REPUBBLICA ITALIANA. la Corte dei conti. Sezione centrale di controllo. sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

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1 Deliberazione n. 24/2004/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato II Collegio nell adunanza del 11 novembre 2004 * * * Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell azione amministrativa; vista la deliberazione 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 64/D/CP/2000, in data 21 dicembre 2000; vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n. 1/2003/G, con la quale sono stati approvati i programmi di controllo sulla gestione per l esercizio 2003; vista la relazione del Consigliere istruttore concernente gli esiti dell indagine condotta sul Riordino della dirigenza statale: l attuazione

2 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e i nuovi strumenti per la selezione e la formazione dei dirigenti ; vista la nota di deferimento del Consigliere istruttore in data 14 luglio 2004, con la quale il suddetto Consigliere ha trasmesso la relazione; viste l ordinanza in data 29 settembre del Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con la quale è stata convocata la Sezione del controllo in adunanza congiunta, per l esercizio del controllo successivo sulla gestione di cui all art. 3 comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; vista la nota n. 451/04/4 del 5 ottobre 2004, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione a: -Presidenza del Consiglio dei Ministri-Segretariato Generale, Dipartimento risorse umane e strumentali, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio di controllo interno; Presidenza del Consiglio dei Ministri-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ; Ministero degli affari esteri - Gabinetto, Istituto diplomatico, Direzione generale del personale, Servizio di controllo interno; Ministero degli affari esteri Istituto Agronomico d Oltremare; Ministero dell ambiente e della tutela del territorio- Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione generale per i servizi interni del ministero; Ministero delle Attività produttive- Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione per i servizi interni; Ministero per i beni e le attività culturali- Gabinetto, Servizio di controllo interno, Segretariato Generale; Ministero delle Comunicazioni- Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione generale affari generali e personale; Ministero della Difesa-Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione generale per il personale civile; Ministero dell Economia e delle Finanze- Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento dell amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento delle politiche fiscali; Ministero della

3 3 Giustizia-Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento dell organizzazione giudiziaria personale e servizi, Direzione generale personale e formazione; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali Direzione generale per le politiche del personale e gli affari generali; Ministero dell interno-gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento per gli affari interni e territorio-direzione centrale risorse; Ministero dell Istruzione, università e ricerca scientifica-gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell informazione; Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione generale degli affari generali risorse umane e attività ispettive; Ministero delle politiche agricole -Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi-direzione generale per i servizi e gli affari generali; Ministero della Salute -Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento per l ordinamento sanitario-direzione generale per l organizzazione, bilancio e personale; Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato-Direzione generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro - Dipartimento per l attuazione del programma e gestione del personale, Servizio di controllo interno; Corte dei conti -Segretariato Generale, Servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione, Servizio di controllo interno; Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro-Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico finanziarie e del personale; Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Dogane; Agenzia del Demanio; Agenzia del Territorio; Agenzia Protezione Ambiente e per i Servizi Tecnici; udito il relatore Consigliere dott.ssa Sonia MARTELLI;

4 4 comparsi, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato Generale Dipartimento Risorse Umane e Strumentali: Dott.ssa Liliana Serafini; Dipartimento della Funzione Pubblica: Ing. Claudio Rossi Dott.ssa Lorella Mastroianni; Servizio controllo interno: Dott.ssa Giuseppina Perozzi Dott.ssa Annita Fazio Manieri; per il Ministero degli affari esteri: Direzione Generale del personale: Dott.ssa Roberta Savio; Servizio di controllo interno: Dott. Luigi Solari; per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Servizio controllo interno: Dott.ssa Gabriella Girardi; per il Ministero delle attività produttive:direzione per i Servizi Interni: Dott.ssa Antonella Serani; per il Ministero per i Beni e le attività culturali:servizio di controllo interno: Dott. Antonino De Simone; Direzione generale del personale: Dott. Mauro Cotone;per il Ministero delle Comunicazioni:Gabinetto: Dott. Mario Fiorentino; Servizio controllo interno: Dott. Umberto Realfonso; Direzione Generale Affari Generali e Personale: Dott.ssa Concettina Ciminiello; per il Ministero della Difesa: Gabinetto: Dott.ssa Antonietta Fava; Direzione Generale per il Personale Civile: Dott. Salvatore Basile; per il Ministero dell'economia e delle Finanze: Dipartimento dell'amministrazione Generale del personale e dei Servizi del Tesoro: Dott. Giancarlo Del Bufalo; Dipartimento Politiche Fiscali: Dott.ssa Chiara Rulli, Dott. Giancarlo Saffirio, Dott.ssa Sara Caponiti; Ufficio controllo interno: Dott. Giampiero Cardia; per il Ministero della Giustizia:Gabinetto: Dott. Franco Maria Piantelli e dott. Massimiliano De Santis; Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria Personale e Servizi Direzione Generale Personale e Formazione: Dott.

5 5 Angelo Papacchini; per il Ministero dell istruzione, università e ricerca scientifica: Servizio di controllo interno: Dott. Vincenzo Multari; Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione ministeriale dei bilancio, delle risorse umane e dell'informazione: Dott. Bruno Pagnani, Dott. Ferdinando Lazzaro, Dott. Benedetto Maturani, Dott. Giuseppe Cossari;per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali Direzione Generale per le Politiche del Personale e gli Affari Generali: Dott.ssa Oletta Tedaldi; per il Ministero dell interno:dipartimento per gli affari interni e territorio- Direzione Centrale Risorse Umane: Dott, Marcello Giudice; Servizio di controllo interno: Dott.ssa Francesca Garufì; per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:Servizio di controllo interno: Dott.ssa Paola Chiari; Direzione Generale degli Affari Generali Risorse Umane e Attività Ispettive: Dott. Bernardo La Cara;per il Ministero della Salute:Servizio controllo interno: Dott. Dario Putrella; Dipartimento per l Ordinamento Sanitario Direzione Generale per l Organizzazione, Bilancio e Personale: Dott. Alessandro Milonis; per il Ministero delle politiche agricole: Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi Direzione generale per i servizi e gli affari generali: Dott. Roberto Scacchi; per l Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: Direzione Generale: Dott. Vincenzo Allegretti; per la Corte dei conti: Segretariato Generale Servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione: Dott. Italo Guarente Dott.ssa Daniela Greco; Servizio controllo interno: Dott. Danilo Girotti; per la Scuola Superiore della Pubblica

6 6 Amministrazione: Dott. Angelo Maria Petroni; per l Agenzia delle Entrate: Dott. Girolamo Pastorello Dott.ssa Claudia Falomi Dott. Fabrizio Oddi Dott. Vittorio Orsomando Sig. Antonio Di Carlo; per l Agenzia delle Dogane: Dott. Francesco Guarna Dott. Bernardo Coccoli Dott. Giuseppe Napoleone; per l Agenzia del Demanio: Dott. Bruno Marini; per l Agenzia del Territorio: Dott.ssa Marinella Brillante e dott. Angelo Fragiacomo; per l Agenzia Protezione Ambiente e per i Servizi Tecnici: Dott. Giorgio Cesari Dott. Alfredo Ricciardi Tenore Dott. Fabio Tancredi; DELIBERA di approvare con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio la Relazione concernente Riordino della dirigenza statale: l attuazione della legge 15 luglio 2002, n. 145, e i nuovi strumenti per la selezione e la formazione dei dirigenti ; ORDINA ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 6, della legge 20/94: che la relazione stessa sia comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento risorse umane e strumentali, Servizio di controllo interno; alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; al Ministero degli affari esteri- Gabinetto, Istituto diplomatico, Direzione generale del personale, Servizio di controllo interno; all Istituto Agronomico d Oltremare; al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio- Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione generale per i servizi interni del ministero; al Ministero delle Attività produttive- Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione per i servizi interni; al Ministero per i beni e le attività culturali- Gabinetto,

7 7 Servizio di controllo interno, Segretariato Generale; al Ministero delle Comunicazioni- Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione generale affari generali e personale; al Ministero della Difesa -Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione generale per il personale civile; al Ministero dell Economia e delle Finanze-Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento dell amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento delle politiche fiscali; al Ministero della Giustizia- Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento dell organizzazione giudiziaria personale e servizi, Direzione generale personale e formazione; al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali Direzione generale per le politiche del personale e gli affari generali; al Ministero dell interno - Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento per gli affari interni e territorio - Direzione centrale risorse; al Ministero dell Istruzione, università e ricerca scientifica-gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento per la programmazione ministeriale e la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell informazione; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Gabinetto, Servizio di controllo interno, Direzione generale degli affari generali risorse umane e attività ispettive; al Ministero delle politiche agricole - Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi-direzione generale per i servizi e gli affari generali; al Ministero della Salute -Gabinetto, Servizio di controllo interno, Dipartimento per l ordinamento sanitario-direzione generale per l organizzazione, bilancio e personale; all Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato-Direzione generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; al Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro-Dipartimento per l attuazione del programma e gestione del

8 8 personale, Servizio di controllo interno; alla Corte dei conti -Segretariato Generale, Servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione, Servizio di controllo interno; all Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro-Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico finanziarie e del personale; all Agenzia delle Entrate; all Agenzia delle Dogane; all Agenzia del Demanio; all Agenzia del Territorio; all Agenzia Protezione Ambiente e per i Servizi Tecnici; Il Presidente (Dott. Tullio LAZZARO) Il Relatore (Dott.ssa Sonia MARTELLI)

9 9 Deliberazione n. 11/2005/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato in adunanza congiunta dei Collegi I e II del 28 gennaio 2005 * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo, approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; vista la deliberazione n. 24/2004/G del 3 dicembre 2004, con la quale è stata approvata la relazione conclusiva dell indagine concernente Riordino della dirigenza statale: l attuazione della legge 15 luglio 2002, n. 145 e i nuovi strumenti per la selezione e la formazione dei dirigenti ; considerato che, per mero errore materiale, nell intestazione della citata deliberazione è stato riportato soltanto il II Collegio, mentre in realtà - come risulta dall ordinanza presidenziale in data 29 settembre la Sezione era stata convocata in adunanza congiunta dei Collegi I e II, in ragione del carattere di intersettorialità dell indagine in questione;

10 10 preso atto che il Presidente della Sezione ha inserito al punto 2) dell ordine del giorno dell odierna adunanza dei Collegi I e II la Correzione dell errore materiale risultante nella deliberazione n. 24/2004/G adottata dalla Sezione nell adunanza dell 11 novembre 2004 ; ritenuto che occorre provvedere alla correzione dell errore materiale di cui sopra; DELIBERA che nell epigrafe della deliberazione n. 24/2004/G del 3 dicembre 2004 le parole II Collegio e nell adunanza dell 11 novembre 2004, siano sostituite dalle seguenti: in adunanza congiunta dei Collegi I e II dell 11 novembre IL PRESIDENTE f.f. dott. Pietro DE FRANCISCIS Depositata in Segreteria il 7 aprile 2005

11 11 CORTE DEI CONTI Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato RIORDINO DELLA DIRIGENZA STATALE: L ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2002, N. 145, E I NUOVI STRUMENTI PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI (Deliberazione della Sezione Centrale di Controllo sulle Amministrazioni dello Stato in adunanza congiunta n 1/2003) IL MAGISTRATO RELATORE Cons. Sonia MARTELLI

12 12 INDICE 1. Premessa La legge 15 luglio 2002, n. 145 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio Inquadramento sistematico L attività svolta dal Dipartimento della funzione pubblica nelle more dell entrata in vigore del regolamento 23 aprile 2004, n Le Amministrazioni che erano inserite nel ruolo unico Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Superiore della pubblica amministrazione Ministero degli affari esteri Istituto agronomico per l oltremare Ministero dell ambiente e della tutela del territorio Ministero delle attività produttive Ministero per i beni e le attività culturali Ministero delle comunicazioni Ministero della difesa Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Ministero della giustizia Amministrazione degli archivi notarili Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ministero dell interno Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca scientifica Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero delle politiche agricole e forestali Ministero della salute Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) Consiglio Nazionale dell economia e del lavoro Corte dei conti Quadri di riepilogo Le Agenzie fiscali Agenzia del demanio Agenzia delle dogane Agenzia delle entrate Agenzia del territorio Quadri di riepilogo Agenzia per la Protezione dell Ambiente e per i Servizi tecnici (APAT) L attuazione data all art. 14, comma 19 della finanziaria del Considerazioni generali e di sintesi... 79

13 13 1. Premessa Il tema della dirigenza statale è stato già oggetto di attenzione da parte della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. La medesima, infatti, ha valutato sia il suo assetto dopo le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 con il quale sono state dettate norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (trasfuse, poi, nel D.lg. 30 marzo 2001, n. 165, da ora in poi: D.lg. 165) sia la gestione del ruolo unico della dirigenza statale, istituito in attuazione del disposto dell art. 23 dello stesso testo normativo e del relativo regolamento approvato con il D.P.R. n. 150 del 26 febbraio Oggi, l entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145 che ha apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente - induce la Corte ad un controllo, al fine di valutare gli effetti delle novità introdotte sul versante finanziario, organizzativo e gestionale delle amministrazioni dello Stato 2. La Sezione ha, inoltre, previsto un approfondimento sul profilo della formazione della dirigenza, in relazione alle iniziative di cui al comma 14 dell art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002). A tale tema sarà dedicato apposito paragrafo alla fine della relazione. 2. La legge 15 luglio 2002, n. 145 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002 Secondo quanto si legge nella relazione al disegno di legge n. C (il cui testo, approvato con modifiche, è diventato la legge n. 145/2002), intento principale del legislatore era porre rimedio ai numerosi problemi di ordine interpretativo e alle non poche difficoltà ed incertezze attuative 3 determinate dal D.lg. 29 ottobre 1998, n. 387 che, nell integrare e correggere il D.lg. n. 29 del 1993, aveva collocato nell ambito del contratto individuale di lavoro, oltre al trattamento economico, la definizione dell oggetto, degli obiettivi e della durata dell incarico. A tal fine, il 1 comma dell art. 3 della 145 modifica quasi completamente l art.19 del D.lg. 165 (da ora in poi, solo art. 19 ), prescrivendo che le disposizioni introdotte costituiscono norme non derogabili dai 1 Le relative relazioni sono state rispettivamente approvate con le deliberazioni n. 13 del 23 febbraio 2001 e n. 15 del 23 aprile Numerose sono state, dopo la riforma, le deliberazioni della Sezione centrale di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato aventi ad oggetto conferimenti di funzioni dirigenziali. Si richiamano, in particolare, per il 2003, le deliberazioni n. 3, 5, 7, 8, 9, 10, e 16 e, per il 2004, le del. n. 6, 7 e Le problematiche derivanti dalla privatizzazione della dirigenza sono state evidenziate anche dalla Corte nelle citate relazioni.

14 14 contratti o accordi collettivi (sic: lett. n) del 1 c. dell art. 3 della legge n. 145, che aggiunge all art. 19 il comma 12 bis). In particolare, la norma in parola, dopo aver modulato i criteri di cui devesi tener conto nella scelta dei soggetti cui attribuire gli incarichi dirigenziali (ripetendo in modo quasi pedissequo la precedente disciplina), dispone che i tre elementi dianzi indicati (obiettivi, oggetto e durata) siano individuati nell ambito del provvedimento di conferimento, ovvero, per gli incarichi di cui al comma 3 4, di un separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente. In relazione agli obiettivi è, poi, precisato che i medesimi debbano essere stabiliti con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell incarico, mentre per quest ultima si puntualizza che debba essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non possa eccedere, per gli incarichi di funzione di cui ai commi 3 e 4 5, il termine di tre anni e, per gli altri, il termine di cinque. Rimane, comunque, ferma la possibilità di rinnovo. Al contratto individuale di lavoro è, pertanto, rimasta solo la definizione del trattamento economico, da stabilire nel rispetto dei principi definiti dal successivo art. 24, che, nel rinviare ai pertinenti contratti collettivi, precisa che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Le ulteriori modifiche apportate all art. 19 riguardano: l aumento della possibilità di chiamare a coprire posti di livello generale dirigenti di 2^ fascia: il nuovo limite è costituito dal 50 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle singole amministrazioni 6 ; una maggiore flessibilità nella scelta dei soggetti estranei cui conferire incarichi dirigenziali. Ciò si consente sia aumentando la percentuale dei posti conferibili ad estranei -da riferire, anche in tal caso, agli istituendi ruoli delle singole amministrazioni- sia introducendo il comma 5 bis, che prevede una percentuale ad hoc per dirigenti provenienti dalle altre amministrazioni pubbliche, prima compresi negli estranei 7 ; 4 Il comma 3 dell art. 19 disciplina gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali e quelli di livello equivalente, disponendo che i medesimi siano conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti di 1^ fascia del ruolo unico (oggi, dei ruoli dei dirigenti presso le singole amministrazioni) o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali individuate ai sensi del successivo comma 6. 5 Il comma 4 dell art. 19 riguarda gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, per i quali è previsto che il conferimento rivesta la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. 6 L art. 3, comma 147 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha, nuovamente, modificato il 4 c. dell art. 19, portando tale limite al 70 per cento. Lo stesso comma, poi, prevede che per le amministrazioni pubbliche interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche i cui posti di livello dirigenziale generale non superino le cinque unità, il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati. 7 Per la precisione, ciascuna amministrazione può conferire incarichi dirigenziali (di livello generale e non):

15 15 la cessazione degli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia del Governo; la previsione che gli incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali siano compresi fra quelli da affidare a dirigenti non titolari di uffici dirigenziali 8. Il citato art. 3 introduce, inoltre, ulteriori rilevanti novità al D.lg. 165 rimasto, comunque, immutato nel suo impianto originario la cui attuazione è, peraltro, subordinata all emanazione di successivi regolamenti. Ci si riferisce all istituzione presso ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dei ruoli dei dirigenti, in sostituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (v. c. 4 che ha modificato l art. 23 del D.lg. n. 165) e alla disciplina in tema di accesso alla dirigenza (v. c. 5 che ha modificato il successivo art. 28), in relazione alla quale è attribuito alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di migliaia di euro a decorrere dall anno Al riguardo si rileva che, mentre è stata di recente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la normativa necessaria a dare esecuzione al citato art. 23 (v. D.P.R. 23 aprile 2004, n ), per quanto riguarda l accesso alla qualifica di dirigente, è stato emanato solo il d.p.c.m. 11 febbraio 2004, n. 118 con cui è stato approvato il regolamento recante modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l ammissione al corso concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione 10. Ad un regolamento, ancora in fieri, è subordinata anche la definizione delle modalità e delle procedure attuative delle disposizioni in materia di mobilità tra pubblico a persone di particolare comprovata qualificazione personale, in possesso di particolari requisiti (non modificati dalla novella del 2002) entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell 8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (c. 6); a dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purché dipendenti delle amministrazione pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (5 bis). 8 Ad integrazione di tale disposizione l art. 8 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto che alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici, ai sensi dell art. 19, comma 10 del D.lg. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni nel cui interesse l incarico viene svolto. 9 Il DPR n. 108 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dello stesso mese) ha approvato il regolamento recante disciplina per l istituzione, l organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. In esso è previsto che alla data della sua entrata in vigore (e cioè il 14 maggio 2004) in ogni amministrazione sia istituito il ruolo dei dirigenti (che si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale individuato negli atti di organizzazione dell amministrazione) e contestualmente sia soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del consiglio, previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2000, n Entro sessanta giorni dalla data indicata i dirigenti devono essere inquadrati nei ruoli secondo le modalità stabilite. 10 Nelle more del deposito della relazione finale, è stato pubblicato il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, approvato con D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (v. Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2004).

16 16 e privato, fra i cui destinatari sono compresi anche i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (art. 23 bis). Non necessitano, invece, di una normativa di esecuzione le modifiche apportate all art. 21 del citato D.lg. secondo le quali il mancato raggiungimento degli obiettivi e l inosservanza delle direttive imputabili al dirigente valutati con i sistemi e le garanzie di cui all art. 5 del D.lg. 30 luglio 1999, n comportano, ferma restando l eventuale responsabilità disciplinare, l impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, e, solo in relazione alla gravità dei casi la revoca dell incarico, collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all art. 23, ovvero, il recesso dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo 11. L avvertita urgenza di superare le problematiche cui si è fatto cenno ha indotto il legislatore a disporre (v. art. 3, 7 comma) che le modifiche apportate all art. 19 fossero immediatamente applicabili agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato, ove questa figura sia prevista. Onde consentire ciò nel minor tempo possibile, il citato comma, al secondo periodo, ha disposto che i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. A tutela di coloro che, cessati dall incarico non siano nuovamente chiamati a coprire lo stesso posto, è previsto il conferimento di un incarico di livello retributivo equivalente al precedente 12 e, ove non possibile per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, di un incarico di studio di durata non superiore ad un anno, con mantenimento del precedente trattamento economico. La relativa maggior spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, tenendo conto, prioritariamente, dei posti vacanti presso l amministrazione che conferisce l incarico (7 comma citato, ultimo periodo). Per quanto, invece, riguarda gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, la legge non prevede la loro cessazione, disponendo che entro novanta giorni decorrenti dal citato dies a quo possa procedersi all attribuzione di incarichi ai sensi della nuova normativa. Decorso tale termine, gli incarichi medesimi devono intendersi confermati. 11 Il testo previgente disponeva che i risultati negativi dell attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi,.comportano per il dirigente interessato la revoca dell incarico adottata con le procedure previste dall art. 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all art. 19, comma 10 presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che ne abbia interesse. 12 Per incarico equivalente si intende, ai sensi dell art. 13, 4 comma del CCNL per il quadriennio del personale dirigente dell Area 1 quello cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.

17 17 La Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento della funzione pubblica ha fornito con la circolare del 31 luglio avente ad oggetto modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza - le prime indicazioni interpretative delle nuove norme, con particolare riguardo alle disposizioni interessanti la cessazione e l attribuzione degli incarichi dirigenziali nella fase di immediata attuazione della riforma. In particolare, l atto di indirizzo, oltre a precisare quali siano i destinatari della disposta cessazione legale, puntualizza che fra le disposizioni immediatamente applicabili, sia pur in mancanza della determinazione dei ruoli organici dirigenziali delle singole amministrazioni, debbano comprendersi anche le nuove percentuali stabilite dai commi 4, 5 bis e 6 dell art. 19, da calcolare sulla base delle dotazioni organiche in atto, nonché dei posti di funzione previsti istituzionalmente dai singoli ordinamenti per lo svolgimento delle posizioni di fuori ruolo connesse all interesse dell amministrazione. Ulteriori indicazioni riguardano la tempistica dei nuovi decreti di conferimento e un analisi esemplificativa degli atti di ordinaria amministrazione che i dirigenti possono legittimamente adottare nel periodo indicato dalla legge, precisando che la violazione di tali limiti potrebbe costituire fonte di responsabilità per il dirigente e incidere negativamente sulla valutazione dell attività svolta. Da ultimo, viene richiamata l attenzione sulla natura provvedimentale del conferimento e sulla conseguente necessità di comunicare l avvio del procedimento ai soggetti destinatari dell atto conclusivo, ai sensi dell art. 7 della legge 7 agosto 1990, n Inquadramento sistematico Il ritardo nell approvazione dei regolamenti, che avrebbero dovuto rendere operativi da un lato l istituzione dei ruoli presso le amministrazioni che erano inserite nel ruolo unico, dall altro le nuove regole in tema di accesso alla dirigenza, ha determinato la

18 18 necessità di limitare l indagine alla verifica delle conseguenze derivate dall art. 3, c. 7 della legge, che ha disposto l immediata applicazione delle nuove regole agli incarichi di livello dirigenziale generale. La cessazione legale in questa sede prevista ha indotto, infatti, la Corte ad effettuare un esame completo dei dati relativi ai citati posti di funzione esistenti presso tutte le amministrazioni che erano inserite nel ruolo unico, nonché delle Agenzie sottoposte al controllo di questa Sezione, in relazione agli avvicendamenti verificatisi a seguito dell entrata in vigore della legge in esame, onde valutare: le conseguenze sull assetto dell organizzazione; i tempi occorsi all emanazione dei decreti di conferma, equivalenti e di studio; le eventuali modifiche nel trattamento economico corrisposto; i conferimenti a soggetti prima non incaricati; i posti rimasti indisponibili per garantire l equivalenza della spesa in caso di conferimento di incarichi di studio; le decisioni assunte nei confronti di coloro che hanno ricevuto il suddetto incarico alla scadenza del periodo ex lege stabilito; la durata dei nuovi incarichi e il grado di concretezza degli obiettivi individuati nei singoli provvedimenti. Quest ultimo aspetto è stato valutato in relazione agli incarichi conferiti anche in epoca successiva, al fine di esprimere un giudizio che tenga conto anche di eventuali mutati atteggiamenti da parte delle amministrazioni; l applicazione data all art. 7 della legge n. 241 del 1990, sollecitata, unitamente alle altre norme sul procedimento amministrativo, dal Dipartimento della funzione pubblica nella citata circolare del 31 luglio Inoltre, i gravi ritardi nella predisposizione dei Sistemi di valutazione della dirigenza evidenziati dall indagine sulla Ristrutturazione e funzionamento dei Servizi di controllo interno nell ambito delle Amministrazioni statali nel corso del hanno reso indispensabile verificare se nel frattempo si sia in tal senso provveduto, considerato che il corretto funzionamento dei sistemi in parola costituisce, fra l altro, elemento indispensabile ai fini del conferimento degli incarichi e del loro rinnovo, ai sensi rispettivamente degli articoli 19, 1 comma e 21 del D.lg. n In particolare, per quanto riguarda questi profili, si è ritenuto opportuno conoscere anche se e quale attuazione sia stata data all art. 13, 6 c. del CCNL del personale dirigente dell AREA 1 per il quadriennio , che, inserito nel Capo III intitolato Norme comuni, ha disposto che i criteri generali relativi all affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, aggiungendosi, inoltre, che ciascuna amministrazione provveda 13 Vedi pag. 21 e segg. della relazione approvata con deliberazione n. 15/2003/G.

19 19 ad assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l accesso a tali posti. Tanto premesso, al fine di collocare nei pertinenti quadri di riferimento le problematiche emerse nel corso dell istruttoria, si darà conto degli esiti dell indagine distintamente per le amministrazioni che erano inserite nel ruolo unico 14 e per le Agenzie, evidenziando, per ognuna, le peculiarità dei diversi quadri organizzativi nel cui contesto ha trovato applicazione la disciplina della dirigenza. In particolare, per quanto riguarda le Agenzie si fa presente che l indagine ha interessato le Agenzie fiscali e l APAT. Ed infatti, anche questa, pur essendo stato approvato il relativo Statuto quasi contestualmente all entrata in vigore della legge 145, è stata coinvolta dall art. 3 c. 7, che ha trovato applicazione nei confronti dei 2 dirigenti transitati dal Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non è stata, invece, considerata l Agenzia della difesa, tenuto conto che l unico incarico dirigenziale di livello generale presso di essa previsto (quello di Direttore dell Agenzia) non rientra nella disciplina generale prevista dal citato 7 c., bensì in quella specifica dell art.6, secondo il quale le nomine dei Direttori delle Agenzie (e delle altre categorie elencate) conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del Governo, possono essere confermate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si precisa, altresì, che non è stata oggetto di esame l utilizzazione data dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione alle risorse assegnate dall art. 3, c. 5 della legge 145, in quanto la mancata approvazione dei regolamenti previsti per rendere operativa la nuova normativa in tema di accesso alla qualifica di dirigente ha determinato che le medesime non siano state destinate all attuazione della riforma, bensì a corsi di formazione in favore di vincitori di concorsi per dirigenti pubblici, espletati ai sensi del previgente art. 28 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 324 del L assenza di posti del genere presso il Consiglio di Stato, l Avvocatura dello Stato ha comportato che di queste amministrazioni non si darà conto nella trattazione che segue. 15 Hanno trovato copertura nei citati finanziamenti: il ciclo di attività formative destinate ai nuovi dirigenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti; il corso di formazione destinato ai nuovi dirigenti del Ministero della giustizia- Dipartimento della giustizia minorile; il II ciclo di attività formative per i nuovi dirigenti degli enti pubblici; il III ciclo di attività formative destinate ai 93 vincitori del concorso a 134 posti di dirigente di ruolo di cui al bando 6 aprile 1998, modificato con decreto del Direttore della SSPA del 18 gennaio 2001.

20 20 4. L attività svolta dal Dipartimento della funzione pubblica nelle more dell entrata in vigore del regolamento 23 aprile 2004, n. 108 Com è noto, il regolamento di istituzione dei ruoli delle amministrazioni statali è stato emanato il 23 aprile 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il successivo giorno 29, e, pertanto, solo a decorrere dal successivo 14 maggio il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, è stato soppresso e, con esso, tutte le attività che l art. 3 del D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 attribuiva alla competenza del responsabile del ruolo unico 16. Di queste, la legge fa salva solo la cura di una banca dati informatica - da riferire, ovviamente ai ruoli delle amministrazioni attribuendola alla competenza del medesimo Dipartimento. In questo lasso di tempo, il citato Ufficio ha continuato ad acquisire i dati concernenti i dirigenti inquadrati nel ruolo unico presso le amministrazioni e a monitorare il rispetto delle quote percentuali previste dalla legge 145. A seguito di un raffronto fra i dati acquisiti dalle singole amministrazioni (i quali, a loro volta, sono stati confrontati con i decreti ammessi al visto da questa Corte) e quelli in possesso del Ufficio della Presidenza si osserva che, per quanto riguarda sia il periodo anteriore all entrata in vigore della 145 che quello successivo alla cessazione legale, poche sono le differenze rilevate, sulle quali, fra l altro, non si reputa necessario soffermarsi, in considerazione della loro scarsa rilevanza e dell attuale mancanza di interesse ad una loro puntualizzazione. Con riferimento, invece, ai dati relativi alla situazione esistente al 30 aprile 2004, nessuna discrasia emerge fra i dati forniti dalle amministrazioni e i tabulati prodotti dal menzionato Ufficio, ad eccezione di un incarico che quest ultimo dava come conferito e che, invece, non ha mai acquistato efficacia in quanto su di esso si è pronunciata negativamente la Sezione del controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato nel corso dell adunanza del 10 giugno 2004 (v. deliberazione n. 7/2004). Il Dipartimento ha, inoltre, reso noto di aver svolto le attività propedeutiche alla determinazione del fabbisogno di unità dirigenziali occorrenti alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previste dall art. 28, 7 c. del D.lg.165. A tal 16 In particolare, si segnala che il responsabile del Ruolo unico doveva: a) assicurare l acquisizione dei dati per la costituzione e la tenuta del ruolo unico; b) assicurare, tramite un continuo e puntuale monitoraggio, la completezza e l aggiornamento dei dati; c) organizzare ed assicurare, in collegamento con le amministrazioni interessate, gli adempimenti connessi alla tenuta del ruolo unico, necessari alla mobilità dei dirigenti ed al conferimento agli stessi degli incarichi dirigenziali; d) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicità dei concorsi per l accesso alla qualifica di dirigente.

21 21 fine è stata avviata nel mese di agosto 2003 una ricognizione dei posti dirigenziali vacanti presso le amministrazioni dello Stato, ricognizione che, alla data del 7 giugno 2004, risultava essere ancora in corso, in quanto mancavano le risposte di alcuni dei soggetti interpellati. Una volta terminate le relative operazioni, il numero dei posti da coprire mediante corso-concorso sarà comunicato alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione 17. Terminata è, invece, la procedura per favorire l inserimento nelle amministrazioni interessate dei 93 vincitori del concorso per esami bandito dalla Scuola Superiore anteriormente alla legge 145. I nuovi dirigenti stanno partecipando ad un ciclo di attività formative della durata di diciotto mesi, che ha avuto inizio il 21 gennaio L Ufficio ha comunicato di aver svolto anche una costante attività di promozione delle professionalità dei dirigenti collocati a disposizione della Presidenza ai sensi dell art. 6 del D.P.R. n. 150 del 1999, che erano 13 alla data del 7 agosto 2002, 6 il successivo 8 ottobre e tali sono rimasti al 30 aprile Tale attività si è concretizzata, in particolare, nel richiamare l attenzione delle amministrazioni che hanno richiesto il nulla-osta ai fini del conferimento di incarichi ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell art. 19, a valutare la coerenza dei curricula di costoro con le esigenze rilevate delle amministrazioni. Da ultimo, nel corso dell adunanza tenutasi l 11 novembre 2004 il Dipartimento della Funzione pubblica ha fatto presente che, al fine di rendere omogenei i ruoli dei diversi ministeri, ha ritenuto opportuno chiedere alle amministrazioni di inviare, unitamente allo schema del decreto di adozione firmato dal ministro ed alla documentazione relativa alla dotazione organica e alle posizioni di comando, aspettativa, 17 Nel corso dell adunanza è emerso che il Dipartimento per la funzione pubblica ha completato la ricognizione e che le vacanze nella qualifica di dirigente ammontano a 743 posti. Con nota del 22 luglio 2004 il suddetto Dipartimento ha provveduto a dare la relativa comunicazione alla Scuola Superiore, precisando che il corsoconcorso selettivo di formazione di competenza di quest ultima deve riguardare 231 posti.

22 22 fuori ruolo ed incarichi conferiti ai sensi dell art. 19, commi 5 bis e 6 del D.lg. 165, una relazione tecnica illustrativa delle scelte operate. Non avendo ricevuto ancora la relazione tecnica da parte di tutte le amministrazioni, si è ritenuto di non firmare nessuno dei ruoli presentati. 5. Le Amministrazioni che erano inserite nel ruolo unico 5.1 Presidenza del Consiglio dei Ministri Le peculiarità dell organizzazione della Presidenza inducono ad una breve digressione necessaria a meglio comprendere il complesso quadro ordinamentale in cui sono istituite ed operano le strutture generali in questa sede oggetto di esame. Al riguardo, si richiama, in primis, l art. 1 del D.lg. 30 luglio 1999, n. 303, ai sensi del quale costituiscono strutture di livello dirigenziale generale della Presidenza, da un lato, i dipartimenti in cui si articola il Segretariato generale, dall altro gli uffici, nel cui ambito rientrano sia le strutture collocate all interno dei suddetti dipartimenti, sia quelle che sono in posizione di autonomia funzionale ad essi equiparabile. Il successivo art. 7, poi, nel disciplinare l autonomia organizzativa dell amministrazione in parola, attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di individuare con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale e di indicare per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono i Ministri o i Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi. Alla loro organizzazione interna devono provvedere, nell ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o il Sottosegretario delegato. Il Presidente ha, inoltre, facoltà di istituire apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi (art. 7, comma 4). Tanto premesso, si rileva che al momento dell entrata in vigore della 145, l ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio viveva una fase di transizione determinata dall approvazione del d.p.c.m. 23 luglio 2002, che, abrogando il d.p.c.m. 4 agosto 2000 (e successive modificazioni ed integrazioni) e gli altri decreti emessi ai sensi dell art. 7, commi 1, 2 e 3 del D.lg. 30 luglio 1999, n. 303, ha mantenuto ferma l organizzazione vigente sino all emanazione dei decreti di organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale. Secondo l art. 2 del suddetto d.p.c.m. del 2002 che riflette, salvo che per pochissime differenze, l ordinamento preesistente- la Presidenza si articola in:

23 23 13 Dipartimenti e 4 Uffici autonomi (organizzati complessivamente in non più di 46 uffici) preposti in maniera organica ed integrata alle aree funzionali individuate dall art. 2 del D.lg Nello stesso contesto vanno considerati anche il posto di Vice Capo Dipartimento e 2 posti di consulente previsti presso il Dipartimento per la protezione civile, nonché quello di Vice Capo Dipartimento presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; le strutture di missione istituite (e da istituire) ai sensi del menzionato 4 comma dell art ; 4 Dipartimenti (uno dei quali istituito dal d.p.c.m. in esame) e 5 Uffici autonomi -che globalmente si articolano in non più di 10 uffici- adibiti a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio. Nell ambito di questi è compreso l Ufficio per il controllo interno alla cui direzione è preposto un collegio composto da 3 membri, scelti dal Presidente del Consiglio tra i dirigenti di 1^ fascia o equiparati, docenti universitari ed esperti esterni di comprovata professionalità. Il Presidente del collegio è anche Capo dell Ufficio; 4 Uffici indicati come strutture equiparate a quelle generali. Il 5 c. dell art. 5 consente, poi, al Presidente di utilizzare, presso le strutture di volta in volta individuate, dirigenti per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o per altri incarichi specifici previsti dall ordinamento a norma dell art. 19, comma 10 del D.lg. 165/2001, nel numero massimo di 10 per i dirigenti di prima fascia e di 14 per quelli di seconda fascia. A seguito dell entrata in vigore del D.lg. n. 303 del 1999, non si è provveduto ad una definizione della dotazione organica dei dirigenti della Presidenza. Di recente è intervenuto il D.lg. 5 dicembre 2003, n.343, che, introducendo nel decreto legislativo del 1999 l art. 9 bis, ha disposto che questa sia determinata in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione emanati ai sensi dell art. 7, commi 1 e 2. Si rammenta, inoltre, che l ordinamento di settore della Presidenza si sostanzia non solo nell autonomia organizzativa cui sopra si è fatto cenno (i cui effetti possono essere rilevati dall esame comparativo delle tabelle 2, 3 e 4), ma anche in alcune deroghe alle regole fissate dall art. 19. Si richiamano, in particolare, le norme 19 che dispongono che gli incarichi di Capo dei dipartimenti e degli uffici autonomi siano conferiti con d.p.c.m. 18 Oltre alla struttura a supporto del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, denominata Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, espressamente indicata dall art. 2 del d.p.c.m., al momento di entrata in vigore della legge 145 erano istituite altre 2 strutture di missione, una presso il Dipartimento della funzione pubblica e un altra relativa alla gestione stralcio dell ex ufficio del commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto in Albania che è stata prorogata con d.p.c.m. 9 agosto 2002, avente decorrenza retroattiva dal 1 luglio dello stesso anno. 19 V. art. 9 del D.lg. 303, che espressamente richiama gli artt. 28 e 18, 3 c. della legge n. 400 del 1988.

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