PROVINCIA DI ROMA Dipartimento XI - Servizio 1 Lavoro Servizi per l Impiego Viale R. Vignali, Roma CIRCOLARE N 2/C/2004

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1 PROVINCIA DI ROMA Dipartimento XI - Servizio 1 Lavoro Servizi per l Impiego Viale R. Vignali, Roma CIRCOLARE N 2/C/2004 In attesa della emanazione da parte della Regione Lazio degli atti normativi di propria competenza, previsto dal D.Lgs.297/02, si ritiene necessario adottare le seguenti disposizioni al fine di garantire agli uffici un minimo di uniformità attuativa in vista del prossimo adeguamento di procedure e funzioni alle novità introdotte dal D.Lgs. 276/03. Lo stato di disoccupazione è sussistente in capo al soggetto quando ricorrono le seguenti condizioni : 1. essere privo di lavoro; 2. essere immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti; 3. aver dichiarato di essere disposto a concordare le modalità di tale ricerca attiva del lavoro con i suddetti servizi. Essere immediatamente disponibile significa impegnarsi ad accettare una congrua proposta di lavoro che abbia i seguenti requisiti minimi: rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine superiore almeno a otto mesi (quattro mesi se si tratta di giovani); sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri o raggiungibile, dal proprio domicilio, in 60 minuti con mezzi pubblici; sia professionalmente congrua, vale a dire riferita ad un profilo professionale equivalente a quello per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità durante l intervista o il colloquio di orientamento svolto nel Centro per l Impiego. Svolgere con continuità azioni di ricerca attiva del lavoro significa presentarsi alle convocazioni del Centro per l Impiego e svolgere le attività concordate nel programma individuale d inserimento lavorativo: attività di orientamento, ricerca e valutazioni di

2 opportunità occupazionali, di formazione, di riqualificazione, di tirocinio e di altre forme di inserimento lavorativo. Per essere riconosciuto come disoccupato, il lavoratore deve presentare al Centro per l Impiego territorialmente competente, una dichiarazione che attesti l eventuale attività precedentemente svolta e l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. I lavoratori che si trovano in alcune particolari condizioni possono limitare la loro disponibilità: lavoratori stagionali interessati esclusivamente alla rioccupazione nella stessa azienda o nella stessa attività, alla successiva ripresa stagionale; lavoratori che intendono occuparsi solo a part-time; lavoratori disabili iscritti al collocamento obbligatorio (legge 68/99). Con la riforma, il Centro per l Impiego, oltre a fornire servizi qualificati per la ricerca attiva del lavoro, disporrà la perdita dello stato di disoccupazione nel caso di rifiuto di un lavoro per il quale si era dichiarata la disponibilità. Si conserva lo stato di disoccupazione rispettando gli impegni assunti con il Centro per l Impiego e può essere mantenuto anche lavorando, a condizione che tale attività lavorativa non produca un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso dal imposizione (pari ad un imponibile di 7.500,00 annui per i rapporti di lavoro dipendente e 4.500,00 annui per il lavoro autonomo, da adeguare annualmente secondo quanto stabilito a livello nazionale. Nel caso in cui si superi il reddito minimo personale, escluso da imposizione, a seguito di accettazione di un offerta di lavoro subordinato inferiore a otto mesi per i lavoratori di età superiore a 25 anni, ovvero a 4 mesi per i giovani da 18 a 25 o 29 se laureati, si ha la sospensione dello stato di disoccupazione. Una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo, l interessato per riattivare lo stato di disoccupazione, deve presentarsi, entro 30 giorni dal termine del rapporto di lavoro, presso il Centro per l Impiego di competenza. Non si è più disoccupati nel caso di assunzione o svolgimento di attività autonoma, salvo i casi sopradescritti di compatibilità con il reddito minimo personale o di contratto limitato (8 o 4 mesi). Non si è più disoccupati anche nei casi di: mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all art. 3 del D.Lvo 181/2000 entro il termine perentorio del 30 aprile 2004; mancata presentazione alle successive interviste periodiche ed alle azioni concordate e disposte dai servizi competenti; rifiuto di un offerta di lavoro congrua;

3 assenza ingiustificata alla prova selettiva e/o mancata presa di servizio presso una Amministrazione Pubblica; dimissioni ripetute durante il periodo di prova; mancata adesione ad una proposta di inserimento lavorativo o di formazione e/o di riqualificazione formulata dal Centro per l Impiego e/o servizio competente, dalla quale di ricavi una sostanziale indisponibilità del lavoratore. Relativamente ai casi sopraelencati, per le mancate presentazioni o le assenze, è ammesso un ritardo di 15 giorni e le stesse saranno ritenute motivate solo nel caso in cui il lavoratore produrrà, ai Centri e sportelli territoriali per l Impiego, preventivamente alla data di convocazione o nei 5 giorni successivi, idonea documentazione che giustifichi la temporanea indisponibilità. E ammesso un ritardo maggiore quando la mancata presentazione o l assenza sono dovute a ragioni di salute, certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente. I Responsabili e dei Centri e sportelli territoriali per l Impiego, provvederanno a comunicare tempestivamente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai lavoratori interessati, il provvedimento motivato di perdita dello stato di disoccupazione adottato, avverso il quale gli interessati potranno presentare ricorso al Dirigente del Servizio Lavoro e Politiche Sociali, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, eccettuato il caso di cancellazione a seguito di mancata presentazione al colloquio ex art. 3 D.L.vo 181/2000, entro il 30 aprile 2004, nel caso dovendosi il termine considerare opponibile solo tramite iniziativa dei singoli interessati nei 5 gg. successivi alla pubblicazione dell elenco dei cancellati, anche sul sito della Provincia. 14/1/2004 NOTA INTEGRATIVA ALLA CIRCOLARE N.2/C/2004 Criteri generali per l applicazione dell art.4 del D.Lgs 181/00, come modificato dal D.Lgs 297/02 E da rilevare, innanzitutto, che il reddito da lavoro risulta essere il parametro prioritario sulla base del quale valutare se sussistano i presupposti per la conservazione, la sospensione o la perdita dello stato di disoccupazione. Sulla base di questo criterio si possono riassumere le seguenti regole generali: 1. Conservazione dello stato di disoccupazione

4 Si verifica nel caso di svolgimento di attività lavorativa (di natura autonoma o subordinata), tale da assicurare un reddito annuale lordo non superiore alle seguenti soglie: a) per redditi da lavoro dipendente o assimilati (ex co.co.co., lavoratori a progetto, soci lavoratori di cooperative ecc.) b) per redditi da impresa o derivanti dall esercizio di professioni. Nel caso in cui la persona svolga attività lavorativa di entrambe le tipologie, il cumulo dei redditi che ne deriva non potrà superare l importo massimo più elevato pari a La valutazione del reddito avviene rispetto all anno in corso ( 1 gennaio 31 dicembre). Per reddito si intende il reddito lordo, anche presunto, riferito all anno in corso, esclusivamente derivante da attività lavorativa di qualunque tipologia, non considerando, pertanto, redditi di altra natura. 2. Sospensione dello stato di disoccupazione Avviene nel caso di svolgimento di attività lavorativa di durata non superiore a otto o quattro mesi, se giovani, e concomitante superamento delle soglie di reddito di ( ). La sospensione è disposta dai Centri per l Impiego anche per effetto delle comunicazioni di cui all art. 4-bis del D. Lgs 181/00 introdotto dall art. 6 del D Lgs. 297/02, sempre previa verifica dei presupposti per la conservazione dello stato di disoccupazione. Gli effetti della sospensione hanno riguardo alla: a) non sussistenza dello stato di disoccupazione per l intera durata del rapporto di lavoro, per cui il soggetto, per il medesimo periodo, si considera a tutti gli effetti occupato ( può, comunque, partecipare ad avviamenti a selezione a tempo indeterminato); b) interruzione del conteggio della durata della disoccupazione. 3. Perdita dello stato di disoccupazione Si verifica nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a otto o quattro mesi che comportano un reddito superiore alla soglia minima non soggetta ad imposizione ( ). Nel caso di successione di più rapporti di lavoro a termine, la sospensione o la perdita dello stato di disoccupazione decorre dall inizio del contratto che comporta il superamento delle soglie di reddito e di durata. 4. Durata del contratto di lavoro La determinazione della durata del rapporto di lavoro, ai fini dell applicazione della sospensione dello stato di disoccupazione, avviene avuto riguardo al singolo contratto e non operando la sommatoria di eventuali altri contratti nello stesso anno solare. 5. Rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time Si considera il reddito lordo presunto, calcolato su base annua (es.: se il rapporto di lavoro inizia il si deve prendere in considerazione il reddito lordo che sarà percepito in un anno intero e non quello che sarà percepito fino al ).

5 Nel caso di rapporto di lavoro che, inizialmente, prevedeva un reddito lordo annuo superiore al minimo imponibile, il recesso anticipato potrà determinare il ripristino dello status di disoccupato ed il recupero della anzianità pregressa solo se il reddito effettivamente percepito sia inferiore a 7.500,00 o 4.500,00 e ricorrano le condizioni indicate al successivo punto Recessi anticipati di rapporti di lavoro In caso di recesso anticipato, si riconsidera lo status del lavoratore, ai fini di un eventuale recupero di anzianità pregressa, all atto della presentazione dell interessato al Centro Impiego competente per l aggiornamento della scheda professionale. Al periodo lavorato si applicano le stesse regole sopra citate in materia di conservazione, sospensione o perdita dell anzianità. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, il reintegro dell anzianità pregressa, è comunque possibile solo nel caso di cessazione durante il periodo di prova, licenziamento per giustificato motivo o recesso per giusta causa. 7. Rapporti di lavoro a termine in corso alla data del A tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati prima del 1 gennaio 2004, si applicano, per l anno 2003, le disposizioni precedentemente emanate, mentre, per l anno 2004, si applica quanto già previsto dal D.L.vo 297/2002, riportato nella circolare in argomento ed illustrato nel prospetto riepilogativo che segue. Si ritiene opportuno precisare che tutti gli interessati, per poter beneficiare dei servizi erogati dai Centri Impiego, (preselezione, offerte formative, ecc.) e per mantenere aggiornata la banca dati, sono tenuti a presentarsi presso gli uffici competenti al termine dei rapporti di lavoro. 8. Effetti della sospensione dello stato di disoccupazione Si precisa che la sospensione produce effetti nei confronti dello stato di disoccupazione. Pertanto, durante il periodo di sospensione, per contratto a tempo determinato, ove ne ricorrano le condizioni : il lavoratore non può partecipare ai bandi ex art. 16 L. 56/87, riguardanti avviamenti a selezione a tempo determinato; il lavoratore non potrà essere destinatario delle misure promozionali attivate dal Centro Impiego, che presuppongono lo stato di disoccupazione (preselezione, offerte formative ecc.). Si precisa, inoltre, che i periodi di occupazione a termine che fanno scaturire la sospensione dello stato di disoccupazione, non consentono la maturazione dello stato di disoccupazione, e, pertanto, nella formulazione della graduatoria, ex art. 16 L. 56/87, o nel rilascio di certificazioni

6 attestante anche il periodo di disoccupazione, non dovrà essere considerato il periodo della sospensione stessa. I periodi di occupazione a termine che non determinano la sospensione, non interrompono la maturazione dello stato di disoccupazione. 9. Durata dello stato di disoccupazione La durata dello stato di disoccupazione, una volta acquisita, si calcola in mesi commerciali, per cui i periodi fino a 15 giorni, all interno dello stesso mese, non si computano; i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero. 10. Effetti della perdita dello stato di disoccupazione Perde lo stato di disoccupazione chi non risponde, senza giustificato motivo a convocazione e non può rendere una nuova dichiarazione che attesti l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri Impiego, anche dietro trasferimento di domicilio, per un periodo di 3 mesi. Perde lo stato di disoccupazione il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti una congrua offerta di lavoro scaturita dal servizio di preselezione dei Centri Impiego. La congrua offerta di lavoro viene distinta tra lavoratori disoccupati o inoccupati. L offerta fatta a lavoratori disoccupati, per essere congrua deve risultare idonea ai parametri di professionalità e di reddito percepibile, conforme alle disponibilità espresse dal lavoratore. Inoltre la congruità è data dalla garanzia di un offerta di lavoro il cui reddito non sia inferiore al 20% rispetto a quello percepito ed autocertificato dall interessato nell ultimo rapporto di lavoro, rivalutato in base all ultimo rinnovo del CCNL. Il recesso, senza giusta causa, del lavoratore da un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, che garantisca una retribuzione superiore ai limiti minimi di reddito prescritti, equivale in via sostanziale, al rifiuto di congrua offerta di lavoro. Pertanto, si applicherà alla fattispecie la cancellazione prevista dall art. 5 del D.L.vo 297/2002. Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito della congruità, una offerta corrispondente, per quanto concerne la qualifica, alle disponibilità dichiarate attinenti alla formazione professionale e/o scolastica maturata e, per quanto riguarda il profilo economico della retribuzione, che non sia inferiore al 20% dei livelli applicati in base all ultimo rinnovo del CCNL. I lavoratori che perdono lo stato di disoccupazione per i motivi sopra elencati (rifiuto di una congrua offerta di lavoro), non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l immediata disponibilità, ai Centri per l Impiego, anche dietro trasferimento di domicilio, per un periodo di 6 mesi. I responsabili dei Centri Impiego provvederanno a comunicare tempestivamente, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento motivato di perdita dello stato di disoccupazione utilizzando il modello allegato, all uopo predisposto, tranne quelli cancellati alla data del , per non aver ottemperato a rendere l immediata disponibilità per i quali non è prevista

7 la necessità di un provvedimento singolo motivato, in quanto gli stessi saranno inseriti in un elenco appositamente predisposto che sarà pubblicato sia nei centri per l impiego e sul sito della Provincia di Roma e gli stessi potranno presentare domanda di riesame al responsabile del Servizio, per il tramite del Centro Impiego, entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione. Il rapporto di lavoro che, fino a tre volte, si risolve durante il periodo di prova, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione e consente la conservazione dell anzianità precedentemente maturata. A tale proposito si ritiene di poter individuare, relativamente alla perdita dello stato di disoccupazione, i giustificati motivi che consentono di non adottare il provvedimento della perdita: Infortunio Malattia Maternità Obbligo di leva Detenzione Impossibilità oggettiva a presentarsi (scioperi dei servizi pubblici calamità naturali ecc.) Si comunica, inoltre, che i sopraccitati criteri saranno applicati a tutti gli iscritti, compresi gli appartenenti alle liste speciali. 13/2/2004 Oggetto: Circolare 2/C/2004 del ulteriori precisazioni. Con riferimento alla circolare n.2/c/2004 del ed alla nota integrativa del si precisa quanto segue: a) nella circolare n.2/c/2004 il termine di trenta giorni, entro il quale l interessato deve presentarsi al Centro Impiego una volta cessato il contratto a termine o di lavoro temporaneo, deve ritenersi non perentorio bensì meramente ordinatorio. Questo termine è stato indicato all unico scopo di tenere aggiornata quanto più possibile la banca dati lavoratori/aziende. Pertanto se dovesse verificarsi che l interessato si presenti presso gli uffici oltre il termine sopra indicato, non dovrà essere effettuata alcuna penalizzazione nei confronti di quest ultimo; con conseguente erogazione dei servizi, ex art 4 del D.Lgs. 297/02, solo previo aggiornamento dei dati da parte dell interessato. b) punto 1 lettera a) della nota integrativa alla circolare n.2/c/2004 Si ribadisce che il limite del reddito pari a euro 7500 si applica anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati a partire dalla

8 data del 30 gennaio 2003 o in corso a tale data. Pertanto, per i rapporti sopra indicati, si verificherà la perdita dello stato di disoccupazione solo se viene superata la soglia di reddito di 7500 euro. E appena il caso di precisare che tale limite reddituale non può applicarsi a rapporti di lavoro di natura autonoma avvenuti nell anno 2002 o precedenti, in quanto la disposizione ritenuta in vigore all epoca era la circolare del Ministero del Lavoro e P.S. n.33 del , la quale prevedeva, per mantenere lo stato di disoccupazione, una soglia di reddito pari a lire c) Punto 10 della nota integrativa alla circolare 2/C/ e 7 capoverso I periodi di tre mesi o di sei mesi durante i quali non è possibile rendere nuovamente la dichiarazione di disponibilità sono da intendersi nel senso che è necessario che esista una azione promossa dal Centro per l Impiego nei confronti del disoccupato/inoccupato e, a seguito di questa, si verifichi una mancata risposta ad una formale convocazione o il rifiuto di una congrua offerta di lavoro proveniente sempre dai servizi per l impiego. Alla luce di ciò, non può applicarsi la penalizzazione di cui sopra (tre mesi o sei mesi di mancato reinserimento) in caso di lavoratore che cessi per sua volontà un rapporto di lavoro non offerto dai nostri servizi. 18/3/2004

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