L.R. 11/2015, art. 14 B.U.R. 18/1/2017, n. 3 D.lgs. 152/2006, art DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n. 05/Pres.
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1 L.R. 11/2015, art. 14 B.U.R. 18/1/2017, n. 3 D.lgs. 152/2006, art. 114 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n. 05/Pres. Regolamento per la procedura di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi dell articolo 14, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Oggetto Predisposizione e presentazione del progetto Istruttoria Misure per la tutela della qualità delle acque e monitoraggi Comunicazioni Conclusione del procedimento Modifiche al progetto Inosservanza al progetto di gestione
2 Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento, ai sensi dell articolo 14, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), disciplina il procedimento amministrativo per l approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell articolo 1 del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo). 2. Il presente regolamento si applica agli sbarramenti soggetti alle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta). 3. Il presente regolamento si applica anche agli sbarramenti non soggetti alle norme del decreto richiamato al comma 2, nel caso in cui creino un invaso a monte. Art. 2 (Predisposizione e presentazione del progetto) 1. Il progetto di gestione è predisposto ai sensi del comma 4 dell articolo 114 del decreto legislativo 152/2016 dal gestore dell invaso sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio 30 giugno Il gestore dell invaso presenta il progetto in formato digitale alla struttura regionale competente in materia di gestione degli invasi. 3. Per le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a di metri cubi, il gestore dell invaso presenta contestualmente il progetto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche Ufficio Tecnico per le dighe, al fine dell espressione del parere di cui al comma 5 dell articolo 114 del decreto legislativo 152/2006. Art. 3 (Istruttoria)
3 1. La struttura regionale competente in materia di gestione invasi avvia il procedimento, procede all istruttoria verificando la completezza degli elaborati in relazione ai contenuti di cui all articolo 3 del Decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 e richiede, ove necessario, le opportune integrazioni documentali. 2. Acquisito il parere di cui al comma 3 dell articolo 2, la struttura regionale competente convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. L Ufficio Tecnico di cui al comma 3 dell articolo 2 è invitato alla conferenza di servizi nei casi in cui la particolarità tecnica del progetto abbia determinato prescrizioni complesse. 4. Qualora la vigilanza sulla sicurezza dell invaso e dello sbarramento spetti alla Regione ai sensi dell articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il relativo parere viene espresso dalla competente struttura regionale nella conferenza di servizi. 5. Alla conferenza di servizi partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di: a) geologia; b) buon regime delle acque; c) tutela ambientale; d) gestione rifiuti; e) tutela del paesaggio e biodiversità; f) vincolo idrogeologico. 6. Sono altresì chiamati a partecipare alla conferenza di servizi i rappresentanti di ARPA, dell Ente Tutela Pesca, dell Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, dei Comuni rivieraschi interessati dalle operazioni, degli Enti gestori delle aree protette direttamente interessate, nonché ulteriori soggetti di cui risulti necessario acquisire il parere, in relazione a eventuali specificità del progetto. 7. Alle riunioni della conferenza può essere invitato il soggetto proponente ai fini dell illustrazione del progetto. Art. 4 (Misure per la tutela della qualità delle acque e monitoraggi) 1. Le operazioni previste dovranno essere compatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, così come definiti nel Piano di Tutela delle Acque e nel Piano di Gestione, in modo da minimizzare gli effetti negativi sull equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle dello sbarramento.
4 2. Le modalità di rilascio e le caratteristiche delle acque rilasciate dallo sbarramento sono valutate in sede di conferenza di servizi, che può stabilire soglie e persistenza delle concentrazioni, tenuto conto della tecnica adottata per le operazioni, delle caratteristiche del corpo idrico coinvolto, del periodo idrologico e dei cicli biologici delle componenti biotiche. 3. In sede di conferenza di servizi possono essere stabilite, ove necessario, prescrizioni sulle modalità del monitoraggio, sui parametri da controllare e sui relativi valori di riferimento, ove non definiti dal decreto legislativo 152/2006, con cui il gestore deve procedere per il controllo della qualità delle acque invasate e dei corpi idrici interessati a valle dello sbarramento, da effettuare prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. 4. Il monitoraggio da eseguire prima delle operazioni è finalizzato ad acquisire le conoscenze circa le condizioni ambientali presenti precedentemente all effettuazione delle operazioni stesse. Il monitoraggio durante le operazioni deve essere eseguito in modo tale da consentire il controllo dei parametri di interesse al fine di verificare che non vengano superate le soglie preventivamente stabilite. Il monitoraggio da eseguirsi dopo le operazioni è funzionale a determinare la risposta dell ecosistema dei corpi idrici a valle dello sbarramento e in particolare a valutare lo stato delle comunità biotiche e lo stato idromorfologico dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento nonché i tempi di recupero degli stessi. 5. Sono monitorate, di norma, le seguenti componenti secondo i metodi richiamati nell allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006: a) idromorfologia: IQM, alterazione substrato, variazioni quote del fondo alveo, portate liquide; b) chimica e fisica delle acque: ossigeno disciolto, torbidità, ammoniaca, temperatura, salinità, conducibilità, ph; c) macroinvertebrati; d) fauna ittica; e) macrofite; f) vegetazione riparia. 6. Nel definire il programma di monitoraggio si deve tener conto sia dei cicli biologici delle popolazioni ittiche sia della presenza di aree protette o di specie di particolare interesse naturalistico. 7. A conclusione delle operazioni è presentato alla struttura regionale competente in materia di gestione degli invasi e all Amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell invaso e dello sbarramento un Rapporto Tecnico finale contenente i risultati del monitoraggio eseguito prima, durante e dopo le operazioni, al fine di rilevare le eventuali modificazioni intervenute nell invaso e nel corso d acqua sottostante a seguito delle operazioni, gli eventuali impatti provocati, nonché l efficacia delle misure di mitigazione
5 adottate. Il rapporto finale contiene, inoltre, i dati del rilievo morfobatimetrico eseguito alla fine di ciascuna operazione. 8. Il Rapporto Tecnico è trasmesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione degli invasi a tutti gli uffici competenti al fine della valutazione degli esiti finali. Art. 5 (Comunicazioni) 1. In sede di conferenza di servizi sono stabilite le modalità di comunicazione tra il gestore e gli enti di controllo prima durante e dopo le operazioni, ed in particolare: a) la modalità, frequenza e tipologia di trasmissione dei dati da parte del gestore agli enti di controllo; b) le modalità di interazione e comunicazione tra il gestore e gli enti di controllo durante le operazioni, ivi compresi i recapiti dei soggetti responsabili delle operazioni; c) le modalità e le procedure per l eventuale sospensione o prosecuzione delle operazioni. Art. 6 (Conclusione del procedimento) 1. Il progetto di gestione è approvato, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione di invasi conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi ed al parere della amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell invaso e dello sbarramento. 2. Per le dighe di cui al comma 3 dell articolo 2, il progetto approvato è trasmesso all Ufficio Tecnico per le dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli adempimenti di cui all articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 152/2016. Art. 7 (Modifiche al progetto) 1. Eventuali variazioni, integrazioni o aggiornamenti del progetto di gestione approvato sono soggette all approvazione con la medesima procedura di cui agli articoli precedenti. Art. 8 (Inosservanza al progetto di gestione)
6 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in caso di inosservanza del progetto di gestione o delle prescrizioni eventualmente stabilite in sede di approvazione, ai sensi dell articolo 10 del Decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, l ufficio regionale competente procede, secondo la gravità della violazione, alla diffida del responsabile o alla revoca dell approvazione.
Torino, Ottobre 2011
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