Informativa per la clientela
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- Silvia Masi
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1 Informativa n. 5 Informativa per la clientela del 26 settembre 2011 La manovra di Ferragosto (DL n. 138 convertito nella L n. 148) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali INDICE 1 Premessa Contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a ,00 euro Ambito applicativo Redditi soggetti a tassazione separata Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d imposta Determinazione della soglia di ,00 euro Deducibilità del contributo Decorrenza Provvedimento attuativo Novità in materia di detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero edilizio Soggetto beneficiario delle detrazioni residue in caso di vendita dell unità immobiliare Accordo tra le parti Decorrenza Sblocco delle addizionali IRPEF Aumento dell addizionale regionale IRPEF Aumento dell addizionale comunale IRPEF Aumenti deliberati in attuazione del federalismo fiscale municipale Previsione di più aliquote applicabili a scaglioni Soglia di esenzione... 5
2 1 PREMESSA Il DL n. 138 (c.d. manovra di Ferragosto ), entrato in vigore il , è stato convertito nella L n. 148, entrata in vigore il La manovra di Ferragosto contiene, tra l altro, novità in materia di IRPEF, riguardanti: il contributo di solidarietà del 3% per i redditi superiori a ,00 euro; la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio; lo sblocco degli aumenti delle addizionali regionali e comunali. 2 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 3% SUI REDDITI SUPERIORI A ,00 EURO Sui redditi IRPEF di importo superiore ai ,00 euro lordi annui è prevista l applicazione di un prelievo aggiuntivo del 3%, definito contributo di solidarietà. Il contributo di solidarietà, pertanto, si aggiunge all ordinaria tassazione a titolo di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale. Si segnala che la disciplina del contributo di solidarietà introdotta in sede di conversione del DL 138/2011 è molto diversa da quella che era prevista dalla versione originaria del provvedimento. 2.1 AMBITO APPLICATIVO Il contributo di solidarietà si applica sul reddito complessivo IRPEF che eccede i ,00 euro, determinato sommando i redditi di ogni categoria, al lordo degli oneri deducibili. Il contributo è quindi applicabile sulla sommatoria dei seguenti redditi, tassabili in via ordinaria: redditi fondiari (compresa la rendita catastale dell abitazione principale e relative pertinenze); redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo; redditi d impresa; redditi diversi Redditi soggetti a tassazione separata Il contributo di solidarietà del 3% non si applica sui redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR, trattamento di fine mandato degli amministratori, indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, emolumenti arretrati) Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d imposta Il contributo di solidarietà non è inoltre applicabile sui redditi soggetti a: imposta sostitutiva (es. canoni di locazione rientranti nel regime della cedolare secca sugli affitti, plusvalenze su partecipazioni non qualificate ); ritenuta a titolo d imposta (es. interessi, dividendi su partecipazioni non qualificate ).
3 2.2 DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ,00 EURO Il contributo di solidarietà del 3% si applica alla quota di reddito complessivo IRPEF che eccede l importo di ,00 euro lordi annui. Ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia di ,00 euro, devono essere ricompresi anche i redditi per i quali sono stati introdotti altri particolari prelievi straordinari. Si tratta, nello specifico: dei redditi di lavoro dipendente del settore pubblico, per i quali è prevista, a decorrere dall e sino al , una riduzione: del 5%, per la parte eccedente ,00 euro lordi annui e fino a ,00 euro lordi annui; del 10%, per la parte eccedente ,00 euro lordi annui; dei trattamenti pensionistici, per i quali è prevista, a decorrere dall e sino al , l applicazione di un contributo di perequazione: del 5%, per la parte eccedente l importo complessivo di ,00 euro lordi annui e fino a ,00 euro lordi annui; del 10%, per la parte eccedente l importo complessivo di ,00 euro lordi annui. I suddetti redditi (al lordo della prevista riduzione o del contributo di perequazione), quindi, rilevano al fine della verifica del limite di ,00 euro, ma non sono assoggettati all ulteriore contributo di solidarietà del 3%. Bonus e stock option del settore finanziario soggetti all addizionale del 10% Nessuna esclusione dal contributo di solidarietà del 3% è invece prevista per i compensi a titolo di bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, soggetti all addizionale del 10%. 2.3 DEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO Il contributo di solidarietà del 3% è deducibile dal reddito complessivo IRPEF. Pertanto, il contributo di solidarietà viene parzialmente recuperato mediante un minor versamento di IRPEF e relative addizionali. 2.4 DECORRENZA Il contributo di solidarietà del 3% si applica dall al Nel caso in cui, alla fine del 2013, non venisse raggiunto il pareggio di bilancio dello Stato, l applicazione del contributo di solidarietà potrà essere prorogata anche per gli anni successivi, fino al raggiungimento del predetto pareggio. 2.5 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO Le disposizioni attuative del contributo di solidarietà saranno stabilite con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. 3 NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO In sede di conversione del DL 138/2011 è stata prevista un importante novità in relazione alla detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l effettuazione di taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio.
4 Si ricorda che la detrazione IRPEF del 36% è attualmente applicabile alle spese sostenute fino al SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE DETRAZIONI RESIDUE IN CASO DI VENDITA DELL UNITÀ IMMOBILIARE La novità introdotta dal DL 138/2011 convertito riguarda il soggetto che può beneficiare delle rate residue della detrazione del 36%, in caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi edilizi. Prima del DL 138/2011 convertito, infatti, era stabilito che le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettassero, per i rimanenti periodi d imposta, all acquirente persona fisica dell unità immobiliare. Per effetto del DL 138/2011 convertito, invece, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore possono: essere trasferite all acquirente, purché sia una persona fisica; oppure rimanere in capo al venditore (possibilità prima non consentita). 3.2 ACCORDO TRA LE PARTI Pertanto, a seconda dell accordo intercorso tra le parti, il soggetto cui compete il diritto di beneficiare della detrazione residua sarà, alternativamente: il venditore; oppure l acquirente. La nuova disposizione non chiarisce a chi spetti la detrazione residua qualora non intervengano espliciti accordi al riguardo, vale a dire se la detrazione: rimanga in capo al venditore; oppure si trasferisca automaticamente all acquirente. In attesa di chiarimenti ufficiali, appare opportuno formalizzare, nell atto di vendita, l eventuale accordo con cui si è scelto di attribuire al venditore piuttosto che all acquirente il diritto a proseguire nell utilizzo della detrazione del 36%. 3.3 DECORRENZA La nuova disposizione, introdotta in sede di conversione del DL 138/2011, è entrata in vigore il Pertanto, la nuova possibilità di scelta in relazione al soggetto (venditore/acquirente) che può usufruire della detrazione residua del 36% appare esercitabile in relazione agli atti di vendita posti in essere dalla suddetta data del In relazione agli atti di vendita effettuati fino al , invece, deve ritenersi che rimanga applicabile la precedente disciplina, in base alla quale le quote di detrazione non ancora utilizzate dal venditore spettano all acquirente persona fisica, senza possibilità di deroga. 4 SBLOCCO DELLE ADDIZIONALI IRPEF Per effetto della c.d. manovra di Ferragosto, potranno essere nuovamente aumentate le aliquote delle addizionali regionale e comunale IRPEF.
5 4.1 AUMENTO DELL ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF A decorrere dall anno 2012 (e non più dal 2013, come originariamente previsto), ciascuna Regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l aliquota di base dell addizionale IRPEF (attualmente pari allo 0,9%). La maggiorazione dell aliquota di base non può essere superiore: allo 0,5%, per gli anni 2012 e 2013; all 1,1%, per l anno 2014; al 2,1%, a decorrere dall anno Fino al (e non più fino al ), rimangono ferme le aliquote dell addizionale regionale IRPEF che, al , sono superiori all aliquota di base dello 0,9%, salva la facoltà delle Regioni di deliberare la loro riduzione fino alla suddetta aliquota di base. 4.2 AUMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A partire dal 2012, l addizionale comunale IRPEF potrà essere nuovamente incrementata, nel rispetto delle condizioni di legge. L addizionale comunale, pertanto, potrà arrivare fino allo 0,8% Aumenti deliberati in attuazione del federalismo fiscale municipale Per effetto delle nuove disposizioni, viene abrogato l art. 5 del DLgs n. 23, provvedimento attuativo del c.d. federalismo fiscale municipale, che aveva previsto un parziale sblocco agli aumenti dell addizionale comunale IRPEF. Nel periodo dal al , infatti, i Comuni che non avevano istituito l addizionale IRPEF, ovvero che l avevano istituita con un aliquota inferiore allo 0,4%, potevano istituirla o aumentarla: in misura non superiore allo 0,2% annuo; fino a raggiungere il limite massimo dello 0,4%. Le deliberazioni dei Comuni adottate in vigenza della predetta disciplina rimangono valide Previsione di più aliquote applicabili a scaglioni È stato inoltre stabilito che, per assicurare la progressività e la razionalità del sistema tributario, i Comuni possono stabilire aliquote dell addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale Soglia di esenzione Resta ferma la possibilità per il Comune di deliberare una soglia di esenzione dall applicazione dell addizionale IRPEF. Al riguardo, viene ora stabilito che la suddetta soglia di esenzione: è prevista unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l addizionale comunale IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo (in sostanza, la soglia di esenzione non può essere considerata come una franchigia).
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