REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO
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- Giustina Farina
- 10 anni fa
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1 REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO Approvato dal Consiglio Federale del 14 gennaio 2012 con delibera n. 405
2 INDICE Art. 1 Struttura Art. 2- Commissione Medica Federale Art. 3 - Il Medico Federale e i Medici addetti alle squadre nazionali Art. 4 - Medici Fiduciari Regionali Art. 5 - Medici Sociali Art. 6 - Settore parasanitario Art. 7 - Obblighi e disposizioni Art. 8 - Adempimenti dei tesserati Art. 9 Garanzie a tutela dell integrità fisica degli atleti Art. 10 Garanzie a tutela dell integrità fisica dei tecnici sportivi e arbitri-giudici Art Attività dei pugili tesserati presso Federazioni straniere Art Servizio sanitario per le riunioni di pugilato Art. 13 Pugilato femminile Art. 14 Pugilato amatoriale Art Ruolo dei medici di pugilato Art Norma finale
3 REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO-SCIENTIFICO DELLA FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA Art. 1 Struttura 1. Il Settore Sanitario-Scientifico della Federazione Pugilistica Italiana è composto dalle seguenti distinte Sezioni: - il Settore Sanitario Federale - la Sezione Studi e Ricerche Scientifiche. Ogni sezione del Settore Sanitario-Scientifico è regolamentata dal proprio regolamento. Art. 2 Coordinatore 1. Il Settore Sanitario-Scientifico si correla con il Consiglio Federale della Federazione Pugilistica Italiana tramite il suo Coordinatore, nominato dal Consiglio Federale, che resta in carica i 4 anni coincidenti con il quadriennio Olimpico, o fino ad una nuova Assemblea Elettiva valida. Il Coordinatore del Settore Sanitario-Scientifico, qualora ne abbia i requisiti (medico-specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla Federazione Medico Sportiva Italiana), su indicazione del Consiglio Federale può ricoprire l incarico di presidente della Commissione Medica Federale.
4 REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO Premessa Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale nel rispetto delle normative nazionali e regionali, delle disposizioni del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati. 1. Il Settore Sanitario Federale è costituito da: - La Commissione Medica Federale - Il Medico Federale - I Medici addetti alle Squadre Nazionali - I Medici Fiduciari Regionali - I Medici Sociali - Il Settore Parasanitario ART. 1 Struttura 2. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla F.P.I. e non devono avere subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi F.S.N. o Disciplina Associata, o sanzioni per fatti di doping. ART. 2 Commissione Medica Federale 1. La Commissione Medica Federale è composta da un Presidente e da altri 6 Componenti ed è nominata dal Consiglio Federale tra gli Specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla Federazione Medico Sportiva Italiana ed iscritti al 3 livello del Ruolo dei Medici del Pugilato. Un numero massimo di due componenti della Commissione Medica Federale possono essere scelti tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. Nella prima riunione utile, la Commissione Medica Federale nomina tra i suoi componenti il Segretario. Ove ne abbia i requisiti (specialista in Medicina dello Sport), il Coordinatore Sanitario può essere nominato Presidente della Commissione Medica Federale. 2. La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni coincidenti col quadriennio olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale, rimanendo in carica per l attività ordinaria fino alla nomina della nuova. 3. La Commissione Medica Federale: - coordina l attività del Settore Sanitario Federale; - cura la tenuta e l aggiornamento del Ruolo dei Medici del Pugilato; - predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati; - esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti; - fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche e/o su possibili problematiche antidoping; - promuove, in accordo con i regolamenti della F.M.S.I. e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping; - assolve i compiti previsti dalla legislazione in vigore e dal presente Regolamento Sanitario. In particolare assolve le mansioni di Commissione Medica Nazionale prevista dal D.M. 13/3/95 ai punti B e C dell allegato F e successive modifiche ed integrazioni; - svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
5 - nomina la giuria medica in occasione dei campionati e/o tornei nazionali ed internazionali dilettanti indetti dalla Federazione Pugilistica Italiana; - nomina il medico neutro per i titoli professionisti italiani e per quelli internazionali che si svolgono in territorio nazionale; - rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medicosportive. 4. Il Presidente della Commissione Medica Federale può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche. 5. La Commissione Medica Federale può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate. Art. 3 Il Medico Federale e i Medici addetti alle squadre nazionali 1. Il Medico Federale, nominato dal Consiglio Federale tra medici specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla F.M.S.I. ed iscritti al 3 livello del Ruolo dei Medici del Pugilato, resta in carica 4 anni coincidenti col quadriennio olimpico; decade in caso di decadenza del Consiglio Federale e rimane in carica per l attività ordinaria fino alla nomina del successore. 2. Il Medico Federale: - è componente della Commissione Medica Federale; - può essere nominato Presidente della Commissione Medica Federale; - dispone e verifica gli interventi sanitari e l assistenza sanitaria necessari alle Squadre nazionali a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico, correlandosi ove necessario con i medici fiduciari regionali o con i medici di fiducia degli atleti; - propone annualmente al Consiglio Federale la nomina di Medici Collaboratori addetti alle Squadre nazionali, Specialisti in Medicina dello Sport, iscritti al Ruolo dei Medici del Pugilato, nonché del personale parasanitario; - rappresenta la F.P.I. in seno alla Consulta dei Medici Federali della F.M.S.I.; - la carica di Medico Federale è incompatibile con quella di Coordinatore Sanitario. 3. I Medici addetti alle squadre nazionali, designati dal Medico Federale tra gli specialisti in medicina dello sport, tesserati con la F.M.S.I. ed iscritti al Ruolo dei Medici del Pugilato, sono nominati ogni anno dal Consiglio Federale. 4. I Medici addetti alle Squadre nazionali: - effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale; - prestano assistenza sanitaria in occasione di competizioni nazionali ed internazionali; si correlano con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici Societari e/o di fiducia degli atleti. ART. 4 Medici Fiduciari Regionali 1. Per l organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale, nomina per un quadriennio, il Medico Fiduciario Regionale, specialista in Medicina dello Sport ed iscritto sia alla F.M.S.I. quale Socio Ordinario, sia tra i Medici a Ruolo della Federazione Pugilistica Italiana. 2. Il Medico Fiduciario Regionale: - nomina i componenti della Commissione Medica pre-gara; - fornisce informazioni e supporto a Società ed atleti afferenti alla propria Regione; - coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibili in regione; - partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti; - tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.
6 ART. 5 Medici Sociali 1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo dell Associazione o Società sportiva affiliata alla F.P.I. tra gli iscritti alla F.M.S.I. ed al Ruolo dei Medici del Pugilato della Federazione Pugilistica Italiana. 2. Il Medico Sociale, in particolare: - deve essere specialista in Medicina dello Sport e Socio Ordinario della F.M.S.I. se presta la sua opera a favore di una Società sportiva professionistica; - vigila in stretta collaborazione col Presidente della Associazione o Società sportiva, sull osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e su rispetto delle norme federali in tema sanitario; - rispetta gli adempimenti previsti dal D.M. 13/03/1995 e D.M. 03/08/2005 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti; - si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società. ART. 6 Settore parasanitario 1. Fanno parte del Settore parasanitario tutti gli operatori funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale per la salvaguardia della salute e del benessere dell atleta (fisioterapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti). Tutti i componenti del Settore parasanitario devono essere in possesso di titolo di studio o professionale specifico, legalmente riconosciuto. 2. Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l attività del Comitato Regionale, e dal Medico Sociale per le attività societarie. ART. 7 Obblighi e disposizioni 1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello: - devono documentare la propria qualifica professionale e iscrizione all Albo Professionale, se esistente; - devono essere tesserati alla Federazione Pugilistica Italiana, nei ruoli di competenza; - sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali; - si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza; - svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati. ART. 8 Adempimenti dei tesserati 1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell ambito della Federazione Pugilistica Italiana, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità. 2. Ai fini e per gli effetti del D.M.18/2/82, per la Federazione Pugilistica Italiana l età d inizio dell attività agonistica è 13 anni compiuti. 3. L età massima per la pratica del pugilato dilettantistico è fissata al compimento del 35 anno. È consentito ai soli pugili professionisti, di proseguire l attività fino al compimento del 40 anno. 4. Il Presidente della Società sportiva attesta all atto del tesseramento che l atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.
7 ART. 9 Garanzie a tutela dell integrità fisica degli atleti 1. I pugili dilettanti devono osservare un intervallo minimo di quattro giorni liberi fra due incontri consecutivi. Nei Tornei/Campionati Nazionali i cui Regolamenti sono stati approvati dalla Federazione Pugilistica Italiana, nel rispetto delle norme internazionali AIBA, i pugili possono combattere senza intervallo e comunque per la ripresa dell attività di Club devono trascorrere otto giorni liberi dall ultimo combattimento sostenuto nella manifestazione indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana. Per gli incontri internazionali delle rappresentative nazionali o di Club e per i Dual Match sono ammessi due incontri separati da un solo giorno libero, seguiti da otto giorni di intervallo prima dell eventuale successivo incontro. In ogni caso un atleta può competere una sola volta al giorno e se impegnato in una sessione pomeridiana/serale non può competere nella sessione mattutina del giorno successivo. 2. I pugili professionisti devono osservare un intervallo minimo di dieci giorni liberi tra due incontri e comunque non ne possono disputare più di due nell arco di trenta giorni. 3. Tutti i pugili professionisti/e per le visite annuali e di reintegrazione per sconfitte prima del limite, devono sottoporsi a RM cerebrale. 4. Tutti gli atleti di entrambi i sessi dilettanti e professionisti, compresi quelli stranieri, per essere tesserati devono sottoporsi agli accertamenti medici di idoneità come previsto dalla legislazione in vigore e da eventuali norme integrative di tutela sanitaria previste dal Regolamento. 5. Tutti i pugili devono essere in possesso di un libretto personale da esibire al medico di bordoring o alla Commissione Medica pre-gara prima di ogni incontro (come da allegato A per i dilettanti e B per i professionisti). 6. Per tutti i pugili dilettanti, l idoneità alla pratica sportiva agonistica del pugilato e la relativa data di scadenza devono essere riportate nell apposita sezione del libretto personale, con timbro e firma del medico certificatore, specialista in medicina dello sport o di referente del Comitato Regionale. 7. Tutti i pugili professionisti devono essere in possesso dell originale della propria scheda sanitaria (prevista dal D.L. 13/3/95, come da allegato C), allegata al libretto personale, da esibire al medico di bordo-ring o alla Commissione pre-gara, aggiornata con le visite mediche previste dalla legislazione in vigore ed in corso di validità. 8. Ogni pugile professionista deve sottoporsi, entro le 48 ore che precedono un incontro, a visita medica da parte di una commissione composta da un medico specialista in Medicina dello Sport e da un medico specialista in Ortopedia e Traumatologia. Anche il risultato della predetta visita deve essere riportato sulla scheda sanitaria del pugile professionista. 9. Fatte salve le norme nazionali e internazionali relative alle causali di inidoneità, per ciò che concerne l acuità visiva i limiti sono di 8/10 complessivi con almeno 4/10 per occhio. In questo caso il certificato medico di idoneità deve riportare la dicitura Obbligo dell uso delle lenti a contatto morbide che dovrà essere riportata anche sul libretto personale dell atleta. In particolare per la patologia retinica, l idoneità dovrà essere valutata di volta in volta da consulente oculista della FPI in collaborazione con la Commissione Medica Federale della Federazione Pugilistica Italiana. 10. I pugili dilettanti affetti da sordomutismo pre-linguale dovranno essere in possesso di una certificazione medica attinente alla funzionalità dell apparato vestibolare (esame vestibolometrico) che dovrà essere inviata di volta in volta alla Commissione Medica Federale unitamente al certificato di idoneità annuale. Su quest ultimo dovrà essere dichiarata la patologia cui l atleta è affetto così come sul libretto personale. 11. I pugili sia professionisti che dilettanti che praticano anche altri sport affini al pugilato devono seguire le stesse regole sanitarie del pugilato, pertanto alla visita pre-gara sono tenuti ad informare il medico bordo ring di eventuali combattimenti sostenuti in precedenza relativi agli altri sport. 12. Il medico di riunione compila in caso di sconfitta prima del limite (KO, ABB, RSC, RSCH per i dilettanti e KO, KOT, ABB per i professionisti) oppure in ogni caso lo ritenga opportuno,
8 l apposito modulo di referto medico predisposto dalla Federazione Pugilistica Italiana (allegato D), che consegnerà al Commissario di Riunione. 13. Il pugile che subisce una sconfitta per KO, KOT, RSC, RSCH, ABB deve sospendere l attività, anche di allenamento, per un periodo minimo di trenta giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Trascorso il periodo di riposo dovrà sottoporsi a visita di reintegrazione che sarà effettuata in strutture idonee. Non sono sottoposti a fermo le sconfitte per RSCI o SQ, a meno di parere differente da parte del medico di bordo ring. Dopo la visita di reintegro e prima di affrontare un combattimento, deve trascorrere un periodo di quindici giorni necessario per l opportuno allenamento. Le visite di controllo per i professionisti devono essere effettuate a cura della Commissione Medica Federale. 14. Ogni pugile che subisce due KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di reintegrazione. 15. I pugili che subiscono un KO per colpi al capo devono essere ospedalizzati e copia del referto del P.S. e/o ricovero deve essere inviato alla Commissione Medica Federale. Coloro che dovessero rifiutare l ospedalizzazione, dovranno effettuare al reintegro, oltre all esame EEG, anche un RM cerebrale da inviare in originale (immagini e referto) alla Commissione Medica Federale. 16. Le Società e le Associazioni, cui appartengono i pugili che riportano lesioni in gara o in allenamento, devono segnalare l infortunio entro tre giorni inviando la denuncia alla Società Assicuratrice e, per conoscenza, alla Segreteria Federale. 17. I pugili alla visita pre-gara devono segnalare al medico ogni infermità o lesione occorsa dalla data dell ultimo combattimento e firmare apposita dichiarazione (allegato E). 18. Le Società e le Associazioni devono garantire che ogni pugile sia in condizioni psico-fisiche adeguate alle prestazioni sportive richieste e devono dichiarare eventuali disturbi rilevati negli atleti durante gli allenamenti, firmando, tramite il proprio tecnico, l apposita dichiarazione pregara (allegato E). L omissione di quanto sopra da parte dei pugili, Società o Associazioni, potrà comportare sanzioni disciplinari. ART. 10 Garanzie a tutela dell integrità fisica di tecnici sportivi e arbitri-giudici 1. I tecnici sportivi, per ottenere il rinnovo del tesseramento, devono possedere un certificato di stato di buona salute rilasciato dai propri assistiti dal Medico di base ai sensi del D.M. 28/02/1983 e/o da Medici Specialisti in Medicina dello Sport, autorizzati secondo le diverse normative regionali. 2. Gli arbitri-giudici per ottenere il rinnovo del tesseramento, devono possedere: a. fino alla qualifica di nazionale, un certificato di stato di buona salute rilasciato dai propri assistiti dal Medico di base ai sensi del D.M. 28/02/1983 e/o da Medici Specialisti in Medicina dello Sport, autorizzati secondo le diverse normative regionali; b. per gli arbitri-giudici con qualifica di internazionale, un certificato d idoneità agonistica (Tabella B, DM 18/02/1982) rilasciato da Medici Specialisti in Medicina dello Sport, autorizzati secondo le diverse normative regionali. Su entrambe le certificazioni (buona salute e agonistico) deve essere riportata la specifica del visus naturale in OD-OS. Art. 11 Attività dei pugili tesserati presso Federazioni straniere 1. Nei tornei o campionati ufficiali per i pugili dilettanti tesserati presso Federazioni straniere valgono le norme sanitarie sportive e statali vigenti in Italia. 2. Le Società e Associazioni che intendono organizzare incontri con pugili dilettanti tesserati presso Federazioni straniere, dovranno farsi inviare, il nulla-osta tecnico e sanitario (redatto in italiano inglese, francese o spagnolo) della Federazione di provenienza degli ospiti, in cui sarà indicato il record dei singoli pugili e l idoneità fisica degli stessi. Questo nulla osta tecnico e sanitario dovrà
9 essere inviato per conoscenza, sempre dalle Federazioni di appartenenza dei pugili, anche alla FPI, almeno 3 giorni prima della competizione. 3. I pugili professionisti tesserati presso Federazioni straniere, per poter disputare incontri in Italia, devono essere in ogni caso sottoposti a visita medica pre-gara e, nell occasione, dovranno esibire il certificato medico di idoneità vistato dalla propria Federazione (redatto in italiano inglese, francese o spagnolo), con l elenco degli esami medici richiesti dalla Federazione Pugilistica Italiana ed il loro risultato negativo. In particolare, i pugili professionisti che hanno subito una sconfitta prima del limite negli ultimi 12 mesi, dovranno aver eseguito una RM cerebrale dopo tale sconfitta. Il risultato negativo di tale esame e la data di effettuazione dovranno essere riportati nell elenco degli esami richiesti dalla Federazione Pugilistica Italiana. 4. Il pugile professionista tesserato presso una Federazione straniera deve osservare le stesse regole sanitarie dei pugili italiani. Art. 12 Servizio sanitario per le riunioni di pugilato 1. Le riunioni di pugilato devono svolgersi in località dalle quali sia possibile raggiungere entro un ora un Centro di Neurochirurgia effettivamente operante, da individuare a cura degli organizzatori; ove ciò non sia possibile, potranno essere autorizzate purché l organizzatore metta a disposizione oltre all ambulanza di rito un presidio mobile di rianimazione con personale medico (rianimatore) e paramedico dedicato. 2. A cura dell organizzazione, ogni locale dove si svolge una riunione pugilistica deve essere fornito dell attrezzatura di primo soccorso. Deve essere, inoltre, disponibile in loco un adeguato servizio di ambulanza per tutta la durata della manifestazione. 3. Per ogni riunione il servizio sanitario a bordo ring è espletato da un numero di medici proporzionato al numero degli incontri e stabilito dal Medico Fiduciario Regionale o dalla Commissione Medica Federale, secondo le loro competenze. 4. Nelle riunioni dilettantistiche il medico designato provvede personalmente alla visita pre-gara da effettuare prima delle operazioni di peso, secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore. In caso di assenza di un pugile alle operazioni di visita medica e peso, per imprevisto contrattempo, la visita pre-gara può essere eccezionalmente effettuata prima dell inizio della riunione, su autorizzazione del Commissario di Riunione. 5. Nei tornei la cui durata è superiore ad un giorno, i pugili devono essere visitati tutti il primo e nei giorni successivi solo quelli che combattono e comunque sempre prima delle operazioni di peso. 6. Per i pugili professionisti il medico designato dovrà accertarsi che i pugili siano stati visitati e giudicati idonei dalla commissione composta dallo Specialista in Medicina dello sport e dallo Specialista in Ortopedia e traumatologia, secondo la legislazione in vigore. 7. Il medico designato può essere chiamato dall arbitro a giudicare una lesione e la capacità del pugile a continuare l incontro. 8. Il medico designato può richiedere all arbitro di intervenire per valutare la capacità degli atleti di continuare l incontro in situazione improvvisa di pericolo per uno dei due contendenti. 9. I medici designati presenti alla riunione sono tenuti a prestare la loro assistenza agli atleti anche dopo la riunione; non sono responsabili dell assistenza al pubblico per il quale l organizzatore deve provvedere con apposita assistenza. ART. 13 Pugilato femminile 1. Il pugilato femminile in Italia è regolato dal D.M. 02/08/2005 che prevede norme e procedure necessarie per il rilascio del certificato di idoneità agonistica.
10 ART. 14 Pugilato amatoriale 1. Il Settore Sanitario disciplina, nell apposito regolamento tecnico, gli adempimenti (sanitari) ai quali devono aderire i praticanti questo tipo di disciplina e le Associazioni sportive. ART. 15 Ruolo dei Medici del Pugilato 1. Il Consiglio Federale, nella riunione del 19/02/05, ha deliberato l istituzione del Ruolo dei Medici del Pugilato il cui regolamento e relativa premessa sono in appendice. ART. 16 Norma finale 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento ai regolamenti internazionali dilettanti e professionisti ed alla legislazione in vigore. 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI REGOLAMENTO DELLA SEZIONE STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE DELLA FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA ART. 1 Composizione La Sezione Studi e Ricerche è composta da un Medico Responsabile, Socio ordinario della F.M.S.I., e da altri 7 componenti, nominati dal Consiglio Federale, scelti tra Medici Specialisti in Medicina dello Sport, fisiologi, biologi, psicologi o altri esperti in materie applicate allo sport. Restano in carica per l intero quadriennio Olimpico fino alla successiva Assemblea Nazionale elettiva valida. ART. 2 Compiti Sono compiti della Sezione: - promuovere e/o condurre ricerche nel campo clinico, fisiologico, biomeccanico, psicologico, riabilitativo ed in ogni altro settore utile al fine di ottimizzare la prestazione pugilistica e di salvaguardare la salute dell atleta; - promuovere lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale e convegni scientifici direttamente o di concerto con altre Istituzioni pubbliche o sportive; - collaborare ai corsi di aggiornamento organizzati da altri Settori Federali; - attivare programmi di collaborazione con le similari organizzazioni del CONI, con la FMSI, con le altre Federazioni Sportive e con gli organismi scientifici; - proporre al Consiglio Federale, per il tramite del Coordinatore del Settore Sanitario- Scientifico, ogni iniziativa atta a sviluppare il livello tecnico-scientifico dei quadri federali; - esprimere con competenza esclusiva parere sui progetti di ricerca e collaborazione scientifica proposti per o dai differenti settori federali. Di tali compiti il responsabile relaziona al Coordinatore del Settore Sanitario-Scientifico.
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