Tipologia di conflitto di interesse
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- Dario Fiore
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1 1 Ricezione e trasmissione di ordini di La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di di ogni qualvolta: -lo strumento o oggetto del servizio risulti di -il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi. comma 2-bis del TUF, le fattispecie di di rilevate, a) la Banca è portatrice di un nel risultato del servizio del cliente medesimo; b) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. Con riferimento alla fattispecie di di riconducibile alla lett. a), la Banca dovrà darne adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela. Per quanto concerne la lett. b), le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini -istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura, in particolare con riferimento allo specifico divieto per gli operatori di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti. trattati in Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO) inseriti nella Execution e Transmission Policy -la prestazione del servizio di oggetto avviene quasi esclusivamente mediante l'utilizzo di Procedure informatiche di interconnessione ai mercati che garantiscono il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini. Policy di gestione dei conflitti di - Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di - 01 Dicembre Pagina di 8
2 investimento in 2 Ricezione e trasmissione di ordini Negoziazione per conto proprio di Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker terzo. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita a a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un distinto dallo stesso. comma 2-bis del TUF, le fattispecie di di rilevate, guadagno o o evitare una perdita a, a danno del nel risultato del servizio del cliente medesimo. Modalità di gestione dei conflitti di Misure di gestione adottate: -è stata formalizzata la strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale, per ciascuna tipologia di strumento o trattato, sono stati indicati il servizio di investimento prestato, le sedi di esecuzione e i/ilbroker utilizzato/i; - sono state definite istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione e trasmissione versus collocamento), in corrispondenza del medesimo strumento o, la Banca non pregiudica gli interessi dei clienti. inseriti nella Execution e Transmission Policy e presenti nel portafoglio di proprietà -indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini dalle performance conseguite nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà. Policy di gestione dei conflitti di - Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di - 01 Dicembre Pagina di 8
3 di 3 Ricezione e trasmissione di ordini Consulenza in materia di investimenti Le fattispecie di di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato. comma 2-bis del TUF, le fattispecie di di rilevate, guadagno o o evitare una perdita a, a danno del nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo. AI fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di in oggetto, la Banca ha adottato le seguenti misure di gestione: -sono state definite istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; -indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in di. E' pertanto garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti. trattati in Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO) inseriti nella Execution e Transmission Policy Policy di gestione dei conflitti di - Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di - 01 Dicembre Pagina di 8
4 di 4 Negoziazione per conto proprio L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti potrebbe dare origine a conflitti di riconducibili alle seguenti fattispecie: -le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbero consentire alla Banca di ottenere un guadagno o a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti di sia, più genericamente, su strumenti non quotati o quotati su Mercati Regolamentati iiiiquidi; -la Banca è emittente degli strumenti oggetto di negoziazione. comma 2-bis del TUF, le fattispecie di di rilevate, guadagno o o evitare una perdita a, a danno del nel risultato del servizio del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. Misure di gestione adottate: -è presente un processo di pricing oggettivo e strutturato fornito da Iccrea Banca S.p.a. in relazione alle obbligazioni emesse dalla B.C.C. dell'alta Brianza -Alzate Brianza Soc. Coop.; -è presente una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; -nell'ipotesi in cui la Banca sia emittente dello strumento o oggetto del servizio di investimento o negozi strumenti/prodotti Gruppo Bancario Iccrea, tale circostanza viene resa nota ai clienti mediante apposita disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di eliminare completamente il rischio di ledere gli interessi della clientela. contenuti nel portafoglio di proprietà e prodotti - collocati dalla Gruppo Bancario Iccrea Policy di gestione dei conflitti di - Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di - 01 Dicembre Pagina di 8
5 5 Negoziazione per conto proprio Consulenza in materia di investimenti di Le fattispecie di si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alla prestazione del servizio di negoziazione conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza. comma 2-bis del TUF, le fattispecie di di rilevate, guadagno o o evitare una perdita a, a danno del nel risultato del servizio del cliente medesimo; c) la Banca svolga la medesima attività del cliente. AI fine di mitigare i rischi connessi al in oggetto la Banca, poiché non è possibile attuare una segregazione dei compiti tra gli operatori addetti allo svolgimento dei servizi di consulenza e negoziazione conto proprio di ordini (principio di proporzionalità), ha adottato misure volte a garantire: -l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a specifici emittenti/specifici strumenti. Sono state inoltre definite istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela. Tuttavia, ritenendo che le misure di gestione adottate non consentano di eliminare completamente il rischio di ledere gli interessi della c1ilentela, nell'ipotesi in cui la Banca sia emittente dello strumento o o negozi strumenti/prodotti Gruppo Bancario Iccrea, tale circostanza viene resa nota ai clienti mediante apposita disclosure. Policy di gestione dei conflitti di - Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di - 01 Dicembre Pagina di 8 contenuti nel portafoglio di proprietà e prodotti - collocati dalla Banca delle Gruppo Bancario Iccrea
6 6 Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti ) di Nell'ambito della prestazione dei servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti, la Banca potrebbe presentare interessi in con la clientela in quanto: - potrebbe trattarsi di strumenti di ; -gli strumenti in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; -trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; -trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%. comma 2-bis del TUF, le fattispecie di di rilevate, guadagno o o evitare una perdita a, a danno del nel risultato del servizio del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; d) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Da una prima analisi delle fattispecie di conflitti di rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti dovrebbero essere oggetto di adeguata disclosure alla clientela. Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. d), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" viene condotta un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. (Vedasi il Documento "Linee Guida Gestione Incentivi" Inducement Policy). In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi vengono resi noti ai clienti (disclosure). e prodotti -collocati dalla Gruppo Bancario Iccrea e prodotti -collocati dalla Banca delle non Gruppo Bancario Iccrea emessi da finanziate dalla Banca in maniera rilevante Policy di gestione dei conflitti di - Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di - 01 Dicembre Pagina di 8
7 di 7 Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti ) Consulenza in materia di investimenti Le fattispecie di di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato. comma 2-bis del TUF, le fattispecie di di rilevate, guadagno o o evitare una perdita a, a danno del nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; d) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. La Banca ha deciso di prestare il servizio di consulenza abbinato al servizio di collocamento di strumenti, in quanto da tale combinazione ne deriva un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela, raccomandando solo ed esclusivamente strumenti adeguati alle caratteristiche della stessa. Le misure di gestione adottate per contrastare i conflitti di legati a questo abbinamento -istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; -indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in di. In particolare, viene garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento. e prodotti - collocati dalla Gruppo Bancario Iccrea e prodotti - collocati dalla non Gruppo Bancario Iccrea Policy di gestione dei conflitti di - Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di - 01 Dicembre Pagina di 8
8 8 Consulenza in materia di investimenti di La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti di e/o emesse da con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. comma 2-bis del TUF, le fattispecie di di rilevate, guadagno o o evitare una perdita a, a danno del nel risultato del servizio del cliente medesimo I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure. Pur non presentando ulteriori conflitti di, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: -rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); -garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite; -ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. e prodotti -collocati dalla Gruppo Bancario Iccrea e prodotti -collocati dalla non Gruppo Bancario Iccrea emessi da finanziate dalla Banca in maniera rilevante Policy di gestione dei conflitti di - Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di - 01 Dicembre Pagina di 8
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