Legge nazionale n.309 del 31 /10 /1990 (modifiche della legge n.45 del 18/02/99)

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1 Legge nazionale n.309 del 31 /10 /1990 (modifiche della legge n.45 del 18/02/99) Titolo/argomento: _T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ( modificato dalla legge 45/90 come T.U sulle tossicodipendenze) ARTICOLO Art.1 Comma5 Comma7 Comma8 ARGOMENTO E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l azione antidroga. Il Comitato ha la responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale della prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti, a livello interno e internazionale. Il Comitato si avvale dell Osservatorio permanente. L Osservatorio acquisisce periodicamente e sistematicamente dei dati: Sull entità della popolazione tossicodipendente con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte, alle caratteristiche del mercato del lavoro e attività lavorative (modifica della legge45/90); Sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore di prevenzione, cura e riabilitazione, e sulle varie iniziative adottate, e sul numero delle persone riabilitate e reinserite in attività lavorative; Sui tipi di trattamento praticato e sui risultati conseguiti, sulle epidemiologia delle patologie correlate, e sulla produzione e consumo delle sostanze stupefacenti; Iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; Sulle fonti e correnti del traffico illecito delle sostanze; Sull attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze; Sul numero ed esiti dei processi penali per reati previsti in 1

2 questo testo unico; Sui flussi di spesa per la lotta alla tossicodipendenza e sulla destinazione di tali flussi per funzioni di territorio. Comma9 Comma10 Comma11 Comma12 Comma13 I ministeri nell ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all osservatorio i dati di cui al comma 8. L Osservatorio, avvalendosi delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualsiasi amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l eccezione di quelli che possano violare il diritto all anonimato. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall Osservatorio. Il Presidente del Consiglio con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, difesa e per gli affari sociali, promuove delle campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivante dall uso di sostanze stupefacenti, ampiezza del fenomeno e gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana, periodica, pubbliche affissioni (modifica della legge 45/90) Comma14 e 15 Il Presidente dei Ministri presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti (modifica della legge 45/90 dove l art.14 è abrogato) Comma16 Art.2 L Italia concorre all assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti. Il Ministero della sanità nell ambito delle proprie competenze: Determina gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze, per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze. Partecipa ai rapporti sul piano internazionale con la Commissione degli stupefacenti e con l UNFDAC, cura 2

3 l aggiornamento dei dati relativi alla quantità di sostanze stupefacenti effettivamente importate, esportate, fabbricate. Determina gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool, sostanze stupefacenti; Art.3 Presso il Ministero della Sanità è istituito il Servizio Centrale per le dipendenze da sostanze e da alcool. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti al trattamento delle dipendenze su tutto il territorio nazionale, inoltre provvede a: Raccogliere i dati e le statistiche circa l andamento dei consumi, violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze; Raccoglie ed elabora i dati trasmessi dalle regioni relativi all andamento delle dipendenze da sostanze, nonché sugli interventi di prevenzione, cura, recupero sociale e presenta un rapporto annuale sulla materia al Ministero della Sanità. Raccoglie ed elabora i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell alcool,ai contributi ad essi singolarmente erogati, al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto; Esprime parere motivato sulle autorizzazioni; Esprime parere motivato sulla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l impiego delle sostanze; Procede all accertamento quantitativo e qualitativo delle sostanze; Elenca gli additivi eversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili; Individua sostanze da taglio contenute nelle sostanze. Art.4 Il Servizio centrale si avvale dei Laboratori dell Istituto superiore di Sanità o di istituti universitari. Composizione del servizio centrale diviso in quattro settori 3

4 afferenti: alla dipendenza da sostanze stupefacenti, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre tipologie correlate, all alcoolismo e al tabagismo. Art.5-6 Art.9 Art.10 Art.13 Art.15 Dall art.17 all art.71 Art.72 Art.73 Art.74 Art.75 Comma1 Esercizio del controllo, con modalità di vigilanza presso gli enti, imprese autorizzate alla coltivazione, fabbricazione, impiego Il Ministero dell Interno ha la funzione di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze, di coordinamento generale in materie di compiti e delle attività delle forze di polizia. Il Servizio centrale antidroga attuato dal capo della polizia serve per la prevenzione, repressione del traffico illecito Tabelle delle sostanze soggette a controllo Il Ministero della Sanità provvede alla pubblicazione periodica e alla trasmissione alle regioni e autorità sanitarie locali (e questi ai singoli medici esercenti la professione), dei dati aggiornati concernenti le sostanze, i loro effetti, i metodi di cura e l elenco dei presidi. Autorizzazione, coltivazione, produzione, fabbricazione, commercio, importazione, esportazione, transito delle sostanze presso aziende che ne fanno richiesta al Ministero della sanità e dell Interno. E vietato l uso personale di sostanze stupefacenti. E consentito l uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti, debitamente prescritti secondo la necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggette. Produzione e traffico illecito di sostanze Associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Sanzioni amministrative Se detiene sostanze stupefacenti in dose non superiore a quella media giornaliera, è sottoposto alla sanzione della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d armi, del passaporto, e di ogni documento equipollente, o 4

5 se si tratta di straniero, del permesso di soggiorno. Comma5 Comma6 Comma7 Comma8 Comma9 Comma10 Comma11 Comma12 Art.76 Comma 1 Se la persona viene fermata per la prima volta il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non farne più uso. Se si tratta di persona minorenne, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non farne più uso. Accertati i fatti gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata e riferiscono al prefetto. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a se per accertare, la ragione della violazione. La persona si deve presentare al più presto dinanzi al prefetto e al suo delegato. Se l interessato è un minore il prefetto convoca i familiari. Il prefetto richiede di sottoporsi a programmi terapeutici e socio riabilitativi Il Prefetto si avvale di unità sanitarie locali e di ogni struttura con sede nella provincia che svolga attività di recupero e prevenzione Se risulta che abbia attuato il programma il prefetto dispone l archiviazione. Se l interessato non inizia il programma, il prefetto lo convoca e lo invita a rispettare i termini, se non si presenta il prefetto lo riferisce al procuratore della repubblica presso la pretura. Provvedimenti delle autorità in caso di inosservanza Chiunque dopo il secondo invito del prefetto interrompe il programma terapeutico e socio- riabilitativo è sottoposto a delle misure: Divieto di allontanarsi dal comune di residenza Obbligo di presentarsi negli uffici della Polizia di stato Obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una 5

6 determinata ora Divieto di frequentare i locali pubblici Sospensione della patente di guida Obbligo di prestare un attività non retribuita a favore della collettività per una giornata lavorativa da svolgere presso lo Stato, la regione, le province, comuni, enti Sequestro dei veicoli Affidamento al servizio sociale Sospensione del permesso di soggiorno Comma 3 Comma 6 Comma7 Comma8 Comma9 Art.77 Art.78 Art.79 Art.84 Art.89 Nel caso di minore vengono informati i genitori Il giudice può decidere in base alle esigenze della terapia a cui è sottoposto il tossicodipendente come farlo applicare Se l interessato vuole può chiedere al giudice di mandarlo presso un servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi ad un programma come nell art,122 Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento nel caso in cui non ha collaborato alla definizione del programma Se lo ha terminato il giudice provvede all archiviazione( quest ultima non può essere disposta più di una volta) Chiunque abbandona in luoghi pubblici o aperti al pubblico siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l assunzione di sostanze stupefacenti è punito con il pagamento di una multa Sono determinati le procedura diagnostiche e medico legali per accertare l uso personale, le metodiche per quantificarle, i limiti quantitativi massimi per la dose giornaliera Chiunque agevoli o adibisce un locale pubblico a luogo di convegno di persone che si danno all uso di sostanze è punito Divieto di propaganda pubblicitaria. Provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendenti 6

7 che abbiano in corso programmi terapeutici Art.90 Art.94 Art.95 Art.96 Dall art.97 a 103 Art.104 Comma1 Comma4 Art.105 Comma4 Sospensione della pena detentiva Affidamento in prova in casi particolari Esecuzione della pena detentiva inflitta ad una persona tossicodipendente Prestazioni socio sanitarie per tossicodipendenti detenuti Operazioni di Polizia e destinazione dei beni e valori sequestrati o confiscati Promozione a livello nazionale delle attività di educazione e informazione Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall assunzione di sostanze Coordina le attività di approfondimento Approva programmi annuali differenziati per tipologia, metodologie di applicazione, promozione di attività da realizzarsi a scuola Il comitato, deve approfondire varie tematiche come la pedagogia preventiva, uso di strumenti didattici, incentivazione di attività, coordinamento con le iniziative promosse da altre amministrazioni. Il Provveditore agli studi di ogni provincia deve realizzare tutte le suddette iniziative a livello provinciale Il Provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale i cui membri sono scelti tra esperti nei campi di prevenzione,educazione e recupero. Alle riunioni del comitato sono invitati a partecipare i rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, enti locali e unità sanitarie locali, e esponenti di associazioni giovanili. Insieme al comitato e consiglio provinciale scolastico, il provveditore organizza corsi di studio per gli insegnanti 7

8 Art.106 Comma1 Art.107 Art.108 Dall Art.109 al 112 Art.113 Comma1 Centri di informazione e consulenza nelle scuole. I Provveditori in collaborazione con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l assistenza ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e di consulenza rivolta agli studenti all interno delle scuole secondarie superiori I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza nelle scuole. Gruppi di almeno 20 studenti si incontrano al fine di parlare delle varie problematiche, e possono proporre delle iniziative da adottare nell ambito dell istituto con i docenti Centri di informazione e formazione anche nelle Forze armate Azioni di prevenzione e accertamenti sanitari nelle Forze dell ordine. Stato di tossicodipendenza per gli arruolati per quelli che svolgono il servizio civile. Le attività di prevenzione ed interventi da parte delle regioni secondo i principi del T.U. Le regioni, prevedono: Analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente Individuazione del programma di riabilitazione Elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico Progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione Rilevazione dei dati statistici Art.114 Art.115 I comuni devono prevenire l emarginazione e disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione di interventi di programmazione, rilevazione ed analisi, reinserimento scolastico, lavorativo, sociale. Gli enti ausiliari devono svolgere attività di recupero, 8

9 educazione, reinserimento. Art.116 Le regioni istituiscono un albo regionale e provinciale degli enti che gestiscono la riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti. L iscrizione all albo prevede: Personalità giuridica di diritto pubblico e privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile Disponibilità di locali e attrezzature Personale sufficiente ed esperto Comma6 Art.117 Art.118 Art.119 Art.120 Comma1 L iscrizione all albo è condizione necessaria, altre che per la stipula di una convenzione, per le sedi, corsi statali Si potranno istituire delle convenzioni sempre per lo stesso fine, tra le unità sanitarie locali, gli enti e i centri, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritte nell albo regionale o provinciale. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità e grazia e giustizia. L attività di enti, cooperative in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia. Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali, le quali sono formate da un organico che prevede figure professionali in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, cura e riabilitazione, deve nell arco delle 24 ore coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività, della sessualità, operando con i consultori familiari Assistenza ai tossicodipendenti italiani all estero. Terapia volontaria e anonimato Chiunque fa uso personale di sostanze può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e definire un programma terapeutico. 9

10 Comma4 Comma5 Comma8 Art.121 Art.122 Comma4 Art.123 Art.124 Art.125 Se si tratta di persona minorenne o incapace di intendere e volere la richiesta di intervento può essere fatta da coloro che esercitano la potestà. Possono beneficiare dell anonimato I medici possono avvalersi dell aiuto delle USL Fare una scheda dell interessato Ogni regione provvederà a elaborare un modello unico di scheda sanitaria da distribuire Il medico che aiuta il tossicodipendente deve segnalarlo al servizio sanitario fermo restante l anonimato. Il prefetto deve farne segnalazione al servizio sanitario se sa di persone che fanno uso di sostanze Il servizio sanitario ha l obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico. Il servizio sanitario definisce un programma con l interessato che prevede attività di pubblica utilità, solidarietà sociale. Nell ambito del programma il servizio può disporre l effettuazione di terapie di disintossicazione adeguati. Il programma deve essere fatto in modo da rispettare la dignità della persona Il programma è attuato presso strutture di servizio pubblico o strutture riabilitative iscritte all albo regionale o con l assistenza del medico di fiducia. La scelta dell ente può essere qualsiasi Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o esecuzione della pena Lavoratori tossicodipendenti che sono assunti a tempo indeterminato, conservano il posto, se assunti a tempo determinato questo tempo per i programma di terapia non può superare un anno. Accertamenti di assenza di tossicodipendenza 10

11 Art.127 Modifica della legge 45/90 Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Comma1 Comma4 Comma5 Comma7 Comma8 Comma11 Il ministero per la solidarietà sociale, individua un fondo nazionale di intervento, le risorse destinate al finanziamento di progetti per la prevenzione, recupero. La quota del fondo è diviso tra le regioni in misura pari al 75% delle sue disponibilità Le province, i comuni, consorzi, aziende sanitarie locali, possono presentare alle regioni dei progetti finalizzati alla prevenzione e recupero Le regioni stabiliscono le modalità, i criteri e i termini di presentazione delle domande, la procedura dell erogazione dei fondi, controllo. Il 25% del fondo è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati al recupero promossi e coordinati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri. I progetti sono finalizzati alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione, realizzazione di rilevamento e valutazione dei progetti, sviluppo di iniziative di informazione, realizzazione di programmi di educazione, trasferimento dei dati tra amministrazioni locali e centrali. Le finalità: realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria, terziaria, promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo, diffusione sul territorio di servizi sociali, sanitari di primo intervento, individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali, realizzazione di programmi e progetti, educazione alla salute. I progetti non possono prevedere la somministrazione di sostanze tranne per il metadone Per l esame istruttorio dei progetti presentati vi è la presenza di una commissione, composta da 9 esperti nei campi di prevenzione e recupero. 11

12 Art.129 Concessione di strutture dello stato Art.131 Modifica della legge 45/90. Il ministro per la solidarietà sociale deve presentare una relazione al Parlamento Art.132 Art.134 Art.135 Presso la presidenza del Consiglio è istituita una Consulta degli esperti e degli operatori socili, che deve esaminare temi e problemi connessi al mondo della tossicodipendenza (modifica della legge 45/90) Progetti per l occupazione dei tossicodipendenti Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell AIDS 12

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