Silvia Dipartimento Politiche Sociali e della Salute
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- Raimondo Rossetti
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1 I TEMPI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME T.V.B.FAMIGLIA Cisl MBL 25 giugno 2015 Silvia Dipartimento Politiche Sociali e della Salute 1
2 ALCUNI DATI NAZIONALI INTERESSANTI Negli ultimi anni si è purtroppo registrato un aumento delle donne occupate che, in corrispondenza di una gravidanza, hanno dovuto lasciare oppure hanno perso il proprio lavoro. Si è passati dal 18,4% del 2005 al 22,3% del La perdita dell occupazione a seguito della nascita di un figlio è un dato più evidente nelle aree del Mezzogiorno (29,8% nel 2012), dove i livelli occupazionali registrati sono già molto bassi. Si tratta per lo più di giovani (46,5% con meno di 24 anni e 32,2% tra anni), con basso livello di istruzione (30,8%), che lavorano alle dipendenze nel settore privato (24,6%), le straniere (36,6%). In Italia inoltre il 42,7% delle madri che lavorano ha dichiarato di avere problemi a conciliare gli impegni familiari con il lavoro. Una percentuale che cresce tra le lavoratrici a tempo pieno, in particolare tra coloro che svolgono un lavoro a turni e non beneficiano di strumenti di flessibilità oraria. 2 CISL Lombardia Milano, 23 Giugno
3 CONSEGUENZE Diminuzione della natalità: nel 2014 si sono registrate nascite in meno rispetto all anno precedente, con un incremento demografico dello 0,4 per mille - il più basso degli ultimi dieci anni, ben distante dalla media europea. Per quanto le strutture di assistenza all'infanzia siano aumentate del 22% tra dicembre 2008 e dicembre 2012, nel 2014 la domanda delle famiglie di servizi socio-educativi per l infanzia è diminuita, per la prima volta, a causa dei costi crescenti e dell impatto della crisi sui redditi delle famiglie. 3
4 GLI ANZIANI Non ci sono purtroppo da evidenziare progressi significativi in materia di assistenza a lungo termine, un'attività di particolare interesse in un paese con un notevole invecchiamento della popolazione. Le risorse destinate al Fondo nazionale per le non autosufficienze sono state leggermente aumentate nella legge di stabilità Negli ultimi anni i trasferimenti di denaro dai servizi sociali alle persone anziane non autosufficienti e ai disabili sono notevolmente aumentati, mentre i servizi forniti direttamente dai servizi sociali sono diminuiti: i fondi statali per il 2013 sono stati infatti notevolmente inferiori ai finanziamenti di alcuni anni fa (il 60% in meno che nel 2008). 4
5 Il sistema presenta così una forte prevalenza di programmi di erogazione di prestazioni in denaro rispetto ai servizi (il 45% della spesa globale per l'alt finanzia prestazioni in denaro, principalmente indennità di accompagnamento). Allo stesso tempo l'italia ha una copertura relativamente bassa per quanto riguarda l'assistenza in istituto (la più bassa di tutti i paesi OCSE) anche se nel periodo il numero di letti per l'assistenza a lungo termine è aumentato del 5,2%. Pertanto l'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti continua a basarsi principalmente sull'assistenza informale, fornita da parenti sopra i cinquant'anni (per la maggior parte donne) e quando possibile da lavoratori immigrati, spesso con contratti irregolari. La frequenza dell'assistenza è relativamente elevata: il 74% dei prestatori di assistenza informale forniscono assistenza su base giornaliera. 5
6 CONGEDI IN NUMERI Complessivamente in Italia i congedi parentali richiesti sono l 89% delle madri contro una quota pari all 11% dei padri, partendo dal 7,5% del Sul totale italiano di congedi parentali, sono quelli richiesti dai papà lombardi che hanno così usufruito di un'opportunità offerta loro dalla legge 53 in vigore dall'anno 2000: il dato regionale assorbe ben il 17,3% del totale nazionale. 6
7 CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO E JOBS ACT Il 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare e l 11 Giugno in via definitiva il decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del Siamo in attesa a giorni della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto appare come un attuazione parziale della delega, in quanto non affronta una serie di temi previsti. Le disposizioni si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015, in attesa di ulteriori decreti attuativi del Jobs Act che individuino adeguata copertura finanziaria per gli anni a venire. 7
8 CONGEDI MATERNITA OBBLIGATORIA DURATA ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO: 5 MESI (2 MESI PRECEDENTI E 3 MESI SUCCESSIVI PARTO O FLESSIBILMENTE 1 MESE PRIMA E 4 MESI DOPO IL PARTO). In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto. 8
9 Flessibilità del congedo obbligatorio di maternità in caso di parto prematuro e sospensione in caso di ricovero del neonato PARTO PREMATURO: con il Jobs Act le lavoratrici possono beneficiare dei giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto nel periodo di congedo di maternità post partum sommandoli anche quando il totale dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi. 9 RICOVERO DEL NEONATO: con il Jobs Act le lavoratrici possono invece usufruire di una sospensione del congedo di maternità, da riprendere in parte o in tutto dalla data di dimissione del proprio bambino, ma solo dietro presentazione di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre-lavoratrice e la compatibilità con la ripresa dell attività lavorativa. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. (Art.2) La possibilità di rinviare e sospendere la maternità è estesa anche ai casi di congedo di maternità presa per adozioni e affidamenti. (Art. 4)
10 Per gli operatori è interessante notare: Nel periodo di ricovero del figlio la madre potrà beneficiare, oltre ai tre giorni di permesso retribuito per grave infermità (ex art.4 L.53/00), del congedo per malattia figlio senza limiti di tempo ma non retribuito (ex art.47 D.lgs 151/01). L obiettivo potrebbe quindi essere quello di prevedere comunque dei permessi retribuiti nei primi mesi di vita di un figlio da godere durante la sospensione del congedo di maternità. Un esempio di contrattazione di 1 livello che già prevedeva la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del figlio si è avuta nel CCNL Scuola (Corte Costituzionale Sentenze n. 270 del 1999 e n.116 del 2011). 10
11 PROLUNGAMENTO DELL INDENNITA DI MATERNITA La lavoratrice ha diritto all indennità di maternità anche se durante il congedo interviene il licenziamento per giusta causa durante il periodo di maternità per colpa grave della lavoratrice (prima, il diritto all indennità era garantito solo in caso di cessazione attività o scadenza del contratto). 11
12 ANCORA MATERNITA OBBLIGATORIA TRATTAMENTO ECONOMICO: LAVORATRICE HA DIRITTO ALL 80% DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA CALCOLATA SULLA PAGA IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL CONGEDO. Indennità anticipata dal datore di lavoro in busta paga ma erogata dall INPS. DOMANDA DI MATERNITA : PRESENTATA INPS TELEMATICAMENTE ENTRO 30 GIORNI DAL PARTO. DIVIETO DI LICENZIAMENTO: VIGE DALL INIZIO DELLA GESTAZIONE FINO AL COMPIMENTO DEL 1 ANNO DI VITA DEL BAMBINO. DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO CON MEDESIME O EQUIVALENTI MANSIONI. DIMISSIONI VOLONTARIE: Sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante gestazione e fino ai primi TRE ANNI (non più 1 anno) di vita bambino vengono sospese fino a che non sono CONVALIDATE dal Servizio Ispettivo Ministero Lavoro e Politiche Sociali (Riforma Fornero). Le nuove disposizioni (art. 12) contemplano che in caso di dimissioni volontarie durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (ovvero il primo anno di vita del bambino) sia la lavoratrice madre sia il lavoratore padre non sono tenuti al preavviso. 12
13 13 NOVITA Sono previste importanti novità (art 13). 1 - La prima prevede che in caso di adozione nazionale o Internazionale, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS, non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatorie, sia corrisposta secondo le modalità previste da apposito decreto ministeriale un indennità di maternità per i cinque mesi successivi all ingresso del minore in famiglia. 2 - La seconda novità prevede invece che alle lavoratrici in esame e ai lavoratori che usufruiscano del congedo obbligatorio, sia garantito il diritto all automatismo della prestazione ovvero il riconoscimento del diritto all indennità di maternità anche in presenza di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del committente. 3 - Nella logica di creare condizioni di pari opportunità tra madri lavoratrici l art. 20 dispone che alle madri libere professioniste sia concessa l indennità di maternità anche in caso di adozione e affidamento, sulla falsariga di quanto avviene per le lavoratrici dipendenti. L interessata dovrà presentare domanda al suo Ente di previdenza entro 180 giorni dall ingresso del minore in famiglia.
14 CONGEDO DI PATERNITA ASTENSIONE PADRE LAVORATORE: ENTRO 5 MESI DALLA NASCITA DEL FIGLIO IL PADRE HA L OBBLIGO DI ASTENERSI DAL LAVORO PER UN GIORNO, ANCHE DURANTE ASTENSIONE DELLA MADRE, retribuiti al 100% + ULTERIORE PERIODO DI DUE GIORNI FACOLTATIVI (non più fruibili dalla madre che anticipa termine finale del congedo), RETRIBUITI AL 100%. Non frazionabili a ore. 14 La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale di congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all astensione della madre.
15 PATERNITA Il padre ha inoltre diritto all astensione nei tre mesi successivi al parto, in sostituzione della madre, in caso di: -morte della madre -grave infermità della madre -abbandono del figlio da parte della madre -affidamento esclusivo del bimbo al padre A seguito dell introduzione del decreto attuativo del Jobs Act tale diritto si è oggi esteso a tutte le categorie di lavoratori (non più solo dipendenti ma anche autonomi e liberi professionisti). Il lavoratore padre che intenda ricorrere a tale opzione deve presentare al datore di lavoro idonea documentazione, previa anche domanda all Inps (Art.5,15-19). 15
16 Congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento per la permanenza all estero, in alternativa alla madre Si prevede altresì che il congedo di maternità non retribuito previsto per la lavoratrice madre nel periodo di permanenza all estero legata alle pratiche adottive spetti in alternativa anche al lavoratore padre, anche qualora la madre non sia lavoratrice. All Ente autorizzato che riceve l incarico di curare la procedura di adozione spetta il compito di certificare la durata della permanenza all estero del lavoratore. (Art. 6). 16
17 Estensione ai genitori adottivi e affidatari dell esenzione dell obbligo al lavoro notturno Andando ad integrare quanto già previsto in materia (art. 53 del T.U. 151/2001), si prevede (Art. 11) che tra le lavoratrici o lavoratori non obbligati a prestare lavoro notturno ci sia anche la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa. 17
18 18 CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) DURATA ASTENSIONE LAVORO: 6 MESI PER CIASCUN GENITORE, 10 MESI COMPLESSIVI TRA I DUE GENITORI, AUMENTABILI A 11 MESI QUALORA PADRE LAVORATORE SI ASTENGA DAL LAVORO PER UN PERIODO SUPERIORE 3 MESI, DA GODERE ENTRO I PRIMI 12 ANNI DI VITA DEL FIGLIO (NON PIU 8 ANNI) (art.7). (In caso di parto gemellare tempi raddoppiati). Possono essere goduti contemporaneamente dai genitori in concomitanza ad ogni altro congedo o permesso per allattamento della madre. Viene stabilito con il Jobs Act che, indipendentemente dalla regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, ciascun genitore può scegliere di fruire del congedo parentale su base oraria o giornaliera. Con riferimento alla base oraria, l utilizzo frazionato è consentito in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ad esempio 8 ore lavorative= 4 ore). Non è consentito cumulare la fruizione del congedo a ore con altri permessi o riposi. (Verranno estesi al pubblico impiego la possibilità di fruire dei congedi parentali Monza, 25 in giugno modo 2015 frazionato PER ORA NON AMMESSO).
19 PROBLEMA: MANCA MODULISTICA INPS PER FRUIRNE! Non è chiara la previsione contenuta nello schema di decreto che prevedeva la possibilità per i genitori di richiedere il part-time in alternativa al congedo parentale, per un periodo analogo, al termine del quale l orario sarebbe tornato a tempo pieno. GENITORI POSSONO RICHIEDERE ANTICIPAZIONE TFR (anzianità almeno 8 anni, richiedibile entro il 70% tfr maturato fino a quel momento). Il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro nei termini fissati dalla contrattazione collettiva e comunque con un preavviso che passa da 15 a 5 giorni e che in caso di fruizione oraria è di 2 giorni e l indicazione dell inizio e della fine del periodo di congedo. 19
20 CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO: TRATTAMENTO ECONOMICO TRATTAMENTO ECONOMICO: PORTATO ENTRO I PRIMI 6 ANNI ETA DEL FIGLIO (ART.9) (PRIMA ENTRO I PRIMI 3 ANNI), PER UN PERIODO MAX DI 6 MESI, INDENNIZZATO AL 30% DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA CONSIDERATA LA RETRIBUZIONE DEL MESE PRECEDENTE. Tale previsione interessa anche i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità descritta decorre dall'ingresso del minore in famiglia (Art.10). DAI 6 AGLI 8 ANNI ETA FIGLIO, SE I GENITORI NON HANNO FRUITO NEI PRIMI 6 ANNI, RETRIBUZIONE RICONOSCIUTA AL 30% SOLO SE REDDITO GENITORE RICHIEDENTE E INFERIORE A 2,5 VOLTE TRATTAM. MINIMO PENSIONE (CIRCA EURO). (Confermato dal Jobs Act art. 9) 20
21 RIPOSI E PERMESSI RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO: FINO COMPIMENTO 1 ANNO DI VITA DEL BAMBINO, LAVORATRICI HANNO DIRITTO A DUE INTERRUZIONI GIORNALIERE PER 2 ORE COMPLESSIVE AL GIORNO SE ORARIO E DI ALMENO 6 ORE (SE INF. A 6 ORE, RIPOSO DI 1 ORA AL GIORNO). IN CASO PARTO GEMELLARE ORE DOPPIE. INDENNITA : 100% PAGA ORARIA E CALCOLATE ANCHE NELLA 13MA E FERIE. DOMANDA: AL DATORE DI LAVORO E ALL INPS Il padre ne ha diritto in ipotesi di: parto plurimo, situazione di single o vedovo, rinuncia della madre. Le ore di permesso di cui all art. 39 del D.Lgs. n. 151 del 2001 sono espressamente considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Pertanto, le ore fruite a tale titolo possono essere considerate nel computo delle ore lavorative richieste per l accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto. PERMESSI PER MALATTIA FIGLIO: DIRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI - SE BIMBO HA MENO 3 ANNI: INTERA DURATA MALATTIA - SE BIMBO HA TRA 3 E 8 ANNI: LIMITE DI 5 GIORNI/ANNO PER CIASCUN GENITORE TRATTAMENTO ECONOMICO: I PERIODI NON SONO RETRIBUITI MA SONO COMPUTATI NELL ANZIANITA DI SERVIZIO, ESCLUSI GLI EFFETTI DI FERIE, 13MA E GRATIFICA NATALIZIA. Le disposizioni sul controllo della malattia (fasce di reperibilità) NON si applicano al periodo di congedo per malattia del figlio. 21
22 22 Congedi per eventi e cause particolari (Art. 4 L 53/ DPCM 278/2000) Ogni lavoratore ha diritto a TRE giorni, retribuiti al 100%, in ipotesi di grave infermità o decesso del coniuge o del convivente. Ciascun lavoratore può inoltre godere di DUE anni, anche frazionati, per gravi motivi familiari, la c. d. aspettativa, senza retribuzione e senza valenza sull anzianità, salvo riscatto. CONGEDO STRAORDINARIO PER FIGLI CON HANDICAP GRAVE (Art. 42 c.5 Dlgs 151/2001) Durata: fino a due anni anche frazionati. Non è più richiesto lo stato di gravità da almeno 5 anni per il diritto al riconoscimento del congedo. Spetta in alternativa al padre o alla madre. Ammesso il frazionamento fino alla giornata intera. NON AD ORE, necessaria la ripresa del lavoro tra un periodo assenza ed il successivo. Retribuzione: indennità pari all ultima retribuzione prima del congedo con valenza sull anzianità a differenza della c.d. aspettativa. Non si maturano ferie, 13ma e TFR. Requisiti: 1) persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall apposita Commissione medica della ASL (art. 4, comma 1 L. 104/92); 2) mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).
23 23 ASSISTENZA LEGGE 104/1992 PER FIGLI CON HANDICAP IN CASO DI BAMBINI CON HANDICAP DI ETA INFERIORE AI 3 ANNI: DIRITTO AL PROLUNGAMENTO DELLA ASTENSIONE FACOLTATIVA PER UN PERIODO MASSIMO NON SUPERIORE A 36 MESI, IN MISURA CONTINUATIVA O FRAZIONATA. Tale diritto è fruibile fino AI 12 ANNI ETA DEL FIGLIO (NON PIU 8 ANNI). IL CONGEDO «PROLUNGATO» DECORRE DAL TERMINE DEL PERIODO DI CONGEDO PARENTALE ORDINARIO. TRATTAMENTO ECONOMICO: SI HA DIRITTO AD UN INDENNITA PARI AL 30% DELLA RETRIBUZIONE PER TUTTO IL PERIODO. PERMESSI GIORNALIERI/ MENSILI: IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PROLUNGATO LA LAVORATRICE O, IN ALTERNATIVA, IL LAVORATORE PADRE HANNO DIRITTO A 2 ORE DI PERMESSO GIORNALIERO RETRIBUITO IN CASO DI O.D.L. PARI O SUPERIORE A 6 ORE FINO AL 3 ANNO DI ETA DEL FIGLIO OPPURE TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE (ANCHE FRAZIONABILI A ORE) TRATTAMENTO ECONOMICO: IN CASO DI PERMESSI GIORNALIERI SPETTA UN INDENNITA ECONOMICA PARI ALLA RETRIBUZIONE PERDUTA E SI MATURANO FERIE E 13MA. SIA IN UN CASO CHE NELL ALTRO TALI DIRITTI SPETTANO A CONDIZIONE CHE IL BAMBINO NON SIA RICOVERATO A TEMPO PIENO PRESSO UN ISTITUTO SPECIALIZZATO CHE NON RICHIEDA LA PRESENZA DEI GENITORI.
24 ED ANCORA BAMBINI CON HANDICAP DI ETA COMPRESA TRA I TRE E I DICIOTTO ANNI La madre, o in alternativa il padre, hanno diritto a TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILI RETRIBUITI.UN GENITORE NE PUO GODERE ANCHE QUANDO L ALTRO GENITORE E IN ASTENSIONE FACOLTATIVA. E ANCHE POSSIBILE FRAZIONARE IN ORE I PERMESSI DI TRE GIORNI PURCHE NON SUPERINO LE 24 ORE MENSILI DI PERMESSO. I GIORNI DI PERMESSO NON UTILIZZATI NON FANNO CUMULO CON QUELLI DEL MESE SUCCESSIVO. DOMANDA INPS SU MODELLI PREDISPOSTI NON E PIU RICHIESTA CONDIZIONE DELLA CONVIVENZA O ASSISTENZA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA Congedo biennale e tre giorni mensili possono essere fruiti nello stesso mese e per lo stesso disabile ma non nelle stesse giornate. BAMBINI CON HANDICAP DI ETA SUPERIORE AI DICIOTTO ANNI La madre, o in alternativa il padre, hanno diritto a TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILI RETRIBUITI. NON E PIU RICHIESTA PER I FIGLI, ANCHE MAGGIORENNI, LA CONDIZONE DELLA CONVIVENZA O DELL ASSISTENZA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA. 24
25 CONGEDO PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA 25 La nuova normativa introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, lavoratrici dipendenti o in collaborazione coordinata e continuativa. Si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione al 100% e coperti da contribuzione figurativa. Il periodo concesso è computato ai fini dell anzianità di servizio, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Può altresì essere fruito su base giornaliera o oraria nell arco di 3 anni secondo le modalità indicate nel contratto o, in assenza di regolamentazione, secondo le modalità già descritte nel caso della fruizione su base oraria del congedo parentale. Alle stesse lavoratrici è concesso anche il diritto di vedersi trasformare, su propria richiesta, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ove disponibile in organico, reversibile a richiesta.(art. 24).
26 Decreto legislativo in materia di Tutela e Conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro Il decreto appare come un attuazione parziale della delega, in quanto non affronta una serie di temi previsti. Le disposizioni si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015, in attesa di ulteriori decreti attuativi del Jobs Act che individuino adeguata copertura finanziaria per gli anni a venire. 26
27 27 VOUCHER PER L INFANZIA In via sperimentale fino al 2015 la madre lavoratrice (dipendenti di amministrazioni pubbliche, dipendenti di privati datori di lavoro, iscritte alla gestione separata) ha la possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale: -voucher per l acquisto di servizi di baby-sitting; - un contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l infanzia, pubblici o privati accreditati anche qualora il congedo parentale sia stato già usufruito in parte. La fruizione di uno dei due benefici comporta la riduzione (rinuncia) del congedo parentale della madre di un numero di mesi pari a quelli di contributo richiesto (mesi interi). MISURA: il voucher viene erogato dall INPS per un importo massimo di 600 euro mensili (riproporzionato in caso di lavoro part time) per la durata di massimo 6 mesi. La domanda va presentata all INPS per via telematica entro il 31 dicembre di ogni anno. La fruizione di uno dei due benefici comporta la riduzione (rinuncia) del congedo parentale della madre di un numero di mesi pari a quelli di contributo richiesto (mesi interi).
28 ASSEGNO A SOSTEGNO DELLA NATALITA (c.d. BONUS BEBE ) E possibile fin da ora presentare la domanda per l assegno a sostegno della natalità (c.d. bonus bebè) corrisposto quale contributo per il figlio nato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre Tale contributo verrà erogato mensilmente dall INPS fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (per i figli adottivi o in pre affidamento spetta fino al terzo anno di ingresso del bambino in famiglia). REQUISITI: viene riconosciuto ai nuclei famigliari che hanno una dichiarazione ISEE inferiore ai euro annui. L assegno corrisposto equivarrà a 80 mensili. Per i nuclei con una dichiarazione ISEE inferiore a euro annui, verrà erogato un assegno pari a 160 euro mensili. La domanda potrà essere presentata da cittadini italiani, europei o extra comunitari con regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia con il figlio per il quale l assegno è richiesto. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda potrà essere presentata tramite il Patronato INAS oppure attraverso i sistema telematico o con il contact center integrato. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita del figlio. Per le nascite dal 01 gennaio 2015 al 27 aprile 2015 il termine ultimo per la domanda è il 27 luglio Per le domande presentate oltre tale termine l assegno spetta dalla data di presentazione della domanda. 28
29 Grazie per la Vostra attenzione a cura di Sportello Conciliazione CISL Monza,Brianza,Lecco conciliazione.cislmb@gmail.com 29
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