BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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1 Anno XLVIII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 19 venerdì, 12 maggio 2017 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti. SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 4 maggio 2017, n. 21 Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 4 maggio 2017, n. 21 Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Capo I Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) Art. 1 - Accreditamento istituzionale. Modifiche all art i colo 2 della l.r. 82/2009 Art. 2 - Requisiti per l accreditamento ed indicatori. Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 82/2009 Art. 3 - Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Inserimento dell articolo 3 ter nella l.r. 82/2009 Art. 4 - Accreditamento delle strutture. Modifiche all articolo 4 della l.r. 82/2009 Art. 5 - Verifica dell attività svolta dalle strutture e dei risultati raggiunti. Modifiche all articolo 5 della l.r. 82/2009 Art. 6 - Attività di controllo delle strutture. Sostituzione dell articolo 6 della l.r. 82/2009 Art. 7 - Accreditamento dei servizi. Modifiche all articolo 7 della l.r. 82/2009 Art. 8 - Verifica dell attività svolta dai servizi e dei risultati raggiunti. Modifiche all articolo 8 della l.r. 82/2009 Art. 9 - Attività di controllo dei servizi. Modifiche all articolo 9 della l.r. 82/2009 Art Regolamento di attuazione. Sostituzione dell articolo 11 della l.r. 82/2009 Art Abrogazioni Capo II Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) Art Commissione regionale per la qualità e la sicurezza. Sostituzione dell articolo 40 della l.r. 51/2009 Capo III Norme transitorie e finali Art Norma transitoria. Sostituzione dell articolo 13 della l.r. 82/2009 Art Norma finanziaria Il Consiglio regionale PREAMBOLO Visto l articolo 117, terzo comma, della Costi tuzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l articolo 25; Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione dell articolo 25 della l.r. 41/2005; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Re golamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla per sona del sistema sociale integrato ); Considerato quanto segue: 1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all interno del processo di accreditamento; 2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell azione regionale, nonché di una maggiore celerità dei relativi procedimenti, allo scopo di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale, intervenendo sulla disciplina dell accreditamento delle strutture, in quanto i servizi residenziali e semi-residen ziali risultano tradizionalmente i servizi più consolidati all interno del sistema sociale e socio-sanitario di offerta; 3. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l esigenza, come già realizzato in altre regioni, di

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 prevedere che le strutture, in possesso dell autorizzazione al funzionamento, richiedano l accreditamento, anziché al comune territorialmente competente, alla Regione, la quale, effettuati i controlli, rilascia l accreditamento; 4. I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona saranno solo successivamente inseriti nel nuovo percorso, in quanto le relative tipologie sono soggette a costante aggiornamento ed evoluzione, differenza delle strutture, e l offerta si definisce di volta in volta in stretto collegamento con le esigenze dei relativi fruitori; sono inoltre esempio tipico di strumenti di sussidiarietà orizzontale, cosa che ribadisce la permanenza del relativo percorso di accreditamento in capo ai comuni, quali enti pubblici più prossimi ai destinatari di tali servizi; 5. Nel nuovo percorso i requisiti generali, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare, sia per gli altri servizi alla persona, continuano ad essere disciplinati nel regolamento, mentre i requisiti specifici e gli indicatori sono contenuti in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata; 6. Nell ottica, sia di garantire la trasparenza dell azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza, con la finalità di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento: a) viene proposta, in parallelo con quanto previsto dalla l.r. 51/2009, l istituzione del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell effettuazione dei controlli sulle strutture. Il numero dei componenti, le modalità di scelta, le modalità di costituzione, insieme al funzionamento, saranno disciplinati dal successivo regolamento attuativo; b) viene abrogato l articolo 3 bis della l.r. 82/2009, che disciplina compiti e funzionamento della Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l attuazione del sistema di accreditamento: i suoi compiti sono svolti da professionisti che, per le materie afferenti all accreditamento sociale e socio-sanitario, fanno parte di una delle due sezioni in cui si articola la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza prevista dall articolo 40 della l.r. 51/2009; tale sezione ha il compito, tra l altro, di monitorare l appropriatezza del sistema di requisiti ed indicatori, di proporre eventuali aggiornamenti normativi e di analizzare l attuazione del processo di accreditamento sul territorio regionale. 7. Si prevede che, per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona già accreditati, i termini relativi alla verifica dell attività svolta e dei risultati raggiunti decorrono dall approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009, come sostituito dall articolo 2 della presente legge; Approva la presente legge Capo I Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) Art. 1 Accreditamento istituzionale. Modifiche all articolo 2 della l.r. 82/ Dopo il comma 3 dell articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il 3 bis. L accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili.. Art. 2 Requisiti per l accreditamento ed indicatori. Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 82/ L articolo 3 della l.r. 82/2009 è sostituito dal Art. 3 Requisiti per l accreditamento ed indicatori 1. I requisiti per l accreditamento attengono all intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare: a) per le strutture: 1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo; 2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori; 3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori. b) per i servizi di assistenza domiciliare: 1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori; 2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali. c) per gli altri servizi alla persona: 1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi; 2) elementi di competenza professionale e di esperienza 3

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 socio assistenziale tali da garantire l appropriatezza e l adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro; 3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori. 2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). 3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita. 4. I requisiti generali per l accreditamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con il regolamento di cui all articolo I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. 6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.. Art. 3 Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Inserimento dell articolo 3 ter nella l.r. 82/ Dopo l articolo 3 bis della l.r.82/2009 è inserito il Art. 3 ter Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato 1. Per lo svolgimento dell attività di controllo di cui all articolo 6, la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale è preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale. 2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto. 3. Il Gruppo tecnico è costituito da esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato 4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 il regolamento di cui all articolo 11 definisce il numero dei componenti del Gruppo tecnico, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del gruppo stesso. 5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali. 6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali. 7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell indennità di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.. Art. 4 Accreditamento delle strutture. Modifiche all articolo 4 della l.r. 82/ Nell alinea del comma 2 dell articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole: Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura sono sostituite dalle seguenti: La Giunta regionale. 2. La lettera b) del comma 2 dell articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituita dalla b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma Dopo il comma 2 dell articolo 4 della l.r. 82/2009 è inserito il 2 bis. La Giunta regionale comunica l avvenuto rilascio dell accreditamento al comune competente per territorio.. 4. Il comma 3 dell articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituito dal 3. La Giunta regionale istituisce l elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.. Art. 5 Verifica dell attività svolta dalle strutture e dei risultati raggiunti. Modifiche all articolo 5 della l.r. 82/ Al comma 1 dell articolo 5 della l.r. 82/2009 le

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 parole definiti nel regolamento di cui all articolo 11 sono sostituite dalle seguenti: previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma Al comma 2 dell articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole al comune competente per il controllo di cui all articolo 6, comma 3 sono sostituite dalle seguenti alla Giunta regionale per il controllo di cui all articolo 6, comma Al comma 2 dell articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: previsti dal regolamento di cui all articolo 11 sono inserite le seguenti: e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma 5. Art. 8 Verifica dell attività svolta dai servizi e dei risultati raggiunti. Modifiche all articolo 8 della l.r. 82/ Art. 6 Attività di controllo delle strutture. Sostituzione dell articolo 6 della l.r. 82/ L articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal Art. 6 Attività di controllo 1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla: a) entro un anno dall accreditamento, il possesso dei requisiti di cui all articolo 3 da parte delle strutture accreditate; b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la con formità agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all articolo In caso di esito negativo del controllo, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l adeguamento, non inferiore a trenta giorni. 3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio. 4. L accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.. Art. 7 Accreditamento dei servizi. Modifiche all articolo 7 della l.r. 82/ Al comma 1 dell articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: richiesti dal regolamento di cui all articolo 11 sono inserite le seguenti: e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma Al comma 1 dell articolo 8 della l.r. 82/2009 le parole contenuti nel regolamento di cui all articolo 11 : sono sostituite dalle seguenti: previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma 5.. Art. 9 Attività di controllo dei servizi. Modifiche all articolo 9 della l.r. 82/ Al comma 2 dell articolo 9 della l.r. 82/2009 dopo le parole: sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all articolo 11 sono inserite le seguenti: e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma 5. Art. 10 Regolamento di attuazione. Sostituzione dell articolo 11 della l.r. 82/ L articolo 11 della l.r. 82/2009 è sostituito dal Art. 11 Regolamento di attuazione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione: a) i requisiti generali per l accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell articolo 3; b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell articolo 2, comma 4; c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso; d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell attività di controllo di cui all articolo 6 e per l individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera b); e) le modalità attuative dei processi informativi di cui all articolo 10, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all articolo 7, comma 4..

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 Art. 11 Abrogazioni 1. Gli articoli 3 bis, 12 e 14 della l.r. 82/2009, sono abrogati. Capo II Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) Art. 12 Commissione regionale per la qualità e la sicurezza. Sostituzione dell articolo 40 della l.r. 51/ L articolo 40 della l.r. 51/2009 è sostituito dal Art. 40 Commissione regionale per la qualità e la sicurezza 1. Presso la Giunta regionale è istituita una commissione denominata Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, articolata in due sezioni, una per l accreditamento sanitario e l altra per l accreditamento sociale integrato. 2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità ed in particolare: a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualità e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato; b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione previsti dai rispettivi sistemi di autorizzazione e di accreditamento in ambito sia sanitario sia del sistema sociale integrato; c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di controllo e per indirizzare le attività dei gruppi regionali di valutazione nonché del gruppo di verifica, da cui acquisisce le risultanze delle attività di verifica; d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza; e) redige annualmente una relazione sull attività svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale. 3. La sezione per l accreditamento sanitario assicura, inoltre, le seguenti funzioni: a) esprime parere ai fini dell accreditamento di eccellenza; b) promuove, attraverso gli organismi regionali del governo clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di qualità e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell ambito del servizio sanitario regionale. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1, garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario regionale, degli esperti in materia di valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie e di quelle del sistema sociale integrato. 5. Per il loro funzionamento le sezioni di cui al comma 1 si avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti settori regionali, che provvedono allo svolgimento delle attività necessarie all espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge. 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione che non risultano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al sistema sociale integrato, determinandone i criteri e le modalità di erogazione.. Capo III Norme transitorie e finali Art. 13 Norma transitoria Sostituzione dell articolo 13 della l.r. 82/ L articolo 13 della l.r. 82/2009 è sostituito dal Art. 13 Norma transitoria 1. Le strutture ed i servizi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente articolo si adeguano ai requisiti per l accreditamento ed agli indicatori per la verifica dell attività svolta e dei risultati raggiunti, entro un anno dall approvazione della rispettiva deliberazione di cui all articolo 3, comma 5, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, rispettivamente alla Regione e al comune. 2. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione di cui all articolo 3 ter ed il comune, verificano che le strutture ed i servizi si siano effettivamente adeguati ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori. 3. Le strutture che intendono accreditarsi prima dell approvazione della deliberazione di cui all articolo 3, comma 5, trasmettono la domanda al comune che rilascia l accreditamento sulla base della normativa

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 antecedente all entrata in vigore del presente articolo. A seguito dell approvazione della deliberazione di cui all articolo 3, comma 5, anche tali strutture si adeguano con le modalità previste dai commi 1 e Il termine di un anno previsto dagli articoli 5, comma 2, e 8, comma 2, per la verifica dell attività svolta e dei risultati raggiunti decorre dall approvazione della rispettiva deliberazione di cui all articolo 3, comma 5.. Art. 14 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all articolo 3 ter della l.r. 82/2009, nonché agli oneri previsti dall articolo 40, comma 6, della l.r. 51/2009, rispettivamente così come inserito e sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente legge, stimati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in euro ,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 Tutela della salute, Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, Titolo 1 Spese correnti del bilan cio di previsione Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale del la Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osser varla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 4 maggio 2017 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 18 gennaio 2017, n. 162 Proponenti: Presidente Enrico Rossi Assessore Stefania Saccardi Assegnata alla 3^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 21 aprile 2017 Approvata in data 26 aprile 2017 Divenuta legge regionale 13/2017 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 82/2009 e 51/2009; così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 Legge regionale 05 agosto 2009, n. 51 7

8 MODALITÀ TECNICHE PER L INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), cambiano le tariffe e le modalità per l invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n del 12 novembre L invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. Il materiale da pubblicare deve pervenire all Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l ente o il soggetto interessato. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; indicazione, all inizio del testo, della denominazione dell ente emettitore e dell oggetto dell atto sintetizzato nei dati essenziali; inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n

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