Oggetto: credito d'imposta fino al 50% per attività di ricerca e sviluppo nel periodo

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1 A tutti i clienti Circolare Bolzano, 5 agosto 2015 N. 33/2015 Oggetto: credito d'imposta fino al 50% per attività di ricerca e sviluppo nel periodo In Gazzetta Ufficiale numero 174 del 29 luglio 2015 è stato finalmente pubblicato il decreto attuativo che rende ora operativo il bonus fiscale introdotto ad inizio anno per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Ulteriore nota positiva è relativa alle modalità di accesso all agevolazione, che non sarà subordinata ad alcun invio elettronico di una domanda in un determinato e ristretto lasso di tempo (cosiddetto click day ). Ma andiamo con ordine: l art. 1 comma 35 della legge finanziaria per il 2015 ha introdotto un interessante bonus fiscale per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dalle imprese (i professionisti sono dunque esclusi!). In concreto è stato introdotto per un periodo di cinque anni, ovvero per gli anni dal 2015 al 2019, un bonus fiscale pari al 25% ovvero al 50% delle spese sostenute per ricerca di base, industriale e di collaudo di prodotti sperimentali, rispettavemente per l investimento in impianti e macchinari ovvero per il costo del personale specializzato o delle ricerche commissionate ad università etc. Il credito di imposta viene riconosciuto secondo lo schema già adottato con il cosiddetto bonus-tremonti, ovvero considerando quale costo agevolabile il solo incremento rispetto agli stessi costi sostenuti mediamente nel periodo In aggiunta, affinchè agevolabile, l incremento deve ammontare ad almeno Euro. La concreta applicazione della novella

2 è però stata sino ad ora bloccata dalla mancanza del relativo decreto attuativo, emanato in data 27 maggio 2015, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come anticipato, solamente in data 29 luglio. Il decreto viene allegato alla presente circolare. Di seguito i dettagli di una norma che vale sicuramente la pena di essere ulteriormente approfondita: Soggetti beneficiari Attività ammissibili 1. Ambito soggettivo di applicazione Il bonus è valido fondamentalmente per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dunque per le imprese individuali, società di persone, società di capitali, consorzi e cooperative, fintanto che titolari di attività di ricerca e sviluppo svolte negli anni Espressamente esclusi sono, come anticipato, i professionisti. 2. Ambito oggettivo di applicazione Ad essere agevolate sono unicamente le attività di ricerca e sviluppo. L allegato decreto attuativo prevede, all art. 2, una lista analitica di attività riconducibili alla ricerca e allo sviluppo. Pur in assenza di un richiamo esplicito, è evidente come la terminologia tecnica adoperata sia quella, relativa agli aiuti di stato per ricerca, sviluppo e innovazione nell ambito dell Unione Europea (Gazzetta Ufficiale Europea n. 323/10 del 30 dicembre 2006). Ai fini di chiarezza elenchiamo dunque le attività considerate ricerca e sviluppo, e dunque ammissibili al credito di imposta, attenendoci testualmente al decreto legge: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per

3 Quali costi sono ammessi? Personale altamente qualificato Quote ammortam ento spese di R&S scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Attenzione: ai fini della definizione di attività di ricerca e sviluppo va precisato che qualsiasi attività routinaria e regolare di modifica ai prodotti, alle linea produttive, ai processi produttivi, ai servizi prestati o a qualsivoglia altro processo aziendale, anche nel caso in cui ciò dia luogo ad un effettivo miglioramento, non rientra nell ambito di applicazione della norma e dunque non è agevolabile. 3. I costi ammessi Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento, ai sensi dell'art. 109 TUIR, direttamente connessi allo svolgimento delle attività sopra individuate, quali: a) i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education). Si può trattare di dipendenti dell'impresa, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo ma anche di lavoratori autonomi che però svolgono la propria attività presso le strutture della medesima impresa. Sono esclusi dall agevolazione i costi relativi al personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Ai fini dell agevolazione sono ammessi i costi relativi a lavoratori dipendenti e collaboratori solo se questi svolgono effettivamente attività di ricerca e sviluppo e solo per la parte di costo a carico dell azienda (retribuzione lorda e contributi obbligatori). b) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario d acquisto non inferiore a al netto dell IVA. Nel caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all'importo deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR. Per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio

4 Onorari di terzi Brevetti Limite di Euro Certificazio ne delle spese Come si determina il credito d imposta? acquisiti mediante locazione non finanziaria o noleggio, ai fini del calcolo del credito d imposta va considerato il costo sostenuto dal concedente, pertanto è necessario richiedere al concedente un attestazione in merito. c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Ai fini dell ammissibilità dei costi di cui alla lettera c) del comma 1, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri dell'ue, in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. d) acquisto o utilizzo di brevetti industriali. Per le società non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di Euro 5.000, le spese sostenute per l attività di certificazione contabile. Si ha diritto al credito di imposta a condizione che le spese di ricerca e sviluppo ammissibili ammontino almeno ad Euro in relazione ad ogni periodo di imposta per cui si intende fruire dell agevolazione ( ). Le spese devono essere adeguatamente documentate. In particolar modo, per i costi del personale è necessario predisporre i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa. Per quanto concerne i contratti di ricerca va conservata una relazione sottoscritta dai soggetti incaricati concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce. Per inciso, ai fini dell agevolazione è irrilevante se i costi di ricerca e sviluppo vengano attivati o meno. È necessario che le spese per cui si intende beneficiare dell agevolazione passino il vaglio del revisore, della società di revisione oppure del collegio sindacale, se quest ultimo è responsabile anche del controllo contabile della società. Se la società non è tenuta al controllo contabile, i costi devono essere approvati da un revisore legale dei conti che certifica il relativo bilancio d esercizio. 4. Calcolo del credito d imposta Come illustrato in apertura, il credito d imposta è calcolato autonomamente dal contribuente e non è soggetto al alcun meccanismo di invio elettronico e ammonta al: - 25% della spesa incrementale relativa alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio

5 e all acquisto o utilizzo di brevetti industriali; - 50% per il costo del personale altamente qualificato e spese relative a contratti di ricerca. I costi individuati al punto 3. della presente circolare sono rilevanti solo se nell anno di riferimento (es. 2015) questi sono superiori alla media dei tre periodi di imposta precedenti ( ). Il periodo di riferimento resta fisso, quindi il termine di confronto è lo stesso per le spese sostenute in ciascun periodo d imposta dal 2015 al 2019: anche l ammontare delle spese sostenute nel 2019 andrà confrontato con la media del triennio Per le società costituite nel 2013 o 2014 andrà fatta la media dei periodi già chiusi prima del 31 dicembre 2015, per le società neo costituite tutte le spese del punto 3. saranno agevolate. Alla spesa incrementale così determinata si calcola il credito d imposta del 25% ovvero 50%. Il credito d imposta non può eccedere i 5 milioni di Euro annui per impresa. Qui di seguito si riporta un esempio di calcolo del credito d imposta: Esempio Spese per: Es Media Spesa % Credito incrementale Bonus d imposta Personale altamente % qualificato Ammortamenti % Contratti di ricerca % Brevetti % Totali Va precisato che non è necessario sostenere spese per ciascuna categoria. È dunque possibile effettuare attività di ricerca non impiegando personale altamente qualificato, tuttavia in questo caso i relativi costi del personali non sono ammessi all agevolazione. Compensazione con mod. F24 5. Utilizzo del credito d imposta A partire dall esercizio successivo a quello di maturazione, il credito d imposta è utilizzabile in compensazione orizzontale nel modello F24. Il credito d imposta relativo ai costi di ricerca e sviluppo di competenza del periodo d imposta 2015 sarà quindi utilizzabile in compensazione nel periodo d imposta Ai fini della compensazione di questo credito d imposta non rilevano i limiti annuali di Euro ovvero

6 Bonus non imponibile Cumulo Contabilizzazione 6. Trattamento fiscale L indicazione in dichiarazione dei redditi del credito d imposta andrà effettuata annualmente per competenza (UNICO 2016 per le spese di competenza del periodo d imposta 2015). Il credito d imposta non concorre a formare base imponibile IRES, IRPEF o IRAP indipendentemente dalla collocazione dello stesso in bilancio. La non imponibilità non pregiudica la deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. 7. Varie Il credito d imposta in oggetto è cumulabile con il credito d imposta per l impiego di personale qualificato ai sensi dell art. 24 D.L. 80/2012. Il credito andrà contabilizzato come ricavo tra gli altri ricavi alla voce A.5 del conto economico. Se i relativi costi sono stati capitalizzati, il principio contabile OIC 24 prevede a fronte del contributo l iscrizione di un risconto passivo che verrà sciolto negli esercizi successivi parallelamente alla rilevazione a conto economico delle quote di ammortamento, a meno che i costi capitalizzati non vengano ridotti dell importo del credito d imposta. Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione. Cordiali saluti, Dott. Josef Vieider Allegato: Decreto ministeriale del 27 maggio 2015

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