Polizza di assicurazione Responsabilità Civile Generale DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

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1 Polizza di assicurazione Responsabilità Civile Generale DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Responsabilità Civile Generale Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Questa polizza offre diverse è una copertura assicurativa dei danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile del contraente e dei danni ai prestatori di opera dell azienda. Che cosa è assicurato? Sezione 1 Responsabilità civile verso terzi: offre una copertura all assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale. Sezione 2 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: offre una copertura all assicurato per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività oggetto della polizza. Sono previste delle condizioni speciali e aggiuntive. La società risarcisce fino all importo stabilito in polizza. Il prodotto prevede regole di vendibilità e garanzie opzionali riportate nella documentazione contrattuale. Che cosa non è assicurato?! Tutto quanto non inerente all attività dichiarata in polizza. Ci sono limiti di copertura?! Le garanzie delle presenti Sezioni sono prestate con l applicazione di franchigie, scoperti e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni quali, a titolo di esempio:! Sezione 1 Responsabilità civile verso terzi! Sezione 2 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro! Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato, qualsiasi parente o affine convivente con l assicurato. Qualora l assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore. Inoltre non sono considerate terze le persone in rapporto di dipendenza con l assicurato che subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio. Edizione 1 Ottobre 2018 Pagina 1 di 2

2 Dove vale la copertura? Sezione 1 Responsabilità Civile verso terzi: la polizza vale nel territorio di tutti i Paesi Europei. Sezione 2 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro: la polizza vale per il mondo intero ad eccezione di USA e Canada per i quali la garanzia è operativa solo nei casi di partecipazioni a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni. Che obblighi ho? - Le dichiarazioni rese alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Quando e come devo pagare? La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente si può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione a titolo di interesse di frazionamento pari al 3%. L assicurato ha l obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e deve dare immediato avviso del sinistro dal momento in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza facendo poi seguito entro 3 giorni alla denuncia scritta presso la società. Quando comincia la copertura e quando finisce? La polizza è annuale con tacito rinnovo. Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine la polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto. Come posso disdire la polizza? La disdetta deve essere inviata alla società, tramite lettera raccomandata e/o fax, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. Edizione 1 Ottobre 2018 Pagina 2 di 2

3 Arca Assicurazioni S.p.A. Contratto di assicurazione Responsabilità civile RESPONSABILITA CIVILE GENERALE Fascicolo Informativo edizione 25 Maggio 2018 Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti: 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; 2) Condizioni Generali di Assicurazione; 3) Informativa al Cliente sull uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti. Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza: prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

4 Arca Assicurazioni S.p.A. RESPONSABILITA CIVILE GENERALE 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario Indice: Nota Informativa p. 2 Glossario p. 7 Nota Informativa, comprensiva del glossario RESPONSABILITA CIVILE GENERALE pag. 1 di 7 aggiornato al 25 Maggio 2018

5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dello stesso. La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto RESPONSABILITA CIVILE GENERALE al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi. La invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione della polizza. I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziati in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35/2010 Titolo IV, dal 31 ottobre 2013, sul sito istituzionale della Compagnia potrà accedere ad un apposita area riservata per consultare la propria posizione assicurativa. La invitiamo ad accedere al sito per la prima registrazione e per conoscere le modalità con cui sarà possibile completare l accreditamento a tale area riservata. Per ogni chiarimento, Arca Assicurazioni le ha messo a disposizione il numero verde per darle tutte le risposte necessarie. La Nota Informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI assicurazione B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI A. Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni Generali a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, Verona; c) Recapito telefonico ; Sito Internet posta elettronica informa@arcassicura.it pec arcaassicurazioni@pec.unipol.it; d) Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell 11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all Albo delle imprese assicurative al numero Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Le informazioni che seguono sono relative all ultimo bilancio approvato relativo all esercizio Patrimonio netto: 123,9 milioni di euro Capitale Sociale: 50,8 milioni di euro Totale riserve patrimoniali: 42,9 milioni di euro Indice di solvibilità: 2,48; tale indice rappresenta, secondo la normativa Solvency II in vigore al , il rapporto tra l ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale (che sono pari a migliaia di euro) e l ammontare del Requisito Patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a migliaia di euro. Nota Informativa, comprensiva del glossario RESPONSABILITA CIVILE GENERALE pag. 2 di 7 aggiornato al 25 Maggio 2018

6 B. Informazioni sul contratto Nota Informativa Il prodotto può essere collocato anche a distanza, la nota informativa è stata integrata come da regolamento 34 art. 8 del D.LGS 6 settembre 2005 n. 206 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis CODICE AL CONSUMO. Avvertenza: il contratto è a tacito rinnovo, pertanto, in mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente (art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione). E opzionabile il non tacito rinnovo con conseguente decadenza della garanzia automaticamente alle ore 24:00 della data di scadenza contratto indicata in polizza. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni RESPONSABILITA CIVILE GENERALE è una copertura assicurativa: - dei danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile del contraente derivante dalla attività descritta in polizza; - dei danni ai prestatori di opera dell azienda Avvertenza: La polizza prevede delle limitazioni territoriali così come riportato negli artt e 44 delle Condizioni di Assicurazione e nella Condizione Aggiuntiva L. Avvertenza: nella polizza sono presenti esclusioni negli articoli: e 45 delle Condizioni di Assicurazione ed inoltre nelle Condizioni aggiuntive: A D G N - O Q R. Alcune garanzie sono prestate con l applicazione delle Franchigie e degli Scoperti previste negli articoli di seguito indicati: e 45 delle Condizioni di Assicurazione ed inoltre nelle Condizioni aggiuntive: E F G H J K L M O Q R. Le garanzie definite sulla base dei massimali, somme assicurate convenuti sono prestate con i limiti o sottolimiti previsti negli articoli di seguito indicati:27 37 e 38 delle Condizioni di Assicurazione ed inoltre nelle Condizioni aggiuntive: E F J K e M. Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per comprendere gli effetti dell applicazione di scoperti e franchigie: Applicazione di limiti e franchigie Esempio garanzia R.C.T. Massimale assicurato R.C.O ,00 In una stazione di servizio l addetto rifornisce per errore una vettura alimentata a benzina con gasolio, il fatto provoca danni quantificati in 2.400,00 al veicolo. Come previsto dall art. 40 delle Condizioni di Assicurazione, il risarcimento avviene previa applicazione di una franchigia di 300,00 Per cui: 2.400,00 300,00 = 2.100,00. RISARCIMENTO AL CLIENTE EURO 2.100,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: le dichiarazioni rese alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Se durante la vita del contratto, le circostanze dei rischi originariamente descritti nelle varie sezioni subissero delle variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche, devono essere comunicate per iscritto alla società (artt.5 e 6 delle CGA). Nota Informativa, comprensiva del glossario RESPONSABILITA CIVILE GENERALE pag. 3 di 7 aggiornato al 25 Maggio 2018

7 Nota Informativa La mancata comunicazione alla Società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo salvo quanto previsto all art. 9 Condizioni di Assicurazione e art del Codice Civile. Riportiamo di seguito un esempio per comprendere gli effetti della mancata comunicazione di circostanze che aggravano il rischio: Esempio: Aggravamento del rischio L attività dichiarata in polizza è Costruzione di edifici senza cessione di lavoro in subappalto, in occasione di un sinistro viene appurato che nell ultimo anno il cliente ha dovuto subappaltare una percentuale pari al 40% dei lavori che gli sono stati commissionati. Ai sensi dell art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata comunicazione di questo elemento che comporta aggravamento del rischio, può comportare la perdita del diritto all indennizzo. 6. Premi Il Premio deve essere pagato ogni anno anticipatamente, ne è possibile il frazionamento semestrale con una maggiorazione a titolo di interesse di frazionamento pari al 3%. Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. 7. Rivalse Il prodotto RESPONSABILITA CIVILE GENERALE non prevede l applicazione di rivalse in caso di sinistro nei confronti dell assicurato. 8. Diritto di recesso Avvertenza: è facoltà del Contraente e della Compagnia esercitare alla scadenza del contratto, il diritto di recesso con preavviso di 60 giorni con le modalità previste dall art. 7 Condizioni di Assicurazione - Proroga del contratto e disdetta. Avvertenza: nel caso di vendita a distanza ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il consumatore che ha aderito alla presente polizza, dispone di un termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza per recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicare il motivo. Il diritto di recesso si esercita con l invio, entro il termine di quattordici giorni, di una comunicazione scritta all intermediario (Istituto Bancario con il quale ha sottoscritto la polizza), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax all intermediario a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l accadimento del danno). 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente e sono pari al 22,25%. Nota Informativa, comprensiva del glossario RESPONSABILITA CIVILE GENERALE pag. 4 di 7 aggiornato al 25 Maggio 2018

8 Nota Informativa C. Informazioni su procedure liquidative e reclami 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato e/o il contraente devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, nonché dare immediato avviso del sinistro attraverso il numero verde alla società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta. Nel paragrafo Norme in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione, si riportano gli obblighi dell assicurato e/o del contraente in caso di sinistro. Inoltre, nelle condizioni generali di assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le Modalità di apertura sinistri congiuntamente al Modulo di richiesta di indennizzo. 13. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell Intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami Via del Fante 21, Verona Fax: reclami@arcassicura.com. I reclami relativi al comportamento dell Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all Intermediario di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all intermediario e degli eventuali riscontri forniti dagli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: 1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; Nota Informativa, comprensiva del glossario RESPONSABILITA CIVILE GENERALE pag. 5 di 7 aggiornato al 25 Maggio 2018

9 Nota Informativa 2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 3. procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate. 14. Mediazione per la conciliazione delle controversie/arbitrato Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, Verona, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n *** *** *** Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Direttore Generale Francesco Marinaro Nota Informativa, comprensiva del glossario RESPONSABILITA CIVILE GENERALE pag. 6 di 7 aggiornato al 25 Maggio 2018

10 Glossario Glossario Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per: ADDETTI: il titolare, i soci, i familiari coadiuvanti, gli apprendisti e i dipendenti iscritti a libro paga, nonché i lavoratori interinali e parasubordinati. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. COSE: gli oggetti materiali e gli animali. FRANCHIGIA: la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell assicurato. INDENNIZZO: la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro. POLIZZA: il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato. PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società. SCOPERTO: la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell assicurato. SINISTRO: il verificarsi dell evento per cui è prestata l assicurazione. SOCIETA : Arca Assicurazioni S.p.A. Nota Informativa, comprensiva del glossario RESPONSABILITA CIVILE GENERALE pag. 7 di 7 aggiornato al 25 Maggio 2018

11 Arca Assicurazioni S.p.A. RESPONSABILITA CIVILE GENERALE 2) Condizioni Generali di Assicurazione Indice: Condizioni Generali di Assicurazioni p. 2 Sezione 1 - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) p. 4 Sezione 2 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) p. 5 Condizioni speciali p. 6 Condizioni aggiuntive p. 10 Norme in caso di sinistro p. 14 Modalità di apertura sinistri p. 15 Modulo di richiesta indennizzo p. 16 Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 1 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

12 Condizioni Generali di Assicurazione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell assicurato o del contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all indennizzo, sempreché siano avvenute in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o di colpa grave. La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori In caso di sinistro l assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto alla società l esistenza di altre assicurazioni per il rischio indicato nel contratto; l assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell art Codice Civile. Art. 3 - Modifiche al contratto Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell articolo 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società. Art. 5 - Aggravamento del rischio L assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Il diritto all indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall assicurato. Art. 6 - Diminuzione del rischio L assicurato o il contraente è tenuto a comunicare alla società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla suddetta comunicazione dell assicurato o del contraente ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso. Art. 7 - Proroga del contratto, disdetta e diritto di recesso In mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata e/o fax almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, quest ultimo è prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Nel caso di vendita a distanza, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il consumatore che ha aderito alla presente polizza, dispone di un termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza per recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicare il motivo. Il diritto di recesso si esercita con l invio, entro il termine di quattordici giorni, di una comunicazione scritta all intermediario (Istituto Bancario con il quale ha sottoscritto la polizza), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax all intermediario a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 2 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

13 Condizioni Generali di Assicurazione Art. 8 - Regolazione del premio Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio indicato nel contratto, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo. A tale scopo: Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto l assicurato deve fornire per iscritto alla società tramite l Agenzia, in relazione a quanto indicato nel contratto: l ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati; il volume di affari (fatturato con esclusione dell IVA); gli altri elementi variabili previsti nel contratto. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla società. Resta fermo il premio minimo stabilito nel contratto. Art. 9 - Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati Nel caso in cui l assicurato, nei termini previsti, non abbia effettuato: la comunicazione dei dati; la comunicazione degli altri elementi variabili indicati nel contratto; la società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società non sarà obbligata per i SINISTRI accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la società il diritto di agire giudizialmente. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell ultimo consuntivo. Verifiche e controlli La società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali a esempio il libro paga prescritto dall art. 20 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Art Foro competente Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell assicurato o del contraente. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 3 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

14 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 1 Responsabilità civile verso terzi Sezione 1 - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) Art Oggetto della garanzia R.C.T. La società si obbliga a tenere indenne l assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, capitali, interessi e spese, di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali; distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi indicati nel contratto. L assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Art Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato, nonché qualsiasi parente o affine convivente con le predette persone o con l assicurato stesso; b) quando l assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce la presente assicurazione. Art Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T. La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni: a) conseguenti a: 1) inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; 2) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua; 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; b) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; c) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi; d) da furto; e) alle cose che l assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; f) alle cose trovantisi nell ambito dell esecuzione dei lavori; g) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno; h) a condutture e impianti sotterranei; i) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; j) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell assicurato; k) derivanti dalla proprietà di fabbricati; l) derivante dalla conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l attività assicurata; m) a cose di cui l assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile; n) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell assicurato o da lui detenute o possedute; o) da proprietà o uso di: 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate; 2) aeromobili; 3) natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri e di imbarcazioni naviganti a motore; 4) veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle vigenti disposizioni di legge; p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi; q) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 4 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

15 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro r) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente, fissione nucleare, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ovvero produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive; s) derivanti da richieste di risarcimento per malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla TSE (encefalopatia spongiforme); t) cagionati da: 1) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l esecuzione dei lavori; 2) prodotti o cose in genere dopo la loro messa in circolazione; 3) opere e installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera terminata dopo l ultimazione dei lavori a essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso o aperta al pubblico; u) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l asbesto; v) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa. Art Estensione territoriale La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei. Sezione 2 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Art Oggetto della garanzia R.C.O. La società si obbliga, quando è valorizzato il massimale nel contratto, a tenere indenne l assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%. La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Art Estensione territoriale La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero ad eccezione di USA e Canada per i quali la garanzia è operativa solo nei casi di partecipazioni a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni. Art Rischi esclusi dalla garanzia R.C.O. La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni: a) conseguenti a malattie professionali; b) verificatisi in connessione a trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente, fissione nucleare, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ovvero produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive; c) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l impiego di esplosivi; d) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 5 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

16 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro Condizioni Speciali (Integrano automaticamente la descrizione del rischio e le Condizioni Generali di Assicurazione, quando queste riguardino uno o più dei rischi sotto indicati) Art Animali L assicurazione comprende la Responsabilità Civile inerente al trasferimento di animali. Sono esclusi i danni: ai mezzi su cui gli animali sono trasportati; alle coltivazioni; da contagio; alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai soli danni a cose la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro di: Euro 300 per i cavalli; Euro 150 per tutti gli altri animali. Art Insegne e cartelli pubblicitari L assicurazione non comprende i danni alle opere o alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli. Art Alberghi, pensioni, residences, ostelli, campeggi L assicurazione è estesa ai rischi derivanti da servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, negozi e spacci, lavanderie, autorimesse, parcheggi e piscine. L assicurazione comprende, a parziale deroga dell art. 15 lettera t) punto 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni cagionati entro 6 mesi dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Qualora non sia esplicitamente indicato nella descrizione del rischio, l assicurazione non comprende i rischi derivanti dalla presenza di stabilimenti balneari e di cure termali, impianti sportivi, discoteche, night clubs e servizi di fangoterapia e idroterapia. Art Mezzi sgombraneve, mezzi di sollevamento e trasporto di cose e scale aeree Sono esclusi dalla copertura i danni arrecati alla pavimentazione stradale. Art Istituti di cultura fisica, istituti per trattamenti estetici, massaggiatori, callisti e pedicure L assicurazione è operante a patto che il titolare e le persone addette all esercizio siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l attività da essi svolta. Art Riserve di caccia e riserve di pesca L assicurazione non comprende i danni relativi allo svolgimento dell attività venatoria, sono inoltre esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai rischi relativi all esistenza di dighe e alle coltivazioni. Art Velocipedi L assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile del conducente del velocipede noleggiato. Per ogni sinistro relativo all uso di velocipedi viene applicata una franchigia fissa per sinistro di Euro 200. Art Cinematografi, teatri L assicurazione è operante a condizione che l esercizio dell attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Gli orchestrali e gli artisti non sono considerati terzi. A parziale deroga di quanto previsto dall art. 15 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l assicurazione è estesa, nel caso in cui il servizio di guardaroba sia custodito, entro il limite stabilito in polizza per danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 300 per ogni danneggiato, ai danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell esercizio e consegnate all assicurato, per la responsabilità a questi ascritta ai sensi dell art del Codice Civile, ferma l esclusione per i danni a cose non consegnate. L assicurazione non comprende: gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, valori, titoli di credito e Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 6 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

17 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro marche; sono inoltre esclusi: i rischi relativi alla gestione di ristoranti, parcheggi e autorimesse mentre è inclusa la copertura relativa all esercizio di bar. Art Night clubs, discoteche, sale da gioco, circoli ricreativi e circoli culturali L assicurazione è efficace a condizione che l esercizio dell attività sia in regola con le autorizzazioni delle competenti autorità. Sono esclusi dall assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi mentre è coperto il rischio relativo alla gestione di bar. Art Istituti di vigilanza L assicurazione è estesa all impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore. Art Stabilimenti balneari L assicurazione è valida a patto che l esercizio sia in regola con le autorizzazioni previste dalle competenti autorità. La garanzia non è estesa ai rischi relativi alla gestione di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi e autorimesse, nonché dai danni provocati da natanti o imbarcazioni a noleggio, mentre comprende i rischi relativi all esercizio di bar. Art Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi, convitti, istituti di correzione, colonie, oratori e ricreatori L assicurazione è estesa: alla Responsabilità Civile dell assicurato derivante dall esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità in capo all assicurato nella sua qualità di committente; alla Responsabilità Civile personale degli insegnanti e degli addetti dell istituto, nel corso dell attività svolta per conto del medesimo, e pertanto la società non agirà in rivalsa nei loro confronti. Dall assicurazione sono esclusi i rischi relativi all esercizio di teatri, cinematografi, tribune e piscine. Art Associazioni sportive, società sportive e scuole sportive L assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra loro. L assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all assicurato dall esercizio di bar; inoltre la garanzia comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà, esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento delle attività sportive praticate con l esclusione di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi e velodromi. L assicurazione perde validità nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate o iscritte. Elementi necessari per la validità della copertura sono: il possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l esercizio dell attività da essi svolta; il possesso, da parte degli associati e degli allievi, dei requisiti fisici comprovati, ove richiesta, da apposita certificazione medica. Art Ascensori, montacarichi, montavivande e scale mobili L assicurazione è valida esclusivamente per impianti regolarmente collaudati. Quando l assicurazione è relativa a imprese di manutenzione, la garanzia è estesa ai danni che si verifichino durante l esecuzione dei lavori; restano comunque esclusi i danni derivanti da mancata, errata, insufficiente o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in fabbricati in condominio anche i singoli condomini sono considerati terzi. Art Bar, pasticcerie e gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense aziendali, birrerie ed esercizi affini Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell esercizio, la copertura è operante anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo annuo o di minor durata della polizza. Restano esclusi, salvo patto speciale, i rischi relativi all esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 7 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

18 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro Art Negozi e depositi commerciali, esclusi bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini L assicurazione è valida esclusivamente se l assicurato detiene merci in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l esercizio dell attività. Quando nella descrizione del rischio sia prevista l estensione al rischio dello smercio, l assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell esercizio, la copertura è operante anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo annuo o di minor durata della polizza. Art Detenzione e impiego di esplosivi Qualora l attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga degli artt. 15 lettera q) e 19 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, è estesa al rischio relativo alla detenzione e impiego di esplosivi, restano comunque esclusi i danni ai fabbricati e cose in essi contenute, ai manufatti e alle coltivazioni che si verifichino nel raggio di 200 metri dal fornello di mina. Art Lavori presso terzi A parziale deroga dell art. 15 lettere f) e n) delle condizioni generali di assicurazione l assicurazione è estesa ai danni: a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell assicurato o da lui detenute; alle cose trovatisi nell ambito dell esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse. Tale estensione di copertura è prestata con l applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 300, nel limite del massimale per danni a cose e con il limite massimo di Euro per ciascun periodo annuo. Questa estensione non è operante per attività che prevedono lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. Art Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati L assicurazione non è valida per i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali di eseguono i lavori; relativamente ai danni alle cose trovatisi in altri locali dello stesso fabbricato, l assicurazione è prestata con l applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 300, nel limite del massimale per danni a cose e con il limite massimo di Euro per ciascun periodo annuo. Art Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento La copertura per danni a cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 300 per ogni danneggiato. Art Stazione di servizio per veicoli a motore, distributori di carburante, stazioni di lavaggio automatico, autorimesse, autosili, parcheggi L assicurazione è operante anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti utilizzati per lo svolgimento dell attività descritta in polizza. A parziale deroga dell art. 15 lettere c) ed e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura è operante per la responsabilità relativa ai danni ai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l attività assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica. A parziale deroga dell art. 15 lettera t) punto 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura è estesa alla responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, restano comunque esclusi i danni derivanti da vizio originario del prodotto. Tali estensioni sono prestate con l applicazione di una franchigia fissa di Euro 300 per ogni mezzo danneggiato. Restano comunque esclusi dalla copertura i danni conseguenti a incendio o furto. Art Trattamenti chimici Sono esclusi dall assicurazione i danni derivanti dall uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 8 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

19 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro Art Lavori edili stradali Qualora il premio di polizza sia determinato con riferimento al parametro retribuzioni, l assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all atto della stipula del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente alla società. Art Proprietà e conduzione di fabbricati A parziale deroga dell art. 15 lettera k) e l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura è valida per il rischio della proprietà e conduzione dei fabbricati decritti nel contratto, compresa la proprietà di antenne radiotelevisive fisse e aree di pertinenza. Si conviene inoltre che, se al momento del sinistro, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell area sulla quale lo stesso è eretto, superi di oltre il 20% il valore dichiarato nel contratto, la società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione. Nel caso in cui l assicurazione è stipulata da un condominio per l intera proprietà/conduzione sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti ed è operativa la copertura relativa alla responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Nel caso in cui l assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Dall assicurazione sono esclusi i danni derivanti da: umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali; proprietà di parchi e attrezzature sportive per giochi; rigurgiti di fogne; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture. Esclusivamente per i danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di Euro 300 per ciascun sinistro. In deroga a quanto previsto dall art. 15 lettera h) la garanzia è estesa ai danni a condutture e impianti sotterranei con una franchigia fissa per sinistro di Euro 500. Art R.C. della caccia I precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono abrogati e sostituiti dai seguenti: Oggetto dell assicurazione La società risponde delle somme che l assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitali, interessi e spese, per i danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la pratica dell attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni della legge vigente. Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani utilizzati dall assicurato durante la pratica della caccia, con una franchigia fissa per sinistro di Euro 150. L assicurazione è operante esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell assicurato. Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. Rischi esclusi dall assicurazione La garanzia non è operante: - se l assicurato non è in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all esercizio dell attività venatoria previsti per legge; - se l attività venatoria è svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge; - se l assicurato non è in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia; - per i danni, anche da furto, a cose e animali che l assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo; - per danni da incendio; - per danni inerenti alla proprietà e all uso di mezzi di trasporto e locomozione in genere. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 9 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

20 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro Estensione territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, nonché dei territori asiatici dei paesi già facenti parte dell URSS. Art Farmacie L assicurazione è estesa, a parziale deroga dell art. 15 lettera t) punto 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ai danni derivanti, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto stesso. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l assicurazione è estesa anche ai danni derivanti a difetto originario del prodotto. La validità della copertura è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l esercizio dell attività da loro svolta. Condizioni Aggiuntive (Operanti solo se richiamate in polizza) A - Infortuni subiti dai dipendenti dell assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL A parziale deroga dell art. 14 lettera c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per lesioni corporali (escluse malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o servizio. B - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti A parziale deroga dell art. 14 lettera c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori e i loro dipendenti, sempre che dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice Penale. C - Danni cagionati da prestatori di lavoro interinale (L. 196/97) A parziale deroga dell art. 15 lettera j), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. di cui all oggetto del presente contratto (art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione), è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l assicurato, da prestatori di lavoro interinale. D - Infortuni subiti da prestatori di lavoro interinale (L. 196/97) La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro interinale che esercitano la propria attività presso l assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall art. 17 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui, invece, l INAIL esercitasse l azione di surroga, a parziale deroga dell art. 14 lettera c) delle condizioni generali di assicurazione e fermo quanto previsto all art. 17 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro interinale per gli infortuni (escluse malattie professionali) da questi subiti nello svolgimento dell attività descritta nel contratto. E - Danni da cedimento o franamento del terreno A parziale deroga dell art. 15 lettera g), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura è estesa, con l applicazione di una franchigia fissa di Euro 300 per sinistro, ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a patto che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche costruttive. La presente estensione per i danni ai fabbricati, ferma l applicazione della franchigia di Euro 300 per sinistro, è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.000, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di Euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione. F - Danni da furto A parziale deroga dell art. 15 lettera d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura è estesa per la Responsabilità Civile dell assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall assicurato. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 10 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

21 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro assoluto di Euro 300 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di Euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione. G - Danni a veicoli A parziale deroga dell art. 15 lettera f), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. è estesa ai danni ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti dell assicurato, trovatisi in sosta nell ambito di esecuzione di lavori. Tale estensione è prestata con una franchigia fissa di Euro 300 per ogni mezzo danneggiato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli alle cose trovatisi sui mezzi e quelli derivanti dal mancato uso dei mezzi stessi. H - Danni a mezzi sotto carico e scarico A parziale deroga dell art. 15 lettera c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito dell esecuzione delle anzidette operazioni. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa di Euro 250 per ogni mezzo danneggiato e limitatamente ai natanti sono esclusi i danni derivanti dal mancato uso. I - R.C. del committente A parziale deroga dell art. 43, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. è estesa alla responsabilità derivante all assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 494/96. J - Inquinamento accidentale A parziale deroga dell art. 15 lettera a) punti 1, 2, 3, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. è estesa ai danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.000, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione. K - Danni a condutture e impianti sotterranei A parziale deroga dell art. 15 lettera h), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei. La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro di Euro 500, nel limite per danni a cose e comunque con il massimo di Euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione. L - Committenza auto L assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile in capo all assicurato, ai sensi dell art Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori interinali e parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto dell assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia è estesa anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, la società in ogni caso mantiene il diritto di surroga nei confronti dei responsabili. La presente estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 300 e ha validità territoriale nello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. M - Danni da sospensione o interruzione di attività A parziale deroga dell art. 15 lettera p), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché derivanti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 11 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

22 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro N - Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti, prestatori di lavoro interinale e lavoratori atipici e parasubordinati La società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni: i prestatori di lavoro dipendenti dell assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. Lgs. 19/09/1994 n. 626 e successive modifiche; i prestatori di lavoro interinali regolarmente impiegati ai sensi della L. 24/06/1997 n. 196; i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione ai sensi della L. 08/08/1995 n Agli effetti della presente estensione di garanzia i su indicati prestatori di lavoro sono considerati terzi purché dall evento indennizzabile derivino la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite nell art. 583 del Codice Penale. O - Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l attività assicurata A parziale deroga dell art. 15 lettera K), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni derivanti dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l attività assicurata compresa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive fisse e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino. Dall assicurazione sono esclusi i danni derivanti da: umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali; proprietà di parchi e attrezzature sportive per giochi; rigurgiti di fogne; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture. Esclusivamente per i danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di Euro 150 per ciascun sinistro. P - Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti e consulenti A parziale deroga dell art. 14 lettera c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali gravi e gravissime così come definite dall art. 583 del Codice Penale: i titolari e i dipendenti di ditte che, in via occasionale, partecipino a lavoro di carico e scarico o complementari all attività decritta nel contratto; i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificamente all attività indicata nel contratto; ingegneri, direttori dei lavori, progettisti, consulenti tecnici, consulenti amministrativi, consulenti legali, assistenti e in genere tutte le persone non soggette all assicurazione infortuni obbligatoria per legge, appartenenti ad altre ditte, che, a prescindere dal loro rapporto con l assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti la cui responsabilità non sia loro imputabile. Q - Responsabilità Civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti A parziale deroga dell art. 15 lettera t) punti 2 e 3, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa anche alla Responsabilità Civile, ai sensi di legge, derivante all assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non istallati dall assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dagli impianti stessi dopo l ultimazione dei lavori. La presente estensione è prestata nell ambito di quanto previsto dall art. 1 della Legge n. 46 del 05/03/1990 purché l assicurato sia in possesso dell abilitazione di cui all art. 2 della legge stessa. L estensione è operante per i lavori eseguiti in immobili adibiti a uso civile, ad attività produttive, al commercio, ai servizi o ad altri usi. Dalla presente estensione sono esclusi i danni: da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa relativa alla sostituzione o riparazione degli stessi; da mancato o intempestivo intervento di manutenzione; da interruzione o sospensione di attività; da inidoneità o mancata rispondenza all uso per il quale gli impianti sono destinati. Esclusivamente per i danni a cose questa estensione è prestata, per ciascun periodo assicurativo annuo, con il limite del 5% del massimale per danni a cose e previa una detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 15% del danno liquidabile con il minimo di Euro 500. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 12 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

23 Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro L assicurazione è operante al termine dei lavori eseguiti e per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell assicurazione purché denunciati alla società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori. R - Rischi complementari A integrazione di quanto indicato nella descrizione del rischio nel contratto si precisa che la copertura è operante anche per la Responsabilità Civile derivante da: proprietà, uso e installazione di insegne, striscioni e cartelli pubblicitari installati nel territorio nazionale con l intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, l estensione opera a favore dell assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, striscioni e cartelli; proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore (es. biciclette) anche all esterno dell esercizio; uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali; partecipazione a fiere e mostre, compreso l allestimento degli stand di esposizione eseguiti in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti; operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci ferma l esclusione per i rischi derivanti dalla circolazione; esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, tale estensione è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell assicurazione e il danno si sia manifestato entro e non oltre 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per tale copertura il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta a una stessa causa saranno considerati unico sinistro. Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l estensione è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all assicurato nella sua qualità di committente; proprietà di cani da guardia, con l applicazione per ogni sinistro di una franchigia fissa per danni a cose di Euro 300; limitatamente ai danni corporali i dipendenti dell esercizio assicurato sono considerati terzi. S - Cessione di lavori in subappalto (esclusivamente per imprese edili - tassazione sulle retribuzioni) Premesso che l assicurato subappalta parte dei lavori, in misura non superiore al 50% del valore di ogni singola opera o appalto, l assicurazione è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell assicurato. T - Cessione di lavori in subappalto (esclusivamente per imprese edili - tassazione sul valore dell opera) Premesso che l assicurato subappalta parte dei lavori, l assicurazione è estesa alla responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 13 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

24 Norme in caso di Sinistro Norme in caso di sinistro Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, l assicurato o il contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società tramite il numero verde facendo poi seguire entro 3 giorni, ai sensi dell art del Codice Civile, apposita denuncia scritta contenente le indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso a lui pervenuti. Se l assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell art del Codice Civile. Art Pluralità di assicurati Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Art Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza La società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all assicurato stesso. L assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire in giudizio ove la procedura lo richieda. La società ha il diritto di rivalersi sull assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all azione promossa nei confronti dell assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel contratto, per il danno cui la domanda si riferisce. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non rimborsa le spese incontrate dall assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 14 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

25 Modalità di apertura sinistri Modalità di apertura sinistri Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo. Modalità di contatto: per telefono: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle per fax Servizio Sinistri Rami Elementari : In ogni caso comunicare con precisione: cognome e nome numero del contratto recapito telefonico al quale il servizio sinistri potrà richiamare Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - pag 15 di 16 aggiornato al 26 Novembre 2016

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