La nuova disciplina della responsabilità professionale sanitaria

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1 La nuova disciplina della responsabilità professionale sanitaria Direttore U.O.C. Medicina legale e Gestione integrata del rischio AOU di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna, 11 ottobre 2017

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3 anche dal emerge l intenzione del legislatore di arginare il fenomeno della, di supportare il lavoro della magistratura e degli operatori della sanità, introducendo questa volta fattispecie di reato ad hoc e fornendo definizioni chiare ed inequivoche (anche rispetto a quali adottare come parametro di riferimento ed emesse da quali autorità scientifiche)

4 LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

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9 (WHO Working paper MIM for Patient Safety, 2014 e WHO International Consultation on European Validation of the MIM for Patient Safety Incident Reporting and Learning 2015)

10 Conclusioni del Consiglio d Europa sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell assistenza medica, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici (2014/C 438/05).. a) promuovere una cultura della sicurezza dei pazienti che comprenda la segnalazione equa e priva di carattere punitivo degli eventi avversi a livello di struttura sanitaria e operare per misurare e migliorare la cultura della sicurezza dei pazienti; b) esaminare periodicamente gli orientamenti pratici sull istruzione e la formazione degli operatori sanitari e sui sistemi di segnalazione e apprendimento; c) promuovere la raccolta di informazioni sugli eventi avversi;.. j) contribuire a una migliore comprensione dell efficacia in termini di costi delle politiche in materia di sicurezza dei pazienti secondo i principi di efficacia, efficienza, adeguatezza, sicurezza e qualità delle cure;..

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12 La sicurezza delle cure è diventata un principio generale del diritto alla salute stesso e costituisce un riferimento essenziale integrativo del corretto agire professionale e dell agire delle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

13 Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, dovrà trasmettere i dati relativi a rischi, eventi avversi e contenzioso al, istituito in ciascuna regione/pa, il quale, a propria volta, trasmetterà dette informazioni all Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (di AGENAS), da istituirsi entro tre mesi dall entrata in vigore della legge.

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15 Art. 3. (Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità)

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20 1. Obbligo di trasparenza sec. Codice Privacy 2. La Direzione Sanitaria struttura pubblica o privata fornisce la documentazione entro 7 giorni dalla richiesta degli interessati aventi diritto, preferibilmente in formato elettronico con eventuali integrazioni entro 30 giorni 3. Pubblicazione sul sito internet delle strutture dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell ultimo quinquennio 4. All art. 37 del DPR 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria), inserito il comma 2 bis: «I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».

21 Art. 5. (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)

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23 l esperienza e la competenza del singolo medico sono indispensabili nella formulazione del giudizio clinico anche in base alle best practices

24 Da un punto di vista squisitamente medico-legale è fondamentale il tema della scelta della linea guida di riferimento nel caso concreto di responsabilità professionale medica Quando la linea guida di riferimento deve essere esplicitata? Deve essere presente nella documentazione sanitaria (come parte integrante della cartella clinica)? Il professionista della salute sarà chiamato a rispondere delle scelte fatte, a documentare l aderenza ad una delle diverse linee guida presenti in letteratura al momento dell avvenimento e ad argomentare sulla opzione scelta in concreto rispetto a tutte le altre possibili in base alle caratteristiche anamnestiche, obiettive e strumentali del paziente? La linea guida sarà identificata di volta in volta sulla base delle migliori possibilità da questa offerte alle argomentazioni delle parti processuali, siano esse l accusa pubblica o privata ovvero la difesa?

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26 Art. 6. (Responsabilità penale dell esercente la professione sanitaria)

27 Art. 7.(RESPONSABILITÀ CIVILE della struttura e dell esercente la professione sanitaria) C è chi sostiene che si favorisce troppo il professionista sanitario

28 Inadempimento o inesatto adempimento di contratto Onere della prova spetta al professionista / struttura Art c.c. Prescrizione: 10 anni Art c.c. Neminem laedere Onere della prova spetta a chi richiede il risarcimento Art c.c. Prescrizione: 5 anni Art c.c.

29 A r t b i s c p c

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31 Corte dei conti (per la PA sempre e SOLO ) Tetto al risarcimento (x 3 o per il triplo??) Inibizione carriera (sigh!)

32 Cosa diciamo ai professionisti? Assicurazione per la colpa grave!

33 Articolo 11 Estensione della garanzia assicurativa Articolo 12 Azione diretta del soggetto danneggiato Articolo 13 Obbligo di comunicazione all esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità Articolo 14 Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

34 Obbligo di comunicazione all esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

35 L obbligo di comunicazione è imposto alle strutture sanitarie o sociosanitarie (sia pubbliche sia private) con l'evidente finalità di portare a conoscenza del professionista l'oggetto ed il quantum della domanda risarcitoria (giudiziale o stragiudiziale) formulata dal danneggiato o dai suoi eredi. In precedenza, qualora il danneggiato avesse avanzato una domanda risarcitoria, la struttura sanitaria sarebbe stata libera di informare o meno i sanitari coinvolti nel sinistro. Le strutture sanitarie, così, potevano addivenire ad una transazione giudiziale della controversia oppure decidere di costituirsi nel giudizio promosso dal danneggiato senza informare i professionisti sanitari del cui operato si discuteva.

36 Art. 15 (Nomina dei consulenti tecnici d ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria)

37 Articolo 15 (Nomina dei consulenti tecnici d ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità Sanitaria) L autorità giudiziaria affida l espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. Negli albi devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati

38 Quello che era passato. nella La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente. Per la realizzazione dell obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l esercizio dei seguenti compiti:

39 Quello che era passato. nella a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; b) rilevazione del nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione ; c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

40 «I verbali e gli atti conseguenti all attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell ambito di procedimenti giudiziari»

41 Edilizia sanitaria funzionale Personale sanitario con elevate competenze - sia dal punto di vista delle conoscenze tecniche che delle soft skills - con un forte committment, a tutti i livelli, nella qualità di vita del paziente Informatizzazione dei processi Apparecchiature biomedicali all avanguardia Implementazione di efficaci modelli di risk management con focalizzazione sul miglioramento continuo

42 Fiona Goodle, The BMJ 21/09/2017

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