criteri sopra evidenziati verrà redatta apposita graduatoria e le richieste di finanziamento saranno accolte in ordine alla stessa fino a completo esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio verrà accordata priorità facendo riferimento all età del generatore, in caso di sostituzione, ed al minore valore di emissioni NOx e in subordine alla data di presentazione della domanda. Le domande di contributo collocate in graduatoria e non finanziate a causa di esaurimento delle somme stanziate nell anno di presentazione avranno la precedenza a parità di punteggio, sulle istanze presentate su bandi successivi qualora rimangano inalterati i requisiti richiesti e l impianto termico non sia stato installato. Le economie di spesa che si potranno verificare in fase di istruttoria potranno essere recuperate per ammettere successivamente al finanziamento le pratiche inserite in graduatoria e, in un primo momento, escluse dal contributo per esaurimento delle risorse stanziate. ESCLUSIONI: Sono esclusi dal contributo gli interventi in aree in cui è presente una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento), salvo che venga presentata, da parte del richiedente, una esplicita dichiarazione di non allacciabilità relativa al sito interessato all intervento, rilasciata dal Gestore della distribuzione di calore. Sono esclusi da contributo gli interventi che, pur in presenza dei requisiti tecnici richiesti previsti dal presente bando, prevedono il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi). Sono esclusi da contributo gli interventi che prevedono, in nuovi edifici costituiti da più di 4 unità abitative, l installazione di generatori di calore per singola unità abitativa (autonomi). É esclusa la cumulabilità del contributo in conto capitale di cui al presente bando con altri contributi pubblici, al fine di consentire l incentivazione di un maggior numero di interventi. Sono esclusi da contributo gli interventi che prevedono la sostituzione o l installazione esclusivamente del bruciatore sul generatore termico. pag. 4

5 Art. 6 ENTITA DEL CONTRIBUTO Il contributo varia in base alla tipologia di intervento previsto ed alle caratteristiche e alla dimensione dell apparecchiatura che viene installata. GENERATORI DI CALORE CON POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE (Pn) INFERIORE A 35 KW. Questi contributi sono erogati per la sostituzione di generatori di calore esistenti o l installazione di nuovi generatori di calore funzionanti a gas naturale, GPL o gasolio in impianti con potenza complessiva al focolare minore di 35 kw. L incentivo è espresso in euro e si riferisce al singolo generatore di calore. Le caratteristiche del contributo, nonché i requisiti tecnici del generatore di calore a basse emissioni ed alto rendimento energetico, sono elencate nella seguente tabella 1: TABELLA 1: Potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kw Tipo di Intervento Requisiti tecnici del nuovo generatore di calore Entità contributo per singolo generatore Classe di rendimento 3 stelle Emissioni: o NOx < 120 mg/kwh se alimentati a gasolio o NOx < 70 mg/kwh se alimentati a gas naturale o GPL A Sostituzione di generatori di calore Classe di rendimento 4 stelle Emissioni o NOx < 120 mg/kwh se alimentati a gasolio o NOx <70 mg/kwh se alimentati a gas naturale o GPL 600 Classe di rendimento 4 stelle Emissioni NOx <= 30 mg/kwh se alimentati a gas naturale o GPL 800 Classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx < 120 mg/kwh se alimentati a gasolio B Installazione di nuovi generatori di calore Classe di rendimento 4 stelle Emissioni o NOx < 120 mg/kwh se alimentati a gasolio o NOx <70 mg/kwh se alimentati a gas naturale o GPL 600 Classe di rendimento 4 stelle Emissioni NOx <= 30 mg/kwh se alimentati a gas naturale o GPL 800 Nel caso di interventi riconducibili alla tipologia 1.A della Tabella 1 che prevedano, contestualmente all intervento stesso, il passaggio dall uso di combustibili solidi di cui alle lettere l), o), p), q), comma 1 pag. 5

6 dell art. 6 del DPCM 8 Marzo 2002 (vari tipi di carbone) a combustibili individuati alle lettere a), c), d), comma 1 dello stesso decreto (gas naturale, GPL e gasolio) gli incentivi previsti in Tabella 1 sono incrementati di 8 /kw (vedi esempio 1). Esempio 1 Generatore di calore esistente alimentato a carbone, sostituito da generatore di calore avente Pn = 28 kw, alimentato a gas naturale, con classe di rendimento 4 stelle e emissioni di NOx < 70 mg/kwh e > 30 mg/kwh. Calcolo del contributo in conto capitale: Contributo = kw x 8 /kw = 824 Invece, nel caso in cui gli interventi riconducibili alla tipologia 1.A della Tabella 1 prevedano, contestualmente all intervento stesso, il passaggio dall uso di combustibili liquidi di cui alle lettere m) e n) comma 1 dell art. 6 del DPCM 8 Marzo 2002 (olio combustibile ed emulsioni acqua-olio) a combustibili individuati alle lettere a), c), d), comma 1 dello stesso decreto (gas naturale, GPL e gasolio), gli incentivi previsti in Tabella 1 sono incrementati di 6 /kw (Vedi esempio 2). Esempio 2 Generatore di calore esistente alimentato a olio combustibile, sostituito da generatore di calore avente Pn = 28 kw, alimentato a gas naturale, con classe di rendimento 4 stelle e emissioni di NOx < 30 mg/kwh. Calcolo del contributo in conto capitale: Contributo = kw x 6 /kw = 968 GENERATORI DI CALORE CON POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE (Pn) MAGGIORE O UGUALE A 35 KW Questi contributi sono erogati per la sostituzione di generatori di calore esistenti o l installazione di nuovi generatori di calore funzionanti a gas naturale, GPL o gasolio in impianti con potenza complessiva al focolare maggiore o uguale a 35 kw. L incentivo è espresso in euro per kw di potenza al focolare del singolo generatore ed è articolato in tre fasce di potenza. Le caratteristiche del contributo, nonché i requisiti tecnici del generatore di calore a basse emissioni ed alto rendimento energetico, sono elencate nella seguente Tabella 2: pag. 6

7 TABELLA 2: Potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw Tipo di Intervento 2.A Sostituzione del/i generatore/i di calore con generatori alimentato/i a gasolio 2.B Sostituzione del/i generatore/i di calore con generatori alimentato/i a gas naturale o GPL Requisiti tecnici del nuovo generatore di calore o Caldaia con classe di rendimento 3 stelle o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 120 mg/kwh Generatori di calore compatti caratterizzati da classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx < 120 mg/kwh o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 120 mg/kwh 120 mg/kwh o Caldaia con classe di rendimento 3 stelle o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 80 mg/kwh Generatori di calore compatti caratterizzati da classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx < 80 mg/kwh o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 80 mg/kwh 80 mg/kwh o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 80 mg/kwh 80 mg/kwh o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 30 mg/kwh 30 mg/kwh Pn 35 kw < 200 kw 10 /kw 13 /kw 15 /kw 17 /kw 17 /kw 22 /kw Pn 200 kw <350 kw /kw /kw /kw /kw /kw /kw Pn 350 kw pag. 7

8 TABELLA 2 - segue - Potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw Tipo di Intervento 2.C Installazione del/i generatore/i di calore i alimentato/i a gasolio 2.D Installazione del/i generatore/i di calore alimentato/i a gas naturale o GPL Requisiti tecnici del nuovo generatore di calore o Caldaia con classe di rendimento 3 stelle o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 120 mg/kwh Generatori di calore compatti caratterizzati da classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx < 120 mg/kwh o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 120 mg/kwh 120 mg/kwh o Caldaia con classe di rendimento 3 stelle o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 80 mg/kwh Generatori di calore compatti caratterizzati da classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx < 80 mg/kwh o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 80 mg/kwh 80 mg/kwh o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 80 mg/kwh 80 mg/kwh o Bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx < 30 mg/kwh 30 mg/kwh Pn 35 kw < 200 kw 10 /kw 13 /kw 15 /kw 17 /kw 17 /kw 22 /kw Pn 200 kw <350 kw /kw /kw /kw /kw /kw /kw Pn 350 kw pag. 8

9 Nel caso di interventi riconducibili alla tipologia 2.A e 2.B della Tabella 2 che prevedano, contestualmente all intervento stesso, il passaggio dall uso di combustibili solidi di cui alle lettere l), o), p), q), comma 1 dell art. 6 del DPCM 8 Marzo 2002 (vari tipi di carbone ) a combustibili individuati alle lettere a), c), d), comma 1 dello stesso decreto (gas naturale, GPL e gasolio) gli incentivi previsti in Tabella 2 sono incrementati di 8 /kw per potenze inferiori a 350 kw e di 2800 per potenze uguali o maggiori di 350 kw. Invece, nel caso in cui gli interventi riconducibili alla tipologia 2.A e 2.B della Tabella 2 prevedano, contestualmente all intervento stesso, il passaggio dall uso di combustibili liquidi di cui alle lettere m) e n) comma 1 dell art. 6 del DPCM 8 Marzo 2002 (olio combustibile ed emulsioni acqua-olio) a combustibili individuati alle lettere a), c), d), comma 1 dello stesso decreto (gas naturale, GPL e gasolio), gli incentivi previsti in Tabella 2 sono incrementati di 6 /kw per potenze inferiori a 350 kw e di 2100 per potenze uguali o maggiori di 350 kw (vedi esempio 3). Esempio 3 Generatore di calore esistente alimentato a olio combustibile, sostituito da generatore di calore avente Pn = 250 kw, alimentato a gasolio, con classe di rendimento 4 stelle e emissioni di NOx < 120 mg/kwh e > 80 mg/kwh Calcolo del contributo in conto capitale: Contributo = kw x 6 /kw kw x 6 /kw = Art. 7 PROCEDURE RELATIVE ALL APPROVAZIONE DELLE DOMANDE 1. L esame delle domande sarà effettuato dal Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Servizio Tutela della Qualità dell Aria e Risorse Energetiche, che si avvarrà della collaborazione dell Agenzia Provinciale per l Energia (AgenBiella). 2. L ordine di valutazione delle domande e nel caso di esito positivo - di concessione del contributo, è quello determinato dall art Le domande presentate in violazione di quanto stabilito dall art. 4 saranno escluse. 4. La Provincia provvederà ad approvare la graduatoria e a concedere i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili. All ultima domanda finanziabile verrà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall importo concedibile alla stessa, fino alla concorrenza massima richiesta. 5. La graduatoria delle domande e i relativi importi ammessi a finanziamento saranno affissi all Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni e pubblicati sul sito internet della Provincia 6. Sarà parimente pubblicato l elenco delle domande valutate non ammissibili. Art. 8 TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI 1. L esecuzione dei lavori dovrà essere ultimata entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell ammissione al contributo salvo la possibilità di proroga motivata concessa dalla Provincia di Biella. 2. Il titolare della domanda dovrà trasmettere entro il termine di cui al comma precedente la seguente documentazione alla Provincia di Biella: Liquidazione contributo per fine lavori redatta secondo il modello C; Dichiarazione allegata redatta secondo il modello D. pag. 9

10 Art. 9 DOTAZIONE FINANZIARIA E PROCEDURE PER L EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Le risorse destinate all incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in ,00 Euro. L erogazione del contributo sarà effettuata in un unica soluzione, a lavori ultimati, previa presentazione, ai sensi dell art. 8, della seguente documentazione: Liquidazione contributo per fine lavori redatta secondo il modello C. Nel caso in cui l immobile sul quale viene effettuato l intervento per cui è stato richiesto il contributo sia un condominio, la liquidazione del contributo può essere effettuata solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al condominio; Dichiarazione allegata redatta secondo il modello D firmata dal tecnico responsabile dell impianto così identificato: o Installatore se la potenza al focolare dell impianto (P n ) è inferiore a 35 kw o Progettista se la potenza al focolare dell impianto (P n )è pari o superiore a 35 kw La dichiarazione deve attestare l'esistenza e l accessibilità della documentazione descritta nella tabella seguente, a certificazione della corretta realizzazione dell intervento finanziato: DICHIARAZIONE ATTESTANTE L ESISTENZA E L ACCESSIBILITA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE POTENZA AL FOCOLARE DELL IMPIANTO INFERIORE A 35 kw o dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90; o libretto di impianto ai sensi del D.P.R. 412/93 e al D.M. 17 marzo 2003; o modello H ai sensi del D.P.R. 551/99; o progetto e la relazione tecnica redatti dal progettista e depositati presso il Comune di competenza ai sensi dell art. 28 della L. 10/91; o dichiarazione della conformità del sistema di evacuazione dei fumi alla normativa vigente. POTENZA AL FOCOLARE DELL IMPIANTO UGUALE O SUPERIORE A 35 kw o dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90; o libretto di centrale ai sensi del D.P.R. 412/93 e al D.M. 17 marzo 2003; o modello H ai sensi del D.P.R. 551/99; o progetto e la relazione tecnica redatti dal progettista e depositati presso il Comune di competenza ai sensi dell art. 28 della L. 10/91; o denuncia di nuovo impianto presentata all ISPESL, per il rilascio del libretto matricolare ai sensi del D.M. del 1 Dicembre 1975 (qualora previsto); o domanda per il rilascio del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) presentata ai VVFF (qualora previsto); o dichiarazione di idoneità del bruciatore abbinato alla caldaia a gas installata e tale da garantire il rispetto della classificazione tre/quattro stelle, in conformità alle prescrizioni indicate dal costruttore della caldaia. o dichiarazione della conformità del sistema di evacuazione dei fumi alla normativa vigente. Copia della documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti: copia della fattura quietanzata intestata al richiedente del contributo, al condominio o all amministratore e datata posteriormente alla presentazione della domanda; la fattura dovrà riportare marca e modello delle apparecchiature installate in conformità a quanto indicato nel modello B. pag. 10

11 Nel caso in cui il pagamento dell intervento in oggetto sia dilazionato in rate, devono essere allegate le copie delle fatture effettivamente pagate alla data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo; dovrà inoltre essere indicato il prospetto della rateizzazione, specificando il numero, l entità e la scadenza delle rate. scheda identificativa dell impianto (1) e componenti dell impianto termico (4) o scheda identificativa dell impianto (1) e componenti della centrale termica (4) di cui ai libretti di impianto e di centrale conformi al modello di cui al D.M. 17 marzo Se, successivamente all ammissione al contributo, è stata modificata la tipologia del generatore di calore rispetto a quanto indicato nella domanda (modello B) per comprovate esigenze tecniche, dovrà essere presentata la seguente documentazione aggiuntiva: copia delle parti del libretto d uso e manutenzione indicanti le caratteristiche tecniche dei sistemi installati, con particolare riferimento al combustibile impiegato, alla potenza, alla classe di rendimento e alle emissioni di ossidi di azoto. In questo caso il contributo verrà ricalcolato in funzione delle caratteristiche tecniche del/i nuovo/i generatore/i: o se vengono installati apparecchi con requisiti tecnici migliori il contributo non potrà essere maggiorato rispetto all impegno di spesa assunto e comunicato in fase di approvazione della domanda; o se vengono installati apparecchi con requisiti tecnici inferiori, purché comunque rispettino i requisiti previsti dal presente bando, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. E fatta salva la facoltà da parte dell Amministrazione di procedere prima dell erogazione del contributo alle verifiche di cui all art. 10. Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi in graduatoria per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria. Art. 10 VERIFICHE La Provincia si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità con la documentazione presentata, il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell intervento e quant altro possa essere necessario per procedere all erogazione del contributo. Art. 11 DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO Comportano la revoca del contributo e l eventuale restituzione dello stesso maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del Titolo III Capo II della L.R. 7/2000: a) il mancato rispetto degli adempimenti di legge; b) il riscontro di significativi scostamenti tra quanto dichiarato e quanto effettivamente svolto; c) la sostanziale difformità tra documentazione presentata e opera realizzata; d) l utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione. Art. 12 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.Lgs N. 196/2003 Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 della predetta norma, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: pag. 11

12 1. I dati da Lei forniti verranno trattati nell ambito dello svolgimento delle finalità istituzionali della Provincia, nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l espletamento della procedura e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato svolgimento della procedura. L istanza del contributo equivale al consenso al trattamento dei dati. 4. I dati potranno essere comunicati al soggetto con cui si collabora per le procedure di approvazione delle domande (Agenbiella). 5. Il titolare del trattamento è: Amministrazione Provinciale di Biella, via Quintino Sella 12, tel Il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, via Quintino Sella 12, tel Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dagli artt del D.L.gs n. 196/2003. Art. 13 ULTERIORI INFORMAZIONI Il Presente bando e relativa modulistica potranno essere ritirati presso: L Ufficio Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Servizio Tutela della Qualità dell Aria e Risorse Energetiche Via Q. Sella, 12 BIELLA L Agenzia Provinciale per l Energia AGENBIELLA C.so G. Pella, 10 BIELLA Il presente bando e la relativa modulistica sono altresì pubblicati su: sito internet della Provincia di Biella ( ) sito di Agenbiella ( Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: Provincia di Biella: /760 Agenbiella: pag. 12

13 ALLEGATO: ELENCO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BIELLA APPARTENENTI ALLE ZONE DI PIANO Riferimento: DGR del 11/11/2002: Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria". Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione. Biella, Benna, Borriana, Candelo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Dorzano, Gaglianico, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna, Ronco Biellese, Roppolo, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Strona, Tollegno, Valdengo, Valle Mosso, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena. pag. 13

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