V.I.A. e sanzioni: modifiche all art. 29 Dlgs. 152/2006 Novità del Dlgs. 104/2017. A cura di Studio Legale Ambiente Cinzia Silvestri

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1 V.I.A. e sanzioni: modifiche all art. 29 Dlgs. 152/2006 Novità del Dlgs. 104/2017 A cura di Studio Legale Ambiente Cinzia Silvestri L art. 29 del Dlgs. 152/2006, che disciplina il sistema sanzionatorio della V.I.A 1., è stato ampiamente revisionato dal Dlgs. 104/2017. Si segnalano alcune novità. 1) Controllo: viene espunto dal testo del nuovo art. 29 ogni riferimento al sistema di controllo affidato al sistema agenziale ovvero all ARPA. L art. 29 è dedicato solo al sistema sanzionatorio e non a controllo e sanzioni. 2) Sanzioni nel sistema previgente: L art. 29 previgente articolava le sanzioni come misure ripristinatorie tese a reintegrare il danno; non erano sanzioni afflittive e si declinavano in: a) Sospensione dei lavori (misura cautelare); b) Obbligo di adeguamento del progetto; c) Demolizione e ripristino 3) Sanzioni art. 29 Dlgs. 152/2006 vigente: L art. 29, riformato, modifica radicalmente il sistema sanzionatorio introducendo le sanzioni amministrative nel testo legislativo; sanzioni che costituiscono novità nell ambito della V.I.A.; si aggiunge la previsione di Diffida/sospensione/revoca da parte della P.A. alla stessa stregua di quanto già previsto nel Codice Ambientale (ad esempio l art. 29 decies Dlgs. 152/2006 in materia di A.I.A 2.; l art. 130 Dlgs. 152/2006 relativo allo scarico delle acque); rimane la sanzione ripristinatoria della Demolizione/ripristino con le dovute revisioni; rimane immutata la previsione dell annullamento per violazione di legge nel caso di provvedimenti adottati senza la V.I.A. 4) E utile soffermarsi sulle sanzioni amministrative previste all art. 29 commi 4,5,6,7 Dlgs. 152/2006. Il legislatore prevede e precisa la sanzione amministrativa sia nella condotta che nell importo da pagare 3. 1 Valutazione Impatto Ambientale 2 Autorizzazione Integrata Ambientale 3 Non si applica misura ridotta (art. 16 L. 689/81):1/3 del massimo della sanzione prevista o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale pari al doppio del relativo importo)

2 5) Le sanzioni previste dai commi 4,5 dell art. 29 oggi vigente sono piuttosto alte e colpiscono condotte che omettono la V.I.A. o la verifica di assoggettabilità ma anche condotte che non osservano le condizioni ambientali. Di seguito breve schema. soggetto condotta sanzione Chiunque Colui che realizza un progetto o parte di esso SENZA previa VIA o verifica assoggettabilità a VIA, ove prescritte Pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale NON NE osserva le CONDIZIONI AMBIENTALI Da 35mila a 100mila Da 20mila a 80mila 6) Condizioni ambientali 4 : il legislatore abbandona, nel nuovo testo, la parola prescrizioni che viene rimodulata nella condizione ambientale definita espressamente dall art. 5 lettere o-ter e o-quater del Dlgs. 152/ ) Diffida, sospensione e revoca (art. 29 comma 2): Il comma 2 dell art. 29 oggi vigente (che richiama in parte l art. 29 comma 3 previgente) prevede la sanzione della diffida, sospensione e revoca del provvedimento; provvedimento che ESISTE, è operativo ma viene violato. Si tratta di violazioni minori, non idonee a determinare effetti pregiudizievoli sull ambiente (salvo revoca). 4 In questo contesto dedicato alle sanzioni non è possibile approfondire tale modifica che merita trattazione apposita. 5 «o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA; o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno, le misure di monitoraggio;

3 8) In quali casi si procede a diffida, sospensione e revoca? Nel primo caso qualora siano accertati inadempimenti (esempio nell art. 28 comma 5) o violazioni delle condizioni ambientali (esempio nell art. 28 comma 1 monitoraggio).nel secondo caso si tratta di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA; al procedimento di VIA; ovvero al procedimento unico di cui all art. 27 (procedimento unico in materia ambientale); o all art. 27bis (provvedimento autorizzatorio unico regionale) 9) Gradazione della sanzione: L autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; alla diffida con contestuale sospensione dell attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi 6 e negativi; alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o di danno per l ambiente 10) Demolizione: tale misura ripristinatoria, prevista anche nel sistema previgente, nel nuovo sistema trova attuazione differita ; non è più una misura di attuazione immediata a discrezione della P.A. ma segue all apertura di un procedimento e alla conclusione del termine fissato dall autorità competente. La demolizione e rispristino rimane a cura e spese del responsabile della violazione. 11) Demolizione ex art. 29 comma 3 Dlgs. 152/2006: in particolare è prevista la demolizione di opere già eseguite in caso di: Progetti realizzati SENZA procedimento di Verifica assoggettabilità Via, senza VIA ecc ; Violazione delle disposizioni di cui al titolo III parte 2 Dlgs. 152/2006; in caso di annullamento o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimento di Via relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione 12) Termine: nei casi sopra riferiti l autorità competente assegna un termine all interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori e delle attività a condizione che tale prosecuzione 6 l art. 5 lett. c) nuova definizione di Impatti ambientali ma non descrive quando l impatto è significativo

4 avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Di seguito schema di confronto 7 del testo dell art. 29 Dlgs. 152/2006 prima e dopo le modifiche di cui al Dlgs. 104/2017. Art. 29 Controlli e sanzioni Vigente dal La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. 2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente puo' avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale. Art. 29 Sistema sanzionatorio Vigente dal I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilita' a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge. 2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27- bis, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti 7 i testi sono tratti dal sito

5 ambientali significativi e negativi; c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente 3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione, l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalita'. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27- bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto gia' realizzato o in corso di realizzazione, l'autorita' competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza,

6 l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonche' nel caso di difformita' sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e puo' disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilita' a VIA, ove prescritte, e' punito con una sanzione amministrativa da euro a euro.

7 5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita' ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali. 6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.)) 6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorita' competente. 7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attivita' di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA, nonche' alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali.))

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