REGOLAMENTO IN MATERIA DI DECERTIFICAZIONE. (in attuazione della L.183/2011)

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1 ALL. SUB A) REGOLAMENTO IN MATERIA DI DECERTIFICAZIONE (in attuazione della L.183/2011)

2 PREMESSE - La Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione Adempimenti urgenti per l applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all art. 15, della legge 183 del 12 novembre 2011,nel dettare la nuova disciplina in materia di certificazione amministrativa stabilisce che dal , - le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini o accettare la presentazione di documenti che siano già detenuti dalla stessa o da altre amministrazioni. - al cittadino interessato può essere richiesta la sola produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ovvero l indicazione di tutti gli elementi indispensabili per il reperimento d ufficio delle informazioni e dei dati richiesti. - si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le categorie interessate dal provvedimento : Pubblica Amministrazione 1 : Scuole, Comuni, Province, Regioni, Inps, Asl, Motorizzazione, Questure, Prefetture, Agenzie delle Entrate, Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali e provinciali, Inpdap, Inail etc. Gestori di pubblici servizi 1 : servizi postali, telefonia, acqua, luce, gas, Equitalia, etc. Soggetti privati: banche, notai, assicurazioni, etc. 1. Oggetto Richiamate le premesse, l A.S.L. 2, con il presente regolamento, intende individuare le misure organizzative di cui dotarsi per l efficiente,efficace e tempestiva acquisizione d ufficio dei dati, e per l effettuazione dei controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione. 2. Dati non autocertificabili Non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni normative di settore: certificati medici; certificati sanitari; certificati veterinari; certificati di origine; certificati di conformità CE; certificati di marchi o brevetti; 1 Con il termine altre amministrazioni utilizzato, per brevità, nel presente regolamento si intendono sia la pubblica amministrazione, sia i gestori di pubblici servizi

3 DURC (la norma recita che in luogo del Durc può esserci l autocertificazione ma non che il Durc possa essere autocertificato). 3. Dati autocertificabili A norma degli articoli dal 46 al 49 del D.P.R. 445/2000, possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritte dagli interessati, i seguenti dati : data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali ; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

4 qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 4.Dichiarazione sostitutiva Nei rapporti con l A.S.L. 2, i dati di cui sopra sono sempre autocertificabili. I certificati, pertanto, devono essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà redatte dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000. Gli uffici possono richiedere dichiarazioni sostitutive soltanto per i dati indispensabili all espletamento dell attività istituzionale. 5. Autocertificazioni Per autocertificazioni si intendono : - certificati sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 445/2000; - certificati sostituibili con l esibizione dei documenti di riconoscimento, ai sensi dell art. 45 del decreto citato; - qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da altre amministrazioni. 1 Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale del documento che sostituiscono. 6. Dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà Per dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà si intendono tutte le dichiarazioni di cui all art.47 del D.P.R. 445/2000, rese nell interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti, non certificabili, di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta. 7. Certificazioni rilasciate dall Azienda L A.S.L.2 e, per essa,le strutture complesse competenti possono rilasciare: certificati utilizzabili solo nei rapporti tra privati;essi devono contenere, a pena di nullità, la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto ad organi della Pubblica Amministrazione o a Privati Gestori di pubblici servizi certificati richiesti d ufficio da altre amministrazioni in calce ai quali deve essere apposta la dicitura : Rilasciato ai fini dell acquisizione d ufficio 2 2 come da interpretazione autentica pubblicata sul sito del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione -FAQ

5 certificati da produrre all estero ad Enti pubblici o privati stranieri su cui deve risultare la dicitura valido all estero 3 I diplomi, conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti presso l A.S.L. 2 al termine di un corso di formazione, devono essere rilasciati in originale, privi della dicitura prevista dal c.2 art.40 D.P.R.445/2000, la quale va apposta invece sulla relativa certificazione 4 8. Documentazione ad uso privato Per quanto concerne la richiesta di documento ad uso privato, da parte del cittadino, deve essere effettuata (come di consuetudine) presso il preposto Ufficio Relazioni con il Pubblico. La presente procedura è definita dal Regolamento sul diritto d accesso ai documenti amministrativi, adottato con deliberazione n del Le Strutture Complesse che ricevano richiesta di documentazione ad uso privato, sono tenute ad indirizzare l utente, o a veicolare l istanza dallo stesso prodotta, presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico. 9. Acquisizione dati Ai sensi dell art. 43 della L.445/2000, l A.S.L.2 e, per essa, le strutture complesse competenti, può acquisire direttamente i dati necessari (documenti/ certificazioni ) a perseguire i propri fini istituzionali, sia ricavandoli al proprio interno, se detenuti, sia richiedendoli ad altre amministrazioni che li detengano. Si rammenta che gli uffici non possono accettare certificati esibiti dagli interessati, qualora siano relativi a dati autocertificabili o comunque detenuti dall Azienda o da altre amministrazioni. 10. Flusso di informazioni con altre amministrazioni L Azienda, compatibilmente con le risorse economiche, procederà all implementazione della propria rete telematica in modo tale da garantire la consultazione dei propri dati on line. Nelle more dell attivazione delle convenzioni di cui all art. 58 del D. L.vo 82/2005, l A.S.L.2, e per essa le strutture complesse competenti, riscontra le richieste di informazione, inoltrate da altre amministrazioni, in via prioritaria tramite certificata ovvero con fax/ o comunque con lo stesso mezzo con cui è inoltrata la richiesta. 3 ex art.40c.2 D.P.R.445/2000 come modificato dall art. 15 L.183/ come da interpretazione autentica pubblicata sul sito del ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione - FAQ

6 11. Ufficio Responsabile ex art.15 L.183/2011 Ai sensi della norma in parola, l A.S.L. 2, in relazione alla complessità ed eterogeneità delle attività aziendali, individua quale ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l accesso diretto agli stessi da parte di altre amministrazioni procedenti ogni Struttura Complessa competente per materia. 12.Attribuzioni delle Strutture Complesse Ogni Struttura Complessa, in ragione delle proprie competenze, provvede ad acquisire i dati necessari a perseguire i fini istituzionali e a riscontrare analoghe richieste provenienti da altre amministrazioni, ivi incluso il rilascio di certificati. In particolare, provvede ad espletare, d ufficio o ad impulso di altre amministrazioni, tutte le verifiche ed i controlli sui dati autocertificati dai privati, finalizzate alla conclusione dei procedimenti, ivi compresi i controlli a campione secondo quanto previsto dal successivo art. 14. Inoltre, qualora sia ritenuto necessario in ragione della specificità dei procedimenti trattati, Il Direttore di S.C. può proporre alla Direzione Aziendale un regolamento volto a dettare specifiche misure organizzative, al fine di attuare le disposizioni della L. 183/2011 in modo più mirato rispetto alle esigenze peculiari del servizio. 13. Attribuzioni della S.C. Relazioni Esterne - URP Alla S.C. Relazioni Esterne - URP spetta il coordinamento funzionale delle attività volte a perseguire gli obiettivi fissati dalla L. 183/2011, con particolare riferimento ai compiti di seguito elencati : individuazione delle altre amministrazioni con cui stipulare, se possibile, le convenzioni per l accesso ai dati di cui all art. 58 del D. L.vo 82/2005 e s.m.i. e la predisposizione dei relativi atti, in collaborazione con le SS.CC. Infrastrutture Informatiche e Telecomunicazioni e Affari Generali; la verifica dell avvenuta eliminazione di ogni forma di certificazione non consentita; il costante aggiornamento delle procedure volte alla semplificazione anche attraverso lo studio di metodologie innovative e/o lo snellimento nel flusso dei dati con altre amministrazioni. 14. Controlli a campione Fermo restando il disposto del secondo comma dell art. 12 del presente regolamento, tutti i controlli, anche a campione, di cui all art. 71 del D.P.R. 445/2000, che si rendano necessari, sono autonomamente effettuati da ciascuna Struttura Complessa.

7 Tutte le SS.CC. che effettuano verifiche e controlli sulle autocertificazioni sono tenute alla conservazione dei relativi atti ed agli adempimenti di cui al successivo art Modalità di richiesta da parte di altre amministrazioni La richiesta indirizzata alla struttura complessa aziendale,competente per materia, tramite posta certificata / fax / e - mail deve contenere i seguenti elementi: ufficio di provenienza; oggetto, ben chiaro e completo di tutte le informazioni utili a reperire i dati richiesti. Nel caso si tratti di controllo di un autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione deve essere allegata; firma accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore; indirizzo ( o numero fax) al quale va inoltrata la risposta. 16 Termini procedurali Ogni procedimento, consista esso nella trasmissione, verifica o controllo di dati, sarà evaso dalla Struttura Complessa competente per materia, senza oneri, nel minor tempo possibile e comunque nel termine di 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta presso la struttura deputata. 17. Tracciabilità dei flussi Ogni Struttura Complessa, competente per materia, deve conservare idonea documentazione atta a comprovare l espletamento delle procedure evase inerenti gli adempimenti previsti dalla normativa in parola e dal presente regolamento. 18. Non conformità dei dati autocertificati Nel caso in cui l Azienda e, per essa, la S.C. competente rilevi una non conformità dei dati autocertificati a seguito di verifica dei dati richiesta da altre amministrazioni, la S.C. competente deve predisporre una nota in cui evidenzia l esito della verifica, specificando l irregolarità riscontrata ed i relativi dati corretti ; a seguito di controllo o verifica interni o a riscontro di richieste inoltrate ad altre amministrazioni deve dichiarare, previa istruttoria, la caducazione dell interessato da eventuali benefici qualora la non veridicità verta su dati essenziali, fermo restando il combinato disposto dagli artt. 76 del D.P.R. 445/2000 e 496 C.P. e l applicabilità di eventuali sanzioni disciplinari.

8 19.Sanzioni Si rammenta che costituiscono violazioni dei doveri d ufficio, sanzionabili disciplinarmente, i seguenti comportamenti: accettare e/o richiedere certificati inerenti dati autocertificabili o comunque detenuti dall Azienda e/o da altre amministrazioni 5 Il rilascio di certificati carenti delle diciture di cui all art. 7 c. 1 6 la mancata risposta alla richieste di controllo entro trenta giorni 7 20.Pubblicazione Il presente regolamento, così come quelli più specifici previsti nel precedente art. 12 c. 3 di cui vorranno dotarsi le singole S.C.,è soggetto a pubblicazione sul sito aziendale 8 5 Art. 74 comma 2.lett.a) e Direttiva 14 del 2011 lett a) 6 Direttiva vincolante 14 del 2011 lettb) 7 Direttiva Vincolante n. 14 /2011 lett. e 8 Come disposto alla Lett d) della Direttiva 14 /2011 emanata il dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione

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