Lettera informativa n. 9 del 24 luglio 2015
|
|
|
- Leopoldo Baroni
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Egregio Signore, Gentile Signora, Spero sia di Suo interesse una breve sintesi delle recenti novità relative alla fiscalità d impresa, del periodo sino al 30 giugno Indice 1. Perdite su crediti e DTA: pubblicato il D.L. 27 giugno 2015, n Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sull ACE Le modifiche alla disciplina IRAP nelle risposte dell Agenzia delle Entrate Eliminati i dubbi sulla decorrenza del neo-introdotto termine di 90 giorni per il ravvedimento operoso La correzione degli errori contabili può essere effettuata entro i termini di accertamento ordinari (indipendentemente dall esistenza di contestazioni penali) La sopravvenienza attiva derivante dalla decurtazione dei debiti prevista da un accordo di ristrutturazione non è imponibile IRAP La Corte di Giustizia UE fa chiarezza su alcuni aspetti IVA relativi ai servizi che accompagnano la locazione di un immobile La certezza ed obiettiva determinabilità di un costo non può essere collegata alla volontà delle parti L operazione antieconomica legittima l accertamento induttivo e lo spostamento dell onere della prova sul contribuente La Suprema Corte torna sulla ripartizione degli oneri probatori tra Fisco e contribuente nella contestazione di operazioni inesistenti La non imponibilità accordata alle cessioni intracomunitarie necessita della prova sullo status di soggetto passivo dell acquirente E indeducibile ai fini IRES ed indetraibile ai fini IVA il servizio che trova una descrizione generica in fattura e per la quale non viene provata l inerenza Perdite su crediti e DTA: pubblicato il D.L. 27 giugno 2015, n. 83. In Gazzetta ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 è stato pubblicato il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Ferma restando la possibilità di eventuali modificazioni in sede di conversione, di seguito provvediamo a segnalare le principali norme con valenza fiscale per le imprese. Art. 16. Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Sia ai fini IRES che ai fini IRAP, dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2015, viene introdotta la deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti vantati dale banche, altre società finanziarie e assicurazioni verso la clientela iscritti in bilancio come tali (al netto delle rivalutazioni) e delle perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso Limitatamente al primo periodo d imposta di applicazione, i predetti componenti, ad eccezione delle perdite da cessione (che sono interamente deducibili), sono deducibili nei limiti del 75%. 1
2 Il restante 25% e le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, iscritte in bilancio sino al 31/12/2014 e non ancora dedotte in ottemperanza alla previgente disciplina saranno deducibili: - per il 5% del loro ammontare, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016; - per l'8% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017; - per il 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; - per il 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024; - per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d imposta in corso al 31/12/2015 e per i due successivi (2016 e 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare) non si terrà conto né degli effetti della immediata deducibilità delle perdite/svalutazioni, né della rimodulazione dei rientri. Art. 17. Blocco della trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d imposta. Le DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all esercizio in corso al 27 giugno 2015 e relative al valore dell avviamento e delle altre attività immateriali non saranno più convertibili in credito d imposta (ai sensi dell art. 2, commi ter, del D.L. n. 225/2010). 2. Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sull ACE. Con la circolare n. 21/E, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle modifiche che il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, ha apportato in tema di ACE. In particolare, con riferimento all incremento del 40% della base ACE per le società neo-quotate, l agevolazione è condizionata al fatto che l ammissione ai predetti mercati avvenga a partire dal ed il primo periodo d imposta in cui può essere applicata l agevolazione maggiorata è costituito da quello in corso al 31 dicembre 2014 (nel presupposto che questa decorrenza risulti compatibile con i risultati dell iter dell autorizzazione della Commissione europea, non ancora pervenuta). In merito alla trasformazione delle eccedenze ACE in crediti d imposta ai fini IRAP, la circolare ha precisato che: in seguito alla trasformazione in credito IRAP, l eventuale parte non utilizzata non si potrà più riconvertire in eccedenza a riduzione del IRES; questo credito non può essere utilizzato in compensazione orizzontale e quindi non si applicano il limite generale pari a euro annui o quello pari a euro previsto per l utilizzo dei crediti risultanti dal quadro RU del modello UNICO, né il vincolo alla compensazione in presenza di ruoli superiori a euro, né, infine, le regole in materia di visto di conformità; il credito è determinato applicando alle eccedenze l aliquota IRES (o IRPEF per scaglioni) e l importo così ottenuto va a riduzione dell IRAP dovuta per il 2014, nel limite di 1/5 dell importo ottenuto a seguito della trasformazione (la differenza va a ridurre l IRAP dovuta nei quattro 2
3 successivi periodi d imposta, per quote costanti). il credito non può essere oggetto di rimborso, né di cessione (anche infragruppo, avendo natura IRAP). Ulteriori chiarimenti sono forniti per i regimi di consolidato e di trasparenza fiscale. Vengono, inoltre, forniti chiarimenti sull ambito applicativo della disciplina antielusiva speciale ACE e sulla presentazione delle istanze di disapplicazione che dimostrino l assenza di duplicazione del beneficio ACE all interno di un gruppo. Agenzia delle Entrate, circolare 3 giugno 2015, n. 21/E 3. Le modifiche alla disciplina IRAP nelle risposte dell Agenzia delle Entrate. L Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E fornisce importanti chiarimenti sulle novità in materia di IRAP introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (L. n.190/2014). Si alle deduzioni IRAP per le public utilities, no ai contratti a termine. Le public utilities, escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare, ai fini IRAP, della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato. Sono, invece, esclusi dal beneficio i contratti a termine, stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato. Contratti di somministrazione lavoro. Le imprese possono dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP anche in caso di personale somministrato. Questo però è possibile solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato). Il credito d imposta vale solo per chi non ha dipendenti. Il credito di imposta (pari al 10% dell IRAP lorda indicata in dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l impresa non abbia avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta. Non accedono al beneficio, pertanto, i soggetti che hanno avuto per un periodo di tempo limitato nel corso dell anno lavoratori alle proprie dipendenze. TFR e fondi nel calcolo per la deducibilità. Le quote di TFR maturate a partire dall esercizio 2015 rientrano nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell evento che ha costituito il presupposto dello stanziamento in bilancio. Anche i fondi accantonati in anni precedenti all entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo. Nel caso in cui tali fondi abbiano generato, in passato, IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, sarà 3
4 necessario recuperare l imposta dedotta mediante la rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell art.88 del TUIR. Agenzia delle Entrate, circolare 9 giugno 2015, n. 22/E 4. Eliminati i dubbi sulla decorrenza del neo-introdotto termine di 90 giorni per il ravvedimento operoso. L Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche apportate all istituto del ravvedimento operoso dall articolo 1, co. 637, della Legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014, n. 190). La questione centrale attiene alla corretta interpretazione da assegnare alla lettera a-bis inserita nel comma 1 dell articolo 13 del DL n. 472/1997: viene precisato che il termine del 90º giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente gli errori od omissioni commessi in sede di redazione della dichiarazione (concernenti, ad esempio, il contenuto e la documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed IVA). Per contro, per tutte le altre violazioni, ivi incluso l omesso o insufficiente versamento, il termine per la regolarizzazione è il 90º giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Agenzia delle Entrate, circolare 9 giugno 2015, n. 23/E 5. La correzione degli errori contabili può essere effettuata entro i termini di accertamento ordinari (indipendentemente dall esistenza di contestazioni penali). Il raddoppio dei termini per l accertamento previsto dall articolo 43, comma 3, del DPR n. 600/1973 nei casi in cui sussiste l obbligo di denuncia penale opera esclusivamente a favore dell Amministrazione finanziaria, per acquisire e valutare dati utili a contrastare illeciti tributari. Tale prolungamento dei termini non può essere esteso ai fini del procedimento di correzione degli errori contabili previsto dalla circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 ove si fa riferimento al termine contenuto all'articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 giugno 2015, n. 57/E 6. La sopravvenienza attiva derivante dalla decurtazione dei debiti prevista da un accordo di ristrutturazione non è imponibile IRAP. Ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRAP, non concorre la sopravvenienza attiva da ristrutturazione del debito ex articolo 181-bis Legge Fallimentare iscritta, secondo corretti principi contabili, tra i proventi straordinari di conto economico. Infatti, il principio di correlazione di cui all'articolo 5, comma 4, del D. Lgs. n. 446/1997 non trova applicazione quando i componenti di reddito derivano dalla rettifica di un credito o di un debito conseguente ad una rinuncia a parte del credito (così come avviene nel caso di Accordo di Ristrutturazione del debito ex 182-bis della "Legge Fallimentare"), riguardante l'aspetto meramente finanziario della capacità ad adempiere all'obbligazione. Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, 1 giugno 2015, n. Istanza di interpello n /2015 4
5 7. La Corte di Giustizia UE fa chiarezza su alcuni aspetti IVA relativi ai servizi che accompagnano la locazione di un immobile. Nell ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedono operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore. Inoltre, i predetti servizi che accompagnano la locazione devono, in linea di principio, essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente ai fini IVA, a meno che vi siano elementi dell operazione, tra cui quelli che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa. Corte di Giustizia UE, sent. 16 aprile 2015, causa C-42/14 8. La certezza ed obiettiva determinabilità di un costo non può essere collegata alla volontà delle parti. Ai sensi dell art. 109 del TUIR, anche per le spese e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, il legislatore considera come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, consentendo la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. Pertanto in caso di prestazioni di servizi, il ricevimento di un progetto di notula non è sufficiente a determinare il momento in la prestazione si può considerare ultimata e il relativo costo deducibile dal reddito di impresa. Cassazione civile, sent. 6 maggio 2015, n L operazione antieconomica legittima l accertamento induttivo e lo spostamento dell onere della prova sul contribuente. La vendita sottocosto, con il cui ricavato non si consente nemmeno la copertura dei costi diretti industriali, sfugge alla ragionevolezza economica secondo l'id quod plerumque accidit nella razionale gestione d'impresa, sicchè, in mancanza di una razionale spiegazione da parte del contribuente, diventa legittimo l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, che consente all'ufficio di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Se l'operazione è antieconomica in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione. Cassazione civile, sent. 8 aprile 2015, n
6 10. La Suprema Corte torna sulla ripartizione degli oneri probatori tra Fisco e contribuente nella contestazione di operazioni inesistenti. In tema di deduzione del costo e detraibilità dell IVA relative ad operazioni che l Amministrazione finanziaria ritiene inesistenti, la Suprema Corte ha ribadito che, l amministrazione tributaria ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, trasferendosi dunque sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. La prova da parte di quest ultimo, però, non potrà consistere nell esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Se il contribuente offre, a sostegno della sua doglianza, la documentazione dell effettiva consegna della merce e della sottoposizione di questa ad analisi merceologica e successiva lavorazione, senza che l'amministrazione sollevi alcun rilievo sulla attendibilità di tali emergenze, spetta all Amministrazione fornire elementi, quanto meno di natura logico - circostanziale, a carico della contribuente sulla inesistenza delle operazioni. Cassazione civile, sent. 8 maggio 2015, n La non imponibilità accordata alle cessioni intracomunitarie necessita della prova sullo status di soggetto passivo dell acquirente. In tema di cessioni intracomunitarie ed in particolare, in caso di mancata indicazione in fattura del numero di identificazione IVA del cessionario, la Suprema Corte ha ricordato che il venditore può utilizzare altri "elementi oggettivi" per dimostrare che l'acquirente ha agito in qualità di soggetto passivo IVA. Cassazione civile, ord. 28 aprile 2015, n E indeducibile ai fini IRES ed indetraibile ai fini IVA il servizio che trova una descrizione generica in fattura e per la quale non viene provata l inerenza. Nel caso di fatture recanti una generica descrizione dei servizi fatturati ed una sostanziale arbitrarietà nella determinazione del corrispettivo, è onere del contribuente provare l inerenza del servizio all attività imprenditoriale (requisito che non può presumersi in ragione della sola qualità dell acquirente). Se non è possibile la ricostruzione dei reali servizi resi e la verifica dell inerenza dei costi, questi sono indeducibili ai fini IRES e l IVA è indetraibile. Cassazione civile, sent. 10 aprile 2015, n ***** Restando a disposizione per ogni chiarimento ritenga opportuno o necessario, colgo l occasione per porle cordiali saluti. 6
7 Paolo Dragone Socio Fondatore - Studio Dragone e Associati Membro comitato tecnico fiscaleandaf Tutte le informazioni fornite con il presente documento sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti situazioni particolari riferite a persone o entità specifiche. Non possiamo garantire che le informazioni qui indicate siano precise ed accurate e che continuino ad esserlo anche in futuro. Non si risponde, quindi, di alcuna conseguenza che dovesse derivare da decisioni assunte sulla base delle informazioni fornite con il presente documento, senza aver prima ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi alla propria specifica situazione. 7
LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012
INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori
LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale
CIRCOLARE N. 22/E. Direzione Centrale Normativa. Roma, 9 giugno 2015
CIRCOLARE N. 22/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 giugno 2015 OGGETTO: Modifiche alla disciplina dell IRAP Legge di Stabilità 2015 2 INDICE Premessa... 3 1) Imprese operanti in concessione e a tariffa...
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione
Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese
Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà
IRAP determinazione imponibile
Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP L IRAP è stata introdotta nel 1997, dando seguito a moltissime polemiche, in quanto si presenta come un imposta del tutto atipica sia per quanto riguarda
CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione
Spese di rappresentanza
Spese di rappresentanza LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA Trattamento fiscale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 La normativa previgente non forniva una definizione di spese di rappresentanza
CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni
Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.
Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo
Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali
Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali A. Detraibilità Iva La normativa sulla detraibilità dell Iva pagata al momento dell acquisto di veicoli
RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente
RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
Deducibilità dei canoni di leasing
Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre
Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.
Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili
Roma, 22 ottobre 2001
RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta
LE IMPOSTE SUL REDDITO
LE IMPOSTE SUL REDDITO LE IMPOSTE SUL REDDITO Il risultato che scaturisce dal bilancio redatto in base alla normativa del codice civile rappresenta il valore di partenza a cui fa riferimento la disciplina
OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione
Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del
aggiornato al 31 luglio 2014
aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai
LO STATO PATRIMONIALE. A cura di Fabrizio Bava, Donatella Busso, Piero Pisoni
LO STATO PATRIMONIALE A cura di Fabrizio Bava, Donatella Busso, Piero Pisoni LE MODIFICHE ALLO SCHEMA STATO PATRIMONIALE ATTIVO C.II.4.BIS CREDITI TRIBUTARI C.II.4.TER IMPOSTE ANTICIPATE STATO PATRIMONIALE
RISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE
1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL ARTICOLO
C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2 P a g. 1 di 6
C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2 P a g. 1 di 6 Circolare numero 10/2012 Oggetto Contenuto Legge Comunitaria 2010 (L. 15.12.2011 n. 217) - Novità in materia di IVA La L. 15.12.2011 n. 217
FONDO PENSIONE APERTO AVIVA
FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE
Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013
Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla
Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata
Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,
La fiscalità della sanità integrativa
La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti FONDO PENSIONE FUTURA Iscritto al n. 166 all Albo COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
Nota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
Fondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate
RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009
RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare
IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI
Vicenza Palazzo delle Opere Sociali 18 novembre 2008 IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI Il valore normale dei fabbricati: la presunzione del Fisco Il quadro normativo e il riferimento ai valori OMI Emanuele
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo
Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
ASPETTI TRIBUTARI DEL IL BILANCIO D ESERCIZIO 2012 Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara I beni aziendali in uso ai soci Beni ai soci e spesometro
Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio
CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un
QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER
PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato
RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi
AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS 2 Agevolazioni fiscali per privati e imprese Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi
DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO
FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO REGIME FISCALE
CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
Circolare N.91 del 17Giugno 2011. Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate
Circolare N.91 del 17Giugno 2011 Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Gentile cliente, con la presente
RISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012
CIRCOLARE A.F. N. 40 del 16 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità
CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002
Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27
SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
UniCredit Futuro P.I.P. Aviva
UniCredit Futuro P.I.P. Aviva Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA
QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta
Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro
Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro Le modifiche al sistema delle sanzioni penali tributarie hanno decorrenza immediata: infatti, la riforma della
Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE
Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE 1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 446/97 il presupposto dell'irap e' costituito
IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO*
IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* PRECISAZIONI SU UN OPPORTUNITA DEL MERCATO ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio u.s. del D.M.
Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro
CIRCOLARE A.F. N. 18 del 5 Febbraio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro Gentile cliente, con la presente
OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge
SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSA CAPITOLO 2 REDDITO D IMPRESA
SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSA 1.1 Principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2014 CAPITOLO 2 REDDITO D IMPRESA 2.1 Novità in materia di deduzioni 2.2.1 Presupposto soggettivo 2.2.2 Misura dell agevolazione
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO UFFICIO CONTROLLI. Numero dell atto: T9T000000001
VIA... 20121 MILANO (codice dell ufficio: T9T) Numero dell atto: T9T000000001 prot. n. Alla società ALFA S.p.a. Con sede in Casalpusterlengo, Via Lombardia n. 1 rappresentata dal Signor Mario Rossi Nato
RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009
RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere
RISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine
STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO
STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 02 aprile 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 02/2009 1 Le spese per alberghi e ristoranti detraibilità/deducibilità e i nuovi
RISOLUZIONE N. 251/E
RISOLUZIONE N. 251/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 settembre 2007 Oggetto: Interpello - Alfa S.p.a. - Disciplina applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli indennizzi assicurativi spettanti
RISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE
IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI V/S SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI
RISOLUZIONE N. 200/E
RISOLUZIONE N. 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Con l interpello specificato in oggetto, concernente
RISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
Risoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI
LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI Catania, 6 maggio 2011 Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES Gli interessi passivi e gli oneri
Temi fiscali connessi alla conversione dei crediti in strumenti partecipativi
Temi fiscali connessi alla conversione dei crediti in strumenti partecipativi dott. Giovanni Mercanti Milano, 17 giugno 2014 Contenuto della relazione Rinuncia parziale al credito Emissione SFP Distinzione
DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE
INFORMAZIONE FLASH N. 35 17/11/2015 Gentili clienti Loro sedi DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che
Novità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti: a) regime ordinario; b) regime semplificato; c) regime
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015
Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 17 07.05.2014 Riporto perdite e imposte differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il meccanismo del riporto delle perdite ex art.
RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo
Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati
Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma
