COMMISSIONE EUROPEA. Osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2018) 7709 final Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Via Isonzo 21/b I Roma Italia Alla c.a. Prof. Angelo Marcello Cardani Presidente Fax: Egregio professor Cardani, Oggetto: Decisione della Commissione relativa al caso IT/2018/2119: mercato della fornitura all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili in Italia Osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE 1. PROCEDURA Il 16 ottobre 2018 la Commissione ha protocollato una notifica dell'autorità italiana di regolamentazione, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 1, relativa al mercato della fornitura all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili 2 in Italia. 1 2 Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del , pag. 33), quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE (GU L 337 del , pag. 37) e dal regolamento (CE) n. 544/2009 (GU L 167 del , pag. 12). Corrispondente al mercato 2 di cui alla raccomandazione 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (raccomandazione sui mercati rilevanti) (GU L 295 dell' , pag. 79). Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - BELGIO. Telefono: (32-2)

2 Le consultazioni nazionali 3 si sono svolte dal 22 dicembre 2017 al 20 febbraio 2018 e dal 20 febbraio 2018 al 9 marzo Il 22 ottobre 2018 la Commissione ha inviato all'agcom una richiesta di informazioni 4. La risposta è pervenuta il 26 ottobre Il 26 ottobre 2018 la Commissione ha inviato all'agcom una richiesta supplementare. La risposta è pervenuta il 30 e il 31 ottobre Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e la Commissione possono trasmettere all'autorità nazionale di regolamentazione interessata le proprie osservazioni sui progetti di misure notificati. 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI MISURA 2.1. Contesto Il quarto riesame dei mercati all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili in Italia è stato in precedenza notificato alla Commissione e da essa valutato nell'ambito del caso IT/2015/ In base a tale analisi di mercato l'agcom ha individuato come detentori di un significativo potere di mercato sulle loro reti/mercati mobili gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind Telecomunicazioni e quattro operatori full MVNO 6, cioè BT Italia, Lycamobile, Noverca e Postemobile. L'AGCOM ha imposto una serie di misure correttive, tra cui il controllo dei prezzi. L'obbligo di contabilità dei costi è stato imposto unicamente ai quattro operatori MNO. Per stabilire i livelli delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili (MTR) si è seguito un modello bottomup basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (modello BU-LRIC) e detti livelli sono stati fissati a 0,98 cent/min per il periodo di regolamentazione compreso tra il 2014 e il L'AGCOM ha aggiornato anche il costo medio ponderato del capitale (WACC), fissando al 10,25% il WACC nominale al lordo delle imposte. Nelle sue osservazioni la Commissione ha sottolineato l'importanza della trasparenza nel processo decisionale normativo, invitando l'agcom a includere nel suo provvedimento definitivo ulteriori dettagli sui parametri di input del modello BU-LRIC utilizzato per calcolare le MTR in Italia In conformità all'articolo 6 della direttiva quadro. In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro. C(2015) 5524 Un operatore full MVNO funziona in modo analogo a un operatore di rete mobile (MNO), ma non dispone di frequenze proprie. È pertanto responsabile delle proprie infrastrutture, operazioni e assistenza ai clienti, ed ha un ampio controllo su tutti i prodotti e servizi che offre sul mercato. 2

3 2.2. Definizione del mercato Secondo la definizione dell'agcom, il mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate vocali sulle reti mobili include la fornitura dei servizi di terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso da parte degli operatori di reti mobili e degli operatori di reti mobili virtuali; esso comprende quindi la terminazione di tutte le chiamate vocali, a prescindere dal tipo di rete o dal soggetto che effettua le chiamate. Il mercato geografico rilevante, secondo l'agcom, coincide con la copertura geografica della rete di ciascun operatore ed è nazionale Determinazione del significativo potere di mercato L'AGCOM propone di notificare dodici operatori quali detentori, a livello individuale, di un significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di terminazione delle chiamate sulle loro reti: quattro operatori MNO (Iliad Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. 7 ) e otto operatori MVNO (BT Italia S.p.A., Digi Italy S.r.l., Fastweb S.p.A., Lycamobile S.r.l., Noverca S.r.l., PosteMobile S.p.A., Vectone S.r.l. e Welcome Italia S.p.A.). L'AGCOM fonda le sue conclusioni prevalentemente sulle quote di mercato (100%) che gli operatori detengono sui mercati rilevanti nonché sui criteri principali riportati di seguito: i) elevate barriere all'ingresso (poiché solo l'operatore di rete stesso è in grado di offrire la terminazione di chiamata sulla propria rete); ii) quote di mercato; iii) economie di scala e di diversificazione; iv) assenza di un potere contrattuale dell'acquirente; v) capacità degli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato di comportarsi in un prossimo futuro in modo indipendente da concorrenti e clienti Misure correttive di natura regolamentare L'AGCOM intende imporre a tutti gli operatori con un significativo potere di mercato una serie di obblighi, anche in materia di: i) accesso; ii) trasparenza; iii) non discriminazione e iv) controllo dei prezzi 8. Per quanto riguarda il controllo dei prezzi, l'agcom stabilisce le tariffe per il 2021 mediante un aggiornamento dell'attuale modello BU-LRIC 9. L'AGCOM conferma l'esclusione della tecnologia LTE 10 dal calcolo dei costi incrementali efficienti dei servizi mobili di terminazione delle chiamate vocali, in quanto l'uso di tale tecnologia non sarebbe rappresentativo di un ipotetico operatore italiano efficiente. L'AGCOM sottolinea che la percentuale di volumi di terminazione di traffico voce su rete LTE (Voice over LTE, VoLTE) rimarrà molto ridotta durante l'orizzonte Nel 2016 la fusione di H3G e Wind Telecomunicazioni ha portato alla creazione di un nuovo operatore MNO, WindTre. L'approvazione della procedura di fusione ha consentito l'ingresso sul mercato di un nuovo operatore MNO Iliad che ha tratto vantaggio dagli impegni imposti dalla Commissione europea a H3G e Wind. Come nella precedente analisi di mercato, gli obblighi relativi al controllo dei prezzi non si applicano alla terminazione di chiamate originate al di fuori dello Spazio economico europeo. Il modello di costi BU-LRIC attuale è stato adottato nel La tecnologia 4G utilizzata per fornire servizi di voce. 3

4 temporale di tale analisi di mercato 11, in quanto l'architettura di rete LTE non è stata ancora adottata in modo omogeneo dagli operatori italiani 12. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che l'attuale modello BU-LRIC utilizzato dall'agcom non è concepito per tenere conto della diffusione della tecnologia LTE. Secondo l'agcom, il ricorso a un'architettura di rete LTE per il calcolo dei volumi di terminazione del traffico voce (VoLTE) non sarebbe rappresentativo di un ipotetico operatore italiano efficiente 13. Di conseguenza, al fine di determinare la tariffa di terminazione simmetrica efficiente, l'agcom ha aggiornato in particolare le proprie stime relative ai volumi di traffico e alla loro distribuzione tra le diverse tecnologie (2G e 3G) 14. I risultati dei calcoli modellizzati, che tengono conto delle ipotesi formulate dall'agcom in relazione al traffico complessivo di voce e dati nonché della migrazione dalla tecnologia 2G a quella 3G, mostrano livelli fluttuanti di costi efficienti di terminazione vocale. I costi di terminazione vocale modellizzati si riducono sensibilmente nel 2019, risalgono nel 2020 e diminuiscono nuovamente nel Al fine di prevenire la fluttuazione delle tariffe di terminazione, l'agcom propone di applicare le seguenti tariffe: MTR proposte Risultati del modello BU-LRIC ,98 0,94 0,82 0,70 0,98 0,82 0,84 0,70 Tabella 1: MTR in Italia ( cent/min) 11 Secondo le informazioni fornite dagli operatori, il traffico di terminazione VoLTE attualmente rappresenta il 3,5% del traffico. 12 Gli operatori italiani utilizzano ancora principalmente un'interconnessione basata su centri di commutazione radiomobile (Mobile Switching Centres, MSC), mentre l'interconnessione IP non è ancora stata attuata in modo uniforme dagli operatori mobili. L'AGCOM intende lanciare in tempi brevi uno specifico procedimento volto a definire le specifiche tecniche necessarie per realizzare l'interconnessione IP nelle reti mobili. 13 L'AGCOM spiega che il traffico VoLTE rappresenta soltanto il 3,5% circa dei volumi totali e che rimarrà trascurabile durante l'orizzonte temporale di riferimento per la presente analisi di mercato. L'AGCOM aggiunge che la tecnologia LTE non è utilizzata in maniera omogenea tra gli operatori. L'AGCOM ritiene infine che, qualora un operatore costruisse la propria rete avvalendosi della tecnologia LTE, la impiegherebbe solo per fornire agli utenti finali servizi di connettività dati a banda ultra larga, per cui il costo incrementale di lungo periodo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile non subirebbe variazioni. 14 Il tasso di crescita medio annuale del traffico di terminazione vocale è pari al 10,5% nel periodo compreso tra il 2017 e il Inoltre, secondo le stime dell'agcom, la percentuale del traffico 2G registra un calo, passando dal 61% nel 2017 all'11% nel L'AGCOM ritiene proporzionato non applicare la nuova tariffa in maniera retroattiva e confermare la tariffa già applicata da tutti gli operatori mobili nel

5 Nelle sue risposte alle richieste di informazione della Commissione, l'agcom ha confermato che le MTR proposte sono state determinate considerando la stima dei volumi e il tasso di migrazione del traffico voce dalle reti 2G alle reti 3G. L'AGCOM ha spiegato che il suo obiettivo è prevenire la fluttuazione delle MTR in un breve lasso di tempo e mantenere il medesimo livello di riduzione (0,12 cent/min) tra il 2019 e il L'AGCOM propone inoltre di stabilire le tariffe dei servizi relativi ai kit di interconnessione 16, dato che sono considerati servizi accessori essenziali per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate mobili 17. Costo medio ponderato del capitale (WACC) L'AGCOM propone inoltre di aggiornare il costo medio ponderato del capitale (WACC) coerentemente con la metodologia già adottata per il mercato delle reti fisse e tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato nel settore delle reti mobili. 16 Le tariffe per i kit di interconnessione mobile sono fissate allo stesso livello di quelle per i kit di interconnessione fissa in quanto la tecnologia e l'hardware sono gli stessi, per cui non esistono ragioni per fissare prezzi diversi. 17 L'AGCOM sottolinea che un prezzo eccessivamente alto rappresenta una barriera elevata per gli operatori MVNO che devono acquistare kit di interconnessione persino dall'operatore MNO ospitante al fine di poter utilizzare il servizio di accesso radio (airtime). Vi è di conseguenza una notevole differenza tra il numero di kit di interconnessione acquistati dagli operatori MNO e il numero di quelli acquistati dagli operatori MVNO, differenza che porta questi ultimi a sostenere costi di terminazione più elevati. 5

6 Parametri Nuovo WACC WACC Tasso privo di rischio 18 2,31% 4,44% Costo del debito 19 4,61% 6,97% Scudo fiscale 24,00% 27,50% Aliquota fiscale 33% 36% Costo del debito al lordo delle imposte Premio di rischio sul capitale proprio 5,2% 7,93% 6,07% 3,10% Rapporto 49% 52% d'indebitamento 20 Asset Beta (beta esente da 0,47 - debiti) 21 Equity Beta (beta dei fondi propri) Costo del capitale proprio al netto delle imposte Costo del capitale proprio al lordo delle imposte WACC nominale al lordo delle imposte 0,92 1,21 7,90% 8,19% 11,79% 12,80% 8,55% 10,25% Revoca delle misure correttive Poiché la tariffa di terminazione mobile è calcolata utilizzando un modello di costi BU-LRIC, l'agcom non ritiene proporzionato continuare ad applicare l'obbligo della contabilità dei costi agli operatori MNO e propone pertanto di revocare tale obbligo nell'attuale decisione Il tasso privo di rischio considera una media su cinque anni dei BTP (obbligazioni italiane) a dieci anni. 19 Si tratta del tasso di interesse medio al 31 dicembre 2017 delle obbligazioni degli operatori considerati. 20 Si osserva la variazione giornaliera del rapporto di indebitamento di ciascuno degli operatori comparabili selezionati nell'arco di un periodo di due anni. 21 Si calcola la media dell'asset beta di ciascun operatore comparabile nell'arco di un periodo di due anni. 22 Nel terzo riesame del mercato l'agcom ha imposto l'obbligo della contabilità dei costi unicamente agli operatori MNO, in quanto lo ha ritenuto sproporzionato per gli operatori MVNO. 6

7 3. OSSERVAZIONI La Commissione ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall'agcom e formula le seguenti osservazioni Necessità di garantire che la clientela possa trarre il massimo beneficio da tariffe dei servizi di terminazione efficienti e basate sui costi L'AGCOM propone di aggiornare il suo attuale modello BU-LRIC puro, adottato nel 2011, al fine di determinare le tariffe di terminazione simmetriche efficienti. La Commissione osserva che l'agcom propone un periodo di riduzione graduale di due anni per il 2019 e il 2020 (rispettivamente 0,94 cent/min e 0,82 cent/min), con tariffe che non derivano direttamente dal suo aggiornamento del modello e che riflettono solo parzialmente l'evoluzione stimata del traffico voce e la sua distribuzione tra le diverse tecnologie. La Commissione prende atto che le giustificazioni dell'agcom relative alla proposta di un periodo di riduzione graduale fanno riferimento in particolare ai risultati dei calcoli modellizzati dei costi. La Commissione osserva che una volatilità su base annua così elevata dei risultati modellizzati è relativamente inconsueta La Commissione esorta pertanto l'agcom a verificare la plausibilità delle ipotesi utilizzate nel modello relative alle previsioni dei volumi di traffico voce e dati e alla migrazione tra diverse tecnologie, al fine di rispecchiare l'evoluzione più probabile del mercato. La Commissione ritiene infine che, quando un'autorità nazionale di regolamentazione è stata in grado di aggiornare un modello esistente, la fissazione delle MTR al livello dei costi efficienti effettivamente modellizzati potrebbe avere un impatto favorevole sulla transizione verso una tariffa unica europea, e in particolare sull'eventuale necessità di un periodo di transizione 24. Alla luce di quanto precede, la Commissione esorta pertanto l'agcom ad attuare, nel suo provvedimento definitivo per il 2019 e il 2020, le MTR risultanti direttamente dal suo modello di costi aggiornato, quale ulteriormente verificato Approccio armonizzato al calcolo del WACC L'AGCOM propone di rivedere il proprio calcolo del WACC, fissando all'8,55% il nuovo WACC. La Commissione osserva che i periodi di calcolo dei valori medi utilizzati dall'agcom per fissare alcuni parametri (come il tasso privo di rischio, il costo del debito, il rapporto di indebitamento e l'asset beta) non sono stati applicati in modo coerente (ad esempio cinque anni per il tasso privo di rischio, due anni per il rapporto di indebitamento e il fattore beta, e un valore a una data specifica per il costo del debito). Ciò non sembra essere adeguatamente giustificato ed è probabile che determini incongruenze nell'approccio dell'agcom. La Commissione invita 23 In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro. 24 A norma dell'articolo 75 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (attualmente in fase di adozione formale), la Commissione adotta un atto delegato che determina una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'unione e una tariffa unica massima di terminazione delle chiamate vocali su reti fisse a livello dell'unione (congiuntamente denominate "tariffe di terminazione delle chiamate vocali a livello dell'unione"), applicabili a partire dal 31 dicembre

8 pertanto l'agcom a giustificare ulteriormente il suo approccio nel provvedimento definitivo o a riesaminarne la coerenza al fine di elaborare una prassi regolamentare omogenea nel mercato interno per quanto riguarda il WACC ed i relativi parametri specifici. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l'agcom tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione, e può adottare il progetto di provvedimento risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. La posizione della Commissione sulla notifica in oggetto lascia impregiudicata l'eventuale adozione di altre posizioni riguardo ad altri progetti di misura notificati. A norma del punto 15 della raccomandazione 2008/850/CE 25, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito internet. La Commissione non ritiene che le informazioni ivi contenute abbiano carattere riservato. La invitiamo a comunicare alla Commissione 26, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente, se ritiene che, conformemente alle norme dell'ue e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che Lei desidera siano cancellate prima della pubblicazione 27. La richiesta deve essere motivata. Distinti saluti. Per la Commissione Roberto Viola Direttore generale 25 Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 301 del , pag. 23). 26 La richiesta deve essere trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo CNECT- ARTICLE7@ec.europa.eu o via fax al numero La Commissione può rendere pubblico l'esito della sua valutazione prima della scadenza di tale periodo di tre giorni. 8

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