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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, SG-Greffe (2006) D/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Via delle Muratte Roma Italia c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax: Caro Presidente, Oggetto: Caso IT/2006/0424: mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiova per la trasmissione dei contenuti agli utenti finali in Italia Commenti di cui all articolo 7(3) della Direttiva 2002/21/EC 1 I. PROCEDURA In data 27 giugno 2006, la Commissione ha ricevuto dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( l Autorità o AGCOM ) la notifica relativa al mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiova per la trasmissione dei contenuti agli utenti finali in Italia 2. La notifica riguarda la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi del significativo potere di mercato ma non i rimedi. 1 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( Direttiva Quadro ), GUCE L 108, , p Corrispondente al mercato 18 della Raccomandazione della Commissione 2003/311/EC dell 11 Febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, GUCE L 114, , p. 45 (la Raccomandazione ). Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2)

2 La consultazione pubblica si è svolta tra il 22 febbraio ed il 22 marzo 3. La consultazione dell'autorità di concorrenza nazionale ( AGCM ) è condotta in parallelo alla consultazione comunitaria. Il 6 e 19 luglio 2006, la Commisione ha inviato all Autorità le richieste di informazioni e le risposte sono state ricevute il 13 luglio ed il 21 luglio In applicazione dell articolo 7, comma 3, della Direttiva Quadro, le Autorità nazionali di regolamentazione (le ANR ) e la Commissione possono esprimere commenti sugli schemi di provvedimento presentati dalle ANR. II. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO II.1 La definizione del mercato La misura regolamentare notificata riguarda mercato all'ingrosso dei servizi di diffusione radiotelevisiova per la trasmissione dei contenuti agli utenti finali in Italia. 4 Secondo l'analisi di mercato condotta dall'autorità, il mercato all'ingrosso dei servizi di diffusione radiotelevisiova per la trasmissione dei contenuti agli utenti finali identificato nella Raccomandazione dovrebbe essere suddiviso nei seguenti distinti mercati: a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica, b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale, c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre, d) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre, e) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre, f) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via cavo, g) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite. Le definizioni di mercato dell Autorità sono basate sull'analisi della sostituibilità che indicano l'assenza di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta tra i servizi di diffusione offerti su piattaforme diverse e/o con l'uso di diverse tecnologie. II.2 Mercati suscettibili di regolamentazione ex ante L'Autorità ha portato avanti il cosidetto test dei tre criteri per determinare quali dei mercati menzionati siano suscettibili di regolamentazione ex ante 5. A parere dell'autorità mentre i requisiti del test sono soddifatti per i mercati da (a) a (c), per i mercati da (d) a (g) non lo sono. 3 Secondo l'articolo 6 della Direttiva Quadro. 4 Mercato 18 della Raccomandazione. 5 I tre crieri elencati nella Raccomandazione considerando 9 sono: 1) la presenza di forti ostacoli non transitori all accesso; 2) la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva; 3) l efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare. 2

3 II.3 L individuazione delle imprese con significativo potere di mercato ( SPM ) Sulla base di tale analisi di mercato, l Autorità intende individuare RAI e RTI quali imprese aventi dominanza collettiva sul mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica mentre nel mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale e nei mercati dei servizi di diffusione radiofonica su reti terrestri, la stessa Autorità non individua alcun operatore con significativo potere di mercato. L arco di tempo coperto dall analisi in questione è di 18 mesi (fino alla fine del 2007). II.3.1. Rilevamento di dominanza collettiva nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica Nel novembre del 2005 erano presenti nel mercato 6 operatori con 12 canali/reti nazionali. Gli operatori principali sono RAI (emittente pubblica), RTI (Mediaset) e Telecom Italia (TI). Il tasso di penetrazione della televisione in tecnica analogica in Italia è di circa 99% (sul numero delle famiglie che possiedono un televisore analogico). Ogni emittente possiede la propria infrastruttura per la fornitura dei servizi (tralicci, siti, immobili, trasmettitori, ripetitori e sistemi d antenne). Secondo l Autorità il mercato italiano dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica è, pertanto, caratterizzato da integrazione verticale laddove lo stesso operatore possiede le frequenze, la rete di trasmissione e fornisce contenuti tramite la propria rete. Dato che il mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica in Italia è caratterizzato da autoproduzione 6, l Autorità considera le vendite c.d. captive come un indicatore del potere di mercato che deve essere completato con l analisi di altri elementi quali: (i) il controllo di infrastrutture difficili da duplicare (il numero e la copertura delle reti analogiche); (ii) le barriere all ingresso del mercato; (iii) l integrazione verticale; (iv) la mancanza di concorrenza potenziale; (v) la presenza di economie di scala; (vi) l accesso a risorse finanziarie; (vii) gli introiti dal mercato a valle; (viii) analoghe quote di mercato; (ix) mancanza di concorrenza sui prezzi; (x) simile struttura dei costi; e (xi) legami informali fra gli operatori (come il controllo congiunto della misurazione dell audience). Per quanto concerne il controllo di infrastrutture difficilmente replicabili (numero e copertura di reti analogiche), la RAI possiede 3 canali 7 ed una copertura della popolazione superiore al 97%. RTI possiede 3 canali 8 che coprono oltre il 94% della popolazione. TI possiede 3 canali 9 con una copertura fra il 69% ed il 90% 10. Le barriere all entrata nel mercato dei servizi di diffusione indicate dall Autorità sono: (i) il futuro spegnimento della 6 I redditi provenienti dall autoproduzione sono di circa 54 milioni di euro per la RAI, più di 62 milioni di euro per RTI e meno di 29 milioni di euro per TI (2005). Tutti sono quasi interamente legati all autoproduzione e, pertanto, non costituiscono un valido indicatore del potere di mercato. Nella sua risposta alla richiesta d informazioni della Commissione, l Autorità conferma che esiste solo un esiguo numero di transazioni sul mercato. Tali transazioni provengono dalle attività di di hosting, gestione e manutenzione della rete e dei servizi di hosting di apparecchiature televisive. 7 RAI 1, RAI 2, RAI 3. 8 Rete 4, Canale 5, Italia 1. 9 La 7, MTV Italia, MTV Flux. 10 Holland Italia possiede 1 rete (Europa TV) con il 78.5% di copertura (Europa 7 è stata di recente acquisita da da RTI per la fornitura di servizi in DVB-H), Il Gruppo editorial L Espresso possiede una rete (ReteA) con il 70.9% di copertura e TBS possiede una rete (Rete Capri) con il 52.2% di copertura. 3

4 rete analogica in favore del digitale 11 ; (ii) la mancanza di frequenze disponibili 12 ; (iii) la non-concessione di licenze (barriere legali) 13 ; (iv) secondo l Autorità, il potere di mercato di RAI e RTI nel mercato a monte è una barriera all entrata degli operatori che necessitano copertura (per ottenere audience) che è resa impossibile in quanto non esistono oggi frequenze disponibili per la trasmissione dei propri contenuti. Per l Autroità il ragionamento è anche valido per il mercato a valle nel quale RAI e RTI detengono una posizione dominante 14 ed è, pertanto, molto difficile per un nuovo entrante ottenere introiti tali da permettergli d investire in infrastrutture. Sull analisi della dominanza collettiva, l Autorità osserva i seguenti criteri. Per quanto riguarda la capacità di accesso, l Autorità rileva che, a sua conoscenza, RAI e RTI non hanno ricevuto da terze parti richieste d accesso a frequenze analogiche od a infrastrutture di trasmissione. Tuttavia, la legge italiana autorizzò gli operatori con una copertura inferiore al 75% (da marzo 2001) ad acquistare siti per la diffusione in tecnica analogica (TI approfittò di tale disposizione). Inoltre, esiste un operatore in Italia (Europa 7) che possiede una licenza senza avere disponibilità di frequenze. Peraltro, l Autorità sostiene che (i) secondo il Piano di Frequenze Analogiche (che non è mai stato attuato) per avere un una rete analogica con copertura nazionale (ad esempio una rete ed un programma con l 80% di copertura) ogni operatore necessita 487 infrastrutture di trasmissione (pertanto RAI e RTI possiedono più infrastrutture di trasmissione di quanto necessario per raggiungere l 80% di copertura) e (ii) RAI and RTI iniziarono a convertire parte della propria rete analogica in digitale senza perdere perciò copertura analogica e (iii) certe imprese hanno acquistato frequenze analogiche (locali) sul mercato per creare nuove reti digitali. Inoltre, l'autorità ritiene che le frequenze non siano utilizzate in maniera efficiente da RAI e RTI. Per quanto riguarda la trasparenza, secondo l'autorità, in un mercato completamente integrato verticalmente (per esempio assenza di strategie di prezzo), la trasparenza deriva dalla mancanza di strategie innovative d'investimento e offerte commerciali, anche a causa della chiusura della tecnologia di trasmissione analogica. Per quanto concerne la sostenibilità della condotta comune nel tempo, secondo l'autorità l elevato numero di frequenze di RAI e RTI deriva da una condotta parallela finalizzata a mantenere il possesso delle frequenze stesse al fine di godere dei vantaggi legati alla proprietà delle infrastrutture di trasmissione ed al fine di avere una copertura ed una qualità per le trasmissioni sulle proprie reti che non possono essere duplicate. 11 La legge prevede lo spegnimento della rete analogica entro il Secondo AGCOM, per l ottenimento di frequenze (per entrare nel mercato) un nuovo attore di mercato è obbligato ad acquistare una parte degli operatori esistenti (per esempio un canale) ; questa non sarebbe un opzione attraente dato che gli investimenti sono molto alti ed il futuro passaggio alla tecnologia digitale e lo spegnimento della rete d infrastrutture di trasmissione analogica rendono per i nuovi entranti la definizione di un piano d investimenti a lungo termine non redditizio. 13 In realtà, gli operatori attualmente presenti sul mercato ebbero la possibilità di acquistare i propri canali grazie a licenze ed altri titoli che diedero loro il diritto di usare le frequenze senza impegnarsi in investimenti importanti per il loro acquisto. Tali condizioni non esistono più oggi nel mercato. 14 RAI e RTI hanno delle quote nel mercato a valle della televisione gratuita rispettivamente di 51.7% e 44.9%, mentre TI ha il 2.2%. Per quanto riguarda i prezzi, secondo la risposta fornita dall Autorità alla richiesta d informazioni della Commissione, RAI e RTI praticano le stesse tariffe pubblicitarie. RAI e RTI presentano anche la stessa percentuale di share (audience) nel periodo che va dal 2002 fino al 2005 (fra il 40% il 50% ciascuna, a seconda della fascia oraria). 4

5 Il vantaggio competitivo acquisito nel tempo da RAI e RTI ha portato ad una concentrazione nel mercato con solo residue possibilità per altri operatori di agire. Secondo l'autorità il fatto che il mercato non sia cambiato dal 1990 prova che RAI e RTI hanno perseguito una strategia comune volta a consolidare le proprie capacità di trasmissione ed il loro stock di frequenze. In questa situazione, RAI e RTI non sono incentivate a deviare da un simile comportamento poiché esso comporterebbe la vendita o l accesso a parte delle loro installazioni e frequenze. Questo non sarebbe coerente con la necessità di aumentare il numero di frequenze e la capacità di trasmissione al fine di implementare la rete digitale, né con lo scopo di massimizzare i proventi nel mercato a valle (pubblicità) tramite l ottenimento di una copertura analogica quanto più ampia possibile nell intento di conseguire quanta più audience possibile. In un simile contesto, è inverosimile che possa aver luogo una reazione da parte dei concorrenti, dal momento che essi detengono una posizione debole sia nel mercato a monte che in quello a valle rispetto a quella detenuta da RAI e RTI. Nelle informazioni aggiuntive fornite, l'autorità indica che il meccanismo di ritorsione sia possibile nel mercato dei contenuti 15 e della pubblicità. Per quanto riguarda quest ultimo mercato, l'autorità evidenzia che si può desumere che future riduzioni nel prezzo degli spazi pubblicitari, finalizzate all incremento del volume delle vendite, produrrebbero effetti controproduttivi dato che RAI e RTI hanno quasi raggiunto la saturazione dei propri spazi pubblicitari, che sono limitati dall'esistenza di vincoli regolamentari. Sulla base della propria analisi, l'autorità intende designare RAI e RTI quali società aventi una posizione dominante collettiva nel mercato della televisione analogica sulla base dei seguenti criteri: (i) quote di mercato alte e simili nel tempo sia nel mercato a monte che a valle ; (ii) la medesima struttura dei costi; (iii) uguali prodotti; (iv) legami formali ed informali tra i due operatori; (v) forti barriere all entrata; (vi) scarsa elasticità della domanda; (vii) insufficienza di sovracapacità; (viii) mancanza di concorrenza potenziale e concorrenza nei prezzi nonché (ix) presenza di forti obblighi regolamentari e legislativi, (x) integrazione verticale degli operatori. Nel suoi commenti sulle conclusioni dell'autorità, l'agcm ha considerato che (1) non essendoci stata nessuna richiesta di accesso per il mercato dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica, non sussiste un mercato rilevante (2) le condizioni necessarie per sostenere una posizione dominante collettiva non sono state appurate, in particolare la capacità di ritorsione sui concorrenti (3) mentre la definizione di mercato risulta attualmente accettabile, non potrà continuare ad esserlo in futuro dato il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale. Tuttavia, l'autorità sottolinea che la propria analisi è in linea con le conclusioni raggiunte dall AGCM nell inchiesta sul settore televisivo del Nel mercato dei contenuti, l'autorità sottolinea che un comportamento collusivo tra RAI e RTI è stato valutato in passato. 16 L AGCM nella sua inchiesta sul mercato del settore televisivo (IC/23 del 2004) dichiara che "la struttura di mercato ha sostanzialmente diminuito gli incentivi a competere dei due operatori incumbent ed ha favorito comportamenti collusivi diminuendo la possibilità per i concorrenti di competere. Infatti, l esistenza di tale duopolio collusivo è facilitata dal fatto che le due imprese dominanti sono verticalmente integrate e si trovano in posizioni complementari in tutti i canali televisivi: dalla diffusione e contratti pubblicitari alle ricerche sull audiance. Inoltre RAI e RTI detengono le reti di trasmissione televisiva che permettono loro di raggiungere un numero maggiore di pubblico rispetto ai loro 5

6 II.3.2. Assenza di SPM nel mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale. L'Autorità non ha rilevato l'esistenza di una posizione dominante, individuale o collettiva, nel mercato dei servizi di diffusione televisivi su rete terrestre in tecnica digitale. Il passaggio dall'analogico a digitale è previsto ex lege per il L'Autorità conclude che: (1) dato che il mercato è ancora in fase sperimentale (2) visto un certo dinamismo che ha portato ad una fluttuazione delle quote di mercato e (3) visto che il 40% del mercato dovrebbe essere concesso all accesso dei fornitori di contenuti a condizioni eque e non discriminatorie, si può desumere che attualmente non vi sia una posizione dominante, individuale o collettiva, sul tale mercato. In ogni caso, l'autorità è cosciente che in futuro ed in assenza di misure correttive- dato il legame strutturale esistente tra il mercato analogico e quello digitale, si potrebbe avere una posizione dominante, individuale o collettiva, sul mercato digitale. II.3.3 Assenza di SPM sul mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre L'Autorità non ha rilevato l'esistenza di una posizione dominate, individuale o collettiva, sul mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre. L analisi dell'autorità è stata svolta secondo i seguenti criteri: (i) struttura del mercato, (ii) quote di mercato, (iii) integrazione verticale, (iv) barriere all entrata. III. COMMENTI La Commissione ha esaminato la notifica e le informazioni addizionali fornite dall Autorità e, tenendo in considerazione la situazione specifica del mercato italiano dei servizi di diffusione televisiova su rete terrestre in tecnica analogica, esprime i seguenti commenti 17 : Domanda dei servizi di diffusione televisiova su rete terrestre in tecnica analogica In assenza di qualsiasi domanda d accesso ai servizi di diffusione televisiova su rete terrestre in tecnica analogica, sia passata che presente, la Commissione ritiene che un asserita collusione tacita possa, in principio, essere esercitata riguardo alla domanda potenziale. Tuttavia, l Autorità ha omesso l analisi dell'esistenza di tale domanda, tenuto conto, in particolare, del prossimo spegnimento delle reti di trasmissione analogiche. Per tale motivo la Commissione invita l Autorità ad analizzare l'esietenza di una potenziale domanda dei servizi di diffusione televisiova su rete terrestre in tecnica analogica. concorrenti. Tali differenze inevitabilmente influenzano la concorrenza per l audience e di conseguenza il mercato pubblicitario e, d altro canto, la posizione simmetrica detenuta nel mercato a monte dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica ha facilitato la collusione tra RAI e RTI evitando le possibili reazioni strategiche dei concorrenti attuali o potenziali. Quindi, la presenza di un duopolio stabile e le difficoltà dei concorrenti di adottare misure adatte induce a ritenere che RAI e RTI godano di una posizione dominante collettiva." 17 Secondo l'articolo 7(3) della Direttiva Quadro 6

7 Base di calcolo delle quote di mercato L Autorità basa le proprie stime sulle quote detenute da RAI e RTI nel mercato rilevante principalmente sul numero di impianti per la trasmissione in combinazione con il numero di frequenze usate nelle varie aree di trasmissione 18. Tuttavia, secondo la notifica, un trasmettitore può servire un numero di utenti compreso fra meno di e più di La Cmmissione, pertanto, ritiene che il numero assoluto di trasmettitori non rappresenti do per sé l indicatore più appropriato per stabilire il potere di mercato nel mercato rilevante. L Autorità utilizza altresì le quote del reddito pubblicitario quale indicatore del potere di mercato. Le parti desiderose di accedere alle reti di trasmissione, interessate esclusivamente a raggiungere la massima copertura di popolazione e di pubblico (e quindi di introiti pubblicitari), possono presentare differenze importanti a seconda del contenuto dei programmi televisivi trasmessi. Alla luce di ciò, l Autorità dovrebbe spiegare più dettagliatamente perché ritiene che il reddito proveniente dal mercato pubblicitario possa essere considerato un indicatore adeguato per stabilire il potere di mercato all ingrosso. I programmi di operatori verticalmente integrati con la stessa posizione/copertura nel mercato dei servizi di diffusione per la trasmissione possono raggiungere quote di audience (e perciò di reddito pubblicitario) completamente differenti a seconda della capacità di attrazione del programma. Poiché la copertura fornita dalle infrastrutture di trasmissione è uno dei rivelatori più idonei della posizione di mercato di ogni emittente e considerando che l Autorità ad oggi non possiede cifre affidabili su tale parametro, si invita l Autorità a continuare a controllare lo sviluppo della copertura nel mercato e a notificare nuovamente il mercato nel caso in cui la copertura di RAI e RTI, in quanto contrapposti agli operatori alternativi, non permetta più di sostenere la presunzione di detenzione congiunta di significativo potere di mercato. Proprietà di infrastrutture (tralicci, siti ed antenne) La Commissione rileva che non tutte le infrastrutture di trasmissione utilizzate dai fornitori di servizi di trasmissione sono di loro proprietà ma che tali infrastrutture sono anche affittate da terzi. Pertanto, la Commissione invita l Autorità a: (1) chiarire nel provvedimento definitivo fino a che punto i fornitori di servizi di trasmissione ritenuti detenere significativo potere di mercato si servono di infrastrutture affittate da terzi e ad analizzare la durata e le condizioni dei contratti di affitto ed il loro impatto sulla possibilità di nuova entrata (per esempio la presenza di clausole d esclusiva). (2) analizzare in che misura i nuovi entranti hanno la possibilità di affittare tali infrastrutture. Obiettivo della collusione In cosiderazione dell integrazione verticale di RAI e RTI, i redditi provenienti da terzi sono attualmente raccolti nel mercato pubblicitario a valle. I profitti protetti dalle parti che colludono si trovano per ora solo in tale mercato. Tuttavia, nella notifica l Autorità non offre nessuna indicazione sul livello dei profitti raggiunti nel mercato pubblicitario. Per tale motivo, la Commissione invita l Autorità a definire nella decisione finale i confini del mercato della pubblicità (pubblicità in TV digitale rispetto all analogica, pubblicità terrestre 18 "80% del numero totale delle installazioni " secondo il paragrafo 399 della notifica. 7

8 rispetto alla satellitare ed alla Internet-TV) e a stabilire il livello di profitti e lo sviluppo del livello dei prezzi in tale mercato, paragonandolo, inoltre, con altri Stati membri dell UE. Rimedi da notificare L attuale notifica non contiene i rimedi in quanto l Autorità intende notificarli in uno stadio seguente della procedura. Quando l'autorità, tenuti in conto i commenti di cui sopra, adotta la misura regolamentare proposta, la Commissione invita l Autorità a notificare il prima possibile i rimedi appropriati da imporre sul mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiova su rete terrestre in tecnica analogica. Secondo quanto stabilito dall articolo 7, comma 5 della Direttiva Quadro, l Autorità deve tenere nel massimo conto i commenti delle altre Autorità di regolamentazione e della Commissione e può adottare la decisione finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione. La posizione espressa dalla Commissione sulla presente notifica non pregiudica altre posizioni che la Commissione potrà assumere con riferimento ad altri schemi di provvedimento. Secondo quanto disposto al punto 12 della Raccomandazione 2003/561/CE 19, la Commissione pubblicherà questo documento sul proprio sito Internet 20. La Commissione non considera confidenziali le informazioni contenute nel presente documento. Tuttavia, l Autorità è invitata ad informare la Commissione, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente, sull eventuale presenza di informazioni ritenute riservate ed a richiedere, pertanto, che tali informazioni siano sottratte alla pubblicazione. La richiesta di riservatezza, effettuata in conformità con la normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni, deve essere motivata. Distinti saluti, p. la Commissione Philip Lowe Direttore generale 19 Raccomandazione della Commissione 2003/561/EC del 23 Luglio 2003 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all articolo 7 della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, GUCE L 190, , p La richiesta deve essere mandata via mail al seguente indirizzo: INFSO-COMP-ARTICLE7@cec.eu.int o via fax al numero:

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