Ai sensi D.P.R. n. 380/2001 Ai sensi della Legge Regionale 12/2005. E successive varianti ed integrazioni

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1 REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI INTERVENTI SOGGETTI AL PERMESSO A COSTRUIRE, ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ED ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA. Ai sensi D.P.R. n. 380/2001 Ai sensi della Legge Regionale 12/2005 E successive varianti ed integrazioni Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.2011

2 Art. 1 - Premessa Il Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e la Legge Regionale n. 12/2005 prevedono che ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipi agli oneri ad essa relativi e che l esecuzione delle opere sia subordinata a provvedimento abilitativo secondo le vigenti disposizioni legislative. Gli oneri correlati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e dell art. 43 della L.R. n. 12/2005 vengono definiti contributo di costruzione ; la corresponsione di suddetto contributo è commisurata all incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione secondo le aliquote stabilite dal Comune. I provvedimenti abilitativi assoggettati al contributo di costruzione sono i seguenti: a) permesso di costruire (P.C.) per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d uso di cui all art. 52 comma 3 bis della L.R. n. 12/2005; b) denuncia di inizio attività (D.I.A.) alternativa al P.C. di cui al precedente punto a), fatta eccezione per gli interventi di cui al successivo punto c) assoggettati a S.C.I.A., nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d uso di cui all art. 52 comma 3 bis della L.R. n. 12/2005; c) segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 380/2001, nello specifico: - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alle previsioni di cui all art. 6 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 380/2001; - interventi di restauro e risanamento conservativo; - interventi di ristrutturazione edilizia leggera, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all art. 10 comma 1 lettera c) del del D.P.R. n. 380/2001. Art. 2 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e di applicazione del contributo di costruzione relativo al permesso a costruire, alla denuncia di inizio attività e alla segnalazione certificata di inizio attività in conformità con le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 e alla Legge Regionale Lombardia n. 12/2005 e con le altre disposizioni normative vigenti in materia. Art. 3 - Urbanizzazione delle aree Il rilascio del provvedimento abilitativo è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria così come definite dall art. 44 comma 3 della L.R. n. 12/2005 o dall impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente il provvedimento abilitativo. Nel caso le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente il provvedimento abilitativo, questi dovrà presentare al Comune, per l approvazione, il relativo progetto esecutivo delle opere corredato dal computo metrico per l esecuzione delle stesse; il progetto esecutivo dovrà essere sottoscritto da tecnico abilitato. La documentazione progettuale prodotta viene trasmessa per la valutazione e la disamina al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio che esprime il proprio parere in merito all opportunità di procedere alla realizzazione degli interventi proposti in relazione ai programmi di investimento del Comune e alle caratteristiche tecnico-economiche e progettuali delle opere in esame. In questa fase possono essere richieste modifiche e integrazioni al progetto presentato. Acquisito il parere di congruità del Responsabile del Servizio, l Amministrazione Comunale nelle modalità contemplate dalla vigente legislazione procede all approvazione del progetto esecutivo con contestuale autorizzazione allo scomputo parziale o totale degli oneri riferiti alle opere di urbanizzazione primaria. Ai fini del ritiro dell atto autorizzativo e allo scopo di assicurare il rispetto dell obbligo assunto, l interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, una polizza fideiussoria pari al costo dei lavori incrementati del 20 %. Qualora l importo delle opere realizzate dal richiedente superi il corrispettivo importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, il Comune applica uno scomputo fino alla concorrenza dell intero onere di urbanizzazione primaria dovuto e la parte in eccedenza è eseguita gratuitamente dal richiedente. Il Comune non è tenuto ad accogliere le richieste di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione. L esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria è realizzata sotto la sorveglianza del Servizio Gestione del Territorio comunale e deve essere completata entro i termini di ultimazione dei lavori oggetto del permesso a costruire o comunque prima della presentazione dell attestazione di agibilità/abitabilità degli immobili oggetto di titolo abilitativo.

3 Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune a seguito di collaudo positivo delle stesse. Le modalità e le tempistiche di esecuzione del collaudo saranno disciplinate dall atto convenzionale e il costo del collaudo sarà interamente a carico del richiedente. Lo svincolo della polizza presentata a garanzia della corretta esecuzione degli interventi sarà disposto dopo il collaudo delle opere con specifica atto del Responsabile del Servizio. Nel caso in cui la zona interessata dal provvedimento abilitativo sia priva delle idonee opere di urbanizzazione primaria, il provvedimento abilitativo non potrà essere rilasciato. Tutte le opere di urbanizzazione primaria comunque previste dovranno essere sempre precedute da apposita convenzione tra il richiedente e il Comune. Art. 4 - Oneri di Urbanizzazione Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria così come definite dall art. 44, comma 3 e 4 della L.R. n. 12/2005, nonché alle opere di infrastrutturazione generale di interesse comunale. Le tariffe indicate nelle tabelle allegate alla Delibera di approvazione degli oneri di urbanizzazione, sono aggiornate ai sensi dell art. 44, comma 1, L.R. n. 12/2005 ogni tre (3) anni. I relativi aggiornamenti si applicano automaticamente alle richieste ed alle dichiarazioni presentate a decorrere dalla data di approvazione delle nuove tariffe. 1. Per gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, il contributo di costruzione dovuto per la parte inerente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è calcolato moltiplicando i costi base di cui alla delibera comunale di determinazione degli oneri di urbanizzazione per il volume lordo calcolato in base alle modalità contenute nell apparato normativo del Piano delle Regole del vigente P.G.T. o per la superficie lorda di pavimento, nel caso di destinazione produttiva, artigianale, commerciale/direzionale, turistico/alberghiera. Nelle destinazioni produttive, artigianali, commerciali/direzionali e turistico/alberghiere si calcola come superficie lorda anche quella dei piani interrati e seminterrati la cui destinazione d uso preveda la presenza anche temporanea di persone e/o aventi altezze superiori a 240 cm.. 2. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, il contributo di costruzione dovuto per la parte inerente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è riferito: a) alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente ai sensi dell articolo 48 della L.R. n. 12/2005, quando si tratti di edifici con destinazione diversa da quella residenziale; b) alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore dell'anzidetta superficie virtuale, quando si tratti di edifici con destinazione residenziale. In alternativa a quanto sopra richiamato, nei casi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione, il soggetto richiedente l intervento può chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate dall'intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico. Nei casi di ristrutturazione edilizia di cui al presente punto, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelli riguardanti gli interventi di nuova edificazione, ridotti del 50%. 3. Per gli interventi di modifica della destinazione d uso eseguiti con o senza opere, decorsi 10 anni dalla fine lavori o dalla validità del provvedimento abilitativo, è dovuto il contributo di costruzione per la parte inerente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Per le fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si specifica che il contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione non comprende le tariffe, i costi e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, del gas e di ogni altro servizio pubblico. Nel caso in cui l opera per la quale è richiesto il provvedimento abilitativo preveda diverse destinazioni d uso all interno dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione d uso. Art. 5 - Costo di costruzione Il contributo di costruzione comprende il costo di costruzione determinato in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione.

4 Il costo di costruzione in assenza di apposita determinazione della Giunta Regionale che fissi i nuovi costi è adeguato annualmente in ragione dell intervenuta variazione percentuale dell indice dei prezzi al consumo, determinata dall ISTAT per il mese di giugno dell anno prima. I relativi aggiornamenti si applicano alle richieste ed alle dichiarazioni presentate a decorrere dall entrata in vigore delle nuove tariffe. 1. Per gli interventi su immobili con destinazione residenziale il costo di costruzione è determinato con le modalità di cui al D.M Con riferimento alla tipologia degli interventi, la consistenza soggetta al contributo di cui al presente articolo, è così determinata: a) per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, su tutte le superfici dell edificio; b) per gli ampliamenti o addizioni volumetriche, sulla nuova porzione di edificio (la percentuale di incidenza viene però calcolata in base alle caratteristiche dell intero edificio); Nel caso che un intervento riguardi la realizzazione di più unità abitative in unica palazzina con altezze interne superiori a 270 cm., la percentuale di applicazione è quella corrispondente alla tabella di cui al D.M. 10/05/ Per gli interventi con destinazione turistico ricettiva, commerciale e direzionale il costo di costruzione viene calcolato sul costo di costruzione documentato. Nel caso di mancanza del costo di costruzione documentato, si individuano le seguenti soglie di attenzione, riferire al costo unitario per ogni metro quadrato di superficie lorda di pavimento: Tipo di intervento commerciale/direzionale turistico/alberghiero Nuova Costruzione ,00 mq ,00 mq. Ristrutturazione. 600,00 mq.. 750,00 mq. L aggiornamento dei valori di cui alla succitata tabella, qualora necessario, sarà attuato con le modalità e i tempi di aggiornamento del costo di costruzione. Il servizio gestione del territorio comunale potrà ridurre in misura non superiore al 20% le soglie di attenzione sopra individuate quando, con riferimento al singolo intervento e sulla scorta della documentazione presentata dal richiedente, ritenga che il costo di quest'ultimo sia inferiore dai parametri di cui alla precedente tabella. Nel caso in cui all interno di un edificio residenziale siano presenti destinazioni turistico - ricettive, commerciali e direzionali in misura inferiore al 25% della superficie utile abitabile presente, la quota del costo di costruzione è determinata con le modalità di cui al D.M , e con la quota percentuale prevista per le altre unità immobiliari presenti in tabella. Nel caso in cui tale destinazione sia superiore al 25% della superficie utile abitabile dell intero edificio, viene considerato ad uso turistico - ricettivo, commerciale o direzionale ed il costo di costruzione viene calcolato sul costo documentato. Viene fissato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 48, comma 4, legge regionale n. 12 del 2005 per gli interventi destinati ad attività commerciale, direzionale e turistico - alberghiero, il contributo commisurato al costo di costruzione nella percentuale fissa del 10% del "costo documentato di costruzione" ovvero al "costo effettivo dell'intervento" (computo metrico estimativo). Art. 6 - Provvedimenti abilitativi a titolo gratuito Il contributo di costruzione non è dovuto nei seguenti casi: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell imprenditore agricolo professionale, ai sensi della vigente normativa; b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in attuazione di strumenti urbanistici, previa, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l'interesse pubblico; c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità; d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all'interno dei perimetri dei centri abitati; e) per i manufatti ad uso accessorio previsti dalle norme di P.G.T., per le recinzioni, le sistemazioni esterne, i muri di contenimento, le cabine elettriche, i pozzi, le cisterne, le pensiline di uso pubblico e le tettoie a sbalzo. La quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi: a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;

5 b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari, intendendosi per tali quelli non riconducibili ad edifici di lusso ai sensi del D.M. LL.PP , destinati alla residenza di un unico nucleo familiare; c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; d) per gli interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso, quando l'interessato si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; e) per gli interventi relativi ad attività industriali e artigianali; f) per gli interventi da eseguirsi nelle aree destinate a Edilizia Economica e Popolare ai sensi della L.167/62 e s.m.i.; Art. 7 - Edilizia convenzionata Per gli interventi ricompresi nei piani per l edilizia economica e popolare, sono dovuti i soli oneri di urbanizzazione che comprendono anche il costo delle opere di urbanizzazione di cui all art.35 comma 8 lettera a) e comma 12 della legge n. 865/1971. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge n. 865/1971, sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali e direzionali. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Art. 8 - Consistenza degli interventi in zona agricola Ai fini della determinazione degli oneri concessori per interventi realizzati nelle zone agricole da soggetti non iscritti negli albi provinciali, sono utilizzati gli importi indicati per ciascuna tipologia di intervento. Art. 9 - Interventi su immobili destinati ad attività sportiva Per gli interventi su immobili destinati ad attività sportiva realizzati dai privati, saranno applicate le tariffe relative agli interventi per attrezzature sportive per le strutture fisse aventi destinazione attinente a quella sportiva, mentre per le attrezzature fisse a carattere residenziale (es. casa del custode) o commerciale (es. ristoranti, locali di svago, bar) saranno applicate le tariffe relative a tali destinazioni compresa la quota del costo di costruzione. Art Varianti in corso d opera e Contributo per l ultimazione dei lavori 1. Le varianti in corso d opera, partecipano al pagamento del contributo di costruzione, esclusivamente quando comportino un maggiore volume, superficie utile, numero delle unità immobiliari e destinazione d uso rispetto agli atti originari, applicando le tariffe in vigore alla data di presentazione di idoneo provvedimento abilitativo. 2. L inosservanza dei termini fissati per l ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del relativo provvedimento abilitativo. In tal caso sarà richiesta per le parti non ultimate la presentazione di nuova pratica a completamento, la quale comporterà la corresponsione del contributo di costruzione riferito al solo costo di costruzione, di una quota percentuale nel caso di opere residenziali e del 10% sul costo documentato delle opere ancora da eseguire per le opere riguardanti il commerciale artigianale turistico/alberghiero direzionale. La parte di contributo riferita agli oneri di urbanizzazione sarà dovuta nei seguenti casi: - negli ambiti soggetti a piano attuativo a seguito di decadenza dei termini convenzionali e/o atto di collaudo positivo delle opere di urbanizzazione previste da convenzione; - negli ambiti di completamento e/o nei lotti liberi;

6 Art Modalità di pagamento Nel caso di permesso a costruire, l entità del contributo dovuto è determinata dall Ufficio competente al momento del rilascio dell atto autorizzativo e deve essere comunicata agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contestualmente alla comunicazione di avvenuto rilascio del permesso a costruire. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, pena l applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è corrisposto per l importo complessivo al momento del ritiro dell atto autorizzativo. Nel caso di opere soggette a SCIA o DIA ai sensi delle disposizioni vigenti, il contributo calcolato dal professionista asseverante, deve essere versato entro i 10 giorni successivi alla presentazione della Denuncia Inizio Attività. Se la valutazione del tecnico asseverante non fosse corretta, il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione agli interessati che saranno tenuti entro i successivi 10 giorni al versamento della somma dovuta a conguaglio. Trascorso inutilmente il suddetto termine saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa. Il contributo commisurato al costo di costruzione è corrisposto al momento del ritiro dell atto autorizzativo. Il titolare di Permesso a costruire o altro atto autorizzativo all esecuzione di interventi di natura urbanistico edilizia, una volta ricevuta la comunicazione, potrà presentare richieste di chiarimenti o istanze volte ad una nuova determinazione del contributo qualora rilevi errori di valutazione, errori di calcolo, ecc.. La presentazione delle suddette istanze non interrompe i termini fissati per il versamento del contributo dovuto. Art Versamento del contributo in sanatoria I contributi previsti per il permesso a costruire o le attestazioni di conformità in sanatoria devono essere corrisposti entro trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di determinazione della sanzione di pagamento. Per il ritardato o omesso pagamento delle somme dovute si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa. Non è ammessa la rateizzazione degli importi. Art Rateizzazione Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 11, qualora l importo del contributo per il costo di costruzione sia superiore a 516,00, è ammessa la rateizzazione del versamento del costo di costruzione in due rate. La prima rata è corrisposta al momento del ritiro dell atto autorizzativo, mentre la seconda rata sarà corrisposta ad un anno dal pagamento della prima rata. La rateizzazione del costo di costruzione deve essere richiesta con specifica comunicazione entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui all art. 12 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, e comporta la costituzione di idonea garanzia fidejussoria di importo pari alla somma della seconda rata, aumentata degli interessi legali ed incrementata del 40%, in favore dell Amministrazione Comunale e con scadenza di mesi 15 a partire dalla data del versamento della prima rata. L Amministrazione richiederà il pagamento della fideiussione passati 10 giorni dalla data di scadenza della seconda rata. Lo svincolo della polizza presentata a garanzia della rateizzazione del contributo sarà disposta con specifica Determina del Responsabile del Servizio. Art Restituzione del contributo Il contributo per oneri concessori è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare e pertanto non risulta dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo dell atto autorizzativo. Qualora il titolare di atti autorizzativi alla realizzazione di interventi di natura edilizia e/o urbanistica provveda al versamento del contributo dovuto senza dare effettiva esecuzione ai suddetti interventi, potrà richiedere la restituzione delle somme versate, senza interessi. L esecuzione di opere parziali correlate all intervento edilizio (scavi, demolizioni, fondazioni, ecc.), anche se di lieve entità, si connota come esecuzione dell intervento e pertanto non darà la possibilità di restituzione delle somme versate, fatto salvo l avvenuto ripristino originario dei luoghi attraverso demolizione delle opere eseguite; resta altresì salva la possibilità, per particolari e motivati casi, di restituzione parziale del contributo con idonea determinazione del Responsabile del Servizio.

7 L Ufficio competente effettuate le verifiche e gli accertamenti necessari disporrà la restituzione delle suddette somme con specifica Determina. Art Costo documentato di costruzione Il costo documentato di costruzione previsto dal presente Regolamento è quello risultante da specifico computo metrico estimativo dell opera da eseguire, redatto dal progettista, con allegata dichiarazione asseverante che la stima è stata eseguita tenendo conto di tutti i lavori necessari per rendere l opera agibile e che la stessa è stata predisposta sulla base del prezziario di cui al vigente bollettino delle opere edili della Camera di Commercio della Provincia di Bergamo con riferimento alla data di richiesta del provvedimento abilitativo. L ufficio tecnico potrà procedere alla verifica della stima asseverata e, qualora riscontrasse errori e/o omissioni, comunicherà il corretto importo dovuto ad integrazione di quanto precedentemente versato. Art Disposizioni Finali Il presente regolamento è applicabile alle pratiche edilizie presentate dopo la data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle definizioni ed alle procedure previste dalla normativa comunale nonché dalla vigente legislazione regionale e nazionale. Art Specifiche Vista la vigente legislazione e normativa in materia, si determina che: - i locali indicati quali sottotetti agibili ma non abitabili (accessibili mediante scala interna/esterna) se di altezza media netta superiore a 240 cm., verranno conteggiati nella S.U. e non nella S.N.R.; - i locali interrati indicati quali lavanderie, bagni e tavernette di altezza netta superiore a 240 cm., verranno conteggiati nella S.U. e non nella S.N.R.; Nel caso di varianti in corso d opera riferite a provvedimenti abilitativi per i quali è richiesto il pagamento della differenza degli oneri, i conteggi di quanto dovuto dovranno essere riferiti alla data di richiesta delle varianti, sottraendo il versamento già effettuato in occasione del rilascio dell originario provvedimento abilitativo. Per gli incrementi relativi alle caratteristiche particolari dei fabbricati (art. 7 del D.M. n. 801 del 10 maggio 1977) il calcolo del costo di costruzione dovrà tenere conto dell intero fabbricato e, non solo del locale che presente le richiamate caratteristiche; in caso di realizzazione di più palazzine con unico piano interrato destinato a box presentato con unico titolo abilitativo, il calcolo del costo di costruzione sarà unico;

8 Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici art. 1. Costo unitario di costruzione Il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadrato di superficie è pari all' 85% di quello stabilito con d.m. 3 ottobre 1975, n. 9816, emesso ai sensi dell'art. 8 della legge 1 novembre 1965, n (dall'articolo 6, commi da 1 a 4, della legge n. 10 del 1977, come sostituiti dall'articolo 7, della legge n. 537 del 1993, con il trasferimento alle regioni della competenza alla determinazione del costo base di costruzione al mq.) art. 2. Superficie complessiva (Sc) 1. La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr). 2. Le superfici per servizi ed accessori riguardano: a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze; b) autorimesse singole o collettive; c) androni di ingresso e porticati liberi; d) logge e balconi. 3. I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico. art. 3. Superficie utile abitabile (Su) 1. Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi. art. 4. Edifici con caratteristiche tipologiche superiori 1. Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla legge n del 1 novembre 1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 7 per ciascuno dei seguenti elementi: a) superficie utile abitabile (Su); b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr); c) caratteristiche specifiche. art. 5. Incremento relativo alla superficie utile abitabile 1. L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile: 1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5%; 2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15 %; 3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30%; 4) oltre 160 metri quadrati: 50%. 2. Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie utile abitabile dell'intero edificio. art. 6. Incremento relativo alla superficie non residenziale (i2) 1. L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi al l'intero edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su): oltre il 50 e fino al 75% compreso: 10%; tra il 75 e il 100% compreso: 20%; oltre il 100% : 30%

9 art. 7. Incremento relativo a caratteristiche particolari (i3) 1. Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%: 1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati; 2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi; 3) altezza libera netta di piano superiore a m 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale; 4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari; 5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari art. 8. Classi di edifici e relative maggiorazioni 1. Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati negli articoli 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici. 2. Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono così individuate: classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione; classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5 % ; classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10% ; classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15%; classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20% ; classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25% ; classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30% ; classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%; classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%; classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45% ; classe XI: oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50%. art. 9. Superficie per attività turistiche, commerciali e direzionali (St) 1. Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedente art. 8, qualora la superficie netta (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori (Sa), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile. art. 10. Costruzioni in zone sismiche o con sistemi non tradizionali 1. Per gli edifici da eseguire in zone sismiche e per quelli realizzati con sistemi costruttivi non tradizionali ai fini della determinazione del costo di cui al precedente art. 1 non si applicano le maggiorazioni previste a tale titolo dalle vigenti disposizioni relative ai costi a mq. dell'edilizia agevolata. (disposizione non più operante dopo che il costo di costruzione è determinato dalle regioni) art. 11. Prospetto 1. Il procedimento per l'applicazione del presente decreto è riepilogato nell'allegato prospetto. art. 12. Periodo di applicazione del costo di costruzione 1. Il costo di costruzione di cui al precedente art. 1 trova applicazione fino ad un anno dalla data del presente decreto. (attualmente il costo di costruzione è determinato dalle regioni, a seguito del trasferimento delle competenze ai sensi dell'articolo 6, commi da 1 a 4, della legge n. 10 del 1977, come sostituiti dall'articolo 7, della legge n. 537 del 1993)

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