CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI

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1 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE SOMMARIO schema di sintesi approfondimenti CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI Art. 18 D.L , n. 91 L art. 18 D.L. 91/2014 riconosce ai soggetti titolari di reddito d impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ed effettuati dal e fino al , un credito d imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Per individuare l esatto momento in cui l investimento è realizzato, e quindi verificare se rientra nel periodo agevolato, occorre fare riferimento alle diverse modalità con cui gli investimenti possono essere realizzati e applicare i criteri stabiliti dall art. 109 Tuir. Poiché tale principio valeva anche ai fini degli investimenti agevolati previsti dalla Tremonti-ter, sembra possibile mutuare i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella circolare n. 44/E/2009. Il credito d imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a ,00; deve essere ripartito, nonché utilizzato, in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. SCHEMA DI SINTESI Soggetti Oggetto Titolari di reddito di impresa. Investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ( ). Destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Investimenti effettuati dal al AMBITO APPLICATIVO Nuova agevolazione Tremonti-Ter Competenza temporale Art. 109 Tuir Data rilevante Circ. Ag. Entrate 44/E/2009 Acquisto di beni Vendita con posa in opera Vendita appalto Servizi connessi Appalto d opera Consegna o spedizione del bene (o, se successiva, effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale). Consegna del bene. Collaudo dell opera. Data di ultimazione. Data di ultimazione dell opera o singoli importi liquidati in via definitiva con Sal. Costruzione in economia Spese sostenute nel periodo di imposta secondo il principio di competenza (comprese le opere in corso iniziate in periodi precedenti). Leasing Consegna del bene (ovvero esito del collaudo). Importo 15%. CREDITO DI IMPOSTA Base di calcolo Il credito d imposta è calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei 5 periodi di imposta precedenti. Credito per 2014 Credito per 2015 Con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Confronto tra investimenti realizzati dal al e la media degli investimenti del periodo Confronto tra investimenti realizzati dal 1.01 al e la media degli investimenti del periodo Limite Il credito di imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a ,00. Aggiornato al R A T I O N.8-9/

2 IMPOSTE DIRETTE APPROFONDIMENTI IMPRESE NUOVE Imprese con attività inferiore a 5 anni Imprese costituite dal Il credito d imposta si applica anche alle imprese in attività alla data del , anche se con un attività d impresa inferiore ai 5 anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d imposta precedenti a quello in corso alla data del o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data del il credito d imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta. UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Ripartizione Indicazione nel modello Unico Irrilevanza Il credito d imposta deve essere ripartito, nonché utilizzato, in 3 quote annuali di pari importo. Il credito di imposta deve essere indicato sia:.. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di riconoscimento del credito;.. nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito di imposta:.. non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;.. non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir (interessi passivi e componenti negativi). Compensazione Il credito d imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Non è soggetto al limite annuale dei crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Art. 17 D. Lgs. 241/1997 Art. 1, c. 53 L. 244/2007 Prima quota Attività con rischi sul lavoro La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del 2 periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, (individuate ai sensi del D. Lgs. 334/1999) possono usufruire del credito d imposta solo se è documentato l adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. CAUSE DI DECADENZA Il credito d imposta è revocato se:.. l imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all esercizio di impresa prima del 2 periodo di imposta successivo all acquisto;.. i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43, c. 1 D.p.r. 600/1973), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell agevolazione. Indebito utilizzo Il credito d imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo d imposta in cui si verificano le ipotesi indicate. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l indebita fruizione, anche parziale, del credito d imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l importo fruito, l Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 46 R A T I O N.8-9/ Aggiornato al

3 CONTABILITÀ E BILANCIO REVISIONE contabilità e bilancio SOMMARIO schema di sintesi approfondimenti CAPITALE SOCIALE NON PIÙ RILEVANTE PER ORGANO DI CONTROLLO DELLE SRL Artt e 2477 Codice Civile - Art. 20, c. 8 D.L , n. 91 conv. L , n. 116 D.M , n Art. 13 D. Lgs , n Norme di comportamento del Collegio Sindacale L art. 20 del Decreto Competitività contiene l abrogazione dell art. 2477, c. 2 C.C., ovvero di quella norma che disponeva la nomina obbligatoria dell organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. quando il capitale sociale non era inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (ridotto a ). Ciò comporta un paradosso, in quanto si potrà avere una Spa con capitale di con collegio sindacale obbligatorio e una S.r.l. con capitale di 1 milione di euro priva di organo di controllo. La novità presenta ricadute su tutte le S.r.l. aventi un capitale sociale pari o superiore a Per effetto di tale abrogazione il capitale sociale cessa, dal , di rappresentare uno dei parametri in forza dei quali si innesca l obbligo per i soci di S.r.l. di nominare un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e/o di revisione legale dei conti (società di revisione o revisore individuale). In sede di conversione in legge del D.L. 91/2014 è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell obbligo di nomina correlato all entità minima del capitale sociale costituisce guista causa di revoca. SCHEMA DI SINTESI ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L. Art C.C. Nomina obbligatoria dell organo di controllo interno Art cc. 2, 3 e 4 C.C. La nomina dell organo di controllo o del revisore non è più obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (pari, dal , a ). L ammontare del capitale sociale non determina più alcun obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore (sempreché non sussista un obbligo previsto dallo Statuto). La nomina dell organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:.. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;.. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;.. per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati dall art bis, c. 1 C.C. Attivo patrimoniale Ricavi Dipendenti occupati in media durante l esercizio 50. L obbligo di nomina cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati. Nomina L assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti indicati deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell organo di controllo o del revisore. Se l assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. SOPRAVVENUTA INSUSSISTENZA DELL OBBLIGO DI NOMINA Organo di controllo La soppravenuta insussistenza dell obbligo di nomina dell organo di controllo correlato all entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca. Rinuncia da parte del Sindaco (dimissioni volontarie) e assenza di obbligo di una nuova nomina. Delibera assembleare di revoca per giusta causa. La deliberazione di revoca dovrebbe essere approvata dal tribunale, sentito l interessato. L organo di controllo, in assenza di revoca o dimissioni, rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato. Incarico di revisione legale Costituisce giusta causa di revoca, da parte dell assemblea, la sopravvenuta insussistenza dell obbligo di revisione legale per l intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge [art. 4, c. 1, lett. i) D.M. 261/2012]. Dimissioni per circostanze previste da D.M , n Risoluzione consensuale. Delibera assembleare di revoca per giusta causa. Aggiornato al R A T I O N.10/ R 65

4 REVISIONE contabilità e bilancio APPROFONDIMENTI CAUSE DI CESSAZIONE DALL UFFICIO DI SINDACO Scadenza dell incarico. Decadenza. Revoca da parte della società per giusta causa. Rinuncia. Variazione nel sistema di amministrazione e di controllo. Decesso. Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge o regolamentari. Scadenza naturale Revoca per giusta causa I sindaci rimangono in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al 3 esercizio della carica, salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l interessato. CESSAZIONE DELL OBBLIGO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE Eliminazione del vincolo legislativo correlato al capitale sociale Rinuncia Non superamento degli altri limiti previsti La soppravenuta insussistenza dell obbligo di nomina dell organo di controllo, correlato all entità minima del capitale sociale, costituisce giusta causa di revoca. Incarico in corso al Clausole atto costitutivo L assemblea dei soci può provvedere alla revoca dell incarico sindacale; in assenza, l organo di controllo rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale (1), sentito l interessato; ciò anche nel caso di organo di controllo con funzione di revisione legale (prevalenza delle disposizioni dell art C.C. su quelle del D. Lgs. 39/2010). Se l atto costitutivo prevede la nomina dell organo di controllo nelle situazioni rese obbligatorie dalla legge o in relazione a un richiamo generico dell art c.c., non è più necessario provvedere ad alcuna nomina legata al capitale e si può provvedere alla revoca dei soggetti nominati. Se l atto costitutivo (statuto) della società prevede la nomina dell organo di controllo quando il capitale è non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. e la società ha un capitale sociale pari o superiore a resta l obbligo dell organo di controllo o del revisore (salva relativa modifica statutaria). Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all incarico (dimissioni volontarie). La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali. La comunicazione deve essere indirizzata - con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari - all organo amministrativo (ovvero preferibilmente a ciascun componente del consiglio di amministrazione) e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale. È opportuno che nella comunicazione siano indicate le ragioni della rinuncia. Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno dei requisiti di cui all art C.C. determina la cessazione dell obbligo di nomina del collegio sindacale. Se la cessazione dell obbligo di nomina del collegio sindacale interviene nel corso dell incarico, il collegio sindacale rimane in carica fino alla naturale scadenza. Il venir meno dell obbligo di nomina non rappresenta una causa di cessazione anticipata. La disposizione non cambia anche in presenza della funzione di revisione esercitata dal sindaco, poiché l art. 1, c. 2 D.M. 261/2012 prevede che le norme del Codice Civile prevalgono su quelle del D. Lgs. 39/2010. Nota (1) Il Tribunale accerta che la nomina era collegata esclusivamente all ammontare del capitale sociale e non alla sussistenza delle altre ipotesi. 66 R A T I O N.10/ R Aggiornato al

5 CONTABILITÀ E BILANCIO REVISIONE contabilità e bilancio REVOCA PER GIUSTA CAUSA DELL INCARICO DI REVISIONE LEGALE Cause Delibera assembleare Obblighi di comunicazione Enti non di interesse pubblico Cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione. Cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione. Cambiamenti all interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione. Sopravvenuta inidoneità per insufficienza di mezzi e risorse. Riallineamento della durata dell incarico a quello della società capogruppo dell ente di interesse pubblico. Gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale. Acquisizione o perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico. Compromissione dell indipendenza del revisore legale o della società di revisione. Fatti di rilevanza tale da rendere impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell attività di revisione legale. Insussistenza dell obbligo di revisione legale. La sopravvenuta insussistenza dell obbligo di revisione legale per l intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge costituisce giusta causa di revoca. L assemblea che prende atto del venir meno dell obbligo di nomina del revisore, quindi, può provvedere alla revoca. In presenza di una giusta causa, l assemblea, acquisite le osservazioni del revisore e sentito l organo di controllo, revoca l incarico (e contestualmente nomina un nuovo revisore, a meno che la giusta causa di revoca non consista nel venire meno dell obbligo di revisione legale dei conti). La delibera assembleare di revoca ha effetto immediato. L organo amministrativo deve comunicare per iscritto al revisore la presentazione all assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. La delibera assembleare di revoca non è soggetta all approvazione del tribunale. Entro il termine di 15 giorni dalla data in cui l assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall incarico di revisione legale [nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa all eventuale conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale obbligatorio], l ente deve trasmettere al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), in originale o in copia dichiarata conforme:.. delibera dell assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale;.. parere dell organo di controllo;.. relazione dell organo amministrativo adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell incarico. Nel caso di dimissioni, l organo di revisione, entro 15 giorni dall avvenuta presentazione deve trasmettere al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:.. copia delle dimissioni;.. copia delle osservazioni formulate all ente in caso di revoca o risoluzione consensuale. Controlli Revisore uscente L organo di controllo è chiamato ad espletare un attività di vigilanza rispetto all adempimento di questi obblighi, provvedendovi in via sostitutiva qualora non vi provveda la società. Il revisore uscente deve comunicare a sua volta al Dipartimento della RGS le proprie osservazioni alla revoca. Aggiornato al R A T I O N.10/ R 67

6 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE SOMMARIO schema di sintesi apposizione del visto di conformità ambito applicativo adempimenti dei professionisti VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI Art. 1, c. 574 L , n Art. 9, c. 2 D.L , n Art. 34, c. 1 L , n. 388 Art. 35 D. Lgs , n Circ. Ag. Entrate , n. 10/E - Circ. Ag. Entrate , n. 28/E Ris. Ag. Entrate , n. 82/E L art. 1, c. 574 L. 147/2013 prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al , i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap per importi superiori a annui, hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all art bis del codice civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l esecuzione dei controlli di cui all art. 2, c. 2 D.M , n Con la circolare n. 28/E/2014, l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti che i professionisti devono porre in essere al fine di comunicare che intendono apporre il visto di conformità. Qualora il professionista abbia già comunicato all Agenzia delle Entrate di voler apporre il visto di conformità e intenda apporlo anche ai sensi delle disposizioni introdotte dal predetto art. 1, c. 574, non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione ai sensi dell art. 21 del D.M. 164/1999, a condizione che la polizza assicurativa già presentata non sia limitata a determinate dichiarazioni (ad esempio, visto di conformità ai fini IVA). In quest ultimo caso, la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l ulteriore attività di visto. SCHEMA DI SINTESI Oggetto Crediti relativi a:.. imposte sui redditi;.. addizionali alle imposte sui redditi;.. ritenute alla fonte;.. imposte sostitutive delle imposte sul reddito;.. Irap. Per importi superiori a annui. COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI Utilizzo in compensazione orizzontale. Richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito In alternativa Obbligo Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l esecuzione dei controlli di cui all art. 2, c. 2 D.M , n Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all art bis C.C. LIMITE ALLE COMPENSAZIONI Art. 9, c. 2 D.L. 35/2013 Compensazione orizzontale Dal il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell art. 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato da ,90 a ,00. Per i soggetti subappaltatori, qualora il volume di affari registrato nell anno precedente sia costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite è pari a Compensazione verticale La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace ad alcun limite di importo. DECORRENZA Il nuovo obbligo decorre dal periodo di imposta in corso al Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, l obbligo di apposizione del visto di conformità si applica ai crediti che emergono a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d imposta 2013 (Unico 2014 e Irap 2014). R A T I O N.11/

7 IMPOSTE DIRETTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ DECORRENZA L obbligo decorre dal periodo di imposta in corso al La disciplina opera con riferimento alle compensazioni operate dal in merito a crediti sorti nel 2013 e risultanti nelle relative dichiarazioni (Unico 2014). Il credito risultante dalla dichiarazione 2013 (anno 2012) può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all interno della quale tale credito è rigenerato sommandosi al credito maturato nel UTILIZZO DEL CREDITO La norma non prevede espressamente l obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell utilizzo dei crediti in compensazione. A differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000, per i quali la disposizione prevede che la compensazione possa essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. LIMITE Compensazione orizzontale Singoli crediti Il limite di , superato il quale scatta l obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti e, quindi, non alla compensazione verticale, ancorché questa sia effettuata mediante la delega di versamento. Il limite di importo di si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione. In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d imposta rispettivamente di ammontare inferiore a , ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità. Viceversa, l utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a comporta l obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia. Esempi Dalla dichiarazione dei redditi emergono due crediti d imposta:.. uno, a titolo di Irpef, di ammontare pari a ;.. l altro, a titolo di cedolare secca, per un ammontare pari a Nel caso in cui il contribuente utilizzi in compensazione il credito Irpef per un ammontare pari a e il credito a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 3.000, non è obbligatoria l apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a anche se, in totale, i crediti utilizzati ammontano a Se il contribuente utilizza il credito Irpef per un ammontare pari a è obbligato ad apporre il visto di conformità. In tale caso, anche ove sia utilizzato in compensazione soltanto il credito Irpef, sarà obbligatoria l apposizione del visto sull intera dichiarazione dalla quale emergono i crediti. VISTO DI CONFORMITÀ Soggetti abilitati Conformità dei dati Art. 35, c. 1, lett. a) D. Lgs. 241/1997 Iscritti nell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Iscritti nell Albo dei consulenti del lavoro. Responsabili dell assistenza fiscale dei CAF-imprese. Iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la Cciaa, alla data del , in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Dotati di specifica copertura assicurativa e iscritti nell apposito elenco dei soggetti abilitati presso la Dre. È richiesta la conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile [riscontro documentale senza alcuna valutazione di merito (Circ. Ag. Entrate 57/E/2009 e C.M. 134/1999)]. L attestazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, anch essa riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei medesimi soggetti e l indicazione del codice fiscale. 8 R A T I O N.11/

8 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL ORGANO DI CONTROLLO Alternativa al visto di conformità Controlli Art. 2, c. 2 D.M , n. 164 In alternativa all ottenimento del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile. La dichiarazione dell organo di controllo attesta che sono stati effettuati i seguenti controlli: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. AMBITO APPLICATIVO CREDITI INCLUSI In considerazione dell ampia previsione normativa, l obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali. È necessario l obbligo di apposizione del visto di conformità per il credito d imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all art. 2, cc. da 55 a 58 D.L , n Il richiamo normativo deve intendersi riferito anche ai crediti relativi all imposta disciplinata dall art. 1, cc. 2 e 2-bis, del D.L , n. 209 (c.d. riserve matematiche dei rami vita), che si generano qualora l ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno sia inferiore all imposta versata per il 5 anno precedente e che, per espressa previsione, possono essere utilizzati in compensazione orizzontale delle imposte e dei contributi. Non rileva ai fini dell apposizione del visto lo scomputo dell imposta sostitutiva versata dalle ritenute previste dall art. 6 della L , n. 482, e dall imposta sostitutiva prevista dall art. 26-ter del D.P.R , n. 600, in quanto assimilabile ad una compensazione interna. CREDITI ESCLUSI Devono essere esclusi dall obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte. Esempi Crediti aventi natura strettamente agevolativa: credito d imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio ( caro petrolio ), credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla L. 296/2006, credito d imposta per l acquisto e la rottamazione di autoveicoli istituito dall art. 17-decies del D.L , n. 83. Non rileva, ai fini dell esclusione dall obbligo di apposizione del visto di conformità, la circostanza che il credito d imposta sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D. Lgs. 241/1997 senza limiti di importo. UTILIZZATORE DIVERSO DAL SOGGETTO CHE HA GENERATO IL CREDITO Dichiarazione del cedente e cessionario Consolidato nazionale Il visto deve essere apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore ai , posto che, attraverso la cessione, si produce l effetto di un utilizzo anticipato del credito, analogamente a quanto avviene con l istituto della compensazione. Rimane fermo l obbligo, per il cessionario che utilizza in compensazione il credito ricevuto per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore, di richiedere l apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione, dalla quale emerge il credito. Va da sé che, in tale caso, il controllo da effettuarsi in sede di apposizione del visto avrà ad oggetto il mero riscontro dell ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione. I principi trovano applicazione anche nell ambito del regime di tassazione del consolidato nazionale, nelle ipotesi di cessione, ai sensi dell art. 7, c. 1, lett. b) del D.M , dei crediti utilizzabili in compensazione nonché delle eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell art. 43-ter D.P.R. 602/1973. All apposizione del visto di conformità è tenuta, altresì, la società consolidante per la cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo di importo superiore a In tale caso, le società consolidate non sono tenute all obbligo di apposizione del visto di conformità in relazione alla determinazione unitaria dell Ires di gruppo posto che le stesse, per effetto della partecipazione alla fiscal unit, trasferiscono alla società consolidante esclusivamente le proprie basi imponibili, senza liquidare la relativa imposta. R A T I O N.11/

9 IMPOSTE DIRETTE UTILIZZATORE DIVERSO DAL SOGGETTO CHE HA GENERATO IL CREDITO (Segue) Società trasparenti I soci/associati/partecipanti non sono tenuti all apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione, ove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro è tenuto all apposizione del visto di conformità. ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI ADEMPIMENTI PRELIMINARI Comunicazione Art. 21 D.M , n. 164 I professionisti che intendono svolgere l attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l apposizione del visto di conformità, devono presentare un apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, indicando:.. i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;.. il domicilio e gli altri luoghi ove è esercitata la propria attività professionale;.. la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, con l indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. Associazione professionale Nella domanda devono essere altresì indicati la denominazione, il codice fiscale e la sede dello studio associato mediante il quale il professionista opera. Variazioni Invio Allegati Modalità di rilascio Modelli Sospensione Il professionista deve sottoscrivere l impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano. La comunicazione (compresa quella di variazione dei dati) può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. Copia della polizza assicurativa. Dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dell ordine professionale di appartenenza. Dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell art. 444 C.p.p. per reati finanziari; b) non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall art. 15, c. 1 L. 55/1990; e) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell art. 39, c. 4 D. Lgs. 241/1997, nei 5 anni precedenti. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R , n. 445 (autodichiarazione), allegando la fotocopia di un documento d identità del sottoscrittore. Ai fini della predisposizione della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sono messi a disposizione sul sito dell Agenzia delle Entrate i relativi modelli editabili. In caso di violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria la Direzione regionale competente dispone la sospensione cautelare dell attività di assistenza fiscale. 10 R A T I O N.11/

10 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE Decorrenza Studio associato A decorrere dalla data di presentazione della comunicazione, il professionista può prestare l assistenza fiscale. Si rammenta che, anche qualora il professionista eserciti la propria attività nell ambito di uno studio associato, è il singolo professionista abilitato al rilascio del visto di conformità. Pertanto, ogni altro professionista appartenente all associazione o alla società che non abbia a sua volta presentato la comunicazione non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. Compensazioni proprie del professionista Il professionista che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle addizionali, all Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, può autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligato a rivolgersi a terzi. Di tale facoltà il professionista può avvalersi anche per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA. ABILITAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI Istanza Associazione professionale Società di servizi Stesso professionista Art. 23 D.M. 164/1999 Il professionista che intende apporre il visto di conformità deve essere in possesso dell abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, di cui all art. 3, c. 3, D.P.R. 322/1998, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. L avvenuta presentazione dell istanza all Ufficio territoriale, ai fini dell abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, non esime dall obbligo della comunicazione di cui all art. 21 D.M. 164/1999, costituendo l abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti per poter effettuare la comunicazione preventiva per l apposizione del visto di conformità. Il professionista che esercita l attività di assistenza fiscale nell ambito di un associazione professionale in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all art. 3, c. 3, lett. a) e b) D.P.R. 322/1998, può validamente presentare la comunicazione qualora i requisiti del possesso della partita IVA e dell abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all associazione professionale. Ove il professionista in possesso di partita IVA si avvalga di una società di servizi di cui detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può validamente presentare la comunicazione preventiva se il requisito del possesso dell abilitazione telematica sussiste in capo alla società. I professionisti possono rilasciare il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso professionista che appone il visto. Le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Società di servizi Circ. Ag. Entrate 12/E/2010 Il professionista che appone il visto di conformità deve possedere la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi. In caso di più di due soci, tenuto conto che nessuno di essi potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la società sia posseduta da più professionisti abilitati all apposizione del visto di conformità. Associazione professionale Il professionista che svolge l attività nell ambito di un associazione professionale e non possiede un autonoma partita IVA, può comunque avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti abilitati. Soggetto diverso da professionista Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all apposizione del visto. R A T I O N.11/

11 IMPOSTE DIRETTE POLIZZA ASSICURATIVA Requisiti Circ. Ag. Entrate 57/E/2009 Studio associato La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell art. 35 del D. Lgs. 241/1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione. Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate, e comunque, non deve essere inferiore ad ,80. La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subìti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia. La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Il professionista che svolge l attività nell ambito di uno studio associato può anche utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un autonoma copertura a garanzia dell attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni previste. Anche in questo caso, il massimale della polizza assicurativa dovrà essere non inferiore a ,80 e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate dai professionisti associati che hanno inviato la comunicazione alla Direzione regionale. Società di servizi Rinnovo Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella polizza assicurativa siano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni circa l inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito d impresa della società. Alla scadenza la polizza assicurativa deve essere rinnovata, garantendone la continuità. Il professionista deve, pertanto, verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente. Trasmissione del rinnovo Il professionista deve provvedere a trasmettere la nuova polizza o (se la polizza è sempre la stessa) copia della quietanza di pagamento, alla Direzione Regionale competente, tramite PEC o raccomandata A/R. Il professionista deve inoltre attestare la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza. Omissione Qualora il professionista ometta di trasmettere il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione regionale provvede a richiederne l invio al fine di aggiornare la sua posizione avvertendolo che, in mancanza di regolarizzazione entro il termine indicato nella richiesta, non è legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza. Successivamente all inibizione, il soggetto può decidere di produrre una nuova e completa comunicazione, ai sensi dell art. 21 del D.M. 164/ R A T I O N.11/

12 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE CONTROLLI Natura I controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità corrispondono, in buona parte, a quelli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R , n. 600 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Riscontro nella documentazione Soggetti tenuti a scritture contabili Il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d imposta, lo scomputo delle ritenute d acconto, i versamenti. Relativamente alle dichiarazioni dei redditi, dell Irap e dei sostituti d imposta, i controlli implicano:.. la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;.. la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Controllo formale I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all ammontare delle componenti positive e negative relative all attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell Irap, nonché in ordine all ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d imposta. Anno 2013 Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d imposta in corso al , ferma restando la verifica della liquidazione della dichiarazione, nonché il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare:.. duplicazioni di versamento;.. errato versamento di ritenute;.. crediti d imposta;.. imposte sostitutive;.. eccedenze dell anno precedente relativamente alla verifica dell esposizione del credito nella relativa dichiarazione. Il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10% dell ammontare complessivo dei componenti negativi. Check list Al fine di illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell attività di controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, nell allegato A alla circolare n. 28/E/2014 (tavola n. 1) sono delineati, in generale, i riscontri da porre in essere per l apposizione del visto. In ogni caso i controlli indicati nel documento allegato devono essere considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, devono essere integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso. Copia della documentazione Per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata. R A T I O N.11/

13 IMPOSTE DIRETTE Tavola n. 1 Check list dei controlli (non esaustivi) - Allegato A - Circ. Ag. Entrate 28/E/2014 CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ CREDITI FISCALI DICHIARAZIONE UNICO PF, SP 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria) 5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello UNICO alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata) 6. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello UNICO alla relativa documentazione 7. Controllo documentale degli oneri deducibili 8. Controllo documentale degli oneri detraibili 9. Controllo documentale dei crediti d imposta 10. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dall UNICO dell anno precedente 11. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno 12. Controllo delle ritenute d acconto 13. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 14. Controllo delle perdite pregresse DICHIARAZIONE UNICO SC 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria) 5. Controllo documentale delle detrazioni 6. Controllo documentale dei crediti d imposta 7. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dall UNICO dell anno precedente 8. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno 9. Controllo delle ritenute d acconto 10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 11. Controllo delle perdite pregresse DICHIARAZIONE IRAP 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione 4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione 5. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell anno precedente 6. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno 7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo DICHIARAZIONE Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni 4. Controllo dei totali delle ritenute 5. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno 6. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 7. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dal mod. 770 dell anno precedente Tavola n. 2 Fac-simile modulo per la comunicazione per il rilascio del visto di conformità di cui all art. 21 D.M , n. 164 All Agenzia delle Entrate Direzione Regionale... Milano OGGETTO: Comunicazione di cui all art. 21 D.M , n. 164 per l esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Il/La sottoscritto/a..., Mario Rossi nato a... Milano il..., residente in..., Milano Via... Cavour, n. 11 codice fiscale..., RSSMRA71C23F205J partita IVA..., iscritto all Ordine dei... dottori commercialisti e degli esperti contabili di..., Milano n abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - Recapito telefonico..., numero di fax Indirizzo di posta elettronica... mario@rossi.it COMUNICA che intende esercitare, ai sensi dell art. 21 del D.M , n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall art. 35 del D. Lgs. 241/1997. ALLEGA: 1. copia della polizza assicurativa di cui all art. 22 del decreto 164/1999; 2. dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dall ordine professionale di appartenenza; 3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all art. 8, c. 1 D.M. 164/1999 SI IMPEGNA a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate). Luogo e data... Milano (Firma del professionista)... Mario Rossi 14 R A T I O N.11/

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