CT 49012/11 Avv. Ferrante CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA OSSERVAZIONI del GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, in persona dell Agente designato

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1 CT 49012/11 Avv. Ferrante CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA OSSERVAZIONI del GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, in persona dell Agente designato per il presente giudizio, domiciliato presso l Ambasciata d Italia a Lussemburgo nella causa C-509/11 promossa ai sensi dell art. 267 TFUE con ordinanza del 8 settembre 2011, depositata in data 30 settembre 2011 dal Verwaltungsgerichtshof Germania. ** ** ** 1. Con l ordinanza in epigrafe, è stato chiesto alla Corte di Giustizia dell Unione europea di pronunciarsi, ai sensi dell art. 267 TFUE, sulle seguenti questioni pregiudiziali: 1. Se l art. 30, n. 1 primo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell applicazione di detto regolamento, l organismo nazionale designato ha il potere di rendere obbligatorio per un impresa ferroviaria, le cui modalità di risarcimento relative all indennizzo per il prezzo del biglietto non siano conformi ai criteri stabiliti dall art. 17 di tale regolamento, il contenuto specifico delle modalità di indennizzo da adottare da parte di detta impresa, anche qualora la normativa nazionale gli conferisca solo la possibilità di dichiarare inefficaci siffatte modalità di indennizzo. 2. Se l art. 17 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del

2 2 Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario debba essere interpretato nel senso che un impresa ferroviaria può escludere, in casi di forza maggiore, l obbligo di prestare gli indennizzi per il prezzo del biglietto, in applicazione analogica delle cause di esclusione previste dai regolamenti (CE) n. 261/2004, (UE) n. 1177/2010 o (UE) n. 181/2011 oppure per effetto del ricorso ad esenzioni da responsabilità come contemplate dall art. 32, n. 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV, allegato I del regolamento) anche relativamente dalle ipotesi di indennizzo per il prezzo del biglietto ** ** ** Esposizione dei fatti di causa 2. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata in relazione ad una causa, pendente in Germania, tra un impresa ferroviaria (ricorrente) e l autorità nazionale di regolamentazione (resistente). 3. Detta impresa applica ai contratti di trasporto condizioni generali che prevedono anche disposizioni relative all indennizzo per il prezzo del biglietto nel caso di ritardo o soppressione del servizio. 4. L autorità nazionale di regolamentazione, con decisione del 6 dicembre 2010, ha imposto alla ricorrente di modificare le modalità di indennizzo nella parte in cui escludono il diritto all indennizzo o al rimborso delle spese sostenute in ragione del ritardo del treno in alcuni casi specifici accomunati dall assenza di colpa del trasportatore. 5. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento assumendo che l autorità resistente non sarebbe competente ad ordinare una modifica delle modalità di indennizzo e che l esclusione dell obbligo di indennizzo in caso di forza maggiore sarebbe contemplato dal regolamento n. 1371/2007. Normativa comunitaria. 6. L art. 30, n. 1 comma 1 del regolamento n. 1371/2007 prevede che: Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili

3 3 dell applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. 7. Secondo il diritto nazionale tedesco, l organismo di controllo di cui al citato art. 30 ha solo il potere di dichiarare inefficaci le clausole che stabiliscano modalità di indennizzo dei passeggeri non conformi al regolamento. 8. L art. 17 del predetto regolamento disciplina l indennità per il prezzo del biglietto in caso di ritardo del treno o soppressione del servizio. 9. In particolare, il par. 1 prescrive le condizioni e la misura dell indennizzo: 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. I passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell indennizzo. L indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, il risarcimento in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di

4 4 trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale. Nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo che l impresa ferroviaria può dimostrare di avere accumulato al di fuori del territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. 10. Il par. 2 del citato art. 17 stabilisce il termine entro il quale va corrisposto l indennizzo e le modalità di erogazione dello stesso: 2. Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero. 11. Il par. 3 dell art. 17 prevede l inapplicabilità di costi che possano decurtare l importo del risarcimento, ferma restando una franchigia minima: 3. Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti. Detta soglia non può superare 4 EUR. 12. Infine, il par. 4 dell art. 17 prevede due cause di esclusione del diritto all indennizzo: 4. Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell acquisto del biglietto o se il ritardo nell ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti. (evidenza nostra) 13. L art. 32 dell allegato I al regolamento n. 1371/2007, recante le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), al quale espressamente rimanda l art. 15 del regolamento medesimo per la disciplina della responsabilità dell impresa ferroviaria per i ritardi, le perdite di coincidenza e le

5 5 soppressioni, dispone, al par. 1: 1. Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore. 14. Il par. 2 del predetto art. 32 disciplina le cause di esonero di responsabilità del trasportatore in ipotesi di colpa del viaggiatore o di eventualità riconducibili alla forza maggiore: 2. Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause: a) circostanze esterne all esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare; b) colpa del viaggiatore; oppure c) un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato. Risposta al primo quesito 15. Il giudice del rinvio chiede, nella sostanza, alla Corte di Giustizia di stabilire se l organismo nazionale designato da ciascun Stato membro possa ordinare all impresa ferroviaria l adozione di specifiche modalità di indennizzo, là dove quelle introdotte da parte di tale impresa non siano conformi ai criteri dettati dall articolo 17 del Regolamento n. 1371/2007.

6 6 16. La questione riguarda la portata e l efficacia della tutela dei diritti del consumatore, acquirente e fruitore dei servizi di trasporto ferroviario, nonché l estensione dei poteri di intervento dell autorità di regolazione cui spetta la funzione generale di tutela del consumatore. 17. Il Governo italiano è dell avviso che l articolo 30 del Regolamento n. 1371/2007/Ce, secondo cui Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri, debba essere interpretato nel senso di riconoscere all organismo di controllo non solo il potere di dichiarare inefficaci le modalità di indennizzo previste dall impresa ferroviaria, ove non conformi al regolamento medesimo, ma anche quello di ordinare all impresa stessa l adozione di modalità di indennizzo conformi all articolo Tale potere appare, infatti, necessario a garantire che, mediante l intervento dell organismo di controllo, i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario - identificati nel considerando 3 del Regolamento 1371/2007/Ce come parte debole del contratto di trasporto - ricevano una tutela piena, adeguata, tempestiva ed efficace. 19. In un contesto in cui tra gli obiettivi del Regolamento compare anche il rafforzamento dei diritti di indennizzo e di assistenza in caso di ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del servizio a vantaggio dei viaggiatori (considerando 13), ritenere che i poteri dell organismo di controllo contemplino solo la mera dichiarazione di inefficacia significherebbe privare tale organismo degli strumenti necessari a garantire il pieno soddisfacimento della sua missione, in aperto contrasto con quanto espressamente disposto proprio dall articolo Non può, infatti, non rilevarsi come, nell ipotesi in cui dovesse prevalere quest ultima opzione interpretativa, l organismo di controllo potrebbe disporre di uno strumento di intervento non solo non decisivo né efficace ai fini del riconoscimento, a favore dei passeggeri, di un sistema di indennizzo adeguato, ma che potrebbe addirittura prestarsi a favorire

7 7 comportamenti dilatori dell impresa ferroviaria volti a ritardare l entrata a regime di meccanismi di indennizzo conformi ai criteri del Regolamento. 21. Dunque, la tesi secondo cui l organismo di controllo può ordinare all impresa ferroviaria l adozione di specifiche modalità di indennizzo appare perfettamente conforme alla ratio dell articolo 30 del Regolamento, poiché riconosce all organismo di controllo un potere necessario e proporzionato rispetto al fine enunciato nella norma stessa, che è quello di garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. 22. A ciò si aggiunga che l attribuzione all organismo di controllo di ampi poteri di intervento appare coerente anche con quanto previsto nell articolo 32 del Regolamento citato, ai sensi del quale gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive per le infrazioni alle disposizioni del Regolamento stesso. Risposta al secondo quesito 23. Con il secondo quesito, il giudice del rinvio chiede alla Corte di Giustizia se l articolo 17 del Regolamento n. 1371/2007/Ce debba essere interpretato nel senso di consentire all impresa ferroviaria di escludere la sua responsabilità in ordine agli indennizzi per il prezzo del biglietto in presenza di cause di forza maggiore, in analogia con quanto previsto nei Regolamenti n. 261/2004/CE, n. 1177/2010/UE e n. 181/2011/UE in materia di trasporto aereo, via mare e con autobus nonché dall art. 32, n. 2 delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (allegato I del regolamento). 24. Al riguardo, il Governo italiano ritiene che l articolo 17 del Regolamento 1371/2007 rechi una disciplina compiuta ed esaustiva dell indennità per il prezzo del biglietto, che non contempla cause di esclusione della responsabilità, neanche nei casi di forza maggiore. 25. Il rinvio operato dall articolo 15 del Regolamento 1371/2007 alle disposizioni del Contratto di trasporto Internazionale per ferrovia dei Viaggiatori e dei bagagli (CIV), ed in particolare all articolo 32 di

8 8 quest ultimo, non appare, infatti, pertinente in quanto tale disposizione disciplina un ipotesi particolare e diversa di risarcimento, riguardante le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore, derivanti dalla soppressione, dal ritardo o dalla mancanza di una corrispondenza che precludano la prosecuzione del viaggio nello stesso giorno. 26. Il citato articolo 17 contempla, invece, un ipotesi diversa che è quella dell indennizzo del solo prezzo del biglietto in caso di ritardo e soppressione del treno, che deve essere sempre pagato dall impresa ferroviaria là dove ricorrano le condizioni indicate nell articolo 17 stesso. 27. Del resto che le due ipotesi siano diverse e che per esse non possano valere le medesime cause di esclusione della responsabilità dell impresa ferroviaria è desumibile anche dalla circostanza che il viaggiatore, che ha subìto il ritardo, potrebbe non avere sempre diritto anche al risarcimento delle spese di alloggio o per avvisare le persone che lo attendono. 28. Quanto alle cause di esclusione della responsabilità previste dai regolamenti disciplinanti, rispettivamente, il trasporto aereo, via mare e per autobus, il Governo italiano ritiene che le stesse non siano estensibile al trasporto ferroviario in ragione delle peculiari motivazioni, attinenti alle condizioni metereologiche e alla sicurezza, che giustificano dette esenzioni per quei tipi di trasporto e non anche per quello ferroviario. 29. L art. 5, n. 3 del regolamento n. 261/2004 dispone che: il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell art. 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. 30. Dal canto suo, l art. 20, n. 4 del regolamento n. 1177/2010 stabilisce che: L art. 19 [che prevede il diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all arrivo] non si applica

9 9 se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni metereologiche mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli. 31. Infine, l art. 23, n. 2 del regolamento n. 181/2011 prescrive che L art. 21, lettera b) [che prevede la sistemazione in albergo o in altro alloggio nonché il trasporto tra la stazione e il luogo di alloggio quando si renda necessario un soggiorno di una o più notti ] non si applica se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a condizioni metereologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettono a rischio il funzionamento sicuro dei servizi a mezzo autobus. 32. L inapplicabilità delle suddette norme di esenzione da responsabilità al trasporto ferroviario deriva altresì dal preciso tenore dell art. 6 del regolamento n. 1371/2007, in base al quale gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel regolamento medesimo non possono essere soggetti a limitazioni o esclusioni, segnatamente mediante l introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto. Detta norma prevede semmai che le imprese ferroviarie possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate dal regolamento ma certamente non peggiorative. 33. Del resto, la Corte di Giustizia (sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon, punto 45) ha chiaramente affermato che le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri del traffico aereo, comprese quelle che riconoscono il diritto alla compensazione pecuniaria, devono essere interpretate estensivamente (nello stesso senso, Corte di giustizia, sentenza 22 dicembre 2008, causa C-549/07, Wallentin- Herzmann, punto 17). 34. A contrario, si deduce che le disposizioni che prevedono esclusioni o limitazioni di responsabilità a carico dei vettori debbono essere

10 10 interpretate restrittivamente e non oltre i casi dalle stesse espressamente disciplinati. 35. Tanto è vero che la citata sentenza Sturgeon ha ritenuto che un problema tecnico occorso ad un aereomobile e che comporta la cancellazione o il ritardo del volo non rientra nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi dell art. 5, n. 3 del regolamento n. 261/ Si concorda quindi con la tesi sostenuta dal Giudice del rinvio secondo la quale l art. 17 del regolamento n. 1371/2007 non contempla esenzioni di responsabilità per causa di forza maggiore. ** ** ** Conclusioni 37. Il Governo italiano propone quindi alla Corte di Giustizia di risolvere il primo quesito affermando che l art. 30, n. 1 primo comma, del regolamento n. 1371/2007 debba essere interpretato nel senso che l organismo nazionale designato ha il potere di rendere obbligatorio per un impresa ferroviaria, le cui modalità di risarcimento relative all indennizzo per il prezzo del biglietto non siano conformi ai criteri stabiliti dall art. 17 di tale regolamento, il contenuto specifico delle modalità di indennizzo da adottare da parte di detta impresa, anche qualora la normativa nazionale gli conferisca solo la possibilità di dichiarare inefficaci siffatte modalità di indennizzo. 38. Il Governo italiano propone inoltre alla Corte di Giustizia di risolvere il secondo quesito affermando che l art. 17 del regolamento n. 1371/2007 debba essere interpretato nel senso che un impresa ferroviaria non può escludere, in casi di forza maggiore, l obbligo di prestare gli indennizzi per il prezzo del biglietto in caso di ritardo o soppressione del servizio. Roma, 2 febbraio 2012 Wally Ferrante Avvocato dello Stato

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