COMMISSIONE EUROPEA. Osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2015) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Via Isonzo 21/b Roma Italia Alla c.a. Prof. Angelo Marcello Cardani Presidente Fax: Egregio Prof. Cardani, Oggetto: Decisione della Commissione relativa al caso IT/2015/1768: mercato della fornitura all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili in Italia Osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE 1. PROCEDURA Il 3 luglio 2015 la Commissione ha protocollato una notifica dell'autorità italiana di regolamentazione, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 1, relativa al mercato della fornitura all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili 2 in Italia. 1 2 Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del , pag. 33), modificata dalla direttiva 2009/140/CE (GU L 337 del , pag. 37) e dal regolamento (CE) n. 544/2009 (GU L 167 del , pag. 12). Corrispondente al mercato 2 di cui alla raccomandazione 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (raccomandazione sui mercati rilevanti) (GU L 295 dell' , pag. 79). Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO Telefono:

2 La consultazione nazionale 3 si è tenuta dal 9 febbraio al 26 marzo Il 14 luglio 2015 la Commissione ha inviato all'agcom una richiesta di informazioni 4. La risposta è pervenuta il 17 luglio A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e la Commissione possono trasmettere all'autorità nazionale di regolamentazione interessata osservazioni sugli schemi di provvedimenti notificati. 2. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO 2.1. Contesto L'ultima analisi in ordine di tempo, la terza, dei mercati all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili in Italia è stata notificata alla Commissione e da questa valutata nel In base all'analisi di mercato condotta, l'agcom ha designato come detentori di un significativo potere di mercato sulle loro reti/mercati mobili gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind Telecomunicazioni, ai quali ha imposto una serie di rimedi, tra cui il controllo dei prezzi. Per stabilire i livelli delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili (MTR) 6 si è seguito un modello bottom-up basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo ("BU-LRIC"). Secondo l'agcom, l'asimmetria tra le MTR dei diversi operatori di rete mobile (MNO) era giustificata dalle diverse bande di frequenza assegnate, da cui derivava una differenza di costo oggettiva ed esogena. La Commissione ha replicato criticando i ritardi nell'attuazione della raccomandazione sulle tariffe di terminazione del e i livelli relativamente elevati delle MTR in Italia. Contestando la scelta di un percorso di riduzione (cosiddetto glide-path) che causa ritardi nell'applicazione di MTR fissate a un livello efficiente, la Commissione ha esortato l'agcom a privilegiare piuttosto una traiettoria da cui scaturissero MTR efficienti in termini di costo già entro il 31 dicembre 2012, ad esempio tramite la limitazione del numero di tappe del glide-path. 3 4 In conformità dell'articolo 6 della direttiva quadro. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro. 5 Caso IT/2011/1219, SG-Greffe (2011) D/10210; C(2011) 4645 final. 6 7 Nel provvedimento definitivo scaturito dal terzo ciclo di analisi l'agcom ha imposto le MTR seguenti: Prezzo massimo TIM, Vodafone, H3G ( cent/min.) WIND dal 1 o luglio ,5 3,5 dal 1 o gennaio ,5 1,7 dal 1 o luglio ,98 0,98 Raccomandazione della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (raccomandazione sulle tariffe di terminazione), GU L 124 del , pag

3 La Commissione ha commentato anche l'inconsistenza della giustificazione addotta per l'asimmetria proposta e ha criticato la scarsa trasparenza circa l'applicazione del modello BU-LRIC, chiedendo all'agcom di precisare maggiormente le modalità applicative seguite per il modello e i costi considerati ai fini dei calcoli approntati per il provvedimento definitivo adottato Definizione del mercato Lo schema di provvedimento notificato riguarda il mercato all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili in Italia. Per terminazione delle chiamate vocali s'intende un servizio all'ingrosso fornito dagli operatori sulle loro reti quale che sia l'origine della chiamata (ossia, da rete fissa o mobile, nazionale o internazionale). Sono comprese le chiamate la cui terminazione è assicurata dai cosiddetti operatori virtuali su reti mobili full (full MVNO) che oggi, contrariamente all'epoca dell'ultima analisi, forniscono servizi di terminazione sulle proprie reti. Secondo l'agcom, dal punto di vista geografico il mercato rilevante corrisponde alla copertura geografica della rete di ciascun operatore ed ha dimensione nazionale Determinazione del significativo potere di mercato In base all'analisi di mercato condotta, l'agcom propone di continuare a designare come detentori di un significativo potere di mercato sulle loro reti mobili i quattro MNO, ossia H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind Telecomunicazioni, cui propone ora di aggiungere quattro full MVNO (BT Italia, Lycamobile, Noverca e PosteMobile) come detentori di un significativo potere di mercato sulla rispettiva rete. L'AGCOM fonda le sue conclusioni prevalentemente sulle quote di mercato (100%) che gli operatori detengono sui mercati rilevanti e sugli altri criteri principali seguenti: i) presenza di elevate barriere all'ingresso (poiché solo l'operatore di rete stesso è in grado di offrire la terminazione di chiamata sulla propria rete); ii) economie di scala e di varietà; iii) capacità degli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato di tenere nel prevedibile futuro un comportamento indipendente da concorrenti e clienti Rimedi di natura regolamentare L'AGCOM propone di assoggettare i quattro MNO e i quattro full MVNO agli obblighi seguenti: i) obbligo di accesso; ii) obbligo di trasparenza (compreso l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento); iii) obbligo di non discriminazione; iv) controllo dei prezzi (in base a un modello BU-LRIC puro). L'AGCOM propone altresì di imporre ai quattro MNO l'obbligo di redigere una contabilità dei costi, che reputa invece sproporzionato estendere ai quattro full MVNO data la quota ancora esigua che detengono sul mercato (attorno al 7,2% nel 2014). Con riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi, l'agcom continua ad applicare un modello BU-LRIC puro per il calcolo delle MTR. Nello schema di provvedimento l'agcom ha aggiornato il costo medio ponderato del capitale (WACC) che intende applicare e, per gli operatori mobili, propone ora di fissare al 10,25% il WACC nominale al lordo delle imposte. Il WACC proposto per gli 3

4 operatori mobili è determinato in base agli ultimi dati di mercato e in linea con la metodologia adottata in esito alle precedenti notifiche relative al mercato delle reti fisse 8, seppur adattata per tener conto delle specificità del settore mobile. L'AGCOM continua a escludere la 4G in tecnologia LTE dal calcolo dei costi incrementali efficienti della terminazione di chiamate vocali su rete mobile, sostenendo che nel prevedibile futuro gli operatori continueranno a consegnare chiamate in voce soprattutto tramite la tecnologia 2G o 3G, riservando la 4G alla trasmissione dei dati. A parte la revisione del WACC, nello schema di provvedimento l'agcom fornisce tuttavia solo dettagli limitati sugli altri fattori che influiscono sul modello BU-LRIC o sugli elementi di costo presi in considerazione nel calcolo. Per il prossimo periodo coperto dall'analisi di mercato l'agcom propone ora di fissare le MTR aggiornando il modello BU-LRIC puro attualmente d'applicazione con: a) nuovi dati di traffico sui volumi e un nuovo rapporto picco-media; b) il nuovo WACC. Il modello produce un'unica tariffa efficiente per l'intero periodo, vale a dire che non fornisce tariffe annuali fondate su ipotesi di efficienza dei costi su base annua. L'AGCOM propone di conseguenza d'imporre agli operatori che detengono un significativo potere di mercato un prezzo massimo per la fornitura di servizi di terminazione su rete mobile in Italia quantificato in 0,98 cent/min per l'intero periodo L'AGCOM propone di non applicare il prezzo massimo al traffico che ha origine al di fuori dello Spazio economico europeo 10, perché la misura sarebbe a suo avviso sproporzionata, soprattutto a causa: i) dello sbilanciamento dei flussi di traffico tra l'italia e i paesi extra-ue/see (a favore dei volumi di chiamate in uscita) e ii) del forte sbilanciamento delle tariffe di terminazione (in media significativamente superiori nei paesi extra-ue/see). Questi due effetti determinano una perdita di entrate per gli operatori italiani. Per quanto riguarda l'attuazione di questo regime di tariffe di terminazione differenziate, l'agcom spiega che gli operatori saranno in grado di stabilire Cfr. casi IT/2013/1489 e 1490, SG-Greffe(2013) 20947; C(2013) 8862 final. Nel quadro della consultazione nazionale l'agcom aveva inizialmente proposto una tariffa efficiente di 0,92 cent/min per il 2017, ma, in esito ai proposti aggiornamenti del WACC e del rapporto picco-media, reputa oggi più consona una tariffa di 0,98 cent/min. Per i quattro MNO già sottoposti all'obbligo derivante dal significativo potere di mercato la tariffa proposta si applicherà con effetto retroattivo dal 1 o gennaio 2014 (a sostanziale conferma della tariffa applicata attualmente). Per i quattro MVNO che per la prima volta saranno designati come detentori di un significativo potere di mercato la tariffa proposta si applicherà una volta entrato in vigore il provvedimento definitivo. Dallo schema di provvedimento sembrava che la discriminante per la diversità di trattamento nell'applicazione del prezzo massimo fosse l'origine extra-ue della chiamata. Rispondendo alla richiesta d'informazioni della Commissione, l'agcom ha tuttavia precisato che la discriminante è piuttosto il fatto che la chiamata abbia origine al di fuori del SEE (caso in cui l'obbligo di prezzo massimo non sarà applicato) o all'interno del SEE (caso in cui è invece applicato). L'AGCOM ha confermato che le chiamate in provenienza dagli Stati membri del SEE saranno trattate alla stregua di quelle che hanno origine nell'ue. 4

5 l'origine della chiamata tramite il riconoscimento del numero chiamante in base ai meccanismi indicati dall'unione internazionale delle telecomunicazioni nella raccomandazione sull'individuazione internazionale del numero del chiamante. In risposta alla richiesta d'informazioni della Commissione l'agcom ha confermato che gli operatori italiani stabiliranno in accordi bilaterali con gli operatori del transito come affrontare le situazioni in cui risulta impossibile determinare l'origine della chiamata. L'AGCOM ha altresì confermato l'intenzione di vigilare su tali accordi per accertarsi che l'origine della chiamata sia identificata in modo corretto. 3. OSSERVAZIONI La Commissione ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall'agcom e formula le osservazioni seguenti 11. Trasparenza del modello di costo applicato La Commissione rileva che, nello schema di provvedimento, l'agcom illustra solo limitatamente i dettagli dei parametri confluiti nel modello BU-LRIC usato per il calcolo delle MTR in Italia. Ne consegue la difficoltà di valutare in tutti i risvolti l'adeguatezza delle metodologie applicate dall'agcom per dimensionare e modellare i principali parametri usati, così come dei dati di input. La Commissione sottolinea l'importanza della trasparenza nel processo decisionale nel campo della regolamentazione, anche per consentire alle parti che subiscono gli effetti del provvedimento di offrire un contributo significativo all'autorità di regolamentazione. Nell'ottica della trasparenza, la Commissione invita pertanto l'agcom a precisare ulteriormente, nel provvedimento definitivo, le modalità applicative seguite per il modello, i costi considerati ai fini dei calcoli e le modalità precise che hanno portato l'autorità al risultato finale di una tariffa efficiente di 0,98 cent/min per il Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l'agcom tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione, può adottare lo schema di provvedimento risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. La posizione della Commissione sulla notifica in oggetto lascia impregiudicata l'eventuale adozione di una posizione diversa riguardo ad altri schemi di provvedimento notificati. A norma del punto 15 della raccomandazione 2008/850/CE 12, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito internet. La Commissione non ritiene che le informazioni qui contenute abbiano carattere riservato. La invitiamo a comunicare alla Commissione 13, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente, se ritiene In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro. Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 301 del , pag. 23). La richiesta dev'essere trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo 5

6 che, conformemente alle norme dell'ue e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che Lei desidera siano cancellate prima della pubblicazione 14. La richiesta dev'essere motivata. Distinti saluti. Per la Commissione Robert Madelin Direttore generale CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu o via fax al numero La Commissione può rendere pubblico l'esito della sua valutazione prima della scadenza di tale periodo di tre giorni. 6

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