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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, SG-Greffe (2007) D/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Via delle Muratte Roma Italia c.a: Pres. Corrado Calabrò Fax: Caro Presidente, Oggetto: Caso IT/2007/0575: servizi di originazione delle chiamate mobili verso numerazioni non geografiche in Italia Apertura della Fase II di investigazione ai sensi dell'art. 7(4) della direttiva quadro 1 I PROCEDURA In data 8 gennaio 2007 la Commissione ha ricevuto dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( AGCOM ) una notifica (caso IT/2007/0575) relativa a servizi di originazione delle chiamate mobili verso numerazioni non geografiche. La consultazione nazionale 2 avviene parallelamente alla consultazione della Comunità. Le scadenze per queste consultazioni sono rispettivamente il 3 e l'8 febbraio. In data 18 gennaio 2007, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni ad AGCOM, che ha risposto in data 23 gennaio Direttiva 2002/21/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( Direttiva Quadro ) In conformità all'art. 6 della direttiva quadro.

2 Prima di questa consultazione, in data 20 settembre 2006, AGCOM ha comunicato alla Commissione l'adozione di una misura d'urgenza relativa i servizi di originazione delle chiamate mobili offerti ai fornitori di servizi informazione abbonati ("DAS") conformemente all'art. 7(6) della direttiva quadro. Il motivo principale dell'intervento è stato i prezzi eccessivi addebitati dagli operatori delle reti mobili ("MNO") ai fornitori DAS. Con questa procedura d'urgenza AGCOM ha imposto in capo a tutti gli MNO l'obbligo di non fissare un prezzo di originazione superiore al doppio della tariffa di terminazione applicata. Ai sensi dell'art. 7(4) della direttiva quadro, la Commissione può indicare alle Autorità nazionali di regolamentazione (le ANR ) che dubita seriamente della compatibilità del progetto di misura con il diritto comunitario. II DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO II.1. La definizione del mercato La proposta di provvedimento notificata riguarda il mercato di originazione delle chiamate a numerazioni non geografiche diversi dai numeri di cellulare. Come illustrato in seguito, il mercatocome definito da AGCOM si differenzia dal mercato per l'accesso e l'origine delle chiamate sulle reti di telefonia mobile pubbliche elencato nella raccomandazione sui mercati rilevanti 3. II.1.1 Caratteristiche del mercato e analisi di sostituibilità AGCOM identifica una serie di differenze tra il mercato per l'accesso e l'originazione di chiamate in reti telefoniche pubbliche mobili ("mercato 15") e il mercato di originazione di chiamate verso numerazioni non geografiche ("mercato 15bis") 4. Secondo AGCOM, nel mercato 15 la domanda deriva da imprese senza dotazione spettrale che forniscono servizi voce e dati retail in concorrenza con gli MNO. Il servizio wholesale consente ad un operatore di rete mobile virtuale ("MVNO") di fornire servizi di comunicazione retail. Invece nel mercato 15 bis, la domanda proviene da società che forniscono servizi a valore aggiunto ("VAS") mediante numerazioni non geografiche ai clienti finali. Il servizio wholesale consente agli assegnatari di numerazioni non geografiche di fornire VAS ai clienti finali. AGCOM ritiene che queste diverse caratteristiche di mercato implichino dinamiche concorrenziali differenti sia retail che wholesale. A livello retail, mentre nel caso dell'accesso MVNO, potrebbe esserci concorrenza diretta tra gli MNO e gli MVNO per la fornitura di servizi di telefonia mobile. Al contrario, nel caso di DAS e VAS ci potrebbe essere concorrenza diretta tra i fornitori di numerazioni non geografiche e gli MNO solo se questi ultimi sono integrati verticalmente nei mercati a valle. A livello 3 4 Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE dell'11 febbraio 2003 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all applicazione di misure ex-ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, OJ L 114 dell ; p. 45 Le chiamate verso numerazioni non geografiche comprendono, tra l'altro, i servizi di informazione abbonati e i servizi a valore aggiunto. 2

3 wholesale, mentre gli MVNO necessitano di un accordo soltanto con un MNO al fine di poter concorrere nel mercato retail, un fornitore di servizi che si basa su numerazioni non geografiche ha la necessità di raggiungere un accordo con ciascun MNO al fine di ottenere il numero di clienti più elevato possibile 5. Pertanto, secondo AGCOM, mentre nel mercato 15 le reti sono sostituibili nel mercato 15bis sono complementari. AGCOM analizza quindi se, sia nella prospettiva dei fornitori di numerazioni non geografiche (domanda wholesale) che nella prospettiva dei clienti finali (domanda retail) ci sia un unico mercato per la fornitura di servizi di originazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche oppure se ciascuna rete mobile costituisce un mercato separato. Dal punto di vista della domanda wholesale AGCOM ritiene che, a seguito di un aumento significativo e non transitorio (di circa il 10%) del prezzo al'ingrosso ("test SSNIP") del servizio di originazione delle chiamate verso numerazionii non geografiche da parte di un MNO, non si verificherà alcuna migrazione significativa dei fornitori di servizi basati su numerazioni non geografiche verso altri MNO. In effetti essendo la quasi totalità degli utenti mobili abbonata ad una sola rete, un fornitore di servizi basati su numerazioni non geografiche ha interesse a concludere accordi con tutti gli MNO, al fine di ottenere la più ampia base clienti possibile. In tal senso, dal punto di vista dei fornitori di servizi basati su numerazioni non geografiche, i servizi di originazione offerti dai diversi MNO non sono sostituibili, ma sono invece complementari. Dal punto di vista della domanda retail, AGCOM rileva che mentre nel mercato 15 un aumento del prezzo wholesale che da origine a un aumento dei prezzi retail può persuadere un cliente finale a cambiare operatore, nel mercato 15bis i prezzi di tali servizi non rappresentano un elemento rilevante nella scelta dell'operatore 6. Sulla base di quanto sopra, AGCOM ritiene che ciascuna rete mobile (la rete di Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G) costituisce un mercato separato di originazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche. AGCOM inoltre verifica se è necessario segmentare ciascuno dei quattro mercati rilevanti, in base ai diversi tipi di numerazioni non geografiche. AGCOM ritiene che in ciascun mercato rilevante, ogni MNO costituisce l'unico fornitore dell'originazione. Pertanto un aumento di prezzo significativo e non transitorio dei servizi di originazione delle chiamate sulle reti mobili verso un particolare numero non geografico anche se potrebbe causare una migrazione della domanda retail verso altri numerazioni non geografiche, non porterebbe alla sostituzione dei servizi di originazione offerti da un MNO con quelli offerti da un altro MNO. Alla luce delle considerazioni soprastanti, AGCOM conclude che non sia necessario segmentare ulteriormente i mercati rilevanti identificati. AGCOM ritiene che l'ambito geografico dei mercati sia nazionale. 5 6 Il diritto italiano prevede che tutti i fornitori che desiderano offrire DAS e VAS utilizzando numerazioni non geografiche devono essere raggiungibili da una rete di comunicazione fissa o mobile. Pertanto tutti i fornitori devono avere accesso a tutte le reti (cfr. Legge italiana sulle comunicazioni, allegato I). Secondo un indagine svolta da AGCOM nel 2003 su tutti i VAS nell'ambito dell'analisi del mercato 15. 3

4 II.1.2 Il test dei tre criteri Dopo aver identificato mercati separati per l'originazione di chiamate verso numerazioni non geografiche, AGCOM analizza se il test dei tre criteri sia soddisfatto 7. Per quanto riguarda il primo criterio, a parere di AGCOM, i mercati rilevanti individuati sono caratterizzati, per la loro stessa natura, dalla presenza di forti ostacolo non transitori all accesso che impediscono alla concorrenza potenziale di esercitare vincoli competitivi ai comportamenti delle imprese già esistenti. Ciò in quanto le imprese a cui non sono state assegnate radiofrequenze possono accedere al mercato solo a seguito della futura attribuzione e assegnazione di spettro, ricorrendo al mercato derivato dello spettro oppure rilevando un operatore già titolare di licenza. Nel mercato 15, questo tipo di ostacolo può essere superato garantendo l'accesso agli MVNO che concorrono nel mercato retail con gli MNO. Invece nel mercato 15bis l'accesso di un MVNO creerebbe un altro mercato di originazione e non costituirebbe un vincolo competitivo per il comportamento degli operatori esistenti. I fornitori dei servizi basati su numerazioni non geografiche avrebbero comunque bisogno di acquistare il servizio di originazione da ciascun operatore (reale e virtuale) al fine di fornire i loro servizi. In merito al secondo criterio, AGCOM è del parere che, siccome ciascuna rete mobile costituirebbe un mercato separato di originazione delle chiamate a numerazioni non geografiche, non vi sono indicazioni che inducano a pensare che nel mercato possano svilupparsi condizioni di concorrenza effettiva nll'orizzonte temporale considerato. In merito al terzo criterio, AGCOM ritiene che il diritto della concorrenza non sia da solo sufficiente a ridurre o rimuovere le barriere all'ingresso o a ripristinare la concorrenza effettiva. Considerato che i servizi di originazione verso numerazioni non geografiche forniti in una condizione di monopolio da ciascun operatore di telefonia mobile sulla propria rete rappresentano un input essenziale per i fornitori DAS e VAS, un intervento frequente e/o tempestivo su ogni singolo accordo tra fornitori MNO e DAS/VAS potrebbe risultare molto difficile 8. Pertanto, secondo AGCOM, la regolamentazione exante potrebbe costituire un complemento idoneo al diritto della concorrenza. II.2 L individuazione delle imprese con significativo potere di mercato ( SMP ) AGCOM intende designare tutti gli MNO, TIM, Vodafone, WIND e H3G, quali imprese aventi SMP sulla propria rete. I criteri principali considerati da AGCOM nel raggiungere la sua conclusione sull'smp comprendono: elevate barriere all'ingresso; assenza di contropotere d'acquisto da parte degli acquirenti, prezzi eccessivi 9 ; integrazione verticale; controllo di un'infrastruttura non facilmente duplicabile. 7 I tre crieri elencati nella raccomandazione sono: 1) la presenza di forti ostacoli non transitori all accesso; 2) la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva; 3) l efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare. 8 [...] 9 In base a un meccanismo di "revenue sharing" per la determinazione dei prezzi wholesale, gli MNO propongono ai fornitori dei servizi una griglia di prezzi retail prefissata e ritengono una percentuale fissa su questi prezzi retail. I fornitori di servizi pertanto non perdono solo la loro libertà di fissare 4

5 II.3 Rimedi regolamentari AGCOM intende imporre a tutti gli MNO i seguenti obblighi regolamentari: (i) accesso; (ii) non-discriminazione; (iii) trasparenza; (iv) orientamento ai costi; (v) contabilità dei costi. Per l'attuazione dell'obbligo di orientamento dei costi, AGCOM prevede che tutti gli MNO forniscano la loro contabilità regolatoria per i i servizi in questione entro 180 giorni dall'adozione della misura. In attesa di applicare l'obbligo di cui sopra, AGCOM intende mantenere temporaneamente il meccanismo del "price cap" imposto dalla misura provvisoria in conformità all'art. 7(6) della direttiva quadro 10. III VALUTAZIONE E SERI DUBBI La Commissione ha valutato la notifica e le informazioni aggiuntive fornite da AGCOM e ritiene che la misura notificata da AGCOM ricada nell ambito dell articolo 7(4)(a) e (b) della direttiva quadro e che influenzi gli scambi commerciali tra gli Stati Membri 11. La misura proposta mira a definire un mercato rilevante diverso da quello indicato dalla raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante. Questa prevede la designazione di quattro operatori con significativo potere di mercato nei rispettivi mercati (corrispondenti alla rete di ciascun operatore). La Commissione ha seri dubbi circa la compatibilità della misura provvisoria con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi indicati nell'art. 8 della direttiva quadro. Ai sensi dell'art. 8(2)(a) e (b) della direttiva quadro, la ANR promuoverà la concorrenza nella fornitura di servizi di comunicazione elettronici garantendo che non vi siano distorsione o restrizione della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche e che l'utente possa trarre il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e qualità. In conformità all'articolo 15(3) e articolo 16(1) della direttiva quadro, le ANR definiranno i mercati rilevanti e condurranno un'analisi di tali mercati tenendo in massima considerazione la raccomandazione e le guide linea sull'analisi dei mercati. La Commissione esprime dubbi preliminari sul fatto che la valutazione di AGCOM sia in linea con gli articoli 15(3) e 16(1) della direttiva quadro, in particolare tenuta in prezzi retail indipendentemente. Come conseguenza del meccanismo di "revenue sharing", AGCOM ritiene che il prezzo del servizio di originazione, calcolato come percentuale del prezzo retail, non rifletta i costi In conformità alla misura provvisoria definita all'art. 7(6) della direttiva quadro adottata da AGCOM a settembre 2006, è stata fissato un "price cap" per le tariffe di originazione wholesale applicate a chiamate verso servizi informazione abbonati (ad s. il doppio dei prezzi di terminazione mobile). Crf. considerando 38 della direttiva quadro. In particolare, la definizione di un mercato separato per i servizi di originazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche e la regolamentazione dei servizi di originazione delle chiamate nei mercati individuati influisce sulla capacità di concorrenza, nella fornitura di servizi di telefonia mobile, degli MNO con sede nel mercato italiano nonché di fornitori di servizi basati su numerazioni non geografiche, compresi coloro con sede negli altri Stati Membri. Di conseguenza la misura provvisoria potrebbe influenzare le relazioni commerciali tra gli Stati Membri. 5

6 considerazione la necessità di definire ed analizzare i mercati nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza e alla luce degli obiettivi di cui all articolo 8 della direttiva quadro riportati in precedenza. Al momento la Commissione nutre seri dubbi sul fatto che AGCOM abbia fornito prove sufficienti a supporto delle sue conclusioni. La Commissione esprime seri dubbi in questo senso per le seguenti ragioni: A) Il quadro legislativo di riferimento La Commissione ritiene che la definizione di mercato notificata dall'agcom potrebbe essere influenzata dalla normativa italiana che prevede che i tutti i fornitori di servizi (DAS e VAS) debbano essere accessibili da qualsiasi rete di comunicazione, fissa o mobile (Codice delle comunicazioni, Allegato I). Queste norme sembrano stabilire un obbligo di accesso indiretto sia per gli MNO che per i fornitori di servizi per la stipula di un accordo di accesso. La valutazione di tale normativa sembra avere, almeno in parte, un impatto sui mercati notificati. Al momento la Commisione non dispone di un'analisi dettagliata dell'agcom sull'impatto che tale normativa possa avere sulla delineazione e sull'analisi dei mercati. B) Mancanza di prove sufficienti a supporto della definizione di mercato 1) Mancanza di prove sufficienti a supporto della definizione di un mercato separato di originazione di servizi di originazione su numerazioni non geografiche In tutti i casi, anche in assenza dell'obbligo legale di cui sopra, la Commissione esprime seri dubbi sulla conclusione di AGCOM relativa alla definizione di un mercato wholesale separato di originazione di chiamate verso numerazioni non geografiche. Innanzitutto gli argomenti e le prove fornite da AGCOM per dimostrare che i servizi di originazione delle chiamate su rete mobile a numerazioni non geografiche non rientrano nel mercato 15 sono, al momento, insufficienti per sostenere la conclusione di AGCOM. Nella sua notifica del mercato 8 (mercato fisso wholesale di originazione delle chiamate), AGCOM ha incluso tutte le chiamate nello stesso mercato. In particolare AGCOM ha affermato che, anche se dal punto di della domanda i diversi tipi di chiamate non sono sostituibili, nel mercato wholesale tali chiamate sono sostituibili dal punto di vista dell'offerta, pertanto AGCOM ha concluso che le chiamate locali, nazionali, fisso-mobile, di accesso remoto a Internet e le chiamate verso numerazioni non geografiche fanno parte del mercato fisso di originazione delle chiamate (cfr. IT/2006/0384, par ) 12. 2) Mancanza di prove sufficienti a supporto della definizione di mercati separati a seconda della rete mobile di originazione In secondo luogo, anche qualora esistesse un mercato separato dei servizi di originazione delle chiamate a numerazioni non geografiche diverso dal mercato 15 della 12 Come in Italia le ANR in Polonia, Austria, Germania, Grecia, Belgio e Slovenia hanno incluso in modo esplicito le chiamate verso numerazioni non geografiche nella definizione del mercato 8. 6

7 raccomandazione, in base agli elementi forniti da AGCOM, la Commissione ha seri dubbi che ciascuna rete mobile formi un mercato a sé stante. A questo riguardo, l'impatto della normaitva italiana sembra rivestire importanza. In base alla notifica, è impossibile trarre delle conclusioni definitive su come e in quale misura l'obbligo indiretto imposto dalla normativa nazioanle sopra citata influenzi il potere contrattuale di ambo le parti, i fornitori di DAS/VAS e gli MNO. La Commissione può solo rilevare che gli MNO sembrano rispettare l'obbligo di fornire accesso alle loro reti e che tale accesso sia stato fornito spontaneamente senza bisogno di avviare una procedura di risoluzione delle controversie di fronte ad AGCOM (a questo riguardo si notino qui di seguito i commenti della Commissione sugli incentivi degli MNO a fornire accesso ai fornitori di DAS/VAS). In ogni caso, anche in mancanza dell'obligo legale in questione, AGCOM sostiene che i fornitori di servizi basati su numerazioni non geografiche abbiano necessariamente bisogno dell'accesso a tutti gli utenti della telefonia mobile in Italia per avere opportunità di sviluppo dell'attività. Secondo il parere preliminare della Commissione, la questione relativa al se i servizi di originazione delle chiamate da parte dei diversi MNO siano complementari o sostitutibili dipende, tra l'altro, dalla scala di efficienza minima nella fornitura di servizi di assistenza e di servizi a valore aggiunto agli abbonati. Sulla base degli elementi forniti, al momento non è chiaro se la scala di efficienza minima per la fornitura di DAS e VAS in Italia sarebbe tale da necessitare l'accesso a tutti gli utenti della telefonia mobile retail. La Commissione rileva che i fornitori di servizi basati su numerazioni non geografiche in Italia, anche in assenza di tale obbligo legale, possano avere la possibilità di rivolgersi a un numero ampio di operatori di rete (fissa e mobile) per assicurasi che i loro servizi raggiungano il numero maggiore di clienti possibili. Vi sono inoltre casi, tuttavia, in cui un fornitore di servizi ad alto valore aggiunto possa avere un interesse commerciale nella stipula di un accordo soltanto con un MNO al fine di ottenere un prezzo speciale in cambio dell'esclusiva. A priori anche gli MNO sembrano essere incentivati nel fornire accesso a fornitori di servizi basati su numerazioni non geografiche poiché la fornitura di VAS e DAS genera traffico sulle reti mobili e pertanto fa aumentare gli introiti degli MNO. Quindi, di regola, un MNO dovrebbe essere incentivato a offrire servizi di originazione delle chiamate a quanti più fornitori possibili. Anche quando l'mno è integrato verticalmente e fornisce DAS e/o VAS entrando in concorrenza con i fornitori di servizi indipendenti nel mercato downstream retail, potrebbe non di meno essere incentivato a fornire l'accesso a fornitori di servizi indipendenti se ciò consente di originare più chiamate e fornire un valore aggiunto più elevato ai suoi utenti. Più clienti retail si abbonano a servizi aggiunti, più numerose saranno le chiamate originate da un tale servizio, maggiore sarà il potere contrattuale del fornitore di servizi rispetto agli MNO. C) Mancanza di prove sufficienti relative ai problemi nel mercato che necessitano l'applicazione della regolamentazione ex ante Anche qualora il mercato per i servizi di originazione delle chiamate mobili a numerazioni non geografiche possa essere definito separatamente, sulla base delle informazioni fornite sembrerebbe non soddisfare il test dei tre criteri. Sembrerebbe che dietro le elevate barriere all'ingresso indicate da AGCOM, il mercato tenda verso un risultato effettivamente competitivo. 7

8 Tutti gli MNO in un dato mercato geografico sembrano essere incentivati a fornire accesso a un fornitore di servizi basati su numerazioni non geografiche come fonte di guadagno e potenziale valore aggiunto ai propri utenti. Inoltre la legislazione italiana garantisce l'obbligo di accesso, nel senso che tutit i fornitori di servizi devono essere raggiungibili da qualsiasi rete di comunicazione (fissa o mobile), ed inoltre sembra che tutte le richieste di accesso ragionevoli siano state soddisfatte senza l'avvio di alcuna procedura di risoluzione delle controversie di fronte ad AGCOM. A prima vista questo ha dato vita a un mercato retail per DAS e VAS che non sembra presentare segni evidenti di discriminazione nei confronti dei fornitori di DAS e VAS non verticalmente integrati. D) Mancanza di prove sufficienti sull'esistenza di SMP La Commissione nutre inoltre seri dubbi sull'individuazione dell'smp da parte di AGCOM. La Commissione ritiene che vi sia un ampio numero di fornitori di DAS nel mercato italiano rispetto agli altri stati membri dell'ue. 13 Inoltre vi sono significative differenze di prezzo per le chiamate DAS a livello retail. In alcuni casi i DAS forniti dagli operatori di servizi indipendenti sono meno costosi rispetto a quelli offerti dagli MNO integrati verticalmente. Almeno uno di questi ultimi apperentemente ha subito un significativo calo della quota di mercato negli ultimi 2-3 anni. Questi elementi mettono in questione la mancanza di dinamiche competitive nella fornitura di servizi DAS e in ogni caso l'esistenza di una leva di mercato (market leveraging) dal mercato di originazione al mercato retail per la fornitura di chiamate a numerazioni non geografiche. In altre parole non sembrano esserci problemi legati alla concorrenza né a livello wholesale né a livello retail, che si tradurrebbero in danni per il consumatore o necessità di intervento a livello wholesale. Anche a tale riguardo la valutazione dell'impatto della normaitva italiana sembra rivestire importanza. Secondo gli elementi di cui dispone al momento la Commisisone, i punti sopra menzionati sono stati sollevati dai soggetti interessati nel contesto della consultazione nazionale. Posto ciò, il fatto che AGCOM sta conducendo la consultazione europea parallelamente a quella nazionale rinforzerebbe, a parere della Commissione, la necessità di svolgere valutazioni più approfondite. 14 Per le ragioni di cui sopra e sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione nutre seri dubbi sul fatto che la definizione di mercato e l'individuazione SMP proposti da AGCOM rispondano ai requisiti definiti negli articoli da14 a 16 della direttiva quadro, letti in combinato disposto con l'art. 8(2) (a) e (b) della direttiva quadro e con gli articoli 10 e 82 del Trattato CE. Questi dubbi derivano dalla mancanza di prove sufficienti a supporto delle conclusioni relative alla definizione di mercati specifici per rete geografichee alla valutazione della dominanza basata sulla definizione del mercato In base alle informazioni disponibili alla Commissione, solo per i servizi di assistenza agli abbonati vi sono 17 fornitori. La consultazione nazionale è terminata il

9 La valutazione di cui sopra riflette la posizione preliminare della Commissione su questa notifica particolare, fermo restando altre possibili posizione che potrebbe assumere rispetto ad altri schemi di provvedimento. La Commissione sottolinea che in conformità all'art. 7(4) della direttiva quadro, la misura proposta non dovrà essere adottata per altri due mesi. Secondo quanto disposto al punto 14 della raccomandazione 2003/561/EC 15, la Commissione pubblicherà questo documento sul proprio sito Internet, insieme ad un avviso in cui le parti interessate verranno invitate a fornire le proprie osservazioni sulla presente lettera di seri dubbi entro cinque giorni lavorativi. La Commissione non considera confidenziali le informazioni contenute nel presente documento. Tuttavia, AGCOM è invitata ad informare la Commissione 16, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente, sull eventuale presenza di informazioni ritenute riservate ed a richiedere, pertanto, che tali informazioni siano sottratte alla pubblicazione. La richiesta di riservatezza, effettuata in conformità con la normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni, deve essere motivata In fede, p. la Commissione, Viviane Reding Membro della Commissione Raccomandazione della Commissione 2003/561/EC del 23 Luglio 2003 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all articolo 7 della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, GUCE L 190, , p. 13. La richiesta deve essere mandata via mail al seguente indirizzo: INFSO-COMP- ARTICLE7@ec.europa.eu o via fax al numero:

10 EUROPEAN COMMISSION Brussels, SG-Greffe (2007) D/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Via delle Muratte Roma Italia c.a: Pres. Corrado Calabrò Fax: Oggetto: Corrigendum della lettera di seri dubbi relativa al caso IT/2007/0575: servizi di originazione delle chiamate mobili verso numerazioni non geografiche in Italia notificata ad AGCOM in data Si prega di notare che: alla pagina 5, capitolo III, primo paragrafo, riga otto, la locuzione "misura provvisoria" è sostituita con la locuzione "misura notificata"; alla pagina 5, nota 11, penultima riga, la locuzione "misura provvisoria" è sostituita con la locuzione "misura notificata". In fede, p. la Commissione, Viviane Reding Membro della Commissione 10

c.a.: Pres. Corrado Calabrò Fax:

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