Milano, li 13 novembre 2015 I CLIENTI DI STUDIO Loro sedi DOMANDE & RISPOSTE

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1 Milano, li 13 novembre 2015 A TUTTI I CLIENTI DI STUDIO Loro sedi D&R - N /2015 DOMANDE & RISPOSTE IL REDDITOMETRO DAL PERIODO D IMPOSTA 2011 Introduzione Con il Decreto MEF , viene individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche in base al nuovo redditometro per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2011 e successivi. Il nuovo Decreto, sebbene simile nella struttura al precedente Decreto le cui regole erano applicabili per gli accertamenti a partire dal periodo d'imposta 2009, differisce tuttavia per alcune significative novità, anche per recepire il parere del Garante della Privacy del In particolare: escono ufficialmente di scena le spese medie Istat, sulle quali i erano state registrate molte polemiche; in presenza di informazioni afferenti a spese effettive in Anagrafe tributaria relative ad elementi certi, il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente; infine, la quota risparmio formatasi nell anno rileva al netto della quota non utilizzata per consumi e investimenti. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, illustriamo, con una serie di domande e risposte, i nuovi criteri su cui si fonderà il redditometro a partire dal periodo d'imposta Indice delle domande 1. Cosa s intende per redditometro? 2. Quali sono le differenze tra vecchio e nuovo redditometro? 3. Quali sono le principali novità apportate al redditometro dal periodo d'imposta 2011? 4. Quali tipologie di nucleo familiare considera il redditometro? 5. Ai fini del redditometro, cosa si intende per elementi indicativi di capacità contributiva? 6. Come viene calcolato il reddito complessivo accertabile in base al redditometro?

2 7. In caso di accertamento da redditometro, il contribuente può fornire prova contraria? Domande e risposte D.1. COSA S INTENDE PER REDDITOMETRO? R.1. L accertamento sintetico è un tipo di accertamento esperibile solo nei confronti delle persone fisiche e alle quali gli Uffici dell Amministrazione finanziaria possono ricorrere ogniqualvolta vi sia uno scostamento tra il reddito dichiarato effettivamente dal contribuente ed il reddito a lui attribuibile sinteticamente sulla base delle spese sostenute. Al fine di consentire agli Uffici di procedere all accertamento sintetico in base a parametri uniformi, il Ministero dell Economia e delle Finanze stabilisce gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito (o di maggior reddito) in relazione alla disponibilità da parte del contribuente di beni o servizi indicatori di un elevata capacità contributiva (c.d. redditometro ). La disciplina dell accertamento sintetico, contenuta nell art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è stata quasi completamente riformulata dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 (c.d. Manovra correttiva 2010 ), anche in termini di potenziamento del redditometro, come strumento di accertamento rivolto a contrastare il fenomeno dell evasione fiscale. L intervento legislativo, infatti, ha avuto come obiettivo principale, quello di adeguare l accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio. La nuova normativa si è resa applicata per accertare i redditi a partire dal periodo d imposta 2009 (quindi, dai redditi dichiarati nel 2010 UNICO PF 2010 o 730/2010). Il nuovo redditometro ridefinisce in modo significativo l operatività dell accertamento sintetico sui redditi, ampliando sia il paniere dei beni oggetto di osservazione (più di 100 voci di spesa), sia ridefinendo le modalità di pesatura degli acquisti. In base all'art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973, l'ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di: spese di "qualsiasi genere" sostenute nel corso del periodo d'imposta accertato; "elementi indicativi di capacità contributiva" individuati dal MEF con apposito Decreto da emanare con periodicità biennale. A tal fine, il nuovo redditometro, definito anche redditometro 2.0, era stato attuato con il Decreto MEF , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, il quale ha definito i nuovi criteri per accertare i redditi a partire dal periodo d imposta Ora, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è stato emanato il nuovo Decreto MEF , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del che, recependo anche i rilievi formulati dal Garante della Privacy con il parere del , definisce i criteri per accertare i redditi a partire dal periodo d imposta

3 Il nuovo decreto, come vedremo più avanti nel dettaglio, dà rilevanza alle spese effettive nella ricostruzione sintetica del reddito, ridimensionando notevolmente il ruolo delle spese medie ISTAT, già oggetto di diverse polemiche. D.2. QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA VECCHIO E NUOVO REDDITOMETRO? R.2. Il nuovo redditometro previsto dal novellato art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 si applica per accertare i redditi a partire dal periodo d imposta 2009 (quindi, dai redditi dichiarati nel 2010 UNICO PF 2010 o 730/2010). Ecco qui di seguito le principali differenze tra vecchio e nuovo accertamento sintetico: PRINCIPALI DIFFERENZE TRA VECCHIO E NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO VECCHIO (fino al periodo d imposta 2008) NUOVO (dal periodo d imposta 2009) L ufficio può avviare la procedura di L ufficio può sempre avviare la procedura di accertamento sintetico in presenza di elementi e circostanze certi. accertamento sintetico sulla base di spese di qualunque genere sostenute nel periodo d imposta. L ufficio può avviare la procedura di accertamento sintetico quando lo scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato è pari almeno al 25% (1/4). L ufficio può avviare la procedura di accertamento sintetico quando lo scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato è pari almeno al 20% (1/5). Ai fini dell accertamento sintetico, il suddetto scostamento deve esserci per almeno 2 periodi d imposta. Ai fini dell accertamento sintetico, è sufficiente che il suddetto scostamento ci sia per un solo periodo d imposta. Il contribuente ha la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta. L entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. L ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n,

4 Il vecchio strumento del redditometro si fondava su pochi e ormai obsoleti indici di spesa, essenzialmente: aeromobili; navi e imbarcazioni da diporto; autoveicoli; altri mezzi di trasporto a motore; roulottes; residenze principali e secondarie; collaboratori familiari; cavalli da corsa o da equitazione; assicurazioni; senza considerare la composizione familiare né il luogo di residenza. Il nuovo strumento del redditometro prende in considerazione nuovi elementi induttivi di spesa, classificati in oltre 100 voci di spesa, che tengono conto dell analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati per: nucleo familiare; contesto territoriale. D.3. QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL REDDITOMETRO DAL PERIODO D'IMPOSTA 2011? R.3. Con il Decreto MEF , è stato individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche in base al nuovo redditometro per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2011 e successivi. Il contenuto del nuovo Decreto ricalca per molti versi quello del precedente Decreto le cui regole erano applicabili per gli accertamenti a partire dal periodo d'imposta 2009, ma ne differisce tuttavia per alcune significative novità, anche per recepire il parere del Garante della Privacy del In particolare: escono ufficialmente di scena le spese medie Istat, sulle quali i erano state registrate molte polemiche; in presenza di informazioni afferenti a spese effettive in Anagrafe tributaria relative ad elementi certi, il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente; infine, la quota risparmio formatasi nell anno rileva al netto della quota non utilizzata per consumi e investimenti. D.4. QUALI TIPOLOGIE DI NUCLEO FAMILIARE CONSIDERA IL REDDITOMETRO? 4 R.4. Il Decreto MEF , alla Tabella B ad esso allegata, individua 5 aree territoriali di suddivisione del territorio italiano (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole) ed 11 macrotipologie di nuclei familiari, differenziate per numero ed età dei componenti, che risultano invariate rispetto a quelle individuate dal precedente Decreto MEF , cioè: una persona sola con meno di 35 anni; una coppia senza figli con meno di 35 anni; una persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni;

5 una coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni; una persona sola con 65 anni o più; una coppia senza figli con 65 anni o più; una coppia con un figlio; una coppia con due figli; una coppia con tre o più figli; un monogenitore; altre tipologie. D.5. AI FINI DEL REDDITOMETRO, COSA SI INTENDE PER ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA? R.5. Il Decreto MEF , analogamente al precedente Decreto , ha precisato che per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. Il D.M. ha definito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Gli elementi di spesa individuati sono oltre 100, racchiudibili nelle seguenti macro-categorie: consumi; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi; investimenti. Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente (a tal fine sono individuate 11 tipologie di nucleo familiare, suddivise per numero di componenti e per area geografica di residenza). Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva è, inoltre, determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio-economici, anche di settore. Si considerano sostenute dal contribuente anche le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. 5

6 Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi, se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che ciò risulti da idonea documentazione. In presenza delle spese indicate nella tabella A allegata al Decreto MEF , ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, il nuovo Decreto, rispetto al precedente, non considera più l ammontare più elevato tra: quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria; quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell Istat o da analisi e studi socio economici, anche di settore; essendo ora previsto, al comma 5 dell'art 1 del Decreto, che: "l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente". Resta comunque ferma la facoltà dell'agenzia delle Entrate di utilizzare, altresì: elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento; quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno, con la precisazione, ora, che la stessa va assunta al netto del risparmio utilizzato per consumi e investimenti. D.6. COME VIENE CALCOLATO IL REDDITO COMPLESSIVO ACCERTABILE IN BASE AL REDDITOMETRO? R.6. L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base: dell ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente; dell ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici; della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A; a tal fine, sono considerati gli investimenti netti, ossia gli investimenti al netto dei disinvestimenti dello stesso anno e dei 4 precedenti; della quota di risparmio dell anno, individuata verosimilmente dalla differenza del saldo del c/c al rispetto al saldo all 1.1, e non utilizzata per consumi ed investimenti. Rispetto a quanto previsto dal precedente Decreto MEF , il Decreto non considera più, nella determinazione del reddito complessivo accertabile, anche la quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, pari alla percentuale corrispondente al seguente rapporto. 6

7 Ne deriva, pertanto, che la determinazione sintetica del reddito per i periodi d'imposta dal 2011 in poi avviene sulla base dei seguenti elementi: REDDITO SINTETICO ACCERTABILE IN CAPO AL CONTRIBUENTE = Spese, anche diverse da quelle individuate dal Decreto MEF (alla tabella A) e risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria Quota parte riferita al contribuente della spesa media ISTAT del nucleo familiare di appartenenza Ulteriori spese riferite ai beni/servizi di cui alla Tabella A desunte da analisi e studi socio economici Quota degli incrementi patrimoniali netti dell anno (cioè al netto dei disinvestimenti dello stesso anno e dei 4 precedenti) + Quota di risparmio formatasi nell anno D.7. IN CASO DI ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO, IL CONTRIBUENTE PUÒ FORNIRE PROVA CONTRARIA? R.7. Sì. In caso di accertamento sintetico, il contribuente può dimostrare, in sua difesa: che il finanziamento delle spese è avvenuto: con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta; con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; da parte di soggetti diversi dal contribuente; il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo. Cordiali saluti. Viel Consulting Group 7

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