Caso IT/2011/ Decisione della Commissione sulla terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili in Italia

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23/06/2011 C(2011)4645 SG-Greffe (2011) D/10210 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Via Isonzo 21/b I Roma Italia All att. del dott. Corrado Calabrò Presidente Egregio dott. Calabrò, Fax: Oggetto: Caso IT/2011/ Decisione della Commissione sulla terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili in Italia Osservazioni ai sensi dell articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE 1 I. PROCEDIMENTO Il 16 maggio 2011 la Commissione ha protocollato le notifiche dell autorità italiana di regolamentazione, l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), relative alla terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili in Italia. Parallelamente è in corso la consultazione nazionale 2. Il termine per la consultazione a livello dell Unione ai sensi dell articolo 7 della direttiva quadro scade il 23 giugno Il 25 maggio è stata inviata all AGCOM una richiesta di informazioni 3. La relativa risposta è pervenuta il 30 maggio A norma dell articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e la Commissione possono trasmettere all ANR interessata le proprie osservazioni sui progetti di provvedimento notificati Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del , pag. 33. Ai sensi dell articolo 6 della direttiva quadro. A norma dell articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro. Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel

2 II. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO II.1. Contesto Il secondo riesame dei mercati all ingrosso di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili in Italia è stato notificato alla Commissione e da essa valutato nel In base alla sua analisi di mercato, l AGCOM ha designato come detentori di significativo potere di mercato sulle loro reti mobili/sui loro mercati gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni e ha imposto una serie di obblighi, come il controllo dei prezzi per tre anni, sotto forma di periodo di transizione. I livelli delle tariffe di terminazione mobili sono stati stabiliti sulla base di un modello LRIC (valutazione dei costi incrementali di lungo periodo) di tipo top-down, che tiene conto dei costi storici sostenuti dagli operatori di reti mobili 5. L asimmetria tra le tariffe massime di terminazione dei diversi operatori di rete mobile è dovuta, secondo l AGCOM, a costi che sono fuori dal controllo degli operatori, come le diverse date di ingresso nel mercato e di conseguenza la differenza nelle frequenze allocate agli operatori e la tecnologia utilizzata sulle loro reti. WIND e H3G operano le loro reti mobili nella banda di frequenza 1800MHz (GSM) o usano esclusivamente le reti UMTS nella banda di frequenza 2100MHz. Nelle proprie osservazioni la Commissione ha rilevato l elevatezza delle tariffe di terminazione mobili in Italia rispetto ad altri operatori di reti mobili europei. La Commissione ha criticato la metodologia usata dall AGCOM e ha sottolineato l importanza di applicare il modello LRIC in modo da considerare i costi correnti di un operatore efficiente anziché costi storici che consentono di recuperare investimenti inefficienti. La Commissione ha anche formulato osservazioni circa l assenza di adeguata giustificazione dell asimmetria proposta e ha affermato di non essere convinta che tale asimmetria fosse giustificata per nuovi entranti come H3G e WIND, a ben 8 e 11 anni, rispettivamente, dal loro ingresso sul mercato. Inoltre, per quanto riguarda l argomento che i costi più elevati sarebbero dovuti ad un allocazione ineguale delle frequenze, la Commissione faceva osservare che, mentre un allocazione ineguale dello spettro può creare differenze esogene di costi tra gli operatori, vi sono costi d uso dello spettro che non sono legati al traffico e, in quanto tali, non dovrebbero entrare nel calcolo dell incremento delle tariffe all ingrosso del servizio di terminazione di chiamata. Nel preparare la misura oggetto dell attuale notifica l AGCOM, il 4 gennaio 2011, si era basata sulla metodologia e sulle basi teoriche del proprio modello di contabilizzazione 4 Caso IT/2008/0802, SG-Greffe(2008) D/ Tariffe di terminazione mobili imposte dall AGCOM nel secondo riesame: Massimali di prezzo (eurocents) dal TIM, Vodafone, WIND H3G 1 luglio ,7 8,7 11,0 1 luglio ,6 7,2 9,0 1 luglio ,9 5,9 7,0 2

3 dei costi LRIC bottom-up (BU-LRIC) 6. La Commissione non aveva espresso osservazioni su tale notifica. II.2 Definizione del mercato Il progetto di provvedimento notificato riguarda il mercato all ingrosso di terminazione delle chiamate vocali su quattro singole reti mobili in Italia, che corrisponde al mercato 7 della raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti (la raccomandazione) 7. Per terminazione del traffico vocale si intende un servizio all ingrosso fornito dagli operatori sulle loro reti, indipendentemente dal fatto che la chiamata abbia origine sulla rete fissa o sulla rete mobile. Sono escluse le chiamate terminate su reti mobili virtuali perché in Italia forniscono servizi di terminazione solo gli operatori di reti mobili. Pertanto per le chiamate a clienti di reti mobili virtuali l operatore di originazione della chiamata acquista i servizi di terminazione dall operatore di rete mobile ospitante. Secondo l AGCOM, il mercato geografico rilevante corrisponde alla copertura geografica della rete di ogni operatore ed ha dimensione nazionale. II.3 Individuazione del significativo potere di mercato In base alla sua analisi di mercato, l AGCOM propone di designare nuovamente come detentori di un significativo potere di mercato sulle loro reti mobili gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind Telecomunicazioni. L AGCOM basa questa conclusione principalmente sulle quote di mercato degli operatori sui mercati rilevanti (100%) e su altri due criteri che ritiene appropriati, cioè la presenza di ostacoli all ingresso e l esistenza di un contropotere contrattuale. II.4 Rimedi di natura regolamentare L AGCOM propone di prorogare il periodo di transizione proposto in precedenza nell ambito del secondo riesame. La proposta comprende un asimmetria a favore di H3G fino al 1 gennaio Secondo la proposta dell AGCOM le tariffe di terminazione mobili raggiungeranno livelli orientati ai costi solo a partire dal 1 gennaio Il percorso di transizione proposto è illustrato dalla seguente tabella. 6 7 IT/2011/1172, SG-Greffe(2011) D/1814. Raccomandazione della Commissione 2007/879/CE, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ("Raccomandazione sui mercati rilevanti"), GU L 344 del , pag

4 Massimali di prezzo (euro cent) dal TIM, Vodafone, WIND H3G 1 gennaio ,1 5,1 1 gennaio ,6 3,4 1 gennaio ,6 1,6 1 gennaio ,98 0,98 Per quanto riguarda l asimmetria proposta per H3G, l AGCOM sostiene che nel 2012 ci sarà uno squilibrio tra gli operatori nelle frequenze allocate e che il processo di riallocazione e razionalizzazione dell intera banda di frequenze 900 MHz sarà portato a termine solo entro il 31 dicembre Essa considera che l allocazione ineguale di frequenze, in quanto comporta differenze esogene e obiettive di costi tra gli operatori, possa giustificare l asimmetria tra le tariffe di terminazione mobili. Nel progetto di provvedimento l AGCOM non ha tuttavia quantificato l impatto potenziale dell allocazione ineguale di frequenze sui costi di fornitura di servizi di terminazione delle chiamate vocali. A parte il costo medio ponderato del capitale (WACC), l AGCOM non fornisce ulteriori dettagli sull applicazione del modello BU-LRIC, né indica i costi presi in considerazione nel calcolo, né la riconciliazione dei risultati del modello con i conti reali e verificati degli operatori di reti mobili. III. OSSERVAZIONI La Commissione, sulla base della presente notifica e delle informazioni supplementari fornite dall AGCOM, formula le osservazioni sotto esposte 8. Ritardo nell imposizione dell orientamento ai costi e livelli elevati delle tariffe di terminazione mobili in Italia La Commissione osserva che l AGCOM propone l imposizione di tariffe di terminazione mobili orientate ai costi solo a partire dal 1 gennaio 2015, cioè due anni dopo il termine fissato nella raccomandazione della Commissione sulle tariffe di terminazione. La Commissione prende nota della posizione dell AGCOM secondo cui il proposto triennio di transizione all orientamento ai costi dovrebbe iniziare solo il 1 gennaio 2012, ma osserva che tale proposta non è in linea col periodo transitorio prefigurato dalla raccomandazione (fino al 31 dicembre 2012), entro il quale i regolatori nazionali dovrebbero attuare il modello di costi raccomandato e fissare le tariffe di terminazione mobili ad un livello di costi efficiente e simmetrico 9. La Commissione teme che i livelli delle tariffe di terminazione mobili proposti siano, nell intero periodo di transizione quale calcolato dall AGCOM, 8 9 Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro. V. punto 11 e considerando 21 della raccomandazione 2009/396/EC della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, GU L 124 del , pag

5 notevolmente al di sopra di livelli orientati ai costi 10 e alla media dell UE. I livelli proposti per tali tariffe conferiscono quindi vantaggi relativi agli operatori italiani di reti mobili che vanno al di là dell imposizione raccomandata di livelli orientati ai costi. Stando così le cose, la Commissione insiste perché l AGCOM fissi un percorso di transizione che porti a tariffe di terminazione mobili efficienti sotto il profilo dei costi già entro il 31 dicembre 2012, ad esempio limitando il numero di tappe previste dal percorso proposto. Asimmetria nelle tariffe di terminazione mobili degli operatori di rete mobile italiani La Commissione rammenta nuovamente all AGCOM che, in linea di massima, le tariffe di terminazione dovrebbero essere fissate ad un livello che rispecchia il costo di un operatore efficiente, il che dovrebbe dare quindi esito ad un unica tariffa simmetrica. L asimmetria, pur se ammissibile in casi eccezionali, deve essere adeguatamente e compiutamente giustificata. Nella raccomandazione sulle tariffe di terminazione della Commissione si riconosce che tale giustificazione potrebbe dipendere da differenze oggettive di costi al di fuori del controllo dell operatore. Simili differenze possono essere ascrivibili, ad esempio, a un allocazione ineguale di frequenze. Al riguardo, la Commissione invita l AGCOM a tener conto del fatto che, se per l allocazione dello spettro si ricorre a un meccanismo di mercato, come un vendita all asta come è stato fatto in Italia, oppure laddove esista un mercato secondario, le eventuali differenze di costo dovute alle frequenze sono determinate piuttosto da fattori endogeni e possono essere notevolmente ridotte o eliminate 11. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che l AGCOM non abbia fornito una giustificazione adeguata dell asimmetria delle tariffe di terminazione mobili in Italia nel suo schema di provvedimento. Nella presente notifica, scostandosi rispetto alla notifica precedente 12, l AGCOM sostiene che l asimmetria delle tariffe di terminazione mobili sia giustificata esclusivamente dalle differenze tuttora significative nell assegnazione dello spettro. La Commissione ritiene che l AGCOM non abbia spiegato in che misura l allocazione ineguale di frequenze abbia un impatto sulla differenza dei costi di fornitura di servizi di terminazione delle chiamate mobili. L AGCOM non ha inoltre fornito informazioni sulla quantificazione delle potenziali differenze del costo di terminazione delle chiamate vocali sulle reti GSM900, DCS1800 o UMTS Il costo secondo il modello LRIC bottom-up puro è pari, secondo l AGCOM, a 0,98 eurocent/min. V. considerando 16 della raccomandazione sulle tariffe di terminazione. Nella sua precedente notifica (IT/2008/0802), AGCOM affermava che H3G e WIND erano "nuovi operatori" sul mercato mobile e dovevano affrontare quindi consti incrementali di terminazione delle chiamate mobili più elevati. Nelle sue osservazioni la Commissione ha considerato quest argomento non convincente dato il lungo lasso di tempo trascorso dall ingresso di questi due operatori sul mercato. Cfr. anche le osservazioni della Commissione nei casi BE/2006/0433 e LV 2006/

6 Applicazione del modello BU-LRIC La Commissione prende atto che l AGCOM si era basata sulla propria metodologia di modello BU-LRIC. Nella pertinente notifica alla Commissione l AGCOM lasciava in sospeso alcuni aspetti chiave in attesa della valutazione, oggetto dell attuale notifica, del mercato di terminazione delle chiamate mobili. Si tratta in particolare dell inclusione di determinati costi (ossia costi di frequenze supplementari, costi commerciali) nel calcolo del modello, nonché di informazioni dettagliate sul se e sul come si terrà conto dei costi effettivi e verificati forniti dagli operatori di reti mobili. La Commissione invita l AGCOM, per motivi di trasparenza, a fornire maggiori informazioni sulle modalità con cui è stato applicato il modello e su quali costi siano stati considerati pertinenti per i calcoli nell ambito del provvedimento adottato in definitiva 14. Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 5, della direttiva quadro, l AGCOM deve tenere nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può adottare lo schema di provvedimento risultante e, in tal caso, comunicarlo alla Commissione. La presente posizione della Commissione sulla notifica in oggetto non pregiudica l eventuale adozione di altre posizioni riguardo ad altri progetti di misura notificati. Ai sensi del punto 15 della raccomandazione 2008/850/CE 15, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito web. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. La invitiamo a comunicare alla Commissione 16, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente se ritiene che, conformemente alle norme unionali e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che Lei desidera siano cancellate prima della pubblicazione 17. La richiesta deve essere motivata. Distinti saluti per la Commissione Robert Madelin Direttore generale Nella risposta alla richiesta della Commissione l AGCOM ha affermato che i costi delle frequenze e i costi commerciali non erano stati inclusi nel modello finale. Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, GU L 301 del , pag. 23. La richiesta deve essere trasmessa tramite posta elettronica all indirizzo INFSO-COMP- ARTICLE7@ec.europa.eu o via fax al numero La Commissione può informare il pubblico dell esito della sua valutazione prima della scadenza di tale periodo di tre giorni. 6

7 EUROPEAN COMMISSION Bruxelles, 30/06/2011 C(2011) 4895 SG-Greffe (2011) D/10737 Autorità per le Garanzie nelle Communicazioni (AGCOM) Via Isonzo 21/b I Roma Italy All'attenzione del Pres. Corrado Calabró Presidente Fax: Egregio Pres. Calabró, Oggetto: Corrigendum della decisione della Commissione C(2011)4645 del 23 giugno 2011 Decisione della Commissione relative al caso IT/2011/1219: servizi di terminazione si chiamate vocali su singole reti mobili Osservazioni ai sensi dell articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del , pag

8 Nella nota a piè di pagina 5 della decisione, l'ultima riga della tabella 1 luglio è modificata come segue : 1 luglio Distinti saluti, Per la Commissione, Robert Madelin Direttore generale 8

c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax:

c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax: COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23-XII-2005 SG-Greffe (2005) D/207789 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Via delle Muratte 25 00187 Roma Italia c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax: + 39 06

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