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1 APPROFONDIMENTO: L ACCERTAMENTO SINTETICO DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE MEGLIO CONOSCIUTO COME REDDITOMETRO Gent.mo Cliente, con la presente intendiamo approfondire un argomento che riteniamo prospetticamente di sicuro interesse personale, al contempo, ove possibile ed in attesa dei relativi provvedimenti attuativi nonché di eventuali Circolari ministeriali, daremo alcuni consigli operativi al fine di predisporre la documentazione utile e necessaria ai fini probatori. In particolare evidenziamo che l art. 22 del DL n.78/2010 (c.d. manovra correttiva ) ha riformato profondamente lo strumento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, di cui all art. 38 del DPR 600/73, meglio conosciuto come Redditometro, al fine di renderle più efficaci ed efficienti nella lotta all evasione fiscale e introducendo maggiori garanzie per il contribuente. Lo strumento in sé non è nuovo; quello che è nuovo è l ampliamento operativo ad esso riconosciuto. Concretamente l accertamento sintetico si realizza attraverso l uso del Redditometro : tale strumento consente all Amministrazione finanziaria di determinare il reddito imponibile delle persone fisiche considerando il loro tenore di vita attraverso l analisi dell utilizzo di determinati beni e servizi (cosiddetti Indici di capacità contributiva) ai quali è associata conseguentemente la presunzione legale relativa di un reddito consumato. Il maggior reddito viene quindi presunto in base alle spese sostenute dal contribuente, quale espressione di capacità contributiva effettiva e non più tramite le entrate più o meno dichiarate. Mediante il nuovo redditometro l Ufficio può così determinare sinteticamente il reddito complessivo di una persona fisica attraverso elementi indicativi di capacità contributiva che saranno individuati da un apposito decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, anche con riferimento al nucleo familiare e all area territoriale di appartenenza del contribuente al fine di rendere il nuovo strumento di accertamento maggiormente in grado di raggiungere una maggior equità fiscale. Quindi i nuovi coefficienti saranno perciò diversificati con riferimento all ubicazione territoriale del bene nonché con riguardo alla situazione familiare del contribuente. Naturalmente rimaniamo in attesa dell annunciata emanazione di tale Decreto auspicando contestualmente il rilascio di opportune e necessarie Circolari esplicative da parte del Ministero. NUOVI INDICI REDDITOMETRICI Stante l attuale mancanza del decreto attuativo con l elencazione degli indicatori degli elementi indicativi della capacità contributiva ad oggi è possibile effettuare soltanto alcune considerazioni di massima, prendendo spunto, tra l altro, dal modo in cui i controlli degli organi verificatori si stanno svolgendo nell ambito del piano triennale di potenziamento dell accertamento sintetico. In alcuni commenti apparsi sulla stampa specializzata è stato sostenuto che gran parte degli attuali indicatori di ricchezza (riconducibili al vecchio redditometro ex D.M. 10 settembre 1992) verranno confermati; quindi, ad esempio, dovrebbe continuare ad avere rilievo la DISPONIBILITA dei seguenti beni e servizi: aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore; 1

2 navi e imbarcazioni da diporto; autoveicoli, campers, autocaravans e motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c.; residenze principali e secondarie; collaboratori familiari (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi); cavalli da corsa o da equitazione (mantenuti in proprio o a pensione); assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie). Inoltre, saranno probabilmente introdotte nuove situazioni sintomatiche di maggior reddito non dichiarato, le quali possono essere rinvenute nel sostenimento delle seguenti spese (peraltro già elencate dalla Guardia di Finanza nella circolare n. 1): pagamento di consistenti rate di mutuo; pagamento di canoni di leasing, specie se relativi a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto; pagamento di canoni per l affitto di posti barca; sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili; sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni; pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi; pagamento di rette per la frequentazione di scuole private particolarmente costose; assidua frequentazione di case da gioco; partecipazione ad aste; frequenti viaggi e crociere; acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storicoarcheologico); disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca; hobby particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di moto-nautica). DISPONIBILITÀ DEL BENE AI FINI DELL ACCERTAMENTO, NON RILEVA, ALLO STATO ATTUALE, LA PROPRIETÀ FORMALE DEL BENE BENSÌ LA SUA DISPONIBILITÀ DI FATTO. Pertanto: da un lato, l Agenzia delle Entrate può fondare l accertamento su beni formalmente intestati a terzi, dimostrando che, in realtà, l effettivo proprietario è il contribuente; dall altro, il contribuente può dare prova di essere un semplice prestanome, essendo la disponibilità del bene in capo a terze persone. Ad analoghe conclusioni si deve giungere per i beni indicati come strumentali all attività d impresa (si pensi a uno yacht intestato alla società di cui il contribuente è socio: il caso Briatore insegna). Nelle suddette ipotesi, potrà accadere pertanto che l Ufficio, fornendo adeguata prova, utilizzi il redditometro sostenendo che il bene è in realtà nella disponibilità personale del socio, quindi sottratto al reddito d impresa. Tuttavia, può anche succedere l ipotesi contraria, ovvero che l ufficio, nell emanare l accertamento nei confronti della società o della ditta individuale, contesti l indebito utilizzo di beni personali nell esercizio dell impresa, disconoscendo quindi la deduzione dei costi di mantenimento del bene. 2

3 SPESA PER INCREMENTI PATRIMONIALI Il nuovo accertamento sintetico può essere fondato altresì sulle SPESE DI QUALSIASI GENERE SOSTENUTE NEL PERIODO D IMPOSTA. Al riguardo, occorre evidenziare che, nel nuovo regime, il reddito presunto derivante, ad esempio, dall acquisto di un terreno, viene imputato interamente nell anno in cui la spesa è stata sostenuta. Per questo motivo, vi potranno essere riflessi sulle aliquote progressive IRPEF, a danno del contribuente. Non è stata infatti più riproposta la c.d. presunzione di formazione del reddito per quote costanti, presente nel vecchio accertamento sintetico, in base al quale la spesa si presumeva sopportata con redditi conseguiti in quote costanti nell anno in cui era stata sostenuta e nei quattro precedenti. Tuttavia, ciò non esclude che il contribuente possa dimostrare che la spesa è stata effettuata grazie a risparmi accumulati nei precedenti anni, fornendo, per quanto possibile, la prova di tale assunto (N.B. : a tale fine potrebbe essere importante conservare i vari estratti conto bancari in ragione dei periodi di imposta ancora accertabili). Resta ancora da chiarire se lo stesso bene avrà, come succede tuttora, una duplice valenza ai fini dell accertamento sintetico: patrimoniale (spesa sostenuta nel periodo di imposta per il relativo acquisto) e gestionale (spese conseguenti per il relativo mantenimento e possesso). In altri termini, ora il possesso dell immobile rileva sia al momento dell acquisto (in merito alla capacità di spesa) sia successivamente (il reddito viene determinato mediante l applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui si è accennato). SCOSTAMENTO TRA REDDITO DICHIARATO E REDDITO ACCERTATO Nel nuovo regime, la legittimità dell accertamento sintetico è subordinata allo scostamento del 20% tra reddito accertato dagli uffici e reddito dichiarato dal contribuente, nel vecchio redditometro era previsto uno scostamento del 25%, pertanto potenzialmente si è ampliata la platea delle persone fisiche assoggettabili a tale metodologia. A tal fine, dovrà essere considerato il reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili e sarà sufficiente che lo scostamento sussista anche per un solo periodo d imposta; precedentemente il reddito dichiarato non doveva essere congruo, rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva, per due o più periodi d'imposta: anche in tal senso, pertanto si è ampliata la platea delle persone fisiche assoggettabili a tale metodologia. DIFESA DEL CONTRIBUENTE CONTRADDITTORIO CON L UFFICIO L emanazione dell accertamento dovrà essere preceduta dalla convocazione del contribuente. Nonostante la norma non lo preveda espressamente, si ritiene che l eventuale omessa instaurazione del contraddittorio comporti la nullità del successivo accertamento, al pari di quanto accade per gli studi di settore. 3

4 PROVA CONTRARIA La quantificazione redditometrica dell imponibile rappresenta una PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA, per cui essa viene meno a fronte della prova contraria fornita dal contribuente, anche prima dell emanazione dell accertamento A tal fine spesso l Amministrazione Finanziaria invierà ai contribuenti appositi questionari a cui è consigliabile vivamente non sottrarsi. La prova contraria potrà pertanto consistere nel fatto, ad esempio, che il finanziamento della spesa, o la capacità contributiva desunta dal redditometro, derivino da: redditi diversi da quelli posseduti dal contribuente nel periodo d imposta; redditi esenti; redditi soggetti a imposizione alla fonte a titolo d imposta; redditi comunque legalmente esclusi dalla base imponibile; indennizzi e somme riscosse, fuori dall esercizio dell impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale; finanziamenti e mutui bancari (attenzione alla loro sostenibilità prospettica in termini di capacità reddituale futura al rimborso); somme derivanti da eredità, donazioni o vincite, ecc.; somme derivanti dalla vendita di beni non tassati (ad es. immobili posseduti da più di cinque anni o pervenuti per successione, ecc.); redditi soggetti a tassazione separata (ad es. Tfr, ecc.); redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad es. redditi agrari tassati in base alle rendite catastali). Al fine di fornire tale prova contraria, appare opportuno che il contribuente conservi idonee prove documentali, per esempio: voucher giustificativi dell effettuazione di viaggi e crociere; ricevute per l iscrizione di figli ad asili nido e altre scuole di grado superiore private; documenti comprovanti l esborso di determinate spese soprattutto riconducibili al possesso dei beni indicatori; documentazione bancaria attestante il possesso di redditi soggetti ad imposizione a titolo d imposta (BOT, CCT, ); ricevute di eventuali vincite al lotto, o presso case da gioco autorizzate; documentazione atta a giustificare il più possibile ed al meglio i prelievi in contanti effettuati dal proprio conto corrente. In questo modo, ogni spesa avrà un riscontro documentale, anche se ciò potrà rivelarsi non automaticamente sufficiente ai fini probatori. 4

5 È quindi opportuno e necessario che il contribuente persona fisica, per quanto possibile, acquisisca la consuetudine di trattenere la documentazione funzionale alla prova contraria, la quale, se del caso, potrà anche evitare l emissione dell accertamento. Diventa quindi indispensabile e consigliabile limitare al minimo l uso del denaro contante a favore dell utilizzo delle carte di credito o del canale bancario (tramite bonifici), oltre che evitare, in quanto in ragione del Decreto in commento, ora soggette a segnalazione, le operazioni cosiddette fuori conto, ad esempio: Ordine di bonifico con fornitura di provvista in contante (anziché addebito sul conto corrente); Cambio assegni per cassa senza relativo accredito ed addebito sul conto corrente; Utilizzo di carte prepagate (e successiva cessione a terzi); Acquisto di buoni, ticket, ecc., con loro utilizzo in alternativa al contante. Ad ulteriore titolo puramente esemplificativo, ove un immobile (o altro) venga acquistato grazie a denaro elargito da familiari, è bene che le relative transazioni vengano fatte transitare mediante il canale bancario, in modo da poter provare il passaggio di denaro dal familiare al contribuente accertato, e da questi al venditore dell immobile. Si precisa altresì che, nello specifico caso dell immobile, si renderà opportuno procedere in atto notarile alla dichiarazione di donazione indiretta. RIEPILOGANDO: Il nuovo accertamento da redditometro si basa dunque: su elementi indicativi di capacità contributiva individuati da un decreto ministeriale; su spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta; Tutte le spese, sia di investimento e sia di gestione, si presumono sostenute con redditi prodotti dalla persona fisica nello stesso periodo; l accertamento potrà scattare qualora il reddito accertato sia superiore di almeno il 20% il reddito dichiarato dalla persona fisica al lordo degli oneri deducibili; l accertamento potrà scattare qualora la persona fisica sia in possesso di redditi non congrui anche solo per l anno in questione; DECORRENZA: - Redditi fino all anno d imposta 2008 Vecchio redditometro - Redditi a partire dall anno d imposta 2009 Nuovo redditometro per contrastare il maggior reddito accertato, il contribuente può dimostrare che questo deriva dal possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; prima di notificare l accertamento, l ufficio ha l obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, anche al fine dell eventuale stipula dell accertamento con adesione; dal reddito determinato ai sensi dell art. 38 del DPR 600/73 sono deducibili gli oneri previsti dall art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d imposta per oneri previste dalla legge 5

6 Si invita la Clientela interessata a compilare il seguente questionario al fine consentire l effettuazione della simulazione di conteggi del Redditometro sulla base dei dati normativi disponibili. 6

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8 Lo Studio rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, stante la delicatezza dell argomento e fornirà ulteriori informative non appena rese disponibili dall Amministrazione Finanziaria. 8

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