4. AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI REDDITI PERCEPITI DA SPORTIVI DILETTANTI E DA CORI E BANDE MUSICALI DILETTANTISTICHE

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1 Servizio circolari per la clientela Circolare n. 04/2018 del 22 febbraio MODELLI INTRASTAT NOVITA Premessa; 1.2 Disciplina anno 2018; 1.3 Tabella riepilogativa; 1.4 Termini di presentazione. 2. COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO) NOVITA Premessa 2.2 Termini per la comunicazione dei dati delle fatture; 2.3 Semplificazioni previste; 2.4 Integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT 3.1 Quadro normativo; 3.2 Ambito soggettivo. 4. AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI REDDITI PERCEPITI DA SPORTIVI DILETTANTI E DA CORI E BANDE MUSICALI DILETTANTISTICHE 4.1 Ambito applicativo; 4.2 Somme esclude dal reddito; 4.3 Decorrenza.

2 1. MODELLI INTRASTAT NOVITA PREMESSA Con il provv. Agenzia delle Entrate n sono state definite le misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT, in attuazione dell art. 13 co. 4-quater del DL n. 244 (conv. L n. 19). Con tale provvedimento, l Amministrazione finanziaria ha previsto, a partire dal 2018: l abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale; la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile; l innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata: da ,00 a ,00 euro, per gli acquisti intracomunitari di beni; da ,00 a ,00 euro, per gli acquisti di servizi; l innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la compilazione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l ammontare di cessioni di beni intra-ue effettuate sia inferiore alla soglia di ,00 euro); la semplificazione delle modalità di compilazione del campo Codice Servizio, ove presente nei modelli. Tali misure sono volte ad evitare duplicazioni negli adempimenti comunicativi e a ridurre le informazioni fiscali e statistiche richieste ai contribuenti, pur nel rispetto della normativa comunitaria. 1.2 DISCIPLINA ANNO 2018 Di seguito, si esamina la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabile dal 2018, con riferimento a ciascuna categoria di operazioni. Le semplificazioni previste dal provv. Agenzia delle Entrate n si applicano a partire dal 2018, ossia con riguardo agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio CESSIONI INTRA-UE DI BENI (MODELLI INTRA-1 BIS) Dal 2018 resta invariato l obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, i modelli INTRA-1 bis dovranno continuare ad essere presentati: con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a ,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile); con periodicità mensile nei restanti casi. Tuttavia, la compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 bis è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale: 2

3 superiore a ,00 euro, ma inferiore a ,00 euro ACQUISTI INTRA-UE DI BENI (MODELLI INTRA-2 BIS) Dal 2018 è abolito l obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a ,00 euro. Per tali soggetti i dati statistici sono: acquisiti dall Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015; resi disponibili all Agenzia delle Dogane, all ISTAT e alla Banca d Italia. I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare uguale o superiore a ,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici. In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a ,00 euro PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE (MODELLI INTRA-1 QUATER) Dal 2018 resta invariato l obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi (generiche) rese verso soggetti UE. Pertanto, i modelli INTRA-1 quater dovranno continuare ad essere presentati: con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato prestazioni intracomunitarie per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a ,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile); con periodicità mensile nei restanti casi. Compilazione del campo Codice Servizio L unica modifica prevista per i modelli INTRA-1 quater riguarda la compilazione del campo Codice Servizio, in quanto viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto: si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Inoltre, viene prevista l introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE (MODELLI INTRA-2 QUATER) Dal 2018 è abolito l obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-ue per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a ,00 euro. Per tali soggetti, i dati statistici sono: acquisiti dall Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015; resi disponibili all Agenzia delle Dogane, all ISTAT e alla Banca d Italia. I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi da soggetti UE per un ammontare uguale o superiore a ,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici. In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a ,00 euro. Compilazione del campo Codice Servizio Analogamente ai modelli INTRA-1 quater, è prevista una modalità di compilazione semplificata del campo Codice Servizio. 3

4 Anche in relazione ai modelli INTRA-2 quater, infatti, per la compilazione del campo Codice Servizio si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Inoltre, viene prevista l introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE Dal 2018 vengono modificate le soglie di riferimento (relative all ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei trimestri precedenti) ai fini della determinazione della periodicità trimestrale o mensile di presentazione dei modelli: per gli acquisti di beni, la soglia è stata innalzata da ,00 a ,00 euro su base trimestrale; per le prestazioni di servizi ricevute, la soglia è stata innalzata da ,00 a ,00 euro su base trimestrale. Inoltre, per le cessioni di beni, la soglia di riferimento ai fini dell esonero dalla compilazione della parte statistica dei modelli è innalzata a ,00 euro su base trimestrale VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE SOGLIE L ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna categoria di operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14, 2). Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente. Diversamente da quanto previsto nell ambito della disciplina precedente, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Ad esempio: ai fini della presentazione dei modelli INTRA-2 bis, occorre verificare il raggiungimento della soglia di ,00 euro tenendo conto esclusivamente degli acquisti intracomunitari di beni effettuati; per la presentazione dei modelli INTRA-2 quater, occorre verificare il raggiungimento della soglia di ,00 euro tenendo conto esclusivamente delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari. Pertanto, se nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a ,00 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per ,00 euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni ai fini statistici e non è tenuto a presentare quello dei servizi intracomunitari ricevuti. Superamento delle soglie Fatte salve le semplificazioni disposte dal provv. Agenzia delle Entrate n , continuano ad applicarsi, ove compatibili, le previsioni del DM e della determinazione dell Agenzia delle Dogane n Resta fermo, dunque, che, in caso di superamento della soglia di riferimento nel corso di un trimestre, il soggetto IVA è tenuto a presentare i modelli con periodicità mensile, a decorrere dallo stesso mese in cui la soglia è stata superata, anche per i mesi già trascorsi del medesimo trimestre, contestualmente alla presentazione del primo elenco mensile (circ. Agenzia delle Entrate n. 36). Ad esempio, in caso di superamento della soglia di riferimento per gli acquisti intracomunitari di beni ( ,00 euro) nel mese di febbraio, il modello INTRA-2 bis relativo a gennaio e febbraio deve essere presentato entro il 25 marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella primo e secondo mese del trimestre. 4

5 1.3 TABELLA RIEPILOGATIVA Nella seguente tabella si riepiloga la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile a decorrere dal Disciplina dal 2018 Tipologia di operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di presentazione Semplificazioni Cessioni intra- UE INTRA-1 bis > euro Mensile La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all ammontare di ,00 euro euro Trimestrale - Disciplina dal 2018 Tipologia di operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di presentazione Semplificazioni Acquisti intra- UE INTRA-2 bis euro* Mensile Presentazione ai soli fini statistici < euro - Abolizione dell obbligo Prestazioni rese a soggetti UE INTRA-1 quater > euro Mensile Compilazione semplificata del campo euro Trimestrale Codice Servizio Prestazioni ricevute da soggetti UE INTRA-2 quater euro* Mensile Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del campo Codice Servizio < euro - Abolizione dell obbligo * La soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell ambito della disciplina vigente fino al 2017 (pari a ,00 euro). 1.4 TERMINI DI PRESENTAZIONE I termini di presentazione dei modelli non subiscono variazioni, per cui gli stessi devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 del DM ). Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 5

6 2. COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE NOVITA PREMESSA L art. 1-ter co. 1-2 del DL n. 148, conv. L n. 172, c.d. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 : ha introdotto, con riguardo alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (di cui all art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016), la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale, limitando il numero delle informazioni, nonché la possibilità di inviare in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati del documento riepilogativo; ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97) per l errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alla comunicazione obbligatoria e opzionale effettuata per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il Con il provv. Agenzia delle Entrate n sono: state stabilite le modalità attuative di tali disposizioni; state modificate le specifiche tecniche in precedenza approvate per la trasmissione dei dati delle fatture; stati differiti dal al i termini per: effettuare la comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017; correggere, senza sanzioni, le errate comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE Di seguito si descrivono le novità riguardanti i termini di presentazione della comunicazione (obbligatoria e opzionale) dei dati delle fatture emesse e ricevute TRASMISSIONE DEI DATI CON CADENZA SEMESTRALE Ai sensi dell art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), i soggetti passivi IVA possono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del DL 78/2010): con cadenza trimestrale; oppure con cadenza semestrale. Tale facoltà, come anticipato dall Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco dell e previsto dal successivo provv n , può essere esercitata anche dai soggetti che effettuano la comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) DATI RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE 2017 Il provv. Agenzia delle Entrate n ha fissato al (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame), al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 3 co. 2 della L. 212/2000), il termine di presentazione per il secondo semestre 2017: sia della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010); sia della comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015). La scadenza originariamente prevista per la trasmissione delle citate comunicazioni era il

7 2.2.3 DATI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2018 O PRIMO SEMESTRE 2018 L art. 1 co. 932 della L n. 205 (legge di bilancio 2018) ha differito all (considerato che il cade di domenica) il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del DL 78/2010) relativa: al secondo trimestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza trimestrale; al primo semestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza semestrale. Il provv. Agenzia delle Entrate n ha allineato i termini di effettuazione della comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) con quelli della comunicazione obbligatoria (art. 21 del DL 78/2010) RIEPILOGO DELLE SCADENZE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE PER L ANNO 2018 Di seguito si riepilogano le scadenze della comunicazione (obbligatoria od opzionale) dei dati delle fatture emesse e ricevute per l anno 2018, a seconda che la trasmissione avvenga con cadenza trimestrale o semestrale. Trasmissione dei dati con cadenza trimestrale Scadenza 1 trimestre trimestre trimestre trimestre Trasmissione dei dati con cadenza semestrale Scadenza 1 semestre semestre SEMPLIFICAZIONI PREVISTE Di seguito si illustrano le semplificazioni introdotte dall art. 1-ter co. 2 lett. a) e b) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), a fronte delle quali il provv. Agenzia delle Entrate n ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate per la trasmissione dei dati delle fatture. Le semplificazioni in esame si applicano: sia alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all art. 21 del DL 78/2010; sia alla comunicazione opzionale, di cui all art. 1 co. 3 del DLgs. 127/ DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE Il contenuto della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute può essere limitato ai seguenti dati: partita IVA del cedente/prestatore o cessionario/committente soggetti passivi; codice fiscale del cessionario/committente che non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione; data e numero della fattura; base imponibile IVA; aliquota applicata; imposta; tipologia dell operazione ai fini IVA, nel caso in cui l imposta non sia indicata in fattura. 7

8 È possibile, pertanto, non indicare i dati anagrafici di dettaglio (es. denominazione, ragione sociale e sede) delle controparti coinvolte nell operazione DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER FATTURE INFERIORI A 300,00 EURO Con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo. I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse sono i seguenti: numero e data del documento; partita IVA del cedente o prestatore; base imponibile IVA; aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell operazione, se l operazione non comporta l annotazione dell imposta nel documento). I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute sono i seguenti: numero e data di registrazione del documento; partita IVA del cessionario o committente; base imponibile IVA; aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell operazione, se l operazione non comporta l annotazione dell imposta nel documento). L Agenzia delle Entrate, nell ambito di Telefisco dell , ha precisato che il suddetto importo di 300,00 euro deve intendersi comprensivo di IVA. 2.4 INTEGRAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2017 L art. 1-ter co. 1 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97, per l errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il La previsione riguarda: sia la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all art. 21 del DL 78/2010; sia la comunicazione opzionale, di cui all art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015. Il provv. Agenzia delle Entrate n ha successivamente differito il termine al (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame) al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 3 co. 2 della L. 212/2000). Il comunicato stampa Agenzia delle Entrate n. 11 ha chiarito, inoltre, che le nuove regole descritte in precedenza possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate relative al primo semestre

9 3. ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT L art. 3 del DL 148/2017 convertito estende, a partire dal 2018, l ambito soggettivo di applicazione dello split payment, assoggettando allo speciale meccanismo di assolvimento dell IVA anche gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché tutte le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni. 3.1 QUADRO NORMATIVO La disciplina in materia di split payment è contenuta nell art. 17-ter del DPR 633/72 e nel relativo decreto attuativo (DM ). Tale normativa è stata modificata dall art. 1 del DL 50/2017 conv. L. 96/2017 (e dai DM e ) che, a partire dall , ha esteso l ambito applicativo dello split payment a un più ampio numero di soggetti pubblici, nonché alle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e alle società quotate nell indice FTSE MIB della Borsa italiana. Per l individuazione delle società incluse nella disciplina in argomento, i soggetti passivi IVA devono fare riferimento agli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi dell art. 5-ter del DM , entro il 15 novembre di ogni anno. Per le fatture emesse dall al , sono stati pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze gli elenchi nella loro versione definitiva e corretta, aggiornati da ultimo in data Con l art. 3 del DL 148/2017 l ambito soggettivo di applicazione dello split payment è stato ulteriormente ampliato, in quanto è stato sostituito il co. 1-bis dell art. 17-ter del DPR 633/72 al fine di includere nuovi enti pubblici in precedenza esclusi (quali gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate non soltanto dalle Pubbliche Amministrazioni centrali o locali, bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica. 3.2 AMBITO SOGGETTIVO Pubbliche Amministrazioni Ai sensi dell art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72 e dell art. 5-bis del DM , sono soggette al meccanismo dello split payment, per gli acquisti di beni e servizi effettuati, le Pubbliche Amministrazioni che rientrano nell ambito di applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi dell art. 1 co della L. 244/2007. Enti e fondazioni inclusi dal 2018 Con l introduzione delle lett. 0a) e 0b) nel co. 1-bis dell art. 17-ter del DPR 633/72, l ambito di applicazione dello split payment viene esteso a due nuove tipologie di enti: gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% Società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e società quotate L art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, nella formulazione previgente all entrata in vigore del DL 148/2017, prevede che siano incluse nell ambito applicativo dello split payment, per gli acquisti di beni e servizi: le società controllate di diritto o di fatto (art co. 1 n. 1 e 2 c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; le società controllate di diritto (art co. 1 n. 1 c.c.) direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni; 9

10 le società controllate di diritto (art co. 1 n. 1 c.c.), direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana ovvero fra i soggetti di cui all art. 1 co. 2 della L n. 196; le società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana. Società incluse dal 2018 L art. 3 co. 1 del DL 148/2017 sostituisce le lett. a) - d) dell art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 prevedendo che, a partire dal 2018, rientrino nell ambito applicativo dello split payment : alla lett. a), le società controllate di fatto (art co. 1 n. 2 c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministeri e dai Ministeri; alla lett. b), le società controllate di diritto (art co. 1 n. 1 c.c.), direttamente o indirettamente, da: Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1 co. 2 della L. 196/2009; enti pubblici economici e fondazioni di cui alle precedenti lett. 0a) e 0b) dell art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72; società controllate di fatto dalle Pubbliche Amministrazioni centrali di cui alla lett. a) dell art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72; società partecipate di cui alla successiva lett. c) dell art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72; alla lett. c), società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da: Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1 co. 2 della L. 196/2009; enti pubblici economici e fondazioni di cui alle precedenti lett. 0a) e 0b) dell art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72; società controllate di fatto dalle Pubbliche Amministrazioni centrali di cui alla lett. a) dell art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72; società controllate di diritto da altri enti e società di cui alla lett. b) dell art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72; alla lett. d), le società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana, purché identificate in Italia ai fini IVA. Elenchi delle società soggette a split payment dal 2018 Ai sensi dell art. 5-ter del DM , al fine di agevolare l individuazione delle società soggette a split payment, il Dipartimento delle Finanze pubblica i relativi elenchi: in via provvisoria, entro il 20 ottobre di ciascun anno; in via definitiva, entro il 15 novembre, con effetti a valere dall anno successivo. Dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, gli operatori hanno 15 giorni di tempo per segnalare eventuali incongruenze ed errori. Il il Dipartimento delle Finanze ha reso noti, mediante il proprio sito istituzionale, gli elenchi provvisori per l anno 2018 dei soggetti obbligati all applicazione dello split payment. Tali elenchi, tuttavia, non tengono conto dell estensione soggettiva operata dal DL 148/2017, in quanto sono stati pubblicati anteriormente alla conversione in legge di quest ultimo DISPOSIZIONI ATTUATIVE Le disposizioni attuative dell art. 3 del DL 148/2017 convertito saranno definite con un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. 10

11 3.3.4 DECORRENZA Le nuove disposizioni in materia di split payment troveranno applicazione per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall Pertanto, per le fatture emesse fino al , continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti che assoggettano al meccanismo dello split payment, per gli acquisti di beni e servizi effettuati, le Pubbliche Amministrazioni soggette alla fatturazione elettronica obbligatoria e le società indicate negli elenchi pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze nella loro versione definitiva e corretta per l anno 2017, aggiornati da ultimo in data AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI REDDITI PERCEPITI DA SPORTIVI DILETTANTI E DA CORI E BANDE MUSICALI DILETTANTISTICHE Viene incrementata da 7.500,00 a ,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche. 4.1 AMBITO APPLICATIVO L'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati: ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. 4.2 SOMME ESCLUSE DAL REDDITO Ai sensi dell'art. 69 co. 2 del TUIR (come modificato dalla legge di bilancio 2018), i suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a ,00 (prima 7.500,00) euro. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune. Pertanto, l'esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate: è indipendente dal loro ammontare; non rientra nel suddetto plafond di ,00 euro. 4.3 DECORRENZA La modifica è priva di apposita disposizione di decorrenza. Dalla relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2018 si evince che il nuovo limite di ,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019). Lo Studio rimane sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati, e coglie l occasione per porgere cordiali saluti. STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI Dott. MASSIMO ZANOCCO Dott. MARCO DEPPIERI Dott.ssa LINDA VEDOVATO 11

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