INDICE. 6 Scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato Difesa del contribuente... 9

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1 Via Principe Amedeo Torino c.f. e p.iva Tel Fax info@studiobgr.it Circolare n. 22 del 14 ottobre 2010 La manovra correttiva (DL n. 78 convertito nella L n. 122) - Novità in materia di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (c.d. redditometro ), di imposte iscritte a ruolo e di agevolazioni fiscali e contributive ai premi produttività. INDICE REDDIITOMETRO Premessa Decorrenza Controlli della guardia di finanza Partecipazione dei Comuni all accertamento Metodo di quantificazione del reddito Redditometro Nuovi indici redditometrici Nuove modalità di calcolo Spesa per incrementi patrimoniali Oneri deducibili e detrazioni d imposta Scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato Difesa del contribuente Contraddittorio con l ufficio Prova contraria... 9 NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO Premessa Divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di imposte iscritte a ruolo... 10

2 2.1 Finalità Scadenza del versamento delle somme iscritte a ruolo Sospensione della riscossione Dilazione della riscossione Limitazione alle sole imposte erariali Limite di 1.500,00 euro Crediti superiori ai debiti scaduti iscritti a ruolo Decorrenza Sanzioni Ammontare massimo della sanzione Contenzioso sull iscrizione a ruolo Possibilità di compensazione interna Ambito di applicazione Provvedimento attuativo Compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo con crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni ambito di applicazione Certificazione dei crediti Procedura di compensazione volontaria Provvedimenti attuativi Decorrenza Esclusione della compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo con crediti chiesti a rimborso Finalità Decorrenza NOVITÀ IN MATERIA DI PREMI DI PRODUTTIVITÀ Regime fiscale e contributivo agevolato per i premi di produttività Detassazione dei premi di produttività Sgravi contributivi sui premi di produttività Provvedimento attuativo

3 REDDITOMETRO 1 PREMESSA L art. 22 del DL n. 78 convertito nella L n. 122 (c.d. manovra correttiva ) ha riformato l accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, di cui all art. 38 del DPR 600/73. L accertamento sintetico è un metodo di determinazione del reddito delle persone fisiche che si basa sulla presenza di specifici fatti indice (ad esempio, il possesso di un bene o servizio o l acquisto di un immobile) ritenuti sintomatici di una capacità contributiva non dichiarata. Tale forma di rettifica può essere basata sul c.d. redditometro o sulla spesa per incrementi patrimoniali. Nel primo caso, il reddito viene calcolato mediante l applicazione dei coefficienti stabiliti, attualmente, dal DM , ove, semplificando, il maggior reddito viene presunto sulla base del possesso dei beni o dei servizi ivi indicati (es. auto, barche, aerei, immobili, collaboratori familiari). Nell ipotesi della spesa per incremento patrimoniale, invece, si presume che la maggiore capacità contributiva derivi dalla possibilità economica di effettuare acquisti di beni di ingente valore. Il DL 78/2010 ha riformato interamente la materia, prevedendo, in sostanza, che: l accertamento sintetico può basarsi su spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta ; sarà individuato, con apposito decreto ministeriale, il nuovo metodo di calcolo del redditometro, dando rilievo al nucleo familiare del contribuente nonché all ambito territoriale di appartenenza; ai fini della legittimità dell accertamento, occorre che il reddito dichiarato dal contribuente si discosti, anche solo per un anno, del 20% rispetto a quello accertato tramite il redditometro o la spesa patrimoniale ; per contestare il maggior reddito accertato, il contribuente può dimostrare che questo deriva dal possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; prima di notificare l accertamento, l ufficio ha l obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, anche al fine dell eventuale stipula dell accertamento con adesione; dal reddito determinato ai sensi dell art. 38 del DPR 600/73 sono deducibili gli oneri previsti dall art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d imposta per oneri previste dalla legge. 3

4 Il nuovo accertamento sintetico si presenta quindi assai diverso rispetto al precedente, dove: ai fini della legittimità dell accertamento, era necessario uno scostamento del 25% tra accertato e dichiarato e tale scostamento doveva protrarsi per almeno due periodi d imposta; ove l accertamento fosse stato basato sulla spesa patrimoniale, la stessa si presumeva sostenuta con redditi conseguiti nell anno della sua effettuazione e nei quattro precedenti; l accertamento sintetico era possibile anche come sanzione per il contribuente che, nell ambito di una verifica fiscale, non avesse risposto ad eventuali inviti a comparire o a richieste di compilazione di questionari; era espressamente contemplata l impossibilità di riconoscere dal reddito complessivo determinato in via sintetica gli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR; nulla era previsto per il contraddittorio preventivo tra uffici e contribuenti. Provvedimento attuativo Con riferimento al nuovo accertamento sintetico, va subito detto che non è stato ancora emanato il decreto attuativo del Ministero dell Economia e delle Finanze, per cui non è attualmente possibile vagliare in che maniera verrà quantificato il reddito dei contribuenti. 2 DECORRENZA Le modifiche all accertamento sintetico introdotte dal DL 78/2010 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d imposta Pertanto, sino al periodo d imposta 2008 (il cui atto di accertamento, salvo cause di proroga, potrà essere notificato fino al ) è ancora operativo il vecchio accertamento sintetico. 3 CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA Il DL 112/2008 aveva stabilito che, ai fini del potenziamento dell accertamento sintetico, nel triennio sarebbero stati incrementati i controlli. I controlli sono stati (e saranno) eseguiti specie dai reparti operativi della Guardia di Finanza, tramite pattuglie stradali (per verificare il possesso di auto di grossa cilindrata), motovedette (per appurare la rotta delle imbarcazioni) e addirittura mediante elicotteri (al fine di localizzare piscine e ville di lusso). Inoltre, le verifiche sono indirizzate al rinvenimento dei c.d. nuovi indici di capacità contributiva, quali, ad esempio, le spese sostenute per l iscrizione a circoli esclusivi, servizi di sicurezza personali, beauty farm e così via. I dati provenienti dalle suddette verifiche confluiscono in varie banche dati e contribuiscono ad incrementare il patrimonio conoscitivo dell Agenzia delle Entrate, sicché questa, per ogni contribuente accertato, avrà modo di esaminare in maniera approfondita la regolarità della sua posizione fiscale. 4

5 4 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL ACCERTAMENTO L efficacia dell accertamento sintetico è rafforzata da un altra disposizione introdotta dal DL 78/2010, in tema di partecipazione dei Comuni all accertamento. Il co. 2 dell art. 44 del DPR 600/73, così come riformato dal DL 78/2010, stabilisce infatti che: l Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche; prima dell emanazione dell accertamento sintetico, l ufficio invia una segnalazione al Comune di domicilio fiscale del contribuente accertato ; il Comune, entro 60 giorni dal suo ricevimento, comunica all Agenzia delle Entrate ogni elemento utile alla determinazione del reddito. 5 METODO DI QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO La quantificazione sintetica del reddito può avvenire sia mediante il c.d. redditometro, sia tramite la spesa per incrementi patrimoniali. 5.1 REDDITOMETRO Nel c.d. redditometro, il reddito del contribuente viene determinato mediante l applicazione di appositi coefficienti moltiplicatori, differenziati in funzione del bene indice considerato. Le modalità di calcolo sono attualmente eseguite nel rispetto delle norme contenute nel DM Il principale difetto della quantificazione redditometrica dell imponibile sta nel fatto che il suddetto DM non considera: le diverse aree territoriali ove è sito il bene; né il nucleo familiare del contribuente. Prendendo come esempio il possesso di un immobile, nonostante il coefficiente moltiplicatore sia differenziato in base alla Regione ove il bene è posto, non vi è differenza, ai fini dell imputazione reddituale, tra il possesso di un immobile in un paese di campagna e il possesso di un immobile nel centro storico del capoluogo di Regione. Ancora, un contribuente con coniuge e due figli a carico è trattato alla stessa stregua di un contribuente single, il che non può essere esente da critiche. Per ciò che riguarda il possesso di autovetture, da più parti è stata criticata la quantificazione del reddito differenziata in base all alimentazione dell auto (benzina o gasolio). Da ultimo, il DM contiene indici che, allo stato attuale, appaiono anacronistici, ovvero non sintomatici di maggiore capacità contributiva (si pensi al possesso di roulottes). 5

6 5.1.1 Nuovi indici redditometrici L art. 22 del DL 78/2010 specifica che il fine del nuovo redditometro è rinvenibile nell adeguare l accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio. Per questo motivo, gli indici che verranno individuati con il nuovo DM attuativo dovranno basarsi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell area territoriale di appartenenza. Stante la mancanza del decreto attuativo, è attualmente impossibile vagliare se la futura quantificazione redditometrica possa ritenersi o meno significativa di capacità contributiva non dichiarata, per cui è possibile effettuare soltanto alcune considerazioni di massima, prendendo spunto, tra l altro, dal modo in cui i controlli degli organi verificatori si stanno svolgendo nell ambito del piano triennale di potenziamento dell accertamento sintetico. In alcuni commenti apparsi sulla stampa specializzata è stato sostenuto che gran parte degli attuali fatti indice verrà confermata; quindi, ad esempio, dovrebbero continuare ad avere rilievo i seguenti beni e servizi: aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore; navi e imbarcazioni da diporto; autoveicoli, campers, autocaravans e motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c.; residenze principali e secondarie; collaboratori familiari (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi); cavalli da corsa o da equitazione (mantenuti in proprio o a pensione); assicurazioni di ogni tipo. Inoltre, saranno probabilmente introdotte nuove situazioni sintomatiche di maggior reddito non dichiarato. Queste ultime possono essere rinvenute nel sostenimento delle seguenti spese, già elencate dalla Guardia di Finanza nella circolare n. 1, e oggetto dei controlli prima citati: pagamento di consistenti rate di mutuo; pagamento di canoni di leasing, specie se relativi a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto; pagamento di canoni per l affitto di posti barca; sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili; sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni; pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi; pagamento di rette per la frequentazione di scuole private particolarmente costose; assidua frequentazione di case da gioco; partecipazione ad aste; frequenti viaggi e crociere; acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico-archeologico); disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca; hobby particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica). 6

7 Disponibilità del bene Ai fini dell accertamento, non rileva, allo stato attuale, la proprietà formale del bene bensì la sua disponibilità di fatto. Pertanto: da un lato, l Agenzia delle Entrate può fondare l accertamento su beni formalmente intestati a terzi, dimostrando che, in realtà, l effettivo proprietario è il contribuente; dall altro, il contribuente può dare prova di essere un semplice prestanome, essendo la disponibilità del bene in capo a terze persone. Ad analoghe conclusioni si deve giungere per i beni indicati come strumentali all attività d impresa (si pensi a uno yacht intestato alla società di cui il contribuente è socio). Nelle suddette ipotesi, potrà accadere che l ufficio, fornendo adeguata prova, utilizzi il redditometro sostenendo che il bene è in realtà nella disponibilità personale del socio, quindi sottratto al reddito d impresa. Tuttavia, può anche succedere l ipotesi contraria, ovvero che l ufficio, nell emanare l accertamento nei confronti della società o della ditta individuale, contesti l indebito utilizzo di beni personali nell esercizio dell impresa, disconoscendo quindi la deduzione dei costi di mantenimento del bene. Le suddette considerazioni dovrebbero essere valide anche nel nuovo redditometro. Beni diversi da quelli elencati nel decreto attuativo Nel sistema vigente, l accertamento può basarsi anche su beni non contenuti nel DM In tal caso, però, non si ha una quantificazione redditometrica dell imponibile, per cui è l Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che il possesso di un bene fa presupporre un maggior reddito Nuove modalità di calcolo Attualmente, stante la mancanza del decreto attuativo, non è possibile svolgere considerazioni critiche sulle modalità di determinazione del reddito nel nuovo regime. Tuttavia, come evidenziato, il decreto dovrà considerare specifici campioni di contribuenti differenziati in merito: al nucleo familiare; all ambito territoriale di appartenenza. I coefficienti saranno perciò diversificati con riferimento all ubicazione territoriale del bene, nonché con riguardo alla situazione familiare del contribuente. Particolare attenzione dovrà quindi essere rivolta nei confronti delle spese sostenute dal contribuente per far fronte alle esigenze proprie e dei componenti il nucleo familiare, in quanto la famiglia diviene una sorta di misuratore statistico della capacità di spesa. Si dovrebbe inoltre evitare che il redditometro diventi uno strumento simile agli studi di settore, che sono il risultato di un estrapolazione statistica di dati, spesso avulsa dalla realtà. Ad ogni modo, pare che sarà reso disponibile, sul sito internet dell Agenzia delle Entrate, un software strumentale alla verifica, da parte di ogni contribuente, della propria congruità rispetto al redditometro. 7

8 5.2 SPESA PER INCREMENTI PATRIMONIALI Il nuovo accertamento sintetico, previsto dal DL 78/2010, può essere fondato su spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d imposta. Al riguardo, occorre evidenziare che, nel nuovo regime, il reddito presunto derivante, ad esempio, dall acquisto di un terreno viene imputato interamente nell anno in cui la spesa è stata sostenuta. Per questo motivo, vi potranno essere riflessi sulle aliquote progressive IRPEF, a danno del contribuente. Non è stata infatti riproposta la c.d. presunzione di formazione del reddito per quote costanti, presente nel vecchio accertamento sintetico. In base a ciò, la spesa si presumeva sopportata con redditi conseguiti in quote costanti nell anno in cui era stata sostenuta e nei quattro precedenti. Tuttavia, ciò non esclude che il contribuente possa dimostrare che la spesa è stata effettuata grazie a risparmi accumulati nei precedenti anni, fornendo, per quanto possibile, la prova di tale assunto (a tale fine potrebbe essere importante conservare i vari estratti conto bancari). Resta da appurare se lo stesso bene avrà, come succede tuttora, una duplice valenza ai fini dell accertamento sintetico: patrimoniale e gestionale. In altri termini, ora il possesso dell immobile rileva sia al momento dell acquisto (in merito alla capacità di spesa) sia successivamente (il reddito viene determinato mediante l applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui si è accennato). 5.3 ONERI DEDUCIBILI E DETRAZIONI D IMPOSTA Dal reddito determinato sinteticamente saranno deducibili gli oneri di cui all art. 10 del TUIR (es. contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato, contributi versati a forme di previdenza complementare, ecc.). Inoltre, spetteranno le detrazioni d imposta previste dalla legge per il sostenimento di oneri (es. interessi passivi sul mutuo per l acquisto dell abitazione principale, spese di ristrutturazione, spese sanitarie, ecc.). 6 SCOSTAMENTO TRA REDDITO DICHIARATO E REDDITO ACCERTATO Nel nuovo regime, la legittimità dell accertamento sintetico è subordinata allo scostamento del 20% tra reddito accertato dagli uffici e reddito dichiarato dal contribuente. A tal fine, dovrà essere considerato il reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili e, sia per il redditometro che per l accertamento basato sulla spesa patrimoniale, sarà sufficiente che esso sussista anche per un solo periodo d imposta. Occorre evidenziare che il requisito dello scostamento deve essere motivato nell accertamento. Inoltre, l atto non può essere considerato legittimo se, a seguito della riduzione della pretesa ad opera dell Agenzia delle Entrate o del giudice tributario, lo scostamento non sussiste più. 8

9 7 DIFESA DEL CONTRIBUENTE 7.1 CONTRADDITTORIO CON L UFFICIO L emanazione dell accertamento dovrà essere preceduta dalla convocazione del contribuente, convocazione, tra l altro, funzionale alla stipula dell accertamento con adesione. Nonostante la norma non lo preveda espressamente, si ritiene che l eventuale omessa instaurazione del contraddittorio comporti la nullità del successivo accertamento, al pari di quanto accade per gli studi di settore. 7.2 PROVA CONTRARIA La quantificazione redditometrica dell imponibile rappresenta una presunzione legale relativa, per cui, come già evidenziato, viene meno a fronte della prova contraria fornita dal contribuente, anche prima dell emanazione dell accertamento. La prova contraria potrà consistere nel fatto che il finanziamento della spesa, o la capacità contributiva desunta dal redditometro, derivano da: redditi diversi da quelli posseduti dal contribuente nel periodo d imposta; redditi esenti; redditi soggetti a imposizione alla fonte a titolo d imposta; redditi comunque legalmente esclusi dalla base imponibile. A tali fini, appare opportuno che il contribuente conservi, per esempio: voucher giustificativi dell effettuazione di viaggi e crociere; ricevute per l iscrizione di figli ad asili nido; documenti comprovanti l esborso di determinate spese. In questo modo, ogni spesa ha un riscontro documentale, anche se ciò non comporta automaticamente di aver fornito la suddetta prova contraria. È quindi necessario che il contribuente sia sempre in possesso di una qualsivoglia documenta-zione che dimostri la sussistenza di una o più delle suddette fattispecie previste dalla prova contraria, la quale, se del caso, potrà anche evitare l emissione dell accertamento. A titolo puramente esemplificativo, ove un immobile venga acquistato grazie a denaro elargito dai familiari, è bene che le relative transazioni vengano fatte transitare mediante il canale bancario, in modo da poter provare il passaggio di denaro dal familiare al contribuente accertato, e da questi al venditore dell immobile. Sempre in quest ottica, è necessario che si conservino le ricevute di eventuali vincite al lotto, o presso case da gioco autorizzate. Ad avviso dell Agenzia delle Entrate (circ n. 49), il contribuente può dimostrare di avere: percepito indennizzi e somme riscosse, fuori dall esercizio dell impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale; utilizzato finanziamenti; percepito somme derivanti da eredità, donazioni o vincite, ecc.; 9

10 effettuato disinvestimenti patrimoniali; utilizzato redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (es. redditi agrari tassati in base alle rendite catastali). Inoltre, alcune Commissioni tributarie hanno stabilito che la prova contraria può derivare da: copia degli assegni circolari emessi in favore dei venditori ed estratti conto intestati ai genitori dell acquirente (C.T. Reg. Roma n. 9); assegni circolari indicati nell atto notarile di cessione dell immobile che, come risultava anche da una certificazione bancaria rilasciata a tal fine, provenivano dai conti correnti del coniuge del contribuente (C.T. Prov. Lecce n. 8). NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO 1 PREMESSA Inoltre, l art. 31 dello stesso DL n. 78 convertito nella L n. 122 ha previsto alcune novità in materia di compensazione, in presenza di imposte iscritte a ruolo. Si tratta, nello specifico: del divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento; della possibilità di effettuare la compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo con crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; dell esclusione della procedura di compensazione volontaria dei debiti iscritti a ruolo di ammontare non superiore a 1.500,00 euro con i crediti d imposta chiesti a rimborso. Decorrenza Le suddette novità si applicano a decorrere dall DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 IN PRESENZA DI IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO L art. 31 del DL 78/2010 convertito introduce il divieto di compensazione nel modello F24: dei crediti relativi alle imposte erariali; fino a concorrenza dell importo dei debiti: - iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (es. sanzioni e interessi); - di ammontare superiore a 1.500,00 euro; - per i quali sia scaduto il termine di pagamento. 2.1 FINALITÀ Come evidenziato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010, la disciplina in esame intende quindi impedire la compensazione immediata nel modello F24 (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi 10

11 della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio. 2.2 SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Ai fini dell applicazione del divieto di compensazione, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, cioè deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. 2.3 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE Secondo quanto indicato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010, l applicazione della disciplina in esame presuppone che non sia intervenuta una sospensione della riscossione. In tal caso, infatti, non può configurarsi un inadempimento del contribuente iscritto a ruolo. 2.4 DILAZIONE DELLA RISCOSSIONE Analoghe conclusioni dovrebbero applicarsi anche in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo. In caso di concessione della dilazione e di regolare pagamento delle rate, infatti, il contribuente iscritto a ruolo non può considerarsi inadempiente. 2.5 LIMITAZIONE ALLE SOLE IMPOSTE ERARIALI La disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Dovrà quindi essere chiarito se rientrano nell ambito della disciplina in esame anche: l IRAP; le addizionali IRPEF regionali e comunali. Sono pertanto escluse dall ambito applicativo del nuovo divieto di compensazione tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali, ad esempio: i tributi locali (es. ICI); i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95); i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2.6 LIMITE DI 1.500,00 EURO La disciplina in esame si applica a condizione che l importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro. Pertanto, nessun divieto di compensazione sussiste qualora gli importi iscritti a ruolo e non pagati siano pari o inferiori a 1.500,00 euro. Tuttavia, il suddetto limite di 1.500,00 euro deve ritenersi costituito dall ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia. 11

12 2.7 CREDITI SUPERIORI AI DEBITI SCADUTI ISCRITTI A RUOLO L utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è comunque vietato solo fino a concorrenza dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, di cui è scaduto il pagamento. Pertanto, qualora i crediti disponibili siano superiori all ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti. 2.8 DECORRENZA Il nuovo divieto di compensazione si applica a decorrere dall Al riguardo, in attesa di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che il divieto di compensazione riguardi i modelli F24 presentati a partire da tale data, indipendentemente: dall anno di maturazione del credito relativo ad imposte erariali; dall anno di riferimento delle imposte erariali iscritte a ruolo; dall anno di formazione del ruolo; dall anno di scadenza del pagamento della relativa cartella. 2.9 SANZIONI In caso di inosservanza del divieto di compensazione in esame, si applica una sanzione pari al 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato Ammontare massimo della sanzione La sanzione in esame non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato Contenzioso sull iscrizione a ruolo La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa; in tal caso, i termini di irrogazione della sanzione decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. In pratica, in pendenza di un procedimento giudiziale o amministrativo contro l iscrizione a ruolo sembra possibile operare la compensazione, ma esponendosi al rischio che, se la legittimità dell iscrizione a ruolo verrà confermata in tutto o in parte, la compensazione eseguita possa essere considerata indebita e quindi soggetta all applicazione della sanzione in esame. Qualora, invece, il procedimento si concluda con l annullamento dell iscrizione a ruolo (o dell atto presupposto, es. avviso di accertamento), la compensazione operata diventa pienamente legittima, in quanto è venuto meno il requisito della presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. 12

13 2.10 POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE INTERNA È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Viene quindi prevista una particolare forma di compensazione interna tra crediti compensabili (in quanto non chiesti a rimborso) relativi a imposte erariali e debiti iscritti a ruolo relativi alle stesse imposte, attualmente non consentita Ambito di applicazione Dovrà comunque essere chiarito se la suddetta compensazione interna debba necessariamente riguardare la stessa imposta (es. IRES a credito con IRES a debito iscritta a ruolo), oppure possa avvenire anche in forma incrociata, nell ambito della più vasta categoria delle imposte erariali (es. IRES a credito con IVA a debito iscritta a ruolo, oppure IVA a credito con IRPEF a debito iscritta a ruolo) Provvedimento attuativo Le specifiche modalità con le quali effettuare tale compensazione interna saranno stabilite con un successivo decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. 3 COMPENSAZIONE VOLONTARIA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L art. 31 del DL 78/2010 convertito ha previsto una nuova forma di compensazione volontaria tra gli importi iscritti a ruolo e determinati crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, disciplinata dal nuovo art. 28-quater del DPR 602/ AMBITO DI APPLICAZIONE Possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti: maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali (es. Comuni, Province e Comunità montane) e degli enti del Servizio sanitario nazionale (es. ASL); derivanti da somministrazioni, forniture e appalti; non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. 3.2 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Per instaurare la nuova procedura di compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo, è necessario che il soggetto che vanta i suddetti crediti acquisisca dalla Pubblica Amministrazione debitrice un apposita certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile. 3.3 PROCEDURA DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA Una volta ottenuta la suddetta certificazione del credito, il contribuente la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell iscrizione a ruolo. 13

14 Qualora la Regione, l Ente locale o l ente del Servizio sanitario nazionale non versi all Agente della Riscossione l importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l Agente della Riscossione procede alla riscossione coattiva: nei confronti della Regione, dell Ente locale o dell ente del Servizio sanitario nazionale; sulla base del ruolo emesso a carico del creditore dell ente pubblico. 3.4 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI Le modalità di attuazione della nuova disciplina saranno stabilite con decreti del Ministro dell Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Le modalità di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale saranno stabilite dalle singole Regioni. 3.5 DECORRENZA La nuova procedura di compensazione volontaria si applica a partire dall ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE VOLONTARIA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI CHIESTI A RIMBORSO L art. 31 del DL 78/2010 convertito stabilisce altresì che, per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500,00 euro, non sono più applicabili le disposizioni dell art. 28-ter del DPR 602/73, in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione volontaria con i crediti d imposta chiesti a rimborso. 4.1 FINALITÀ La disposizione in esame costituisce una misura di semplificazione, in quanto per gli importi iscritti a ruolo non superiori a 1.500,00 euro non appare conveniente instaurare la complessa procedura di compensazione volontaria di cui all art. 28-ter del DPR 602/73, basata: sul controllo da parte dell Agenzia delle Entrate se il beneficiario di un rimborso d imposta è anche un contribuente iscritto a ruolo; in caso affermativo, sulla segnalazione della situazione, da parte dell Agenzia delle Entrate, all Agente della Riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a sua disposizione le somme da rimborsare; sulla notifica al contribuente, da parte dell Agente della Riscossione, di una proposta di compensazione tra credito d imposta e debito iscritto a ruolo, che deve essere accettata o rifiutata entro 60 giorni, periodo durante il quale l azione di recupero è sospesa. 4.2 DECORRENZA Anche la novità in esame si applica dall

15 NOVITÀ IN MATERIA PREMI DI PRODUTTIVITÀ 1 REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER I PREMI DI PRODUTTIVITÀ Per il periodo , viene prevista l applicazione di un nuovo sistema di incentivi, fiscali e contributivi, con riguardo alle somme: erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto disposto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali; e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all andamento economico o agli utili d impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (c.d. premi di produttività o di risultato). In particolare, si prevede che le predette remunerazioni: siano soggette ad un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali; beneficino altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. 1.1 DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ Rispetto al regime di detassazione (imposta sostitutiva pari al 10%) previsto per i premi di produttività erogati nel 2010, il DL 78/2010 convertito, per il 2011: conferma la possibilità di applicare l imposta sostitutiva (la cui misura non è ancora nota) ai soli lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione, quindi, sia dei dipendenti pubblici che dei lavoratori titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto); innalza da ,00 a ,00 euro il limite di reddito di lavoro dipendente (relativo all anno precedente) utile alla fruizione della detassazione; mantiene fermo, nella misura complessiva di 6.000,00 euro lordi, l importo massimo delle somme detassabili; sembrerebbe ricomprendere nell ambito di operatività dell agevolazione esclusivamente i premi di produttività previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, con esclusione, quindi, della possibilità di fruire della medesima con riguardo a quegli emolumenti che, benché correlati ad incrementi della produttività: - siano stati introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro; - siano stabiliti nell ambito di un contratto collettivo nazionale. 1.2 SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ Nell anno 2011, gli sgravi contributivi sui premi di produttività previsti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale potranno essere fruiti nei limite di fondi pari a 650 milioni di euro. 15

16 1.3 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO L entità dell agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo dovrà essere determinata: da un apposito provvedimento del Governo, sentite le parti sociali; entro il

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