Definizione del livello di rischio associato alle attrezzature di lavoro

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1 Definizione del livello di rischio associato alle attrezzature di lavoro S. Anastasi 1, A. Farinella 2 1 INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti ed Impianti. 2 INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza. Sommario Il D.lgs. 81/08 ha avviato all attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all allegato VII al medesimo decreto i cosiddetti soggetti abilitati, che possono così sostituirsi ai titolari dell attività (INAIL Ex ISPESL e ASL). E pertanto auspicabile che INAIL Ex ISPESL ed ASL, in qualità di titolari dell attività, operino una selezione delle attrezzature da verificare in prima persona, secondo criteri di opportunità tecnica, in base ai quali pianificare la gestione di tale servizio. Il presente lavoro si propone pertanto di definire un possibile criterio che consenta di stabilire delle priorità sulla base del livello di rischio che la particolare tipologia di attrezzatura è risultato presentare. La valutazione dell entità di tale rischio prevede la definizione della probabilità di occorrenza dell incidente (guasto, collasso, rottura,...) sull attrezzatura, correlata all entità delle conseguenze che da questo discendono. La banca dati sull attività di sorveglianza del Mercato dell INAIL Ex ISPESL, unitamente alle informazioni rilevabili direttamente dal territorio attraverso i Dipartimenti Territoriali, costituirà la base da cui stabilire la probabilità di incidente delle attrezzature in questione. Per la definizione, invece, delle conseguenze che tali eventi incidentali produrrebbero sarà necessario correlare opportunamente tra loro molteplici fattori; tra questi particolare peso rivestiranno gli aspetti legati alle caratteristiche del luogo di lavoro, alla classe di rischio dell attrezzatura, all eventuale presenza di lavoratori in quota o di terzi lavoratori esposti al rischio, ovviamente tenendo conto di quelle che sono le indicazioni d impiego fornite dal fabbricante dell attrezzatura. Introduzione L articolo 71 del D.lgs. 81/08 recupera e rafforza il principio ispiratore di una filosofia che trova le sue radici nel D.P.R. 547/55 e nel D.M. 12/9/1959, secondo la quale talune attrezzature di lavoro, ritenute particolarmente pericolose, oltre i normali controlli da parte del Datore di Lavoro, necessiterebbero di una verifica da parte di un soggetto terzo. Tali attrezzature, ovviamente, quando marcate CE e corredate da dichiarazione di conformità ai sensi della corrispondente direttiva di prodotto (Direttiva Macchine, Direttiva PED, ecc ) vanno assunte sicure nel rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d uso. La procedura omologativa per le attrezzature di cui al D.M. 12/9/1959 1, che prevedeva l esame del progetto e l effettuazione di prove prima che l attrezzatura potesse essere messa in esercizio, è pertanto stata abbandonata a partire dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore della Direttiva 98/37/CE, sostituita dalla cosiddetta prima verifica. 1 L art. 5 del D.M. 12/9/1959 specifica le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche: scale ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro, i ponti sospesi muniti di argano, gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni, gli idroestrattori a forza centrifuga con diametro esterno del paniere superiore a 50 cm, le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg.

2 Per le attrezzature a pressione, invece, il D.M. 329/04, riferito alla sicurezza dei prodotti costruiti conformemente alla Direttiva 97/23/CE ed assemblati ed installati dall utilizzatore sull impianto, prescrive la verifica di primo impianto ovvero di messa in servizio per le attrezzature non escluse dall art. 2 dello stesso, ossia l accertamento della loro corretta installazione sull'impianto. La prima delle verifiche periodiche di cui all articolo 71 comma 11 del D.lgs. 81/08 prescritta per tutte le attrezzature elencate nell allegato VII al medesimo decreto, così come chiaramente stabilito dal D.M. 11 aprile 2011, ha lo scopo di verificare la corretta installazione dell attrezzatura, anche in considerazione dello specifico sito di impiego e di quelle che sono le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d uso a corredo della macchina, e di valutare lo stato di manutenzione e conservazione dell attrezzatura di lavoro, con particolare riferimento al mantenimento dell efficienza dei dispositivi di sicurezza originariamente previsti, in considerazione di meccanismi di danno noti e prevedibili in funzione del tempo. Mentre per le attrezzature di cui al D.M. 12/9/1959 la prima delle verifiche periodiche sostituisce quella che era la prima verifica, per le attrezzature a pressione, stante la validità del D.M. 329/04, tale intervento è da ritenersi come un adempimento temporalmente e sostanzialmente distinto dalla verifica di primo impianto. Livello di rischio associato alle attrezzature La valutazione dell entità del rischio presuppone innanzitutto la definizione della probabilità di occorrenza dell incidente (guasto, collasso, rottura, ) sull attrezzatura, elemento questo desumibile statisticamente dalle banche dati attualmente disponibili, che rappresentano l unico parametro per definire la pericolosità dell attrezzatura riscontrata nel corso del suo utilizzo. Questo dato, seppure parziale, perché legato appunto alla disponibilità di banche dati, consente di correlare la pericolosità insita nell attrezzatura, legata per lo più ad aspetti costruttivi, a quelle che sono risultate essere le reali condizioni di impiego, che tengono conto del livello di preparazione degli operatori impegnati, del layout in cui l attrezzatura è inserita, del particolare settore d impiego e quindi delle possibili interferenze con altre attrezzature e/o con altre lavorazioni, dell organizzazione dell attività, con particolare attenzione alle modalità di utilizzo ed alla gestione del processo di manutenzione. Un esempio concreto di dati disponibili relativi agli incidenti occorsi è rilevabile dalla banca dati sulla Sorveglianza del Mercato, condotta da INAIL in qualità di organo tecnicoscientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai sensi della Direttiva Macchine. La tabella 1 riassume per le attrezzature di cui all allegato VII relative ai settori sollevamento cose e sollevamento persone le motivazioni dalle quali è scaturita la segnalazione di presunta non conformità alla Direttiva Macchine; è ovvio che si tratta di uno spaccato parziale, dal momento che non tiene conto di tutti quei casi in cui, pur in presenza di incidente o infortunio, gli organi di vigilanza hanno ritenuto non sussistessero le condizioni per una segnalazione di presunta non conformità, ossia non sono state riscontrate responsabilità imputabili al fabbricante della macchina, ma comunque rappresenta già un primo dato su cui riflettere. Innanzitutto è bene evidenziare come l attività di verifica condotta alimenti la Sorveglianza del Mercato: la maggior parte delle segnalazioni originate da attività di vigilanza (408 su 495 segnalazioni totali per queste tipologie di attrezzature), infatti, risulta determinata nel corso di verifiche. Nella tabella sono stati distinti gli incidenti, ossia danni o guasti dell attrezzatura che non hanno coinvolto operatori o terze persone, dagli infortuni, casi, cioè, nei quali è stata

3 riportata una lesione da parte dell operatore o di altre persone coinvolte; in quest ultima evenienza non è possibile stabilire, in una fase di mera analisi dei dati, se tali infortuni sono comunque stati determinati da rotture o guasti dell attrezzatura stessa, a meno di un approfondimento specifico. Per definire una priorità di intervento nell ambito dell attività di verifica il dato che comunque interessa rilevare è quello relativo all interazione uomo-macchina e quindi sia il numero di infortuni occorsi, sia il numero di incidenti, perché comunque anche questi ultimi espressione di una criticità che avrebbe potuto (e quindi potrebbe in futuro), in condizioni diverse da quelle riscontrate nel caso specifico, arrecare danno alle persone interessate, senza considerare poi quanto, soprattutto in una contingenza economica così delicata, rotture o danni dell attrezzatura rappresentino un evenienza da scongiurare il più possibile. A tutto ciò deve aggiungersi che le problematiche rilevate inerenti aspetti costruttivi legati ad una specifica attrezzatura non vanno considerate solo per quella specifica macchina, ma è necessario tenere conto del fattore moltiplicativo, ossia del numero di esemplari del medesimo modello che sono già stati immessi sul mercato e che pertanto rappresentano una potenziale fonte di infortuni/incidenti. TIPOLOGIA ATTREZZATURA MOTIVO SEGNALAZIONE INFORTUNIO INCIDENTE VIGILANZA % SU TOTALE SEGNALAZIONI PER TIPOLOGIA Gru Montacarichi da cantiere Piattaforme di lavoro elevabili Carrelli semoventi a braccio telescopico TOTALE Tabella 1 2 Per quanto riguarda gli ascensori da cantiere la banca dati sulla Sorveglianza del Mercato non può offrire ad oggi dati, perché tali attrezzature sono entrate nel campo di applicazione della Direttiva Macchine dal 6 marzo 2010, data di entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE in Italia.

4 E pertanto evidente che l elemento significativo che è possibile ricavare dai dati disponibili nella banca dati sulla sorveglianza del Mercato è il peso delle segnalazioni determinate da incidenti e/o infortuni, proprio perchè l attività di verifica è finalizzata non alla mera constatazione della conformità dell attrezzatura ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente, ma ad una valutazione delle condizioni dell attrezzatura durante il suo utilizzo; durante la verifica, infatti, i tecnici si pongono come mediatori di conoscenza, facendosi portavoce delle problematiche rilevate sul campo ed allo stesso tempo veicolando quelle conoscenze acquisite in sede normativa che possono costituire l avvio di un percorso di miglioramento dei livelli di sicurezza. Le percentuali rilevate evidenzierebbero un indubbia criticità dei montacarichi da cantiere, per i quali si rileva un 33% di segnalazioni originate a seguito di infortunio, tuttavia bisogna sempre tenere in conto l esiguità del campione, che annovera per questa tipologia di macchine solo 6 esemplari, il che deve necessariamente circoscrivere il peso statistico del dato numerico poc anzi richiamato. Altro fattore che nella definizione del livello di rischio deve essere preso in esame è indubbiamente la severità del danno correlato all eventuale evento incidentale prodottosi. Questo fattore deve tenere in conto oltre la gravità dell accadimento in sé e quindi il tipo di danno, l estensione del coinvolgimento, ossia il numero di persone interessate dall evento o le altre macchine eventualmente compromesse. Il danno, infatti, può essere rappresentato da una lesione agli operatori o a terze persone o da una rottura o avaria della macchina, che potrebbe comunque anch essa originare successivamente degli infortuni. Un approccio analitico alla valutazione del rischio Da quanto sopra risulta evidente la complessità insita nella definizione del livello di rischio associato ad un attrezzatura, sia in virtù dei numerosi parametri che entrano in gioco, sia in conseguenza della inevitabile parzialità dei dati reperibili. Un possibile approccio di tipo semi quantitativo potrebbe essere rappresentato dalla formula sotto proposta [1], nella quale si cerca di tenere in conto sia degli aspetti più strettamente correlati ad eventuali criticità insite nell attrezzatura stessa (aspetti quindi legati alla costruzione dell attrezzatura), assegnando un indice di criticità a ciascuna tipologia di attrezzatura (C a ), che degli elementi derivanti dal luogo di utilizzo, definendo un secondo indice di criticità associato alla realtà lavorativa (C l ). [1] L r =C a xc l Per quanto riguarda le attrezzature a pressione la stessa Direttiva PED impone al fabbricante la valutazione del livello di pericolosità dell apparecchiatura, legato al concetto di energia potenziale immagazzinata; il fabbricante pertanto è chiamato ad assegnare a ciascuna attrezzatura una specifica categoria, in funzione della tipologia dell attrezzatura in pressione (tubazione, recipiente, accessori), del gruppo di appartenenza del fluido (pericoloso o no), dello stato fisico del fluido e del prodotto pressione per volume, nel caso di recipienti, o pressione per diametro nominale, nel caso di tubazioni. Mediante apposite tabelle il fabbricante arriva così a definire la categoria di rischio dell attrezzatura (da I a IV), come indicatore della gravità del danno e della dimensione della zona pericolosa. Per le attrezzature a pressione pertanto si potrebbe arrivare all assegnazione di un indice di criticità C a secondo i dati riportati in tabella 2:

5 Tipologia C a Apparecchi di tintura e sterilizzatrici a chiusura rapida 0.8 GV 0.7 Reattori 0.5 Tabella 2 L altro indice, C l, deve tenere conto, ovviamente in termini generali, invece, di fattori legati al luogo di installazione, alle modalità di utilizzo, alle possibili interferenze con altre attrezzature, si tratta quindi di calare l attrezzatura nella particolare realtà di uso, per cercare di prendere in considerazione il numero di persone esposte, la pericolosità dell attività svolta e comunque tutti quei fattori di cui il datore di lavoro non può non tenere conto nella sua valutazione dei rischi. Un esempio dei valori che questo indice potrebbe assumere è riportato in tabella 3. Luogo di lavoro C l Impianto Seveso 1 Ospedali 0.9 Scuole 0.8 Tabella 3 Conclusioni L approccio presentato costituisce un esempio di valutazione del livello di criticità di una attrezzatura basata sulla definizione del livello di rischio. Esso potrebbe essere utilizzato per stabilire delle linee di indirizzo per l effettuazione dei controlli sulle attrezzature previsti dall articolo 71 del D.lgs. 81/08 che sappiano assicurare il ruolo di garante della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui l INAIL è investito; a tale scopo, infatti, nell ottica di un ottimizzazione dei servizi offerti, si vogliono mettere a disposizione dei datori di lavoro, ma più in generale di tutti i lavoratori, le esperienze maturate e le competenze che l Istituto ha sviluppato e continua ad alimentare proprio in quei settori nei quali si sono manifestate maggiori criticità, allo scopo di offrire un valido contributo per la crescita dei livelli di prevenzione e sicurezza dei lavoratori. Ovviamente i criteri possono essere molteplici, partendo dalla volontà di approcciare innanzitutto le nuove attrezzature, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere, carri raccoglifrutta, in modo da sviluppare un know how indispensabile per chi, in qualità di titolare dell attività, è chiamato a sorvegliare sull operato dei Soggetti Abilitati, oltre ad impartire corsi di formazione specifica, necessaria a creare un approccio uniforme da parte di tutti gli attori coinvolti. Un altra possibilità è quella di assicurare una copertura a trecentosessanta gradi di tutte le attrezzature interessate (magari stabilendo una percentuale minima ritenuta significativa di verifiche da espletare), così da preservare le competenze, soprattutto in considerazione

6 del continuo aggiornamento che il procedere dello stato dell arte richiede ed in modo da apportare un significativo contributo nei comitati internazionali di normazione cui l INAIL è chiamato a partecipare. Un criterio di sicuro più articolato, che meglio tiene conto della funzione che l istituto è chiamato ad assolvere, quella di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevede invece, la valutazione del livello di rischio associato alla specifica tipologia di attrezzatura Ovviamente tale valutazione dovrebbe tenere conto di molteplici aspetti, che, partendo dalle caratteristiche intrinseche dell attrezzatura, vadano a considerare anche fattori più propriamente legati all uso della stessa, come le caratteristiche del luogo di installazione, la specifica attività produttiva, il personale impiegato, ecc. Bibliografia [1] D.M. 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all articolo 71, comma 13,del medesimo decreto legislativo. [2] API 581 Risk Based Inspection [3] 5 Rapporto sull attività di sorveglianza del mercato svolta per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 98/37CE

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