Relativamente all attività di cui alla lettera B Dipendente e/o Libero. Polizza R.C. PROFESSIONALE LIBERO PROFESSIONISTA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Relativamente all attività di cui alla lettera B Dipendente e/o Libero. Polizza R.C. PROFESSIONALE LIBERO PROFESSIONISTA"

Transcript

1 MEDICAL DIVISION Polizza R.C. PROFESSIONALE dell INFERMIERE LIBERO PROFESSIONISTA MASSIMALI TARIFFA CONVENZIONATA A B Infermiere professionale c/o struttura ospedaliera compresa la libera professione PREMI ANNUI LORDI 185,00 300,00 420,00 450,00 Infermiere professionale solo libero professionista 210,00 350,00 480,00 550,00 L Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in antecedente l effetto della presente polizza. Relativamente all attività di cui alla lettera B Dipendente e/o Libero Professionista, nei casi consentiti e previsti dalla Legge, la garanzia è operante anche per l attività Libero-Professionale svolta a titolo personale, fuori dall orario di lavoro, sia all interno che all esterno del presidio ospedaliero. N.B. Nessun Costo Aggiuntivo per CONSULENZA e ASSISTENZA S.P.A. assita@assita.com

2 Convenzione Speciale R.C. PROFESSIONALE MEDICAL DIVISION A SSICURATO Polizza INFERMIERE LIBERO PROFESSIONISTA Cognome - nome cod. fiscale Indirizzo cap città Telefono cell. fax Associazione di appartenenza: Attività svolta regime L ASSICURATRICE MILANESE s.p.a., in base alle norme che regolano l Assicurazione in generale e alle condizioni di polizza riportate dal presente fac-simile, presta l assicurazione fino alla concorrenza del massimale convenuto per ogni anno assicurativo. MASSIMALI TARIFFA CONVENZIONATA PREMI ANNUI LORDI A B Infermiere professionale c/o struttura ospedaliera compresa la libera professione 185,00 300,00 420,00 450,00 Infermiere professionale solo libero professionista 210,00 350,00 480,00 550,00 La presente copertura è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l esercizio dell attività svolta dall Assicurato L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in antecedente l effetto della presente polizza Relativamente all attività di cui alla lettera B Dipendente e Libero professionista, nei casi consentiti e previsti dalla Legge, la garanzia è operante anche per l attività libero-professionale svolta a titolo personale, fuori dall orario di lavoro, sia all interno che all esterno del presidio ospedaliero. LA GARANZIA NON È OPERANTE PER LE ATTIVITÀ DI SPECIFICA COMPETENZA DELLA PROFESSIONE MEDICA Dichiarazioni dell Assicurato SINISTRI Negli ultimi 5 anni sono state rivolte all infermiere richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? NO SI (Compilare allegato) POLIZZE in CORSO o ANNULLATE Polizze in corso per il medesimo rischio? NO SI Compagnia Massimale Scadenza Sono state annullate/disdettate polizze R.C. Professionale? NO SI Quando? Da quale Compagnia? Per quali motivi? Ha presentato ad ASSICURATRICE MILANESE altre proposte per i medesimi rischi negli ultimi 90 giorni? NO SI N.B. IN CASO DI RISPOSTE AFFERMATIVE LA COMPAGNIA SI RISERVA L ASSUNZIONE DEL RISCHIO X ASSICURARSI Premio Totale ai SENSI del REGOLAMENTO IVASS (ex I.S.V.A.P.) Nº 35 del 26 MAGGIO 2010 Il Contraente e/o l Assicurato dichiarano che prima della conclusione del presente contratto hanno ricevuto copia dei singoli documenti: NOTA INFORMATIVA / GLOSSARIO - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - MODULO DI PROPOSTA - INFORMATIVA PRIVACY EX ARTICOLO 13 D. LGS. Nº 196/03, contenuti nel FASCICOLO INFORMATIVO e INFORMATIVA alla CLIENTELA. Prendono inoltre atto che ASSITA è autorizzata all incasso del premio ai sensi dell art. 118 D. leg. 209/2005. sul c/c postale N intestato ad ASSITA S.p.A. Bonifico ad Assita s.p.a. Paese Cin Eur Cin Abi Cab N Conto Banca IT 08 L UNICREDIT BANCA Coordinate Bancarie IBAN IT 23 V BANCO POSTA il Contraente Assicurato Agli effetti degli artt e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente gli Artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dipendente-extramenia parasubordinato inviare proposta compilata e firmata allegando: Attestazione di Pagamento Documento di Identità Codice Fiscale Informativa alla Clientela fax n. 02/ assita@assita.com Pec: assita@pec.assita.it MOD. 92 POLIZZA INFERMIERE CSA GENNAIO 2015 libero professionista il Contraente Assicurato c/o struttura Convenzione Speciale pubblica privata accreditata COMPILARE FIRMARE INVIARE ad ASSITA con ATTESTATO di PAGAMENTO FAX

3 ASSICURATRICE MILANESE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SpA Sede e Direzione Generale: San Cesario sul Panaro (MO) ITALIA Corso Libertà, 53 Telefono Telefax Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U n. 298) Capitale Sociale ,00 i.v. Riserva Sovrapprezzo azioni ,00 i.v. Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A Codice Fiscale e Partita IVA Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA C. Fiscale e P. I Capitale Sociale ,00 i.v. Riserva Sovrapprezzo ,13 i.v. Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell Assicurato in Italia e in qualsiasi altro Paese d Europa. Resta comunque inteso che l assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l interpretazione della polizza. Art. 2 Decorrenza dell assicurazione Proroga del contratto L assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prima rata di premio. Per le rate successive è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Se il contratto non viene disdettato, per lettera raccoman, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, si intende prorogato di anno in anno. Art. 3 Altre assicurazioni Precedenti sinistri L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. L Assicurato dichiara di non aver avuto sinistri o contratti rescissi da altro assicuratore, riguardanti le garanzie prestate con la presente polizza, nel triennio precedente alla stipulazione della stessa. Art. 4 Denuncia dei sinistri facoltà di recesso In caso di sinistro l Assicurato deve denunciare per iscritto alla Società il sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art Codice Civile). Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccoman. Il recesso ha effetto dalla di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 5 Competenza territoriale Per le controversie riguardanti il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero di quello dove ha sede l Agenzia che gestisce la polizza. Art. 6 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legislazione Italiana. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Art. 7 Oggetto dell assicurazione 1) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione. L Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall articolo 5 del citato D.Lgs. n. 38//2000, addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella di cui all art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 38/2000, debitamente approvata. L Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi della assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n Art. 8 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non è persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente della natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. CGA-92_CSA-INFERMIERE / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE (c) 1 di 3

4 Art. 9 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non comprende i danni: a) da furto o tentativo di furto; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; c) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; d) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; e) Alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; f) Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni; g) Conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; h) Da detenzione o impiego di esplosivi; i) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.). l) Derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto. Art. 10 Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva L Assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; b) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; d) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; e) alle cose trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori; f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati; h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; i) di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. Art. 11 Gestione delle vertenze di danno Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. CONDIZIONI SPECIALI (che integrano le Norme che regolano l assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati) A) Distributori di carburante in genere Stazioni di servizio per veicoli a motore Stazioni di lavaggio A parziale deroga dell art. 10, lett. d) delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nell ambito del luogo dove si esercita l attività cui si riferisce l assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione. A parziale deroga dell art. 10, lett. f), delle predette Norme, la garanzia comprende altresì i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestata con una franchigia assoluta di 150,00 per ogni sinistro, ferma restando l esclusione dei danni da furto e incendio. B) Autorimesse Autosili Parcheggi La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato dall esercizio di impianti di lavaggio, di un officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l attività assicurata; quest ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione particolare A) che si intende richiamata. Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà dall esercizio di distributori di carburante. C) Negozi e depositi commerciali, esclusi distributori di carburante, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini a) L assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore. b) La garanzia non è valida se l Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinati l esercizio delle sue attività. c) Quando in polizza sia prevista l estensione della garanzia al rischio dello smercio, l assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l acquirente, causati dalle cose vendute. Sono esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per il sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. CGA-92_CSA-INFERMIERE / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE (c) 2 di 3

5 D) Alberghi Pensioni Residences Ostelli Campeggi L Assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare A), che si intende richiamata. L Assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchieri, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi ferma restando l esclusione di cui all art. 10, lett. i), delle Norme che regolano l assicurazione. La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, semprechè la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night club. E) Lavoro presso terzi A parziale deroga dell art. 10, lett. a) ed e) delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di 150,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose comunque con il massimale di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. F) Bar, pasticcerie e gelaterie Ristoranti, pizzerie, tavole calde Mense aziendali Birrerie Esercizi affini L assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, semprechè la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale sono esclusi dall assicurazione i rischi relativi all esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi. G) Ascensori Montacarichi Montavivande Scale mobili Quando l assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l esecuzione dei lavori di manutenzione, esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. L Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati. H) Farmacie La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l esercizio dell attività da loro svolta. L Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati. Per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario di prodotti stessi. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se espressamente richiamate) A) Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l attività L assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione; da spargimento d acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, all infuori di quelle per le quali è stata stipulata l assicurazione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di 150,00 per ciascun sinistro. B) Danni a mezzi sotto carico e scarico A parziale deroga dell art. 10, lett.d) delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito dell esecuzione delle anzidette operazioni, con una franchigia di 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Questa estensione non comprende i danni ai natanti. C) Regolazione premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascuno periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l indicazione: delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; del volume d affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccoman, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annua, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali libro paga prescritto dall art. 20 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Contraente/Assicurato Agli effetti degli artt e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente gli artt. 2 - Decorrenza dell assicurazione - Proroga del Contratto; 4 - Denuncia dei sinistri; 11 - Gestione delle vertenze di danno. Contraente/Assicurato MOD. 092 POLIZZA-INFERMIERE CSA CGA-92_CSA-INFERMIERE / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE (c) 3 di 3

Le Condizioni integrative della Sezione R.C.

Le Condizioni integrative della Sezione R.C. Le Condizioni integrative della Sezione R.C. (sempre operanti) A. Committenza veicoli a motore L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art. 2049 del Codice

Dettagli

18 di 42. Groupama Protezione SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

18 di 42. Groupama Protezione SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,

Dettagli

Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per

Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per D E F I N I Z I O N I Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per "Contraente": il soggetto che stipula

Dettagli

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) L'Assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

QUANDO OPERA LA GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE

QUANDO OPERA LA GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE QUANDO OPERA LA GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE La Società si obbliga a tenere indenne: - I tesserati; - La Contraente, le sue strutture; - i Circoli affiliati alla Federazione - Soggetti A iscritti alla

Dettagli

Modalità per Assicurarsi

Modalità per Assicurarsi The Specialist in Professional Insurance Assicurazioni Professionali Modalità per Assicurarsi ai SENSI del REGOLAMENTO IVASS (ex I.S.V.A.P.) Nº 35 del 26 MAGGIO 2010 dopo aver preso visione dei FASCICOLI

Dettagli

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod ) sia richiamata la relativa lettera.

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod ) sia richiamata la relativa lettera. ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA A - RESPONSABILITÀ DELL ASSICURATO PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO Qualora l Assicurato appalti o subappalti parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi Liguria Protegge Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi SOMMARIO DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Oggetto dell assicurazione R.C.T. pag. 3 Oggetto dell

Dettagli

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail sab.mn@fabi.it

Dettagli

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA 1 FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: l associato a First Cisl, i relativi familiari conviventi e le persone

Dettagli

Polizza Colpa Grave. Medico Ospedaliero ANESTESISTA. Dipendente Struttura Pubblica. Iscritto alla S.I.A.A.R.T.I. dal. dal

Polizza Colpa Grave. Medico Ospedaliero ANESTESISTA. Dipendente Struttura Pubblica. Iscritto alla S.I.A.A.R.T.I. dal. dal Convenzione Esclusiva R.C. PROFESSIONALE MOD. 10 PM DIP. OSPEDALIERO SIAARTI FEB. 2015 MEDICAL DIVISION A SSICURATO Cognome - nome il Contraente Assicurato Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Polizza di Responsabilità Civile n. 250270037 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RISCHIO A: RESPONSABILITA CIVILE. DEFINIZIONI SPECIFICHE Nel testo che segue si intendono per: Retribuzione annua lorda: - retribuzione

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI ESCLUSI QUELLI ADIBITI AD USO PERSONALE O PER SCOPI NON PROFESSIONALI

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI ESCLUSI QUELLI ADIBITI AD USO PERSONALE O PER SCOPI NON PROFESSIONALI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI ESCLUSI QUELLI ADIBITI AD USO PERSONALE O PER SCOPI NON PROFESSIONALI Condizioni di Polizza - 2001 Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi Condizioni

Dettagli

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato Anche con riferimento agli artt c.c. l Assicurato e/o Contraente dichiarano:

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato Anche con riferimento agli artt c.c. l Assicurato e/o Contraente dichiarano: TESTO DI GARANZIA: Nel testo che segue, a deroga di quanto previsto nel Glossario del Fascicolo Informativo Modello 2001, si intende: -per Sinistro : la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata

Dettagli

Modalità per Assicurarsi

Modalità per Assicurarsi The Specialist in Professional Insurance Assicurazioni Professionali Modalità per Assicurarsi ai SENSI del REGOLAMENTO IVASS (ex I.S.V.A.P.) Nº 35 del 26 MAGGIO 2010 dopo aver preso visione dei FASCICOLI

Dettagli

POLIZZA RELA N o v i t à

POLIZZA RELA N o v i t à POLIZZA RELA 2017 N o v i t à 2 0 1 7 Nessuna franchigia sul primo ammanco di cassa Nuovo massimale R.C. Patrimoniale 2.000.000 Nuovo massimale ammanchi di cassa da 15.000 Copertura attività recupero crediti

Dettagli

REGGIO EMILIA VIA SANI REGGIO EMILIA TEL FAX

REGGIO EMILIA VIA SANI REGGIO EMILIA TEL FAX REGGIO EMILIA VIA SANI 7 42121 REGGIO EMILIA TEL. 0522337307 FAX. 0522392503 POLIZZA RC PROFESSIONALE DEL BANCARIO 2017 4 mesi MODULO DI ADESIONE ED ESTRATTO CONDIZIONI DI POLIZZA Assicurato/a (Cognome

Dettagli

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO ALLEGATO 1 a Circolare Chief Underwriting Officer - n. 2012/85/22 TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO Allegato n P- alla polizza n INTEGRAZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA Articolo 3. Coperture

Dettagli

Dedicato alle professioni

Dedicato alle professioni progettista impianti Dedicato alle professioni RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA Condizioni di Polizza - 2320 Allegato a Polizza 2027 Responsabilità Civile del Professionista Progettista Impianti

Dettagli

Dipendente e/o Libero Professionista

Dipendente e/o Libero Professionista Convenzione Speciale 2014 MEDICAL DIVISION Polizza del FISIOTERAPISTA Dipendente e/o Libero Professionista MASSIMALI 250.000 500.000 1.000.000 TARIFFA CONVENZIONATA PREMI ANNUI LORDI solo DIPENDENTE A

Dettagli

Soluzione Fata per l impresa

Soluzione Fata per l impresa Soluzione Fata per l impresa Prodotto Multirischi destinato ad aziende e imprenditori che svolgono attività artigianale o commerciale, alle piccole industrie appartenenti alle categorie elencate in polizza.

Dettagli

SEMPRE FRANCHIGIA ZERO

SEMPRE FRANCHIGIA ZERO REGGIO EMILIA VIA SANI 7 42121 REGGIO EMILIA TEL. 0522337307 FAX. 0522392503 POLIZZA RC CASSIERI 4 mesi MODULO DI ADESIONE ED ESTRATTO CONDIZIONI POLIZZA Assicurato/a (Cognome e Nome) Impiegato cassiere

Dettagli

Condizioni di Assicurazione

Condizioni di Assicurazione FONDIARIA-SAI S.p.A. Sede Legale e Direzione Torino 10126 - Corso Galileo Galilei, 12 Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685 www.fondiaria-sai.it Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magnifico,

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizza Integrativa Generali S.p.A n 360840739 Annualità 31.10.2017 31.10.2018

Dettagli

TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE Allegato 2 Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma

Dettagli

Differenze polizze 2010/2014

Differenze polizze 2010/2014 La Vallée Consulenze Assicurative Reg. Saraillon,27/a - 11100 Aosta tel. 0165/1852604 fax. 0165/548486 cell. 349/2997120 e-mail : brokerangeli@me.com Differenze polizze 2010/2014 Corte dei Conti - Danni

Dettagli

LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI. Scheda di offerta tecnica

LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI. Scheda di offerta tecnica Non stampare le schede relative ai Lotti per i quali non si presenta offerta. LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI Scheda di offerta tecnica Premesso che la stazione appaltante si

Dettagli

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi Allegato F al disciplinare di gara UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 LOTTO V Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Dettagli

Scudo Speciale Responsabilità Civile per aziende e rischi diversi

Scudo Speciale Responsabilità Civile per aziende e rischi diversi Scudo Speciale Responsabilità Civile per aziende e rischi diversi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Dettagli

Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia

Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia FIBA/CISL ANNO 2015 2016 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono per:

Dettagli

POLIZZA R.C. GENERALE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

POLIZZA R.C. GENERALE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO POLIZZA R.C. GENERALE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ai sensi della Legge - quadro sul volontariato n. 266/91) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. RCG Volontariato 02/Ed. 02/2008 Pagina 1 di 8 DEFINIZIONI

Dettagli

La polizza globale fabbricati per i condomini

La polizza globale fabbricati per i condomini . La polizza globale fabbricati per i condomini Agenda il prodotto assicurativo beni assicurati danni a terzi le clausole per eventi eccezionali 2 Globale Fabbricati Il prodotto assicurativo La Globale

Dettagli

SCUDO SPECIALE RESPONSABILITÀ CIVILE PER AZIENDE E RISCHI DIVERSI

SCUDO SPECIALE RESPONSABILITÀ CIVILE PER AZIENDE E RISCHI DIVERSI SCUDO SPECIALE RESPONSABILITÀ CIVILE PER AZIENDE E RISCHI DIVERSI Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Dettagli

il soggetto la cui responsabilità è coperta dal contratto; il soggetto che stipula l assicurazione; sia gli oggetti materiali sia gli animali;

il soggetto la cui responsabilità è coperta dal contratto; il soggetto che stipula l assicurazione; sia gli oggetti materiali sia gli animali; POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE RISCHI DIVERSI Mod. D 395 CG 02 Ed 04/2008 Definizioni Ai seguenti vocaboli le parti attribuiscono il significato qui specificato: Assicurato Contraente Cose Danni

Dettagli

ACCORDO ESCLUSIVO. R.C. PROFESSIONALE e INFORTUNI ai sensi del D.M. 22/09/2016. (pubblicato in G.U. n /10/2016)

ACCORDO ESCLUSIVO. R.C. PROFESSIONALE e INFORTUNI ai sensi del D.M. 22/09/2016. (pubblicato in G.U. n /10/2016) ACCORDO ESCLUSIVO R.C. PROFESSIONALE e INFORTUNI ai sensi del D.M. 22/09/2016 (pubblicato in G.U. n. 238 11/10/2016) Perché stipulare questa polizza? Per il costo competitivo, considerata la completezza

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale del Personale Sanitario DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali Scoperto

Dettagli

OFFERTA TECNICA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

OFFERTA TECNICA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B) Amministrazione aggiudicatrice: LOTTO 2 RCT.O Oggetto dell appalto: Affidamento dei servizi

Dettagli

AGESCI Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout

AGESCI Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout AGESCI Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout Sito web: www.masrhaffinity.it/agesci Mail: assicurazioni.agesci@marsh.com Call center: 02/48538556 Premessa La Base Scout è il luogo dove ci si

Dettagli

CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ALLA C. A. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ALLA C.A. PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI DI TRAPANI DOTT. AVV. UMBERTO COPPOLA ALLA C.A. CONSIGLIERI DELL ORDINE AVVOCATI

Dettagli

MASSIMALI E COSTI 2018

MASSIMALI E COSTI 2018 Circolare n. 9/2017 Emittente: Direzione Oggetto: COPERTURE ASSICURATIVE 2018 MASSIMALI E COSTI Destinatari: Sezioni e Sottosezioni CAI Data: Milano, 24 ottobre 2017 Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale

Dettagli

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA 01/09 02/09 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA Ed. Gennaio 2010 Nel testo che segue, si intendono: DEFINIZIONI - ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione - POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione

Dettagli

IFL "!# SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE DELL ECCESSO

IFL !# SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE DELL ECCESSO POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 15.000,00 A EURO 5.000,00 IFL0006100 SOCIETÀ: CONTRAENTE/ASSICURATO

Dettagli

MASSIMALI E COSTI 2017

MASSIMALI E COSTI 2017 L iscrizione al Sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi in attività sociale e per le spese inerenti il Soccorso Alpino, di

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE RISCHI DIVERSI Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva di Glossario, e le

Dettagli

INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata: Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria INFORMAZIONI RIGUARDANTI L ATTIVITA

INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata: Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria INFORMAZIONI RIGUARDANTI L ATTIVITA DUAL Professionisti Mediatori Creditizi Edizione 03 2013 Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria La seguente Proposta

Dettagli

ESTRATTO CONDIZIONI POLIZZA RC CONTO MELOGRANO E/O VERDE CRED. COOP. ROMAGNOLO

ESTRATTO CONDIZIONI POLIZZA RC CONTO MELOGRANO E/O VERDE CRED. COOP. ROMAGNOLO ESTRATTO CONDIZIONI POLIZZA RC CONTO MELOGRANO E/O VERDE CRED. COOP. ROMAGNOLO Il Credito Cooperativo Romagnolo ha stipulato polizza convenzione con la Compagnia di assicurazione BCC Assicurazioni S.p.A.

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ANNO 2017/2018

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ANNO 2017/2018 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ANNO 2017/2018 Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società garantisce il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che gli Assicurati siano tenuti a

Dettagli

AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO E AVVOCATI DIPENDENTI PUBBLICI MANUALE OPERATIVO. Contatti e informazioni:

AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO E AVVOCATI DIPENDENTI PUBBLICI MANUALE OPERATIVO. Contatti e informazioni: AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO E AVVOCATI DIPENDENTI PUBBLICI MANUALE OPERATIVO Contatti e informazioni: e-mail: magistrati.italia@marsh.com Customer Care: 02.48538880 Per preventivi/acquisti: www.marsh-professionisti.it/avvocatidp

Dettagli

RIEPILOGO GARANZIE. assicurate nella garanzia incendio. Scoperto del 10% minimo 1.500,00, limite d indennizzo Strutturale:

RIEPILOGO GARANZIE. assicurate nella garanzia incendio. Scoperto del 10% minimo 1.500,00, limite d indennizzo Strutturale: RIEPILOGO GARANZIE Sezione 1 - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE 1. Autocombustione: Danni materiali diretti. 2. Beni tutelati/ Costi di Abbellimenti in genere, ove presenti e assicurati fino a un massimo

Dettagli

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous DUAL Mix Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Contraente / Assicurato

Dettagli

DUAL Professionisti OCC PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

DUAL Professionisti OCC PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DUAL Professionisti OCC PROPOSTA DI ASSICURAZIONE Proposta di assicurazione R.C. professionale degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento Si precisa che i termini riportati in lettere

Dettagli

LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI. Ravenna, 30 settembre 2011

LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI. Ravenna, 30 settembre 2011 LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI Ravenna, 30 settembre 2011 Dott.Matteo Gervasi: Rischi, responsabilità ed incertezze a cui l impresa è esposta 1 Alcune definizioni presenti nel settore

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE GENERALE Fascicolo Informativo edizione 1 Ottobre 2015

RESPONSABILITA CIVILE GENERALE Fascicolo Informativo edizione 1 Ottobre 2015 Arca Assicurazioni S.p.A. Contratto di assicurazione Responsabilità civile RESPONSABILITA CIVILE GENERALE Fascicolo Informativo edizione 1 Ottobre 2015 Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti

Dettagli

Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa

Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CATTOLICA Piazza Roosevelt, 7 47841 Cattolica (RN) P.I. 00343840401 e Società Assicuratrice Agenzia

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE

RESPONSABILITÀ CIVILE CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA! Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI Modello 2001 - Ed. 01.04.2014 IL PRESENTE FASCICOLO

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE Rischi vari Condizioni di assicurazione INDICE Responsabilità Civile Premessa 3 Definizioni 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA da trasmettere a: Fax:

MODULO DI PROPOSTA da trasmettere a:   Fax: MODULO DI PROPOSTA da trasmettere a: e-mail: convenzione.avvocati@brokeritaly.com Fax: +39 0658157933 NOTE IMPORTANTI La presente proposta è relativa alla potenziale stipulazione di una polizza di RC PROFESSIONALE

Dettagli

Modulo assicurativo. Dettaglio delle materie

Modulo assicurativo. Dettaglio delle materie Modulo assicurativo Tabella A Dettaglio delle materie 1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall Istituto 1.1. Normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel

Dettagli

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: FOGLIO N. 2 ALLEGATO A X POLIZZA VARIAZIONE N. GLOSSARIO Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: Affine: parente del coniuge. Animali domestici:

Dettagli

ESTRATTO DI POLIZZA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE POLIZZA CONVENZIONE RCT

ESTRATTO DI POLIZZA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE POLIZZA CONVENZIONE RCT ESTRATTO DI POLIZZA NORE CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE POLIZZA CONVENZIONE RCT 1 Definizioni Nel testo che segue, s Intende per: - Assicurato

Dettagli

POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) Allegato B): Rapporto premi/sinistri La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ASSAGO 20090 Assago

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RISCHI NON AUTO)

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RISCHI NON AUTO) POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RISCHI NON AUTO) POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE CONTRAENTE : BIBLIOTECA FARDELLIANA CODICE FISCALE : 93027790810 DOMICILIO : TRAPANI - LARGO SAN GIACOMO,

Dettagli

Responsabili & Tranquilli

Responsabili & Tranquilli Responsabili & Tranquilli L assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa,

Dettagli

CONTRATTO DI CONVENZIONE FRA LE PARTI:

CONTRATTO DI CONVENZIONE FRA LE PARTI: CONTRATTO DI CONVENZIONE FRA LE PARTI: GILBERTO MARINI SERRA e MSA ASSICURAZIONI Ordine Provinciale degli Architetti I prodotti Rc Professionale Rc Auto Ramo Infortuni e Malattia Ramo Abitazione Previdenza

Dettagli

Responsabilità Civile verso Terzi

Responsabilità Civile verso Terzi Una Società di Responsabilità Civile verso Terzi Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE Aziende edili Condizioni di assicurazione INDICE Responsabilità Civile Premessa 3 Definizioni 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze

Dettagli

COMUNE DI VILLASIMIUS Provincia di Cagliari

COMUNE DI VILLASIMIUS Provincia di Cagliari COMUNE DI VILLASIMIUS Provincia di Cagliari SERVIZIO FINANZIARIO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Rischi diversi non industriali CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Rischi diversi non Industriali/Mod. X0136.0 edizione 06/2014 INDICE Pagina DEFINIZIONI 3 NORME CHE

Dettagli

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE CONTRAENTE Banca Popolare di Cremona FORM A DI COPERTURA Assicurazione temporanea annuale di gruppo in caso di morte e invalidità

Dettagli

SCHEMA OFFERTA TECNICA

SCHEMA OFFERTA TECNICA SCHEMA OFFERTA TECNICA Spettabile FNM S.p.A. Il/la sottoscritto/a...... nato/a a... il...... residente in...via...n... in qualità di......... della Società...... con sede in......... via... n....... telefono

Dettagli

FAC SIMILE OFFERTA TECNICA DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO. La, con sede in, Via, tel.

FAC SIMILE OFFERTA TECNICA DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO. La, con sede in, Via, tel. FAC MILE OFFERTA TECNICA Spett.le A.S.L. di Mantova Via dei Toscani 1 46100 Mantova MN DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO La, con sede in, Via, tel., iscritta al Registro delle Imprese

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE Aziende industriali Condizioni di assicurazione INDICE Responsabilità Civile Premessa 3 Definizioni 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative

Dettagli

PROFESSIONE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE. Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

PROFESSIONE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE. Assicurazione Responsabilità Civile Professionale PROFESSIONE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa

Dettagli

POLIZZA CONVENZIONE N

POLIZZA CONVENZIONE N POLIZZA CONVENZIONE N. 777125010 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE per personale in rapporto di dipendenza e/o di collaborazione di qualunque tipo, in servizio attivo od in quiescenza, con il Servizio Sanitario

Dettagli

PROFESSIONE AVVOCATO. Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

PROFESSIONE AVVOCATO. Assicurazione Responsabilità Civile Professionale PROFESSIONE AVVOCATO Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere

Dettagli

C.A.R. S.C.P.A. SCHEMA DI POLIZZA/CONTRATTO RC TRATTO STRADALE CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI RESPONSABILITA CIVILE TRATTO STRADALE

C.A.R. S.C.P.A. SCHEMA DI POLIZZA/CONTRATTO RC TRATTO STRADALE CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI RESPONSABILITA CIVILE TRATTO STRADALE CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI RESPONSABILITA CIVILE TRATTO STRADALE Durata del contratto Dalle ore 24:00 del 30/04/2017 Alle ore 24:00 del 30/04/2020 I rata dalle ore 24:00 del 30/04/2017

Dettagli

Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081

Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081 Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081 ABC casa Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081 ABC casa è un contratto di assicurazione a copertura di uno dei beni più preziosi per ognuno di noi la nostra

Dettagli

CAPITOLATO D ONERI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO LOTTO 1 CIG N

CAPITOLATO D ONERI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO LOTTO 1 CIG N CAPITOLATO D ONERI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO LOTTO 1 CIG N. 6853512105 Polizza Responsabilità Civile Generale Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano

Dettagli

Fascicolo Informativo ( ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010 )

Fascicolo Informativo ( ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010 ) Fascicolo Informativo ( ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010 ) Contratto: RC Impresa Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Contraente/Ente Partita l.v.a, CASA DI RIPOSO CESARE BERTOLI 80007690235 sede legale c.a.p. città Via Sorte, 25 37060 Bagnolo di Nogarole

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni Nel testo che segue si intendono: Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Contraente La persona

Dettagli

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA New Pramerica Valore Certo

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA New Pramerica Valore Certo PROPOSTA New Pramerica Valore Certo Pramerica Life S.p.A. Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial Inc. USA - Socio Unico Filiale Intermediario Codice PROPOSTA N. PROPOSTA

Dettagli

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI CONTRAENTE Efibanca spa FORM A DI COPERTURA Assicurazione temporanea monoannuale di gruppo in caso di morte. E quindi un assicurazione

Dettagli

a Tariffa Modulata Medico Ospedaliero Dipendente

a Tariffa Modulata Medico Ospedaliero Dipendente Pag. 1 di 2 Modulo di Proposta per l Assicurazione R.C. Professionale MEDICAL DIVISION Cognome - nome TARIFFA A COMPRESO Condizioni Particolari/Aggiuntive Garanzie ILLIMITATE RT) RETROATTIVITÀ AA) POSTUMA

Dettagli

CHIRURGO PLASTICO ESTETICO. Libero Professionista GARANZIE. Conduzione Studio / Ambulatorio - R.C.O. Dipendenti. c/o struttura. libero professionista

CHIRURGO PLASTICO ESTETICO. Libero Professionista GARANZIE. Conduzione Studio / Ambulatorio - R.C.O. Dipendenti. c/o struttura. libero professionista Convenzione Speciale R.C. PROFESSIONALE MOD. 07 PM-CHIRURGO PLASTICO ESTETICO CSA FEB. 2015 MEDICAL DIVISION new ASSICURATO Conduzione Studio / Ambulatorio - R.C.O. Dipendenti Cognome - nome cod. fiscale

Dettagli

1.1. Denuncia di sinistro e di richiesta di Risarcimento/Indennizzo, presentata in qualità di (ammessa una sola scelta):

1.1. Denuncia di sinistro e di richiesta di Risarcimento/Indennizzo, presentata in qualità di (ammessa una sola scelta): ASCURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS Ex Delibera AEEG /0/R/GAS del.0.0 POLIZZA UnipolSai ASCURAZIONI S.p.A. nn. /000 (RCT), /000 (Incendio), /00 (Infortuni) Validità: dalle ore 00.00 del gennaio

Dettagli

PROFESSIONE ARCHITETTO INGEGNERE GEOMETRA PERITO EDILE

PROFESSIONE ARCHITETTO INGEGNERE GEOMETRA PERITO EDILE PROFESSIONE ARCHITETTO INGEGNERE GEOMETRA PERITO EDILE Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 489/13/CONS - PROCEDURA NAZIONALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO, INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D OPERA CIG 5247110426 ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

DUAL Organismi di Conciliazione Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale degli Organismi di Conciliazione

DUAL Organismi di Conciliazione Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale degli Organismi di Conciliazione DUAL Organismi di Conciliazione Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale degli Organismi di Conciliazione La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims

Dettagli

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015 Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008 Roma, 1 aprile 2015 Chi siamo Ø Fondata nel 1951, Sapri Broker di Assicurazioni è una delle Case

Dettagli

SCHEDA DI SINTESI E TARIFFA POLIZZA RC PROFESSIONALE CASSA FORENSE

SCHEDA DI SINTESI E TARIFFA POLIZZA RC PROFESSIONALE CASSA FORENSE ASSICURATORE AIG Europe Ltd BROKER Garanzie Forma della garanzia MARSH SPA 1. RC PROFESSIONALE 2. RCT CONDUZIONE UFFICIO 3. RCO Claims Made Sinistro cautelativo Possibilità di Denuncia delle circostanze

Dettagli

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 11071929 AD ADESIONE TUTELA LEGALE ATTIVITA PER LE AGENZIE ASSOCIATE A IUS ASSOCIATI TRA ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione

Dettagli

PI QUESTIONARIO ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO LEGISLATIVO 18 OTTOBRE 2010 N. 180)

PI QUESTIONARIO ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO LEGISLATIVO 18 OTTOBRE 2010 N. 180) PI QUESTIONARIO ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO LEGISLATIVO 18 OTTOBRE 2010 N. 180) Il presente questionario è relativo alla stipulazione di una polizza Claims Made, in base alla quale vengono coperte

Dettagli